COMUNICATI
ESEMPIO DI COME NON SARA’ LA POLIZIA NAZIONALE VENETA
CON DIPLOMAZIA E TANTA AMICIZIA ANCHE IN SLOVENIA
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La stupenda accoglienza del Sindaco di Sentilj al quale abbiamo donato il Gonfalone di San Marco e ricevuto in dono una copia del pregiato libro della Città e della sua storia.
e poi, cercando una sede temporanea del Governo Veneto Provvisorio, ci hanno proposto lo stupendo Cmurek Castle … veramente impegnativa però!
LIBERTA’ IN EUROPA O LIBERTA’ DALL’EUROPA ???
Anche nella vicina Austria il problema della sicurezza dei cittadini è oggetto di confronto politico.
Da un lato sembra crescere l'attenzione sociale su una criminalità sempre più aggressiva e l'esigenza di agevolare il diritto all'autodifesa da parte dei cittadini onesti che vedono l'ostacolarsi dei propri diritti con l'inasprirsi delle nuove direttive europee in tal senso.
Sembra dunque confermarsi in ambito europeo il ridondante proselitismo dei buoni propositi fini a sé stessi, adatti per fare i conti in tasca ai cittadini ma non per risolvere i problemi della criminalità che delle regole e normative imposte non interessa alcunché perché è sempre più armata.
L'intenzione di chiudere oltre un centinaio di stazioni di polizia, a fronte di un decantato ma non riscontrato decremento della criminalità, sembra veramente preoccupare i cittadini onesti inquietati anche dalla prospettiva dell'inasprimento delle nuove direttive europee sulla detenzione e uso di armi per uso caccia, sportivo e difesa personale.
L'europa commette ancora un gravissimo errore con la sistematica violazione dei diritti dei cittadini, primo fra tutti, il diritto all'autodifesa.
Moltiplicare le regole e rafforzare la struttura burocratica irrigidisce il sistema finendo sempre per comprimere e violare i diiritti dei cittadini.
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IWO – INTERESSENGEMINSCHAFT LIBERALES WAFFENRECHT IN OSTERREICH
Das Gewaltmonopol verabschiedet sich – bewaffnet Euch!
Die Frau Innenminister will etwa 120 Polizeiposten zusperren und sie wird es auch tun. Proteste werden nichts nützen. Das ist eine beschlossene Sache. Damit wird die Sicherheit Österreichs verbessert – so die Frau Minister. Die Bevölkerung glaubt das nicht und hat recht mit ihren Befürchtungen.
Die Polizei, also die unmittelbare Vertreterin des staatlichen Gewaltmonopols, zieht sich zurück. Ihre Schutzbefohlenen bleiben zurück, wehrlos und schutzlos; einer dramatischen Steigerung einer importierten Kriminalität ausgeliefert. Da können auch manipulierte Statistiken und geschönte Presseberichte nicht helfen.
Damit die Begriffe stimmen: Das Gewaltmonopol betrifft die Justiz, die Rechtsdurchsetzung und die Bestrafung der Übeltäter. Und nur das. Mit Notwehr und Nothilfe hat das Gewaltmonopol nichts zu schaffen; das betrifft einzig und allein das Opfer des Verbrechens. Aber eines ist natürlich klar: Je mehr sich das Gewaltmonopol – hier die Polizei – zurückzieht, desto stärker wird das Verbrechen, es wird geradezu gefördert. Und da die staatliche Hilfe immer ferner wird und immer seltener präsent ist, desto wichtiger wird die Notwehr, die Selbstverteidigung.
Aber gerade die dem Bürger noch verbleibende Möglichkeit, dem Verbrechen entgegenzutreten, die wirksame Notwehr, wird heute von unserem Staat behindert und hintertrieben. Und das ist derselbe Staat, der den Schutz immer mehr von den Menschen abzieht.
Die Verbrecher werden heute immer brutaler, sie sind bewaffnet, sie besitzen Schußwaffen, die man sich heute in diesen Kreisen ganz leicht und ohne Probleme illegal besorgen kann. Um Waffengesetze kümmern sie sich natürlich nicht. Gleichzeitig aber wird der Wunsch der Opfer nach einer adäquaten Notwehrmöglichkeit behindert und mit Verboten belegt. Zwar haben wir in Österreich ein durchaus vernünftiges Waffengesetz, allerdings wird es von den Behörden immer restriktiver ausgelegt, das Ermessen, das den Beamten gewährt ist, bürgerfeindlich ausgelegt und das Ganze von den Höchstgerichten gedeckt.
Zur Verdeutlichung: Mit einer Waffenbesitzkarte, die immer noch leicht zu erlangen ist, darf man eine Verteidigungswaffe zwar besitzen und zu Hause haben. Mitnehmen, also führen, darf man sie aber nicht. Vom Verbrechen bedroht ist man aber nicht nur zu Hause sondern vor allem dann, wenn man unterwegs ist. Vor allem betrifft das alte Menschen, behinderte Leute und Frauen. Diese Bevölkerungsgruppe hat aber überhaupt keine Chance, legal zu einer Schußwaffe zu kommen, die sie schützen kann. Man muß wissen, daß nach heutiger Praxis nicht einmal Polizisten außer Dienst zu einem Waffenpaß kommen können.
Nach all dem darf man sich nicht wundern, daß sich gerade jetzt der Ruf nach einer Liberalisierung des Waffengesetzes erhebt. Es gäbe dafür genug Beispiele, daß eine solche Liberalisierung gut geeignet ist, die Kriminalität einzudämmen. Die Regelungen in den USA, wo eine erleichtere Trageerlaubnis für Verteidigungswaffen geschaffen wurde, haben das unbestreitbar bewiesen.
Und das sollte das Vorbild sein für eine Reform des österreichischen Waffengesetzes: Waffenpässe für unbescholtene Bürger wären nach einer soliden Unterweisung auszustellen. Gerade jetzt erst hat eine ORF-Umfrage schlagend bewiesen, daß dafür ein dringender Bedarf besteht.
Die Politik wird sich des Themas sicher bald annehmen. Eines Themas, das bisher verschwiegen, unterdrückt und heruntergespielt worden ist.
Man kann der Frau Innenminister dafür dankbar sein. Mit ihrer verfehlten Politik hat sie den Bürgern endlich die Augen geöffnet. Die Zeit ist reif.
Dr. Georg Zakrajsek
SOVRANITA’ PERSONALE E VENETA APPLICATA IN TRIBUNALE A TREVISO
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [c.p. 366, 372], e legge la formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità».
Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro» [c.p.c. 248, 256] (1).
MLNV-GVP – RIGETTO DI NOTIFICA, DIFFIDA E DENUNCIA
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alla “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano. Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto.” presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
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all’Ultimatum allo stato straniero italiano datato e notificato il 14 dicembre 2010;
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alla denuncia del 16 aprile 2014 inoltrata alla Interntional Court od Justice Peace Palace, all’O.N.U. Human Rights Committee Petitions Team, alla ICRC International Committee od the Red Cross e relativa agli illeciti internazionali commessi dallo stato straniero italiano contro la Repubblica Veneta, contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, nonché crimini contro l’umanità e violazione dei diritti umani, civili e politici contro Cittadini del Popolo Veneto e contro i militanti dei Movimenti di Liberazione Nazionale.
VISTA
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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che il/la sottoscritto/a si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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che il/la sottoscritto/a si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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che il/la sottoscritto/a riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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che il sottoscritto/a ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
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che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
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che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
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che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
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che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
PRESO ANCHE ATTO
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in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
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che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
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che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
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che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
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che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
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che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
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che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
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la prova documentata che l’intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);
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la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell’intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;
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la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;
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le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);
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tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;
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la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
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il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
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tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
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la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;
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la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:
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massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
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corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
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termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
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firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
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la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;
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la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
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che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
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che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
ATTESTA E CERTIFICA
PER QUESTI MOTIVI RIGETTA ANCORA UNA VOLTA
SI VIETA IL TRATTAMENTO dei propri dati personali e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del proprio nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
AVVISA e NOTIFICA
E' FATTO LORO DIVIETO
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione e delle conseguenze di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.
E’ FATTO OBBLIGO
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di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
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di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
2517 AN The Hague – The Netherlands
WSM – Venetia, domenica 22 giugno 2014
Sergio Bortotto
IL VIA LIBERA DELL’UNPO ALL’ISCRIZIONE DEL MLNV
SERGIO BORTOTTO – RIGETTO DI NOTIFICA DEL TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO
Richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario e messa in mora dei responsabili.
- G.I. del procedimento avente numero R.G. 363/11 (ignoto)
- funzionario giudiziario Dott. Anna Maria AVILA
- al M.LLO O. CC REALE Riccardo presso Comando Stazione Carabinieri di Villorba (Tv)
- all’avvocato NORDIO Roberto del foro straniero italiano a Treviso
Oggi 11 giugno 2014, il/la sottoscritto/a SERGIO della Famiglia BORTOTTO nato/a il 15 luglio 1961 nel Distretto (Municipalità) di Vicenza della Contea (provincia) di Vicenza – Repubblica Veneta, abitante in vicolo don G. Bagaglio nr.21, in località Villorba (Treviso) – Repubblica Veneta
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il provvedimento datato 28 febbraio 2014 contrassegnato da rif. R.G. 363/11 emesso da Tribunale di Treviso e a firma di G.I. (illeggibile) e Funzionario Giudiziario Anna Maria AVILA, notificato in data 2 aprile 2014 a mezzo CONSEGNA MANUALE da parte del M.llo Ordinario dei carabinieri REALE Riccardo della Stazione carabinieri di Villorba (Tv);
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la precedente iscrizione a ruolo giudiziario dell’avvocato del foro straniero italiano in Treviso NORDIO Roberto, datata 10 giugno 2013 e ad opera della Divisione Federale Investigativa del Provveditorato Generale di Polizia Giudiziaria, del Dipartimento di Giustizia del Governo Veneto Provvisorio
VISTA
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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che il/la sottoscritto/a si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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che il/la sottoscritto/a si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
-
che il/la sottoscritto/a riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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che il sottoscritto/a ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
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che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
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che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
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che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
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che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
PRESO ANCHE ATTO
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in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
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che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
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che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
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che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
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che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
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che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
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che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
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la prova documentata che l’intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);
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la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell’intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;
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la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;
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le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);
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tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;
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la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
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il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
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tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
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la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;
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la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:
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massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
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corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
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termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
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firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
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la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;
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la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
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che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
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che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
ATTESTA E CERTIFICA
PER QUESTI MOTIVI RIGETTA
SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI dei propri dati personali e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del proprio nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
AVVISA e NOTIFICA
E' FATTO LORO DIVIETO
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.
E’ FATTO OBBLIGO
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agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
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di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione della precedente denuncia del 16 aprile u.s. il suo inoltro a:
WSM
Venetia, mercoledì 11 giugno 2014
Sergio Bortotto
(http://www.mlnv.org/main_gov/wp-content/uploads/2014/05/2014.05.15-RIGETTO-DI-NOTIFICA.pdf)
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MLNV-GVP – RICHIESTA DI ADESIONE ALL’UNPO
2517 AN The Hague
The Netherlands
Nelle settimane seguenti fu deciso che l'Italia avrebbe avuto il resto dei territori veneti, ma l'Austria non volle consegnarlo direttamente al regno d’italia da cui non si considerava sconfitta.
L’Austria, d’intesa con Napoleone III affidò i territori Veneti alla Francia a condizione che fosse riconosciuto al Popolo Veneto – e non alle sue storiche istituzioni – il diritto di scegliere il proprio futuro attraverso un plebiscito.
Su una popolazione di 2.603.009 persone i votanti furono 647.426 e i voti contrari 69.
-
ogni essere umano è originale e titolare esclusivo del proprio corpo fisico costituito da carne, ossa e sangue.
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Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera intellettuale, con la propria libera facoltà di intendere, di concepire pensieri, elaborare idee e formulare pareri.
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Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera spirituale, radice ed estrinsecazione della sua libera coscienza e personalità.
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Ogni essere umano è pertanto Persona perché è ciò che è, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
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L’esistenza di ogni essere umano come Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera.
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L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto all’esistenza di una persona rispetto ad un’altra determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
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Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo.
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La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
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La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
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Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come comunità di persone venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d'origine. I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione. Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
—
CUI PRODEST ?
ANCORA UNA VOLTA RINVIATO IL PROCESSO AL MLNV (POLISIA VENETA)
Ancora una volta il processo al MLNV per la presunta costituzione di un'associazione paramilitare denominata POLISIA VENETA è stato rinviato di quasi un anno.
I giudici tricolori hanno deciso di posticipare l'udienza al 17 febbraio 2015.
Motivi … mah; non c'è dato di sapere anche se indiscrezioni sembrano attribuire la decisione al rigetto della notifica di rinvio a giudizio notificato ai togati italiani, alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Corte Criminale Internazionale.
Nel frattempo emerge all'attenzione della stampa la bagarre sulla presunta responsabilità del Presidente del MLNV circa la denuncia contro i "venetisti" finiti in carcere con l'inchiesta di Brescia.
Ed è a questo punto che si innesca il fatidico sospetto che nulla capiti per caso.
Per noi è palese il tentativo di distruggere il MLNV che nel dar seguito all'adempimento dei doveri che si è dato nei confronti della Serenissima Patria, rimane con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale ignorando ogni coinvolgimento in ambito politico o fantasie istituzionali che non hanno riscontro giuridico.
Di certo c'è l'ambigua pretesa di un avvvocato "venetista" intenzionato a trasciare il Presidente del MLNV innanzi alla giustizia italiana per rispondere sotto giuramento di un'inesistente denuncia o dichiarazione a sua firma resa alla polizia giudiziaria e con la quale il pm di Brescia avrebbe rigettato l'istanza di rilascio di uno dei soggetti arrestati … nulla di più assurdo e pretenzioso.
Quella posta in essere non è una strategia dell'ultimo momento ma è sicuramente pianificata e adottata con una regia meticolosa che potrebbe riservare ancora sorprese.
Il MLNV comunque non intende farsi trascinare nella "caccia alle streghe" che in questo momento gioverebbe solo ai delatori, ai protagonisti, ai tromboni di turno, e ai non pochi ipocriti indignati che sembrano voler credere ciecamente agli atti dell'autorità d'occupazione straniere italiane.
DOMANI IL PROCESSO AL MLNV (“POLISIA VENETA”) … CONDANNA ANNUNCIATA ?
Dopo cinque anni di attesa ecco giunta la fatidica data.
Inutili e ripetuti i tentativi di portare alla sbarra gli irriducibili del direttivo del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto che la giustizia italiana vuole processare con l'accusa di aver costituito un'associazione paramilitare indicata col nome di "Polisia Veneta".
Considerato che i "brillanti" investigatori della digos trevigiana sono già stati premiati per il loro operato dobbiamo forse pensare che la condanna a questo processo sia gia stata decisa?
Tant'è, comunque, che il MLNV non presenzierà al processo e proprio oggi ha notificato al tribunale straniero italiano, alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Corte Criminale Internazionale, l'atto di rigetto della notifica del rinvio a giudizio contestando formalmente il difetto assoluto di giurisdizione e l'incompetenza assoluta per materia e territorio e che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, in ogni sua fase e/o grado del procedimento è a tutti gli effetti inesistente, ovvero tamquam non esset.
A domani dunque l'ardua sentenza … difficile o facile che sia la decisione dei togati tricolori c'è da chiedersi come questi potranno decidere sulla loro stessa imparzialità e terzietà rispetto agli indagati.
Giudici stranieri italiani chiamati a giudicare le loro stesse indagini rispetto a dei Veneti costituitisi in Movimento di Liberazione Nazionale secondo le norme del diritto internazionale.
Il torto del MLNV è di avere ragione e non può esserci condanna o assoluzione che esimerà le responsabilità dello stato straniero italiano per aver perseguito un Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto in spregio delle norme del diritto internazionale ratificate anche dall'italia.
RIGETTO DI NOTIFICA DEL RINVIO A GIUDIZIO PER IL PROCESSO ALLA POLISIA VENETA
Ecco in allegato l'atto di rigetto di notifica del decreto di rinvio a giudizio nel processo contro il MLNV e denominato "Polisia Veneta".
2014.06.02 – RIGETTO DI NOTIFICA DEL RINVIO A GIUDIZIO PER IL PROCESSO ALLA POLISIA VENETA
E COME AL SOLITO… E’ TUTTA COLPA DEL MLNV, ANZI NO… DEL SUO PRESIDENTE!
Provveditore generale comunicazioni. Pilon Christian
WSM!!!!
In riferimento alle accuse di collaborazionismo mosse negli ultimi giorni verso non precisati membri del Movimento, il sottoscritto Davide Giaretta, impossibilitato a prendere posizione data la gravità dell'accusa e le informazioni parziali pervenute da più parti, tuttavia sufficienti a giustificare ulteriore analisi, si sospende da qualsiasi carica ricoperta nel Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e nel Governo Veneto Provvisorio fino alla pubblicazione completa della documentazione comprovante le accuse, ovvero per la durata di giorni 15 e si impegna ad estraniarsi dal dibattito.
Ho letto il documento pubblicato da Annamaria e sono rimasto letteralmente schifato………ma non da quello che scrive il giudice straniero e nemico italiano !!! Sono schifato dalla bassezza o (mi auguro) dall'ingenuità di tutte quelle persone che hanno preso per buone le falsità che scrivono su Sergio Bortotto; quando le ho lette mi sono rotolato in terra per le grasse risate che mi sono fatto. Solo chi non conosce Sergio può, anche solo minimamente, mettere in dubbio la sua onestà, il suo sincero patriottismo e lo spirito di abnegazione con il quale ha guidato il MLNV in questi anni, esponendosi sempre e comunque in prima persona. Conosco Sergio da molti anni e sono sicuro di non scottarmi se dico che sono pronto a mettere la mano sul fuoco sulla sua onestà. Al contrario mi chiedo come mai nessuno pensa al vero motivo di questi attacchi contro Sergio e, di conseguenza, contro tutto il MLNV…..penso sia facilmente immaginabile! Facciamo paura ed oramai siamo vicini alla meta, quindi bisogna distruggerci!
Considerate le recenti accuse mosse nei confronti del Presidente del MLNV Sergio Bortotto voglio fermamente smentire ogni presunta denuncia o segnalazione che gli si vuole attribuire in danno dei patrioti che sono stati indagati e incarcerati.
Appare sempre più palese l'ennesimo attacco destinato a distruggere il MLNV ed il suo legittimo e trasparente percorso.
Chi conosce veramente Sergio non può minimamente pensare che certe affermazioni siano reali ma capisce immediatamente che è tutta una manovra per fermar il MLNV ad un passo dalla meta ormai vicinissima. Non credete quindi a nessun pezzo di carta italiana dove appaiono scritte certe nefandezze perché l'italia ha l'unico interesse di metter i veneti l'uno contro l'altro e fermare così il legittimo percorso del MLNV.
Mi meraviglio invece di certi veneti che si dichiarano tali e poi credono a certe cartacce italiote…
questo è un post che ho trovato,adesso allego anche i commenti demenziali di certi individui altamente stupidi
36 min
Non avremmo mai voluto arrivasse questo momento. Ma è giusto fare chiarezza e ISOLARE gli infiltrati e coloro che minano il percorso per l'indipendenza non solo facendo la spia contro i propri compagni di lotta, ma andando adirittura in casa del nemico (i carabinieri) e denunciarli.
Per questo e visto il documento allegato, da oggi non vogliamo più nessun contatto ne con il sign. Bortotto ne con il suo "Movimento di Liberazione Nazionale Veneto" stampella italiana usata contro i veneti. Tanto era dovuto a persone oneste e pacifiche ingiustamente incarcerate anche a causa loro, come Maria Marini. #indipendenza
Piace a Stefano Beavis e altri 15.
Deborah E Gianni Zanella perchè parlate a vanvera solo per dare aria alla bocca? vi ricordo che sono andati anche al mlnv i carabinieri della digos,e queste sono tutte cose scritte li da italiani,proprio come ti veneto stato indipendente.
Stefano Beavis meio ora che le sia venue fore sti bastardi wsm
Alessandro Florean pensa che storie…. bortotto….. sto qua me lo segno
Luca Polo Dio #####…….
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Qua ghe xe dittatura…il presidente xe paron de noialtri? O xe paron de tutto e noialtri semo i so xogatoi da busoeotti come el dixe lu? Mi diria che ormai xedrio sclerar…dittatore …. e pensar che lo credevo un fradeo. Mah…
CRIS MI SON STATA IN CARCERE PER LA DENUNCIA DEL TO CARO PRESIDENTE!!!! DIFENDEO SE TE VOL… TANTO TUTTI ORMAI LO SA… GHE XE GLI AVVOCATI DE 22 PERSONE CHE XE DRIO FARGHE CAUSA E SMASCHERARLO…
TUTTO XE AGLI ATTI… QUA NON GHE XE GNENTE DE FALSO, SOEO LU…
maria …fame an piaser asa perder co ste cassade
sta di fatto che alle 5 de quella mattina i xera anca a casa soa e de altri doi
NON LE XE CASSADE DOMANDEGHEO A GIARETTA, PAOLO , ANNAMARIA, TONI CHE I TE LO CONFERMA
LU XE UN ATTORE!!!
TE SI PARON DE NON CREDERGHE… TE VEDARA IL SUSSEGUIRSI DE I GIORNI PROSSIMI CHE VIEN TUTO A GALA….
el ga da renderse conto che cossa che el ga fatto… ormai xe tradimento e nessun lo perdonerà… 22 persone in carcere non le xe stae a divertirse… mi go ancora gli incubi de notte…
Chriss To Chriss setu ti o sone mi qua….?????
20 maggio alle ore 20.00
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Piace a Aristide Progetto Diamante Biazzi e Marini Maria.
Sergio Bortotto Basta dare ordini o dettar sentenze… Pubblica le to robe sulla to' pagina non su quea del gruppo del mlnv e sopratutto non minacciar
20 maggio alle ore 22.30 · Modificato · Mi piace
Franco Marsura Atu problemi sergio
20 maggio alle ore 22.37 · Mi piace
Sergio Bortotto Ma non te si sul gruppo del mlnv?
20 maggio alle ore 22.39 · Mi piace
Franco Marsura Basta detar ordini te o dose mi
20 maggio alle ore 22.39 · Mi piace
Franco Marsura Che ti no te se nesun
20 maggio alle ore 22.40 · Mi piace
Sergio Bortotto Varda che questo se il gruppo del Mlnv non la to' pagina
20 maggio alle ore 22.42 · Mi piace
Franco Marsura Se te vien coorte a macchina te me fa on piaser
20 maggio alle ore 22.42 · Mi piace
Sergio Bortotto Va ben pena rieso a farme una sicuraxion vegno a sto punto… Ma continuo a rimanere allibito
20 maggio alle ore 22.44 · Mi piace
Franco Marsura Domanda a Faso portar via
20 maggio alle ore 22.45 · Mi piace
Sergio Bortotto Non ho capio… Domanda
20 maggio alle ore 22.46 · Mi piace
Franco Marsura Te me a deluso no te fasee tanto picoeo
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Sergio Bortotto Non ho mica capito… Deluso de cosa
20 maggio alle ore 22.48 · Mi piace
Sergio Bortotto
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20 maggio alle ore 22.33
D’Alema: “Il Veneto indipendente scomparirebbe dalla scena mondiale”
di FRANCO ZOPPASAlzi la mano chi ne sentiva la mancanza. L’uomo del “patto delle sardine” con Bossi (ai tempi della caduta del primo governo Berlusconi)…
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Sergio Bortotto
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20 maggio alle ore 20.25
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Enrico Pillon Finalmente si! E chissà che finalmente salte fora sto nome e che finisa i misteri e ilazioni
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Deborah E Gianni Zanella ha condiviso la foto di Jhonny Puttini.
Liberoooo
Jhonny Puttini con Lucio Chiavegato
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Deborah E Gianni Zanella si finalmente
20 maggio alle ore 19.40 · Mi piace
Deborah E Gianni Zanella poreto lu si che se vede sofferente,altro che chiavegato con el so finto sciopero dea fame
20 maggio alle ore 19.41 · Mi piace
Enrico Pillon Grande Luigi ad aver tenuto duro!
20 maggio alle ore 20.25 · Mi piace · 2
20 maggio alle ore 19.59
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Sergio Bortotto
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20 maggio alle ore 14.12
Secessionisti, il leader Faccia torna libero dopo due mesi
VICENZA – Luigi Faccia, tratto in arresto due mesi fa con altre 21 persone nel…
ilgazzettino.it
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Giordano Bruno Onore agli eroi !!!
20 maggio alle ore 15.02 · Mi piace · 3
Loris Zanatta rispetto totale
20 maggio alle ore 16.52 · Mi piace · 3
Aristide Progetto Diamante Biazzi potategli i miei saluti e tutto il mio rispetto
20 maggio alle ore 19.01 · Mi piace · 2
Sergio Bortotto
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20 maggio alle ore 15.51
19 maggio alle ore 12.37
215906974-215897354-Arresti-Secessionisti-l-Ordinanza.pdf
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.. no ste preociparve…mi segue queo che me dixe ele avvocato
…in pi lu xe indipendentista . Sicche xe question de pazientare.
Mi a sto punto me fido soeo de lu…
IL MLNV RIGETTA TUTTE LE NOTIFICHE STRANIERE ITALIANE.
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hanno esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesse;
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si sono riconosciute Venete per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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si riconoscono di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sentono e dichiarano di far parte;
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riconoscono come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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hanno esercitato il diritto e potere di essere rappresentate e governate da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
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che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
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che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
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che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
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che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
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che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private, in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
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che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
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che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
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che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
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che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
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che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC:
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CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012,
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CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
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che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New Yorg 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975).
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
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la prova documentata che l’intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);
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la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell’intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;
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la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;
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le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);
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tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;
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la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
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il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
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tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
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la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;
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la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:
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massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
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corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
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termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
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firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autofrafa e a penna;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
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la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;
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la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC:
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CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012,
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CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
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che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
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che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
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di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
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di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
PLEBISCITO.EU PUNTA LONTANO … FORSE TROPPO.
SOLIDARIETA’ CON I PATRIOTI ARRESTATI E INDAGATI
DENUNCIA ALLA INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE E ALLA INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Oggetto:illeciti internazionali commessi dallo stato italiano contro la Repubblica di Venezia, contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), contro il Veneto Fronte di Liberazione (VFL) e contro il Popolo Veneto ma nell'occasione anche contro il Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu – (MLNS) e contro il Movimentu Sicilianu di Libirazioni Nazionali – (MSLN).
Crimini contro l’umanità e violazione dei diritti umani, civili e politici da parte dello stato italiano contro i Cittadini del Popolo Veneto e contro i militanti dei Movimenti di Liberazione Nazionali.
1 – VIOLAZIONE DELL'INTEGRITA' TERRITORIALE DELLA SERENESSIMA REPUBBLICA DI VENEZIANella primavera del 1797 Venezia era insidiata da vicino, per terra e per mare.Tutti i Domini dello “Stato da Tera” erano stati invasi dalle truppe francesi, lanciati all'inseguimento dei reggimenti austriaci che si ritiravano a Trento.Il generale Bonaparte, approfittando della neutralità dichiarata dalla Serenissima, si era impadronito di tutte le sue più grandi Città e fortezze.Il Popolo Veneto era drammaticamente esposto a ogni tipo di violenza, taglieggiato e derubato con arbitrarie confische e frequenti furono le sommosse popolari che si scatenarono contro l'occupante d'Oltralpe.A dimostrazione e conferma della volontà di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia si ricorda che il 17 aprile 1796 Napoleone firmava a Leoben, in Stiria, un preliminare di pace con i rappresentanti dell'imperatore austriaco Francesco II.Nelle clausole segrete annesse al trattato Napoleone Bonaparte già disponeva la cessione dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia all'impero austriaco in cambio dello sgombero dei Paese Bassi da parte di quest'ultimo.Con queste clausole l'Austria avrebbe dovuto cedere il Belgio e i territori lombardi alla Francia in cambio dei territori della neutrale Repubblica di Venezia, compresa Istria e Dalmazia; Venezia sarebbe sopravvissuta nei soli territori del Dogado.Il trattato verrà poi confermato dal trattato di Campoformio, il 17 ottobre 1797, comprendendo però nello scambio anche la stessa Venezia.Inoltre, a dimostrazione e conferma della successiva volontà italiana di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia al regno d’italia il presidente del consiglio del regno di sardegna Cavour (poi regno d’italia) aveva già progettato e pianificato d’intesa con Napoleone III a Plombières nel 1858 di annettere tutti i territori della Repubblica di Venezia sotto un regno dell'alta italia sotto dominio dei Savoia.Con la feroce e cruenta invasione, la violenta repressione e successiva annessione dei territori degli altri stati preunitari della penisola italiana, nel 1861 nasceva il Regno d'Italia dal Regno di Sardegna, privato (nel 1860) della Contea di Nizza e del Ducato di Savoia (pretesi dalla Francia).Gli accordi verbali di Plombières prevedevano per la realizzazione del progetto politico una guerra comune di Francia e regno di Sardegna contro l'Austria che nel frattempo occupava i territori della Repubblica di Venezia come prescritto nei precedenti accordi del 17 aprile 1796 fatti con Napoleone a Leoben ai quali è stata data attuazione dal Congresso di Vienna del 1815.Dopo il congresso di Vienna la penisola italiana fu divisa in una decina di stati.Il regno di Sardegna, governato dai Savoia, riottenne il Piemonte e la Savoia e venne ulteriormente ingrandito con i territori della ex Repubblica di Genova, senza alcun diritto di opposizione da parte di quest'ultima e senza plebiscito.Nel resto del nord della penisola italiana venne costituito il Regno Lombardo-Veneto sotto il controllo dell'Austria, comprendente i territori di terraferma della Repubblica di Venezia (Veneto, Friuli e Lombardia orientale), che contrariamente ai principi-guida del Congresso non venne ricostituita, uniti alla parte rimanente della Lombardia.Ad esso fu annessa la Valtellina, per la quale furono respinte le richieste svizzere, che questa valle – appartenente alla Svizzera dal 1512 al 1797 – ritornasse al Canton Grigioni o fosse unita alla Confederazione, come cantone autonomo.Scoppiata quella che la storiografia italiana definisce come “seconda guerra di indipendenza”, il progetto naufragò a causa della decisione unilaterale di Napoleone III di uscire dal conflitto (armistizio di Villafranca), consentendo così al regno di Sardegna di acquisire solo una minima parte dei territori veneti.Il dominio austriaco sui territori veneti cessò definitivamente nel 1866 dopo la guerra dichiarata all’Austria dalla Prussia, d'intesa con il regno italiano.I successivi accordi di pace firmati fra Austria e Prussia costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
Nelle settimane seguenti fu deciso che l'Italia avrebbe avuto il resto dei territori veneti, ma l'Austria non volle consegnarlo direttamente al regno d’italia da cui non si considerava sconfitta.
L’Austria, d’intesa con Napoleone III affidò i territori Veneti alla Francia a condizione che fosse riconosciuto al Popolo Veneto – e non alle sue storiche istituzioni – il diritto di scegliere il proprio futuro attraverso un plebiscito.Il plebiscito però ebbe luogo il 21 ottobre 1866 organizzato, controllato militarmente e poi strumentalizzato dalle autorità d’occupazione del regno d’italia.
Su una popolazione di 2.603.009 persone i votanti furono 647.426 e i voti contrari 69.Col pretesto del plebiscito-truffa il regno d’italia cancellava i confini nazionali della Repubblica di Venezia e imponeva il proprio dominio con l’adozione del regio decreto nr.3300 del 4 novembre 1866.Giova rammentare che il diritto all’integrità territoriale di una Nazione si afferma già agli albori del diritto internazionale con la cosiddetta “Pace di Westfalia” del 1648.In particolare, già ai tempi del diritto internazionale classico la libertà giuridica giungeva fino al punto che gli stati potevano concordare con altri soggetti la propria estinzione.Nel caso di specie preme rilevare come la Repubblica di Venezia non abbia mai concordato con il regno d’italia e con nessun’altro la propria estinzione.La Repubblica Veneta ha il diritto di pretendere da tutti gli altri stati il pieno rispetto della sua integrità territoriale e indipendenza politica; inoltre, l’occupatio bellica non conferisce all’occupante italiano titolo per annettersi i territori veneti occupati.Le annessioni effettuate pendente bello sono nulle.L’occupazione dei territori veneti non può produrre il trasferimento allo stato straniero occupante italiano, a fronte della protesta del Popolo Veneto sovrano, anche se l’italia si comporta animo domini.Altrimenti si dovrebbe riconoscere effetto normativo (cioè il modo di acquisto della sovranità territoriale) al principio di effettività.Il titolo giuridico del Popolo Veneto sovrano prevale sull’effettività della situazione.Si precisa che è da respingere la tesi secondo cui il mero trascorrere del tempo possa comportare il trasferimento del territorio per una sorta di prescrizione acquisitiva, qualora il Popolo Veneto sovrano non se ne stia inerte.
2 – IMPEDIMENTO E SOPPRESSIONE DELL'ESERCIIO DELLA SOVRANITA' NAZIONALE DEL POPOLO VENETO NEI TERRITORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.Il regno d’italia, dopo aver invaso e occupato militarmente i territori veneti, privava la Repubblica di Venezia della sua indipendenza, della sua sovranità e della sua libertà.Ha quindi violato e impedito l’esercizio della piena sovranità del Popolo Veneto, imponendo e sostituendo la propria sovranità, la propria amministrazione, le proprie istituzioni e la propria bandiera (il tricolore italiano) alla sovranità, amministrazione, istituzioni e bandiera proprie della Serenissima Repubblica (il Gonfalone di San Marco), così come ancora oggi continua a fare lo stato italiano.Lo stato straniero italiano, a far data dalla sua illecita occupazione, impedisce al Popolo Veneto di esercitare la propria sovranità con proprie istituzioni e l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni, così come gli impedisce di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti con valore e forza legale per tutti i membri della società Veneta che liberamente hanno deciso di farvi parte.La Repubblica di Venezia, ad oggi privata della sua indipendenza, sovranità e libertà, è stata suddivisa dallo stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e amministrata da ben quattro (4) enti territoriali regionali italiani.
3 – SOPPRESSIONE DELLA NAZIONALITA’ VENETAPremesso che qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo;che la nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione e storia;che la nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità,anche la nazionalità veneta è e deve ritenersi espressione della tipicità del Popolo Veneto e della sua identità.Lo stato straniero italiano ha da sempre fatto di tutto per sopprimere e cancellare la nazionalità veneta e il Popolo Veneto, anche imponendo e sostituendo all’identità nazionale veneta un’inesistente identità nazionale di popolo italiano.
4 – OCCUPAZIONE BELLICA E REPRESSIONE ANCHE MILITARE DELLA REPUBBLICA VENETA.Fin dalla prima occupazione francese napoleonica del 1797 con l’esautoramento del legittimo “Parlamento Veneto” (Maggior Consiglio) e la successiva dominazione austroungarica imposta dal Congresso di Vienna del 1815, vi sono state numerose insorgenze del Popolo Veneto contro ogni dominazione straniera.Tuttavia, nella battaglia navale di Lissa (luglio 1866 – Osterreiche-Venezianische Marine) e nella battaglia di Custoza (Verona), il Popolo Veneto combatte al fianco dell’esercito austro-ungarico contro l’invasore italiano, mentre l’italia, ancora oggi, tenta falsamente di far passare tali battaglie risorgimentali per moti filo italiani.In quel tempo Austria e Prussia firmarono accordi di pace, e costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.Nelle settimane seguenti fu deciso che sarebbe stata ceduta la Repubblica di Venezia al regno d’italia ma l'Austria non volle consegnarlo direttamente a un Paese da cui non si considerava sconfitta.Lo cedette quindi alla Francia nell'intesa che Napoleone III lo avrebbe consegnato a Vittorio Emanuele previa organizzazione di un plebiscito.Il plebiscito ebbe luogo il 21 ottobre del 1866.Si consideri che le potenze europee di allora intendevano riconoscere al Popolo Veneto attraverso un plebiscito il diritto di scegliere il proprio futuro, ma la Repubblica di Venezianon ha mai concordato né con il regno d’italia e né con nessun altro stato la propria estinzione e tanto meno l’esercizio di un plebiscito popolare addirittura organizzato dallo stato occupante, che ha poi avuto luogo sotto il controllo e la minaccia delle forze militari del regno d’italia e il cui svolgimento e i cui risultati sono stati notoriamente manipolati.Mentre le dominazioni francesi napoleoniche e austroungariche hanno conservato l’identità nazionale della Repubblica di Venezia, il regno d’italia aveva pianificato l’occupazione militare al fine di annettere i territori della Nazione Veneta, invasi per la guerra contro l’Austria in alleanza con la Prussia.La condizione imposta dall’Austria alla Francia dell’indizione di un plebiscito al fine di conoscere la volontà del Popolo Veneto è stata disattesa in quanto lo stesso è stato organizzato e attuato dalle forze di occupazione del regno d’italia già presenti sui territori veneti per la guerra contro l’Austria.
5 – COLONIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E DEL POPOLO VENETODalla sua occupazione il potere italiano ha eretto un muro di silenzio attorno alle vere cause della forzata unità nazionale nascondendo la resistenza che fiorenti Nazioni pre-unitarie e i loro liberi Popoli hanno opposto all’invasione e occupazione italiana.Il risorgimento italiano è in realtà un mito inesistente.Veri e propri genocidi, massacri, campi di concentramento e l'esodo di popoli sono il marchio indelebile e il prezzo della forzata unità d'italia.La mistificazione dell'unità d'italia è un insulto alle vittime innocenti, ai combattenti e patrioti di ieri e di oggi che hanno difeso e difendono, anche con l'estremo sacrificio della vita, le loro Patrie che l'italia ha voluto e vuole cancellare dalla storia.L’italia dalla data di occupazione ha di fatto e continua ad oggi a colonizzare la Repubblica Veneta, per agevolare il proprio dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche e faunistiche, storiche e artistiche.Inoltre impedisce al Popolo Veneto di decidere liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, privandolo anche dei propri mezzi di sussistenza.Oltre ai predetti processi socioeconomici, volti alla predazione delle risorse senza interesse alcuno per lo sviluppo del territorio, se ne verificano altri, a livello socioculturale, non meno devastanti.Avvalendosi del potere economico, politico e militare lo stato straniero italiano esercita un vero e proprio imperialismo culturale con l’imposizione della lingua italiana e di una cultura che non appartiene al Popolo Veneto.Il Popolo Veneto è vittima dell’aggressione italiana perché viene privato dei propri beni e dei propri diritti, e viene anche indotto ad assumere i valori dei colonizzatori, a giustificarne la prepotenza, ad auto colpevolizzarsi e a sviluppare un umiliante senso di inferiorità.Ogni occasione è valida nel tentativo di far vergognare i Veneti della propria identità e della propria lingua, oggetto di una forte discriminazione che a causa della politica nazionalista italiana, nonostante il forte radicamento sul territorio, è sempre meno parlata.La lingua veneta, con le sue inflessioni e varianti più o meno marcate, è un forte collante identitario per il Popolo Veneto ed è per questo che è stata sistematicamente attaccata, vietata nelle scuole, da qualsiasi ambito ufficiale e spesso anche ridicolizzata.Le poche norme di tutela della lingua veneta non vengono attuate.Anche tutti gli attacchi e le omissioni riguardo la lingua veneta vanno inquadrati in una strategia aggressiva che non minaccia solo gli aspetti linguistici, ma che è volta alla sottrazione complessiva di beni e diritti, in particolare al diritto inalienabile del Popolo Veneto all’autodeterminazione e alla libertà.
6 -CRIMINI CONTRO L'UMANITA'Fin dalla sua occupazione l’italia ha tentato di sottomettere intenzionalmente il Popolo Veneto a condizioni tali di esistenza che ne comportasse l’estinzione sia fisica che culturale (diaspora veneta); anche secondo la definizione adottata dall’ONU costituiscono genocidio «gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».Il genocidio viene considerato come un crimine specifico e come tale recepito nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi.Non si possono dimenticare verità storiche nascoste e sconvolgenti come quelle delle foibe.Ancora nel 1962, sulla base di accordi segreti (nr.57/62) con il governo jugoslavo di Tito, l’italia finanziava il mantenimento in schiavitù, pagando nominativamente vitto e vestiario, di prigionieri istroveneti tenuti in un campo di concentramento all’interno di una miniera di rame a Mitrovica (ex Jugoslavia), purché non ritornassero alle loro terre venete d’origine.Le Foibe sono state un GENOCIDIO voluto da Italiani e Jugoslavi a danno del Popolo Veneto, che ancora oggi continua nella forma di oblio culturale e negazione delle libertà politiche che portano alla servitù economica.La storia dello stato italiano ne esce massacrata e infranta.I fondatori e i “padri” della repubblica italiana, da De Gasperi a Togliatti, da Pertini a Rossi da Parri a Valiani pagarono Tito per estendere il dominio anche fino al Garda, e pagarono fino agli anni 60 per tenere prigionieri i Veneti nei campi di concentramento jugoslavi.Ad oggi lo stato straniero italiano col pretesto di attuare mirate politiche di accoglienza per gli immigrati, impone un’integrazione agevolando insediamenti e radicamenti stanziali sui territori veneti di stranieri anche culturalmente avversi alle tradizioni, costumi e consuetudini del Popolo Veneto.Particolarmente mal tollerata dal Popolo Veneto è l’imposta residenza di criminali di matrice eversiva mafiosa qui confinati in regime di soggiorno obbligato nonché la sistematica occupazione di cariche apicali della maggior parte delle istituzioni italiane.
7 – RIPETUTI ATTI DI AGGRESSIONE E DI GUERRA CONTRO IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), CONTRO IL VENETO FRONTE DI LIBERAZIONE (VFL) E CONTRO IL MOVIMENTU DE LIBERATZIONI NATZIONALI SARDU (MLNS) E CONTRO IL MOVIMENTU SICILIANU DI LIBIRAZIONI NAZIONALI (MSLN)I movimenti di liberazione nazionale sono qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione, essi conseguono una posizione internazionalmente rilevante a motivo dei loro scopi politici, quali la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale, da un regime razzista o dall'occupazione straniera.Il principio di legittimazione dei movimenti di liberazione nazionale è quello dell'autodeterminazione dei popoli.L'autodeterminazione del Popolo Veneto è un vero e proprio diritto inalienabile, incedibile e imprescrittibile, parte dello JUS COGENS (diritto internazionale imperativo).Al solo Popolo Veneto spetta il legittimo esercizio di tale diritto erga omnes (nei confronti di tutti gli altri stati) e solo i movimenti di liberazione nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero popolo anche a livello internazionale.Alla luce di tali principi, per decisione e volontà di alcuni Patrioti Veneti, il 29 settembre 2009 è stato istituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, quale legittima espressione del diritto all'autodeterminazione dei popoli sancito dall'articolo 1 paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco in data 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, e dal "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77).Proprio perché il MLNV ha sempre seguito con rigore il percorso previsto dal diritto internazionale, poco tempo dopo il suo costituirsi lo stato straniero occupante italiano ha sferrato ripetuti violenti e repressivi attacchi contro questo MLNV contestando il reato di associazione paramilitare previsto e punito dal decreto legislativo italiano n. 43 del 14 febbraio 1948, con pene detentive in carcere fino a dodici anni (12 anni).L’attività repressiva italiana si è sviluppata contro il MLNV e i suoi militanti con ripetuti atti di aggressione armata con blitz nelle privati abitazioni e nella sede del MLNV, sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali, computers, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere, brochures, biglietti da visita, moduli anagrafici, denaro, uniformi mimetiche, nonché fucili e decine di pistole, migliaia di ogive e bossoli per munizionamento, centinaia di munizioni e numerosi armi bianche e coltelli tattici da combattimento, nonché la spoliazione, con disprezzo, di numerose bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi del MLNV.Lo stato straniero italiano ha sottoposto ripetutamente e illegalmente i militanti del MLNV a gravi limitazioni della libertà personale, li ha sequestrati, segregati e sorvegliati a vista, li ha sottoposti ad interrogatori informali e a inaudite violenze morali e psicologiche, li ha schedati come criminali, il tutto in violazione dei fondamentali e inviolabili diritti umani, civili e politici di cui al "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77) e sanciti anche dalla costituzione italiana.Con l’abuso dello strumento mediatico, le autorità di occupazione straniere italiane hanno esibito le armi sequestrate come parte dell’arsenale in dotazione al MLNV.Alcuni parlamentari italiani in data 12 novembre 2009, nella seduta n. 245, hanno presentato interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-04996 indirizzata al ministro dell’interno italiano, attribuendo al MLNV la valenza di una “pericolosa struttura paramilitare” con finalità eversive e secessioniste con tanto di “pianificazione di esercitazioni di tiro con armi da fuoco in località montane e di atti dimostrativi contro le forze dell’ordine italiane, sventata dall’inchiesta e dai primi elementi raccolti”.Un ulteriore violento e repressivo attacco contro il MLNV è stato poi sferrato nuovamente da parlamentari italiani a seguito di un analogo ulteriore atto di aggressione posto in essere dalle autorità d’occupazione straniere italiane presentando un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno italiano per sapere quali misure intendesse assumere "per prevenire e contrastare l'organizzazione e le attività dell'associazione 'Polisia Veneta' legata al Movimento di liberazione nazionale del popolo veneto (MLNV)" esprimendo ''preoccupazione per il rischio di sottovalutazione della capacità operativa e dell'ideologia di stampo separatista del gruppo paramilitare legato al MLNV".In data 2 aprile 2014 lo stato straniero italiano ha sferrato tramite un reparto speciale militare della propria 4^ forza armata un ulteriore gravissimo atto di aggressione e repressione contro movimenti di liberazione nazionale veneti quali il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Veneto Fronte di Liberazione (VFL), nonché contro varie associazioni e aggregazioni spontanee di Cittadini Veneti (Comitato 9 dicembre), organizzazioni sindacali venete (LIFE), e contro i loro militanti anche con provvedimenti di natura restrittiva in carcere e in regime di isolamento.Con questo ulteriore atto di aggressione e repressione le autorità d’occupazione straniere italiane hanno ripetuto blitz armati nelle private abitazioni e sedi di lavoro.Queste sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali, computers, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, un “tanko” (tank) allo scopo di ricercare denaro, uniformi di tipo militare, armi, munizionamento e o parti di esse, veicoli blindati e parti di essi, progetti di azioni eversive, attrezzature idonee al compimenti di azioni militari ed equipaggiamenti tattici, nonché disegni tecnici relativi alla costruzione di sistemi d’arma artigianali e all’approntamento di veicoli destinati alle azioni militari, documenti di identità falsi e/o contraffatti e targhe false di veicoli nonché bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi dei Movimenti di Liberazione Nazionale e dei vari gruppi associativi.Agli indagati e agli incarcerati vengono imputate responsabilità in ordine all’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico nonché di addestramento militare, istruzioni sulla preparazione e l'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali.Decine di indagati, donne comprese, sono stati incarcerati, molti dei quali anche in regime di isolamento, come il leader del movimento di liberazione nazionale Veneto Fronte di Liberazione (VFL) e una militante del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che si sono dichiarati “prigionieri di guerra” di fronte all’autorità giudiziaria d’occupazione straniera italiana e come militati dei Movimenti di Liberazione Nazionale dei Popoli Siciliano e Sardo.
L’ENNESIMO ATTACCO D UN REGIME ORAMAI ALLO SBANDO
Nuovo attacco al sito del MLNV con le solite manomissioni dei caratteri, dei testi e degli ipertesti per muoversi all'interno del ricco sito del Movimento.
Ulteriore conferma che il processo, attuato secondo norme internazionali, dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto è alla fine del tunnel. Più colpite il Movimento e più i Veneti si riconoscono nel suo processo.
Quale sarà la prossima mossa?
Oramai sono strategegie viste e riviste, evitate gli spargimenti di sangue perchè se fino ad ora tutte le stragi del passato non sono arrivate a processo questa volta gli esecutori pagheranno anche per le precedenti.
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Newsly the MLNV's site under attack, usual manomission of characters, text and ipertexts used to move the readers in the rich Movements's site.
Further confirm that the process, implemented by international laws for self-determination of peolpes by National Movement for Freedom of Venetian People, is at the end of its path. The most "You" shoot the Movement and more the Venetian People recognized itself on It. What will be the new move?
By now they're strategies views and views again, please avoid bloodshed because if the massacres of past didn't get the right judgment the today performers will pay for older too.
WSM
Venetia 15 aprile 2014
Montanari Matteo
Provveditore Generale e Capo Dipartimento del Governo Veneto Provvisorio
BRUCIATE I CALENDARI DEI CARABINIERI … CANCELLIAMO OGNI SIMBOLO DELLO STATO OCCUPANTE ITALIANO.
Dopo quest'ultimo affronto al Popolo Veneto ho preso i calendari dell'arma e li brucerò… spero che spariscano da ogni locale pubblico della Serenissima Patria Veneta, se potete passate parola.