COMUNICATI
“SUICIDI DI STATO” … INCONTRO CON RITA ZANIBONI.
RIGHT TO SELF-DETERMINATION OF THE VENETIAN PEOPLE
Object : RIGHT TO SELF-DETERMINATION OF THE VENETIAN PEOPLE .
Failure to observe the United Nations Charter and other rules of international law on the part of the Italian state and of ' O.N.U. ;
URGENT APPEAL TO MEMBERS OF THE COMMUNITY ' INTERNATIONAL
INTRODUCTION
Events millennial history attribute the qualification of the Venetian People and Country Veneta allocated to the Gentiles in the territory of Venetie , which share the same language , with local variations more or less marked , spoken by millions of migratory Venetians and other Venetians million emigrants in the world that share the same history , the same traditions and the same culture .
Any human community freely united by a lasting feeling of belonging and having a common reference to its own culture , language and their own historical tradition , developed on a specific geographical area , constitutes a people , as is the Veneto . The nationality Veneta is the expression of identity of the Venetian People shared freely every member for their sense of belonging to that specific community of language, culture , tradition , religion , history .
The nationality Veneta complies and is expressed with the concept of nation Veneta designed to identify , qualify and enhance the plurality of the Gentiles Venetian allocated and sovereign over its territory.
The Venetians have lived free and sovereign in the territories of the Republic of Venice until 1797.
Historically since 1797 the state has suffered employment Veneto Napoleonic army since 1815 and its territories were occupied the Austro-Hungarian Empire.
Since 1866 there is also de jure and de facto occupation illegitimate, illegal, violent and repressive foreign State Italian, which today still acts to pay the Venetian People, along with its culture, its language, its traditions, its customs and traditions, impressive, even with the military repression, its administration, its institutions, its armed forces and police, also taking advantage of all the human resources, financial, tax, economic, capital, natural landscape; still continues to impose a cultural model, the mentality and customs totally alien to that of the Venetian People.
For these reasons, September 29, 2009 We are patriots of the Venetian People have formed the National Movement for the Liberation of the People Veneto (MLNV), pursuant to and for the purposes of the rules of international law, in order to liberate the territories of the Republic of Venice from 'Italian foreign occupation and to restore the sovereignty of the People Veneto .
The MLNV after its establishment has filed the " complaint of occupation , domination and colonization of the country by the foreign state Veneta Italian – Veneto claim of sovereignty of the people " at the UN Geneva on 28 September 2010 and at the UN in New York on 27 November 2011; the Administration of the United Nations to date has refused pretext of responding documentary of their deposit .
He then notified the Ultimatum Italian foreign state on 14 December 2010
Despite repeated acts of aggression committed by the state against the Italian MLNV and its militants , has followed up with the establishment of the Provisional Government Veneto ( GVP ) as the institutional apparatus of MLNV under and for the purposes of the First Protocol dell'art.96.3 Geneva of 1977
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That said , again without getting any response , this National Liberation Movement of the People Veneto ( MLNV ) through its institutional set apart Veneto Provisional Government ( GVP ) has also complained to the International Court of Justice , the Italian government for the repeated and numerous illicit international , as follows :
1 – INFRINGEMENT INTEGRITY ' TERRITORIAL Serenessima REPUBLIC OF VENICE
In the spring of 1797 Venice was threatened closely, by land and sea.
All Domains "State by Tera" (mainland territories) had been invaded by French troops, launched in pursuit of the retreating Austrian regiments in Trento.
General Bonaparte , taking advantage of neutrality declared by the Serenissima , had seized all its larger cities and fortresses.
The Venetian People was dramatically exposed to any kind of violence, extortionists and robbed with arbitrary confiscations and frequent were the riots that raged against the occupier side of the Alps.A demonstration and confirmation of the desire to "annex" illegally territories of the Serenissima Republic of Venice remembers that April 17, 1796 Napoleon signed in Leoben, Styria, a preliminary peace with representatives of the Austrian Emperor Francis II.
In the secret clauses annexed to the Treaty Napoleon Bonaparte already ordered the transfer of the domains of the Republic of Venice Mainland Austrian Empire in exchange for the evacuation of the country Netherlands by the latter .With these clauses Austria would have to give Belgium and Lombard territories to France in exchange for the territories of the neutral Republic of Venice , including Istria and Dalmatia ;
Venice would survive only in the territories of Dogado.
The treaty will then be confirmed by the Treaty of Campo Formio , October 17, 1797 , including, however, the exchange also Venice itself .
Moreover , demonstrating and confirming the subsequent desire of Italian " annexation " illicitly territories of the Serenissima Republic of Venice to the Kingdom of Italy the prime minister of the kingdom of Sardinia Cavour ( then Kingdom of Italy ) had already designed and planned d ' agreement with Napoleon III in Plombières in 1858 to annex all the territories of the Republic of Venice in a realm of Italy under the domain of Savoia.
With the fierce and bloody invasion , the violent repression and subsequent annexation of the territories of the other pre-unification states of the Italian peninsula , was born in 1861 the Kingdom of Italy by the Kingdom of Sardinia , private ( in 1860 ) the County of Nice and the Duchy of Savoy ( claimed by France ) .
Verbal agreements Plombiéres predicted for the realization of the political project of a common war France and the Kingdom of Sardinia against Austria in the meantime occupied territories of the Republic of Venice as prescribed in previous agreements of April 17, 1796 made with Napoleon in Leoben which was implemented by the Congress of Vienna in 1815 .
After the Congress of Vienna, the Italian peninsula was divided in a dozen states .
The Kingdom of Sardinia , ruled by the Savoy , regained the Piedmont and Savoy , and was further expanded with the territories of the former Republic of Genoa , without any right of objection by the latter and without plebiscite .
In the rest of the north of the Italian peninsula was formed the Kingdom of Lombardy -Venetia under the control of Austria , including the mainland territories of the Republic of Venice ( Veneto , Friuli and eastern Lombardy ) , which contrary to the guiding principles of the Congress was not reconstituted , together with the rest of Lombardy .
It was annexed by the Valtellina , for which the Swiss requests were rejected , that this valley – belongs to Switzerland from 1512 to 1797 – returned to Canton Grisons or had joined the Confederacy , as autonomous canton .
One that broke the Italian historiography defines as " War of Independence " , the project foundered due to the unilateral decision of Napoleon III to leave the conflict ( armistice of Villafranca ) , allowing the Kingdom of Sardinia to capture only a small part of the territories Veneto .
Austrian rule on the Venetian territories finally ceased in 1866 after the war declared on Austria by Prussia , in agreement with the Italian kingdom .
Subsequent peace agreements signed between Austria and Prussia forced Italians , isolated , to stop military operations and to accept an armistice
Austria , in agreement with Napoleon III entrusted the Venetian territories to France on condition that it was recognized at the Venetian People the right to choose their own future through a plebiscite .
But the plebiscite was held October 22, 1866 organized , controlled militarily and then exploited by the occupation authorities of the Kingdom of Italy .
Out of a population of 2,603,009 people , voters were 647 426 and 69 votes against .
Under the pretext of the plebiscite – scam the kingdom of Italy erased national borders of the Republic of Venice and imposed its rule with the adoption of the Royal Decree nr.3300 of November 4, 1866 .
It should be noted that the right to territorial integrity of a nation states at the dawn of international law with the so-called " Peace of Westphalia " in 1648.
In particular , since the times of classical international law the legal freedom came to the point that the states could agree with others their own extinction .
In the present case must be pointed out as the Republic of Venice has never agreed with the Kingdom of Italy , and with no other its own extinction .
The Venetian Republic was then still a right to expect from all the others were full respect of its territorial integrity and political independence ; Moreover , the war does not give the occupier occupatio Italian title to annex the Venetian territories occupied .
Annexations made lovely pendant are void .
The occupation of the Venetian territories can not produce the transfer to the state foreign occupier Italian , against the protest of the Venetian People sovereign , although Italy behaves mood domains .
Otherwise you should recognize regulatory effect ( ie the way of purchase of territorial sovereignty) the principle of effectiveness .
The legal title of the Venetian People sovereign prevails effectiveness of the situation .
It states that it is to reject the argument that the mere passage of time may result in the transfer of the territory to a kind of acquisitive prescription , if the Venetian People sovereign it is inert .
2 – PREVENTION AND SUPPRESSION OF THE YEAR OF SOVEREIGNTY ' NATIONAL PEOPLE VENETO IN THE TERRITORIES OF THE SERENE REPUBLIC OF VENICE .
The kingdom of Italy , after having invaded and militarily occupied the Venetian territories , deprived the Republic of Venice of its independence , its sovereignty and his freedom .
Thus violated and prevented the exercise of full sovereignty of the People Veneto , imposing and replacing its sovereignty , its administration, its institutions and its flag ( the Italian flag ) the sovereignty , administration , institutions and their flag of the Serenissima Republic (the Banner of St. Mark), as well as still continues to make the Italian state .
The Italian foreign state , from the date of its illegal occupation , prevents the Venetian People to exercise its sovereignty with its own institutions and interaction among its members for the pursuit of development and common progress according to their own customs and traditions as well as prevents him to legislate and establish its own legal statutes , codes , standards, and regulations with value and force of law for all members of society Veneta who have freely decided to make you part.
The Republic of Venice , to now deprived of its independence , sovereignty and freedom , has been divided by the state foreign occupier racist and colonialist Italian and today is managed by four ( 4 ) regional authorities in Italian .
3 – SUPPRESSION OF NATIONALITY ' VENETA
Any human community freely united by a lasting feeling of belonging and having a common reference to its own culture , language and their own historical tradition , developed on a specific geographical area , constitutes a people .
Nationality is the expression of the identity of a people shared freely every member for their sense of belonging to that specific community of language, culture , tradition , religion and history .
The nationality complies and is expressed with the concept of nation destined to identify , qualify and enhance the diversity of the community of Peoples universally understood as humanity
.Having said that it is and must be considered the expression of Nationality Veneta typical of the Venetian People and its identity can be imposed and no Veneto Italian nationality .
4 – WAR AND REPRESSION ALSO MILITARY OCCUPATION OF THE REPUBLIC VENETA .
Since the first French occupation of Napoleon in 1797 with the dispossessing the legitimate " Parliament Veneto " ( Great Council ) and the subsequent Austro-Hungarian domination imposed by the Congress of Vienna in 1815 , there have been several outbreaks of the Venetian People against foreign domination .
However , in the naval battle of Lissa ( July 1866 – Osterreiche Venezianische – Marine ) and the Battle of Custoza ( Verona ) , the Venetian People fights alongside the Austro – Hungarian empire against the invading Italian , while Italy , even today , falsely tries to pass these motions Risorgimento battles for Italian yarn .
At that time Austria and Prussia signed peace agreements , and forced Italians , isolated , to stop military operations and to accept an armistice .
As per the agreement of peace Austria gave the territories of the Republic of Venice to France , on the understanding that Napoleon III would allow a free referendum so that the people could decide whether to become Italian Veneto .
The Republic of Venice , but in a state of foreign occupation also military , has never agreed with anyone was their extinction or held a referendum about .
In violation of the terms already agreed between Austria and France , and despite the peace treaty signed in Vienna October 3, 1866 between the King of Italy and the Emperor of Austria which restricted the possible union of the territories of the Republic of Venice and the remaining territories under control Habsburg ( entrusted with the Congress of Vienna in 1815 ) " to reserve the consent of the people duly consulted ," the kingdom of Italy completed instead the military occupation of these territories .
There was great concern that there was great concern that the Venetian People would never freely expressed a willingness to be submissive to the Kingdom of Italy ; that's why , eluding the delivery of its territories for the legitimate representatives of the Republic of Venice , to enable the consultation of the Venetian People in conditions of freedom from foreign occupation, the plenipotentiary of the king of Italy , Count Thaon Revel , surreptitiously instructed ad hoc nominees , Count Luigi Michiel , Edoardo De Betta and Achilles – Emi Kelder , so representing the Venetian People receive from the French General Le Boeuf , Plenipotentiary of ' Emperor of France , the formal delivery of the territories of the Republic of Venice .
That fact is confirmed by the same Count Thaon Revel in his memoir " The Assignment of Veneto " where precise as the three chiefs had never been authorized to represent the People Veneto because he himself appointed to receive the territories from the French general , as in fact took place October 19, 1866 at a hotel in Venice .
This explains why the three nominees , after receiving formal territories of the Republic of Venice from the French general Le Boeuf , immediately ceded the sovereignty of the People Veneto and the territories of the Republic of Venice to Count Thaon Revel Plenipotentiary of the king of Italy .
In this regard , the Journal of Venice October 20, 1866 headlined :
" This morning ( 19 ) in a hotel room Europe has made the sale of the Veneto " .
The implementation of the so-called " referendum " held three days after the transfer of the territories of the Venetian Republic , namely October 22, 1866 , had the value of a mere farce , for compliance with the peace treaty signed in Vienna October 3, 1866 , organized and carried out by the occupation authorities and controlled by foreign military Italian .
For all these reasons also the current Italian foreign occupation of the territories of the Republic of Venice is considered illegal and illegitimate outset.
5 – COLONIZATION OF THE REPUBLIC OF VENICE AND THE PEOPLE VENETO
Since its occupation power Italian has erected a wall of silence around the real causes of forced national unity hiding the resistance flourishing Nations pre -unification and their free Peoples have opposed the invasion and Italian occupation .
The Italian Risorgimento is actually a myth nonexistent .
Real genocides , massacres , concentration camps and the exodus of peoples are the indelible mark and the price of the forced unification of Italy .
The mystification of the unification of Italy is an insult to the innocent victims , the fighters and patriots of the past and present who have defended and defended , even with the ultimate sacrifice of life , their Patrie that Italy wanted and wants erase from history .
Italy from the date of employment has done and continues to this day to colonize the Venetian Republic , to facilitate their economic domination of all human resources , financial, tax , economic, capital , natural, scenic and wildlife , historic and artistic .
It also prevents the Venetian People to decide freely their political status and freely pursue their economic, social and cultural , depriving him even of its own means of subsistence .
In addition to these socio-economic processes , aiming to predation of resources without any interest for the development of the territory , if they have other , a socio-cultural level , no less devastating .
Taking advantage of the economic, political and military , the Italian foreign state exerts a real cultural imperialism with the imposition of the Italian language and a culture that does not belong to the People Veneto .
The People Veneto is victim of Italian because it is deprived of their property and their rights , and is also induced to take the values of the colonizers , to justify its arrogance , self blaming and develop a humbling sense of inferiority .
Every occasion is valid in an attempt to shame the Venetians of their own identity and their own language , the subject of a strong discrimination because of Italian nationalist politics , despite the strong local roots , is always less spoken .
The Venetian language , with its inflections and variations more or less pronounced , is a strong glue identity for the People Veneto and that is why it has been systematically attacked , banned in schools , from any field officer and often ridiculed .
The few rules for the protection of the Venetian language are not implemented.
Even all attacks and omissions regarding the Venetian language should be seen in an aggressive strategy that threatens not only the linguistic aspects , but it is time to subtract the total of goods and rights , in particular the inalienable right of the people to self-determination and the Veneto freedom .
6 – CRIMES AGAINST HUMANITY
Since its occupation , Italy has intentionally attempted to subdue the Venetian People in these conditions of existence which would entail both physical and cultural extinction ( diaspora Venetian ) ; Also according to the definition adopted by the UN constitute genocide , " acts committed with intent to destroy , in whole or in part , a national, ethnical , racial or religious group ."
The genocide is considered as a specific crime and as such incorporated in international law and the law of many countries .
We can not forget the historical truths hidden and shocking as those of sinkholes .
Still in 1962 , on the basis of secret agreements ( nr.57 / 62 ) with the Yugoslav government of Tito, Italy was financing the maintenance of slavery , paying by name food and clothing of prisoners istroveneti kept in a concentration camp within of a copper mine in Mitrovica (former Yugoslavia), provided they do not return to their lands of origin .
Foibe were a GENOCIDE wanted by Italians and Yugoslavs to the detriment of the Venetian People, which continues today in the form of cultural oblivion and denial of political freedoms that lead to economic servitude.
The history of the Italian state emerges massacred and broken.
The founders and the " fathers " of the Italian republic , by De Gasperi in Togliatti , Pertini by Rossi, from Parri to Valiani Tito paid to extend the dominion even to the Garda , and paid until the 60 prisoners to keep the Venetians in the fields concentration Yugoslavs .
In this regard it recalls the great research work and denounced by Marco Pirina Director , since 1988 , the Center for Studies and Historical Research " Silentes loquimur" of Pordenone , known in Italy and in Europe to have made known through more than 600 conferences , in 20 years ,The tragedy of the sinkholes
To date, the Italian foreign state under the pretext of implementing targeted policies of welcome for immigrants , requires integration and facilitating settlements radicamenti settled on the Venetian territories of foreign culturally averse to the traditions , customs and habits of the Venetian People
Particularly poorly tolerated by the People Veneto is the tax residence of criminals matrix subversive mafia here confined regime of stay required and the systematic occupation of the top positions of the majority of Italian institutions .
7 – REPEATED ACTS OF AGGRESSION AND WAR AGAINST THE PEOPLE VENETO AND MOVEMENT OF NATIONAL LIBERATION OF THE PEOPLE VENETO ( MLNV ) .
The national liberation movements are qualified by their international legitimacy based on the right to self-determination , they achieve a significant position internationally because of their political goals , such as the fight to free themselves from colonial rule , by a racist regime or foreign occupation .
The principle of legitimacy of national liberation movements is that of self-determination .
Self-determination of the People Veneto is a real inalienable , non-transferable and imprescriptible , part of JUS cogens ( international law imperative) .
The only Venetian People has the legitimate exercise of this right erga omnes ( against all other states ) and only the national liberation movements are entitled to act on behalf of an entire people even internationally .
In light of these principles , for the decision and will of some Patriots Venetians , September 29, 2009 was established the National Liberation Movement of the People Veneto ( MLNV ) under and for the purposes of the rules of international law , as a legitimate expression of the right to self-determination of peoples enshrined in Article 1 paragraph 2 of the Charter of the United Nations signed in San Francisco on June 26 , 1945, entered into force on 24 October 1945 and the " International Covenant on Civil and political " adopted and opened for signature in New York December 19, 1966 ( ratified by the foreign state with Italian Law no . 881/77 ) .
Despite MLNV , since its formation , has always followed a rigorous path under international law and though the right of self-determination has been ratified by Law 881/1977 Italian legal value as state law prevails over domestic law , ( ref . the judgment of the Supreme Court in 1975 – Cass.pen . 21-3 in 1975 ), the Italian foreign state and has repeatedly attacked this pretext MLNV coming to contest the crime of paramilitary association for and punished by the Italian Legislative Decree n . 43 of 14 February 1948 , by imprisonment in jail for up to twelve years ( 12 years) , even in Despite the law 85 of 2006, for which work and organize themselves democratically to reach the Independence of their land by the Italian State is no longer considered a crime of opinion from its penal code .
The repressive activity Italian has developed against MLNV and its militants with repeated acts of armed aggression with blitz in private homes and in the seat of MLNV , subjected to searches, inspections and the looting of all capital goods , computers, media and computer equipment , mobile phones , cameras and camcorders , brochures , business cards , forms, personal , money , camouflage uniforms and rifles and dozens of guns , thousands of warheads and cartridge cases for ammunition , hundreds of ammunition and several weapons white and tactical knives combat and plunder , with contempt , many national flags of the Venetian Republic , symbols and emblems of MLNV .
The Italian foreign state has referred repeatedly and illegally militants MLNV to serious limitations of personal freedom , seized them , segregated and monitored at sight , subjected them to interrogation informal unspeakable violence and moral and psychological , has cataloged them as criminals , all in violation of the fundamental and inviolable human rights , civil and political referred to " International Covenant on Civil and Political Rights " adopted and opened for signature in New York on 16 and 19 December 1966 ( ratified also by the Italian foreign state with law no . 881/77 ) and also sanctioned by the Italian constitution .
With the abuse of the media tool , the occupation authorities have exhibited the Italian foreign weapons seized as part of the arsenal supplied to MLNV .
Some Italian MPs on 12 November 2009, in the session n . 245 , presented a written parliamentary question to answer no. 4-04996 addressed to the Italian Minister of the Interior , MLNV attributing to the value of a " dangerous paramilitary structure " subversive purposes and breakaway with a " planning target practice with firearms in mountain resorts and acts demonstration against the police Italian , foiled by the investigation and the early evidence gathered . "
Another violent and repressive attack against MLNV was then launched again by Italian MPs following a similar further act of aggression put in place by the Italian foreign occupation authorities submitting a parliamentary question to the Minister of the Interior Italian to know what measures intended to take " to prevent and combat the organization and activities of the association ' Polisia Veneta ' linked to the National Liberation Movement of the Venetian people ( MLNV ) " expressing ' ' concern about the risk of underestimating the operational capability and ideology of separatist paramilitary group linked to MLNV".
On April 2, 2014 the Italian foreign state has launched by a special department of the army 's 4th armed force another serious act of aggression and repression against the National Liberation Movement of the People Veneto ( MLNV ) and against various associations and aggregations spontaneous Venetians and citizens against their militants with restrictive measures in prison and in isolation .
With this further act of aggression and repression Italian foreign occupation authorities have repeated armed raids in private homes and places of work .
These were subjected to searches, inspections and the looting of all capital goods , computers , media and computer equipment , mobile phones , a " tanko " ( tank ) in order to seek money , military uniforms , weapons , ammunition and or parts of they , armored vehicles and parts thereof , projects subversive actions , appropriate equipment to achievements of military action and tactical equipment , and technical drawings for the construction of weapons systems and readying craft of vehicles for military actions , false identity documents and / or counterfeit and false number plates vehicles as well as national flags of the Venetian Republic , projects subversive actions , symbols and emblems of the National Liberation Movement and the various associated groups .
Suspects and detained are charged with responsibility for the association of terrorism or subversion of democracy and Italian military training , instructions on the preparation and use of explosive materials, weapons of war , of chemical agents or bacteriological substances harmful or dangerous and other deadly
Dozens of suspects , including women , have been imprisoned in solitary confinement because they eclared themselves " prisoners of war " in front of the judicial authority of Italian foreign occupation .
FOR THESE REASONS
considered that in international law it is only the nation victim of asserting their rights and their claims against the author was the violations of international law and therefore in this case this prerogative it is solely for the national liberation movements acting in the name of the whole people on the basis of the right to self-determination , the MLNV , through its institutional apparatus Veneto Provisional
CALLS
in the name of the entire People Veneto cessation of the violation of national sovereignty of the Venetian Republic and the repair of the offense;
CALLS
the international community to demand from the state foreign occupying Italian and by the United Nations to cease any impediment and hindrance to the exercise of the right of self-determination of the Venetian People , as well as legitimately claimed by this National Liberation Movement of the People with the Veneto " termination of employment ,
domination and colonization of the Nation Veneta by the Italian foreign state -Claiming Sovereignty of the People Veneto " deposited at the UN Geneva on 28 September 2010 and at the UN New York November 27, 2011 all still today ignored and disregarded as subsequent hundreds of communications, complaints , warnings and appeals .
On these occasions, the United Nations has thus demonstrated co-responsible with the state of the Italian foreign occupier to MLNV and subsequent attacks against Venetian People and its right to self-determination .
It is obvious the inaction of ' O.N.U. that hampered and refused any legitimate response to deposits documentary predicted .
With outrageous and unfair neglect has ignored its obligations to the legitimate demands of this MLNV , as enshrined in the Charter of the United Nations ( UN General Assembly – resolution nr.2625 of 24.10.1970 ) .
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GENERAL ASSEMBLY O.N.U. – TERMINATION OF N.2625 10/24/1970
Principle of equal rights and self-determination of peoples .
By virtue of the principles of equal rights and self-determination of peoples , inserted in the Charter of the United Nations , all peoples have the right freely to determine , without external interference , their political status and to pursue their economic , social and cultural .
Every State has the duty to respect these rights in accordance with the provisions of the Charter .
Every State has the duty to promote individual actions or separated in order to realize the principle of equal rights and self-determination of peoples , in accordance with the provisions of the Charter , and to assist the UN in carrying out the tasks entrusted to it by the Charter to implement these principles ( … )
The establishment of an independent and sovereign state , free association or integration into an independent state , or the establishment of any political institution freely determined by a people ,
constitute as many ways to implement the principle of self-determination by that people.
States must refrain from acts of force to deprive peoples to which this declaration refers , of their right to freedom, independence and self-determination . In the resistance that these peoples oppose such actions to defend their right to self-determination , they have the right to ask for and get help from the international community in accordance with the principles and purposes of the Charter of the United Nations
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CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE – ( HELSINKI , August 1, 1975 )
VIII. Equal rights and self-determination of peoples
28. The participating States will respect the equal rights of peoples and their right to self-determination , acting at all times in accordance with the purposes and principles of the UN Charter and relevant norms of international law, including those relating to territorial States .
29. Under the principle of equal rights and of ' self-determination of peoples , all peoples have the right , in full freedom to decide when and how they want their political regime inside and outside, without external interference and to pursue as they wish their political, economic, cultural and social .
30. The participating States reaffirm the importance of universal respect for and the effective exercise by the peoples of equal rights and to ' self-determination for the development of friendly relations among themselves as among all States ; they also recall the importance of the elimination of any form of violation of this principle .
These rights belong to all people , and as such the Venetian People it is natural holder .
No political entity belonging to or forming part of Italian institutions , regions, provinces, municipalities , parties or movements can claim these rights in the name and on behalf of the People Veneto , (see judgment # 365 /2007 of the Constitutional Court ) , doing otherwise would incur in violation of article 5 of the Constitution affront to the integrity of the Italian state .
Is then only the People Veneto with its institutions that have the power to vindicate the rights that belong to him putting in check the delegitimization international status Italian .
EXPECTED THAT
the national liberation movements , as subjects of international law , by their nature can not be subject to the authority of foreign occupation , this MLNV , through its institutional apparatus Veneto Provisional Government , calls for the claims of the state to allow foreign occupier Italian and recognize the right of self-determination of the Venetian People ;liberation movements for the immediate cessation of all hostilities and repression and all law enforcement and hinder legitimate and legal activities of this MLNV and its Provisional Government Veneto on all the territories of the Venetian Republic , still illegally and illegally occupied .
Asks that this right is recognized by the international community .
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O.N.U. – INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS – NEW YORK December 16, 1966
( Ratified by Italy under Law 881/77 of 25 October 1977)
Part One – Article 1
All peoples have the right of self-determination .
By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural , ( the People Veneto is holder of such rights ) .
To achieve their ends , all peoples can freely dispose of their wealth and their natural resources without prejudice to any obligations arising from international economic cooperation , based on the principle of mutual benefit, and international law .
In no case may a people be deprived of its own means of subsistence , ( the People Veneto is holder of such rights ) .
The States Parties to the present Covenant , including those having responsibility for the administration of Non-Self and trust territories , shall promote the realization of the right of self-determination , and shall respect that right , in conformity with the provisions of the Charter of UN ( Italy should promote and respect the right of self-determination of the Venetian People ) .
Part Two – Article 2
Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant , without distinction of any kind, such as race , color , sex , language , religion , public opinion or any other opinion , national or social origin , property , birth or other status ,
Each State Party to the ( Italy must respect and ensure these rights without distinction ) .
Each State Party to the present Covenant undertakes to make , in keeping with its constitutional processes and with the provisions of this Agreement , the necessary steps for the adoption of legislative measures or otherwise as may be needed to give effect to the rights recognized in the present Covenant , unless this is done in the measures , legislative and otherwise , in force ( Italy has undertaken to give effect to those rights recognized Venetian People ) .
Charter of the United Nations ( UN General Assembly – resolution nr.2625 of 24.10.1970 )
Article 5:
" A member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council .
The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council . "
Article 6:
" A member of the United Nations which has persistently violated the principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. "
REGARDED AS
this MLNV , since its formation , has never violated the principles contained in the Charter of the United Nations and international law in the national liberation movements have greater rights than were oppressors , we appeal to the states of the international community in order to give MLNV support , support and assistance in its struggle waged for the right of self-determination of the Venetian People , as well as to refrain from assisting the state oppressor Italian .
CALLS
also that the militants of the command of this MLNV and members of the Provisional Government Veneto are housed and protected by third States for the time strictly necessary in order to continue securing the legitimate path of liberation of the Fatherland Veneta Italian occupation calling 0.for urgent implementation of the rules on the protection and immunity of persons acting on its behalf and appealing alternative to the right to asylum .
With honor and respect .
WSM
Venetia, Tuesday, April 21, 2015
Sergio Bortotto
PRESIDENT OF THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
AND THE PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
LA SPARATORIA IN TRIBUNALE A MILANO … E LA CASTA FA SUBITO QUADRATO

Questo era il prezzo – ricostruito dalla Procura di Perugia – per aggiustare i fallimenti davanti ad un giudice di Latina, Antonio Lollo, arrestato venerdì dalla squadra mobile, insieme ad altre sette persone.
Tra i morti per la sparatoria il giudice fallimentare Fernando Ciampi, ucciso in un'aula al terzo piano del Palazzo di Giustizia del capoluogo ambrosiano. Immediate le reazioni di cordoglio di tutta la magistratura italiana.
Anche per questo va respinta con chiarezza ogni forma, anche strisciante, di discredito nei loro confronti", ha denunciato il Capo dello Stato parlando al plenum straordinario del Csm a Milano.
Un altro magistrato, l'ennesimo, caduto nell'esercizio delle sue funzioni.
L'uomo infatti si sarebbe introdotto all'interno del tribunale con una pistola: rimane ancora da chiarire la dinamica con cui l'arma è stata introdotta all'interno del Palazzo di Giustizia.
ITALIA CONDANNATA PER TORTURE DURANTE IL G8 DI GENOVA

Tratto da (CLICCA QUI)
VATICANO, SEMPRE PIU’ IGNORANTE O …
L'atto di prevaricazione compiuto dai gendarmi presenti di fronte San Pietro, nei confronti di fedeli veneziani, che sono venuti ad omaggiare Sua Santità è di una stoltaggine che lascia allibiti.
Far riporre il simbolo della fedeltà dei Veneti alla chiesa cattolica, spacciandolo per una bandiera della Lega ci ha lasciato attoniti.
Non credo che il nostro Patriarca avrebbe approvato: nei giorni scorsi proprio Lui ha accolto un manipolo di militi veneti di un reggimento storico con le divise indossate nel 1797, proprio davanti alle spoglie di quel Marco Evangelista, sotto le cui ali i Veneti hanno versato il loro sangue nel corso dei secoli per salvare la Fede dell'Europa intera.
Sarò lieto di pubblicare la vostra risposta, se ci sarà.
Grazie.
Millo Bozzolan
seren del Grappa.
E LA REPUBLICCA DI ABKHAZIA A MILANO FA PAURA ALLA GEORGIA
L'italia non è affatto quel paese libero e democratico che si vuol far credere, basti vedere i ripetuti attacchi commessi illegalmente contro i Movimenti di Liberazione Nazionale Veneto, Sardo e Siciliano.
Siamo solidali con il Popolo della Repubblica di Abkhazia ma non possiamo sostenere in alcun modo la falsa retorica italiana, quella tipica di uno stato occupante mafioso e colonizzatore e responsabile di una politica istituzionale razzista e del colonialismo culturale che esercita contro i Popoli e le Nazioni che ancora oggi sottomette.
WSM
Venetia 16 marzo 2015

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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DELLA ABKHAZIA IN ITALIA DR. MAURO MURGIA, IN MERITO ALLE PROTESTE GEORGIANE PER LE INIZIATIVE ABKHAZE A MILANO.
La Notizia che il Ministro degli esteri della Georgia, ha incaricato l'Ambasciatore georgiano in Italia,di manifestare al Ministero esteri italiano,la rabbia georgiana, perche' il nostro Paese ha permesso lo svolgimento di una manifestazione della Repubblica della Abkhazia, a Milano,il 6 gennaio,giorno della Epifania,in piazza Duomo,con la presenza di decine di migliaia di cittadini,si commenta da se e dimostra la miseria culturale e l'arroganza che caratterizza il modo di agire dei governanti georgiani.
A Parte il fatto che in Italia si e' liberi di manifestare ed esprimere solidarieta ai popoli ingiustamente sottoposti a restrizioni e al mancato riconoscimento,ancora una volta si tratta di una inaccettabile e vergognosa intromissione negli affari interni di un Paese., i Georgiani a parole si dichiarano per il confronto,per la correttezza ecc,anzi,con una faccia di bronzo,vanno anche a Parigi per la manifestazione a favore della liberta' di espressione,contro tutte le censure e poi,quando gli abkhazi si presentano e spiegano le proprie ragioni,rinnegano quanto affermato.
Hanno avuto paura di uno stand in piazza Duomo,perche' c'era la bandiera abkhaza e una scritta "Repubblica della Abkhazia".
Hanno avuto paura di una scritta e dei color di una bandiera.
Subito,come tutte le altre volte, a piangere presso la nostra Farnesina, perche' gli abkhazi hanno amici in Italia.
Devono capire, che gli amici italiani della Abkhazia non sono i potenti di turno,i politici che non vedono la realta',quelli legati mani e piedi agli usa e ai paesi europei russofobi,antidemocratici,filo nazi-ucraini.
No, gli amici italiani sono tanti e non hanno nessun rapporto con gli sponsor georgiani.
Sono amici che, con il proprio impegno giornaliero e disinteressato,si battono perche' l'Abkhazia abbia il giusto riconoscimento internazionale affinche' ,il popolo abkhazo non venga mortificato nei propri diritti.
Il Ministro georgiano,l'ambasciatore ed altri ,possono protestare,fare note ed altro ma,ormai devono aver compreso che indietro non si torna.
L'Italia e' amica della Abkhazia.
Il Popolo italiano,nei settori popolari e democratici si schiera con l'Abkhazia,contro la protervia arrogante georgiana.
Decine di citta' hanno firmato protocolli di amicizia,altre stanno per farlo e non basteranno le note al ministero esteri italiano.
Possiamo prendere,oggi,un impegno: l'Abkhazia sara' presente all'expo 2015 a Milano.
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Se ci avessero detto, 4 anni fa,che il 6 gennaio 2015,giorno dell'Epifania,in piazza del Duomo a Milano,l'Abkhazia sarebbe stata presente con un suo stand,con la sua grande bandiera,e sotto uno striscione " La Repubblica della Abkhazia", visto da oltre 1.000.000 di persone,e visitato per chiedere,domandare da decine di migliaia di persone che avrebbero fatto esaurire in poco tempo tutto il materiale preparato,si sarebbe potuto pensare ad un sogno.
Oggi,6 gennaio 2015,Epifania,in occasione della straordinaria festa dello sport in piazza Duomo,il sogno si e' realizzato.
L'Abkhazia, magica, lontana, sconosciuta si è materializzata nella piazza più bella ed importante d'Italia, con una attenzione incredibile e con il suo rappresentante ufficiale che ha parlato sul palco, mentre centinaia di migliaia di persone, in tutta la piazza ascoltavano il racconto della sua bellezza .
Grazie ai milanesi, grazie agli organizzatori, grazie alla Abkhazia.
Enrico Deliperi
SOLIDARIETA’ AL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE SARDO – OGGI ANCORA SOTTO ATTACCO ITALIANO.

L’IMPERIALISMO CULTURALE ITALIANO NON SI SMENTISCE

Già Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Gorizia dall'aprile del 2006, si è laureata in Scienze politiche all'Università di Bologna con 110 e lode.
Nel 1979 entra al Ministero dell'Interno prendendo servizio alla Prefettura di Trieste.
Dal gennaio 1981 all'agosto 1983 lavora al Commissariato di Governo del Friuli-Venezia Giulia. Contemporaneamente (ottobre '81-febbraio '82) è vice commissario straordinario alla Provincia di Trieste. Nel 1983 è a Gorizia come Capo di Gabinetto e l'anno seguente rientra alla prefettura del capoluogo giuliano. Dal 1985 al 1994 è di nuovo al Commissariato di Governo del Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1990 partecipa al corso della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno per l'ammissione alla dirigenza.
È Capo di Gabinetto della prefettura prima a Trieste (1992), poi a Udine (1994). Dopo una parentesi a Tricesimo come vicecommissario straordinario, nel 1997 è promossa viceprefetto.
Nel capoluogo friulano è viceprefetto vicario dal 1998 ed è stata viceprefetto reggente negli anni 2001-2003.
Tra gli incarichi da lei ricoperti ci sono le presidenze di diverse commissioni, tra cui quella Circondariale di Udine e Tolmezzo.
WIKIPEDIA ITALIA – IGNORANZA O MALAFEDE SUI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE ?

In molti casi, infatti, capita che questi vengano ospitati dagli Stati limitrofi e da qui conducano le loro battaglie.
Ovviamente l'obiettivo finale dei movimenti è l'acquisizione dell'autorità sul territorio, quindi l'elemento territoriale acquista importanza, ma in prospettiva.
Per acquisire lo status internazionale, comunque, i movimenti hanno bisogno di un apparato organizzativo in grado di gestire le relazioni internazionali.
2015.03.08 – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA … AUGURI!

L'italia dimostra come sempre una grande ipocrisia nel celebrare le feste e le ricorrenze anche per il riconoscimento di diritti fondamentali, come quelli rivendicati dalle donne.
Nel frattempo, come per le donne di allora, oggi l'italia con ripugnante ipocrisia ignora il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.
Per tali ragioni anche in questa occasione vogliamo festeggiare le donne ricordando il coraggio e la determinazione di alcune donne venete … le “done de Besica e Loria” durante l’insorgenza contro le autorità d’occupazione napoleoniche di allora … la combattitività delle "loriate" e delle "bessegate" da un appunto sul diario di Pietro Basso, "sartor" di Asolo che l'8 luglio 1809 scrive "Le done de Loria, accordate con quele de Besega, le a desfà la municipalità" …“correva l' 8 luglio di 205 anni fa quando le donne di Loria e Bessica hanno scritto un capitolo dell'insorgenza veneta contro il regime napoleonico.”
Auguri a tutte le Donne.
WSM
Venetia 8 marzo 2015
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
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In molti credono che questa ricorrenza nasca in memoria di alcune operaie morte nel rogo del 1908 della Cotton, una fabbrica di New York. Non è vero.
La Giornata Internazionale della Donna è infatti nata un anno più tardi, nel 1909 (sempre negli Usa), per merito del Partito Socialista americano che, il 28 febbraio, diede vita a una manifestazione per il diritto di voto delle donne.
Successivamente, tra il novembre 1908 e il febbraio 1909, migliaia di operaie di New York scioperarono per settimane: chiedevano un aumento del salario e un miglioramento delle condizioni di lavoro.
E così, nel 1910 l’VIII Congresso dell’Internazionale socialista, decise di istituire una giornata dedicata alle donne.
Ma la data che cambiò il corso di questa storia fu il 25 marzo del 1911 quando nella fabbrica Triangle di New York si sviluppò un incendio e 146 lavoratori (soprattutto donne) morirono.
La data dell’8 marzo entrò per la prima volta nella storia della Festa della Donna qualche anno più tardi, nel 1917: un gruppo di donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra; le delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca scelsero l’8 marzo come data in cui istituire la Giornata Internazionale dell’Operaia.
Il simbolo, come noto, è la mimosa.
Perché?
Semplice: è uno dei pochi fiori che fiorisce a marzo.
Questa celebrazione si è tenuta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909, in alcuni paesi europei nel 1911 e in Italia nel 1922, dove si svolge ancora oggi.
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Nel VII Congresso della II Internazionale socialista, tenuto a Stoccarda dal 18 al 24 agosto 1907, nel quale erano presenti 884 delegati di 25 nazioni – tra i quali i maggiori dirigenti marxisti del tempo, come i tedeschi Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, August Bebel, i russi Lenin e Martov, il francese Jean Jaurès – vennero discusse tesi sull'atteggiamento da tenere in caso di una guerra europea, sul colonialismo, sulla questione femminile e sulla rivendicazione del voto alle donne.
Su quest'ultimo argomento il Congresso votò una risoluzione nella quale si impegnavano i partiti socialisti a «lottare energicamente per l'introduzione del suffragio universale delle donne», senza «allearsi con le femministe borghesi che reclamavano il diritto di suffragio, ma con i partiti socialisti che lottano per il suffragio delle donne».
Due giorni dopo, dal 26 al 27 agosto, fu tenuta una Conferenza internazionale delle donne socialiste, alla presenza di 58 delegate di 13 paesi, nella quale si decise la creazione di un Ufficio di informazione delle donne socialiste: Clara Zetkin fu eletta segretaria e la rivista da lei redatta, Die Gleichheit (L'uguaglianza), divenne l'organo dell'Internazionale delle donne socialiste.
Non tutti condivisero la decisione di escludere ogni alleanza con le «femministe borghesi»: negli Stati Uniti, la socialista Corinne Brown scrisse, nel febbraio del 1908 sulla rivista The Socialist Woman, che il Congresso non avrebbe avuto «alcun diritto di dettare alle donne socialiste come e con chi lavorare per la propria liberazione».
Fu la stessa Corinne Brown a presiedere, il 3 maggio 1908, causa l'assenza dell'oratore ufficiale designato, la conferenza tenuta ogni domenica dal Partito socialista di Chicago nel Garrick Theater: quella conferenza, a cui tutte le donne erano invitate, fu chiamata «Woman’s Day», il giorno della donna.
Si discusse infatti dello sfruttamento operato dai datori di lavoro ai danni delle operaie in termini di basso salario e di orario di lavoro, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto alle donne.
Quell'iniziativa non ebbe un seguito immediato, ma alla fine dell'anno il Partito socialista americano raccomandò a tutte le sezioni locali «di riservare l'ultima domenica di febbraio 1909 all'organizzazione di una manifestazione in favore del diritto di voto femminile».
Fu così che negli Stati Uniti la prima e ufficiale giornata della donna fu celebrata il 23 febbraio 1909.
Verso la fine dell'anno, il 22 novembre, si vide a New York iniziare un grande sciopero di ventimila camiciaie, che durò fino al 15 febbraio 1910.
Il successivo 27 febbraio, domenica, alla Carnegie Hall, tremila donne celebrarono ancora il Woman's Day.

La Conferenza di Copenaghen (1910)
Il Woman's Day tenuto a New York il successivo 28 febbraio venne impostato come manifestazione che unisse le rivendicazioni sindacali a quelle politiche relative al riconoscimento del diritto di voto femminile. Le delegate socialiste americane, forti dell'ormai consolidata manifestazione della giornata della donna, proposero alla seconda Conferenza internazionale delle donne socialiste, tenutasi nella Folkets Hus (Casa del popolo) di Copenaghen dal 26 al 27 agosto 1910 – due giorni prima dell'apertura dell'VIII Congresso dell'Internazionale socialista – di istituire una comune giornata dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne.
Negli ordini del giorno dei lavori e nelle risoluzioni approvate in quella Conferenza non risulta che le 100 donne presenti in rappresentanza di 17 paesi abbiano istituito una giornata dedicata ai diritti delle donne: risulta però nel Die Gleichheit, redatto da Clara Zetkin, che una mozione per l'istituzione della Giornata internazionale della donna fosse «stata assunta come risoluzione».
Mentre negli Stati Uniti continuò a tenersi l'ultima domenica di febbraio, in alcuni paesi europei – Germania, Austria, Svizzera e Danimarca – la giornata della donna si tenne per la prima volta il 19 marzo 1911 su scelta del Segretariato internazionale delle donne socialiste.
Secondo la testimonianza di Aleksandra Kollontaj, quella data fu scelta perché, in Germania, «il 19 marzo 1848, durante la rivoluzione, il re di Prussia dovette per la prima volta riconoscere la potenza di un popolo armato e cedere davanti alla minaccia di una rivolta proletaria.
Tra le molte promesse che fece allora e che in seguito dimenticò, figurava il riconoscimento del diritto di voto alle donne».
In Francia la manifestazione si tenne il 18 marzo 1911, data in cui cadeva il quarantennale della Comune di Parigi, così come a Vienna, dove alcune manifestanti portarono con sé delle bandiere rosse (simbolo della Comune) per commemorare i caduti di quell'insurrezione.
In Svezia si svolse il 1º maggio 1911, in concomitanza con le manifestazioni per la Giornata del lavoro.
La manifestazione non fu ripetuta tutti gli anni, né celebrata in tutti i paesi: in Russia si tenne per la prima volta a San Pietroburgo solo nel 1913, il 3 marzo, su iniziativa del Partito bolscevico, con una manifestazione nella Borsa Kalašaikovskij, e fu interrotta dalla polizia zarista che operò numerosi arresti; l'anno seguente gli organizzatori vennero arrestati, impedendo di fatto l'organizzazione dell'evento.
In Germania, dopo la celebrazione del 1911, fu ripetuta per la prima volta l'8 marzo 1914, giorno d'inizio di una «settimana rossa» di agitazioni proclamata dai socialisti tedeschi, mentre in Francia si tenne con una manifestazione organizzata dal Partito socialista a Parigi il 9 marzo 1914.
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L'8 marzo 1917
Le celebrazioni furono interrotte dalla prima guerra mondiale in tutti i paesi belligeranti, finché a San Pietroburgo, l'8 marzo 1917 (il 23 febbraio secondo il calendario giuliano allora in vigore in Russia) le donne della capitale guidarono una grande manifestazione che rivendicava la fine della guerra: la fiacca reazione dei cosacchi inviati a reprimere la protesta incoraggiò successive manifestazioni che portarono al crollo dello zarismo ormai completamente screditato e privo anche dell'appoggio delle forze armate, così che l'8 marzo 1917 è rimasto nella storia a indicare l'inizio della Rivoluzione russa di febbraio.
Per questo motivo, e in modo da fissare un giorno comune a tutti i Paesi, il 14 giugno 1921 la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, tenuta a Mosca una settimana prima dell'apertura del III congresso dell’Internazionale comunista, fissò all'8 marzo la «Giornata internazionale dell'operaia».
In quei giorni fu fondato il periodico quindicinale Compagna, che il 1º marzo 1925 riportò un articolo di Lenin, scomparso l'anno precedente, che ricordava l'otto marzo come Giornata internazionale della donna, la quale aveva avuto una parte attiva nelle lotte sociali e nel rovesciamento dello zarismo.
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La confusione sulle origini della ricorrenza e l'ufficializzazione dell'ONU.
La connotazione fortemente politica della Giornata della donna, l'isolamento politico della Russia e del movimento comunista e, infine, le vicende della seconda guerra mondiale, contribuirono alla perdita della memoria storica delle reali origini della manifestazione.
Così, nel secondo dopoguerra, cominciarono a circolare fantasiose versioni, secondo le quali l'8 marzo avrebbe ricordato la morte di centinaia di operaie nel rogo di una inesistente fabbrica di camicie Cotton o Cottons avvenuto nel 1908 a New York, facendo probabilmente confusione con una tragedia realmente verificatasi in quella città il 25 marzo 1911, l'incendio della fabbrica Triangle, nella quale morirono 146 lavoratori (123 donne e 23 uomini, in gran parte giovani immigrate di origine italiana ed ebraica).
Altre versioni citavano la violenta repressione poliziesca di una presunta manifestazione sindacale di operaie tessili tenutasi a New York nel 1857, mentre altre ancora riferivano di scioperi o incidenti avvenuti a Chicago, a Boston o a New York.
Nonostante le ricerche effettuate da diverse femministe tra la fine degli anni settanta e gli ottanta abbiano dimostrato l'erroneità di queste ricostruzioni, le stesse sono ancora diffuse sia tra i mass media che nella propaganda delle organizzazioni sindacali.
Con la risoluzione 3010 (XXVII) del 18 dicembre 1972[17], ricordando i 25 anni trascorsi dalla prima sessione della Commissione sulla condizione delle Donne (svolta a Lake Success, nella Contea di Nassau, tra il 10 ed il 24 febbraio 1947), l'ONU proclamò il 1975 "Anno Internazionale delle Donne".
Questo venne seguito, il 15 dicembre 1975, dalla proclamazione del "Decennio delle Nazioni Unite per le donne: equità, sviluppo e pace" ("United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace", 1976-1985), tramite la risoluzione 3520 (XXX)[18].
Il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/142 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite propose ad ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace") e di comunicare la decisione presa al Segretario generale.
Adottando questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese.
L'8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, divenne la data ufficiale di molte nazioni.
UN VERO E PROPRIO ATTENTATO DA PARTE DEI CARABINIERI ITALIANI.

LA RIDICOLA PRETESA DELLO STATO ITALIANO DI ESSERE RISARCITO PER DANNI ALL’IMMAGINE.


Si dà il caso, infatti, che poco più di un mese fa sia apparsa sui quotidiani locali una “breve”, che dava per imminente l’archiviazione della vicenda.
Che ci ha coperti di debiti e ridicolo di fronte al mondo?
In un regime democratico, il potere discende da una delega del cittadino, che ha il diritto di ritirarla, quando è palese il demerito con cui viene usata.
Lo dice la filosofia della politica, è nei testi di studio.
Se così non fosse, saremmo all’età della pietra.
L’accusa: «Ha violato la legge sulla tutela dei minori»
Secondo la polizia, nella vicenda sarebbero coinvolti tre bambini.

L’ambasciatore Daniele Bosio, 46 anni, di Taranto, come prevede la legge locale è stato sentito entro 36 ore dal fermo dal giudice che ha confermato il suo arresto.
Il fermo è avvenuto in base a una denuncia.
