E LA DIGOS TENTA ANCORA D’IMBAVAGLIARE IL MLNV

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Sono le 10.52 di oggi 14.04.2017.
Dalla sede del MLNV sono appena usciti due poliziotti della DIGOS della polizia italiana in servizio alla Questura di Treviso.
Pacatezza e cortesia hanno contraddistinto questa volta i due operanti nel loro tentativo di notificare alla mia persona, quindi al Presidente del MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO e PRESIDENTE DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO, un provvedimento, non meglio specificato, ma sembra relativo al presunto vilipendio della bandiera italiana a mezzo dichiarazioni rese alla stampa e sembrerebbe posto in essere ad iniziativa del questore straniero italiano a Treviso.
Ed ecco che la dittatura dello stato straniero occupante italiano, non tollerando di essere messo in discussione, è costretto a rinunciare alla solita commediante falsa rappresentazione della sua "democrazia" che impone al Popolo Veneto … e a gettare la maschera.
Queste bizzarre iniziative poliziesco/giudiziarie, che violano anche i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta delle Nazioni Unite, denotano quanto lo stato italiano sia accecato dalla sua stessa bramosia e avidità, ritenendo di poter imporre al Popolo Veneto anche un asservimento culturale.
Il tricolore italiano non è la nostra bandiera ma quello di uno stato che occupa le nostre terre, ci colonizza e ci deruba delle nostre risorse ed esercita, come in questo caso, un vero e proprio razzismo istituzionale che al giorno d'oggi viene qualificato anche come imperialismo culturale attraverso un neo/colonialismo.
Questa è la nostra bandiera:
 
 
 
Al questore di Treviso e/o a qualsiasi autorità d'occupazione straniera italiana che abbia preso tale iniziativa ribadisco di farsi un bell'esame di coscienza e di rispettare il diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e le altre norme del diritto internazionale compresa la Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli (Conseu – Barcellona 27 maggio 1990):
qualsiasi comunità umana, LIBERAMENTE accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento ad una propria cultura, lingua, tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituisce un Popolo.
Io sono LIBERAMENTE accomunato al Popolo Veneto e sicuramente non a quello italiano che proprio per questo presupposto giuridico non esiste.
Prima di tutto il Popolo Veneto non è liberamente accomunato allo stato italiano;
il Popolo Veneto ha una propria cultura che non è quella italiana;
il Popolo Veneto ha una propria storia (che a scuola non si vuol far conoscere per il timore del risveglio del senso di appartenenza ad un Popolo che non è italiano);
il Popolo Veneto ha una propria lingua che non è quella italiana;
il Popolo Veneto ha le proprie tradizioni storiche, che non sono quelle italiane.
Cultura, storia, lingua, tradizioni storiche che per mille e passa anni sono state sviluppate sul nostro territorio che geograficamente è costituito da Bergamo a Trieste.
Il questore di Treviso e/o a qualsiasi autorità d'occupazione straniera italiana sono tenute a rispettare il principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945), e dispone che uno degli scopi dell'Organizzazione è sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto dell'autodeterminazione.  
Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.  
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli:
1) ai popoli soggetti a potenza coloniale (estesa poi ai casi di cd neocolonialismo)
2) ai popoli soggetti a dominio straniero
3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale.
L'italia, nei confronti del Popolo Veneto integra tutti e tre questi presupposti giuridici.
Il diritto all'autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati.  
Gli effetti pratici del principio sono che: gli stati oppressori hanno l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto all'autodeterminazione, e non devono far ricorso all'uso della forza per negare tale diritto; i popoli hanno un pieno diritto riconosciuto all'autodeterminazione nei confronti dello stato oppressore; gli stati terzi devono sostenere i popoli in lotta per l'autodeterminazione in qualsiasi forma e astenersi dall'aiutare lo stato oppressore.
L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE ha proclamato la dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 2: 
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 6:
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 10: 
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Ma non sussistono elementi essenziali del «giusto processo», costituzionalmente garantito anche in ambito italiano (art. 111 Cost.), venendo meno i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice che dovrebbero garantire e tutelare la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia.
Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniera italiana … infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano.
Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene.  
Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano.
Ogni giudice italiano è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
OGNI VENETO HA DIRITTO DI ESSERE GIUDICATO DAI SUOI PARI E NON DA STRANIERI.
Articolo 12: 
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 15: 
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Io come Veneto sono arbitrariamente privato della mia Cittadinanza Veneta.
Come mai se sono di nazionalità Veneta sono di cittadinanza italiana?
Articolo 17:
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Voi non avete mai restituito i beni di proprietà legalmente detenuti e illegalmenti rubati dalle nostra case e uffici.
Articolo 19:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Ma và?
Caro questotre italiano, ha letto bene?
Articolo 20:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
 
Come la mettiamo caro questore italiano?
WSM
Venetia, 14 aprile 2017
Sergio Bortotto
Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio
ecco cosa prevede lo stato straniero occupante italino:
I reati di vilipendio alla bandiera consistono in espressioni verbali o azioni fisiche che la legge considera ingiuriose nei confronti della bandiera nazionale (art. 292 c.p.) o di quella di uno Stato estero (art. 299 c.p.).
« Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. »
Articolo 292 c.p., Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)
"Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000."
(Articolo 299 c.p., Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)

Perché per noi è un' infamia il tricolore italiano?
Perché è un disonore e un'offesa perché é il simbolo dell'imposta dominazione italiana che per giustificare l'annessione forzata dei territori della nostra Patria, la Serenissima Repubblica Veneta, ancora oggi erge il proprio predominio con l'inganno e l'impostura di un simulato plebiscito asserendo, con il loro falso storico, che i Veneti hanno deciso di diventare italiani
Ma noi Veneti non solo non abbiamo mai deciso in proposito, NOI VENETI NON SIAMO MAI VERAMENTE DIVENTATI ITALIANI, questa è una impostura e una falsità, una menzogna che lo stato italiano teme che i Veneti vengano a sapere.
Come Veneto ho tutto il diritto di criticare la presenza del tricolore sulle nostre strade e ho tutto il diritto di non sottostare a nessuna autorità d'occupazione straniera italiana. (prosegui)