“LASCIATE CHE IL POSTINO SUONI SEMPRE DUE VOLTE
… ANCHE TRE, QUATTRO, CINQUE …”
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” ma io faccio solo il mio dovere… – ma io devo notificare… ma io io devo consegnare … se lei si rifiuta di rivcevere deve firmare…
c’è posta da firmareeee…”
Quante volte ci siamo sentiti dire queste cose ?
Quante volte un postino ha avuto la pretesa di imporre una nostra dichiarazione o di notificarci un qualsiasi atto di natura fiscale e/o amministrativo italiano ?
Quante volte un postino ha avuto la pretesa di usare la vostra cassetta postale per lasciarvi informative e notifiche anche se non avete mai firmato nulla ?
Un postino non ti può obbligare a firmare o a ricevere un bel niente.
Rifiutare la corrispondenza, un pacco, un plico, una notifica, un atto di qualsiasi autorità italiana è un DIRITTO.
NON FIRMATE MAI NULLA.
NON RITIRATE MAI NULLA.
NON PERMETTETE AL POSTINO DI USARE LA VOSTRA CASSETTA POSTALE PER LASCIARVI COMUNICAZIONI E/O AVVISI DI QUALSIASI NATURA.
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Bisogna ricordare che le cassette postali sono proprietà privata e individuale di ogni singolo condomino pertanto qualsiasi tipo di manomissione o uso improprio e/o contro la volontà del titolare, può essere oggetto di azione penale.
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Il portalettere non può entrare in luoghi privati (come gli spazi di un giardino o gli andorni condominiali) perché è proprietà privata e nessuno, in teoria, potrebbe accedervi se non condomino o autorizzato o accompagnato da un residente.
Dunque il portalettere utilizza l’apposita cassetta che va messa su piano stradale, ossia in zona pubblica.
Se il portalettere non può recapitare la posta lascia un avviso, e il cittadino può sempre recuperare la propria corrispondenza direttamente agli uffici postali.
E’ obbligatorio?
No.
Se uno non vuole può anche non mettere la propria cassetta postale su piano stradale.
Tratto da (CLICCA QUI)
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IL SISTEMA ITALIANO E’ SOLO VESSATORIO.
È diritto di ogni cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta.
Ma (secondo il sistema italiano) non è una scelta sensata, (dicono loro).
Ecco perché.
La raccomandata invita presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali.
Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese.
Lì sta in giacenza: durante tale periodo, il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico (esibendo la ricevuta che il postino gli ha lasciato nella cassetta postale).
Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente.
Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario. Infatti, la raccomandata a.r. spedita da chiunque (anche dallo Stato o da uno studio legale) e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario.
Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario (ma non è certo).
Ecco perché non è un comportamento ragionevole quello di rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal postino, solo perché si è notato che il mittente è un avvocato, il tribunale o qualsiasi altro soggetto dal quale non fa “piacere” ricevere comunicazioni.
Sintetizzando, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza : la lettera, cioè, si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia, (ma da quando in qua è il cittadino che deve provare qualcosa ???).
Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, non conta la residenza anagrafica, quella cioè che risulta nei registri in Comune: se il postino trova il destinatario in un altro luogo, di residenza effettiva (anche se non formale), la notifica si considera comunque valida (a riguardo leggi il chiarimento contenuto in “Notifica: non conta la residenza che risulta all’anagrafe, ma quella effettiva“.
Dunque, la scelta di rifiutare la lettera o fingere di non essere in casa potrebbe essere pessima, perché comunque – pur considerandosi l’atto ricevuto – il destinatario, non conoscendone il contenuto, non avrebbe neanche modo di contestarlo o di prendere le contromisure.
Atti giudiziari
Il procedimento della giacenza è diverso se, invece di una normale raccomandata, il postino ha tentato di notificare un atto giudiziale, una multa o una cartella esattoriale.
In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale.
Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
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di Stefano Davidson
Le cartelle esattoriali di Equitalia che arrivano a casa vostra per raccomandata non sono valide.
Secondo le ultime interpretazioni giurisuprudenziali (qui la sentenza del giudice di pace di Genova) la notifica può essere effettuata unicamente attraverso gli ufficiali della riscossione, gli agenti della polizia municipale, i messi comunali e altri soggetti abilitati dal concessionario.
Le raccomandate no.
Questo rende “inesistente” qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne potrebbe conseguire.
Insomma: potete non pagarle, a condizione di effettuare un rigetto immediato, assistiti da un avvocato, con ricorso alla commissione tributaria (solo per gli italiani … i Veneti facciano il proprio “rigetto di notifica” – ( http://www.mlnv.org/main_gov/rigettare-le-notifiche-italiane/ – http://www.mlnv.org/main_gov/rigetto-di-notifica-2/ ).
Scrive Maurizio Villani che, con sentenza n. 4486 del 27 giugno 2012 (vedi pdf), anche il Giudice di Pace di Genova, pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia, eseguita direttamente dalla stessa e non tramite agente all’uopo abilitato.
Ciò in linea con la giurisprudenza di merito formatasi sul tema e, in particolar modo, con la sentenza n. 909 della Ctp di Lecce del 23 ottobre 2009. Difatti, l’articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, dopo le modifiche intervenute nel 1999, prevede la possibilità di notificare gli atti per posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, soltanto agli agenti notificatori od agli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, ai messi comunali od agli agenti della polizia municipale (elencazione tassativa).
In base al primo comma dell’articolo 26 cit., quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Precisamente, mentre il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 si limita a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indica il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
In ragione di ciò, quindi, sia la Commissione tributaria nella cit. sentenza della Ctp di Lecce che il Giudice di Pace di Genova in quella in commento hanno accolto le sollevate eccezioni, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiarando la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.
Da ultimo, nello stesso senso si sono pronunciate altre Commissioni tributarie. Infatti, con due importanti sentenze, la n. 33/07/12 del 13 aprile 2012 della CTP di Vicenza (di pagg. 66) e la n. 133/03/12 dell’11/06/2012 della CTP di Campobasso, le citate Commissioni confermano quello che ormai può definirsi orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, cioè che è inesistente la notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia.
La Ctp di Vicenza ha analizzato tutta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sull’argomento, contraria e favorevole alla tesi del contribuente sull’inesistenza della notifica, giungendo alla conclusione che, innanzitutto, non esiste una pronuncia di legittimità della Corte di cassazione in merito al caso specifico.
L’espressione (cfr. in particolare CTP Lecce 29 dicembre 2010, n. 533) “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R. nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero, la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa, come fanno i fautori della tesi contraria.
Il primo periodo dell’art. 26 cit. si limita a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e soltanto costoro) possono eseguirla, dovendosi in definitiva ritenere (non senza rilevare che una diversa interpretazione condurrebbe a ravvisare la sussistenza di un singolare esempio di cattiva tecnica normativa) che, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi possono ricorrere anche all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti, ma che tale facoltà non può essere mai riconosciuta all’agente della riscossione, il quale, quindi, non può direttamente provvedere all’invio con lettera raccomandata dell’atto da notificare.
Ne consegue che deve essere inquadrato come una delle ipotesi di inesistenza il caso della notificazione effettuata direttamente da un soggetto non abilitato, proprio perché manca il presupposto soggettivo che è tassativamente previsto dal paradigma legislativo dell’art. 26 del DPR n. 602/73.
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I portalettere sono diventati Messi Notificatori di Equitalia.
Carlo Barbiera: Pubblicato il giorno venerdì 21 marzo 2014 20:54
L’articolo 26 comma 1 del D.P.R. n. 602/73 stabilisce:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Quell’anche sta a indicare che gli Ufficiali Notificatori elencati, e soltanto loro, sono abilitati ad avvalersi, in aggiunta alle ordinarie modalità di notifica, “anche” della raccomandata postale.
Infatti la cartella di pagamento non può essere semplicemente “comunicata”, cioè spedita per posta al destinatario dall’Ente che l’ha emessa, ma è soggetta a un vero e proprio procedimento notificatorio.
Recentemente molti avranno rinvenuto nella buca delle lettere un Atto chiamato MOF.
Che cosa è ?
E’ una notifica ?
che valore ha il MOF per il cittadino “italiano” (non Veneto) ?
Abbiamo girato la domanda al responsabile dell’Ufficio Comunicazione Nord Est di Poste Italiane che però ha risposto: “… declino gentilmente a nome dell’Azienda la sua cortese richiesta, e aggiungo che Poste Italiane da sempre non commenta le fonti sindacali.”
Cosa centrino i sindacati in questa risposta è presto detto:
Diverse sigle sindacali hanno contestato l’accordo Poste Italiane – Equitalia per la notifica attraverso i portalettere delle Cartelle esattoriali.