Bosio, che si trovava nelle Filippine per una breve vacanza, respinge le accuse.
La Farnesina si è subito attivata tramite l’ambasciata per chiarire le circostanze del fermo assicurando la «massima trasparenza e rigore» sul caso e fornendo «ogni assistenza legale, come si fa in tutti i casi di fermi o arresti di connazionali».
POLISIA VENETA – IL PROCESSO CHE NON RIESCONO A FARE – ITALIAN CARNIVAL
ai lettori le dovute considerazioni:
ed ecco le vere "armi" del MLNV:
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Presidente del Consiglio dei Ministri dello stato italiano
-
Presidente del Tribunale straniero italiano d’occupazione a Treviso
-
Procuratore presso il Tribunale straniero italiano d’occupazione a Treviso
-
Stati terzi.
-
O.N.U. – UN Headquarters
United Nations Plaza 44th St n°777, New York, NY 10017 – USA -
O.N.U. – UNO Palais des Nations
Avenue da la Paix n°14, Portail de Pregny, 1202 Genève – SWITZERLAND -
International Court of Justice
Peace Palace – Carnegieplein 2 – 2517 KJ The Hague – The Netherlands -
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Maanweg 174, 2516 AB Den Haag – Netherlands -
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
Carnegieplein 2 2517 KJ The Hague – Netherlands -
O.N.U.
Human Rights Committee – Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva – 1211 Geneva 10, Switzerland
al procedimento penale nr.1993/12.M.U. e a tutti gli altri instaurati dalle forze e dalle autorità d’occupazione straniere italiane presenti sui territori della Serenissima Repubblica di Venezia contro il MLNV e i Cittadini del Popolo Veneto.
PREMESSO
il 17 febbraio p.v. il tribunale straniero italiano a Treviso darà inizio ad uno dei numerosi processi penali contro il MLNV.
Lo stato straniero e le sue autorità di occupazione insistono a ignorare il contestato difetto assoluto di giurisdizione del Giudice straniero italiano che non potrà mai risolvere alcuna controversia nei confronti del Popolo Veneto in posizione di terzietà rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia.
Permane anche la violazione dello stesso principio di legalità, altro caposaldo di uno stato di diritto, per il quale anche i giudici italiani devono esercitare le sole potestà loro conferite dalla legge, (vedasi legge nr.881/77, con la quale lo stato italiano ha ratificato i Patti di New York del 1966, e l’art.1.2 della Carta delle Nazioni Unite).
Le autorità d’occupazione straniere italiane sono determinate a condannare i militanti del direttivo di questo MLNV, nonostante le accuse siano palesemente infondate e calunniose, comunque sostenute da una procedura arbitraria e in spregio alle stesse norme del codice di procedura penale italiano.
Sono previsti e minacciati dodici anni di carcere per i vertici del MLNV, che per l’italia avrebbero costituito un’associazione paramilitare in violazione di un decreto legislativo del 1948.
Questo MLNV non ha mai posseduto armi, non ha mai partecipato a manifestazioni di tipo politico, né di alcun altro tipo.
Il percorso del MLNV è quello dettato dalle norme del diritto internazionale e non vi si è mai discostato, attenendosi al massimo rispetto dei principi umani, civili e politici.
Lo stato straniero italiano teme il rifiorire del sentimento nazionale del Popolo Veneto, che anela al ripristino totale di sovranità dopo l’illegale e illegittima occupazione militare della propria Patria, la Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Popolo Veneto è esausto dell’occupazione straniera italiana, dell’ostinata politica razzista posta in essere contro le sue tradizioni, la sua cultura, la sua lingua ed è esasperato dall’assidua politica colonialista posta in essere con il dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche, faunistiche, storiche e artistiche.
PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
HA NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014 il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta
VISTE
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le Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa ogni Cittadino del Popolo Veneto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
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che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
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che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
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che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
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che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;
PRESO ANCHE ATTO
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che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private,
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in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
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che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
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che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
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che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
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che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
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che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
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che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
-
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
-
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
-
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, vero e proprio soggetto di diritto internazionale, per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano;
-
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
-
che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
-
che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
-
che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
-
che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che la obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
che qualsiasi relazione determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
IN CONSEGUENZA DI CIO'
tutti gli effetti di atti giuridici, posti in essere da qualsiasi autorità di occupazione straniera italiana, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana e sono a tutti gli effetti inesistenti, ovvero “tamquam non esset”, in ogni caso nulli
ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano, né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Persona di nazionalità Veneta e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati, sia digitale che cartacea.
SI RIPORTANO
gli illeciti reiteratamente commessi dagli inquirenti stranieri italiani contro il MLNV, i suoi militanti e Cittadini del Popolo Veneto:
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reiterate violazioni dell’Ultimatum del MLNV;
-
illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro gli altri militanti del MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante gli strumentali, razzisti, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali italiani
-
illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico, in particolare mediante i procedimenti farsa italiani n. 5416/2009 e n. 1993/2012 anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
-
violazioni di domicilio con armi da guerra;
-
illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
-
sequestri di persona aggravati;
-
reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
-
subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;
-
calunnie aggravate;
-
reiterate falsità ideologiche in atti;
-
diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
-
attività illegale di spionaggio;
-
interferenze illecite ed indebite nella vita privata e nelle comunicazioni private;
-
pubblicazione illecita di intercettazioni telefoniche sugli organi di stampa e di informazione;
-
furto delle identità personali, con illegali rilievi fotodattiloscopici;
-
furto di beni ed effetti personali di tutti gli appartenenti al MLNV, e “sequestri” a sfondo razzista quali i furti delle bandiere di San Marco, ovvero della Repubblica Veneta, e furti di brochures, biglietti da visita e altro materiale informativo del MLNV, e furti dei giubbetti da lavoro “DPI” (dispositivi di protezione di individuale) recanti il logo del MLNV; inoltre, furti di beni ed effetti personali, quali personal computer, nonché dati, materiali e supporti informatici, illegalmente sottratti;
-
appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti (rubati);
-
omissioni di denuncia da parte di chiunque legalmente obbligato dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
-
reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
-
l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
-
l’aver omesso di dare contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
-
abusi d’ufficio;
-
associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico contro i membri del Direttivo del MLNV, altri militanti del MLNV e contro altri cittadini del Popolo Veneto;
-
tutti gli altri crimini ravvisabili de plano nelle razziste, calunniose e persecutorie attività poliziesco-giudiziarie straniere italiane, riconducibili anche ai procedimenti penali italiani n. 5416/09 e n. 1993/2012;
-
un'intensa e illegale attività persecutoria poliziesco giudiziaria e di spionaggio eseguita e diretta contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri militanti del MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto;
-
violazioni dei fondamentali diritti umani, civili e politici di tutti i suddetti militanti del MLNV e di altri Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici"adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato dallo stato straniero italiano con legge n. 881/77, ed in evidente spregio alle stesse norme della Costituzione italiana.
-
l’aver agito in difetto assoluto di giurisdizione nel Territorio della Repubblica Veneta;
-
l’aver agito in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
-
l’aver commesso i suddetti crimini con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti la propria pubblica funzione.
-
atti di forza e di aggressione dello stato straniero italiano a mezzo di suoi funzionari contro la sovranità del Popolo Veneto e contro l’integrità territoriale della Nazione Veneta, con l’aggravante derivante dalla condizione illegale di occupazione e di colonizzazione della Nazione Veneta;
-
atti di provocazione nei confronti del MLNV.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
E’ prevista la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione delle precedenti denunce, segnalazioni e comunicazioni varie pervenute.
Con onore e rispetto.
Viva San Marco
Venetia, 13 febbraio 2015
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
CONTESTAZIONE DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO A TREVISO
-
Presidente del Consiglio dei Ministri dello stato italiano
-
Presidente del Tribunale straniero italiano d’occupazione a Treviso
-
Procuratore presso il Tribunale straniero italiano d’occupazione a Treviso
-
Stati terzi.
-
O.N.U. – UN Headquarters
United Nations Plaza 44th St n°777, New York, NY 10017 – USA -
O.N.U. – UNO Palais des Nations
Avenue da la Paix n°14, Portail de Pregny, 1202 Genève – SWITZERLAND -
International Court of Justice
Peace Palace – Carnegieplein 2 – 2517 KJ The Hague – The Netherlands -
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Maanweg 174, 2516 AB Den Haag – Netherlands -
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
Carnegieplein 2 2517 KJ The Hague – Netherlands -
O.N.U.
Human Rights Committee – Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva – 1211 Geneva 10, Switzerland
al procedimento penale nr.1993/12.M.U. e a tutti gli altri instaurati dalle forze e dalle autorità d’occupazione straniere italiane presenti sui territori della Serenissima Repubblica di Venezia contro il MLNV e i Cittadini del Popolo Veneto.
PREMESSO
il 17 febbraio p.v. il tribunale straniero italiano a Treviso darà inizio ad uno dei numerosi processi penali contro il MLNV.
Lo stato straniero e le sue autorità di occupazione insistono a ignorare il contestato difetto assoluto di giurisdizione del Giudice straniero italiano che non potrà mai risolvere alcuna controversia nei confronti del Popolo Veneto in posizione di terzietà rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia.
Permane anche la violazione dello stesso principio di legalità, altro caposaldo di uno stato di diritto, per il quale anche i giudici italiani devono esercitare le sole potestà loro conferite dalla legge, (vedasi legge nr.881/77, con la quale lo stato italiano ha ratificato i Patti di New York del 1966, e l’art.1.2 della Carta delle Nazioni Unite).
Le autorità d’occupazione straniere italiane sono determinate a condannare i militanti del direttivo di questo MLNV, nonostante le accuse siano palesemente infondate e calunniose, comunque sostenute da una procedura arbitraria e in spregio alle stesse norme del codice di procedura penale italiano.
Sono previsti e minacciati dodici anni di carcere per i vertici del MLNV, che per l’italia avrebbero costituito un’associazione paramilitare in violazione di un decreto legislativo del 1948.
Questo MLNV non ha mai posseduto armi, non ha mai partecipato a manifestazioni di tipo politico, né di alcun altro tipo.
Il percorso del MLNV è quello dettato dalle norme del diritto internazionale e non vi si è mai discostato, attenendosi al massimo rispetto dei principi umani, civili e politici.
Lo stato straniero italiano teme il rifiorire del sentimento nazionale del Popolo Veneto, che anela al ripristino totale di sovranità dopo l’illegale e illegittima occupazione militare della propria Patria, la Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Popolo Veneto è esausto dell’occupazione straniera italiana, dell’ostinata politica razzista posta in essere contro le sue tradizioni, la sua cultura, la sua lingua ed è esasperato dall’assidua politica colonialista posta in essere con il dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche, faunistiche, storiche e artistiche.
PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
HA NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014 il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta
VISTE
-
le Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa ogni Cittadino del Popolo Veneto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
-
si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
-
si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
-
riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
-
ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
-
la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
-
l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
-
che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
-
che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
-
che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
-
che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;
PRESO ANCHE ATTO
-
che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private,
-
in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
-
che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
-
che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
-
che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
-
che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
-
che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
-
che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
-
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
-
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
-
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
-
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
-
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
-
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
-
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
-
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, vero e proprio soggetto di diritto internazionale, per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano;
-
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
-
che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
-
che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
-
che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
-
che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che la obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
che qualsiasi relazione determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
IN CONSEGUENZA DI CIO'
tutti gli effetti di atti giuridici, posti in essere da qualsiasi autorità di occupazione straniera italiana, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana e sono a tutti gli effetti inesistenti, ovvero “tamquam non esset”, in ogni caso nulli
ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano, né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Persona di nazionalità Veneta e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati, sia digitale che cartacea.
SI RIPORTANO
gli illeciti reiteratamente commessi dagli inquirenti stranieri italiani contro il MLNV, i suoi militanti e Cittadini del Popolo Veneto:
-
reiterate violazioni dell’Ultimatum del MLNV;
-
illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro gli altri militanti del MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante gli strumentali, razzisti, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali italiani
-
illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico, in particolare mediante i procedimenti farsa italiani n. 5416/2009 e n. 1993/2012 anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
-
violazioni di domicilio con armi da guerra;
-
illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
-
sequestri di persona aggravati;
-
reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
-
subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;
-
calunnie aggravate;
-
reiterate falsità ideologiche in atti;
-
diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
-
attività illegale di spionaggio;
-
interferenze illecite ed indebite nella vita privata e nelle comunicazioni private;
-
pubblicazione illecita di intercettazioni telefoniche sugli organi di stampa e di informazione;
-
furto delle identità personali, con illegali rilievi fotodattiloscopici;
-
furto di beni ed effetti personali di tutti gli appartenenti al MLNV, e “sequestri” a sfondo razzista quali i furti delle bandiere di San Marco, ovvero della Repubblica Veneta, e furti di brochures, biglietti da visita e altro materiale informativo del MLNV, e furti dei giubbetti da lavoro “DPI” (dispositivi di protezione di individuale) recanti il logo del MLNV; inoltre, furti di beni ed effetti personali, quali personal computer, nonché dati, materiali e supporti informatici, illegalmente sottratti;
-
appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti (rubati);
-
omissioni di denuncia da parte di chiunque legalmente obbligato dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
-
reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
-
l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
-
l’aver omesso di dare contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
-
abusi d’ufficio;
-
associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico contro i membri del Direttivo del MLNV, altri militanti del MLNV e contro altri cittadini del Popolo Veneto;
-
tutti gli altri crimini ravvisabili de plano nelle razziste, calunniose e persecutorie attività poliziesco-giudiziarie straniere italiane, riconducibili anche ai procedimenti penali italiani n. 5416/09 e n. 1993/2012;
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un'intensa e illegale attività persecutoria poliziesco giudiziaria e di spionaggio eseguita e diretta contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri militanti del MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto;
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violazioni dei fondamentali diritti umani, civili e politici di tutti i suddetti militanti del MLNV e di altri Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici"adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato dallo stato straniero italiano con legge n. 881/77, ed in evidente spregio alle stesse norme della Costituzione italiana.
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l’aver agito in difetto assoluto di giurisdizione nel Territorio della Repubblica Veneta;
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l’aver agito in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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l’aver commesso i suddetti crimini con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti la propria pubblica funzione.
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atti di forza e di aggressione dello stato straniero italiano a mezzo di suoi funzionari contro la sovranità del Popolo Veneto e contro l’integrità territoriale della Nazione Veneta, con l’aggravante derivante dalla condizione illegale di occupazione e di colonizzazione della Nazione Veneta;
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atti di provocazione nei confronti del MLNV.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
E’ prevista la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione delle precedenti denunce, segnalazioni e comunicazioni varie pervenute.
Con onore e rispetto.
Viva San Marco
Venetia, 13 febbraio 2015
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
CASO OLIVIERO TOSCANI E LE OFFESE AI VENETI – IL MLNV RIFIUTA L’INTERVISTA A “LA ZANZARA” DI RADIO 24

ANCORA UNA VOLTA UN BIZZARRO TENTATIVO DI NOTIFICARE UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO

2015.01.23 – ATTENZIONE AL “TERRORISMO DI STATO” MADE IN ITALY.

LA STRAGE DI PARIGI … COME SEMPRE UN ATTACCO ALLA LIBERTA’!
INDIGNAZIONE, RABBIA, CORDOGLIO.
Non rassegniamoci alla violenza imposta a tutti i costi
perché chi arma la mano del carnefice, è spesso chi poi lo condanna.
Chi ti vuole nutrire è spesso chi ti affama.
Chi ti vuole difendere è talvolta chi ti deruba.
Ogni tirannia nutre il sistema che lo alimenta
e alle volte si fa scudo della sua stessa violenza
per giustificare la repressione feroce del dissenso.
Non abbandoniamo le nostre idee,
non rinunciamo alle nostre opinioni,
non discostiamoci dalla voglia di verità,
non svendiamo la nostra obbiettività
e non barattiamo la nostra libertà.
Assassino è chi uccide
ma il crimine non ha Patria né colore politico
sopruso è … e ingiustizia rimane!
In memoria delle VERE VITTIME.
WSM
Venetia, 8 gennaio 2015
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del GVP
https://www.mlnv.org/news/?p=24931
LE PREPLESSITA', LE CONTRADDIZZIOINI… (CLICCA QUI)
2015.01.06 – SI CONSOLIDA LA COLLABORAZIONE COL GOVERNO DI DONECK
Proponiamo anche l'altra e-mail qui pervenuta.
Presidente del Comitato delle Comunicazioni Sociali presso il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare di Donetk.
Viva San Marco
Venetia, 29 dicembre 2014
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del GVP