COMUNICATI

MLMV-GVP – DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO.

Oggetto: DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO.
Inosservanza delle Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale da parte dello stato italiano e dell’O.N.U.;
APPELLO URGENTE AGLI STATI DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE.
–    ABKHAZIA
–    AFGANISTAN
–    ALBANIA
–    ALGERIA
–    ANDORRA
–    ANGOLA
–    ANTIGUA E BARBUDA
–    ARABIA SAUDITA
–    ARGENTINA
–    ARMENIA
–    AUSTRALIA
–    AUSTRIA
–    AZERBAIGIAN
–    BAHAMAS
–    BANGLADESH
–    BARBADOS
–    BELARUS
–    BELGIO
–    BENIN
–    BOLIVIA
–    BOSNIA-ERZEGOVINA
–    BOTSWANA
–    BRASILE
–    BRUNEI
–    BULGARIA
–    BURKINA FASO
–    BURUNDI
–    CAMBOGIA
–    CAMERUM
–    CANADA
–    CIAD
–    CILE
–    CINA
–    CIPRO
–    COLOMBIA
–    CONGO
–    CONGO (R.D.)
–    COREA (R.D.P.)
–    COSTA D'AVORIO
–    COSTA RICA
–    CROAZIA
–    CUBA
–    DANIMARCA
–    ECUADOR
–    EGITTO
–    EL SALVADOR
–    EMIRATI ARABI UNITI
–    ERITREA
–    ESTONIA
–    ETIOPIA
–    EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
–    FIJI
–    FILIPPINE
–    FINLANDIA
–    FRANCIA
–    GABON
–    GAMBIA
–    GEORGIA
–    GERMANIA
–    GHANA
–    GIAMAICA
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–    GIORDANIA
–    GRAN BRETAGNA
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–    GUATEMALA
–    GUINEA
–    GUINEA BISSAU
–    GUINEA EQUATORIALE
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–    IRAQ
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–    LUSSEMBURGO
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–    MALI
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–    MAURITIUS
–    MESSICO
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–    NIGERIA
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–    OSSEZIA DEL SUD
–    PAESI BASSI
–    PAKISTAN
–    PALESTINA
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–    PAPUA-NUOVA GUINEA
–    PARAGUAY
–    PERU'
–    POLONIA
–    PORTOGALLO
–    QATAR
–    REPUBBLICA CECA
–    REPUBBLICA CENTRAFRICANA
–    REPUBBLICA DOMINICANA
–    REPUBBLICA SLOVACCA
–    ROMANIA
–    RUANDA
–    RUSSIA
–    SAMOA
–    SAN MARINO
–    SANTA SEDE
–    SAO TOME' E PRINCIPE Repubblica Democratica di
–    SENEGAL
–    SERBIA
–    SEYCHELLES
–    SIERRA LEONE
–    SINGAPORE
–    SIRIA
–    SLOVENIA
–    SOMALIA
–    SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
–    SPAGNA
–    SRI LANKA
–    STATI UNITI D’AMERICA
–    SUD AFRICA
–    SUDAN
–    SURINAME
–    SVEZIA
–    SVIZZERA
–    SWAZILAND Regno dello
–    TANZAINIA Repubblica Unita della
–    THAILANDIA Regno di
–    TONGA Regno di
–    TRINIDAD E TOBAGO
–    TUNISIA
–    TURCHIA
–    TURKMENISTAN
–    UGANDA
–    UNGHERIA
–    URUGUAY
–    UZBEKISTAN
–    VENEZUELA
–    VIETNAM
–    YEMEN
–    ZAMBIA
–    ZIMBABWE
e p.c.
–   O.N.U. – UN Headquarters New York, NY 10017 – USA
–   O.N.U. – UNO Palais des Nations 1202 Genève – SWITZERLAND
–   UNESCO – Ufficio per la Salvaguardia di Venezia (UVO-LO)
–   UNESCO Headquarters
–   INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
 
 
PREMESSA
Eventi millenari della storia attribuiscono la qualifica di Popolo Veneto e Nazione Veneta alle Genti stanziate nel territorio delle Venetie, che condividono la stessa lingua, con varianti locali più o meno marcate, parlata da milioni di Veneti stanziali e da altri milioni di Veneti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la medesima cultura.
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune a una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo, così come lo è quello Veneto.
La nazionalità Veneta è l’espressione dell’identità del Popolo Veneto che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
La nazionalità Veneta è conforme e si manifesta con il concetto di Nazione Veneta destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità delle Genti Venete stanziate e sovrane sui propri territori.
I Veneti hanno vissuto liberi e sovrani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia fino al 1797.
Storicamente dall’anno 1797 lo Stato Veneto ha subito l’occupazione dell’esercito napoleonico e dal 1815 i suoi territori sono stati occupati dall’impero austro-ungarico.
Dal 1866 vi è poi de jure e de facto l’illegittima, illecita, violenta e repressiva occupazione dello stato straniero italiano.
Ancora oggi questi agisce al fine di estinguere il Popolo Veneto, assieme alla sua cultura, la sua lingua, le sue tradizioni, i suoi usi e costumi.
Lo stato italiano impone, anche con la repressione militare, la sua amministrazione, le sue istituzioni, le sue forze armate e di polizia, e sfrutta tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche.
Tuttora persiste a imporre un modello culturale, di mentalità, di uso e costumi completamente estranei a quello del Popolo Veneto.
Per tali motivi il 29 settembre 2009 noi Patrioti del Popolo Veneto ci siamo costituiti in Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, allo scopo di liberare i territori della Serenissima Repubblica di Venezia dall’occupazione straniera italiana e di ripristinare la sovranità del Popolo Veneto.
Il MLNV dopo la sua costituzione ha depositato la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011; l’Amministrazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a oggi ha pretestuosamente rifiutato di dar riscontro documentale del loro deposito.
Ha quindi notificato l’Ultimatum allo stato straniero italiano in data 14 dicembre 2010.
Nonostante le ripetute aggressioni commesse dallo stato italiano contro il MLNV e i suoi militanti, si è dato seguito con la costituzione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) quale apparato istituzionale del MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

Ciò premesso, ancora una volta senza ottenere alcun riscontro, questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) ha anche denunciato all’International Court of Justice lo stato italiano per i reiterati e numerosi illeciti internazionali, come di seguito:

1 – VIOLAZIONE DELL'INTEGRITA' TERRITORIALE DELLA SERENESSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA
Nella primavera del 1797 Venezia era insidiata da vicino, per terra e per mare.
Tutti i Domini dello “Stato da Tera” (territori di terraferma) erano stati invasi dalle truppe francesi, lanciati all'inseguimento dei reggimenti austriaci che si ritiravano a Trento.
Il generale Bonaparte, approfittando della neutralità dichiarata dalla Serenissima, si era impadronito di tutte le sue più grandi Città e fortezze.
Il Popolo Veneto era drammaticamente esposto a ogni tipo di violenza, taglieggiato e derubato con arbitrarie confische e frequenti furono le sommosse popolari che si scatenarono contro l'occupante d'Oltralpe.
A dimostrazione e conferma della volontà di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia si ricorda che il 17 aprile 1796 Napoleone firmava a Leoben, in Stiria, un preliminare di pace con i rappresentanti dell'imperatore austriaco Francesco II.
Nelle clausole segrete annesse al trattato Napoleone Bonaparte già disponeva la cessione dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia all'impero austriaco in cambio del suo sgombero dai Paese Bassi.
Con queste clausole l'Austria avrebbe dovuto cedere il Belgio e i territori lombardi alla Francia in cambio dei territori della neutrale Repubblica di Venezia, compresa Istria e Dalmazia; Venezia sarebbe sopravvissuta nei soli territori del Dogado.
Il trattato verrà poi confermato dal trattato di Campoformio, il 17 ottobre 1797, comprendendo però nello scambio anche la stessa Venezia.
Inoltre, a dimostrazione e conferma della successiva volontà italiana di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia al regno d’italia il presidente del consiglio del regno di sardegna (poi regno d’italia) Cavour aveva già progettato e pianificato d’intesa con Napoleone III a Plombières nel 1858 di annettere tutti i territori della Repubblica di Venezia sotto un regno dell'alta italia sotto dominio dei Savoia.
Con la feroce e cruenta invasione, la violenta repressione e successiva annessione dei territori degli altri stati preunitari della penisola italiana, nel 1861 nasceva il Regno d'Italia dal Regno di Sardegna, privato (nel 1860) della Contea di Nizza e del Ducato di Savoia (pretesi dalla Francia).
Gli accordi verbali di Plombières prevedevano per la realizzazione del progetto politico una guerra comune di Francia e regno di Sardegna contro l'Austria che nel frattempo occupava i territori della Repubblica di Venezia come prescritto nei precedenti accordi del 17 aprile 1796 fatti con Napoleone a Leoben ai quali è stata data attuazione dal Congresso di Vienna del 1815.
Dopo il congresso di Vienna la penisola italiana fu divisa in una decina di stati.
Il regno di Sardegna, governato dai Savoia, riottenne il Piemonte e la Savoia e fu ulteriormente ingrandito con i territori dell’ex Repubblica di Genova, senza alcun diritto di opposizione da parte di quest'ultima e senza plebiscito.
Nel resto del nord della penisola italiana fu costituito il Regno Lombardo – Veneto sotto il controllo dell'Austria, comprendente i territori di terraferma della Repubblica di Venezia (Veneto, Friuli e Lombardia orientale), che contrariamente ai principi-guida del Congresso non fu ricostituita, uniti alla parte rimanente della Lombardia.
A esso fu annessa la Valtellina, per la quale furono respinte le richieste svizzere, che questa valle – appartenente alla Svizzera dal 1512 al 1797 – ritornasse al Canton Grigioni o fosse unita alla Confederazione, come cantone autonomo.
Scoppiata quella che la storiografia italiana definisce come “seconda guerra d’indipendenza”, il progetto naufragò a causa della decisione unilaterale di Napoleone III di uscire dal conflitto (armistizio di Villafranca), consentendo così al regno di Sardegna di acquisire solo una minima parte dei territori veneti.
Il dominio austriaco sui territori veneti cessò definitivamente nel 1866 dopo la guerra dichiarata all’Austria dalla Prussia, d'intesa con il regno italiano.
I successivi accordi di pace firmati fra Austria e Prussia costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
L’Austria, d’intesa con Napoleone III affidò i territori Veneti alla Francia a condizione che fosse riconosciuto al Popolo Veneto il diritto di scegliere il proprio futuro attraverso un plebiscito.
Il plebiscito però ebbe luogo il 22 ottobre 1866 organizzato, controllato militarmente e poi strumentalizzato dalle autorità d’occupazione del regno d’italia.
Su una popolazione di 2.603.009 persone i votanti furono 647.426 e i voti contrari sessantanove.  
Col pretesto del plebiscito-truffa il regno d’italia cancellava i confini nazionali della Repubblica di Venezia e imponeva il proprio dominio con l’adozione del regio decreto nr.3300 del 4 novembre 1866.
Giova rammentare che il diritto all’integrità territoriale di una Nazione si afferma già agli albori del diritto internazionale con la cosiddetta “Pace di Vestfalia” del 1648.
In particolare, già ai tempi del diritto internazionale classico la libertà giuridica giungeva fino al punto che gli stati potevano concordare con altri soggetti la propria estinzione.
Nel caso di specie preme rilevare come la Repubblica di Venezia non ha mai concordato con il regno d’italia e con nessun altro la propria estinzione.
La Repubblica Veneta ha quindi ancora oggi il diritto di pretendere da tutti gli altri stati, il pieno rispetto della sua integrità territoriale e indipendenza politica; inoltre, l’occupatio bellica non conferisce all’occupante italiano titolo per annettersi i territori veneti occupati.
Le annessioni effettuate pendente bello sono nulle.
L’occupazione dei territori veneti non può produrre il trasferimento allo stato straniero occupante italiano, a fronte della protesta del Popolo Veneto sovrano, anche se l’italia si comporta animo domini.
Altrimenti si dovrebbe riconoscere effetto normativo (cioè il modo di acquisto della sovranità territoriale) al principio di effettività.
Il titolo giuridico del Popolo Veneto sovrano prevale sull’effettività della situazione.
Si precisa che è da respingere la tesi secondo cui il mero trascorrere del tempo possa comportare il trasferimento del territorio per una sorta di prescrizione acquisitiva, qualora il Popolo Veneto sovrano non se ne stia inerte.
 
2 – IMPEDIMENTO E SOPPRESSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA SOVRANITA' NAZIONALE DEL POPOLO VENETO NEI TERRITORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.
Il regno d’italia, dopo aver invaso e occupato militarmente i territori veneti, ha privato la Repubblica di Venezia della sua indipendenza, della sua sovranità e della sua libertà.
Ha quindi violato e impedito l’esercizio della piena sovranità del Popolo Veneto, imponendo e sostituendo la propria sovranità, la propria amministrazione, le proprie istituzioni e la propria bandiera (il tricolore italiano) alla sovranità, amministrazione, istituzioni e bandiera proprie della Serenissima Repubblica (il Gonfalone di San Marco), così come ancora oggi continua a fare lo stato italiano.
Lo stato straniero italiano, a far data dalla sua illecita occupazione, impedisce al Popolo Veneto di esercitare la propria sovranità con proprie istituzioni e l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni, così come gli impedisce di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti con valore e forza di legge per tutti i membri della società Veneta che liberamente hanno deciso di farvi parte.
La Repubblica di Venezia, a oggi privata della sua indipendenza, sovranità e libertà, è stata suddivisa dallo stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e a oggi è amministrata da ben quattro (4) enti territoriali regionali italiani.
 
3 – SOPPRESSIONE DELLA NAZIONALITA’ VENETA
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune a una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione e storia.
La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
Ciò premesso è e deve ritenersi la Nazionalità Veneta espressione della tipicità del Popolo Veneto e della sua identità e a nessun Veneto può essere imposta la nazionalità italiana.
 
4 – OCCUPAZIONE BELLICA E REPRESSIONE ANCHE MILITARE DELLA REPUBBLICA VENETA.
Fin dalla prima occupazione francese napoleonica del 1797 con l’esautoramento del legittimo “Parlamento Veneto” (Maggior Consiglio) e la successiva dominazione austroungarica imposta dal Congresso di Vienna del 1815, vi sono state numerose insorgenze del Popolo Veneto contro ogni dominazione straniera.
Tuttavia, nella battaglia navale di Lissa (luglio 1866 – Osterreiche-Venezianische Marine) e nella battaglia di Custoza (Verona), il Popolo Veneto combatte al fianco dell’esercito austro-ungarico contro l’invasore italiano, mentre l’italia, ancora oggi, tenta falsamente di far passare tali battaglie risorgimentali per moti filo italiani.
In quel tempo Austria e Prussia firmarono accordi di pace, e costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
Come previsto dagli accordi di pace l’Austria affidò i territori della Repubblica di Venezia alla Francia, nell'intesa che Napoleone III consentisse una libera consultazione popolare affinché il Popolo Veneto potesse decidere se diventare italiano.
La Repubblica di Venezia, pur in stato di occupazione straniera anche militare, non ha mai concordato con nessuno stato la propria estinzione o indetto una consultazione popolare in merito.
In violazione delle condizioni già pattuite fra Austria e Francia e nonostante il trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866 fra il re d’italia e l’Imperatore d’Austria che subordinava l’eventuale unione dei territori della Repubblica di Venezia e dei restanti territori sotto controllo Asburgico (affidati con il Congresso di Vienna del 1815) “ a riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate”, il regno d’italia completava invece l’occupazione militare degli stessi territori.
Vi era il forte timore che il Popolo Veneto non avrebbe mai espresso liberamente la volontà di essere sottomesso al regno d’italia; ecco perché, eludendo la consegna dei suoi territori ai legittimi rappresentanti della Repubblica di Venezia, per consentire la consultazione del Popolo Veneto in condizioni di libertà da ogni occupazione straniera, il plenipotenziario del re d’italia il conte Thaon di Revel, incaricava surrettiziamente ad hoc dei prestanomi, il conte Luigi Michiel, Edoardo De Betta e Achille Emi-Kelder, affinché in rappresentanza del Popolo Veneto ricevessero dal Generale francese Le Boeuf, plenipotenziario dell’imperatore di Francia, la formale consegna dei territori della Repubblica di Venezia.
Tale circostanza è confermata dallo stesso conte Thaon di Revel nel suo memoriale “la Cessione del Veneto” dove precisa come i tre notabili non fossero mai stati legittimati a rappresentare il Popolo Veneto proprio perché da lui stesso nominati per ricevere i territori dal generale francese, come, infatti, è avvenuto il 19 ottobre 1866 in un albergo di Venezia.
Ecco spiegato perché i tre prestanome, dopo aver ricevuto formalmente i territori della Repubblica di Venezia dal generale francese Le Boeuf, cedettero subito la sovranità del Popolo Veneto e dei territori della Repubblica di Venezia al conte Thaon di Revel plenipotenziario del re d’italia.
Al riguardo, la Gazzetta di Venezia il 20 ottobre 1866 titolava: “ questa mattina (il 19) in una camera dell’albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto”.
L’attuazione del cosiddetto “plebiscito” tenutosi ben tre giorni dopo la cessione dei territori della Repubblica Veneta, e precisamente il 22 ottobre 1866, ha avuto il valore di una mera farsa, a ottemperanza del trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866, organizzato e realizzato dalle autorità d’occupazione e controllato dai militari stranieri italiani.
Per tutti questi motivi anche l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Repubblica di Venezia è da ritenersi illegale e illegittima ab origine.
 
5 – COLONIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E DEL POPOLO VENETO
Dalla sua occupazione il potere italiano ha eretto un muro di silenzio attorno alle vere cause della forzata unità nazionale nascondendo la resistenza che fiorenti Nazioni pre-unitarie e i loro liberi Popoli hanno opposto all’invasione e occupazione italiana.
Il risorgimento italiano è in realtà un mito inesistente.
Veri e propri genocidi, massacri, campi di concentramento e l'esodo di popoli sono il marchio indelebile e il prezzo della forzata unità d'italia.
La mistificazione dell'unità d'italia è un insulto alle vittime innocenti, ai combattenti e patrioti di ieri e di oggi che hanno difeso e custodiscono, anche con l'estremo sacrificio della vita, le loro Patrie che l'italia ha voluto e ha l'intenzione di cancellare dalla storia.
L’italia dalla data di occupazione ha, di fatto, e continua a oggi a colonizzare la Repubblica Veneta, per agevolare il proprio dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche e faunistiche, storiche e artistiche.
Inoltre impedisce al Popolo Veneto di decidere liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, privandolo anche dei propri mezzi di sussistenza.
Oltre ai predetti processi socioeconomici, volti alla predazione delle risorse senza interesse alcuno per lo sviluppo del territorio, se ne verificano altri, a livello socioculturale, non meno devastanti.
Avvalendosi del potere economico, politico e militare, lo stato straniero italiano esercita un vero e proprio imperialismo culturale con l’imposizione della lingua italiana e di una cultura che non appartiene al Popolo Veneto.
Il Popolo Veneto è vittima dell’aggressione italiana perché è privato dei propri beni e dei propri diritti, e viene anche indotto ad assumere i valori dei colonizzatori, a giustificarne la prepotenza, ad auto colpevolizzarsi e a sviluppare un umiliante senso d’inferiorità.
Ogni occasione è valida nel tentativo di far vergognare i Veneti della propria identità e della propria lingua, oggetto di una forte discriminazione che a causa della politica nazionalista italiana, nonostante il forte radicamento sul territorio, è sempre meno parlata.
La lingua veneta, con le sue inflessioni e varianti più o meno marcate, è un forte collante identitario per il Popolo Veneto ed è per questo che è stata sistematicamente attaccata, vietata nelle scuole, da qualsiasi ambito ufficiale e spesso anche ridicolizzata.
Le poche norme di tutela della lingua veneta non sono attuate.
Anche tutti gli attacchi e le omissioni riguardo alla lingua veneta vanno inquadrati in una strategia aggressiva che non minaccia solo gli aspetti linguistici, ma che è volta alla sottrazione complessiva di beni e diritti, in particolare quello inalienabile, incedibile e imprescrittibile dell’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto.
 
6 – CRIMINI CONTRO L'UMANITA'
Fin dalla sua occupazione, l’italia ha tentato di sottomettere intenzionalmente il Popolo Veneto a condizioni tali di esistenza che ne comportasse l’estinzione sia fisica che culturale (diaspora veneta); anche secondo la definizione adottata dall’ONU costituiscono genocidio «gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».
Il genocidio viene considerato come un crimine specifico e come tale recepito nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi.
Non si possono dimenticare verità storiche nascoste e sconvolgenti come quelle delle foibe.
Ancora nel 1962, in conformità a accordi segreti (nr.57/62) con il governo jugoslavo di Tito, l’italia finanziava il mantenimento in schiavitù, pagando nominativamente vitto e vestiario di prigionieri istroveneti tenuti in un campo di concentramento all’interno di una miniera di rame a Mitrovica (ex Jugoslavia), purché non ritornassero alle loro terre venete d’origine.
Le Foibe sono state un GENOCIDIO voluto da Italiani e Jugoslavi a danno del Popolo Veneto, che ancora oggi continua nella forma di oblio culturale e negazione delle libertà politiche che portano alla servitù economica.
La storia dello stato italiano ne esce massacrata e infranta.  
I fondatori e i “padri” della repubblica italiana, da De Gasperi a Togliatti, da Pertini a Rossi, da Parri a Valiani pagarono Tito per estendere il dominio anche fino al Garda, e pagarono fino agli anni ‘60 per tenere prigionieri i Veneti nei campi di concentramento jugoslavi.
In proposito si ricorda il grandissimo lavoro di ricerca e denuncia per opera di Marco Pirina Direttore, dal 1988, del Centro Studi e Ricerche Storiche “Silentes Loquimur” di Pordenone, noto in Italia e in Europa per avere fatto conoscere attraverso oltre 600 convegni, in venti anni, la tragedia delle foibe.
A oggi lo stato straniero italiano col pretesto di attuare mirate politiche di accoglienza per gli immigrati, impone un’integrazione agevolando insediamenti e radicamenti stanziali sui territori veneti di stranieri anche culturalmente avversi alle tradizioni, costumi e consuetudini del Popolo Veneto.
Particolarmente mal tollerata dal Popolo Veneto è l’imposta residenza di criminali di matrice eversiva mafiosa qui confinati in regime di soggiorno obbligato e la sistematica occupazione di cariche apicali della maggior parte delle istituzioni italiane.
 
7 – RIPETUTI ATTI DI AGGRESSIONE E DI GUERRA CONTRO IL POPOLO VENETO E IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV).
I movimenti di liberazione nazionale sono qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione, essi conseguono una posizione in campo internazionale rilevante a motivo dei loro scopi politici, quali la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale, da un regime razzista o dall'occupazione straniera.
Il principio di legittimazione dei movimenti di liberazione nazionale è quello dell'autodeterminazione dei popoli.
L'autodeterminazione del Popolo Veneto è un vero e proprio diritto inalienabile, incedibile e imprescrittibile, parte dello JUS COGENS (diritto internazionale imperativo).
Al solo Popolo Veneto spetta il legittimo esercizio di tale diritto erga omnes (nei confronti di tutti gli altri stati) e solo i movimenti di liberazione nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero popolo anche a livello internazionale.
Alla luce di tali principi, per decisione e volontà di alcuni Patrioti Veneti, il 29 settembre 2009 è stato istituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, quale legittima espressione del diritto all'autodeterminazione dei popoli sancito dall'articolo 1 paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco in data 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, e dal "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77).
Nonostante il MLNV, fin dal suo costituirsi, abbia sempre seguito con rigore il percorso previsto dal diritto internazionale e benché il diritto di autodeterminazione sia stato ratificato con la legge italiana 881/1977 avente valore legale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno, (rif. sentenza della Corte di Cassazione nel 1975 – Cass.pen. 21-3 1975) lo stato straniero italiano ha ripetutamente e pretestuosamente attaccato questo MLNV giungendo a contestare il reato di associazione paramilitare previsto e punito dal decreto legislativo italiano n. 43 del 14 febbraio 1948, con pene detentive in carcere fino a dodici anni (12 anni), anche a  dispetto della legge 85 del 2006 per la quale adoperarsi e organizzarsi democraticamente per raggiungere l’Indipendenza della propria terra dallo Stato italiano non è più considerato reato d’opinione dal suo codice penale.
L’attività repressiva italiana si è sviluppata contro il MLNV e i suoi militanti con ripetuti atti di aggressione armata.
Con veri e propri blitz le private abitazioni e la sede del MLNV, sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali.
Sono stati rubati e non più restituiti computer, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere, brochure, biglietti da visita, moduli anagrafici, denaro, uniformi mimetiche, e fucili e decine di pistole, migliaia di ogive e bossoli per munizionamento, centinaia di munizioni e numerosi armi bianche e coltelli tattici da combattimento, e la spoliazione, con disprezzo, di numerose bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi del MLNV.
Lo stato straniero italiano ha sottoposto ripetutamente e illegalmente i militanti del MLNV a gravi limitazioni della libertà personale, sequestrandoli, segregandoli e sorvegliandoli a vista.
Li ha sottoposti a interrogatori informali e a inaudite violenze morali e psicologiche e li ha schedati come criminali, il tutto in violazione dei fondamentali e inviolabili diritti umani, civili e politici di cui al "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77) e sanciti anche dalla costituzione italiana.
Con l’abuso dello strumento mediatico, le autorità di occupazione straniere italiane hanno esibito le armi sequestrate come parte dell’arsenale in dotazione al MLNV.
Alcuni parlamentari italiani in data 12 novembre 2009, nella seduta n. 245, hanno presentato interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-04996 indirizzata al ministro dell’interno italiano, attribuendo al MLNV la valenza di una “pericolosa struttura paramilitare” con finalità eversive e secessioniste con tanto di “pianificazione di esercitazioni di tiro con armi da fuoco in località montane e di atti dimostrativi contro le forze dell’ordine italiane, sventata dall’inchiesta e dai primi elementi raccolti”.
Un ulteriore violento e repressivo attacco contro il MLNV è stato poi sferrato nuovamente anche da parlamentari italiani.
A seguito di un analogo successivo atto di aggressione italiano hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno a Roma per sapere quali misure intendesse assumere "per prevenire e contrastare l'organizzazione e le attività dell'associazione Polisia Veneta legata al Movimento di liberazione nazionale del popolo veneto (MLNV) esprimendo preoccupazione per il rischio di sottovalutazione della capacità operativa e dell'ideologia di stampo separatista del gruppo paramilitare legato al MLNV".
In data 2 aprile 2014 lo stato straniero italiano ha sferrato tramite un reparto speciale militare della propria 4^ forza armata un ulteriore gravissimo atto di aggressione e repressione contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e contro varie associazioni e aggregazioni spontanee di Cittadini Veneti e contro i loro militanti anche con provvedimenti di natura restrittiva in carcere e in regime d’isolamento.
Con questo nuovo atto di aggressione e repressione le autorità d’occupazione straniere italiane hanno ripetuto blitz armati nelle private abitazioni e sedi di lavoro.
Queste sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali. Ancora una volta sono stati sottratti computer, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, documenti e molti effetti personali e di lavoro.
Col pretesto di ricercare denaro, uniformi di tipo militare, armi, munizionamento e o parti di esse, veicoli blindati e parti di essi, progetti di azioni eversive, attrezzature idonee al compimenti di azioni militari ed equipaggiamenti tattici, nonché disegni tecnici relativi alla costruzione di sistemi d’arma artigianali e all’approntamento di veicoli destinati alle azioni militari, documenti di identità falsi e/o contraffatti e targhe false di veicoli nonché bandiere nazionali della Repubblica Veneta, sono stati razziati anche simboli e stemmi del Movimento di Liberazione Nazionale e dei vari gruppi associativi.
Agli indagati e agli incarcerati sono imputate responsabilità riguardo all’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico italiano e di addestramento militare, istruzioni sulla preparazione e l'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali.
Decine d’indagati, donne comprese, sono stati incarcerati anche in regime d’isolamento proprio perché dichiaratisi “prigionieri di guerra” di fronte all’autorità giudiziaria d’occupazione straniera italiana.

PER QUESTI MOTIVI
Poiché nel diritto internazionale spetta solamente alla Nazione vittima dell’aggressione far valere i propri diritti e le proprie pretese nei confronti dello stato autore delle violazioni delle norme del diritto internazionale e che quindi nel caso di specie questa prerogativa spetta ai soli movimenti di liberazione nazionale che agiscono in nome dell’intero popolo sulla base del diritto all’autodeterminazione, il MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio.   

 
CHIEDE
in nome dell’intero Popolo Veneto la cessazione della violazione della sovranità nazionale della Serenissima Repubblica Veneta e la riparazione dell’illecito;
 
CHIEDE
Alla Comunità internazionale di pretendere dallo stato straniero occupante italiano e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite di cessare ogni impedimento e intralcio all’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, così come legittimamente rivendicato da questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto con la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011 tutte ancora a oggi ignorate e disattese come le successive centinaia di comunicazioni, denunce, avvisi e appelli.
In queste occasioni l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è così dimostrata corresponsabile con lo stato straniero occupante italiano dei successivi attacchi al MLNV e contro il Popolo Veneto e il suo diritto all’autodeterminazione.
È palese la latitanza dell’O.N.U. che ha ostacolato e rifiutato ogni legittimo riscontro ai depositi documentali predetti.
Con immeritevole e irrispettosa dimenticanza ha ignorato i propri doveri nei confronti delle legittime richieste di questo MLNV, così come sanciti nella stessa Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).

ASSEMBLEA GENERALE O.N.U. – RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo,
costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi  dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione. Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)
VIII.  Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28.Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29.In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30.Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.
Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Veneto ne è naturale detentore.
Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Veneto, (vedi sentenza  n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell’art.5 della Costituzione attentando all’integrità dello stato italiano.
E’ quindi esclusivamente il Popolo Veneto con le sue istituzioni  che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.
 
ATTESO CHE
I movimenti di liberazione nazionale, quali soggetti di diritto internazionale, per loro natura non possono essere soggetti alle autorità di occupazione straniere, questo MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio, chiede che si pretenda dallo stato straniero occupante italiano di consentire e riconoscere l’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e l’immediata cessazione di ogni ostilità e repressione e di ogni attività di contrasto e d’impedimento alla legittima e legale attività di questo MLNV e del suo Governo Veneto Provvisorio su tutti i territori della Serenissima Repubblica Veneta, ancora oggi illegalmente e illecitamente occupati.
Chiede che tale diritto sia riconosciuto dalla Comunità Internazionale.

O.N.U. – PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
(Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)
Parte Prima – Articolo 1
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione  fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, (l’Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto).
Parte Seconda – Articolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione, (l’Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione).
Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore, (l’Italia si è impegnata a rendere effettivi tali diritti riconosciuti al Popolo Veneto).
Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
Articolo 5:
"Un membro delle Nazioni Unite contro il quale un'azione preventiva o coercitiva è stata presa dal Consiglio di sicurezza può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.
L'esercizio di tali diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza ".
Articolo 6:
"Un membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi contenuti nella presente Carta può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza."

 
CONSIDERATO
Che questo MLNV, dal suo costituirsi, non ha mai violato i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che nel diritto internazionale i movimenti di liberazione nazionale vantano diritti maggiori rispetto agli stati oppressori, ci si appella agli stati della Comunità Internazionale affinché diano al MLNV sostegno, appoggio e assistenza nella sua lotta intrapresa per il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, e di astenersi dall’aiutare lo stato oppressore italiano.
 
CHIEDE
Inoltre che i militanti del comando di questo MLNV e i membri del Governo Veneto Provvisorio siano ospitati e protetti da Stati terzi per il tempo strettamente necessario al fine di poter proseguire in sicurezza il legittimo percorso di liberazione della Patria Veneta dall’occupazione italiana invocando con urgenza l’applicazione delle norme sulla protezione e immunità delle persone che agiscono per suo conto e appellandosi in subordine al diritto di asilo.
 
Con onore e rispetto.
WSM
Venetia, lunedì 15 dicembre 2014
Il Presidente
del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto
e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto
 
segue elenco delle 139 più significative comunicazioni allo stato italiano, alla Comunità Internazionale e all’O.n.u.:

2014.12.15 – DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO – VIOLAZIONI ITALIANE E DELL’ONU.

Oggetto:   DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO.
Inosservanza delle Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale da parte dello stato italiano e dell’O.N.U.;
APPELLO URGENTE AGLI STATI DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE.
  • ABKHAZIA
  • AFGANISTAN
  • ALBANIA
  • ALGERIA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANTIGUA E BARBUDA
  • ARABIA SAUDITA
  • ARGENTINA
  • ARMENIA
  • AUSTRALIA
  • AUSTRIA
  • AZERBAIGIAN
  • BAHAMAS
  • BANGLADESH
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELGIO
  • BENIN
  • BOLIVIA
  • BOSNIA-ERZEGOVINA
  • BOTSWANA
  • BRASILE
  • BRUNEI
  • BULGARIA
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • CAMBOGIA
  • CAMERUM
  • CANADA
  • CIAD
  • CILE
  • CINA
  • CIPRO
  • COLOMBIA
  • CONGO
  • CONGO (R.D.)
  • COREA (R.D.P.)
  • COSTA D’AVORIO
  • COSTA RICA
  • CROAZIA
  • CUBA
  • DANIMARCA
  • ECUADOR
  • EGITTO
  • EL SALVADOR
  • EMIRATI ARABI UNITI
  • ERITREA
  • ESTONIA
  • ETIOPIA
  • EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
  • FIJI
  • FILIPPINE
  • FINLANDIA
  • FRANCIA
  • GABON
  • GAMBIA
  • GEORGIA
  • GERMANIA
  • GHANA
  • GIAMAICA
  • GIAPPONE
  • GIBUTI
  • GIORDANIA
  • GRAN BRETAGNA
  • GRECIA
  • GUATEMALA
  • GUINEA
  • GUINEA BISSAU
  • GUINEA EQUATORIALE
  • GUYANA
  • HAITI
  • INDIA
  • INDONESIA
  • IRAQ
  • IRLANDA
  • ISLANDA
  • ISRAELE
  • KAZAKHSTAN
  • KENYA
  • KOSOVO
  • KUWAIT
  • KYRGYZSTAN
  • LAOS
  • LESOTHO
  • LETTONIA
  • LIBANO
  • LIBERIA
  • LIBIA
  • LITUANIA
  • LUSSEMBURGO
  • MADAGASCAR
  • MALAWI
  • MALAYSIA
  • MALI
  • MALTA
  • MAROCCO
  • MAURITIUS
  • MESSICO
  • MOLDOVA
  • MONACO
  • MONGOLIA
  • MONTENEGRO
  • MOZAMBICO
  • MYANMAR
  • NAMIBIA
  • NEPAL
  • NICARAGUA
  • NIGER
  • NIGERIA
  • NORVEGIA
  • NUOVA ZELANDA
  • OMAN
  • OSSEZIA DEL SUD
  • PAESI BASSI
  • PAKISTAN
  • PALESTINA
  • PANAMA
  • PAPUA-NUOVA GUINEA
  • PARAGUAY
  • PERU’
  • POLONIA
  • PORTOGALLO
  • QATAR
  • REPUBBLICA CECA
  • REPUBBLICA CENTRAFRICANA
  • REPUBBLICA DOMINICANA
  • REPUBBLICA SLOVACCA
  • ROMANIA
  • RUANDA
  • RUSSIA
  • SAMOA
  • SAN MARINO
  • SANTA SEDE
  • SAO TOME’ E PRINCIPE Repubblica Democratica di
  • SENEGAL
  • SERBIA
  • SEYCHELLES
  • SIERRA LEONE
  • SINGAPORE
  • SIRIA
  • SLOVENIA
  • SOMALIA
  • SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
  • SPAGNA
  • SRI LANKA
  • STATI UNITI D’AMERICA
  • SUD AFRICA
  • SUDAN
  • SURINAME
  • SVEZIA
  • SVIZZERA
  • SWAZILAND Regno dello
  • TANZAINIA Repubblica Unita della
  • THAILANDIA Regno di
  • TONGA Regno di
  • TRINIDAD E TOBAGO
  • TUNISIA
  • TURCHIA
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UNGHERIA
  • URUGUAY
  • UZBEKISTAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • ZAMBIA
  • ZIMBABWE
e p.c.
  • O.N.U. – UN Headquarters
  • O.N.U. – UNO Palais des Nations
    UNESCO – Ufficio per la Salvaguardia di Venezia (UVO-LO)
  • UNESCO Headquarters
  • International Court of Justice
PREMESSA
Eventi millenari della storia attribuiscono la qualifica di Popolo Veneto e Nazione Veneta alle Genti stanziate nel territorio delle Venetie, che condividono la stessa lingua, con varianti locali più o meno marcate, parlata da milioni di Veneti stanziali e da altri milioni di Veneti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la medesima cultura.
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune a una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo, così come lo è quello Veneto.
La nazionalità Veneta è l’espressione dell’identità del Popolo Veneto che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
La nazionalità Veneta è conforme e si manifesta con il concetto di Nazione Veneta destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità delle Genti Venete stanziate e sovrane sui propri territori.
I Veneti hanno vissuto liberi e sovrani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia fino al 1797.
Storicamente dall’anno 1797 lo Stato Veneto ha subito l’occupazione dell’esercito napoleonico e dal 1815 i suoi territori sono stati occupati dall’impero austro-ungarico.
Dal 1866 vi è poi de jure e de facto l’illegittima, illecita, violenta e repressiva occupazione dello stato straniero italiano.
Ancora oggi questi agisce al fine di estinguere il Popolo Veneto, assieme alla sua cultura, la sua lingua, le sue tradizioni, i suoi usi e costumi.
Lo stato italiano impone, anche con la repressione militare, la sua amministrazione, le sue istituzioni, le sue forze armate e di polizia, e sfrutta tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche.
Tuttora persiste a imporre un modello culturale, di mentalità, di uso e costumi completamente estranei a quello del Popolo Veneto.
Per tali motivi il 29 settembre 2009 noi Patrioti del Popolo Veneto ci siamo costituiti in Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, allo scopo di liberare i territori della Serenissima Repubblica di Venezia dall’occupazione straniera italiana e di ripristinare la sovranità del Popolo Veneto.
Il MLNV dopo la sua costituzione ha depositato la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011; l’Amministrazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a oggi ha pretestuosamente rifiutato di dar riscontro documentale del loro deposito.
Ha quindi notificato l’Ultimatum allo stato straniero italiano in data 14 dicembre 2010.
Nonostante le ripetute aggressioni commesse dallo stato italiano contro il MLNV e i suoi militanti, si è dato seguito con la costituzione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) quale apparato istituzionale del MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
Ciò premesso, ancora una volta senza ottenere alcun riscontro, questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) ha anche denunciato all’International Court of Justice lo stato italiano per i reiterati e numerosi illeciti internazionali, come di seguito:
1 – VIOLAZIONE DELL’INTEGRITA’ TERRITORIALE DELLA SERENESSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA
Nella primavera del 1797 Venezia era insidiata da vicino, per terra e per mare.
Tutti i Domini dello “Stato da Tera” (territori di terraferma) erano stati invasi dalle truppe francesi, lanciati all’inseguimento dei reggimenti austriaci che si ritiravano a Trento.
Il generale Bonaparte, approfittando della neutralità dichiarata dalla Serenissima, si era impadronito di tutte le sue più grandi Città e fortezze.
Il Popolo Veneto era drammaticamente esposto a ogni tipo di violenza, taglieggiato e derubato con arbitrarie confische e frequenti furono le sommosse popolari che si scatenarono contro l’occupante d’Oltralpe.
A dimostrazione e conferma della volontà di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia si ricorda che il 17 aprile 1796 Napoleone firmava a Leoben, in Stiria, un preliminare di pace con i rappresentanti dell’imperatore austriaco Francesco II.
Nelle clausole segrete annesse al trattato Napoleone Bonaparte già disponeva la cessione dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia all’impero austriaco in cambio del suo sgombero dai Paese Bassi.
Con queste clausole l’Austria avrebbe dovuto cedere il Belgio e i territori lombardi alla Francia in cambio dei territori della neutrale Repubblica di Venezia, compresa Istria e Dalmazia; Venezia sarebbe sopravvissuta nei soli territori del Dogado.
Il trattato verrà poi confermato dal trattato di Campoformio, il 17 ottobre 1797, comprendendo però nello scambio anche la stessa Venezia.
Inoltre, a dimostrazione e conferma della successiva volontà italiana di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia al regno d’italia il presidente del consiglio del regno di sardegna (poi regno d’italia) Cavour aveva già progettato e pianificato d’intesa con Napoleone III a Plombières nel 1858 di annettere tutti i territori della Repubblica di Venezia sotto un regno dell’alta italia sotto dominio dei Savoia.
Con la feroce e cruenta invasione, la violenta repressione e successiva annessione dei territori degli altri stati preunitari della penisola italiana, nel 1861 nasceva il Regno d’Italia dal Regno di Sardegna, privato (nel 1860) della Contea di Nizza e del Ducato di Savoia (pretesi dalla Francia).
Gli accordi verbali di Plombières prevedevano per la realizzazione del progetto politico una guerra comune di Francia e regno di Sardegna contro l’Austria che nel frattempo occupava i territori della Repubblica di Venezia come prescritto nei precedenti accordi del 17 aprile 1796 fatti con Napoleone a Leoben ai quali è stata data attuazione dal Congresso di Vienna del 1815.
Dopo il congresso di Vienna la penisola italiana fu divisa in una decina di stati.
Il regno di Sardegna, governato dai Savoia, riottenne il Piemonte e la Savoia e fu ulteriormente ingrandito con i territori dell’ex Repubblica di Genova, senza alcun diritto di opposizione da parte di quest’ultima e senza plebiscito.
Nel resto del nord della penisola italiana fu costituito il Regno Lombardo – Veneto sotto il controllo dell’Austria, comprendente i territori di terraferma della Repubblica di Venezia (Veneto, Friuli e Lombardia orientale), che contrariamente ai principi-guida del Congresso non fu ricostituita, uniti alla parte rimanente della Lombardia.
A esso fu annessa la Valtellina, per la quale furono respinte le richieste svizzere, che questa valle – appartenente alla Svizzera dal 1512 al 1797 – ritornasse al Canton Grigioni o fosse unita alla Confederazione, come cantone autonomo.
Scoppiata quella che la storiografia italiana definisce come “seconda guerra d’indipendenza”, il progetto naufragò a causa della decisione unilaterale di Napoleone III di uscire dal conflitto (armistizio di Villafranca), consentendo così al regno di Sardegna di acquisire solo una minima parte dei territori veneti.
Il dominio austriaco sui territori veneti cessò definitivamente nel 1866 dopo la guerra dichiarata all’Austria dalla Prussia, d’intesa con il regno italiano.
I successivi accordi di pace firmati fra Austria e Prussia costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
L’Austria, d’intesa con Napoleone III affidò i territori Veneti alla Francia a condizione che fosse riconosciuto al Popolo Veneto il diritto di scegliere il proprio futuro attraverso un plebiscito.
Il plebiscito però ebbe luogo il 22 ottobre 1866 organizzato, controllato militarmente e poi strumentalizzato dalle autorità d’occupazione del regno d’italia.
Su una popolazione di 2.603.009 persone i votanti furono 647.426 e i voti contrari sessantanove.
Col pretesto del plebiscito-truffa il regno d’italia cancellava i confini nazionali della Repubblica di Venezia e imponeva il proprio dominio con l’adozione del regio decreto nr.3300 del 4 novembre 1866.
Giova rammentare che il diritto all’integrità territoriale di una Nazione si afferma già agli albori del diritto internazionale con la cosiddetta “Pace di Vestfalia” del 1648.
In particolare, già ai tempi del diritto internazionale classico la libertà giuridica giungeva fino al punto che gli stati potevano concordare con altri soggetti la propria estinzione.
Nel caso di specie preme rilevare come la Repubblica di Venezia non ha mai concordato con il regno d’italia e con nessun altro la propria estinzione.
La Repubblica Veneta ha quindi ancora oggi il diritto di pretendere da tutti gli altri stati, il pieno rispetto della sua integrità territoriale e indipendenza politica; inoltre, l’occupatio bellica non conferisce all’occupante italiano titolo per annettersi i territori veneti occupati.
Le annessioni effettuate pendente bello sono nulle.
L’occupazione dei territori veneti non può produrre il trasferimento allo stato straniero occupante italiano, a fronte della protesta del Popolo Veneto sovrano, anche se l’italia si comporta animo domini.
Altrimenti si dovrebbe riconoscere effetto normativo (cioè il modo di acquisto della sovranità territoriale) al principio di effettività.
Il titolo giuridico del Popolo Veneto sovrano prevale sull’effettività della situazione.
Si precisa che è da respingere la tesi secondo cui il mero trascorrere del tempo possa comportare il trasferimento del territorio per una sorta di prescrizione acquisitiva, qualora il Popolo Veneto sovrano non se ne stia inerte.
2 – IMPEDIMENTO E SOPPRESSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ NAZIONALE DEL POPOLO VENETO NEI TERRITORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.
Il regno d’italia, dopo aver invaso e occupato militarmente i territori veneti, ha privato la Repubblica di Venezia della sua indipendenza, della sua sovranità e della sua libertà.
Ha quindi violato e impedito l’esercizio della piena sovranità del Popolo Veneto, imponendo e sostituendo la propria sovranità, la propria amministrazione, le proprie istituzioni e la propria bandiera (il tricolore italiano) alla sovranità, amministrazione, istituzioni e bandiera proprie della Serenissima Repubblica (il Gonfalone di San Marco), così come ancora oggi continua a fare lo stato italiano.
Lo stato straniero italiano, a far data dalla sua illecita occupazione, impedisce al Popolo Veneto di esercitare la propria sovranità con proprie istituzioni e l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni, così come gli impedisce di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti con valore e forza di legge per tutti i membri della società Veneta che liberamente hanno deciso di farvi parte.
La Repubblica di Venezia, a oggi privata della sua indipendenza, sovranità e libertà, è stata suddivisa dallo stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e a oggi è amministrata da ben quattro (4) enti territoriali regionali italiani.
3 – SOPPRESSIONE DELLA NAZIONALITA’ VENETA
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune a una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione e storia.
La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
Ciò premesso è e deve ritenersi la Nazionalità Veneta espressione della tipicità del Popolo Veneto e della sua identità e a nessun Veneto può essere imposta la nazionalità italiana.
4 – OCCUPAZIONE BELLICA E REPRESSIONE ANCHE MILITARE DELLA REPUBBLICA VENETA.
Fin dalla prima occupazione francese napoleonica del 1797 con l’esautoramento del legittimo “Parlamento Veneto” (Maggior Consiglio) e la successiva dominazione austroungarica imposta dal Congresso di Vienna del 1815, vi sono state numerose insorgenze del Popolo Veneto contro ogni dominazione straniera.
Tuttavia, nella battaglia navale di Lissa (luglio 1866 – Osterreiche-Venezianische Marine) e nella battaglia di Custoza (Verona), il Popolo Veneto combatte al fianco dell’esercito austro-ungarico contro l’invasore italiano, mentre l’italia, ancora oggi, tenta falsamente di far passare tali battaglie risorgimentali per moti filo italiani.
In quel tempo Austria e Prussia firmarono accordi di pace, e costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
Come previsto dagli accordi di pace l’Austria affidò i territori della Repubblica di Venezia alla Francia, nell’intesa che Napoleone III consentisse una libera consultazione popolare affinché il Popolo Veneto potesse decidere se diventare italiano.
La Repubblica di Venezia, pur in stato di occupazione straniera anche militare, non ha mai concordato con nessuno stato la propria estinzione o indetto una consultazione popolare in merito.
In violazione delle condizioni già pattuite fra Austria e Francia e nonostante il trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866 fra il re d’italia e l’Imperatore d’Austria che subordinava l’eventuale unione dei territori della Repubblica di Venezia e dei restanti territori sotto controllo Asburgico (affidati con il Congresso di Vienna del 1815) “ a riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate”, il regno d’italia completava invece l’occupazione militare degli stessi territori.
Vi era il forte timore che il Popolo Veneto non avrebbe mai espresso liberamente la volontà di essere sottomesso al regno d’italia; ecco perché, eludendo la consegna dei suoi territori ai legittimi rappresentanti della Repubblica di Venezia, per consentire la consultazione del Popolo Veneto in condizioni di libertà da ogni occupazione straniera, il plenipotenziario del re d’italia il conte Thaon di Revel, incaricava surrettiziamente ad hoc dei prestanomi, il conte Luigi Michiel, Edoardo De Betta e Achille Emi-Kelder, affinché in rappresentanza del Popolo Veneto ricevessero dal Generale francese Le Boeuf, plenipotenziario dell’imperatore di Francia, la formale consegna dei territori della Repubblica di Venezia.
Tale circostanza è confermata dallo stesso conte Thaon di Revel nel suo memoriale “la Cessione del Veneto” dove precisa come i tre notabili non fossero mai stati legittimati a rappresentare il Popolo Veneto proprio perché da lui stesso nominati per ricevere i territori dal generale francese, come, infatti, è avvenuto il 19 ottobre 1866 in un albergo di Venezia.
Ecco spiegato perché i tre prestanome, dopo aver ricevuto formalmente i territori della Repubblica di Venezia dal generale francese Le Boeuf, cedettero subito la sovranità del Popolo Veneto e dei territori della Repubblica di Venezia al conte Thaon di Revel plenipotenziario del re d’italia.
Al riguardo, la Gazzetta di Venezia il 20 ottobre 1866 titolava: “ questa mattina (il 19) in una camera dell’albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto”.
L’attuazione del cosiddetto “plebiscito” tenutosi ben tre giorni dopo la cessione dei territori della Repubblica Veneta, e precisamente il 22 ottobre 1866, ha avuto il valore di una mera farsa, a ottemperanza del trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866, organizzato e realizzato dalle autorità d’occupazione e controllato dai militari stranieri italiani.
Per tutti questi motivi anche l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Repubblica di Venezia è da ritenersi illegale e illegittima ab origine.
5 – COLONIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E DEL POPOLO VENETO
Dalla sua occupazione il potere italiano ha eretto un muro di silenzio attorno alle vere cause della forzata unità nazionale nascondendo la resistenza che fiorenti Nazioni pre-unitarie e i loro liberi Popoli hanno opposto all’invasione e occupazione italiana.
Il risorgimento italiano è in realtà un mito inesistente.
Veri e propri genocidi, massacri, campi di concentramento e l’esodo di popoli sono il marchio indelebile e il prezzo della forzata unità d’italia.
La mistificazione dell’unità d’italia è un insulto alle vittime innocenti, ai combattenti e patrioti di ieri e di oggi che hanno difeso e custodiscono, anche con l’estremo sacrificio della vita, le loro Patrie che l’italia ha voluto e ha l’intenzione di cancellare dalla storia.
L’italia dalla data di occupazione ha, di fatto, e continua a oggi a colonizzare la Repubblica Veneta, per agevolare il proprio dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche e faunistiche, storiche e artistiche.
Inoltre impedisce al Popolo Veneto di decidere liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, privandolo anche dei propri mezzi di sussistenza.
Oltre ai predetti processi socioeconomici, volti alla predazione delle risorse senza interesse alcuno per lo sviluppo del territorio, se ne verificano altri, a livello socioculturale, non meno devastanti.
Avvalendosi del potere economico, politico e militare, lo stato straniero italiano esercita un vero e proprio imperialismo culturale con l’imposizione della lingua italiana e di una cultura che non appartiene al Popolo Veneto.
Il Popolo Veneto è vittima dell’aggressione italiana perché è privato dei propri beni e dei propri diritti, e viene anche indotto ad assumere i valori dei colonizzatori, a giustificarne la prepotenza, ad auto colpevolizzarsi e a sviluppare un umiliante senso d’inferiorità.
Ogni occasione è valida nel tentativo di far vergognare i Veneti della propria identità e della propria lingua, oggetto di una forte discriminazione che a causa della politica nazionalista italiana, nonostante il forte radicamento sul territorio, è sempre meno parlata.
La lingua veneta, con le sue inflessioni e varianti più o meno marcate, è un forte collante identitario per il Popolo Veneto ed è per questo che è stata sistematicamente attaccata, vietata nelle scuole, da qualsiasi ambito ufficiale e spesso anche ridicolizzata.
Le poche norme di tutela della lingua veneta non sono attuate.
Anche tutti gli attacchi e le omissioni riguardo alla lingua veneta vanno inquadrati in una strategia aggressiva che non minaccia solo gli aspetti linguistici, ma che è volta alla sottrazione complessiva di beni e diritti, in particolare quello inalienabile, incedibile e imprescrittibile dell’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto.
6 – CRIMINI CONTRO L’UMANITA’
Fin dalla sua occupazione, l’italia ha tentato di sottomettere intenzionalmente il Popolo Veneto a condizioni tali di esistenza che ne comportasse l’estinzione sia fisica che culturale (diaspora veneta); anche secondo la definizione adottata dall’ONU costituiscono genocidio «gli atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».
Il genocidio viene considerato come un crimine specifico e come tale recepito nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi.
Non si possono dimenticare verità storiche nascoste e sconvolgenti come quelle delle foibe.
Ancora nel 1962, in conformità a accordi segreti (nr.57/62) con il governo jugoslavo di Tito, l’italia finanziava il mantenimento in schiavitù, pagando nominativamente vitto e vestiario di prigionieri istroveneti tenuti in un campo di concentramento all’interno di una miniera di rame a Mitrovica (ex Jugoslavia), purché non ritornassero alle loro terre venete d’origine.
Le Foibe sono state un GENOCIDIO voluto da Italiani e Jugoslavi a danno del Popolo Veneto, che ancora oggi continua nella forma di oblio culturale e negazione delle libertà politiche che portano alla servitù economica.
La storia dello stato italiano ne esce massacrata e infranta.
I fondatori e i “padri” della repubblica italiana, da De Gasperi a Togliatti, da Pertini a Rossi, da Parri a Valiani pagarono Tito per estendere il dominio anche fino al Garda, e pagarono fino agli anni ‘60 per tenere prigionieri i Veneti nei campi di concentramento jugoslavi.
In proposito si ricorda il grandissimo lavoro di ricerca e denuncia per opera di Marco Pirina Direttore, dal 1988, del Centro Studi e Ricerche Storiche “Silentes Loquimur” di Pordenone, noto in Italia e in Europa per avere fatto conoscere attraverso oltre 600 convegni, in venti anni, la tragedia delle foibe.
A oggi lo stato straniero italiano col pretesto di attuare mirate politiche di accoglienza per gli immigrati, impone un’integrazione agevolando insediamenti e radicamenti stanziali sui territori veneti di stranieri anche culturalmente avversi alle tradizioni, costumi e consuetudini del Popolo Veneto.
Particolarmente mal tollerata dal Popolo Veneto è l’imposta residenza di criminali di matrice eversiva mafiosa qui confinati in regime di soggiorno obbligato e la sistematica occupazione di cariche apicali della maggior parte delle istituzioni italiane.
7 – RIPETUTI ATTI DI AGGRESSIONE E DI GUERRA CONTRO IL POPOLO VENETO E IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV).
I movimenti di liberazione nazionale sono qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione, essi conseguono una posizione in campo internazionale rilevante a motivo dei loro scopi politici, quali la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale, da un regime razzista o dall’occupazione straniera.
Il principio di legittimazione dei movimenti di liberazione nazionale è quello dell’autodeterminazione dei popoli.
L’autodeterminazione del Popolo Veneto è un vero e proprio diritto inalienabile, incedibile e imprescrittibile, parte dello JUS COGENS (diritto internazionale imperativo).
Al solo Popolo Veneto spetta il legittimo esercizio di tale diritto erga omnes (nei confronti di tutti gli altri stati) e solo i movimenti di liberazione nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero popolo anche a livello internazionale.
Alla luce di tali principi, per decisione e volontà di alcuni Patrioti Veneti, il 29 settembre 2009 è stato istituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, quale legittima espressione del diritto all’autodeterminazione dei popoli sancito dall’articolo 1 paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco in data 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, e dal “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77).
Nonostante il MLNV, fin dal suo costituirsi, abbia sempre seguito con rigore il percorso previsto dal diritto internazionale e benché il diritto di autodeterminazione sia stato ratificato con la legge italiana 881/1977 avente valore legale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno, (rif. sentenza della Corte di Cassazione nel 1975 – Cass.pen. 21-3 1975) lo stato straniero italiano ha ripetutamente e pretestuosamente attaccato questo MLNV giungendo a contestare il reato di associazione paramilitare previsto e punito dal decreto legislativo italiano n. 43 del 14 febbraio 1948, con pene detentive in carcere fino a dodici anni (12 anni), anche a  dispetto della legge 85 del 2006 per la quale adoperarsi e organizzarsi democraticamente per raggiungere l’Indipendenza della propria terra dallo Stato italiano non è più considerato reato d’opinione dal suo codice penale.
L’attività repressiva italiana si è sviluppata contro il MLNV e i suoi militanti con ripetuti atti di aggressione armata.
Con veri e propri blitz le private abitazioni e la sede del MLNV, sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali.
Sono stati rubati e non più restituiti computer, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere, brochure, biglietti da visita, moduli anagrafici, denaro, uniformi mimetiche, e fucili e decine di pistole, migliaia di ogive e bossoli per munizionamento, centinaia di munizioni e numerosi armi bianche e coltelli tattici da combattimento, e la spoliazione, con disprezzo, di numerose bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi del MLNV.
Lo stato straniero italiano ha sottoposto ripetutamente e illegalmente i militanti del MLNV a gravi limitazioni della libertà personale, sequestrandoli, segregandoli e sorvegliandoli a vista.
Li ha sottoposti a interrogatori informali e a inaudite violenze morali e psicologiche e li ha schedati come criminali, il tutto in violazione dei fondamentali e inviolabili diritti umani, civili e politici di cui al “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato e aperto alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77) e sanciti anche dalla costituzione italiana.
Con l’abuso dello strumento mediatico, le autorità di occupazione straniere italiane hanno esibito le armi sequestrate come parte dell’arsenale in dotazione al MLNV.
Alcuni parlamentari italiani in data 12 novembre 2009, nella seduta n. 245, hanno presentato interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-04996 indirizzata al ministro dell’interno italiano, attribuendo al MLNV la valenza di una “pericolosa struttura paramilitare” con finalità eversive e secessioniste con tanto di “pianificazione di esercitazioni di tiro con armi da fuoco in località montane e di atti dimostrativi contro le forze dell’ordine italiane, sventata dall’inchiesta e dai primi elementi raccolti”.
Un ulteriore violento e repressivo attacco contro il MLNV è stato poi sferrato nuovamente anche da parlamentari italiani.
A seguito di un analogo successivo atto di aggressione italiano hanno presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno a Roma per sapere quali misure intendesse assumere “per prevenire e contrastare l’organizzazione e le attività dell’associazione Polisia Veneta legata al Movimento di liberazione nazionale del popolo veneto (MLNV) esprimendo preoccupazione per il rischio di sottovalutazione della capacità operativa e dell’ideologia di stampo separatista del gruppo paramilitare legato al MLNV”.
In data 2 aprile 2014 lo stato straniero italiano ha sferrato tramite un reparto speciale militare della propria 4^ forza armata un ulteriore gravissimo atto di aggressione e repressione contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e contro varie associazioni e aggregazioni spontanee di Cittadini Veneti e contro i loro militanti anche con provvedimenti di natura restrittiva in carcere e in regime d’isolamento.
Con questo nuovo atto di aggressione e repressione le autorità d’occupazione straniere italiane hanno ripetuto blitz armati nelle private abitazioni e sedi di lavoro.
Queste sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali. Ancora una volta sono stati sottratti computer, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, documenti e molti effetti personali e di lavoro.
Col pretesto di ricercare denaro, uniformi di tipo militare, armi, munizionamento e o parti di esse, veicoli blindati e parti di essi, progetti di azioni eversive, attrezzature idonee al compimenti di azioni militari ed equipaggiamenti tattici, nonché disegni tecnici relativi alla costruzione di sistemi d’arma artigianali e all’approntamento di veicoli destinati alle azioni militari, documenti di identità falsi e/o contraffatti e targhe false di veicoli nonché bandiere nazionali della Repubblica Veneta, sono stati razziati anche simboli e stemmi del Movimento di Liberazione Nazionale e dei vari gruppi associativi.
Agli indagati e agli incarcerati sono imputate responsabilità riguardo all’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico italiano e di addestramento militare, istruzioni sulla preparazione e l’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali.
Decine d’indagati, donne comprese, sono stati incarcerati anche in regime d’isolamento proprio perché dichiaratisi “prigionieri di guerra” di fronte all’autorità giudiziaria d’occupazione straniera italiana.
PER QUESTI MOTIVI
Poiché nel diritto internazionale spetta solamente alla Nazione vittima dell’aggressione far valere i propri diritti e le proprie pretese nei confronti dello stato autore delle violazioni delle norme del diritto internazionale e che quindi nel caso di specie questa prerogativa spetta ai soli movimenti di liberazione nazionale che agiscono in nome dell’intero popolo sulla base del diritto all’autodeterminazione, il MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio.
CHIEDE
  1. in nome dell’intero Popolo Veneto la cessazione della violazione della sovranità nazionale della Serenissima Repubblica Veneta e la riparazione dell’illecito;
  2. Alla Comunità internazionale di pretendere dallo stato straniero occupante italiano e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite di cessare ogni impedimento e intralcio all’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, così come legittimamente rivendicato da questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto con la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011 tutte ancora a oggi ignorate e disattese come le successive centinaia di comunicazioni, denunce, avvisi e appelli.
    In queste occasioni l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è così dimostrata corresponsabile con lo stato straniero occupante italiano dei successivi attacchi al MLNV e contro il Popolo Veneto e il suo diritto all’autodeterminazione.
    È palese la latitanza dell’O.N.U. che ha ostacolato e rifiutato ogni legittimo riscontro ai depositi documentali predetti.
    Con immeritevole e irrispettosa dimenticanza ha ignorato i propri doveri nei confronti delle legittime richieste di questo MLNV, così come sanciti nella stessa Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
ASSEMBLEA GENERALE O.N.U. – RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo,
costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi  dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione. Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)
VIII.  Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28.Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29.In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30.Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.
Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Veneto ne è naturale detentore.
Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Veneto, (vedi sentenza  n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell’art.5 della Costituzione attentando all’integrità dello stato italiano.
E’ quindi esclusivamente il Popolo Veneto con le sue istituzioni  che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.
ATTESO CHE
I movimenti di liberazione nazionale, quali soggetti di diritto internazionale, per loro natura non possono essere soggetti alle autorità di occupazione straniere, questo MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio, chiede che si pretenda dallo stato straniero occupante italiano di consentire e riconoscere l’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e l’immediata cessazione di ogni ostilità e repressione e di ogni attività di contrasto e d’impedimento alla legittima e legale attività di questo MLNV e del suo Governo Veneto Provvisorio su tutti i territori della Serenissima Repubblica Veneta, ancora oggi illegalmente e illecitamente occupati.
Chiede che tale diritto sia riconosciuto dalla Comunità Internazionale.
O.N.U. – PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
(Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)
Parte PrimaArticolo 1
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione  fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, (l’Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto).
Parte SecondaArticolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione, (l’Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione).
Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore, (l’Italia si è impegnata a rendere effettivi tali diritti riconosciuti al Popolo Veneto).
Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
Articolo 5:
“Un membro delle Nazioni Unite contro il quale un’azione preventiva o coercitiva è stata presa dal Consiglio di sicurezza può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.
L’esercizio di tali diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza “.
Articolo 6:
“Un membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi contenuti nella presente Carta può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.”
CONSIDERATO
Che questo MLNV, dal suo costituirsi, non ha mai violato i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che nel diritto internazionale i movimenti di liberazione nazionale vantano diritti maggiori rispetto agli stati oppressori, ci si appella agli stati della Comunità Internazionale affinché diano al MLNV sostegno, appoggio e assistenza nella sua lotta intrapresa per il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, e di astenersi dall’aiutare lo stato oppressore italiano.
CHIEDE ALTRESI’
Inoltre che i militanti del comando di questo MLNV e i membri del Governo Veneto Provvisorio siano ospitati e protetti da Stati terzi per il tempo strettamente necessario al fine di poter proseguire in sicurezza il legittimo percorso di liberazione della Patria Veneta dall’occupazione italiana invocando con urgenza l’applicazione delle norme sulla protezione e immunità delle persone che agiscono per suo conto e appellandosi in subordine al diritto di asilo.
Con onore e rispetto.
WSM
Venetia, lunedì 15 dicembre 2014
Il Presidente
del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto

LA PROCURA STRANIERA ITALIANA A ROVIGO INSISTE CON LE SUE AMENITA’

151Poco fà, il comandante della stazione carabinieri italiani di stanza a Villorba – Tv  (VENETO), mi ha comunicato la disposizione ricevuta dalla procura straniera italiana, operante illegalmente in Rovigo, di costringermi e obbligarmi ad eleggere domicilio legale e la nomina di un difensore in relazione ad un atto procedurale della vergognosa azione inquisitoria della procura straniera italiana di Brescia che, oltre a non riguardarmi in alcun modo, viola ancora una volta precise norme del diritto internazionale e dello stesso diritto interno italiano.
Anche il maresciallo dell’arma, pur dovendo ottemperare agli ordini, avrebbe loro ribadito l’impossibilità di provvedervi essendo ben a conoscenza della ferma posizione dello scrivente rispetto alla sottoscrizione di atti e alla formulazione di qualsivoglia dichiarazione in ambito italiano.
Dunque l’ennesima conferma al comunicato del 31 ottobre u.s. con cui, ancora una volta, si è reso a pubblica menzione il rigetto di notifica e il divieto di trattamento dei dati personali da parte delle autorità d’occupazione straniere italiane rispetto ai membri di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e di tutti i Cittadini del Popolo Veneto che hanno dichiarato la propria sovranità personale e di nazionalità Veneta.
Che dire di più ???
Ebetemente gli italiani continuano a fare gli italiani.
WSM
Venetia, 3 novembre 2014
SERGIO BORTOTTO, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

Oggetto: notifica.

Al Comando Stazione Carabinieri di Villorba (Tv)

Consti le persistenti e reiterate violazioni di precise norme del diritto internazionale e del diritto interno italiano, la violenza privata, le molestie, lo stalking per la messa in opera di atti e azioni affliggenti e perseguitanti la propria persona, altri membri del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e di altri Cittadini del Popolo Veneto, per quanto di competenza si trasmette l’allegato atto di rigetto di notifica e il divieto di trattamento dei dati personali nonché la congiunta richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario e messa in mora dei responsabili ai quali si ricorda:

  • che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  • che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  • che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;

Vista l’impossibilità d’inoltro ai diretti interessati la presente comunicazione ha valore di notifica anche per gli inquirenti invasori italiani della procura straniera italiani illegalmente operante in Rovigo.

WSM
Venetia, 3 novembre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

2014.11.03 – NOTIFICA A MEZZO FAX AI CC VILLORBA – RIGETTO NOTIFICA E DIVIETO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

EBETAMENTE GLI ITALIANI CONTINUANO A FARE GLI ITALIANI

 E gli italiani, continuano a fare gli italiani.
Conoscendo la difficoltà di notificare qualsiasi provvedimento italiano anche l’avvocato Andrea Ricci del foro di Brescia oggi mi ha comunicato una raccomandata postale a mezzo il servizio di corriere espresso SDA che a sua volta, non riuscendo a trovarmi a casa ha consegnato il plico ad una estranea.
La comunicazione, riguardante un atto procedurale della vergognosa azione inquisitoria della procura straniera italiana di Brescia, oltre a non riguardarmi in alcun modo, viola ancora una volta precise norme del diritto internazionale ed interno italiano.

Ebetamente fanno finta di nulla e continuano ad importunare con le loro facezie i Cittadini del Popolo Veneto, senza rendersi conto che prima o poi dovranno render conto alla Giustizia Veneta delle loro azioni … e io non vorrei proprio trovarmi al loro posto quando sarà il momento.
WSM
Venetia, 31 ottobre 2014
SERGIO BORTOTTO Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.

 


OGGETTO:RIGETTO DI NOTIFICA – DIVIETO TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
                   Richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario e messa in mora dei responsabili.

Avvocato Andrea Ricci
via Vittorio Emanuele II, nr.42, 25122 Brescia (VENETIA)
 avv.andrea.ricci@libero.it

Governo dello stato straniero d’occupazione italiano
Presidenza Consiglio dei Ministri
 segreteriausg@governo.it

Ufficio del giudice straniero italiano per le indagini preliminari
tribunale straniero italiano illecitamente in attività in Rovigo (VENETIA)
a mezzo  0425428109

Ordine avvocati italiani in Brescia (VENETIA)
 030.290234

SDA express courier
via Eugenio Gra n. 19 – 00163 – Roma (ITALIA)
 (infosda@sda.it) o  (06-66411595)

e per quanto a praticarsi

Divisione Federale Investigativa
Provveditorato Generale di Polizia Giudiziaria
Dipartimento di Giustizia – sede

Ancora una volta si prende atto del reiterarsi di violazioni del diritto internazionale ed interno italiano in ordine ai rapporti con  questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e di Cittadini del Popolo Veneto.
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP) che non ha mai derogato alcunché a qualsiasi “autorità”  e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation”,  ancora una volta

VI INTIMA
a pubblica menzione

di rispettare il rigetto di notifica e il divieto di trattamento dei dati personali già notificatovi in data 15 maggio 2014 e in conseguenza di ciò di dar seguito in qualsivoglia maniera ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio nei confronti dei membri di questo MLNV e di tutte le Persone che liberamente, in coscienza e volontà, hanno dichiarato la propria Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta  e che manifestamente attraverso di essa hanno esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesse, si sono riconosciute Venete per diritto naturale, si riconoscono di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sentono e dichiarano di far parte, hanno esercitato il diritto e potere di essere rappresentate e governate da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito.
Nulla di vostro può produrre asservimento e sottomissione in schiavitù nei loro confronti.
Della presente comunicazione e dei relativi allegati sarà data diffusione e comunicazione agli Stati terzi.

WSM
Venetia, venerdì 31 ottobre 2014
Il Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto


Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto

VISTE E CONDIVISE le Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta rese liberamente, con coscienza e volontà da Persone che manifestamente attraverso di esse
–    hanno esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesse;
–    si sono riconosciute Venete per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
–    si riconoscono di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sentono e dichiarano di far parte;
–    riconoscono come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
–    hanno esercitato il diritto e potere di essere rappresentate e governate da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;

RICHIAMATI
–    la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
–    l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

DIMOSTRATO
–    che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
–    che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
–    che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
–    che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
–    che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;

E CHE PER L’EFFETTO contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;

PRESO ANCHE ATTO
–    che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private, in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
–    che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
–    che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
–    che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
–    che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
–    che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC:
–    CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012,
–    CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
–    che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;

AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
–    al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
–    al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
–    al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
–    al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
–    alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789;
–    alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
–    al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
–    al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New Yorg 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
–    al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
–    ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975).

ACCERTATO
–    che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
–    che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
–    che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
–    che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;

NELLO SPECIFICO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations”, affinché le stesse possano essere condizionatamente accettate, sono tenuti a fornire:
–    la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
–    la prova documentata che l’intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);
–    la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell’intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;
–    la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;
–    le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);
–    tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
–    il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;
–    la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
–    il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
–    tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
–    la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;
–    la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:
–    massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
–    corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
–    termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
–    firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autofrafa e a penna;
–    la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
–    la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
–    la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
–    la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
–    di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;
–    la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC:
–    CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012,
–    CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;

PRESO ATTO che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIÒ
–    tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
–    che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
–    che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
–    che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
–    che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

TUTTO CIO’ PREMESSO questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

ATTESTA E CERTIFICA che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

PER QUESTI MOTIVI

SI RIGETTA ogni notifica di qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.

SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto per la quale deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

AVVISA E NOTIFICA agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

È FATTO LORO DIVIETO, in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
–    pubblica intimidazione;
–    spergiuro;
–    frode;
–    falsità materiale;
–    falsità ideologica;
–    uso di atti falsi;
–    molestie o disturbo alle persone;
–    la manifesta  volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall’arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
–    aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
–    aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
–    aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
–    aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
–    per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.

E’ FATTO OBBLIGO agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations”
–    di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
–    di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

La pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE di questo Governo Veneto Provvisorio ha valore di notificazione.

WSM
Venetia, giovedì 15 maggio 2014
Il Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto

LA PRETESA DELL’ARMA … CHE STENTA A RESTITUIRE IL MALTOLTO.

Immagine1In questi giorni sono stato raggiunto telefonicamente dal comandante della stazione carabinieri italiani di stanza a Villorba (Tv) che, su richiesta dei suoi colleghi e del ROS di Brescia, ha sollecitato un mio viaggio fino in quella località per rientrare in possesso dei beni che fraudolentemente hanno razziato nelle perquisizioni dell'aprile scorso.

Considerato che non ho né tempo né soldi da spendere per elemosinare la restituzione dei miei beni rubati ho informato il graduato italiano dei doveri imposti dalla loro stessa legge e specificati con la disposizione dell’8 luglio 2014 dal Sig.Leonardo LESTI, sostituto procuratore straniero italiano presso la procura straniera istituita dalle autorità d'occupazione in Brescia, (soggetto già sottoposto a iscrizione a ruolo giudiziario da questa Divisione Federale di Polizia Giudiziaria).

ladri in uniformeHo invitato pertanto il maresciallo dell’arma a non indugiare oltre e a provvedere alla restituzione presso la mia abitazione o la sede dell’ufficio di tutti i beni ancora illegalmente trattenuti ma naturalmente previa una dettagliata e motivata relazione su tutti gli interventi tecnici illegalmente posti in essere sui beni e sui responsabili materiali che hanno posto in essere tali illeciti.

 Memori della calunniosa, fallace, illegale e delinquenziale attività posta in essere anche dalla polizia italiana a Treviso con l'inchiesta "Polisia Veneta" e di cui non dimentichiamo i registi e gli scagnozzi, che per noi sono e restano solo degli squallidi farabutti, compreso l’ex questore Carmine Damiano, ora indagato per corruzione, rendiamo noto a pubblica menzione l’accadimento di cui sopra affinché né l’arma e tanto meno la procura straniera italiana istituita e agente illegalmente e illecitamente in Brescia, territorio della Serenissima Repubblica Veneta, si arroghi la pretesa di disporre ancora illegalmente di beni sottratti a Cittadini del Popolo Veneto non provvedendo alla loro restituzione.

WSM
Venetia, 28 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.

vedi anche:
2014.10.16 – CARMINE DAMIANO, UN PICCOLO UOMO CHE SI CREDEVA UN GRANDE QUESTORE … ITALIANO!
2014.06.03 – ANCORA UNA VOLTA RINVIATO IL PROCESSO AL MLNV (POLISIA VENETA)
2014.06.02 – DOMANI IL PROCESSO AL MLNV (“POLISIA VENETA”) … CONDANNA ANNUNCIATA ?
014.06.02 – RIGETTO DI NOTIFICA DEL RINVIO A GIUDIZIO PER IL PROCESSO ALLA POLISIA VENETA
2014.04.15 – DENUNCIA ALLA INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE E ALLA INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
2014.04.15 – L’ENNESIMO ATTACCO D UN REGIME ORAMAI ALLO SBANDO
2014.04.12 – BRUCIATE I CALENDARI DEI CARABINIERI … CANCELLIAMO OGNI SIMBOLO DELLO STATO OCCUPANTE ITALIANO.
2014.04.02 – ENNESIMO ATTACCO CONTRO IL POPOLO VENETO DA PARTE DELL’ITALIA.
2014.03.26 – ECCO IL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO EMESSO DAL TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO CONTRO IL MLNV … OGGI LE COMICHE.

 

Gli "esperti" e calunniatori inquirenti italiani …che dire, mah!

asino

opps … chiedo scusa ai somari a quattro zampe.

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STIPULA DI ACCORDI CON LE REPUBBLICHE DI ABKHAZIA E OSSEZIA DEL SUD

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Oggi 27 ottobre 2014 possiamo dare divulgazione della stipula degli accordi tra il Governo Veneto Provvisorio e le Repubbliche di Abkhazia e Ossezia del Sud, siglati in Oristano (Repubblica di Sardegna) il 22 agosto 2014.
Di seguito verrà comunicato il nominativo del Provveditore responsabile e incaricato di dare esecuzione alla stipula dei presenti accordi.
WSM
Venetia, 27 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

STRALCIO DEGLI ACCORDI

Instaurazione di relazioni dell’amicizia e cooperazione tra la Repubblica della Abkhazia, la Repubblica dell'Ossezia del Sud ed il Governo Veneto Provvisorio della Serenissima Repubblica Veneta.

Tenendo conto del desiderio del Governo della Repubblica di Abkhazia, del Governo della Repubblica dell'Ossezia del Sud e del Governo Veneto Provvisorio (costituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto "MLNV", in conformità all’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977) di sviluppare e rafforzare le relazioni di amicizia e di cooperazione, riconosciamo che attraverso lo sviluppo di legami internazionali, economici, culturali e umanitari le parti contraenti forniranno un importante contributo alla reciproca comprensione, alla pace, all’armonia interetnica e allo sviluppo delle relazioni di amicizia tra la Repubblica di Abkhazia e della Republica Veneta…

Articolo 1. Collaborazione nell’ambito industria, turismo e commercio
Le parti favoriranno lo sviluppo di contatti tra le imprese di produzione a disposizione nei propri territori.
Le parti favoriranno l’istituzione nei propri territori di imprese comuni, coinvolgendo anche le altre parti.
Le parti si favoriranno a vicenda in caso di apertura nei propri territori di imprese dell’altra parte contraente, rispettando la legislazione in vigore.

Articolo 2. Collaborazione nell’ambito del commercio
Le parti si impegneranno a creare un’atmosfera amichevole per sviluppare relazioni di tipo commerciale-economico tra le imprese e le associazioni a disposizione nei propri territori, ed anche a realizzare la fornitura di prodotti di tipo industriale e tecnico, prodotti agricoli e beni di consumo sulla base degli accordi diretti (contratti) tra gli operatori economici.
Le parti favoriranno la partecipazione delle entità agricole per realizzare i progetti comuni di cooperazione e programmi di investimento che operano nei rispettivi territori.
Le parti si impegneranno a migliorare la collaborazione al fine di attivarsi per l’ottenimento di eventuali risorse finanziarie.