Nel Nord Est i postini sono divenuti “Messi Notificatori” dopo l’ 11 luglio 2013 con la consegna di un apposito tesserino che richiama proprio il comma 1 dell’articolo 26 e altro.
Le sigle sindacali già nel 2012 avevano vigorosamente protestato presso l’Azienda Poste Italiane, perché aveva chiesto ai portalettere di sottoscrivere i moduli per divenire “Messi Notificatori”, senza che per questo nuovo impegno lavorativo fossero previsti indennità in busta paga.
In particolare le sigle sindacali contestavano il fatto che da una iniziale volontaria adesione all’iniziativa, l’Azienda Poste Italiane fosse passata ad una adesione generalizzata (per i sindacati obbligatoria di fatto).
Un’altra contestazione delle sigle sindacali è che il tesserino di Messo Notificatore è stato rilasciato ai portalettere dopo poche ore di un corso on-line frettoloso ed effettuato da “esperti nostrani” (così tra virgolette li riporta una nota sindacale datata Aprile 2013) che invece di approfondire le responsabilità civili e penali cui va incontro il postino-messo divenuto, d’emblée, Pubblico Ufficiale, si sono più che altro preoccupati di tranquillizzarli sui pericoli connessi al nuovo ruolo, che l’azienda Poste Italiane mette a disposizione i suoi avvocati per ogni problema legale e che è importante, per tranquillizzare il “cittadino-bersaglio” di Equitalia, sorridere sempre.
Ecco allora che i portalettere, divenuti Messi Notificatori di Equitalia, se non riescono a consegnare la cartella compilano un avviso intestato “Poste Italiane, avviso di cortesia, tipologia Atto MOF”, che purtroppo a casa della mancata risposta dell’Ufficio Comunicazione di Poste Italiane non sappiamo ancora cosa vuol dire, dove lo stampato prosegue con “codice T&T dell’Atto” (dove viene indicato il numero della Cartella Esattoriale) e anche T&T non si sa cosa voglia dire e prosegue con “Avviso consegnato il” “alle ore” ecc. e poi spiega “La informiamo che in data odierna è stato effettuato un tentativo di notifica dell’atto sopra indicato presso il Suo domicilio fiscale.”
L’avviso continua citando l’art. 139 del c.p.c. precisando che la Cartella Esattoriale è stata depositata presso l’Ufficio CPD di Poste Italiane e altre indicazioni, compreso un numero verde cui rivolgersi.
I sindacati hanno evidenziato che nel 2009 l’appalto di Equitalia è stato vinto grazie al fatto che Poste Italiane aveva quasi 35.000 dipendenti (oggi di più) pronti (si fa per dire) a fare i messi notificatori a costo zero o quasi.
Però bisogna dire che dal marzo 2014 l’Azienda Poste Italiane, forse a seguito delle proteste sindacali, ha riconosciuto ai portalettere una indennità di 10 centesimi (cioè € 0,10) per ogni cartella consegnata.
Anni fa fu raggiunto un accordo quadro tra Poste Italiane e Equitalia la cosiddetta “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI DOCUMENTI ESATTORIALI” in base a tale accordo Equitalia invia a Poste Italiane il file contenenti i ruoli esattoriali, che vengono poi elaborati da Poste Italiane con la stampa delle Cartelle Esattoriali, l’imbustamento e consegna secondo le indicazioni contenute negli allegati all’accordo quadro.
Di fatto Equitalia si limita a inviare un file, tutto il resto lo fa Poste Italiane.
Oggi Poste Italiane cura anche la notifica.
Avevamo chiesto a Poste Italiane se in questo modo Equitalia abbia un ruolo ridotto, forse anche inutile, rispetto a Poste Italiane.
Ma anche qui la risposta non è pervenuta.
L’anno scorso Poste Italiane e Tnt Post, principale gruppo privato di servizi postali che fa capo al colosso Olandese Post NL, si sono aggiudicate una maxi commessa di Equitalia per il delicato servizio di consegna delle cartelle esattoriali.
Il valore finale dell’aggiudicazione ha sfiorato i 200 milioni di euro.
Certo che 200 milioni sono una bella cifra, pagata da noi cittadini.
Ma in giurisprudenza le decisioni che vanno da Lecce (“La possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della riscossione.
Il tema della notifica degli atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e 60 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.”) a Udine (“non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”) a Udine: (“non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”) e alla Commissione Tributaria Regionale di Bari ( “Occorre esaminare preliminarmente il motivo n. 5 (lettera E) dell’atto di appello con il quale l’appellante deduce, per la prima volta, nel presente grado di giudizio la inesistenza della notifica dell’atto impugnato, chiedendo, in forza di tale vizio, la nullità e illegittimità di tutti gli atti consequenziali e collegati.
Per vero tale censura costituisce domanda nuova e, pertanto, inammissibile non essendo stato il vizio dedotto in primo grado.
Ma trattandosi, per quanto si dirà appresso, di inesistenza della notificazione esso può essere rilevato di ufficio…
Ordunque, l’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, che non lascia dubbi interpretativi, recita testualmente: ‘La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale.
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…’.
E’ di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli ‘Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario’.
Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta.
Ogni diversa intepretazione viola il disposto della citata norma.
Non è fuor luogo rilevare che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale.
E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente…” sentenza n. 212 depositata il 18 settembre 2013 .) sembra dire che questi 200 milioni non sono stati un buon investimento.
Infatti la Giurisprudenza è perfettamente in linea con il disposto di cui al citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che, al primo capoverso del primo comma, richiede che la cartella sia notificata da agenti notificatori ritualmente nominati (“ufficiali della riscossione”, “altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge” ovvero, “previa eventuale convenzione tra comune e concessionario”, “messi comunali” o “agenti della polizia municipale”) e prevede nel secondo capoverso, che tali agenti notificatori possano eseguire la notificazione “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” e quindi tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti della riscossione in forza dell’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contenente un rinvio formale all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, norma che, a sua volta, rinvia al sistema normativo delineato dagli artt. 137 ss., ivi compreso l’art. 149 c.p.c. ecc., ecc..
Insomma non basta mettere la Cartella o l’Atto da notificare in una busta e spedirla, occorre che l’Ufficiale Notificatore scriva la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario e adempia a tutto quanto previsto dalla norma in materia di notifica.
Spesso leggiamo sugli Avvisi di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate “notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890” , ma attenzione la Legge 890 stabilisce le modalità con le quali un Ufficiale Giudiziario può avvalersi del servizio postale a seconda di cosa dispone l’autorità Giudiziaria.
La Legge 890 non fa riferimento ai Messi Comunali, agli Agenti della Polizia Municipale o ai Messi Notificatori non giudiziari, e non fa neppure riferimento a ciò che dispone l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, ma l’autorità Giudiziaria.
Siamo di fronte ad una citazione impropria della Legge 890 ?
Perché l’Agenzia delle Entrate cita questa Legge dedicata all’area Giudiziaria e non le altre che sono specifiche per le notifiche di tipo fiscale ?
Comunque sia nell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 citato all’inizio di questa nota, non si rinviene alcun elemento testuale che valga ad ammettere la notifica diretta della cartella di pagamento e se si presta attenzione alle modifiche che il suddetto articolo ha subito nel corso degli anni, è chiara la volontà del Legislatore di escludere l’esattore dall’elenco dei soggetti abilitati all’esecuzione delle notifiche.
Quindi l’accordo Poste Italiane – Equitalia con la “nomina” dei portalettere a Messi Notificatori di Equitalia è stato un modo per aggirare la Legge ?
Tutti i portalettere sono ora Messi ai sensi o “in barba” all’art. 26 ?
Ma questi corsi frettolosi on-line, così come li hanno definiti i sindacati (vi risparmi gli altri commenti più coloriti, ma chi vuole può leggerli al link: http://www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=8930.0), hanno veramente formato dei portalettere Pubblici Ufficiali, Messi Notificatori di Equitalia ?
Cosa scriveremo ora sulle “notifiche postali” nei ricorsi ?
Tratto da (CLICCA QUI)
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La società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili: le azioni.
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Poste italiane S.p.A. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia.
Stato | Italia |
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Tipo | Società per azioni |
ISIN | XS0944435121 XS0982359811 |
Fondazione | 1862 |
Fondata da | Governo italiano |
Sede principale | Roma |
Filiali | 132 filiali (13.310 uffici postali) |
Persone chiave |
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Prodotti | Prodotti e servizi postali, finanziari, assicurativi e per la telefonia mobile |
Fatturato | 26 miliardi di € (2013) |
Risultato operativo | 1,4 miliardi di € (2013) |
Utile netto | 1,005 miliardi di € (2013) |
Dipendenti | 143.655 (2013) |
Sito web | www.poste.it |