COMUNICATI
DA CHE PULPITO ARRIVA LA PREDICA
NO ALL’INVIO DI SOLDATI ITALIANI AL CONFINE DELLA RUSSIA
Per i Veneti che non si rifiutano di essere inviati come italiani in Lettonia promettiamo il futuro diconoscimento del diritto alla Cittadinanza Veneta … non la meritereste.
AUGURI MLNV … SONO SETTE ANNI DI LOTTA!
M.R. DI ANNI 15 FA APPELLO AL GOVERNO VENETO CONTRO LE AUTORITA’ STRANIERE ITALIANE.
DI CHI E’ IL DITO SUL GRILLETTO ?
Brent Thompson
È quello di Brent Thompson il nome del primo agente identificato tra i cinque deceduti per l’attacco contro la polizia di Dallas. 43 anni, si era sposato da poco, lavorava da sei anni al Dallas Area Rapid Transit: da novembre 2009, si legge sul suo profilo social, «Pattuglio il settore nord-ovest per il traffico dell’area che comprende Lewisville, Carrollton, Farmers Branch, Irving e Dallas». Thompson dopo gli studi alla Corsicana High School e al Navarro College era entrato nell’accademia di polizia. «Motivato a lavorare in team. Mi piace lavorare su compiti impegnativi e di ‘problem solving’ con i miei colleghi. Costantemente alla ricerca di modi diversi per servire il mio reparto per evitare che il mio lavoro diventi sedentario e noioso».
Patrick Zamarripa
«Appassionato dall’emozione che mi dà il mio lavoro.
Sono padrone della notte.
Amo il mio Paese, il Texas, la famiglia, Dio, gli amici e lo sport» si legge sulla biografia Twitter di Patrick Zamarripa, 32 anni, il secondo degli agenti uccisi durante la sparatoria del 7 luglio.
ra un veterano di guerra, ufficiale di polizia in forza al dipartimento di Dallas.
Lascia una moglie, Kristy Villasenor di 32 anni e una figlia di due anni, Lyncoln.
Lorne Ahrens
Ufficiale di polizia, Lorne Ahrens ha servito il Dipartimento di Dallas per 14 anni.
Per amici e colleghi era un tipo che non passava inosservato: grosso di corporatura dicevano che assomigliava (bonariamente) ad un orso grizzly.
Era sposato con un detective della polizia di Dallas.
Michael Smith
Era entrato a far parte della polizia nel 1989, ed era stato nominato «Poliziotto dei poliziotti» nei mesi scorsi per la sua devozione e il suo impegno al lavoro.
In servizio era stato ferito anche in passato, quando un membro di una gang aveva cercato di aggredire il suo compagno e lui era intervenuto.
55 anni, un uomo tranquillo, religioso, era membro attivo come tutta la sua famiglia della congregazione della chiesa di Maria Immacolata.
Era sposato da 17 anni e aveva due figlie di 9 e 14 anni.
Michael Krol
Nato a Detroit in Michigan 40 anni fa, aveva lavorato là fino al 2007 come guardia armata prima in un ospedale, poi alla prigione della contea.
Nel 2008 si era trasferito alla polizia di Dallas. «Fare il poliziotto era il suo sogno» ha raccontato la madre dell’uomo, ucciso da un cecchino durante la manifestazione di protesta degli afroamericani.
IL RISO … GLI STOLTI E I BUGIARDI
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e di delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della propria Patria, la Serenissima Repubblica Veneta.
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In virtù della sua personale, incedibile, inalienabile e imprescrittibile autodeterminazione, avendo revocato e negato il consenso allo stato italiano e a qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di rappresentarlo in qualsivoglia maniera, ogni Cittadino del Popolo Veneto è libero da ogni ordinamento, statuto, codice, norma e/o regolamento da esso emanato e libero di non obbedire ad alcuna corte, tribunale o autorità delegabile italiana.
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
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che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
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che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
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che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
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che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che la obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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Non sussistono elementi essenziali del «giusto processo», costituzionalmente garantito anche in ambito italiano (art. 111 Cost.), venendo meno i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice che dovrebbero garantire e tutelare la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia. Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniere italiana, infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano. Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene. Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano. Ogni giudice italiane è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
che qualsiasi relazione determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN OGNI CASO, IN CONSEGUENZA DI CIO'
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana e sono a tutti gli effetti inesistenti, ovvero “tamquam non esset”, e comunque nulli.
ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona di nazionalità Veneta e che oltre più abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Persona di nazionalità Veneta e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati, sia digitale che cartacea.
AVVISA e NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con:
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vessazioni
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rapine
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minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali
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ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
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Nel caso in specie i militari dell’arma dei carabinieri stranieri italiani:
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arbitrariamente e con l’inganno si sono introdotti nell’abitacolo dell’autovettura;
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si sono illegalmente appropriati della documentazione del veicolo e della licenza di guida del conducente che il titolare aveva esibito e in diritto non voleva loro consegnare;
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hanno aggredito e trascinato con la forza fuori dal veicolo il conducente che in diritto ha espresso la volontà di non sottoporsi ad alcun accertamento sanitario e/o amministrativo contestando loro il difetto assoluto di giurisdizione.
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hanno violato i diritti umani, civili e politici del Cittadino del Popolo Veneto;
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hanno sequestrato e ridotto in schiavitù il Cittadino del Popolo Veneto per averlo ammanettato e trascinato a forza e obbligato a stare per oltre un’ora all’interno di una caserma militare straniera italiana e al solo fine di produrre i loro verbali nei quali non è riportata l’espressa dichiarazione del Cittadino del Popolo Veneto che ha contestato il difetto assoluto di giurisdizione;
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hanno agito unilateralmente, con atti di aggressione, violenti e di forza e hanno costretto il Cittadino del Popolo Veneto a sottomettersi alla loro illegale autorità.
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agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
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di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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di restituire immediatamente ogni bene e documenti illegalmente sottratto al/alla Cittadino/a del Popolo Veneto.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
CANONE RAI – DIFFIDA E INTIMAZIONE AL GOVERNO ITALIANO
Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale, Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
VISTA
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo MLNV in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
-
che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
-
che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale e che giustifichi le pretese del governo italiano;
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la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
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tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte del richiedente a seguito del mancato pagamento di ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare tale pretesa insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
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il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
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tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
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massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
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corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
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termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
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firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento della somma pretesa;
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la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
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la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
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che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
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che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
ATTESTA E CERTIFICA
PER QUESTI MOTIVI SI RIGETTA NELLO SPECIFICO
SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI
AVVISA e NOTIFICA
E' FATTO LORO DIVIETO
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.
E’ FATTO OBBLIGO
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
Il presente atto sarà pubblicato all’ ALBO UFFICIALE del GVP con valore di notificazione, comprensiva dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati.
WSM
Venetia, lì 16 maggio 2016
IL MLNV E’ CON L’AUSTRIA … NON CON L’ITALIA.
Nell'ambito dell'attuazione del programma di ripristino della sovranità della Nazione il Governo Veneto Provvisorio è al lavoro per disporre appena possibile il reclutamento di un contingente iniziale di uomini e donne Venete nell'ambito della Polisia Nasionale.
Subito deve essere ripristinato il servizio di polizia di frontiera con capillari controlli ai valichi terrestri, agli scali marittimi, lacustri, fluviali e aereoportuali e su tutti i tratti di confine.
Questa è solo la prima di una serie di fasi da attuare tramite il protocollo di sicurezza nazionale predisposto dal Dipartimento dell'Interno e la messa in sicurezza del territorio della Serenissima Repubblica Veneta.
WSM
Venetia, 28 aprile 2016
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
E CI RISIAMO COL TERRORISMO MEDIATICO DI STATO italiano
LETTERA APERTA AGLI IMPRENDITORI … DA ALTRI IMPRENDITORI
OGGI 14 MARZO 2016 … PRESUNTI CARABINIERI ITALIANI MINACCIANO E OFFENDONO AL TELEFONO
“C'è chi mette in dubbio il futuro dell'ideale della libertà.
e su facebook intanto … (???)
L'ITALIA E LA REGIONE VENETO MOBILITANO ESERCITO IN CASO DOVESSERO PERDERE IL VENETO. NESSUN SCONTO DI PENA PER I SOVVERSIVI.!!
E GLI ILLEGALI CARABINIERI ITALIANI INSISTONO CON LE LORO PREVARICAZIONI CONTRO I VENETI
Abbiamo da poco ricevuto una e-mail inviataci da Massimiliano Moscatello un membro del direttivo di questo MLNV che si è opposto all’illecita e illegale pretesa di una pattuglia dei carabinieri italiani di procedere ad un controllo nei suoi confronti.
Pubblichiamo integralmente l’e-mail appena pervenuta:
IL MLNV NON E’ IL C.L.N. O IL SINDACATO VENETO.
WSM
Venetia, 22 febbraio 2016
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
LA POLISIA NASIONALE VENETA SARA’ UNA REALTA’ … LA NAZIONE NE HA BISOGNO.
RICORDATE CHE L’UNIONE FA LA FORZA, ANCHE CONTRO L’ITALIA.
Le infami istituzioni d'occupazione dimostrano cinismo e poca avvedutezza.
PUBBLICI UFFICIALI ITALIANI … NON SEMPRE E’ SINONIMO DI INTELLIGENZA.
2016.02.08 – E GLI ITALIANI INSISTONO CON I TENTATIVI DI NOTIFICA.
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso;
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che il sottoscritto si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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che il sottoscritto si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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che il sottoscritto riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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che il sottoscritto è membro del Direttivo nonché Presidente di questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato formato;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
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che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
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che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
l’atto meglio suindicato e ogni altra notifica di qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.
dei propri dati personali e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del proprio nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della propria persona e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
-
falsità materiale;
-
falsità ideologica;
-
uso di atti falsi;
-
molestie o disturbo alle persone;
-
la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
-
aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
-
aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
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agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
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di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
WSM
Venetia, 8 febbraio 2016
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
CONTRO LA TIRANNIDE NON BASTA PIU’ ESSERE INDIGNATI.
Oggetto: e' una vergogna…
Avrei potuto dire a quella madre di rivolgersi al pronto soccorso
VERBALI E NOTIFICHE … E IL GRAVE “VIZIETTO” TUTTO ITALIANO.
Questo succede anche quando il carabiniere o il poliziotto o qualsiasi altro pubblico ufficiale italiano attesta falsamente in un verbale per presunte violazioni al codice stradale italiano che il Cittadino non ha dichiarato nulla in merito alla contestazione.
A prescindere dal difetto assoluto di giurisdizione in cui operano illegalmente tutte le forze d’occupazione straniere italiane, queste omettono anche di registrare a verbale le dichiarazioni rese dai Cittadini Veneti che contestano questa gravissima loro violazione.
Questo è lo stravagante espediente posto in essere dalla maggior parte delle forze d’occupazione straniere italiane (carabinieri, polizia di stato, vigili urbani, guardia di finanza, vigili del fuoco, forestale, polizia provinciale …) ma che li espone anche alla violazione del succitato art.479 del loro codice penale.
Un verbale è un atto giuridico che produce effetti giuridici a prescindere dalla volontà di chi lo redige.
Perché la legge italiana non ammette ignoranza e un verbale, essendo un atto giuridico che produce sempre effetti giuridici produce anche danni gravissimi al Cittadino.
Il pubblico ufficiale italiano, specie in un atto di notifica, deve attestare a verbale solo gli atti che lui compie ma non quelli che si presume siano posti in essere dal Cittadino Veneto per la completezza dell’atto stesso.
In sostanza non è scontato che il Cittadino Veneto abbia ricevuto l’atto che il pubblico ufficiale italiano vuole notificargli e nessun pubblico ufficiale italiano può attestare a verbale che un Cittadino Veneto abbia ricevuto copia dell’atto che gli si vuol notificare.
Bisogna sempre ricordare che se il Cittadino Veneto non riceve l’atto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio italiano vuole notificare, la notifica non è compiuta.
Oltre a non ricorrere alcun obbligo per il Cittadino Veneto di ricevere la notifica di qualsiasi atto italiano, non corre l’obbligo neppure di firmarlo.