GOVERNO ITALIANO DIFFIDATO DAL MLNV-GVP CONTRO I VACCINI

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Oggetto: Decreto vaccini obbligatori.
Provvedimento dello stato straniero italiano posto in essere in difetto assoluto di giurisdizione, in difetto assoluto di competenza e in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio
Ingiunzione e diffida al governo italiano.

AL GOVERNO ITALIANO

e p.c.

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Maanweg 174, 2516 AB Den Haag
Netherlands

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
Netherlands

O.N.U.
HUMAN RIGHTS COMMITTEE
PETITIONS TEAM
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

UNPO SECRETARIAT
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN The Hague – The Netherlands
membership@unpo.org

A scanso di ogni ulteriore dubbio, equivoco interpretativo o elusivo di responsabilità personali di ciascun soggetto attore e/o coinvolto nel caso di specie, questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,

NOTIFICA ANCORA UNA VOLTA
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta a carico di ogni Cittadino del Popolo Veneto.

VISTA
la Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa ogni Cittadino Veneto
– ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
– che si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
– che si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
– che riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
– che ha il diritto e il potere di delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta. attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;

RICHIAMATI
– la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) del 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
– l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
– al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
– al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
– al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
– al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
– alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789;
– alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
– al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
– al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
– al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
– ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
– nello specifico all’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per cui ogni individuo ha diritto alla propria nazionalità e non potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza.
– che ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il diritto e il dovere di vigilare sugli abusi che lo stato straniero italiano pone in essere agendo illegalmente e illecitamente sui territori della Serenissima Repubblica Veneta e che ha il diritto e dovere di opporsi anche con meritoria disobbedienza civile;
– che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

ACCERTATO
– che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
– che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
– che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
– che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
– che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;

PRESO ATTO
che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIO’
– tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
– che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
– che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
– che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;

PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

PER QUESTI MOTIVI RIGETTA ANCORA UNA VOLTA
ogni atto impositivo e qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.

SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Cittadino del Popolo Veneto e si nega il consenso all’utilizzo del loro nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” chiedendone anche l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

AVVISA e NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E’ FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
– resa in schiavitù;
– furto dell’identità personale dei Cittadini Veneti;
– uso illegale dei dati personali dei Cittadini Veneti;
– pubblica intimidazione;
– spergiuro;
– frode;
– falsità materiale;
– falsità ideologica;
– uso di atti falsi;
– molestie o disturbo alle persone;
– la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall’arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
– aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro Persone di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
– aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro Persone di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
– aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
– per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione e delle conseguenze di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.

E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” (quindi anche ai giudici, ai militari, ai carabinieri etc…)
– di garantire comunque, senza alcun onere, tutti quei servizi pubblici essenziali, compreso il diritto all’istruzione e alla frequentazione di scuole e asili, nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
– di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
– che tutti i soggetti sottoposti volontariamente a vaccinazione, essendo quindi portatori di virus, siano obbligatoriamente sottoposti al previsto periodo di quarantena.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione contro i cittadini del Popolo Veneto.
Per tutte le suesposte ragioni allo stato straniero occupante italiano è contestata anche la violazione dell’art.26 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna 23 maggio 1969) – “Pacta sunt servanda”.

Si rammenta che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto è un soggetto di diritto internazionale che per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano.

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati.

“Co onor e rispeto”
WSM – Venetia, lunedì 11 settembre 2017
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

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