COMUNICATI
CARABINEIRI ITALIANI … NEI SECOLI (IN)FEDELI!

IL TRICOLORE E IL FANATISMO ITALIOTA DEGLI ALPINI

Sgradito e vergognoso riscontro dell’italianità della giunta leghista e del sindaco di Villorba (Tv), che affligge gli abitanti obbligando di percorrere le proprie vie insozzate dall’infame bandiera dello stato straniero occupante italiano.
Gli alpini devono placare la loro sottomessa italianità e aver più rispetto della loro vera Patria, la Serenissima Repubblica Veneta o saranno destinati a estinguersi nel futuro prossimo venturo.
Basta veneti servi dello stato straniero italiano.
Basta alpini veneti asserviti alla politica d’occupazione, razzista e colonialista dello stato straniero italiano.
Non c’è nulla di orgoglioso e di patriottico nell’onorare il tricolore italiano, una bandiera lorda del sangue di molti Patrioti che l’hanno combattuta e vinta molte volte ma che solo la congiura massonica internazionale ha preteso di issare a vessillo di una falsa, inesistente e infame unità d’italia.
Imparate a conoscere il suo vero significato invece di andarne fieri.
Ricordate chi siete, non chi vi dicono di essere.
WSM
Venetia, 12 settembre 2015
LA “LEZIONE DI VITA” DELLO STATO ITALIANO SPA: MAFIA, CORRUZZIONE, INCOMPETENZA E …
Tra mafia, corruzzione, incompetenza e … (meglio fermarsi qui perché non basterebbe un’intera pagina di epiteti per descrivere lo stato italiano), ecco la solita lezione di vita dal nr 1 dello stato aggressore, razzista e colonialista italiano … ma a chi credete di insegnare a vivere, bestie che non siete altro.
Difficile credere all’italia e ai suoi politicanti che si distinguono per l’assoluta indifferenza verso i propri cittadini più bisognosi ma che sono solidali e amorevoli nei confronti dei migranti, una “massa umana” che è solo merce di scambio, sfruttata, usata.
Prima o poi si scopriranno le vere ragioni di questa migrazione forzata e sarà un bene che per allora la Serenissima Repubblica Veneta sia tornata libera dall’occupazione dello stato aggressore, colonialista e razzista italiano.
Solo allora, la nostra politica di accoglienza e di tutela dei profughi, degli sfortunati che fuggono da guerre e carestie, potrà essere un impegno serio e svincolato da opportunismi politici e di servitù di regime e sottraendo la vera solidarietà umana alla regia di chi trae profitti enormi da questi eventi.
Vergognatevi.
WSM
Venetia, 7 settembre 2015
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
Mattarella: l’Europa è un percorso obbligato, no nazionalismi e populismi
No all’Europa di “muri e paure” che “fa vincere i populismi”.
Sì ad un’accellerazione per una unità politica della Ue fondata sulla solidarietà che sappia far fronte nel nome dell’accoglienza all’esodo biblico di profughi e migranti in fuga dalle guerre e dal terrore dell’Isis come dalla fame e dalla carestia.
Dietro il fiume di migranti una strategia (USA) per distruggere l’Europa
Sarebbero gli USA a finanziare il traffico di africani dalla Libia verso l’Italia
USA, Pentagono: l’immigrazione verso l’Europa durerà 20 anni, trovare risorse per gestirla
Il debutto in video del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al forum Ambrosetti di villa d’Este di Cernobbio, introdotto con tono amichevole dall’ex premier Enrico Letta, fa segnare per una volta l’abbandono dell’understatment che caratterizza la sua oratoria, in nome di toni forti e parole nette sul modo in cui l’Europa sta affrontando oggi la sua storia.
“Le immagini strazianti del piccolo Aylan – ha denunciato il capo dello Stato davanti alla platea di vip riunita a Cernobbio- confliggono con i valori dell’Europa e con i valori della nostra stessa umanità”.
E ancora: “lo spettro che compare in Europa è un’Europa della paura, dei muri e dei veti” ed “è l’Europa che in fondo insegue e così facendo alimenta nazionalismi e populismi“.
Ma “l’alternativa non è tra la resa a un’invasione e la presunta difesa della fortezza Europa ma tra un’Europa protagonista del proprio destino e una Europa che subisce gli eventi senza saperli governare”.
D’altra parte “non è possibile imboccare scorciatoie pensando di lasciare i problemi a chi ci governerà dopo perché il dopo è già arrivato, ecco perché l’Europa è un percorso storicamente obbligato”.
“L’Europa – ha ammonito- si trova nel pieno di un passaggio storico.
Le chiusure illusorie e le inerzie smentiscono drammaticamente i valori della nostra civiltà.
La commozione a volte perfora la corazza dell’indifferenza, ma siamo lontani dalla percezione del carattere epocale e della dimensione del fenomeno migratorio.
E’ ancora lunga la strada di politiche comuni, di risposte all’altezza della sfida.
Di certo, da queste crisi non si potrà uscire con le ricette del passato.
L’Europa è un percorso storicamente obbligato.
Occorre manifestare la stessa disponibilità con cui l’Unione ha aperto, con immediatezza, le sue porte ai paesi dell’Est europeo, facendo prevalere, su ogni altra considerazione, la ragione ideale della riunificazione del Continente.
La ragione storica, ideale, coincide, questa volta, con la convenienza, con l’ interesse dell’Unione e dei suoi Paesi”.
Immigrati, “Lex Iulia de civitate”: la Merkel apre il mercato degli schiavi qualificati
“Mi sento – ha sottolineato Mattarella- più europeista che mai. Mi auguro che si stia aprendo finalmente la strada a regole comuni sul diritto di asilo: superare con regole nuove e condivise e adeguate all’oggi, il vecchio accordo di Dublino è un passo avanti e necessario”.
Ma “la strada è ancora lunga”.
E deve portare agli Stati uniti d’Europa fondati su apertura, dialogo, collaborazione, accoglienza.
“Per quanto riguarda l’euro – ha spronato il capo dello Stato- occorre passare da regole comuni a istituzioni comuni: il presidente Mario Draghi è stato molto efficace nel sintetizzare questo obiettivo, che condivido pienamente.
La moneta unica conteneva una promessa che non è stata sinora mantenuta: quella dell’unità politica.
La moneta unica non era un punto di arrivo ma piuttosto un passaggio fondamentale, per dar vita a una nuova fase del processo di integrazione”.
“L’Europa – ha concluso il capo dello Stato il suo videomessaggio a Cernobbio- è un percorso storicamente obbligato.
Occorre manifestare la stessa disponibilità con cui l’Unione ha aperto, con immediatezza, le sue porte ai paesi dell’Est europeo, facendo prevalere, su ogni altra considerazione, la ragione ideale della riunificazione del continente.
La ragione storica, ideale, – ha aggiunto – coincide, questa volta, con la convenienza, con l’interesse dell’Unione e dei suoi Paesi“.
Tratto da (CLICCA QUI)
POSTINI E POSTE ITALIANE SPA … COMPLICI DEI CRIMINI DELLO STATO ITALIANO
“LASCIATE CHE IL POSTINO SUONI SEMPRE DUE VOLTE
… ANCHE TRE, QUATTRO, CINQUE …”
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” ma io faccio solo il mio dovere… – ma io devo notificare… ma io io devo consegnare … se lei si rifiuta di rivcevere deve firmare…
c’è posta da firmareeee…”
Quante volte ci siamo sentiti dire queste cose ?
Quante volte un postino ha avuto la pretesa di imporre una nostra dichiarazione o di notificarci un qualsiasi atto di natura fiscale e/o amministrativo italiano ?
Quante volte un postino ha avuto la pretesa di usare la vostra cassetta postale per lasciarvi informative e notifiche anche se non avete mai firmato nulla ?
Un postino non ti può obbligare a firmare o a ricevere un bel niente.
Rifiutare la corrispondenza, un pacco, un plico, una notifica, un atto di qualsiasi autorità italiana è un DIRITTO.
NON FIRMATE MAI NULLA.
NON RITIRATE MAI NULLA.
NON PERMETTETE AL POSTINO DI USARE LA VOSTRA CASSETTA POSTALE PER LASCIARVI COMUNICAZIONI E/O AVVISI DI QUALSIASI NATURA.
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Bisogna ricordare che le cassette postali sono proprietà privata e individuale di ogni singolo condomino pertanto qualsiasi tipo di manomissione o uso improprio e/o contro la volontà del titolare, può essere oggetto di azione penale.
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Il portalettere non può entrare in luoghi privati (come gli spazi di un giardino o gli andorni condominiali) perché è proprietà privata e nessuno, in teoria, potrebbe accedervi se non condomino o autorizzato o accompagnato da un residente.
Dunque il portalettere utilizza l’apposita cassetta che va messa su piano stradale, ossia in zona pubblica.
Se il portalettere non può recapitare la posta lascia un avviso, e il cittadino può sempre recuperare la propria corrispondenza direttamente agli uffici postali.
E’ obbligatorio?
No.
Se uno non vuole può anche non mettere la propria cassetta postale su piano stradale.
Tratto da (CLICCA QUI)
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IL SISTEMA ITALIANO E’ SOLO VESSATORIO.
È diritto di ogni cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta.
Ma (secondo il sistema italiano) non è una scelta sensata, (dicono loro).
Ecco perché.
La raccomandata invita presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali.
Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese.
Lì sta in giacenza: durante tale periodo, il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico (esibendo la ricevuta che il postino gli ha lasciato nella cassetta postale).
Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente.
Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario. Infatti, la raccomandata a.r. spedita da chiunque (anche dallo Stato o da uno studio legale) e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario.
Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario (ma non è certo).
Ecco perché non è un comportamento ragionevole quello di rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal postino, solo perché si è notato che il mittente è un avvocato, il tribunale o qualsiasi altro soggetto dal quale non fa “piacere” ricevere comunicazioni.
Sintetizzando, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza : la lettera, cioè, si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia, (ma da quando in qua è il cittadino che deve provare qualcosa ???).
Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, non conta la residenza anagrafica, quella cioè che risulta nei registri in Comune: se il postino trova il destinatario in un altro luogo, di residenza effettiva (anche se non formale), la notifica si considera comunque valida (a riguardo leggi il chiarimento contenuto in “Notifica: non conta la residenza che risulta all’anagrafe, ma quella effettiva“.
Dunque, la scelta di rifiutare la lettera o fingere di non essere in casa potrebbe essere pessima, perché comunque – pur considerandosi l’atto ricevuto – il destinatario, non conoscendone il contenuto, non avrebbe neanche modo di contestarlo o di prendere le contromisure.
Atti giudiziari
Il procedimento della giacenza è diverso se, invece di una normale raccomandata, il postino ha tentato di notificare un atto giudiziale, una multa o una cartella esattoriale.
In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale.
Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
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di Stefano Davidson
Le cartelle esattoriali di Equitalia che arrivano a casa vostra per raccomandata non sono valide.
Secondo le ultime interpretazioni giurisuprudenziali (qui la sentenza del giudice di pace di Genova) la notifica può essere effettuata unicamente attraverso gli ufficiali della riscossione, gli agenti della polizia municipale, i messi comunali e altri soggetti abilitati dal concessionario.
Le raccomandate no.
Questo rende “inesistente” qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne potrebbe conseguire.
Insomma: potete non pagarle, a condizione di effettuare un rigetto immediato, assistiti da un avvocato, con ricorso alla commissione tributaria (solo per gli italiani … i Veneti facciano il proprio “rigetto di notifica” – ( http://www.mlnv.org/main_gov/rigettare-le-notifiche-italiane/ – http://www.mlnv.org/main_gov/rigetto-di-notifica-2/ ).
Scrive Maurizio Villani che, con sentenza n. 4486 del 27 giugno 2012 (vedi pdf), anche il Giudice di Pace di Genova, pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia, eseguita direttamente dalla stessa e non tramite agente all’uopo abilitato.
Ciò in linea con la giurisprudenza di merito formatasi sul tema e, in particolar modo, con la sentenza n. 909 della Ctp di Lecce del 23 ottobre 2009. Difatti, l’articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, dopo le modifiche intervenute nel 1999, prevede la possibilità di notificare gli atti per posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, soltanto agli agenti notificatori od agli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, ai messi comunali od agli agenti della polizia municipale (elencazione tassativa).
In base al primo comma dell’articolo 26 cit., quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Precisamente, mentre il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 si limita a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indica il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
In ragione di ciò, quindi, sia la Commissione tributaria nella cit. sentenza della Ctp di Lecce che il Giudice di Pace di Genova in quella in commento hanno accolto le sollevate eccezioni, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiarando la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.
Da ultimo, nello stesso senso si sono pronunciate altre Commissioni tributarie. Infatti, con due importanti sentenze, la n. 33/07/12 del 13 aprile 2012 della CTP di Vicenza (di pagg. 66) e la n. 133/03/12 dell’11/06/2012 della CTP di Campobasso, le citate Commissioni confermano quello che ormai può definirsi orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, cioè che è inesistente la notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia.
La Ctp di Vicenza ha analizzato tutta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sull’argomento, contraria e favorevole alla tesi del contribuente sull’inesistenza della notifica, giungendo alla conclusione che, innanzitutto, non esiste una pronuncia di legittimità della Corte di cassazione in merito al caso specifico.
L’espressione (cfr. in particolare CTP Lecce 29 dicembre 2010, n. 533) “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R. nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero, la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa, come fanno i fautori della tesi contraria.
Il primo periodo dell’art. 26 cit. si limita a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e soltanto costoro) possono eseguirla, dovendosi in definitiva ritenere (non senza rilevare che una diversa interpretazione condurrebbe a ravvisare la sussistenza di un singolare esempio di cattiva tecnica normativa) che, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi possono ricorrere anche all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti, ma che tale facoltà non può essere mai riconosciuta all’agente della riscossione, il quale, quindi, non può direttamente provvedere all’invio con lettera raccomandata dell’atto da notificare.
Ne consegue che deve essere inquadrato come una delle ipotesi di inesistenza il caso della notificazione effettuata direttamente da un soggetto non abilitato, proprio perché manca il presupposto soggettivo che è tassativamente previsto dal paradigma legislativo dell’art. 26 del DPR n. 602/73.
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I portalettere sono diventati Messi Notificatori di Equitalia.
Carlo Barbiera: Pubblicato il giorno venerdì 21 marzo 2014 20:54
L’articolo 26 comma 1 del D.P.R. n. 602/73 stabilisce:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Quell’anche sta a indicare che gli Ufficiali Notificatori elencati, e soltanto loro, sono abilitati ad avvalersi, in aggiunta alle ordinarie modalità di notifica, “anche” della raccomandata postale.
Infatti la cartella di pagamento non può essere semplicemente “comunicata”, cioè spedita per posta al destinatario dall’Ente che l’ha emessa, ma è soggetta a un vero e proprio procedimento notificatorio.
Recentemente molti avranno rinvenuto nella buca delle lettere un Atto chiamato MOF.
Che cosa è ?
E’ una notifica ?
che valore ha il MOF per il cittadino “italiano” (non Veneto) ?
Abbiamo girato la domanda al responsabile dell’Ufficio Comunicazione Nord Est di Poste Italiane che però ha risposto: “… declino gentilmente a nome dell’Azienda la sua cortese richiesta, e aggiungo che Poste Italiane da sempre non commenta le fonti sindacali.”
Cosa centrino i sindacati in questa risposta è presto detto:
Diverse sigle sindacali hanno contestato l’accordo Poste Italiane – Equitalia per la notifica attraverso i portalettere delle Cartelle esattoriali.
Nel Nord Est i postini sono divenuti “Messi Notificatori” dopo l’ 11 luglio 2013 con la consegna di un apposito tesserino che richiama proprio il comma 1 dell’articolo 26 e altro.
Le sigle sindacali già nel 2012 avevano vigorosamente protestato presso l’Azienda Poste Italiane, perché aveva chiesto ai portalettere di sottoscrivere i moduli per divenire “Messi Notificatori”, senza che per questo nuovo impegno lavorativo fossero previsti indennità in busta paga.
In particolare le sigle sindacali contestavano il fatto che da una iniziale volontaria adesione all’iniziativa, l’Azienda Poste Italiane fosse passata ad una adesione generalizzata (per i sindacati obbligatoria di fatto).
Un’altra contestazione delle sigle sindacali è che il tesserino di Messo Notificatore è stato rilasciato ai portalettere dopo poche ore di un corso on-line frettoloso ed effettuato da “esperti nostrani” (così tra virgolette li riporta una nota sindacale datata Aprile 2013) che invece di approfondire le responsabilità civili e penali cui va incontro il postino-messo divenuto, d’emblée, Pubblico Ufficiale, si sono più che altro preoccupati di tranquillizzarli sui pericoli connessi al nuovo ruolo, che l’azienda Poste Italiane mette a disposizione i suoi avvocati per ogni problema legale e che è importante, per tranquillizzare il “cittadino-bersaglio” di Equitalia, sorridere sempre.
Ecco allora che i portalettere, divenuti Messi Notificatori di Equitalia, se non riescono a consegnare la cartella compilano un avviso intestato “Poste Italiane, avviso di cortesia, tipologia Atto MOF”, che purtroppo a casa della mancata risposta dell’Ufficio Comunicazione di Poste Italiane non sappiamo ancora cosa vuol dire, dove lo stampato prosegue con “codice T&T dell’Atto” (dove viene indicato il numero della Cartella Esattoriale) e anche T&T non si sa cosa voglia dire e prosegue con “Avviso consegnato il” “alle ore” ecc. e poi spiega “La informiamo che in data odierna è stato effettuato un tentativo di notifica dell’atto sopra indicato presso il Suo domicilio fiscale.”
L’avviso continua citando l’art. 139 del c.p.c. precisando che la Cartella Esattoriale è stata depositata presso l’Ufficio CPD di Poste Italiane e altre indicazioni, compreso un numero verde cui rivolgersi.
I sindacati hanno evidenziato che nel 2009 l’appalto di Equitalia è stato vinto grazie al fatto che Poste Italiane aveva quasi 35.000 dipendenti (oggi di più) pronti (si fa per dire) a fare i messi notificatori a costo zero o quasi.
Però bisogna dire che dal marzo 2014 l’Azienda Poste Italiane, forse a seguito delle proteste sindacali, ha riconosciuto ai portalettere una indennità di 10 centesimi (cioè € 0,10) per ogni cartella consegnata.
Anni fa fu raggiunto un accordo quadro tra Poste Italiane e Equitalia la cosiddetta “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI DOCUMENTI ESATTORIALI” in base a tale accordo Equitalia invia a Poste Italiane il file contenenti i ruoli esattoriali, che vengono poi elaborati da Poste Italiane con la stampa delle Cartelle Esattoriali, l’imbustamento e consegna secondo le indicazioni contenute negli allegati all’accordo quadro.
Di fatto Equitalia si limita a inviare un file, tutto il resto lo fa Poste Italiane.
Oggi Poste Italiane cura anche la notifica.
Avevamo chiesto a Poste Italiane se in questo modo Equitalia abbia un ruolo ridotto, forse anche inutile, rispetto a Poste Italiane.
Ma anche qui la risposta non è pervenuta.
L’anno scorso Poste Italiane e Tnt Post, principale gruppo privato di servizi postali che fa capo al colosso Olandese Post NL, si sono aggiudicate una maxi commessa di Equitalia per il delicato servizio di consegna delle cartelle esattoriali.
Il valore finale dell’aggiudicazione ha sfiorato i 200 milioni di euro.
Certo che 200 milioni sono una bella cifra, pagata da noi cittadini.
Ma in giurisprudenza le decisioni che vanno da Lecce (“La possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della riscossione.
Il tema della notifica degli atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e 60 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.”) a Udine (“non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”) a Udine: (“non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”) e alla Commissione Tributaria Regionale di Bari ( “Occorre esaminare preliminarmente il motivo n. 5 (lettera E) dell’atto di appello con il quale l’appellante deduce, per la prima volta, nel presente grado di giudizio la inesistenza della notifica dell’atto impugnato, chiedendo, in forza di tale vizio, la nullità e illegittimità di tutti gli atti consequenziali e collegati.
Per vero tale censura costituisce domanda nuova e, pertanto, inammissibile non essendo stato il vizio dedotto in primo grado.
Ma trattandosi, per quanto si dirà appresso, di inesistenza della notificazione esso può essere rilevato di ufficio…
Ordunque, l’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, che non lascia dubbi interpretativi, recita testualmente: ‘La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale.
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…’.
E’ di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli ‘Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario’.
Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta.
Ogni diversa intepretazione viola il disposto della citata norma.
Non è fuor luogo rilevare che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale.
E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente…” sentenza n. 212 depositata il 18 settembre 2013 .) sembra dire che questi 200 milioni non sono stati un buon investimento.
Infatti la Giurisprudenza è perfettamente in linea con il disposto di cui al citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che, al primo capoverso del primo comma, richiede che la cartella sia notificata da agenti notificatori ritualmente nominati (“ufficiali della riscossione”, “altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge” ovvero, “previa eventuale convenzione tra comune e concessionario”, “messi comunali” o “agenti della polizia municipale”) e prevede nel secondo capoverso, che tali agenti notificatori possano eseguire la notificazione “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” e quindi tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti della riscossione in forza dell’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contenente un rinvio formale all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, norma che, a sua volta, rinvia al sistema normativo delineato dagli artt. 137 ss., ivi compreso l’art. 149 c.p.c. ecc., ecc..
Insomma non basta mettere la Cartella o l’Atto da notificare in una busta e spedirla, occorre che l’Ufficiale Notificatore scriva la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario e adempia a tutto quanto previsto dalla norma in materia di notifica.
Spesso leggiamo sugli Avvisi di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate “notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890” , ma attenzione la Legge 890 stabilisce le modalità con le quali un Ufficiale Giudiziario può avvalersi del servizio postale a seconda di cosa dispone l’autorità Giudiziaria.
La Legge 890 non fa riferimento ai Messi Comunali, agli Agenti della Polizia Municipale o ai Messi Notificatori non giudiziari, e non fa neppure riferimento a ciò che dispone l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, ma l’autorità Giudiziaria.
Siamo di fronte ad una citazione impropria della Legge 890 ?
Perché l’Agenzia delle Entrate cita questa Legge dedicata all’area Giudiziaria e non le altre che sono specifiche per le notifiche di tipo fiscale ?
Comunque sia nell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 citato all’inizio di questa nota, non si rinviene alcun elemento testuale che valga ad ammettere la notifica diretta della cartella di pagamento e se si presta attenzione alle modifiche che il suddetto articolo ha subito nel corso degli anni, è chiara la volontà del Legislatore di escludere l’esattore dall’elenco dei soggetti abilitati all’esecuzione delle notifiche.
Quindi l’accordo Poste Italiane – Equitalia con la “nomina” dei portalettere a Messi Notificatori di Equitalia è stato un modo per aggirare la Legge ?
Tutti i portalettere sono ora Messi ai sensi o “in barba” all’art. 26 ?
Ma questi corsi frettolosi on-line, così come li hanno definiti i sindacati (vi risparmi gli altri commenti più coloriti, ma chi vuole può leggerli al link: http://www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=8930.0), hanno veramente formato dei portalettere Pubblici Ufficiali, Messi Notificatori di Equitalia ?
Cosa scriveremo ora sulle “notifiche postali” nei ricorsi ?
Tratto da (CLICCA QUI)
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La società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili: le azioni.
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Poste italiane S.p.A. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia.
Stato | ![]() |
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Tipo | Società per azioni |
ISIN | XS0944435121 XS0982359811 |
Fondazione | 1862 |
Fondata da | Governo italiano |
Sede principale | ![]() |
Filiali | 132 filiali (13.310 uffici postali) |
Persone chiave |
|
Prodotti | Prodotti e servizi postali, finanziari, assicurativi e per la telefonia mobile |
Fatturato | 26 miliardi di € (2013) |
Risultato operativo | 1,4 miliardi di € (2013) |
Utile netto | 1,005 miliardi di € (2013) |
Dipendenti | 143.655 (2013) |
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NOTA DIPLOMATICA DEL GOVERNO DI DONECK
E’ una nota diplomatica che costituisce indubbiamente un punto di svolta nel percorso intrapreso dal MLNV per il riconoscimento ufficiale del Governo Provvisorio e della stessa Repubblica Veneta, ancora oggi occupata dallo stato straniero italiano.
Ogni commento ci sembra superfluo e fuori luogo considerato che il requisito manifestato è quello della conformità con le norme del diritto internazionale a cui lo stesso Governo di Doneck e questo Governo Veneto Provvisorio si attengono.
WSM
Venetia, 27 agosto 2015
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

A PROPOSITO DEI CONTROLLI VESSATORI DELLA GUARDIA DI FINANZA ITALIANA


1. Pistola mitragliatrice Beretta mod. 12/S e S2 cal. 9 × 19 mm Parabellum (tutti i reparti)
2. Fucile d'assalto Beretta SC 70/90 cal. 5,56 × 45 mm NATO (tutti i reparti)
3. Fucile a pompa semi-automatico Franchi SPAS-15 MIL cal. 12 x 70 (reparti ATPI – GICO – GOA)
4. Pistola mitragliatrice Heckler & Koch MP5 cal. 9 × 19 mm Parabellum (reparti ATPI)
5. Mitragliatrice pesante MG 42/59 cal. 7,62 × 51 mm NATO (tutti i reparti)
6. Fucile di precisione Mauser mod. 86 SR (tiratori scelti)
7. Fucile di precisione Heckler & Koch PSG-1 (tiratori scelti)
8. Revolver Ruger mod. SP101 (reparti GICO – GOA)
9. Revolver Smith & Wesson mod. 586 (solo per esercitazioni)
10. Lanciagranate Heckler e Koch mod. 79 A1 cal. 40 x 46 mm (reparti ATPI)

12. bombe a mano e granate stordenti (tutti i reparti).
La nozione giuridica di polizia tributaria è precisata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che riordina organicamente la materia della repressione delle violazioni finanziarie.
Ai sensi della legge 23 aprile 1959 n. 189, che ne definisce l'ordinamento, il corpo fa parte integrante delle forze armate della Repubblica Italiana dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In particolare, oltre a svolgere i compiti di polizia economico-finanziaria, svolge anche attività di repressione del contrabbando, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti, la repressione dei reati di criminalità organizzata….
L'attività di polizia spazia dalla tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei, attraverso il contrasto all'evasione impositiva, alla repressione dei reati tributari e delle frodi comunitarie, fra le quali il contrabbando, dalla lotta alla criminalità organizzata all'attività di contrasto al riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, dal reimpiego dei proventi dell'attività criminale, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.
Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione.
Esso è espressione dell'esercizio della potestà impositiva di un ente sovrano.
è quel tributo che si caratterizza per la sua funzione tipica di attuare il concorso alla spesa pubblica.
L'art. 23 della Costituzione dello stato straniero occupante italiano afferma il principio che: « Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. »
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla: « doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. »
La tassa è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili prestati su domanda, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario).
Essa è ispirata al principio economico del beneficio e ha natura sinallagmatica (do ut des).
Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte.
La locuzione evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest'ultimo.
Condizione essenziale perché una persona sia considerata evasore fiscale è che dev'essere cittadino di quello stato … e per di più contribuente.
Vi immaginate se le la Svizzera o l'Austria improvvisamente ci imponessero la loro cittadinanza (magari direbbe qualcuno) e pretendessero da noi l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'essere contribuenti per la loro Amministrazione ?
Il contribuente è un soggetto che, ai sensi del diritto tributario statale italiano, è obbligato al versamento di tributi, contribuendo così al finanziamento delle casse dello Stato italiano ovv

Per contribuente deve intendersi più specificamente il soggetto passivo al quale fanno capo le posizioni giuridiche soggettive sia positive (diritti) che negative (doveri) nei confronti del Fisco (amministrazione tributaria italiana), in relazione ad un'obbligazione di imposta.
Come Veneto non devo nulla allo stato straniero occupante perché non sono cittadino italiano e tanto meno un contribuente.
E' contribuente colui che è subordinato a tale condizione derivante dalla cittadinanza.
No … nessuno può imporre la cittadinanza italiana.
Al Cittadino Veneto, ed in particolare a colui che ha sottoscritto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non può essere imposta una cittadinanza che non gli appartiene.
La cittadinanza è, nel diritto, la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato.
La cittadinanza italiana si "acquisisce" (acquista, compera, consegue) per nascita se almeno uno dei genitori è cittadino italiano (ius sanguinis), senza il divieto di acquisire una doppia cittadinanza (od anche tripla) o con decreto del loro presidente della repubblica.
Forse qualcuno all'atto della nascita era consapevole e quindi responsabile delle conseguenze della decisione imposta dallo stato straniero occupante italiano?
La responsabilità presuppone una situazione di libertà, in cui la persona può scegliere quale comportamento tenere; se tale scelta non gli fosse possibile, infatti, anche laddove fosse in grado di prevedere le conseguenze delle sue azioni, non potrebbe comunque adottare un diverso comportamento alla luce della sua previsione.
D'altra parte, affinché si possa parlare di responsabilità, è necessario che la persona si trovi in una situazione di libertà limitata, in cui i comportamenti che può tenere non sono del tutto indifferenti giacché, altrimenti, non vi sarebbe ragione di scegliere l'uno piuttosto che l'altro sulla base delle conseguenze previste.
Da quanto detto emerge che una persona si può dire responsabile di uno stato di cose se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
• lo stato di cose è una conseguenza del suo comportamento;
• la persona avrebbe potuto prevedere questa conseguenza certa o anche solo probabile del suo comportamento;
• la persona, volendo, avrebbe potuto comportarsi diversamente, evitando così tale conseguenza.
In un senso diverso, si dice che una persona è responsabile se, quando agisce, cerca di prevedere le conseguenze delle sue azioni e correggerle di conseguenza, cosa che ora possiamo fare dal momento che abbiamo conosciuto la verità su come ci viene imposta la cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana è dunque un'imposizione perché è un atto unilaterale con effetti bilaterali.
Una convenzione (nella pratica denominata anche patto o accordo), in diritto, indica un accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati ecc.) con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse.
La convenzione, in quanto atto bilaterale o plurilaterale, richiede il consenso di tutte le parti ed è a ciascuna di esse imputata.
Come la consuetudine la convenzione si basa sul consenso del gruppo di cui regola i comportamenti, tuttavia, mentre la consuetudine richiede il consenso generalizzato di una collettività ma non necessariamente quello dei singoli individui che la compongono, la convenzione si forma con il consenso di ciascuno.
Inoltre, a differenza della consuetudine, la convenzione non è fonte del diritto in quanto, di regola, produce effetti nei confronti delle sole persone che l'hanno conclusa (efficacia inter partes); tuttavia, se in virtù di una norma sulla produzione giuridica o per altre ragioni riesce a estendere la sua efficacia erga omnes, diviene una fonte del diritto.
Ecco perché è importante opporsi, uscire e resistere al "sistema italia" non riconoscendolo, perché è un atto legale e legittimo espressione di volontà.
Nel momento in cui lo Stato riconosce al suddito diritti civili e politici, questo diventa un cittadino.
Ecco perché noi Veneti, quale Popolo assoggettato dall’occupazione straniera italiana, siamo sudditi e non cittadini … perché lo stato straniero occupante italiano non riconosce, non rispetta e viola i nostri Diritti Umani, Civili e Politici e spesso lo fa deridendo e ignorando le rivendicazioni di chi si oppone a tanta tracotante violenza.
Lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
Lo stato italiano, anche espressione della repubblica italiana società/corporazione registrata (S.E.C.) (American Securites Exchange Act 1934), il cui ordinamento, statuti, codici, norme, e regolamenti definiti come regolamento legiferato di una società sono in effetti una norma della società/corporazione della repubblica italiana e che tali sono limitatamente applicabili a coloro che sono agenti di tali società e/o facenti parti della stessa.
Lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
Tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
Qualunque autorità è affidata a incaricati che la esercitano secondo l’ordinamento liberamente determinato con il mutuo consenso della società di appartenenza; ogni autorità deriva ed è attribuita dal reciproco consenso sociale, e tutte le persone che mediante il voto e/o il consenso attribuiscono tale rappresentanza hanno eguale potere di toglierla.
Qualunque autorità così costituita non ha alcuna facoltà di sopprimere o limitare il potere della persona di designarla o revocarla attraverso il voto e/o il consenso sociale.
L’attribuzione e la revoca dell’autorità a rappresentanti eletti attraverso il voto e/o il consenso sociale determina il diritto e il potere per ogni persona di rappresentare se stessa.
Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha facoltà di rappresentare se stesso, è ed esiste come essere umano vivente unico ed esclusivo titolare del suo corpo fisico, della sue sfera intellettuale e spirituale.
E’ Veneto e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo è per nascita, si identifica nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche.
Come tale ogni Cittadino del Popolo Veneto afferma di appartenere a tale Nazione.
Ogni Cittadino del Popolo Veneto è ciò che è.
È soprattutto libero di decidere di essere ciò che ha stabilito di essere.
Questo costituisce per ogni persona umana un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace.
Ogni persona umana ha infatti diritto, facoltà e potere di rappresentare se stesso.
I Veneti, in particolare coloro i quali hanno fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, hanno affermato e dichiarato a pubblica menzione di non essere cittadini dello stato italiano.
L’imposta cittadinanza italiana non appartiene loro e non li identificano.
IO NON SONO CITTADINO ITALIANO MA VENETO.

L’ITALIA E LE SUE ESTORSIONI DI STATO

L’ITALIA … E LA “MISSIONE” BALTIC AIR POLICING

N.B.:
Acquirente
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Tranche 1
|
Tranche 2
|
Tranche 3A[13]
|
Totale
|
---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 67 | 40[14] | 160 |
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33 | 79 | 31 | 143 |
![]() |
28 | 47 | 21 | 96 |
![]() |
19 | 34 | 20 | 73 |
![]() |
0 | 72 | 0 | 72 |
![]() |
15 | 0 | 0 | 15 |
TOTALE | 148 | 299 | 112[13] | 559 |
Dove sono dislocati questi velivoli con l'aeronautica militare italiana:
- 4º Stormo/9º Gruppo – base di Grosseto
- 4º Stormo/20º Gruppo (Operational Conversion Unit) – base di Grosseto
- 36º Stormo/10º Gruppo – base di Gioia del Colle
- 36º Stormo/12º Gruppo – base di Gioia del Colle
- 37º Stormo/18º Gruppo – base di Trapani-Birgi
“IL FATTO QUOTIDIANO” INTERVISTA IL MLNV

UN GATTINO “AFFRANCA” L’ARMA.
GLI ARROGANTI PARASSITI ITALIANI NON SI SMENTISCONO


Sono i soldi che incassa dai contribuenti per fare l’agente di viaggio dell’invasione.
Invece di pensare ai VENETI, la Prefetta minaccia di denunciarli perché proteggono le loro famiglie dall’orda che lei vuole imporre nelle loro case.
La Prefetta, che se ne frega dei VENETI che si suicidano perché sfrattati, ha impiegato meno di 24 ore per trovare appartamenti a pakistani appena scaricati da un camion in autostrada, e ammobiliarli con televisori al plasma.
Nel pacchetto vacanza, anche pacchetti di sigarette sparsi sui tavoli delle case: un po’ come i cioccolatini negli hotel di lusso.
I Prefetti, così come tutte le autorità d'occupazione straniere italaine, sono nemici del Popolo Veneto perché complici del sistema.
IL PIANO KALERGI E IL GENOCIDIO VOLUTO DEI POPOLI EUROPEI
l'italia e le sue forze dell' (dis)ordine sono complici
"La novità del suo piano non è che accetta il genocidio come mezzo per raggiungere il potere, ma che pretende creare dei subumani, i quali grazie alle loro caratteristiche negative come l'incapacità e l'instabilità, garantiscano la tolleranza e l'accettazione di quella "razza nobile".
Honsik, op.cit.
I sostenitori della Globalizzazione si sforzano di convincerci che rinunciare alla nostra identità è un atto progressista e umanitario, che il "razzismo" è sbagliato, ma solo perché vorrebbero farci diventare tutti come ciechi consumatori.

Nel 1922 fonda a Vienna il movimento “Paneuropa” che mira all’instaurazione di un Nuovo Ordine Mondiale basato su una Federazione di Nazioni guidata dagli Stati Uniti. L’unificazione europea avrebbe costituito il primo passo verso un unico Governo Mondiale.
Con l’ascesa dei fascismi in Europa, il Piano subisce una battuta d’arresto, e l’unione Paneuropea è costretta a sciogliersi, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale Kalergi, grazie ad una frenetica e instancabile attività, nonché all’appoggio di Winston Churchill, della loggia massonica B’nai B’rith e di importanti quotidiani come il New York Times, riesce a far accettare il suo progetto al Governo degli Stati Uniti.
«L’uomo del futuro sarà di sangue misto. La razza futura eurasiatica-negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, sostituirà la molteplicità dei popoli, con una molteplicità di personalità. [2]
Kalergi proclama l’abolizione del diritto di autodeterminazione dei popoli e, successivamente, l’eliminazione delle nazioni per mezzo dei movimenti etnici separatisti o l’immigrazione allogena di massa. Affinchè l’Europa sia dominabile dall‘elite, pretende di trasformare i popoli omogenei in una razza mescolata di bianchi, negri e asiatici. A questi meticci egli attribuisce crudeltà, infedeltà e altre caratteristiche che, secondo lui, devono essere create coscientemente perché sono indispensabili per conseguire la superiorità dell‘elite.
Eliminando per prima la democrazia, ossia il governo del popolo, e poi il popolo medesimo attraverso la mescolanza razziale, la razza bianca deve essere sostituita da una razza meticcia facilmente dominabile. Abolendo il principio dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge e evitando qualunque critica alle minoranze con leggi straordinarie che le proteggano, si riuscirà a reprimere la massa.
I politici del suo tempo diedero ascolto a Kalergi, le potenze occidentali si basarono sul suo piano e le banche, la stampa e i servizi segreti americani finanziarono i suoi progetti. I capi della politica europea sanno bene che è lui l’autore di questa Europa che si dirige a Bruxelles e a Maastricht. Kalergi, sconosciuto all’opinione pubblica, nelle classi di storia e tra i deputati è considerato come il padre di Maastricht e del multiculturalismo.
La novità del suo piano non è che accetta il genocidio come mezzo per raggiungere il potere, ma che pretende creare dei subumani, i quali grazie alle loro caratteristiche negative come l’incapacità e l’instabilità, garantiscano la tolleranza e l’accettazione di quella “razza nobile”. [3]
«Ciò che in tutti i luoghi la gente deve fare è praticare la limitazione delle nascite e i matrimoni misti (tra razze differenti), e ciò in vista di creare una sola razza in un mondo unico dipendente da un’autorità centrale» [4]
I sostenitori della Globalizzazione si sforzano di convincerci che rinunciare alla nostra identità è un atto progressista e umanitario, che il “razzismo” è sbagliato, ma solo perché vorrebbero farci diventare tutti come ciechi consumatori. È più che mai necessario in questi tempi reagire alle menzogne del Sistema, ridestare lo spirito di ribellione negli europei. Occorre mettere sotto gli occhi di tutti il fatto che l’integrazione equivale a un genocidio. Non abbiamo altra scelta, l’alternativa è il suicidio etnico.
IL MLNV NON SARA’ IN TRASMISSIONE A “CANALE ITALIA” IL 6 LUGLIO 2015.


L’INTIMIDAZIONE MAFIOSA DELLO STATO STRANIERO ITALIANO
Vi abbiamo già ammoniti.
Vi abbiamo già diffidati.
Vi abbiamo già avvertiti.
Vi abbiamo già ordinato di ottemperarvi.
La vostra improponibile e illecita pretesa risarcitoria per i presunti danni all’immagine internazionale del vostro stato italiano assume i connotati di una vera e propria intimidazione mafiosa.
È improponibile perché si esige il risarcimento di un danno prima ancora di una sentenza di colpevolezza.
È illecita perché i vostri reiterati atti di forza contro questo MLNV e i suoi militanti tentano di negare al Popolo Veneto il legittimo esercizio del proprio diritto di autodeterminazione ed integrano veri e propri illeciti internazionali.
Come tale va presa in considerazione e respinta al mittente.
Premesso che il MLNV quale soggetto di diritto internazionale per sua natura non può essere soggetto né assoggettabile ad alcuna autorità e forza d’occupazione dello stato straniero italiano, quale giudice italiano potrà mai valutare obbiettivamente e con serenità di giudizio?
Considerato il suo difetto assoluto di giurisdizione e di competenza per materia e per territorio, quali garanzie di imparzialità e di terzietà potrà mai offrire un giudice italiano?
È questo MLNV pertanto che vi intima al risarcimento di tutti i danni passati, presenti e futuri come di seguito:
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danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della Serenissima Repubblica Veneta, rivalutati mensilmente con un tasso non inferiore al 700% e per l’illecito prelievo fiscale come da denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano in data 27 settembre 2010;
- danni patrimoniali e non patrimoniali causati con le inchieste poliziesco-giudiziarie farsa calunniose, condotte contro il MLNV e valutati in almeno un milione di euro al giorno a decorrere dall’inizio dell’illecita attività d’indagine e spionaggio;
- danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di tutti i militanti del’MLNV e valutati in almeno un milione di euro al giorno a decorrere dall’inizio dell’illecita attività d’indagine e spionaggio condotte in danno di ogni singolo militante.
A conferma dell’inaffidabilità della giustizia italiana si rinvia alla denuncia del 6 dicembre 2012 inoltrata il giorno successivo al Segretario Generale ONU a New York, all’Assemblea Generale ONU, alla Corte Internazionale di Giustizia, alla corte costituzionale italiana e al comando generale arma dei carabinieri italiani.
WSM
Venetia, 1 luglio 2015
SQUOLA ITALIANA … NO, GRAZIE!

"Siamo divisi come classe.. si, divisi in graziati e cazziati", mai sentito cosa più vera.
Vergognosi questi dipendenti statali definiti come (mediocri) insegnati a cui basta uno stipendio fisso e qualche atto di buonisimo per dimostrare che un altrettanto mediocre liceo dà promozioni meritocratiche a chi si impegna; certo, cosi sembra, stronzate: sei lecchino e piangi per la disperazione, sei promosso, tiri fuori coglioni, maturità e impegno nonostante le tue difficoltà, vieni cazziato.
Imparate a fare il vostro lavoro, e meditate quando dite "vi bocciamo per il vostro bene", perché promuovere qualcuno solo per dimostrarsi clementi davanti a delle lacrime o lecchinaggi non é di certo fare il bene di quegli studenti, che continueranno a proseguire i loro studi con enormi lacune e andranno avanti nella vita parandosi il culo dietro a bei faccini e presunte difficoltà, ma certo, potrebbero pur sempre diventare insegnanti mediocri e incompetenti come voi, ottima cosa.
Questa é la vera ignoranza italiana, non quella che ci illudete di evitare attraverso i vostri insegnamenti.
Non parlo solo a nome mio, anzi.
Formate gente competente, non paraculi.
VENETI A CASA PROPRIA
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.



ELEZIONI STRANIERE ITALIANE 2015 – L’INGANNO DI INDIPENDENZA VENETA
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l’occupazione dei territori della propria Patria da parte di uno stato straniero;
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lo stato straniero occupante applica una politica razzista nei confronti del Popolo occupato;
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lo stato straniero occupante applica una politica colonialista nei confronti del Popolo occupato.
Il MLNV evita i facili “galleggiamenti politici”, sfida e contesta le ambizioni partitocratiche dei falsi indipendentisti che con pretestuoso trasformismo si candidano in competizioni elettorali straniere italiane.
Il MLNV detesta e rifiuta ogni deriva violenta che violi il rispetto dei diritti umani, civili e politici delle persone ed evita e non vuole avere a che fare con quanti arrogantemente si ergono quali unici eredi della Serenissima Patria, quanti esigono e pretendono che gli si riconosca un’inesistente ed egemonico primato di supremazia.
Il MLNV non ha tempo per competere o emulare altri indipendentisti perché è talmente singolare e mirato il proprio percorso che non può neppure permettersi il lusso di rincorrere quella visibilità mediatica che altri sembrano agognare.
Il MLNV disprezza e ripudia gli impostori, i saltimbanchi e gli imbonitori di turno che in malafede danno false speranze e ingannano il Popolo Veneto con illusionistici percorsi indipendentisti.
Non credete a nessun partito politico, a nessun poltiicante che si candida a elezioni straniere italiane …
GUARDIA DI FINANZA ISCRITTA A RUOLO GIUDIZIARIO IN FRIULI

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reiterate violazioni dell’Ultimatum del MLNV;
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illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro Cittadini del Popolo Veneto mediante strumentali, razzisti, pretestuosi e persecutori controlli di polizia della forza armata militare straniera italiana;
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illeciti a sfondo razzista, persecutorio e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico contro Cittadini del Popolo Veneto, mediante pretestuosi e vessatori controlli di polizia della forza armata militare straniera italiana anche in palese violazione delle stesse norme di legge italiane, tra i quali: violenza privata aggravata, violazioni di domicilio, di luoghi privati e aperti al pubblico con armi da guerra, illegali ispezioni locali presso la sede dell’attività lavorativa, sequestri illegali di apparecchi elettronici da gioco, reiterate attività di controllo persecutorie, vessatorie e pretestuose ai danni dei Cittadini del Popolo Veneto parti offese, violenze morali e psicologiche sui Cittadini del Popolo Veneto parti offese sottoposti illegalmente a controlli di polizia eseguiti dalla forza armata militare straniera italiana, reiterate falsità ideologiche in atti, omissioni di denuncia da parte di chiunque legalmente obbligato dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani, abusi d’ufficio, associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e contro i Cittadini del Popolo Veneto parti offese, tutti gli altri crimini ravvisabili de plano nelle razziste, calunniose e persecutorie attività di controllo poliziesche straniere italiane;
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violazioni dei fondamentali diritti umani, civili e politici dei Cittadini del Popolo Veneto parti offese, in totale ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato dallo stato straniero italiano con legge n. 881/77, ed in evidente spregio alle stesse norme della Costituzione italiana.
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atti di forza e di aggressione dello stato straniero italiano a mezzo di suoi militari contro la sovranità del Popolo Veneto, contro la sovranità personale di persone di Nazionalità Veneta e contro l’integrità territoriale della Nazione Veneta, con l’aggravante derivante dalla condizione illegale di occupazione e di colonizzazione della Nazione Veneta.