Articolo 3. Collaborazione nell’ambito della cultura
Le parti favoriranno lo scambio tra collettivi artistici, teatri e collettivi teatrali.
Le parti si impegneranno a promuovere mostre dei mestieri tradizionali e mostre d’arte.

Articolo 4. Collaborazione nell’ambito umanitario.
Le parti favoriranno la collaborazione dei mass media delle proprie aree geografiche.
Le parti favoriranno lo stabilimento di contatti tra i cittadini e le associazioni giovanili delle proprie aree geografiche.

Articolo 5. Collaborazione nell’ambito dell’autogestione
Le parti si scambieranno l’esperienza di lavoro nell’ambito dell’autogestione locale.
Le parti promuoveranno tirocini reciproci, che rappresentino un interesse comune, per i dipendenti dei servizi statali.

Articolo 6. Collaborazione nell’ambito della formazione
Le parti promuoveranno campi estivi per gruppi di bambini, per turismo e vacanze.
Le parti favoriranno lo stabilimento di contatti tra Università, scuole medie, scuole private, scambi di studenti, tirocini reciproci per ricercatori e professori.
Le parti si scambieranno esperienze nell’ambito dell’innovazione del sistema di istruzione.

Articolo 7. Collaborazione nell’ambito dello sport
Le parti promuoveranno lo scambio delle squadre sportive.
Le parti favoriranno l’organizzazione di gare a turno nei propri territori, coinvolgendo anche le squadre da altre città-partner.

Articolo 8. Disposizioni di attuazione dell’accordo
Misure specifiche di attuazione degli accordi raggiunti sono fissati nei protocolli annuali sulla cooperazione, sottoscritti e concordati dalle parti.
Le parti si impegnano a scegliere tra gli alti funzionari delle rispettive amministrazioni i responsabili per l’esecuzione del presente Accordo, nominati con atto successivo
I responsabili per l’esecuzione del presente Accordo informeranno annualmente le parti sullo svolgimento dei protocolli di cooperazione.
Contemporaneamente presenteranno i progetti dei protocolli di cooperazione per l’anno successivo.
Le parti regolarmente informeranno i cittadini dei rispettivi territori sullo svolgimento del presente contratto usando i mass media.

Articolo 9. Questioni finanziarie
Il presente accordo non prevede spese.
Eventuali spese sopraggiunte, preventivamente valutate, saranno a carico di ogni parte autonomamente.

Articolo 10. Disposizioni generali
Possibili differenze di interpretazione e attuazione del presente accordo, nonché le questioni controverse che potrebbero sorgere durante la realizzazione, si risolveranno tramite consultazioni e negoziazioni.
Il presente Accordo entra in vigore dal giorno della sua firma a tempo indeterminato.
Il contratto può essere modificato di comune accordo dalle parti.

22 agosto 2014 firmato in Oristano

2014.08.22 – MLNV-GVP – ABKHAZIA – STIPULA DI ACCORDI
2014.08.22 – MLNV-GVP – OSSEZZIA DEL SUD – STIPULA DI ACCORDI

DOPO CINQUE ANNI ECCO IL MLNV ED ECCO I “VENETISTI”!

INCIPITPATRIA E ONORE

“Il MLNV non è un’organizzazione di beneficenza,
il MLNV non è un’associazione no profit,
il MLNV non è un’associazione culturale,
il MLNV non è soprattutto un partito politico”.

Il giorno 29 settembre 2009 in Villorba (Tv) un gruppo di Cittadini del Popolo Veneto, convenuti in riunione straordinaria, ha unanimemente deciso di costituirsi in Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi, per gli effetti e con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista del diritto Internazionale.
Il MLNV è soggetto di diritto internazionale qualificato e legittimato dalla prerogativa di autodeterminazione del Popolo Veneto che agisce al fine di liberare la Nazione Veneta dall’occupazione, dalla dominazione coloniale e dal regime razzista italiano.
Il MLNV ritiene che il Popolo Veneto abbia il diritto di affermarsi come Nazione fra le Nazioni, di determinarsi come entità statuale e come tale di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con leggi, statuti, codici, norme, e regolamenti aventi valore nei confronti di tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
Allo scopo dunque di dar seguito ai propri doveri assunti nei confronti della Serenissima Patria e attenendosi con rigorosa conformità alle norme del diritto internazionale il MLNV ha istituito il Governo Veneto Provvisorio (GVP) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
In poco più di cinque anni la strada percorsa è stata molta.
Ripetuti sono stati anche gli scandalosi, pretestuosi e calunniosi attacchi delle istituzioni di occupazione straniere italiane, consumati sempre nel più assoluto disinteresse e con la solita opportunistica indulgenza dei ciarlatani e vanagloriosi politicanti “venetisti”.
Nello sconsolante e frammentato scenario indipendentista veneto il MLNV, a differenza di molte altre realtà, mantiene fede al proprio legittimo e legale percorso con costante, immutabile e coerenza d’impegno riguardo al diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.
Il MLNV evita i facili “galleggiamenti politici”, sfida e contesta le ambizioni partitocratiche dei falsi indipendentisti che con pretestuoso trasformismo si candidano in competizioni elettorali straniere italiane.
Il MLNV detesta e rifiuta ogni deriva violenta che violi il rispetto dei diritti umani, civili e politici delle persone ed evita e non vuole avere a che fare con quanti arrogantemente si ergono quali unici eredi della Serenissima Patria, quanti esigono e pretendono che gli si riconosca un’inesistente ed egemonico primato di supremazia.
Il MLNV non ha tempo per competere o emulare altri indipendentisti perché è talmente singolare e mirato il proprio percorso che non può neppure permettersi il lusso di rincorrere quella visibilità mediatica che altri sembrano agognare.
Il MLNV disprezza e ripudia gli impostori, i saltimbanchi e gli imbonitori di turno che in malafede danno false speranze e ingannano il Popolo Veneto con illusionistici percorsi indipendentisti.
Ai non pochi ciarlatani che non risparmiano ridondanti e magniloquenti giudizi e opinioni sul MLNV consigliamo infine di ignorarci e di farsene una ragione … non siamo e non vogliamo essere come loro.
Tanto si doveva a motivo dei necessari e molti chiarimenti richiesti sul MLNV.
WSM
Venetia, 22 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

CARMINE DAMIANO, UN PICCOLO UOMO CHE SI CREDEVA UN GRANDE QUESTORE … ITALIANO!

0 carmine damianoIl “signor”Carmine Damiano, già questore straniero italiano a Treviso, verso il processo per corruzione.
Ironia della sorte, non appena appresa la notizia della sua inattesa assunzione dorata proprio nell’azienda di vigilanza privata che questo piccolo uomo intendeva a tutti i costi far chiudere per mancanza a suo dire dei requisiti di sicurezza, qui si era da subito scherzosamente – ma non tanto – ventilata l’ipotesi di un suo dietrofront comprato a suon di quattrini.
Come si dice, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci s’azzecca.
D’altro canto, cosa ci si poteva aspettare da quel questore straniero italiano piccolo piccolo che, abusando del suo potere, con le sue premeditate calunnie pianificate a tavolino, le sue innumerevoli menzogne, le sue infamanti mafiose dichiarazioni ai giornaletti prezzolati di regime, ha perseguitato a più riprese e senza sosta il legittimo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e i suoi militanti?
Cosa aspettarsi, da un bandito italiano in divisa che d’intesa con un (ex) procuratore mafioso complice ha mandato la polizia politica italiana armi in pugno e manette in vista a casa dei Patrioti Veneti del MLNV per trascinarli via di forza, rapinare a man bassa beni ed effetti personali (mai più restituiti, ricordiamolo) e soprattutto per distruggere famiglie, anche terrorizzando mogli e figli in età scolare?
E tutto questo per tentare di impedire il legittimo percorso del MLNV volto al ripristino della Sovranità della mai sopita Repubblica Veneta.
Ora c’è solo da chiedersi se quanto meno anche questo prezzolato criminale razzista italiano sia stato sottoposto dalla polizia giudiziaria del suo stato agli obbligatori rilievi di legge foto dattiloscopici.
Chi lo sa?
Intanto goditi la tua giustizia italiana, Carmine Damiano: la rimpiangerai, quando dovrai rispondere di tutti i tuoi crimini odiosi contro il Popolo Veneto davanti alla Giustizia Veneta. È solo una questione di tempo, qui non va perso nulla.
WSM

Venetia, 16 ottobre 2014
dott. Paolo Gallina, vicepresidente del MLNV


Ma guarda un pò … quello che per noi è un deliquente, un mendace e calunnitatore adesso si ritrova indagato per corruzzione … sarà che non credo nella giustizia italiana ed è per questo che non vedo l'ora che arrivi quel giorno in cui la Polizia Nazionale Veneta verrà a catturarti e a portati in giudizio innanzi alla Giustizia Veneta … solo allora, ti renderai conto di quante malvagità hai commesso insieme a tuoi complici … noi non dimentichiamo nulla.
WSM
Venetia, 16.10.2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio – www.mlnv.org


Scandalo Nes, 7 indagati per bancarotta

Si aggrava la posizione di Luigi Compiano: 36 milioni distratti dai conti del gruppo.
L’ex questore Damiano verso il processo.
Un’indagine che di mese in mese si è arricchita di nuovi tasselli: prima l’accusa di appropriazione indebita per 104 milioni di euro per Luigi Compiano; poi, all’interno del perimetro di Nes, l’accusa di corruzione impropria per l’ex questore Carmine Damiano.
Ora un colpo di scena che da mesi aleggiava negli ambienti investigativi.
La Procura di Treviso ha modificato il capo di imputazione nei confronti del patron di Nes: da appropriazione indebita aggravata a bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Secondo l’accusa (le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Massimo De Bortoli) Compiano avrebbe distratto da cinque società, tra cui la North East Services, una cifra che si aggira attorno ai 36 milioni di euro. Con lui risultano indagate altre sei persone, con l’accusa di bancarotta semplice.
Bancarotta fraudolenta.
L’indagine è ancora aperta, ci vorranno settimane per chiudere il cerchio.
Tuttavia, all’orizzonte, si prefigura un nuovo quadro di accuse: secondo il pm De Bortoli Compiano avrebbe fatto sparire dalle sue società (quattro, oltre la Nes) 36 milioni di euro.
Dove sono finiti quei soldi?
La Procura indaga, cerca il filo rosso che leghi i trasferimenti di denaro eseguiti negli anni da Luigi Compiano.
L’inchiesta, nel corso di un anno, ha cambiato pelle: è partita come appropriazione indebita aggravata, 104 milioni di euro spariti dal caveau per trasformarsi in bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Un cambiamento del capo di imputazione che aggrava la posizione del patron della North East Services.
Sette indagati eccellenti.
L’inchiesta si è pure arricchita di nuovi protagonisti: il pubblico ministero ha iscritto altre sei persone nel registro degli indagati, oltre a variare il capo di imputazione nei confronti di Compiano.
Si tratta di sei membri del consiglio di amministrazione delle cinque società coinvolte nella presunta bancarotta.
Per i nuovi indagati l’ipotesi di reato contestata è bancarotta semplice: secondo la Procura non potevano non accorgersi dei movimenti finanziari sospetti eseguiti da Compiano.
Il pm De Bortoli continua a indagare: ancora non c’è nessun atto di chiusura indagini.
Gli investigatori, di settimana in settimana aggiungono nuovi tasselli, nuove carte che finiscono sul tavolo del pm e circoscrivono sempre più il sistema Compiano.
Nessuna misura cautelare è stata chiesta: non c’è pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove.
Chiusura indagini vicina.
Non cambia la posizione degli altri due indagati del primo capitolo del caso Nes: Massimo Schiavon, responsabile della sala conta del caveau via Belvedere a Silea, e Gianluca Campagnaro, l'uomo che, secondo l'accusa, avrebbe consegnato il denaro a Massimo Schiavon, a sua volta "girato" a Luigi Compiano restano indagati per appropriazione indebita aggravata.
Damiano verso il processo.
Durante le indagini relative allo scandalo Nes, il pubblico ministero Massimo De Bortoli è incappato in un nome eccellente, quello dell’ex questore Carmine Damiano, finito nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione impropria.
I riflettori della Procura si sono accesi su due documenti: da una parte un contratto di consulenza (che prevedeva un compenso da 50 mila euro) firmato da lui, quando ancora ricopriva l'incarico di questore e un atto in cui lo stesso Damiano sottoscriveva che in Nes tutto andava per il meglio.
La Procura vuole capire perché l'ex questore abbia deciso di accettare l'incarico nonostante rivestisse ancora il ruolo di numero uno della polizia.
Poi la carta rinvenuta dalla Finanza nel corso dell'indagine originaria, sul buco da 104 milioni.
Un documento in cui Damiano si spende per la Nes, sostenendo che tutto nell'azienda funziona per il meglio.
Ma pochi mesi prima Damiano aveva denunciato i vertici dell'istituto perché nel trasporto dei valori non sarebbero state rispettate le norme di sicurezza.
Il pm pochi giorni fa ha notificato l’avviso di chiusura indagini.
Tratto da (CLICCA QUI)

E ZAIA VUOLE SMARCARSI DALL’EMBARGO DECISO DA MOSCA.

Il 6 ottobre 2014 l'Ansa pubblica una nota circa la decisione della giunta regionale veneta (ente italiano) che, dando mandato a Zaia (presidente italiano dell'ente straniero italiano "regione veneto"), lo invita a seguire le vie diplomatiche e istituzionali perché il Veneto esca dall'embargo.
Beh a questi italiani ripetiamo che ogni iniziativa da loro intrapresa non ha nulla a che fare con il Popolo Veneto, con la sua millenaria Repubblica e l'attuale vergognosa e distruttrice occupazione italiana di cui, proprio loro, sono i legali rappresentati e corresponsabili.
L'articolo inoltre palesa la solita opportunistica retorica di chi è abituato a "galleggiare" politicamente … e si parla ancora una volta solo di convenienze e mai di principi e ideali da salvaguardare.
Troppo comodo ricordarsi della Russia solo perché adesso non conviene o perché si è già in campagna elettorale …  questo è un tipico atteggiamento italiano e di certo non di noi Veneti!
Cari italiani, cara giunta regionale veneta, caro Zaia, non rappresentate il Popolo Veneto e oggi stesso lo ribadiremo al Governo Russo.

WSM
Venetia, 7 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

​Mr President Vladimir Putin
23, Ilyinka St. – Moscow, 103132, Russia

Sig. Presidente
Siamo a scriverLe ancora una volta perché ci indigna l’iniziativa del presidente dell’ente straniero italiano “Regione Veneto” e della sua giunta, di cercare un compromesso politico per evitare ulteriori conseguenze dannose determinate dall’embargo contro i paesi europei.
Ci indigna innanzitutto la solita opportunistica retorica di chi è abituato a "galleggiare" politicamente per una mera questione di convenienza e mai di principi e ideali da salvaguardare.
Troppo comodo ricordarsi della Russia solo perché adesso non conviene o perché si è già in campagna elettorale …  questo è un tipico atteggiamento italiano e di certo non di noi Veneti!
Dobbiamo inoltre ribadire che la giunta della regione veneto e il suo presidente Luca Zaia, rappresentano istituzioni straniere italiane d’occupazione, non rappresentano il Popolo Veneto e neppure la realtà territoriale della Nazione Veneta ancora oggi occupata e soffocata dallo stato italiano.
Tanto si doveva per rispetto del Popolo Russo e del Popolo Veneto.
WSM
Venetia, 7 ottobre 2014
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

www.mlnv.org

2014.10.06 - ANSA - ARTICOLO SU UCRAINA EMBARGO VENETO E ZAIA

Tratto da (CLICCA QUI)

 

ANCORA UN’ASSOCIAZIONE ITALIANA CHE PRETENDE DI RAPPRESENTARE IL POPOLO VENETO!

Anche oggi abbiamo di che stupirci … anzi, siamo sconcertati dall’ingannevole proposito di taluni Veneti di propinare il veleno italico con propositi indipendentisti.
Proprio in questo modo si soffoca la voglia di libertà del Popolo Veneto saturando e soffocando la sua attenzione con inutili e anche costose iniziative.
QUESTI SI RICONOSCONO ITALIANI E VOGLIONO RAPPRESENTARE IL POPOLO VENETO ???
VOGLIONO INIZIARE UN PERCORSO STORICO (???) PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER LA RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI DEL POPOLO VENETO ???
Ma allora perché fare un'associazione italiana?
Eppure fra i sostenitori di questa associazione ci sono anche candidati alle elezioni italiane del prossimo anno … ma pensa un pò!
Il teatrino italico, riconoscente, ringrazia.
WSM
Venetia, 7 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio


E' stata riattivata l'Associazione Centro di Cultura Veneta.
Sempre con gli stessi principi di Fòndarse con S. Marco.Ricoprirà la carica di rappresentante legale il sig. Formentin Dario fino a nuove elezioni.
Il primo impegno sarà quello di iniziare un percorso storico presso organizzazioni internazionali per la rivendicazione dei diritti del Popolo Veneto.
Verranno raccolte a tale scopo le adesioni di tutti i veneti che vorranno collaborare a tale obiettivo.
Il passo iniziale sarà quello di iscrivere il Popolo Veneto all' UNPO … (tanto per cominciare NON SI ISCRIVE UN POPOLO ALL'UNPO)
Saranno indette le elezioni per la carica di Presidente dove tutti gli aderenti Veneti potranno votare e potranno democraticamente candidarsi come rappresentante del Popolo Veneto presso l'organismo succitato.

Tratto da (CLICCA QUI)

 

 

UNA REPUBBLICA VENETA SENZA I PARTITI … PROPOSTA PER UN SISTEMA ELETTORALE

"Se" c'è qualcosa di positivo nella nostra esperienza di dominazione italiana, è sicuramente quella di aver sofferto ogni tipo di sopruso e visto all'opera ogni tipo di inefficienza che uno stato possa concepire, imparando tutti gli errori possibili da non ripetere nella gestione della cosa pubblica.
Oggi ci occuperemo di uno degli aspetti principali di una democrazia, titolo che l'italia si attribuisce senza alcun riscontro pratico, ossia come il Popolo può esprimere la propria sovranità.
L'italia ci insegna che la partitocrazia è uno dei tanti metodi di soffocare la democrazia senza far troppo rumore, un mero specchietto per le allodole, in cui un'oligarchia decisamente vasta si può impadronire del potere, senza incorrere nel titolo di dittatura, semplicemente sostituendo alle decisioni popolari, le decisioni del "partito" ed escludendo di fatto la popolazione da qualsiasi decisione in ambito statale.
Il nostro primo obiettivo sarà quindi l'eliminazione dei suddetti partiti, arma antidemocratica, mentre prenderemo esempio positivo dalla culla della democrazia, la civiltà greca con le sue polis e ovviamente il nostro passato, la Repubblica di Venezia, i cui concetti principali sono la partecipazione, la correttezza e l'efficienza.
Essendo la popolazione molto più numerosa di quella dell'età antica non è possibile immaginare una partecipazione di tutti a tutti i dibattiti possibili, quindi è necessario adottare una democrazia di tipo rappresentativo, il cui centro di potere è però formato dai rappresentati e non dai rappresentanti.
Per ottenere questo è indispensabile un decentramento sostanziale, con istituzioni orizzontali, con competenze diversificate e non sovrapposte.
Partiamo quindi dalla suddivisione del territorio, che viene trattata in altra sede, di cui riportiamo lo schema riassuntivo.

I collegamenti indicano come le istituzioni "maggiori" (a livello territoriale) siano formate dal raggruppamento di quelle "minori".
Ma questo non le pone ad un livello gerarchico più alto, semplicemente le loro competenze e le loro decisioni influiscono su un numero maggiore di abitanti e su parti più estese di territorio, trasversali rispetto alle singole entità più ristrette.
Per mantenere il rapporto tra il territorio e i rappresentanti, anche questi ultimi saranno divisi con il medesimo criterio.

Entriamo quindi nel dettaglio delle cariche partendo dal basso, ossia dal "Delegato".
Come indicato dal nome, il delegato è un cittadino, a cui viene affidata la delega di portare le istanze dei propri concittadini in sede consiliare.
Ogni Comunità Locale elegge almeno un delegato.
L'assemblea dei delegati forma il Consiglio Distrettuale (della Municipalità).

NAPOLI … MLN AVANTI TUTTA!

10704108_10203395717467558_3621987844856164549_nDomenica 28 settembre 2014 una delegazione indipendentista del Popolo Veneto si è incontrata con rappresentanti del costituendo Movimento di Liberazione Nazionale per il Popolo Napoletano.

Un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti, sia Veneti che si sono recati in quella straordinaria Nazione e ai Napoletani che ci hanno ospitato e che anche in video/conferenza hanno saputo trasmettere tutta la passione e la sincera determinazione con la quale aspirano al ripristino della legalità sulle proprie terre.
Con l’augurio più sincero di buon lavoro e del ripristino incondizionato della sovranità per il Popolo Napoletano, congiuntamente a quello Veneto, Siciliano, Sardo e per i tutti i Popoli oppressi e soggiogati da questa falsa unità d’italia.

Un messaggio forte è subito ermeso chiaro:
BASTA PARTITI POLITICI,
BASTA PARTITI ITALIANI,
BASTA CREDERE SOPRATTUTO ALLA LEGA.
WSM e W U’RE!
Venetia, 28 settembre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

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ATTENZIONE PER TUTTI … PROBABILE IMMINENTE ULTERIORE ATTACCO ITALIANO CONTRO IL MLNV O ALTRI VENETI

avvoltoioFonti confidenziali riferiscono della preparazione di un nuovo imminente attacco delle istituzioni d’occupazione straniere italiane contro il MLNV o altri Veneti.

Staranno forse riscaldando “i motori” per le prossime elezioni politico/amministrative italiote ?

Non è da escludere che abbiano la necessità di sgomberare il campo propagandistico per quegli italo/veneti, che pur proclamandosi indipendentisti bramano le “poltrone” italiane.

Anche se non ci abitueremo mai a simili volgari abitudini del far politica all’italiana, teniamoci pronti a ricevere la visita di questi avvoltoi, visto e considerato anche che non restituiscono mai quello che rubano.

WSM
Venetia, 25.09.2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

 

DE PIERI NON E’ IL PRESIDENTE DEL POPOLO VENETO … BASTA CIALTRONE.

vergognarsiAncora una volta c’è di che vergognarsi.
Il DE PIERI, autoproclamatosi presidente dell’associazione “governo naxionale veneto”, ha la pretesa di rappresentare il Popolo Veneto e senza alcun ritegno avanza richieste all’ONU come se gli fosse stato conferito un mandato (tra l’altro presidenziale) dai Veneti.
Il DE PIERI e il suo governo naxionale veneto può rappresentare al massimo i suoi iscritti e con tutto il paradosso che ne deriva dalle contraddizioni giuridiche per il nulla sul quale si fonda.
Certo che ne stiamo facendo di figuracce all’estero con sto personaggio.
Tratto da (CLICCA QUI)
stalio e olio
LO RIBADIAMO UNA VOLTA PER TUTTE E PER QUELLI CHE ANCORA CREDONO A QUESTO MILLANTATORE.
Questo è il timbro del servizio di sicurezza degli uffici dell’ONU che hanno il compito di controllare e verificare la preseza di eventuali plichi esplosivi o contaminanti (antrace …).
Questo timbro non ha alcuna valenza per il presunto e decantato riconoscimento del governo naxionale veneto (regolamento e normativa internazionale parlano chiaro… ci vuole una delibera dell’Assemblea Generale dell’ONU).
FIRMA DI DE PIERI


De pieri è come un virus…. Se lo conosci lo eviti…. Non fate i Venetioti….

Gabriele De Pieri L'uomo che Vedeva San Marco..<br />
Ma smettila! E Smettila di fottere la gente che ci hai rotto i Santissimi!
IL PROBLEMA DEI VENETI SONO I VENETIOTI
Gabriele De Pieri L’uomo che Vedeva San Marco.
Ma smettila! E Smettila di fottere la gente che ci hai rotto i Santissimi!
Tratto da (CLICCA QUI)

ed ecco l’autoproclamatosi presidente del popolo veneto … ma per carità!
GABRIELE DE PIERI

RADIO 24 “LA ZANZARA” – INTERVISTA AL MLNV SUL REFERENDUM IN SCOZIA … O NO???

LA ZANZARA CRUCIANI GIUSEPPEascolta da qui l'intervista … se di intervista si può parlare...

 
tratto da (CLICCA QUI)
 
LA ZANZARA - CARICATURA DI CRUCIANI GIUSEPPE E PARENZO DAVIDE
ed eccoli i volti dei due conduttori italiani: Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo

LA ZANZARA - CRUCIANI GIUSEPPE E PARENZO DAVIDE

Il percorso del MLNV è un percorso legale, legittimo e previsto dal diritto internazionale, si chiama AUTODETERMINAZIONE (ed è per questo che fa tanto paura alle autorità d'occupazione straniere italiane che ripetutamente aggrediscono il MLNV con false inchieste poliziesco/giudiziarie).
Nonostante la forte accettazione del principio di autodeterminazione dei popoli, questo trova normazione solo in tre aree:
1) come postulato anti-coloniale;
2) come divieto all'instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera
3) come condizione per il pieno accesso al governo di tutti i gruppi razziali.
Un popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato per legge all'autodeterminazione.
Questo è dunque il presupposto giuridico per cui questo MLNV ha denunciato lo stato straniero occupante italiano e rivendicato l’autodeterminazione del Popolo Veneto e che sta alla base dell’esistenza stessa del MLNV.
Non potrebbe esistere un MLNV se non esistesse una Patria da liberare da un’occupazione straniera, in caso contrario non saremmo MLNV ma “insorti”.
La nostra denuncia e la richiesta di riconoscimento del MLNV da parte dell’ONU non ha la pretesa di essere giudicati meglio di altri Veneti; tale “meccanismo” di riconoscimento presuppone una condizione giuridica in conseguenza della quale viene ammessa l’esistenza della Repubblica di Venezia nell’attuale condizione di occupazione straniera.
La sovranità del Popolo Veneto va reclamata ed esercitata nelle forme previste dallo stesso diritto internazionale e non deve essere mercanteggiata.
Le offese che mi arrecate gratuitamente dimostrano solo che siamo sulla strada giusta.
Quando ci saremo liberati del "cancro" italia allora ne vedremo veramente delle belle … la Nazione Veneta potrà tornare ad essere quella che era e dell'italia odierna non conserveremo che un volgare ricordo.
WSM
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio