In questa dolorosa circostanza ogni parola suona superflua.
Caro Giulio ti vogliamo solo dire che ti siamo vicini.
Sincere condoglianze per la perdita della mamma.
il MLNV
COMUNICATI
SFRATTO ILLEGITTIMO … COME L’ITALIA VIOLA I DIRITTI UMANI, CIVILI E POLITICI DEI VENETI.

Uno stato come l'italia, sorto con la violenza, la frode e l'inganno, pretende di giustificare sé stesso ignorando dolosamente il proprio difetto di giurisdizione e deruba i Veneti dei propri beni.
(Abraham Lincoln)
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Eppure non mi pare peccato imbrogliare colui che spera di vincere barando.
(William Shakespeare)
IL NOSTRO CORDOGLIO PER LE VITTIME DELL’INCIDENTE AEREO DI SOCHI.

Proprio in una recente riunione del Minor Consejo del Governo Veneto Provisorio avevo fatto riferimento al Coro Alexandrov apprezzato in una esibizione tratta da un video di youtube, (che potete vedere qui sotto).
È stato subito chiaro che non c’era niente da fare per gli 84 passeggeri e gli 8 membri dell’equipaggio dell’aereo precipitato nel Mar Nero domenica mattina, poco dopo la partenza da Sochi.
Tra le persone a bordo, anche i componenti del coro dell’esercito russo.
Il Tupolev 154 di proprietà del ministero della Difesa di Mosca, è decollato alle 5.20 del mattino (ora locale) — intorno alle tre di notte italiane.
Due minuti dopo, è scomparso dai radar.
Destinazione del velivolo, la base aerea russa di Larakia, in Siria.

Non si conoscono ancora le cause dello schianto, ma il presidente Vladimir Putin ha subito ordinato al suo primo ministro, Dmitri Medvedev, di guidare la Commissione di inchiesta sul disastro aereo. La pista del terrorismo non è stata esclusa tra le varie ipotesi.
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Tra le vittime del disastro aereo anche Elizabeta Glinka, conosciuta anche come «Dottoressa Liza» direttore esecutivo dell'organizzazione umanitaria Fair Aid e figura molto nota in Russia, lo scorso 8 dicembre era stata premiata dal presidente Vladimir Putin per il suo impegno umanitario.
«Sappiamo che stava andando a Latakia per portare medicinali e attrezzature a un ospedale», ha detto il capo del Presidential Council for Human Rights Mikhail Fedotov.
A bordo anche 9 giornalisti: il reporter di Channel One Russia Dmitrii Runkov e il tecnico del suono Alexander Soidov.
A bordo anche un corrispondente del canale televisivo NTV, il corrispondente Mikhail Luzhetsky, il cameraman Oleg Pestov e il tecnico del suono Evgeny Tolstov (che su Facebook ha postato una foto in aeroporto, a Mosca, poco prima del disastro), e tre dipendenti del canale televisivo Zvezda Tv, il corrispondente Pavel Obukhov, il cameraman Aleksandr Suranov e l'assistente Valery Rzhevsky.
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Tratto da (CLICCA QUI)
IL CORO ALEXANDROV … UNA LEGGENDA LUNGA 90 ANNI.
Una leggenda lunga 90 anni
Fondato nel 1928 da Alex Alexandrov con la missione di sollevare il morale delle truppe, il Coro dell'Armata Rossa, noto anche come Alexandrov Ensemble, è forse il più famoso dei gruppi musicali del suo genere e un'autentica "leggenda" dell'ex Unione Sovietica.
Composto esclusivamente da voci maschili il coro ha inoltre un'orchestra e un gruppo di ballo.
Nel suo repertorio ci sono canzoni legate all’ideologia comunista, figlie dell’era del regime sovietico ma anche canti popolari e pezzi del floclore russo, come il famoso "Battellieri del Volga", adattamento di una melodia popolare con testi che evocano il duro sforzo dei lavoratori.
Il coro dell’Armata Rossa fin dalla sua nascita ha avuto una significativa presenza internazionale e fu utilizzato spesso come ambasciatore degli ideali e dei valori dell'Unione Sovietica.
Nel 1937 i suoi artisti si sono esibiti al Salone Internazionale di Parigi, dove hanno guadagnato enorme prestigio.
Ma è stato durante la seconda guerra mondiale che il gruppo è diventato un baluardo della resistenza e della lotta contro l'occupazione della Germania nazista.
I VENETI NON SONO UNA MINORANZA ETNICA NAZIONALE DELLO STATO ITALIANO.
Il consiglio regionale, a maggioranza leghista e centrodestra, il 6 dicembre 2016 ha approvato il disegno di legge 116 che ridefinisce il Popolo Veneto come "minoranza nazionale".
Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale.

Dopo aver dato una spallata decisiva al referendum costituzionale e al governo Renzi, aver affossato la riforma Madia sulla pubblica amministrazione e aver confermato che la prossima primavera si terrà un altro referendum per ottenere l'autonomia speciale regionale, Venezia si dimostra sempre più lontana da Roma.
Il Veneto vuole così che lo Stato applichi in regione la Convenzione quadro europea varata dal Consiglio d'Europa per tutelare le minoranze storiche, come quella dei rom, ratificata anche dall'Italia nel 1997.
A schierarsi dalla parte dei veneti minoranza e del bilinguismo i consiglieri di Lega, Lista Zaia e gruppo Tosi: contro Pd, 5 Stelle, Lista Moretti e un tosiano, astenuti Forza Italia e Fratelli d'Italia.
Il disegno di legge era stato proposto da quattro Comuni, Grantorto, Segusino, Santa Lucia di Piave e Resana e ha trovato il sostegno dell'Istituto della lingua veneta, che vede tra i responsabili uno degli "eroi" storici del venetismo, Franco Rocchetta.
Scosso il Pd, che fino all'ultimo ha tentato di evitare quella che considera "un'umiliazione per tutti i veneti, che non sono affatto una minoranza, ma un'operosa maggioranza italiana che ha dato il sangue per la patria".
Secondo l'opposizione, ma pure secondo illustri giuristi, la legge approvata è "chiaramente incostituzionale e verrà bocciata dalla Consulta", ottenendo il solo risultato di "coprire di ridicolo tutti i veneti".
Contestato, in particolare, il fatto di trasformare i veneti in una minoranza etnico-linguistica e di "inventare una lingua veneta" che in realtà nessuno conosce e nessuno parla, essendoci in regione decine di dialetti che segnano province e comuni.
Secondo la maggioranza, compreso il presidente della Regione Luca Zaia, il bilinguismo e la dichiarazione di appartenenza etnica devono partire subito ed essere applicati fino ad un eventuale pronunciamento contrario della Corte costituzionale.
Pd e opposizione chiedono invece che prima di "sostenere oneri pubblici assurdi" e promuovere "discriminazioni" si attenda l'eventuale via libera della Consulta.
Ciò che è certo è che da oggi il Veneto è un altro passo più lontano da Roma e che le spinte separatiste, che non riconoscono l'annessione al regno d'Italia del 1866, hanno ottenuto un riconoscimento senza precedenti.
La "Venexit", fissata con il referendum regionale sull'autonomia, tra pochi mesi può diventare una realtà.
LA SOVRANITA’ E IL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE NON SONO UNA QUESTIONE DI NUMERI, MA DI PERSONE.

NOI SIAMO CON NORBERT HOFER, CANDIDATO DEL PARTITO DELLA LIBERTA’ IN AUSTRIA – Wir sind mit Norbert Hofer, Kandidat der FPÖ in Österreich
Wir sind mit Norbert Hofer, Kandidat der FPÖ in Österreich
(Noi siamo con Norbert Hofer, candidato del Partito della Libertà in Austria)
…
Come Trump, si propone come il nemico delle élite politiche e dell’establishment nazionale ed europeo.
E come lui porta avanti una politica anti-immigrazione e anti-Islam al grido di “Prima gli austriaci”, sostenendo che gli arrivi e gli sbarchi avvenuti in Europa negli ultimi anni hanno aperto le porte a criminali, potenziali stupratori e terroristi. L’Islam, ha dichiarato, “non fa parte della cultura dell’Austria”.
Questi messaggi forti, però, vengono lanciati con la faccia rassicurante e la calma che contraddistinguono ormai i partiti ultranazionalisti occidentali, ormai ripuliti dall’iconografia estremista e dagli slogan violenti gridati a squarciagola.
A fianco degli ideali cari all’ultradestra nazionalista, Hofer inserisce un euroscetticismo tipico dei movimenti populisti riemersi velocemente nel Vecchio Continente.
Sulla possibilità di una Brexitin salsa austriaca ha fatto qualche passo indietro rispetto al passato, proprio con l’obiettivo di attirare il voto degli indecisi più moderati.
Ma in una recente intervista alla Bbc ha spiegato le ragioni di un possibile referendum consultivo sull’uscita dell’Austria dall’Unione Europea.
L’Europa è importante per l’Austria, ha detto, ma “serve un’Europa migliore”.
Se, dopo la Brexit, Bruxelles opterà per un accentramento del potere, togliendone così agli Stati nazionali, allora un voto sulla Oexit è possibile.
(Tratto da CLICCA QUI)
Elezioni Austria, il candidato dell’estrema destra Hofer:
“Se Ue troppo centralizzata, dovremo tenere referendum per uscire”
Se dovesse diventare il nuovo presidente dell’Austria, il candidato presidenziale dell’estrema destra, Norbert Hofer, ha affermato di “non escludere un referendum sulla appartenenza alla Ue“, se l’Unione diverrà più centralizzata in seguito alla Brexit.
Anche se l’Unione europea è importante per l’Austria, Hofer ha detto alla Bbc di volere “una Unione Europea migliore”.
Le presidenziali austriache sono si terranno il 4 dicembre e i sondaggi indicano attualmente una situazione di parità.
L’esito del precedente voto era stato annullato dalla decisione della Corte costituzionale per irregolarità.
Hofer ha più volte affermato che un voto per lui non vuol dire comunque un voto per l’uscita di Vienna dall’Ue.
Tuttavia, sempre al canale tv britannico, ha detto anche che ci sono due questioni su cui potrebbe cambiare idea.
Una è il futuro dell’entrata della Turchia nell’Unione europea; l’altra è la risposta dell’Unione all’uscita della Gran Bretagna.
“Se la risposta alla Brexit sarà una Unione Europea centralizzata, dove ai parlamenti nazionali viene tolto potere decisionale e dove l’Unione è governata come uno Stato nazionale, in questo caso dovremo tenere un referendum in Austria, perché porterebbe ad un cambiamento costituzionale”.
(tratto da CLICC QUI)
E LA DITTATURA ITALIANA CONTINUA A PERSEGUITARE I VENETI

Alcuni esponenti del CLNV, sarebbero ritenuti responsabili, secondo la procura straniera italiana, illegalmente operante a Vicenza, di istigazione a non pagare le tasse.
C'è da chiedersi se gli inquirenti italiani pagherebbero tasse ad uno stato straniero, che ne so, all'Austria o alla Svizzera o alla Slovenia e cosa farebbero se venisse loro imposto il pagamento di tributi stabiliti da un governo che non è il loro.
Sono sicuro che non pagherebbero e con abile e saccente immodestia addurrebbero i medesimi motivi ai quali si richiamano i Veneti.
Se questo principio vale per loro perché non deve valere per i Veneti?
Le imposte, i tributi, le famigerate tasse, insomma, si pagano veramente solo perché sono prescritte da leggi imposte da stranieri a casa propria o perché tutti devono contribuire al bene comune e al mantenimento di servizi socialmente utili?
Pagare le tasse è sicuramente un dovere del Cittadino ma non di uno oppresso, di un prigioniero.
La schiavitù imposta ai Veneti, anche con la pretesa del pagamento di tasse all’italia, è di gran lunga molto più grave del suo diritto di dissentire, di protestare e di “affamare” lo stato straniero che illegalmente lo sottomette.
Quindi, cari inquirenti italiani, riflettete sui crimini che quotidianamente voi commettete perseguitando il Popolo Veneto e arrogandovi diritti e pretese che anche moralmente non avete ma che esercitate solo col potere derivante dalla forza, dalle vostre armi, dalla vostra abituale prevaricazione.
Ma ecco cosa dice la LEGGE che voi fingete di non conoscere:
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.”

“Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.”
L’incitamento a non pagare le tasse ad uno stato straniero occupante non può essere considerato un reato perché oltre ad essere un diritto è anche un dovere da parte del Popolo che ne è oppresso.
Non nascondo la poca affinità del MLNV con le azioni e i metodi posti in essere dal CLNV ma il “nemico” continua ad essere uno solo … la dittatura dello stato straniero italiano che occupa illegalmente i nostri territori e che sistematicamente fa finta di niente e con le sue istituzioni d’occupazione si macchia di crimini gravissimi contro il Popolo Veneto.
Non scoraggiatevi.
Non sentitevi soli, lontani o separati
siamo tutti parte l’uno dell’altro.
Memorabili antenati hanno forgiato il nostro glorioso passato,
e al loro giudizio immortale dobbiamo il riscatto del nostro presente.
Perché questo è il nostro naturale destino
essere ciò che siamo da sempre
un Popolo e una Nazione.
Nel modo in cui l‘oppressione spartisce sofferenze e non da pane,
così la quiete non soggiace a lungo in un Popolo esasperato.
Se serve siate EROI (eccoli i nostri eroi)
WSM
Venetia, 30 novembre 2016
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
MI PERMETTO DI DISSENTIRE DA TUTTO CIO’
Chi ha eletto questo fantomatico "Doge"?
Chi ha eletto il sedicente "parlamento veneto"?
Non possono esistere un Doge o un parlamento veneto senza prima interpellare il popolo veneto in condizioni di libertà dall'occupazione straniera italiana, di conseguenza tutto ciò non ha alcuna valenza giuridica. Inoltre, con tutto il rispetto verso il nostro glorioso passato, dovremmo vedere se il popolo veneto vorrà ancora un "Doge" in futuro ed un parlamento, dipenderà da che tipo di assetto istituzionale vorrà dotarsi la Nazione Veneta.
Rimanere nell'alveo del diritto internazionale per un Movimento di Liberazione Nazionale è di primaria importanza se non vuole compromettere il suo percorso, quello che può fare quindi il MLNN è dotarsi di un apparato istituzionale (non un parlamento) come previsto dall'art. 96.3 del primo protocollo di Ginevra.
CARI ITALIANI, NOI NON VOGLIAMO LE BOMBE … MA NEPPURE LA VOSTRA DITTATURA.


(Georges Clemenceau)
COMUNICATO: PRECISAZIONI RIGUARDO PRESUNTE INSINUAZIONI A CARICO DI ENRICO PILLON
Niente di più falso, chiunque mi abbia chiesto di prenotare un auto a noleggio ha a suo tempo eseguito un regolare bonifico come da direttive aziendali direttamente sul conto corrente della Sparkasse di Essen (DE) intestato all'azienda che poi ha attivato ogni relativo ordine di prenotazione, cosa tra l'altro verificabile in ogni momento dall'account online personale dei diretti interessati. Infatti chiunque abbia avuto necessità di verificare ciò e lo stato dell'ordine, qualora non fosse riuscito ad entrar nel proprio account da solo, ha sempre avuto la mia disponibilità e reperibilità come pure per altri vari chiarimenti.
Tutto questo a riprova del fatto che se avessi trattenuto denaro per poi sparire nel nulla non ci sarebbe alcun ordine attivo e non avrebbero miei riferimenti per contattarmi, non so quindi se queste insinuazioni siano a scopo calunnioso o se possano scaturire dal comprensibile malcontento successivo (giugno 2016) quando l'azienda è stata indagata dalle autorità straniere italiane per presunte irregolarità che hanno di fatto bloccato l'iter di assegnazione delle vetture nel territorio italiano e in quello della Repubblica Veneta occupata (in altri stati l'azienda opera senza problemi). Se così fosse comunque il contratto prevede che l'azienda restituisca l'importo bonificato (detratto delle spese di gestione aziendale) nel caso in cui le vetture non vengano consegnato entro 24 mesi dalla data dell'ordine di prenotazione.
Spero vivamente di aver fatto chiarezza per quanto concerne la mia personale situazione.
NON ANDARE A VOTARE E’ UN DOVERE.

NON ASSOGGETTATEVI ALL'ILLUSIONE DELLO STATO STRANIERO ITALIANO … NON CAMBIERA' MAI NULLA !
IL SISTEMA MASSONICO E MAFIOSO SA COME SOPRAVVIVERE A SE' STESSO E SE SERVE VI DERUBERA' ANCHE DELL'ULTIMA RISORSA DI CUI DISPONETE … VOI STESSI.
E' UN DOVERE NON FIDARSI DEI PARTITI POLITICI ITALIANI….
IN ARRIVO UNA TEMPESTA AMERICANA ?
DA CHE PULPITO ARRIVA LA PREDICA





NO ALL’INVIO DI SOLDATI ITALIANI AL CONFINE DELLA RUSSIA

Per i Veneti che non si rifiutano di essere inviati come italiani in Lettonia promettiamo il futuro diconoscimento del diritto alla Cittadinanza Veneta … non la meritereste.
AUGURI MLNV … SONO SETTE ANNI DI LOTTA!




M.R. DI ANNI 15 FA APPELLO AL GOVERNO VENETO CONTRO LE AUTORITA’ STRANIERE ITALIANE.

DI CHI E’ IL DITO SUL GRILLETTO ?
Brent Thompson
È quello di Brent Thompson il nome del primo agente identificato tra i cinque deceduti per l’attacco contro la polizia di Dallas. 43 anni, si era sposato da poco, lavorava da sei anni al Dallas Area Rapid Transit: da novembre 2009, si legge sul suo profilo social, «Pattuglio il settore nord-ovest per il traffico dell’area che comprende Lewisville, Carrollton, Farmers Branch, Irving e Dallas». Thompson dopo gli studi alla Corsicana High School e al Navarro College era entrato nell’accademia di polizia. «Motivato a lavorare in team. Mi piace lavorare su compiti impegnativi e di ‘problem solving’ con i miei colleghi. Costantemente alla ricerca di modi diversi per servire il mio reparto per evitare che il mio lavoro diventi sedentario e noioso».
Patrick Zamarripa
«Appassionato dall’emozione che mi dà il mio lavoro.
Sono padrone della notte.
Amo il mio Paese, il Texas, la famiglia, Dio, gli amici e lo sport» si legge sulla biografia Twitter di Patrick Zamarripa, 32 anni, il secondo degli agenti uccisi durante la sparatoria del 7 luglio.
ra un veterano di guerra, ufficiale di polizia in forza al dipartimento di Dallas.
Lascia una moglie, Kristy Villasenor di 32 anni e una figlia di due anni, Lyncoln.
Lorne Ahrens
Ufficiale di polizia, Lorne Ahrens ha servito il Dipartimento di Dallas per 14 anni.
Per amici e colleghi era un tipo che non passava inosservato: grosso di corporatura dicevano che assomigliava (bonariamente) ad un orso grizzly.
Era sposato con un detective della polizia di Dallas.
Michael Smith
Era entrato a far parte della polizia nel 1989, ed era stato nominato «Poliziotto dei poliziotti» nei mesi scorsi per la sua devozione e il suo impegno al lavoro.
In servizio era stato ferito anche in passato, quando un membro di una gang aveva cercato di aggredire il suo compagno e lui era intervenuto.
55 anni, un uomo tranquillo, religioso, era membro attivo come tutta la sua famiglia della congregazione della chiesa di Maria Immacolata.
Era sposato da 17 anni e aveva due figlie di 9 e 14 anni.
Michael Krol
Nato a Detroit in Michigan 40 anni fa, aveva lavorato là fino al 2007 come guardia armata prima in un ospedale, poi alla prigione della contea.
Nel 2008 si era trasferito alla polizia di Dallas. «Fare il poliziotto era il suo sogno» ha raccontato la madre dell’uomo, ucciso da un cecchino durante la manifestazione di protesta degli afroamericani.
IL RISO … GLI STOLTI E I BUGIARDI
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e di delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della propria Patria, la Serenissima Repubblica Veneta.
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In virtù della sua personale, incedibile, inalienabile e imprescrittibile autodeterminazione, avendo revocato e negato il consenso allo stato italiano e a qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di rappresentarlo in qualsivoglia maniera, ogni Cittadino del Popolo Veneto è libero da ogni ordinamento, statuto, codice, norma e/o regolamento da esso emanato e libero di non obbedire ad alcuna corte, tribunale o autorità delegabile italiana.
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
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che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
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che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
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che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
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che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che la obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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Non sussistono elementi essenziali del «giusto processo», costituzionalmente garantito anche in ambito italiano (art. 111 Cost.), venendo meno i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice che dovrebbero garantire e tutelare la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia. Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniere italiana, infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano. Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene. Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano. Ogni giudice italiane è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
che qualsiasi relazione determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN OGNI CASO, IN CONSEGUENZA DI CIO'
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana e sono a tutti gli effetti inesistenti, ovvero “tamquam non esset”, e comunque nulli.
ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona di nazionalità Veneta e che oltre più abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Persona di nazionalità Veneta e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati, sia digitale che cartacea.
AVVISA e NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con:
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vessazioni
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rapine
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minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali
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ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto;
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aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
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aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
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Nel caso in specie i militari dell’arma dei carabinieri stranieri italiani:
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arbitrariamente e con l’inganno si sono introdotti nell’abitacolo dell’autovettura;
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si sono illegalmente appropriati della documentazione del veicolo e della licenza di guida del conducente che il titolare aveva esibito e in diritto non voleva loro consegnare;
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hanno aggredito e trascinato con la forza fuori dal veicolo il conducente che in diritto ha espresso la volontà di non sottoporsi ad alcun accertamento sanitario e/o amministrativo contestando loro il difetto assoluto di giurisdizione.
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hanno violato i diritti umani, civili e politici del Cittadino del Popolo Veneto;
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hanno sequestrato e ridotto in schiavitù il Cittadino del Popolo Veneto per averlo ammanettato e trascinato a forza e obbligato a stare per oltre un’ora all’interno di una caserma militare straniera italiana e al solo fine di produrre i loro verbali nei quali non è riportata l’espressa dichiarazione del Cittadino del Popolo Veneto che ha contestato il difetto assoluto di giurisdizione;
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hanno agito unilateralmente, con atti di aggressione, violenti e di forza e hanno costretto il Cittadino del Popolo Veneto a sottomettersi alla loro illegale autorità.
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agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
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di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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di restituire immediatamente ogni bene e documenti illegalmente sottratto al/alla Cittadino/a del Popolo Veneto.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
CANONE RAI – DIFFIDA E INTIMAZIONE AL GOVERNO ITALIANO

Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale, Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
VISTA
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
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si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
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si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
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riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
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la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo MLNV in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale e che giustifichi le pretese del governo italiano;
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la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
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tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte del richiedente a seguito del mancato pagamento di ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
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la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare tale pretesa insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
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il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
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tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
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massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
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corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
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termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
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firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
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la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento della somma pretesa;
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la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
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la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
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la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
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che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
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che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
ATTESTA E CERTIFICA
PER QUESTI MOTIVI SI RIGETTA NELLO SPECIFICO
SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI
AVVISA e NOTIFICA
E' FATTO LORO DIVIETO
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
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pubblica intimidazione;
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spergiuro;
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frode;
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falsità materiale;
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falsità ideologica;
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uso di atti falsi;
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molestie o disturbo alle persone;
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la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
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aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
-
aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
-
aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
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per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.
E’ FATTO OBBLIGO
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
Il presente atto sarà pubblicato all’ ALBO UFFICIALE del GVP con valore di notificazione, comprensiva dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati.
WSM
Venetia, lì 16 maggio 2016
IL MLNV E’ CON L’AUSTRIA … NON CON L’ITALIA.

Nell'ambito dell'attuazione del programma di ripristino della sovranità della Nazione il Governo Veneto Provvisorio è al lavoro per disporre appena possibile il reclutamento di un contingente iniziale di uomini e donne Venete nell'ambito della Polisia Nasionale.
Subito deve essere ripristinato il servizio di polizia di frontiera con capillari controlli ai valichi terrestri, agli scali marittimi, lacustri, fluviali e aereoportuali e su tutti i tratti di confine.
Questa è solo la prima di una serie di fasi da attuare tramite il protocollo di sicurezza nazionale predisposto dal Dipartimento dell'Interno e la messa in sicurezza del territorio della Serenissima Repubblica Veneta.
WSM
Venetia, 28 aprile 2016
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio