COMUNICATI

E ZAIA VUOLE SMARCARSI DALL’EMBARGO DECISO DA MOSCA.

Il 6 ottobre 2014 l'Ansa pubblica una nota circa la decisione della giunta regionale veneta (ente italiano) che, dando mandato a Zaia (presidente italiano dell'ente straniero italiano "regione veneto"), lo invita a seguire le vie diplomatiche e istituzionali perché il Veneto esca dall'embargo.
Beh a questi italiani ripetiamo che ogni iniziativa da loro intrapresa non ha nulla a che fare con il Popolo Veneto, con la sua millenaria Repubblica e l'attuale vergognosa e distruttrice occupazione italiana di cui, proprio loro, sono i legali rappresentati e corresponsabili.
L'articolo inoltre palesa la solita opportunistica retorica di chi è abituato a "galleggiare" politicamente … e si parla ancora una volta solo di convenienze e mai di principi e ideali da salvaguardare.
Troppo comodo ricordarsi della Russia solo perché adesso non conviene o perché si è già in campagna elettorale …  questo è un tipico atteggiamento italiano e di certo non di noi Veneti!
Cari italiani, cara giunta regionale veneta, caro Zaia, non rappresentate il Popolo Veneto e oggi stesso lo ribadiremo al Governo Russo.

WSM
Venetia, 7 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

​Mr President Vladimir Putin
23, Ilyinka St. – Moscow, 103132, Russia

Sig. Presidente
Siamo a scriverLe ancora una volta perché ci indigna l’iniziativa del presidente dell’ente straniero italiano “Regione Veneto” e della sua giunta, di cercare un compromesso politico per evitare ulteriori conseguenze dannose determinate dall’embargo contro i paesi europei.
Ci indigna innanzitutto la solita opportunistica retorica di chi è abituato a "galleggiare" politicamente per una mera questione di convenienza e mai di principi e ideali da salvaguardare.
Troppo comodo ricordarsi della Russia solo perché adesso non conviene o perché si è già in campagna elettorale …  questo è un tipico atteggiamento italiano e di certo non di noi Veneti!
Dobbiamo inoltre ribadire che la giunta della regione veneto e il suo presidente Luca Zaia, rappresentano istituzioni straniere italiane d’occupazione, non rappresentano il Popolo Veneto e neppure la realtà territoriale della Nazione Veneta ancora oggi occupata e soffocata dallo stato italiano.
Tanto si doveva per rispetto del Popolo Russo e del Popolo Veneto.
WSM
Venetia, 7 ottobre 2014
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

www.mlnv.org

2014.10.06 - ANSA - ARTICOLO SU UCRAINA EMBARGO VENETO E ZAIA

Tratto da (CLICCA QUI)

 

ANCORA UN’ASSOCIAZIONE ITALIANA CHE PRETENDE DI RAPPRESENTARE IL POPOLO VENETO!

Anche oggi abbiamo di che stupirci … anzi, siamo sconcertati dall’ingannevole proposito di taluni Veneti di propinare il veleno italico con propositi indipendentisti.
Proprio in questo modo si soffoca la voglia di libertà del Popolo Veneto saturando e soffocando la sua attenzione con inutili e anche costose iniziative.
QUESTI SI RICONOSCONO ITALIANI E VOGLIONO RAPPRESENTARE IL POPOLO VENETO ???
VOGLIONO INIZIARE UN PERCORSO STORICO (???) PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER LA RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI DEL POPOLO VENETO ???
Ma allora perché fare un'associazione italiana?
Eppure fra i sostenitori di questa associazione ci sono anche candidati alle elezioni italiane del prossimo anno … ma pensa un pò!
Il teatrino italico, riconoscente, ringrazia.
WSM
Venetia, 7 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio


E' stata riattivata l'Associazione Centro di Cultura Veneta.
Sempre con gli stessi principi di Fòndarse con S. Marco.Ricoprirà la carica di rappresentante legale il sig. Formentin Dario fino a nuove elezioni.
Il primo impegno sarà quello di iniziare un percorso storico presso organizzazioni internazionali per la rivendicazione dei diritti del Popolo Veneto.
Verranno raccolte a tale scopo le adesioni di tutti i veneti che vorranno collaborare a tale obiettivo.
Il passo iniziale sarà quello di iscrivere il Popolo Veneto all' UNPO … (tanto per cominciare NON SI ISCRIVE UN POPOLO ALL'UNPO)
Saranno indette le elezioni per la carica di Presidente dove tutti gli aderenti Veneti potranno votare e potranno democraticamente candidarsi come rappresentante del Popolo Veneto presso l'organismo succitato.

Tratto da (CLICCA QUI)

 

 

UNA REPUBBLICA VENETA SENZA I PARTITI … PROPOSTA PER UN SISTEMA ELETTORALE

"Se" c'è qualcosa di positivo nella nostra esperienza di dominazione italiana, è sicuramente quella di aver sofferto ogni tipo di sopruso e visto all'opera ogni tipo di inefficienza che uno stato possa concepire, imparando tutti gli errori possibili da non ripetere nella gestione della cosa pubblica.
Oggi ci occuperemo di uno degli aspetti principali di una democrazia, titolo che l'italia si attribuisce senza alcun riscontro pratico, ossia come il Popolo può esprimere la propria sovranità.
L'italia ci insegna che la partitocrazia è uno dei tanti metodi di soffocare la democrazia senza far troppo rumore, un mero specchietto per le allodole, in cui un'oligarchia decisamente vasta si può impadronire del potere, senza incorrere nel titolo di dittatura, semplicemente sostituendo alle decisioni popolari, le decisioni del "partito" ed escludendo di fatto la popolazione da qualsiasi decisione in ambito statale.
Il nostro primo obiettivo sarà quindi l'eliminazione dei suddetti partiti, arma antidemocratica, mentre prenderemo esempio positivo dalla culla della democrazia, la civiltà greca con le sue polis e ovviamente il nostro passato, la Repubblica di Venezia, i cui concetti principali sono la partecipazione, la correttezza e l'efficienza.
Essendo la popolazione molto più numerosa di quella dell'età antica non è possibile immaginare una partecipazione di tutti a tutti i dibattiti possibili, quindi è necessario adottare una democrazia di tipo rappresentativo, il cui centro di potere è però formato dai rappresentati e non dai rappresentanti.
Per ottenere questo è indispensabile un decentramento sostanziale, con istituzioni orizzontali, con competenze diversificate e non sovrapposte.
Partiamo quindi dalla suddivisione del territorio, che viene trattata in altra sede, di cui riportiamo lo schema riassuntivo.

I collegamenti indicano come le istituzioni "maggiori" (a livello territoriale) siano formate dal raggruppamento di quelle "minori".
Ma questo non le pone ad un livello gerarchico più alto, semplicemente le loro competenze e le loro decisioni influiscono su un numero maggiore di abitanti e su parti più estese di territorio, trasversali rispetto alle singole entità più ristrette.
Per mantenere il rapporto tra il territorio e i rappresentanti, anche questi ultimi saranno divisi con il medesimo criterio.

Entriamo quindi nel dettaglio delle cariche partendo dal basso, ossia dal "Delegato".
Come indicato dal nome, il delegato è un cittadino, a cui viene affidata la delega di portare le istanze dei propri concittadini in sede consiliare.
Ogni Comunità Locale elegge almeno un delegato.
L'assemblea dei delegati forma il Consiglio Distrettuale (della Municipalità).

NAPOLI … MLN AVANTI TUTTA!

10704108_10203395717467558_3621987844856164549_nDomenica 28 settembre 2014 una delegazione indipendentista del Popolo Veneto si è incontrata con rappresentanti del costituendo Movimento di Liberazione Nazionale per il Popolo Napoletano.

Un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti, sia Veneti che si sono recati in quella straordinaria Nazione e ai Napoletani che ci hanno ospitato e che anche in video/conferenza hanno saputo trasmettere tutta la passione e la sincera determinazione con la quale aspirano al ripristino della legalità sulle proprie terre.
Con l’augurio più sincero di buon lavoro e del ripristino incondizionato della sovranità per il Popolo Napoletano, congiuntamente a quello Veneto, Siciliano, Sardo e per i tutti i Popoli oppressi e soggiogati da questa falsa unità d’italia.

Un messaggio forte è subito ermeso chiaro:
BASTA PARTITI POLITICI,
BASTA PARTITI ITALIANI,
BASTA CREDERE SOPRATTUTO ALLA LEGA.
WSM e W U’RE!
Venetia, 28 settembre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

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ATTENZIONE PER TUTTI … PROBABILE IMMINENTE ULTERIORE ATTACCO ITALIANO CONTRO IL MLNV O ALTRI VENETI

avvoltoioFonti confidenziali riferiscono della preparazione di un nuovo imminente attacco delle istituzioni d’occupazione straniere italiane contro il MLNV o altri Veneti.

Staranno forse riscaldando “i motori” per le prossime elezioni politico/amministrative italiote ?

Non è da escludere che abbiano la necessità di sgomberare il campo propagandistico per quegli italo/veneti, che pur proclamandosi indipendentisti bramano le “poltrone” italiane.

Anche se non ci abitueremo mai a simili volgari abitudini del far politica all’italiana, teniamoci pronti a ricevere la visita di questi avvoltoi, visto e considerato anche che non restituiscono mai quello che rubano.

WSM
Venetia, 25.09.2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

 

DE PIERI NON E’ IL PRESIDENTE DEL POPOLO VENETO … BASTA CIALTRONE.

vergognarsiAncora una volta c’è di che vergognarsi.
Il DE PIERI, autoproclamatosi presidente dell’associazione “governo naxionale veneto”, ha la pretesa di rappresentare il Popolo Veneto e senza alcun ritegno avanza richieste all’ONU come se gli fosse stato conferito un mandato (tra l’altro presidenziale) dai Veneti.
Il DE PIERI e il suo governo naxionale veneto può rappresentare al massimo i suoi iscritti e con tutto il paradosso che ne deriva dalle contraddizioni giuridiche per il nulla sul quale si fonda.
Certo che ne stiamo facendo di figuracce all’estero con sto personaggio.
Tratto da (CLICCA QUI)
stalio e olio
LO RIBADIAMO UNA VOLTA PER TUTTE E PER QUELLI CHE ANCORA CREDONO A QUESTO MILLANTATORE.
Questo è il timbro del servizio di sicurezza degli uffici dell’ONU che hanno il compito di controllare e verificare la preseza di eventuali plichi esplosivi o contaminanti (antrace …).
Questo timbro non ha alcuna valenza per il presunto e decantato riconoscimento del governo naxionale veneto (regolamento e normativa internazionale parlano chiaro… ci vuole una delibera dell’Assemblea Generale dell’ONU).
FIRMA DI DE PIERI


De pieri è come un virus…. Se lo conosci lo eviti…. Non fate i Venetioti….

Gabriele De Pieri L'uomo che Vedeva San Marco..<br />
Ma smettila! E Smettila di fottere la gente che ci hai rotto i Santissimi!
IL PROBLEMA DEI VENETI SONO I VENETIOTI
Gabriele De Pieri L’uomo che Vedeva San Marco.
Ma smettila! E Smettila di fottere la gente che ci hai rotto i Santissimi!
Tratto da (CLICCA QUI)

ed ecco l’autoproclamatosi presidente del popolo veneto … ma per carità!
GABRIELE DE PIERI

RADIO 24 “LA ZANZARA” – INTERVISTA AL MLNV SUL REFERENDUM IN SCOZIA … O NO???

LA ZANZARA CRUCIANI GIUSEPPEascolta da qui l'intervista … se di intervista si può parlare...

 
tratto da (CLICCA QUI)
 
LA ZANZARA - CARICATURA DI CRUCIANI GIUSEPPE E PARENZO DAVIDE
ed eccoli i volti dei due conduttori italiani: Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo

LA ZANZARA - CRUCIANI GIUSEPPE E PARENZO DAVIDE

Il percorso del MLNV è un percorso legale, legittimo e previsto dal diritto internazionale, si chiama AUTODETERMINAZIONE (ed è per questo che fa tanto paura alle autorità d'occupazione straniere italiane che ripetutamente aggrediscono il MLNV con false inchieste poliziesco/giudiziarie).
Nonostante la forte accettazione del principio di autodeterminazione dei popoli, questo trova normazione solo in tre aree:
1) come postulato anti-coloniale;
2) come divieto all'instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera
3) come condizione per il pieno accesso al governo di tutti i gruppi razziali.
Un popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato per legge all'autodeterminazione.
Questo è dunque il presupposto giuridico per cui questo MLNV ha denunciato lo stato straniero occupante italiano e rivendicato l’autodeterminazione del Popolo Veneto e che sta alla base dell’esistenza stessa del MLNV.
Non potrebbe esistere un MLNV se non esistesse una Patria da liberare da un’occupazione straniera, in caso contrario non saremmo MLNV ma “insorti”.
La nostra denuncia e la richiesta di riconoscimento del MLNV da parte dell’ONU non ha la pretesa di essere giudicati meglio di altri Veneti; tale “meccanismo” di riconoscimento presuppone una condizione giuridica in conseguenza della quale viene ammessa l’esistenza della Repubblica di Venezia nell’attuale condizione di occupazione straniera.
La sovranità del Popolo Veneto va reclamata ed esercitata nelle forme previste dallo stesso diritto internazionale e non deve essere mercanteggiata.
Le offese che mi arrecate gratuitamente dimostrano solo che siamo sulla strada giusta.
Quando ci saremo liberati del "cancro" italia allora ne vedremo veramente delle belle … la Nazione Veneta potrà tornare ad essere quella che era e dell'italia odierna non conserveremo che un volgare ricordo.
WSM
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

CON DIPLOMAZIA E TANTA AMICIZIA ANCHE IN SLOVENIA

SENTILJ - POSIZIONE GEOGRAFICA IN SLOVENIAObčina_Šentilj_grbUna simpatica giornata fra amici ed incontri di piacevole e cordiale diplomazia nella stupenda cittadina di SENTILJ  (in tedesco Spielfeld) un comune di 8.074 abitanti della Slovenia nord-orientale.

La stupenda accoglienza del Sindaco di Sentilj al quale abbiamo donato il Gonfalone di San Marco e ricevuto in dono una copia del pregiato libro della Città e della sua storia.

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e poi, cercando una sede temporanea del Governo Veneto Provvisorio, ci hanno proposto lo stupendo Cmurek Castle … veramente impegnativa però!

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LIBERTA’ IN EUROPA O LIBERTA’ DALL’EUROPA ???

Anche nella vicina Austria il problema della sicurezza dei cittadini è oggetto di confronto politico.

Da un lato sembra crescere l'attenzione sociale su una criminalità sempre più aggressiva e l'esigenza di agevolare il diritto all'autodifesa da parte dei cittadini onesti che vedono l'ostacolarsi dei propri diritti con l'inasprirsi delle nuove direttive europee in tal senso.

Sembra dunque confermarsi in ambito europeo il ridondante proselitismo dei buoni propositi fini a sé stessi, adatti per fare i conti in tasca ai cittadini ma non per risolvere i problemi della criminalità che delle regole e normative imposte non interessa alcunché perché è sempre più armata.

L'intenzione di chiudere oltre un centinaio di stazioni di polizia, a fronte di un decantato ma non riscontrato decremento della criminalità, sembra veramente preoccupare i cittadini onesti inquietati anche dalla prospettiva dell'inasprimento delle nuove direttive europee sulla detenzione e uso di armi per uso caccia, sportivo e difesa personale.

L'europa commette ancora un gravissimo errore con la sistematica violazione dei diritti dei cittadini, primo fra tutti, il diritto all'autodifesa.

Moltiplicare le regole e rafforzare la struttura burocratica irrigidisce il sistema finendo sempre per comprimere e violare i diiritti dei cittadini.

WSM
Venetia, 3 luglio 2014
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.

IWOIWO – INTERESSENGEMINSCHAFT LIBERALES WAFFENRECHT IN OSTERREICH

Das Gewaltmonopol verabschiedet sich – bewaffnet Euch!

Die Frau Innenminister will etwa 120 Polizeiposten zusperren und sie wird es auch tun. Proteste werden nichts nützen. Das ist eine beschlossene Sache. Damit wird die Sicherheit Österreichs verbessert – so die Frau Minister. Die Bevölkerung glaubt das nicht und hat recht mit ihren Befürchtungen.

Die Polizei, also die unmittelbare Vertreterin des staatlichen Gewaltmonopols, zieht sich zurück. Ihre Schutzbefohlenen bleiben zurück, wehrlos und schutzlos; einer dramatischen Steigerung einer importierten Kriminalität ausgeliefert. Da können auch manipulierte Statistiken und geschönte Presseberichte nicht helfen.

Damit die Begriffe stimmen: Das Gewaltmonopol betrifft die Justiz, die Rechtsdurchsetzung und die Bestrafung der Übeltäter. Und nur das. Mit Notwehr und Nothilfe hat das Gewaltmonopol nichts zu schaffen; das betrifft einzig und allein das Opfer des Verbrechens. Aber eines ist natürlich klar: Je mehr sich das Gewaltmonopol – hier die Polizei – zurückzieht, desto stärker wird das Verbrechen, es wird geradezu gefördert. Und da die staatliche Hilfe immer ferner wird und immer seltener präsent ist, desto wichtiger wird die Notwehr, die Selbstverteidigung.

Aber gerade die dem Bürger noch verbleibende Möglichkeit, dem Verbrechen entgegenzutreten, die wirksame Notwehr, wird heute von unserem Staat behindert und hintertrieben. Und das ist derselbe Staat, der den Schutz immer mehr von den Menschen abzieht.

Die Verbrecher werden heute immer brutaler, sie sind bewaffnet, sie besitzen Schußwaffen, die man sich heute in diesen Kreisen ganz leicht und ohne Probleme illegal besorgen kann. Um Waffengesetze kümmern sie sich natürlich nicht. Gleichzeitig aber wird der Wunsch der Opfer nach einer adäquaten Notwehrmöglichkeit behindert und mit Verboten belegt. Zwar haben wir in Österreich ein durchaus vernünftiges Waffengesetz, allerdings wird es von den Behörden immer restriktiver ausgelegt, das Ermessen, das den Beamten gewährt ist, bürgerfeindlich ausgelegt und das Ganze von den Höchstgerichten gedeckt.

Zur Verdeutlichung: Mit einer Waffenbesitzkarte, die immer noch leicht zu erlangen ist, darf man eine Verteidigungswaffe zwar besitzen und zu Hause haben. Mitnehmen, also führen, darf man sie aber nicht. Vom Verbrechen bedroht ist man aber nicht nur zu Hause sondern vor allem dann, wenn man unterwegs ist. Vor allem betrifft das alte Menschen, behinderte Leute und Frauen. Diese Bevölkerungsgruppe hat aber überhaupt keine Chance, legal zu einer Schußwaffe zu kommen, die sie schützen kann. Man muß wissen, daß nach heutiger Praxis nicht einmal Polizisten außer Dienst zu einem Waffenpaß kommen können.

Nach all dem darf man sich nicht wundern, daß sich gerade jetzt der Ruf nach einer Liberalisierung des Waffengesetzes erhebt. Es gäbe dafür genug Beispiele, daß eine solche Liberalisierung gut geeignet ist, die Kriminalität einzudämmen. Die Regelungen in den USA, wo eine erleichtere Trageerlaubnis für Verteidigungswaffen geschaffen wurde, haben das unbestreitbar bewiesen.

Und das sollte das Vorbild sein für eine Reform des österreichischen Waffengesetzes: Waffenpässe für unbescholtene Bürger wären nach einer soliden Unterweisung auszustellen. Gerade jetzt erst hat eine ORF-Umfrage schlagend bewiesen, daß dafür ein dringender Bedarf besteht.

Die Politik wird sich des Themas sicher bald annehmen. Eines Themas, das bisher verschwiegen, unterdrückt und heruntergespielt worden ist.

Man kann der Frau Innenminister dafür dankbar sein. Mit ihrer verfehlten Politik hat sie den Bürgern endlich die Augen geöffnet. Die Zeit ist reif.

Dr. Georg Zakrajsek

vignetta

Dal momento che l'obbligo di registrazione si applica a tutte le armi da fuoco, anche la criminalità organizzata, la criminalità importata e altri delinquenti abituali o potenziali non fanno naturalmente eccezione.
Il Ministero degli Interni si aspetta fiducioso un enorme calo dei reati che coinvolgono le armi da fuoco.

vignetta

SOVRANITA’ PERSONALE E VENETA APPLICATA IN TRIBUNALE A TREVISO

 
Lo avevamo preventivato con un breve comunicato il giorno prima:
LA NOSTRA BATTAGLIA CONTRO IL MALE.
A scanso di ogni ulteriore dubbio,equivoco interpretativoo elusivo di responsabilità personali di ciascun soggetto attore e/o coinvolto nel caso di specie.
Lo scriviamo e lo pubblichiamo qui oggi 23 giugno 2014 a futura memoria, certi che questa gente non sia neppure in grado di comprendere la gravità delle proprie azioni, sicuri come sempre, di essere al di sopra delle leggi, dei cittadini e dello stesso Creatore, al quale, prima o poi, così com'è per tutti, dovranno render conto delle conseguenze del proprio operarto.
Ed è così che la casta del potere mafioso dello stato straniero occupante italiano, colonialista e razzista nei confronti del Popolo Veneto, ha comunque deciso di usare i propri servi e ruffiani contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto.
Passo estremamente avventato ma che ci consente di denunciare con i fatti il permanere dello sciacallaggio dei diritti umani, civili e politici dei Cittadini.
Giudici stranieri italiani, carabinieri, polizia giudiziaria e quant'altri, agiscono illegalmente ed illecitamente in difetto assoluto di giurisdizione sui nostri territori, fanno finta di nulla e procedono ugualmente ma … quando trovano combattenti disposti ad affrontarli anche sul loro stesso piano giuridico manifestano tutta la loro inadeguatezza e malafede.
Ci siamo resi conto di quanto temano la nostra Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta e di quanto non sopportano che sia messa in discussione la loro inutile autorità anche già cancellata dalle norme internazionali dell’ Uniform Commercial Code (U.C.C.).
Mi ha disgustato notare di quanto perbenismo, di quanta ipocrisia e di quanto servilismo sia impregnato il sistema fallimentare italiano, compreso quello giudiziario, ovviamente.
WSM
Venetia, 24 giugno2014
SERGIO BORTOTTO Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
Ma cosa mai centrerà il Creatore con lo stato straniero italiano … ma quante pretese questi giudici stranieri italiani.
Art. 251 Codice di Procedura Civile.
Giuramento dei testimoni.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [c.p. 366, 372], e legge la formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità».
Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro» [c.p.c. 248, 256] (1).

 

 

 

MLNV-GVP – RIGETTO DI NOTIFICA, DIFFIDA E DENUNCIA

Oggetto:  RIGETTO DI NOTIFICA – DIVIETO TRATTAMENTO DATI PERSONALI – DIFFIDA E DENUNCIA.
Richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario e messa in mora dei responsabili per i gravi atti di aggressione minacciati e posti in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP) e contro ogni singolo militante del MLNV e ogni singolo Cittadino del Popolo Veneto.
 
GOVERNO STRANIERO ITALIANO
Presidenza Consiglio dei Ministri
 
PREFETTURA STRANIERA ITALIANA in TREVISO (TV)
 
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA – ROMA
 
TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO in TREVISO
G.I. del procedimento avente numero R.G. 363/11 (ignoto)
funzionario giudiziario Dott. Anna Maria AVILA
 
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI ITALIANI
COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO
COMANDO STAZIONE CARABINIERI in VILLORBA (TV)
 
ORDINE AVVOCATI ITALIANI DI TREVISO
AVVOCATO NORDIO ROBERTO
 
I.T.A.S. ASSICURAZIONE
 
DIREZIONE CONSORZIO PARCO COMMERCIALE WILLORBA – SEDE
 
e per quanto di competenza
 
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
Provveditorato Generale di Polizia Giudiziaria
Dipartimento di Giustizia del Governo Veneto Provvisorio
 
 
Oggi 22 giugno 2014, il/la sottoscritto/a SERGIO della Famiglia BORTOTTO nato/a il 15 luglio 1961 nel Distretto (Municipalità) di Vicenza della Contea (provincia) di Vicenza – (Veneto), abitante in vicolo don G. Bagaglio nr.21, in località Villorba (Treviso) – (Veneto), Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio
 
FACENDO RIFERIMENTO
  • alla “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano. Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto.” presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
  • all’Ultimatum allo stato straniero italiano datato e notificato il 14 dicembre 2010;
  • alla denuncia del 16 aprile 2014 inoltrata alla  Interntional Court od Justice Peace Palace, all’O.N.U. Human Rights Committee Petitions Team, alla ICRC International Committee od the Red Cross e relativa agli illeciti internazionali commessi dallo stato straniero italiano contro la Repubblica Veneta, contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, nonché crimini contro l’umanità e violazione dei diritti umani, civili e politici contro Cittadini del Popolo Veneto e contro i militanti dei Movimenti di Liberazione Nazionale.
 
E FACENDO SEGUITO
al proprio rigetto di notifica del provvedimento datato 28 febbraio 2014 contrassegnato da R.G. 363/11, emesso da un anonimo giudice del tribunale straniero italiano in Treviso (Veneto) e a firma  di G.I. (illeggibile) e funzionario giudiziario Anna Maria AVILA, notificato in data 2 aprile 2014 a mezzo consegna manuale da parte del M.llo Ordinario dei carabinieri  stranieri italiani REALE Riccardo della stazione carabinieri stranieri italiani di Villorba-Tv (Veneto) e notificato in data 11 giugno 2014 al tribunale straniero italiano in Treviso (Veneto) e alla predetta stazione carabinieri stranieri italiani di Villorba-Tv (Veneto) e facendo riferimento e seguito alla precedente iscrizione a ruolo giudiziario dell’avvocato del foro straniero italiano in Treviso NORDIO Roberto, datata 10 giugno 2013 ad opera  della Divisione Federale Investigativa del Provveditorato Generale di Polizia Giudiziaria, del Dipartimento di Giustizia di questo Governo Veneto Provvisorio
 
PRESO ATTO
della dichiarata espressa volontà da parte del comandante della stazione carabinieri stranieri italiani di Villorba-Tv (Veneto) di dar seguito ed esecuzione all’ordine illegale ed illegittimo di accompagnamento coattivo del Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio emesso da ignoto G.I. del tribunale straniero italiano in Treviso (Veneto), atto e provvedimento meglio sopra descritto,
 
a scanso di ogni ulteriore dubbio, equivoco interpretativo o elusivo di responsabilità personali di ciascun soggetto attore e/o coinvolto nel caso di specie
 
SI RIBADISCE
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
 
HA NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014 il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

VISTA

la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa il/la sottoscritto/a
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
  • che il/la sottoscritto/a si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
  • che il/la sottoscritto/a si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
  • che il/la sottoscritto/a riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • che il sottoscritto/a ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
 
RICHIAMATI 
  • la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
  • l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
DIMOSTRATO
  • che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
  • che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
  • che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
  • che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
  • che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
 
E CHE PER L'EFFETTO
contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;

PRESO ANCHE ATTO

che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private,
  • in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
  • che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
  • che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
  • che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
  • che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
  • che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
  • che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ACCERTATO
  • che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  • che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  • che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
  • che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
NELLO SPECIFICO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO
tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations”, affinché le stesse possano essere condizionatamente accettate, sono tenuti a fornire:
  • la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
  • la prova documentata che l’intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);
  • la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell’intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;
  • la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;
  • le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);
  • tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
  • il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;
  • la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
  • il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
  • tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
  • la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;
  • la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:
  • massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
  • corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
  • termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
  • firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
  • la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
  • la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
  • la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
  • la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
  • di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;
  • la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
PRESO ATTO
che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'

  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
  • che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
  • che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
  • che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

ATTESTA E CERTIFICA

che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

PER QUESTI MOTIVI RIGETTA ANCORA UNA VOLTA

il provvedimento “relata di notifica” datato 28 febbraio 2014 contrassegnato da rif. R.G. 363/11 emesso da Tribunale di Treviso e a firma di G.I. (illeggibile) e Funzionario Giudiziario Anna Maria AVILA, notificato in data 2 aprile 2014 a mezzo CONSEGNA MANUALE da parte del M.llo Ordinario dei carabinieri  REALE Riccardo della Stazione carabinieri di Villorba (Tv) e ogni altra notifica di qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.

SI VIETA IL TRATTAMENTO dei propri dati personali e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del proprio nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

AVVISA e NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
  • pubblica intimidazione;
  • spergiuro;
  • frode;
  • falsità materiale;
  • falsità ideologica;
  • uso di atti falsi;
  • molestie o disturbo alle persone;
  • la manifesta  volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
  • aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
  • aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
  • per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
 
Nel caso di specie, qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni del Presidente e di ogni militante di ogni ordine e grado di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto costituirà atto di aggressione e/o di guerra per cui la conseguente eventuale limitazione degli inviolabili diritti umani, civili e politici di ogni singolo soggetto produrrà la dichiarazione del suo status giuridico di “prigioniero di guerra”.

La responsabilità dell’esecuzione e delle conseguenze di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.

E’ FATTO OBBLIGO

agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” (quindi anche ai giudici, ai militari, ai carabinieri etc…)
  • di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
  • di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
Per tutte le suesposte ragioni allo stato straniero occupante italiano è contestata anche la violazione dell’art.26 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna 23 maggio 1969) – “Pacta sunt servanda”.
 
Si rammenta che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto è un soggetto di diritto internazionale che per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano.
 
E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione della precedente denuncia del 16 aprile u.s. il suo inoltro a:
 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Maanweg 174, 2516 AB Den Haag
Netherlands
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
Netherlands
 
O.N.U.
Human Rights Committee
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
 
UNPO SECRETARIAT
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN The Hague – The Netherlands
 
“Co onor e rispeto”
WSM – Venetia, domenica 22 giugno 2014
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

SERGIO BORTOTTO – RIGETTO DI NOTIFICA DEL TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO

OGGETTO:  RIGETTO DI NOTIFICA – DIVIETO TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
                     Richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario e messa in mora dei responsabili.

 
al TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO IN TREVISO
a mezzo
la Stazione Carabinieri di Villorba (TV)
e con particolare riferimento a
  • G.I. del procedimento avente numero R.G. 363/11 (ignoto)
  • funzionario giudiziario Dott. Anna Maria AVILA
  • al M.LLO O. CC REALE Riccardo presso Comando Stazione Carabinieri di Villorba (Tv)
  • all’avvocato NORDIO Roberto del foro straniero italiano a Treviso

Oggi 11 giugno 2014, il/la sottoscritto/a SERGIO della Famiglia BORTOTTO nato/a il 15 luglio 1961 nel Distretto (Municipalità) di Vicenza della Contea (provincia) di Vicenza – Repubblica Veneta, abitante in vicolo don G. Bagaglio nr.21, in località Villorba (Treviso) – Repubblica Veneta
 
VISTI
  • il provvedimento datato 28 febbraio 2014 contrassegnato da rif. R.G. 363/11 emesso da Tribunale di Treviso e a firma di G.I. (illeggibile) e Funzionario Giudiziario Anna Maria AVILA, notificato in data 2 aprile 2014 a mezzo CONSEGNA MANUALE da parte del M.llo Ordinario dei carabinieri  REALE Riccardo della Stazione carabinieri di Villorba (Tv);
  • la precedente iscrizione a ruolo giudiziario dell’avvocato del foro straniero italiano in Treviso NORDIO Roberto, datata 10 giugno 2013 e ad opera  della Divisione Federale Investigativa del Provveditorato Generale di Polizia Giudiziaria, del Dipartimento di Giustizia del Governo Veneto Provvisorio
 
PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
 
HA NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014 il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta

VISTA

la propria Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa il/la sottoscritto/a
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
  • che il/la sottoscritto/a si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
  • che il/la sottoscritto/a si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
  • che il/la sottoscritto/a riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • che il sottoscritto/a ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
RICHIAMATI 
  • la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
  • l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
DIMOSTRATO
  • che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
  • che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
  • che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
  • che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
  • che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
E CHE PER L'EFFETTO
contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;

PRESO ANCHE ATTO

che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private,
  • in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
  • che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
  • che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
  • che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
  • che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
  • che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
  • che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ACCERTATO
  • che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  • che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  • che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
  • che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
NELLO SPECIFICO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO
tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations”, affinché le stesse possano essere condizionatamente accettate, sono tenuti a fornire:
  • la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
  • la prova documentata che l’intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);
  • la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell’intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;
  • la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;
  • le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);
  • tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
  • il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;
  • la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
  • il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
  • tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
  • la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;
  • la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:
  • massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
  • corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
  • termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
  • firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
  • la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
  • la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
  • la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
  • la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
  • di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;
  • la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
PRESO ATTO
che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'

  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
  • che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
  • che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
  • che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

ATTESTA E CERTIFICA

che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

PER QUESTI MOTIVI RIGETTA

il provvedimento “relata di notifica” datato 28 febbraio 2014 contrassegnato da rif. R.G. 363/11 emesso da Tribunale di Treviso e a firma di G.I. (illeggibile) e Funzionario Giudiziario Anna Maria AVILA, notificato in data 2 aprile 2014 a mezzo CONSEGNA MANUALE da parte del M.llo Ordinario dei carabinieri  REALE Riccardo della Stazione carabinieri di Villorba (Tv) e ogni altra notifica di qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.

SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI dei propri dati personali e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del proprio nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

AVVISA e NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della propria persona e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
  • pubblica intimidazione;
  • spergiuro;
  • frode;
  • falsità materiale;
  • falsità ideologica;
  • uso di atti falsi;
  • molestie o disturbo alle persone;
  • la manifesta  volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
  • aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
  • aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
  • per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.

E’ FATTO OBBLIGO

  • agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
  • di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione della precedente denuncia del 16 aprile u.s. il suo inoltro a:

 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Maanweg 174, 2516 AB Den Haag
Netherlands
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
Netherlands
 
O.N.U.
Human Rights Committee
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

WSM
Venetia, mercoledì 11 giugno 2014
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 
STRALCIO DELL’ATTO UFFICIALE DI RIGETTO DI NOTIFICA
(http://www.mlnv.org/main_gov/wp-content/uploads/2014/05/2014.05.15-RIGETTO-DI-NOTIFICA.pdf)

MLNV-GVP – RICHIESTA DI ADESIONE ALL’UNPO

Oggetto:richiesta di adesione all’Unrepresented Nation and Peoples Organization (UNPO).
 
Spett.
UNPO Secretariat
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN The Hague
The Netherlands

spedizione a mezzo web        m…….ip@unpo.org

 
Eventi millenari della storia attribuiscono la qualifica di Popolo Veneto e Nazione Veneta alle Genti stanziate nel territorio delle Venetie, che condividono la stessa lingua, con varianti locali più o meno marcate, parlata da milioni di Veneti stanziali e da altri milioni di Veneti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la stessa cultura.
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo, così come lo è quello Veneto.
La nazionalità Veneta è l’espressione dell’identità del Popolo Veneto che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
La nazionalità Veneta è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione Veneta destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità delle Genti Venete stanziate e sovrane sui propri territori.
I Veneti hanno vissuto liberi e sovrani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia fino al 1797.
Storicamente dall’anno 1797 lo Stato Veneto ha subito l’occupazione dell’esercito napoleonico e dal 1815 i suoi territori sono stati occupati dall’impero austro-ungarico;   dal 1866 vi è poi de jure e de facto l’illegittima, illecita, violenta e repressiva occupazione dello stato straniero italiano, che ad oggi ancora agisce al fine di estinguere il Popolo Veneto, assieme alla sua cultura, la sua lingua, le sue tradizioni, i suoi usi e costumi.
La Repubblica Veneta, dall’anno 1866, è ancora di fatto oppressa dalla dominazione coloniale dello stato straniero italiano, che ha da subito imposto sui territori veneti, anche con la repressione militare, la sua amministrazione, le sue istituzioni, le sue forze armate e di polizia, e sfruttato tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche; ancora oggi persiste ad imporre un modello culturale, di mentalità, di usi e costumi completamente estraneo a quello del Popolo Veneto.
Per tali motivi il 29 settembre 2009 noi Patrioti del Popolo Veneto abbiamo costituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, allo scopo di liberare i territori della Serenissima Repubblica di Venezia dall’occupazione straniera italiana e di ripristinare la sovranità del Popolo Veneto.
Il MLNV dopo la sua costituzione ha depositato la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano. Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto.” presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Ha quindi notificato l’Ultimatum allo stato straniero italiano in data 14 dicembre 2010.
A seguito dei ripetuti atti di aggressione commessi dallo stato italiano contro il MLNV e i suoi militanti, si è costituito il Governo Veneto Provvisorio (GVP) quale apparato istituzionale del MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
Ciò premesso, il MLNV per il tramite del suo apparto istituzionale GVP in data 16 aprile 2014 ha denunciato lo stato italiano per i seguenti illeciti internazionali:
1 – violazione dell’integrità territoriale della Serenissima Repubblica di Venezia
Nella primavera del 1797 Venezia era insidiata da vicino, per terra e per mare.
Tutti i Domini dello “Stato da Tera” erano stati invasi dalle truppe francesi, lanciati all'inseguimento dei reggimenti austriaci che si ritiravano a Trento.
Il generale Bonaparte, approfittando della neutralità dichiarata dalla Serenissima, si era impadronito di tutte le sue più grandi Città e fortezze.
Il Popolo Veneto era drammaticamente esposto a ogni tipo di violenza, taglieggiato e derubato con arbitrarie confische e frequenti furono le sommosse popolari che si scatenarono contro l'occupante d'Oltralpe.
A dimostrazione e conferma della volontà di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia si ricorda che il 17 aprile 1796 Napoleone firmava a Leoben, in Stiria, un preliminare di pace con i rappresentanti dell'imperatore austriaco Francesco II.
Nelle clausole segrete annesse al trattato Napoleone Bonaparte già disponeva la cessione dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia all'impero austriaco in cambio dello sgombero dei Paese Bassi da parte di quest'ultimo.
Con queste clausole l'Austria avrebbe dovuto cedere il Belgio e i territori lombardi alla Francia in cambio dei territori della neutrale Repubblica di Venezia, compresa Istria e Dalmazia; Venezia sarebbe sopravvissuta nei soli territori del Dogado.
Il trattato verrà poi confermato dal trattato di Campoformio, il 17 ottobre 1797, comprendendo però nello scambio anche la stessa Venezia.
Inoltre, a dimostrazione e conferma della successiva volontà italiana di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia al regno d’italia il presidente del consiglio del regno di sardegna Cavour (poi regno d’italia) aveva già progettato e pianificato d’intesa con Napoleone III a Plombières nel 1858 di annettere tutti i territori della Repubblica di Venezia sotto un regno dell'alta italia sotto dominio dei Savoia.
Con la feroce e cruenta invasione, la violenta repressione e successiva annessione dei territori degli altri stati preunitari della penisola italiana, nel 1861 nasceva il Regno d'Italia dal Regno di Sardegna, privato (nel 1860) della Contea di Nizza e del Ducato di Savoia (pretesi dalla Francia).
Gli accordi verbali di Plombières prevedevano per la realizzazione del progetto politico una guerra comune di Francia e regno di Sardegna contro l'Austria che nel frattempo occupava
i territori della Repubblica di Venezia come prescritto nei precedenti accordi del 17 aprile 1796 fatti con Napoleone a Leoben ai quali è stata data attuazione dal Congresso di Vienna del 1815.
Dopo il congresso di Vienna la penisola italiana fu divisa in una decina di stati.
Il regno di Sardegna, governato dai Savoia, riottenne il Piemonte e la Savoia e venne ulteriormente ingrandito con i territori della ex Repubblica di Genova, senza alcun diritto di opposizione da parte di quest'ultima e senza plebiscito.
Nel resto del nord della penisola italiana venne costituito il Regno Lombardo-Veneto sotto il controllo dell'Austria, comprendente i territori di terraferma della Repubblica di Venezia (Veneto, Friuli e Lombardia orientale), che contrariamente ai principi-guida del Congresso non venne ricostituita, uniti alla parte rimanente della Lombardia.
Ad esso fu annessa la Valtellina, per la quale furono respinte le richieste svizzere, che questa valle – appartenente alla Svizzera dal 1512 al 1797 – ritornasse al Canton Grigioni o fosse unita alla Confederazione, come cantone autonomo.
Scoppiata quella che la storiografia italiana definisce come “seconda guerra di indipendenza”, il progetto naufragò a causa della decisione unilaterale di Napoleone III di uscire dal conflitto (armistizio di Villafranca), consentendo così al regno di Sardegna di acquisire solo una minima parte dei territori veneti.
Il dominio austriaco sui territori veneti cessò definitivamente nel 1866 dopo la guerra dichiarata all’Austria dalla Prussia, d'intesa con il regno italiano.
I successivi accordi di pace firmati fra Austria e Prussia costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
Nelle settimane seguenti fu deciso che l'Italia avrebbe avuto il resto dei territori veneti, ma l'Austria non volle consegnarlo direttamente al regno d’italia da cui non si considerava sconfitta.
L’Austria, d’intesa con Napoleone III affidò i territori Veneti alla Francia a condizione che fosse riconosciuto al Popolo Veneto – e non alle sue storiche istituzioni – il diritto di scegliere il proprio futuro attraverso un plebiscito.
Il plebiscito però ebbe luogo il 21 ottobre 1866 organizzato, controllato militarmente e poi strumentalizzato dalle autorità d’occupazione del regno d’italia.
Su una popolazione di 2.603.009 persone i votanti furono 647.426 e i voti contrari 69. 
Col pretesto del plebiscito-truffa il regno d’italia cancellava i confini nazionali della Repubblica di Venezia e imponeva il proprio dominio con l’adozione del regio decreto nr.3300 del 4 novembre 1866.
Giova rammentare che il diritto all’integrità territoriale di una Nazione si afferma già agli albori del diritto internazionale con la cosiddetta “Pace di Westfalia” del 1648.
In particolare, già ai tempi del diritto internazionale classico la libertà giuridica giungeva fino al punto che gli stati potevano concordare con altri soggetti la propria estinzione.
Nel caso di specie preme rilevare come la Repubblica di Venezia non abbia mai concordato con il regno d’italia e con nessun’altro la propria estinzione.
La Repubblica Veneta ha il diritto di pretendere da tutti gli altri stati il pieno rispetto della sua integrità territoriale e indipendenza politica; inoltre, l’occupatio bellica non conferisce all’occupante italiano titolo per annettersi i territori veneti occupati.
Le annessioni effettuate pendente bello sono nulle.
L’occupazione dei territori veneti non può produrre il trasferimento allo stato straniero occupante italiano, a fronte della protesta del Popolo Veneto sovrano, anche se l’italia si comporta animo domini.
Altrimenti si dovrebbe riconoscere effetto normativo (cioè il modo di acquisto della sovranità territoriale) al principio di effettività.
Il titolo giuridico del Popolo Veneto sovrano prevale sull’effettività della situazione.
Si precisa che è da respingere la tesi secondo cui il mero trascorrere del tempo possa comportare il trasferimento del territorio per una sorta di prescrizione acquisitiva, qualora il Popolo Veneto sovrano non se ne stia inerte.
2 – Impedimento e soppressione dell’esercizio della sovranità nazionale del Popolo Veneto nei territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Il regno d’italia, dopo aver invaso e occupato militarmente i territori veneti, privava la Repubblica di Venezia della sua indipendenza, della sua sovranità e della sua libertà.
Ha quindi violato e impedito l’esercizio della piena sovranità del Popolo Veneto, imponendo e sostituendo la propria sovranità, la propria amministrazione, le proprie istituzioni e la propria bandiera (il tricolore italiano) alla sovranità, amministrazione, istituzioni e bandiera proprie della Serenissima Repubblica (il Gonfalone di San Marco), così come ancora oggi continua a fare lo stato italiano.
Lo stato straniero italiano, a far data dalla sua illecita occupazione, impedisce al Popolo Veneto di esercitare la propria sovranità con proprie istituzioni e l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni, così come gli impedisce di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti con valore e forza legale per tutti i membri della società Veneta che liberamente hanno deciso di farvi parte.
La Repubblica di Venezia, ad oggi privata della sua indipendenza, sovranità e libertà, è stata suddivisa dallo stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e amministrata da ben quattro (4) enti territoriali regionali italiani.
3 – SOPPRESSIONE DELLA NAZIONALITA’ VENETA
Premesso che qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo;
che la nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione e storia;
che la nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità,
anche la nazionalità veneta è e deve ritenersi espressione della tipicità del Popolo Veneto e della sua identità.
Lo stato straniero italiano ha da sempre fatto di tutto per sopprimere e cancellare la nazionalità veneta e il Popolo Veneto, anche imponendo e sostituendo all’identità nazionale veneta un’inesistente identità nazionale di popolo italiano.
4 – Occupazione BELLICA e repressione anche militare della Repubblica di Venezia.
Fin dalla prima occupazione francese napoleonica del 1797 con l’esautoramento del legittimo “Parlamento Veneto” (Maggior Consiglio) e la successiva dominazione austroungarica imposta dal Congresso di Vienna del 1815, vi sono state numerose insorgenze del Popolo Veneto contro ogni dominazione straniera.
Tuttavia, nella battaglia navale di Lissa (luglio 1866 – Osterreiche-Venezianische Marine) e nella battaglia di Custoza (Verona), il Popolo Veneto combatte  al fianco dell’esercito austro-ungarico contro l’invasore italiano, mentre l’italia, ancora oggi, tenta falsamente di far passare tali battaglie risorgimentali per moti filo italiani.
In quel tempo Austria e Prussia firmarono accordi di pace, e costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
Nelle settimane seguenti fu deciso che sarebbe stata ceduta la Repubblica di Venezia al regno d’italia ma l'Austria non volle consegnarlo direttamente a un Paese da cui non si considerava sconfitta.
Lo cedette quindi alla Francia nell'intesa che Napoleone III lo avrebbe consegnato a Vittorio Emanuele previa organizzazione di un plebiscito.
Il plebiscito ebbe luogo il 21 ottobre del 1866.
Si consideri che le potenze europee di allora intendevano riconoscere al Popolo Veneto attraverso un plebiscito il diritto di scegliere il proprio futuro, ma la Repubblica di Venezia
non ha mai concordato né con il regno d’italia e né con nessun altro stato la propria estinzione e tanto meno l’esercizio di un plebiscito popolare addirittura organizzato dallo stato occupante, che ha poi avuto luogo sotto il controllo e la minaccia delle forze militari del regno d’italia e il cui svolgimento e i cui risultati sono stati notoriamente manipolati.
Mentre le dominazioni francesi napoleoniche e austroungariche hanno conservato l’identità nazionale della Repubblica di Venezia, il regno d’italia aveva pianificato l’occupazione militare al fine di annettere i territori della Nazione Veneta, invasi per la guerra contro l’Austria in alleanza con la Prussia.
La condizione imposta dall’Austria alla Francia dell’indizione di un plebiscito al fine di conoscere la volontà del Popolo Veneto è stata disattesa in quanto lo stesso è stato organizzato e attuato dalle forze di occupazione del regno d’italia già presenti sui territori veneti per la guerra contro l’Austria.
5 – Colonizzazione della Repubblica di Venezia E DEL POPOLO VENETO
Dalla sua occupazione il potere italiano ha eretto un muro di silenzio attorno alle vere cause della forzata unità nazionale nascondendo la resistenza che fiorenti Nazioni pre-unitarie e i loro liberi Popoli hanno opposto all’invasione e occupazione italiana.
Il risorgimento italiano è in realtà un mito inesistente.
Veri e propri genocidi, massacri, campi di concentramento e l'esodo di popoli sono il marchio indelebile e il prezzo della forzata unità d'italia.
La mistificazione dell'unità d'italia è un insulto alle vittime innocenti, ai combattenti e patrioti di ieri e di oggi che hanno difeso e difendono, anche con l'estremo sacrificio della vita, le loro Patrie che l'italia ha voluto e vuole cancellare dalla storia.
L’italia dalla data di occupazione ha di fatto e continua ad oggi a colonizzare la Repubblica Veneta, per agevolare il proprio dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche e faunistiche, storiche e artistiche.
Inoltre impedisce al Popolo Veneto di decidere liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, privandolo anche dei propri mezzi di sussistenza.
Oltre ai predetti processi socioeconomici, volti alla predazione delle risorse senza interesse alcuno per lo sviluppo del territorio, se ne verificano altri, a livello socioculturale, non meno devastanti.
Avvalendosi del potere economico, politico e militare lo stato straniero italiano esercita un vero e proprio imperialismo culturale con l’imposizione della lingua italiana  e di una cultura che non appartiene al Popolo Veneto.
Il Popolo Veneto è vittima dell’aggressione italiana perché viene privato dei propri beni e dei propri diritti, e viene anche indotto ad assumere i valori dei colonizzatori, a giustificarne la prepotenza, ad auto colpevolizzarsi e a sviluppare un umiliante senso di inferiorità.
Ogni occasione è valida nel tentativo di far vergognare i Veneti della propria identità e della propria lingua, oggetto di una forte discriminazione che a causa della politica nazionalista italiana, nonostante il forte radicamento sul territorio, è sempre meno parlata.
La lingua veneta, con le sue inflessioni e varianti più o meno marcate, è un forte collante identitario per il Popolo Veneto ed è per questo che è stata sistematicamente attaccata, vietata nelle scuole, da qualsiasi ambito ufficiale e spesso anche ridicolizzata.
Le poche norme di tutela della lingua veneta non vengono attuate.
Anche tutti gli attacchi e le omissioni riguardo la lingua veneta vanno inquadrati in una strategia aggressiva che non minaccia solo gli aspetti linguistici, ma che è volta alla sottrazione complessiva di beni e diritti, in particolare al diritto inalienabile del Popolo Veneto all’autodeterminazione e alla libertà.
6 – Crimini contro l’umanità
Fin dalla sua occupazione l’italia ha tentato di sottomettere intenzionalmente il Popolo Veneto a condizioni tali di esistenza che ne comportasse l’estinzione sia fisica che culturale (diaspora veneta); anche secondo la definizione adottata dall’ONU costituiscono genocidio «gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».
Il genocidio viene considerato come un crimine specifico e come tale recepito nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi.
Non si possono dimenticare verità storiche nascoste e sconvolgenti come quelle delle foibe.
Ancora nel 1962, sulla base di accordi segreti (nr.57/62) con il governo jugoslavo di Tito, l’italia finanziava il  mantenimento in schiavitù, pagando nominativamente vitto e vestiario, di prigionieri istroveneti tenuti in un campo di concentramento all’interno di una miniera di rame a Mitrovica (ex Jugoslavia), purché non ritornassero alle loro terre venete d’origine.
Le Foibe sono state un GENOCIDIO voluto da Italiani e Jugoslavi a danno del Popolo Veneto, che ancora oggi continua nella forma di oblio culturale e negazione delle libertà politiche che portano alla servitù economica.
La storia dello stato italiano ne esce massacrata e infranta. 
I  fondatori e i “padri” della repubblica italiana, da De Gasperi a Togliatti, da Pertini a Rossi da  Parri a Valiani pagarono Tito per estendere il dominio anche fino al Garda, e pagarono fino agli anni 60  per tenere prigionieri i Veneti nei campi di concentramento jugoslavi.
Ad oggi lo stato straniero italiano col pretesto di attuare mirate politiche di accoglienza  per gli immigrati, impone un’integrazione agevolando insediamenti e radicamenti stanziali sui territori veneti di stranieri anche culturalmente avversi alle tradizioni, costumi e consuetudini del Popolo Veneto.
Particolarmente mal tollerata dal Popolo Veneto è l’imposta residenza di criminali di matrice eversiva mafiosa qui confinati in regime di soggiorno obbligato nonché la sistematica occupazione di cariche apicali della maggior parte delle istituzioni italiane.
7 – ripetuti atti di aggressione E DI guerra contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, CONTRO altri movimenti di liberazione nazionali e i loro militanti
I movimenti di liberazione nazionale sono qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione, essi conseguono una posizione internazionalmente rilevante a motivo dei loro scopi politici, quali la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale, da un regime razzista o dall'occupazione straniera.
Il principio di legittimazione dei movimenti di liberazione nazionale è quello dell'autodeterminazione dei popoli.
L'autodeterminazione del Popolo Veneto è un vero e proprio diritto inalienabile, incedibile e imprescrittibile, parte dello JUS COGENS (diritto internazionale imperativo).
Al solo Popolo Veneto spetta il legittimo esercizio di tale diritto erga omnes (nei confronti di tutti gli altri stati) e solo i movimenti di liberazione nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero popolo anche a livello internazionale.
Alla luce di tali principi, per decisione e volontà di alcuni Patrioti Veneti, il 29 settembre 2009 è stato istituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, quale legittima espressione del diritto all'autodeterminazione dei popoli sancito dall'articolo 1 paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco in data 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, e dal "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77).
Proprio perché il MLNV ha sempre seguito con rigore il percorso previsto dal diritto internazionale, poco tempo dopo il suo costituirsi lo stato straniero occupante italiano ha sferrato ripetuti violenti e repressivi attacchi contro questo MLNV contestando il reato di associazione paramilitare previsto e punito dal decreto legislativo italiano n. 43 del 14 febbraio 1948, con pene detentive in carcere fino a dodici anni (12 anni).
L’attività repressiva italiana si è sviluppata contro il MLNV e i suoi militanti con ripetuti atti di aggressione armata con blitz nelle privati abitazioni e nella sede del MLNV, sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali, computers, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere, brochures, biglietti da visita, moduli anagrafici, denaro, uniformi mimetiche, nonché fucili e decine di pistole, migliaia di ogive e bossoli per munizionamento, centinaia di munizioni e numerosi armi bianche e coltelli tattici da combattimento, nonché la spoliazione, con disprezzo, di numerose bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi del MLNV.
Lo stato straniero italiano ha sottoposto ripetutamente e illegalmente i militanti del MLNV a gravi limitazioni della libertà personale, li ha sequestrati, segregati e sorvegliati a vista, li ha sottoposti ad interrogatori informali e a inaudite violenze morali e psicologiche, li ha schedati come criminali, il tutto in violazione dei fondamentali e inviolabili diritti umani, civili e politici di cui al "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77) e sanciti anche dalla costituzione italiana.
Con l’abuso dello strumento mediatico, le autorità di occupazione straniere italiane hanno esibito le armi sequestrate come parte dell’arsenale in dotazione al MLNV.
Alcuni parlamentari italiani in data 12 novembre 2009, nella seduta n. 245, hanno presentato interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-04996 indirizzata al ministro dell’interno italiano, attribuendo al MLNV la valenza di una “pericolosa struttura paramilitare” con finalità eversive e secessioniste con tanto di “pianificazione di esercitazioni di tiro con armi da fuoco in località montane e di atti dimostrativi contro le forze dell’ordine italiane, sventata dall’inchiesta e dai primi elementi raccolti”.
Un ulteriore violento e repressivo attacco contro il MLNV è stato poi sferrato nuovamente da parlamentari italiani a seguito di un analogo ulteriore atto di aggressione posto in essere dalle autorità d’occupazione straniere italiane presentando un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno italiano per sapere quali misure intendesse assumere "per prevenire e contrastare l'organizzazione e le attività dell'associazione 'Polisia Veneta' legata al Movimento di liberazione nazionale del popolo veneto (MLNV)" esprimendo  ''preoccupazione per il rischio di sottovalutazione della capacità operativa e dell'ideologia di stampo separatista del gruppo paramilitare legato al MLNV".
In data 2 aprile 2014 lo stato straniero italiano ha sferrato tramite un reparto speciale militare della propria 4^ forza armata un ulteriore gravissimo atto di aggressione e repressione contro movimenti di liberazione nazionale veneti quali il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Veneto Fronte di Liberazione (VFL), nonché contro varie associazioni e aggregazioni spontanee di Cittadini Veneti (Comitato 9 dicembre), organizzazioni sindacali venete (LIFE), e contro i loro militanti anche con provvedimenti di natura restrittiva in carcere e in regime di isolamento.
Con questo ulteriore atto di aggressione e repressione le autorità d’occupazione straniere italiane hanno ripetuto blitz armati nelle private abitazioni e sedi di lavoro.
Queste sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali, computers, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, allo scopo di ricercare denaro, uniformi di tipo militare, armi, munizionamento e o parti di esse, veicoli blindati e parti di essi, progetti di azioni eversive, attrezzature idonee al compimenti di azioni militari ed equipaggiamenti tattici, nonché disegni tecnici relativi alla costruzione di sistemi d’arma artigianali e all’approntamento di veicoli destinati alle azioni militari, documenti di identità falsi e/o contraffatti e targhe false di veicoli nonché bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi dei Movimenti di Liberazione Nazionale e dei vari gruppi associativi.
Agli indagati e agli incarcerati vengono imputate responsabilità in ordine all’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Decine di indagati, donne comprese, sono stati incarcerati, molti dei quali anche in regime di isolamento, come il leader del movimento di liberazione nazionale Veneto Fronte di Liberazione (VFL) e una militante del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che si sono dichiarati “prigionieri di guerra” di fronte all’autorità giudiziaria d’occupazione straniera italiana.
Per questi motivi, considerato che nel diritto internazionale spetta solamente alla Nazione vittima dell’aggressione far valere i propri diritti e le proprie pretese nei confronti dello stato autore delle violazioni delle norme del diritto internazionale e che quindi nel caso di specie, questa prerogativa spetta ai soli movimenti di liberazione nazionale che agiscono in nome dell’intero popolo sulla base del diritto all’autodeterminazione, il MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio, ha chiesto in nome dell’intero Popolo Veneto la cessazione della violazione della sovranità nazionale della Serenissima Repubblica Veneta e la riparazione dell’illecito.
Ha chiesto che lo stato straniero occupante italiano consenta e riconosca l’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e che la comunità internazionale riconosca il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.
Si è appellato agli stati della comunità internazionale affinché diano al MLNV sostegno, appoggio ed assistenza nella sua lotta intrapresa per il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.
Considerato inoltre che nel diritto internazionale i movimenti di liberazione nazionale vantano diritti maggiori rispetto agli stati oppressori, ha chiesto  agli stati della comunità internazionale di astenersi dall’aiutare lo stato oppressore italiano.
Atteso che i movimenti di liberazione nazionale, quali soggetti di diritto internazionale, per loro natura non possono essere soggetti alle autorità di occupazione straniere, il MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio ha chiesto agli stati della comunità internazionale di pretendere dallo stato straniero occupante italiano l’immediata scarcerazione e liberazione dei Patrioti Veneti combattenti dei movimenti di liberazione nazionale veneti incarcerati e/o indagati a motivo della loro lotta per la liberazione della Serenissima Repubblica Veneta e l’immediata cessazione di ogni ostilità e repressione.
Ha chiesto inoltre di essere ospitato da Stati terzi al fine di poter proseguire il suo legittimo percorso di liberazione della Patria Veneta dall’occupazione italiana e l’invocazione delle norme sulla protezione e immunità delle persone che agiscono per conto dei movimenti di liberazione  nazionale coinvolti, comprese quelle dei movimenti di liberazione nazionali sardo (Movimentu de Liberatzioni Natzionali Sardu – MLNS) e siciliano (Movimentu Sicilianu di Libirazioni Nazionali – MSLN).
 
TUTTO CIO' PREMESSO
 
Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP), desidera e chiede di diventare un partecipante dell’Organizzazione e a tal fine precisa quanto segue:
l’etica per la quale si è costituito il MLNV e il GVP suggerisce che debba esserci assonanza fra l’azione politica e l’azione moralmente giusta.
Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo concretarsi in un’azione umana riconosciuta moralmente giusta.
E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana.
Sulla base di questo principio cardine l'ordinamento giuridico veneto provvisorio (OGVP) non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l'apparato istituzionale provvisorio istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge.
L'OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
– Libertà;
– Uguaglianza;
– Proprietà.
Pur conciliando il principio per cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche sulle proprie origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente in ambito politico la libertà di scelta, partecipazione e di azione, a prescindere da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condivisibile.
L'OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
– la pacifica e serena convivenza civile;
– la giustizia;
– il perseguimento del bene comune dell'intera comunità;
– le giuste libertà individuali e sociali;
– la libertà religiosa.
In particolare accetta, rispetta, condivide e crede nei principi per i quali:
  1. ogni essere umano è originale e titolare esclusivo del proprio corpo fisico costituito da carne, ossa e sangue.
  2. Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera intellettuale, con la propria libera facoltà di intendere, di concepire pensieri, elaborare idee e formulare pareri.
  3. Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera spirituale, radice ed estrinsecazione della sua libera coscienza e personalità.
  4. Ogni essere umano è pertanto Persona perché è ciò che è, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
  5. L’esistenza di ogni essere umano come Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera.
  6. L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto all’esistenza di una persona rispetto ad un’altra determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
  7. Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo.
  8. La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
  9. La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
  10. Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come comunità di persone venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d'origine. I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione. Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Accetta, rispetta, condivide, riconosce e si impegna a garantire inviolabilità ai diritti umani, civili e politici della persona umana, l’eguaglianza di tutte le Nazioni e dei Popoli e nel diritto inalienabile alla loro autodeterminazione.
Accetta, rispetta, condivide, riconosce e si impegna a garantire inviolabilità ai diritti di ogni minoranza o maggioranza della popolazione, perché già il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come comunità dotata di pluralità culturale, di lingua e tradizioni e credi religiosi.
Rinnega la guerra, qualsiasi forma di terrorismo e di violenza quale strumento di soluzione delle controversie fra le Nazioni, vuole promuovere la pace, la giustizia e la concordia fra i Popoli.
Vuole sostenere, appoggiare ed assistere le organizzazioni umanitarie nei cui principi si riconosce.
LA LEGITTIMAZIONE DELL'APPARATO ISTITUZIONALE
La struttura e l'organizzazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) di cui si è dotato il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) non agisce sulla base del consenso popolare ma sul suo diritto di autodeterminazione sancito per legge.
Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.
Il MLNV  ha quindi scelto di intraprendere il percorso diplomatico e non quello della c.d. "guerra di liberazione" e nel dar seguito all'adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell'alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito il Governo Veneto Provvisorio anche per garantire le relazioni internazionali.
Al fine di garantire la formazione e i lavori della "Costituente", assicurare la sicurezza nazionale, la continuità dei pubblici servizi e al ripristino incondizionato e totale della sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre è stata chiesta una partecipazione congiunta di tutte le altre forze indipendentiste.
Nella riunione congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni indipendentiste tenutasi a Vicenza il 25 febbraio 2012 è risultato però difficile armonizzare il percorso di quelle organizzazioni che  miranti ad una svolta politica in ambito straniero italiano sostengono di fatto solo una parziale autonomia o agevolazioni in ambito territoriale e per le quali si rinnega la propria identità venetica.
L’incompatibilità col diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto di tali organizzazioni è dato dal percorso intrapreso con il concorso a competizioni elettorali in ambito politico e amministrativo straniero italiano allo scopo di conseguire posizioni di potere nell’ambito delle autorità d’occupazione.
Non si è potuto pertanto condividere ruoli e compiti nel Governo Veneto Provvisorio con nocumento alla causa indipendentista e polverizzazione degli intenti determinata dal proliferare di sigle e anche istituzioni governative prive di riscontro giuridico.
Il consenso popolare potrà concretarsi con il riconoscimento formale dell’autorevolezza del Governo Veneto Provvisorio data dallo stesso diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.
Con onore e rispetto
WSM
Venetia, lunedì 2 febbraio 2015
Il Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto