NEWS – SALUTE
GLI AMISH – LA COMUNITÀ CHE RIFIUTA I VACCINI CON TASSI DI AUTISMO PARI A ZERO! COINCIDENZE???
SEMPRE COINCIDENZE???Un giornalista ha deciso di analizzare la percentuale di bambini autistici presso le comunità Amish, per ricavare indizi eziologici sulla malattia.
L’autismo è una patologia difficile da gestire, poiché è caratterizzato da uno sviluppo anomalo o alterato dell’interazione e comunicazione sociale, e da una notevole limitazione delle attività e degli interessi del soggetto.
E mentre l’ambiente scientifico afferma che la prevalenza dell’autismo sia rimasta generalmente la stessa per millenni, ora, negli Stati Uniti, siamo arrivati ad una percentuale di un caso ogni 166 bambini nati.
Con questa devastante statistica in mente, un giornalista ha pensato di analizzare la percentuale di autistici presenti nelle comunità Amish, perché forse questa ricerca avrebbe potuto rivelare vari indizi eziologici dell’autismo.
Essendo stati per centinaia di anni non a contatto con la cultura americana e col progresso scientifico, gli Amish avrebbero potuto avere meno contatti con qualche nuovo fattore in grado di stimolare lo sviluppo dell’autismo nel resto della popolazione.
E la causa più probabile sarebbero i vaccini.
Viaggiando nel cuore della comunità olandese della Pensylvania, alla ricerca di bambini Amish autistici, il giornalista – basandosi sulle statistiche nazionali – avrebbe dovuto trovare almeno 200 bambini autistici nella comunità, ma al contrario, ne ha trovati soltanto tre, con un’età massima di 9-10 anni:
La prima era una ragazzina giunta in adozione dalla Cina, (la Cina, l’India e l’Indonesia, sono fra i paesi che si stanno attivando più in fretta per i programmi di vaccinazione di massa).
Il secondo bambino Amish autistico, era stato sottoposto sicuramente a vaccinazione, sviluppando subito dopo autismo.
Il giornalista non ha potuto stabilire lo stato delle vaccinazioni del terzo bambino.
Effetti pericolosi del Thimerosal:
In alcuni vaccini, si utilizza un preservante a base di mercurio, denominato Thimerosal, che serve a impedire che le fiale con dosi multiple vengano contaminate dalle ripetute perforazioni dell’ago.
Quando i funzionari sanitari Usa si sono resi conto della quantità di mercurio che neonati e bambini erano costretti ad assorbire attraverso i vaccini, la tossina è stata eliminata dai vaccini, a cominciare dal 1999.
Vaccini pericolosi
Tuttavia, per problemi di errori nelle etichette e altri, il thimerosal è ancora presente nei vaccini e sempre più bambini stanno soffrendo a causa di ciò.
C’è ancora qualcuno che ha bisogno di ulteriori prove del nesso fra vaccini e autismo?
Evidentemente, quanto descritto precedentemente non è una prova scientifica controllata in doppio cieco e con placebo, ma un’analisi basata sulla evidenza dei fatti che, per quanto mi riguarda, fornisce un collegamento irrefutabile tra vaccini contenenti mercurio e autismo.
Non è necessario essere medico, avere una specialità in epidemiologia o insegnare genetica molecolare per capire questo collegamento.
Quanto ovvio deve essere di più?
Il collegamento fra l’autismo e i vaccini non è certamente una idea nuova.
Infatti, l’informazione parla di questa questione da almeno sei anni.
L’anno scorso uno studio ha rivisto i dati dei Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) Vaccine Data Link, concludendo che i bambini che ricevono vaccinazioni contenenti thimerosal, hanno 27 volte più probabilità di sviluppare autismo, rispetto ai bambini che non hanno subito questa prassi.
Ciò significa un aumento di rischio del 2.700 per cento.
I numeri non mentono.
E’ impressionante come il giornalista abbia trovato solo tre bambini con autismo fra gli Amish.
Uno era adottato e vaccinato precedentemente, un altro era uno dei pochi bambini Amish vaccinati ed il terzo ha avuto una storia poco chiara di vaccinazioni.
Quindi, tutt’al più, solo un bambino autistico rispetto ai 200 previsti (stando alle statistiche nazionali americane).
Le probabilità che queste siano pure coincidenze è praticamente impossibile.
A causa della loro credenze religiose, la Comunità Amish non somministra ai propri bambini nessun vaccino.
Naturalmente, molti di voi non possono scegliere un metodo così radicale.
Tuttavia, se doveste scegliere un vaccino, vi consiglierei di guardare le numerose informazioni sul vaccino dell’epatite B.
La versione multidose di questo vaccino, che è somministrato tipicamente ai neonati prima che lascino l’ospedale, contiene, infatti, ancora il thimerosal.
Ciò è la massima espressione di negligenza e irresponsabilità, poiché il sistema nervoso centrale immaturo di questi neonati indifesi, è particolarmente suscettibile agli insulti tossici del thimerosal.
Se siete giovani genitori che valutano i pro e contro dei vaccini, vi invito vivamente a informarvi circa la tossicità del thimerosal, che è purtroppo ancora presente nei vaccini multidose per l’epatite B e in quasi tutti i vaccini antinfluenzali (!!!) per bambini.
Articolo del Dott. Massimo Pandiani
GOVERNO ITALIANO DIFFIDATO DAL MLNV-GVP CONTRO I VACCINI
Oggetto: Decreto vaccini obbligatori.
Provvedimento dello stato straniero italiano posto in essere in difetto assoluto di giurisdizione, in difetto assoluto di competenza e in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio
Ingiunzione e diffida al governo italiano.
AL GOVERNO ITALIANO
e p.c.
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Maanweg 174, 2516 AB Den Haag
Netherlands
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
Netherlands
O.N.U.
HUMAN RIGHTS COMMITTEE
PETITIONS TEAM
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
UNPO SECRETARIAT
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN The Hague – The Netherlands
membership@unpo.org
A scanso di ogni ulteriore dubbio, equivoco interpretativo o elusivo di responsabilità personali di ciascun soggetto attore e/o coinvolto nel caso di specie, questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
NOTIFICA ANCORA UNA VOLTA
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta a carico di ogni Cittadino del Popolo Veneto.
VISTA
la Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa ogni Cittadino Veneto
– ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
– che si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
– che si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
– che riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
– che ha il diritto e il potere di delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta. attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
RICHIAMATI
– la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) del 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
– l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
– al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
– al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
– al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
– al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
– alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789;
– alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
– al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
– al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
– al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
– ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
– nello specifico all’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per cui ogni individuo ha diritto alla propria nazionalità e non potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza.
– che ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il diritto e il dovere di vigilare sugli abusi che lo stato straniero italiano pone in essere agendo illegalmente e illecitamente sui territori della Serenissima Repubblica Veneta e che ha il diritto e dovere di opporsi anche con meritoria disobbedienza civile;
– che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
ACCERTATO
– che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
– che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
– che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
– che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
– che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
PRESO ATTO
che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO’
– tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
– che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
– che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
– che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)
ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
PER QUESTI MOTIVI RIGETTA ANCORA UNA VOLTA
ogni atto impositivo e qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.
SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Cittadino del Popolo Veneto e si nega il consenso all’utilizzo del loro nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” chiedendone anche l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
AVVISA e NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
E’ FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:
– resa in schiavitù;
– furto dell’identità personale dei Cittadini Veneti;
– uso illegale dei dati personali dei Cittadini Veneti;
– pubblica intimidazione;
– spergiuro;
– frode;
– falsità materiale;
– falsità ideologica;
– uso di atti falsi;
– molestie o disturbo alle persone;
– la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall’arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
– aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro Persone di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
– aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro Persone di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
– aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
– per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione e delle conseguenze di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.
E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” (quindi anche ai giudici, ai militari, ai carabinieri etc…)
– di garantire comunque, senza alcun onere, tutti quei servizi pubblici essenziali, compreso il diritto all’istruzione e alla frequentazione di scuole e asili, nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
– di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
– che tutti i soggetti sottoposti volontariamente a vaccinazione, essendo quindi portatori di virus, siano obbligatoriamente sottoposti al previsto periodo di quarantena.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione contro i cittadini del Popolo Veneto.
Per tutte le suesposte ragioni allo stato straniero occupante italiano è contestata anche la violazione dell’art.26 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna 23 maggio 1969) – “Pacta sunt servanda”.
Si rammenta che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto è un soggetto di diritto internazionale che per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano.
E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati.
“Co onor e rispeto”
WSM – Venetia, lunedì 11 settembre 2017
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
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Clicca sull’immagine sottostante per aprire la pagina con gli atti compilabili e alcune istruzioni:
PUTIN: I GOVERNI OCCIDENTALI SCHIAVIZZANO L’ UMANITA’ ATTRAVERSO I VACCINI.
NO AI VACCINI OBBLIGATORI
VACCINAZIONI TRA SCIENZA E DIRITTO
Vaccinazioni: tra Scienza e Diritto del dott. BENIAMINO DEIDDA
(Direttore della Scuola Superiore di Magistratura, ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze)
"Mi pare necessario premettere che il mio approccio alla questione che è oggetto di questo dibattito non è ideologico e che affronterò i problemi esclusivamente dal punto di vista giuridico, cercando di coglierne le implicazioni. Per il giurista il dato di partenza è la norma e la disciplina positiva che da essa discende. Certo, poi le norme possono essere discusse e possono essere cambiate. Ma darsi da fare per modificarle è compito dei cittadini, dei partiti, delle associazioni, non del giurista. Per il giurista la norma è il punto di riferimento e con essa bisogna fare i conti.
Nel nostro caso il panorama normativo è semplice. Con leggi che si sono succedute nell'arco di molti anni sono state dichiarate obbligatorie quattro vaccinazioni. Nel tempo altre se ne sono aggiunte, ma il legislatore non le ha definite obbligatorie, ma solo 'raccomandate'. Devo dire che mi sfugge la diversa natura delle due categorie di vaccinazioni, ma forse questo dipende dalla mia ignoranza in materia. Mi pare di capire che per un profano ' raccomandare' una vaccinazione debba avere il significato di prevenire le conseguenze dannose di alcune malattie. Sotto questo profilo l'obbligatorietà limitata ad alcuni vaccini e non ad altri non discende da una graduazione di importanza; sembra più il portato di un atteggiamento strategico del legislatore che è andato mutando nel corso degli anni.
Il mio intervento si propone di esaminare le caratteristiche della obbligatorietà delle vaccinazioni e delle sanzioni previste per legge, la sostenibilità dell'obbligo alla luce delle norme costituzionali e le possibili interpretazioni alla luce della giurisprudenza.
Rispetto ad un recente passato, sembra indubbia la tendenza, che si registra in diversi paesi occidentali, ad una sensibile diminuzione della copertura vaccinale per le vaccinazioni più comuni. Ciò ha indotto le autorità pubbliche a mettere in campo alcune discutibili strategie per contrastare questo fenomeno.
Voglio ricordare che con la diffusione dei primi vaccini, il legislatore negli anni '60 previde la obbligatorietà delle vaccinazioni per difterite, tetano e poliomielite con specifiche sanzioni penali a carico dei genitori che omettessero di vaccinare i propri figli e con l'obbligo per le scuole di verificare l'avvenuta vaccinazione come presupposto della frequenza scolastica. Con la legge di depenalizzazione 689/81, il reato di omessa vaccinazione fu trasformato in illecito amministrativo, tanto che l'ultimo obbligo di vaccinazione contro l'epatite B, introdotto con legge n. 165/1991, fu sanzionato solo in via amministrativa.
Dopo di allora il Ministero della salute ed il legislatore, anche alla luce della riforma sanitaria introdotta con la legge n. 833/1978, hanno cambiato strategia, puntando sull'informazione e sulla persuasione, piuttosto che sulla repressione. E' questa la ragione che spiega perchè i vaccini introdotti successivamente (contro pertosse, meningite, varicella, ecc.) sono solo raccomandati e non obbligatori. Questo nuovo atteggiamento ha indotto il legislatore a sopprimere con il DPR n. 355/1999 il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati, che francamente era poco in linea con il principio costituzionale dell'istruzione obbligatoria per tutti i minori.
Ho brevemente ricapitolato questi passaggi, per sottolineare la preoccupazione che destano alcune recenti prese di posizione di molte autorità pubbliche centrali e regionali dirette a contrastare il calo delle vaccinazioni registrato nel nostro paese. Si parla di rinvigorire l'applicazione delle sanzioni (che il alcune regioni sono da tempo disapplicate), di reintrodurre il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati e addirittura di prevedere sanzioni disciplinari, fino alla radiazione, per i medici che facciano propaganda antivaccinista. E, infine, si vorrebbe introdurre la coercizione della vaccinazione ad opera del Sindaco che si servirebbe dei poteri attribuitigli dall'art. 117 del D.Lgs. 112/1998.
Mi limito a dire che quei poteri di intervento presuppongono che sia già in atto un'epidemia e che dunque sia urgente intervenire, il che è difficilmente conciliabile con le ordinarie campagne preventive di vaccinazione. Il Sindaco potrebbe certo emanare un'ordinanza ripetitiva dell'obbligo previsto dalla legge, ma l'eventuale violazione non sarebbe sanzionabile con l'art. 650 del codice penale, come ha già riconosciuto la I Sez. della Cassazione con sentenza n. 2671 del 12 dicembre 1990.
Queste difficoltà di concreta attuazione degli obblighi hanno indotto taluno a ricorrere al Tribunale dei minori sul presupposto che i genitori che non rispettano l'obbligo di vaccinare i figli sarebbero inidonei ad esercitare la responsabilità genitoriale. Devo dire che finora i Tribunali dei minori non hanno generalmente effettuato interventi determinati dal mero rifiuto delle vaccinazioni, a meno che non emergessero elementi di trascuratezza nella cura e nell'educazione dei minori.
Questa posizione assunta dalla magistratura minorile (le cui ragioni sono ben illustrate nel protocollo intervenuto tra la Regione Lombardia e il Tribunale dei Minori di Milano), ci introduce alla questione di fondo: se, cioè, sia coercibile l'obbligo di eseguire le vaccinazioni alla luce dell'ordinamento giuridico vigente.
La risposta negativa è imposta da una corretta interpretazione dell'art. 32 della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Dunque l'obbligo di sottoporsi ad un determinato trattamento è possibile solo se previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Per pacifica interpretazione l'art. 32 C. tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. E' generalmente condivisa l'opinione che solo uno stato di necessità per la salute pubblica consenta al legislatore l'imposizione di un trattamento sanitario. Secondo questa impostazione, dunque, l'articolo 32 C. consente di contemperare il diritto individuale alla salute e alle cure liberamente scelte con l'interesse alla salute dell'intera collettività. Tale contemperamento però, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza 308/1990, permette anche l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ma non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo: nel nostro caso perciò il provato pericolo per la salute individuale consentirebbe l'esonero dall'obbligo di vaccinazione.
A proposito di principi contenuti nel nostro ordinamento, c'è da aggiungere che l'eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia con legge n.145/2001, che, com'è noto, ha stabilito il fondamentale principio dell'autodeterminazione in materia di salute. Il motivo del contrasto con la Convenzione è che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a persone sane, in questo ambito non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.
A questo proposito è stato posto un problema di una qualche importanza. Si è detto da parte di qualcuno: l'autodeterminazione va bene, ma l'autodeterminazione riguarda sé stessi, non i propri figli minori, dunque la tutela della salute dei minori non può essere lasciata all'apprezzamento dei genitori, ma va salvaguardata con l'intervento del giudice o dell'autorità sanitaria. Si tratterebbe perciò di integrare la volontà del minore, che non ha capacità giuridica, con l'intervento di una autorità pubblica che si sostituisce ai genitori. Questa obiezione ha tratto qualche vantaggio da alcune pronunzie della Corte di Cassazione che, decidendo in tema di vaccinazioni obbligatorie, ha rilevato che la vaccinazione non può essere rifiutata per una generica convinzione o per ignoranza del genitore: devono essere di volta in volta indicate specifiche ragioni che rendono la vaccinazione pericolosa per la salute del minore (Cass. Sez. I, 18.7.03 n. 11226, Cass. 8.7.05 n. 14384 e Cass. Sez. II, 26.6.06 n.1474 ).
Tuttavia l'interpretazione volta a sostituire la volontà del genitore con quella di un organo pubblico ha scarse possibilità di prevalere, dal momento che esiste nel nostro ordinamento l'incontestabile principio che la volontà dell'incapace è sostituita da quella del suo rappresentante legale, che è l'unico autorizzato a darle voce. Fino a che dunque non si pone nel nulla quella rappresentanza, saranno i genitori ad esprimere la volontà del minore. L'autodeterminazione si realizza appunto con riguardo alla salute del minore attraverso la scelta dei suoi genitori.
Sulla scorta di questo equivoco si è fatto talvolta ricorso al giudice dei minori invocando l'art. 333 del cod. civ., che consente l'intervento del giudice quando i genitori con il loro comportamento pregiudicano i beni fondamentali del minore. Non sono mancate le pronunzie di alcuni giudici che hanno ravvisato nel rifiuto delle vaccinazioni una condotta pregiudizievole per il minore, ma l'atteggiamento prevalente nella giurisprudenza è quello di rimettere all'apprezzamento dei genitori l'opportunità di vaccinare o meno i figli minori, secondo le proprie convinzioni o conoscenze.
Se questa conclusione è pacifica per quanto riguarda le vaccinazioni raccomandate, la logica giuridica vorrebbe che la medesima disciplina venisse applicata per quelle obbligatorie. Abbiamo già visto che esse non si differenziano nel merito e che l'obbligatorietà o la raccomandabilità derivano dal diverso momento storico in cui vennero prescritte. Ma per tutte le vaccinazioni valgono, senza differenze, i principi costituzionali della libertà di scelta e di autodeterminazione. La conclusione dal punto di vista giuridico non può che essere questa: l'obbligo giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte ad una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, come dimostrano del resto le prassi vigenti nella gran parte delle Regioni italiane dove l'obbligo e le relative sanzioni sono generalmente disapplicati.
Si impone invece una scelta di diverso tipo, che non può che essere quella della informazione e della responsabilità, evitando che si perseguano interessi diversi da quelli della protezione della salute di tutti.
L'ultima questione alla quale vorrei fare cenno è relativa agli obblighi e alle responsabilità del medico in materia di vaccinazioni. Periodicamente sui mezzi di informazione si apprende che viene stigmatizzata l'azione di alcuni medici impegnati a mettere in evidenza le criticità o i possibili rischi di una vaccinazione di massa indiscriminata, praticata senza indagini mirate e senza la necessaria prudenza. Si rimprovera loro di 'remare contro' le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie e spesso si minacciano sanzioni disciplinari per coloro che coltivano il dubbio sulla bontà, sempre e comunque, di tutte le vaccinazioni.
Su questi punti è bene ricordare alcuni principii che non possono essere disattesi.
E' vero innanzitutto che i medici nell'esercizio della professione devono attenersi alle conoscenze scientifiche e devono seguire le linee guida e le buone pratiche accreditate e condivise dalla comunità scientifica. Non sarebbe accettabile (e non gioverebbe alla credibilità della medicina) che ogni singolo si lasciasse guidare solo dalle proprie idee più o meno avanzate o bislacche. In questo senso il decreto Balduzzi, con il suo riferimento alle buone pratiche pacificamente accreditate dalla comunità scientifica, costituisce una garanzia per gli stessi medici e li pone al riparo dalle conclusioni un po' balzane di qualche giudice o consulente del giudice.
Ma è anche chiaro che l'elaborazione delle linee guida e delle migliori pratiche vive di confronti, di test, di conferme e di prove che sono frutto della libera ricerca in medicina. Tutto questo ha bisogno della partecipazione di tutti, delle discipline specialistiche come della medicina generale, senza preclusioni e senza anatemi. Il terreno più adatto per favorire la buona elaborazione di percorsi preventivi, diagnostici o terapeutici, ecc. è costituito dalla libertà garantita nell'articolo 33 della Costituzione: “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”.
Ne consegue che soffocare il dissenso su questa o quella terapia, quando esso sia fondato su ragionevoli dubbi o sul dibattito esistente in un certo momento storico è un atto scriteriato. Nè può essere limitato il dissenso o la libertà di ricerca solo perchè le autorità sanitarie hanno scelto una via piuttosto che un altra
Ma – si sente obiettare – se uno lavora per il SSN non può tenere atteggiamenti che contraddicono le scelte del servizio cui appartiene. Non discuto gli aspetti contrattuali dei rapporti che legano i medici al SSN, ma sostengo che anche questi medici godono delle garanzie costituzionali nell'esercizio della loro professione. Minacciare sanzioni a coloro che, per motivate ragioni scientifiche, non si allineano alle decisioni o alle conclusioni delle autorità sanitarie non è rispettoso della libertà di ciascuno. E' chiaro che proprio il confronto libero tra le varie posizioni determinerà infine le scelte più appropriate, ma non è certo soffocando il dissenso che si raggiungerà la migliore protezione della salute individuale e collettiva.
Beniamino Deidda ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze".
L'OBIEZIONE ATTIVA VALE ASSOLUTAMENTE ANCORA !
Proprio alla luce del Decreto sulle vaccinazioni, la pratica dell'OBIEZIONE ATTIVA ha ancora più importanza.
Per cui va ancora praticata bene, secondo le indicazioni già fornite dal Comilva a suo tempo.
Quindi : chi non intende vaccinare i propri figli, deve pertanto comunque prendere posizione con asl e Sindaco con racc.ta a.r., e non nascondersi .
Deve partecipare al colloquio informativo a cui l'asl convoca subito dopo, e deve valutare bene se firmare il modello di DISSENSO INFORMATO che la asl propone.
Manteniamo sempre questo atteggiamento civico corretto e responsabile.
L'Obiezione Attiva serve a questo.
Come genitore dovete dichiararvi totalmente a favore delle vaccinazioni ma basta che vi rifiutate di firmare la liberatoria (non siete medici, non conoscete gli effetti dei vaccini, non spetta a voi firmarla) per far andare in tilt il sistema.
Nessun operatore si prenderà la briga di vaccinare i vostri figli e nessun giudice potrà condannarvi in quanto voi vi dichiarate a favore dei vaccini e delle leggi ma vi rifiutate semplicemente di firmare una liberatoria.
Non sono medico, non conosco la composizione dei vaccini e non conosco gli eventuali effetti secondari e quindi non firmo per prendermi la responsabilità di un prodotto che non ho preparato e non conosco.
Ma puoi fare ancora di più: chiedere alla asl che venga fatto al paziente un test preliminare, anche sul DNA (test che peraltro fanno negli altri paesi europei) per stabilire, prima dell'inoculazione, potenziali allergie o reazioni avverse. La ASL è TENUTA a farlo. Ovviamente con tempi biblici.
PATRIA POTESTÀ (ora Responsabilità Genitoriale)
Il decreto varato dal governo, oltre ai profili di ingiustizia e incostituzionalità, non può in alcun modo statuire sulla responsabilità genitoriale (ex patria potestà)
Tale profilo è rimesso unicamente al Tribunale per i Minorenni, che è tenuto a valutare la diligenza e cura genitoriale.
Non solo quindi non c'è alcun automatismo, ma di solito il tribunale minorile statuisce in favore degli obiettori, ritenuti genitori responsabili, diligenti e scrupolosi
Avvocato Luca Ventaloro
GHIANDOLA PINEALE ECCO COSE’
Lissoni, di origini milanesi, è attualmente dirigente medico presso il servizio di Oncologia Medica del reparto di Radioterapia Oncologica dell'ospedale San Gerardo di Monza.
Ha inoltre nel proprio curriculum più di cinquecento pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con le maggiori riviste internazionali di medicina.
Nel 2003 ha ricevuto il premio dal National Cancer Institute di Washington per le sue ricerche nel campo della Neuroimmunoterapia dei Tumori. Punto focale del lavoro di Lissoni è concepire il malato secondo una visione trinitaria: un insieme di corpo, psiche e spirito e non solamente come un corpo colpito da una patologia.
Tratto da (CLICCA QUI)
E NON SI TRATTA SOLO DI VACCINI
Tratto da (CLICCA QUI)
Ma no dai, abbiamo le soap-opere alla tv, le partite di calcio, il campionato …
VACCINI ??? MA APRITE GLI OCCHI… CHE CI VOGLIONO STERMINARE!
TITIP E CETA … ECCO LA ROVINA IN ARRIVO.
CURATO “ILLEGALMENTE” IL TUMORE CON L’OLIO DI CANNABIS
INVECCHIARE BENE
Nel mondo di oggi invecchiare serenamente richiede impegno e attenzione, infatti, a causa dei ritmi veloci, dell'inquinamento e dei problemi nelle relazioni familiari, le persone anziane si ritrovano spesso sole, tristi e ammalate.
Il benessere di una persona è dato da diversi fattori: fisici, emotivi e mentali, quindi per definire una situazione di ben-essere si devono, per forza, guardare i vari ambiti di vita e come si affrontano ogni giorno le impegnative richieste di questo mondo.
Andando per ordine, prendiamo in considerazione l'aspetto fisico; ovviamente una persona sopra i 60 anni comincerà a sentire il suo corpo in maniera diversa, più lento, più pesante e le gambe non riusciranno più a sostenerci come facevano a 20 o a 40 anni.
Ma cos'è la vecchiaia?
Cosa succede al nostro corpo?
Semplificando al massimo possiamo dire che la causa principale del deperimento cellulare sono i famosi radicali liberi, di cui si parla molto, ma di cui non si conosce bene la pericolosità.
Questi radicali derivano da vari tipi di molecole che hanno perso un elettrone e ne hanno uno spaiato in più, per cui sono diventati super reattivi nei riguardi di tutte le strutture che ci sono nelle cellule e nel corpo.
Per fare degli esempi, i radicali sulla pelle la fanno diventare spenta e rugosa, sul sistema circolatorio creano rigidità e fragilità nei vasi sanguigni e, nel sistema nervoso, fermano i processi cognitivi.
Ma come si formano queste molecole ipertossiche?
Normalmente si formano dalla nascita come prodotti di scarto nelle reazioni che avvengono nelle cellule dei vari comparti fisici ma in un corpo giovane e ben nutrito ci sono dei meccanismi che riescono ad annullare la carica negativa dei questi radicali.
Le molecole che li contrastano sono prima di tutto le vitamine che si possono trovare nei vegetali freschi, da qui l'importanza di mangiare tutti i giorni frutta e verdura di stagione!
A differenza di anni fa adesso il problema è aumentano esponenzialmente a causa di una serie di sostanze nuove che fino agli anni 50 non esistevano.
Parliamo di tutti i derivati del petrolio, detersivi, prodotti chimici usati in agricoltura, farmaci, prodotti per la conservazione alimentare ecc… come si può ben capire il problema è molto grosso ma non si fa molto per risolverlo.
Ogni giorno siamo a contatto con tanti e diversi prodotti che, inseriti nel nostro corpo, creano una enorme quantità di radicali liberi che andranno a sabotare innumerevoli processi biologici, portando alla degenerazione o alla distruzione delle strutture alla base che sostengono la nostra fisiologia.
Come possiamo eliminare il maggior numero possibile di radicali liberi?
La cura migliore resta sempre una sana alimentazione, basata su frutta e verdura ovviamente biologica, per non inquinarsi ulteriormente con quei prodotti chimici normalmente usati per coltivare e conservare i vegetali.
Sono oramai 10 anni che si è calcolato quanta tra frutta e verdura sarebbe necessario mangiare ogni giorno per equilibrare il numero di tossine che inseriamo nel nostro corpo a causa di quello che respiriamo, mangiamo, tocchiamo.
Sono quantitativi enormi e da questo dovremmo capire con quante tossine veniamo in contatto senza renderci conto.
Dai calcoli sono 3 kg tra frutta e verdura fresca di 9 colori diversi.
Un quantitativo quasi impossibile da mangiare anche perchè tutte queste fibre andrebbero a intasare l'intestino.
Consiglio l'acquisto di un estrattore per farsi ogni giorni diversi succhi freschi in maniera da inserire nel corpo l'adeguato quantitativo tra sali minerali e vitamine senza avere il peso e il gonfiore delle fibre, anche spremere il succo di un limone in un litro d'acqua aiuta lo stomaco, i reni e il sangue a mantenere un pH neutro, invece che tendente all'acidità come normalmente succede.
Altro modo di implementare i sali minerali utili al buon mantenimento di ossa sane è mangiare prodotti integrali piuttosto che raffinati.
Ricordiamo inoltre che ogni giorno bisogna bere un quantitativo d'acqua opportuno; di solito tra 1,5 litri a 3 litri.
Continueremo con questi articoli che possono essere utili sia per chi è anziano ma anche per i più giovani in maniera da cominciare presto a prenderci cura della nostra salute!
CURARE IL CANCRO … E’ POSSIBILE!
BAMBINO PER ANNI SOTTO PSICOFARMACI, MA NON ERA MALATO
“revoca l’affidamento del minore al Servizio Sociale … con conseguente reintegra di … nella piena responsabilità genitoriale nei confronti del figlio”.
“attualmente ha migliorato i propri comportamenti in ambito scolastico sia sul fronte delle relazioni con i pari sia per quanto concerne gli apprendimenti e presenta un’evoluzione positiva”.
“Questa vicenda è la dimostrazione di quanto sosteniamo da anni: la psichiatria non è compatibile con le aule dei tribunali e con le aule scolastiche.”
“In questi anni, grazie alla collaborazione con professionisti competenti e a un approccio multidisciplinare, molte ingiustizie sono state sanate.
PFAS: INQUINANTI AMBIENTALI PERSISTENTI E DISTRUTTORI ENDOCRINI
Appartengono a una più vasta categoria che comprende un numero enorme di molecole accomunate dalla proprietà di contenere almeno un atomo di fluoro ma dotate di numerose proprietà chimico-fisiche, spesso diverse fra di loro.
Nei PFAS tutti gli atomi d’idrogeno legati agli atomi di carbonio sono stati sostituiti da atomi di fluoro. I membri più noti della famiglia dei PFAS sono il PFOS e il PFOA.
Le principali caratteristiche chimico-fisiche di queste sostanze fluorurate sono la oleo e idrorepellenza, cioè non assorbono acqua, olio o grassi, e sono queste proprietà che li rendono ideali per impermeabilizzare qualsiasi materiale, dai tessuti ai contenitori per alimenti.
Questa resistenza spiega alcune delle principali proprietà dei PFAS, tra le quali la tendenza ad accumularsi, a persistere nell’ambiente e la loro capacità di bioaccumularsi. Per questo motivo che non è prevedibile una riduzione dell’entità dell’esposizione umana ai PFAS nel prossimo futuro.
Ho chiesto lumi al dottor Vincenzo Cordiano, medico responsabile della sezione di Oncoematologia dell’Ospedale di Valdagno (VI). Uno dei primi medici a segnalare il gravissimo problema di queste sostanze, e oggi gestisce il portale www.nopops.it dedicato a tale argomento.
I PFAS – assieme ai surfactanti, agli emulsionanti e ai polimeri per la cui sintesi chimica sono essenziali – sono stati ampiamente utilizzati dagli anni ’50 in numerosi prodotti e applicazioni industriali e commerciali: prodotti per la pulizia di tappeti, pavimenti e detersivi in genere; trattamenti impermeabilizzanti e/o coloranti di pelli e tessuti; come componenti inerti nei pesticidi e insetticidi.
Ulteriori impieghi sono la produzione di contenitori di alimenti (ad esempio nei fast food), pellicole fotografiche, shampoo, dentifrici, schiume antincendio, scioline, ritardanti di fiamma in vernici e solventi, cromatura dei metalli e come antidetonante nei carburanti.
I PFAS sono quindi utilizzati per la produzione di un numero imprecisato di prodotti di largo consumo, in virtù della stabilità chimica e termica, stabilità che, associata alla sua duplice natura idrofobica e lipofolica, li rende molto utili per la produzione di manufatti e merci particolarmente resistenti. In particolare il PFOA è utilizzato come composto intermedio per la produzione di politetrafluoroetilene (PTFE) o Teflon®, molto noto per le sue proprietà antiaderenti e per la sua inerzia chimica.
Il Gore-Tex® ha trovato ulteriori applicazioni nell’industria aerospaziale (rivestimento delle tute degli astronauti), nella filtrazione industriale (impianti di depurazione) come materiale isolante nella componentistica elettronica, nelle otturazioni dentali e nel filo interdentale.
I PFAS possono contaminare le falde acquifere o le acque superficiali utilizzate per l'alimentazione umana provenendo da fonti diverse. Oltre che dai siti di produzione (nel Nord Est è la sola Miteni di Trissino a produrli) e di utilizzo (principalmente industrie tessili e conciarie), altre fonti di inquinamento ambientale sono: gli impianti di trattamento dei rifiuti (domestici, urbani, industriali) o quelli smaltimento delle acque di scolo stradali e piovane; le schiume antincendio che rimangono nell’ambiente dopo l’uso; l'applicazione sul suolo agricolo di ammendanti ricavati dal trattamento di reflui fognari urbani, dal biodigestato delle centrali a biomasse o da rifiuti industriali contaminati.
I PFAS sono ormai onnipresenti nell’ambiente, nella flora e nella fauna selvatica e anche negli esseri umani. Sono stati trovati in tutte le specie animali studiate, anche negli orsi polari e nel sangue degli eschimesi.
I risultati pubblicati dimostrano l’assorbimento dei PFAS mediante una o più vie (orale, respiratoria e dermica) sia nell’uomo che negli animali.
L’assorbimento richiede il trasporto attraverso l’intestino, i polmoni e la cute. Negli esseri umani i PFAS si distribuiscono principalmente nel fegato e nel sangue, ma sono stati anche identificati nel sangue del cordone ombelicale e nel latte materno.
Pertanto i neonati nascono già con la loro dotazione di PFAS (e molte altre sostanze chimiche cancerogene e tossiche), alle quali sono stati esposti fin dal concepimento e prima di nascere.
L’Istituto Superiore di Sanità, con la nota 7 giugno 2013 n. 0022264 ("Ritrovamento di sostanze perfluorate nelle acque superficiali e potrabili della provincia di Vicenza. Nota del 7 giugno 2013 dell'ISS,” n.d.), pur affermando che allo stato non si configura un rischio immediato per la popolazione esposta, in virtù del principio di precauzione, ravvisò l’opportunità e l’urgenza di adottare misure di mitigazione dei rischi per la salute umana, tra le quali:
Le soluzioni finora attuate hanno consentito di ridurre, in qualche comune anche significativamente, le concentrazioni di PFAS nelle acque fornite dagli acquedotti, ma si sono dimostrate sostanzialmente inefficaci. Le rilevazioni ARPAV dimostrano come, soprattutto nel caso dei PFAS a corta catena, le concentrazioni stanno progressivamente aumentando sia perché queste piccole molecole sono scarsamente trattenute dai filtri, sia perché la loro produzione e immissione nell’ambiente è in continuo aumento. Infatti l’industria non ha trovato finora alternative altrettanto valide ed economiche ai PFAS a lunga catena che non siano PFAS di minori dimensioni che, tuttavia, sono dotati delle stesse proprietà di persistenza nell’ambiente, della stessa capacità di bioaccumulo nei tessuti animali e umani e nella flora e fauna selvatica nonché, molto probabilmente della sessa tossicità.
Recentemente è stata documentata la presenza dei PFAS in pesci pescati a Creazzo (VI) e in altri campioni di alimenti (carni animali) ortaggi prodotti nelle zone venete contaminate, a dimostrazione dell’avvenuta contaminazione della catena alimentare veneta. Il 15% circa dei campioni esaminati è risultato positivo per i PFAS. Nei pesci e nelle uova di gallina esaminate sono state riscontrate quantità elevatissime, di gran lunga superiori alla media europea.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zhoc9nMR20HE.krBRIw4nOq-c
Queste sostanze sono classificate come cancerogene di classe 2b e hanno attività di interferenti endocrini. Cancerogeni di classe 2b significa che sono sicuramente cancerogeni per gli animali e possibilmente per gli uomini. Possibilmente perché i dati disponibili non sono sufficienti per i pochi studi condotti. Servono urgengemente studi.
La regione veneto potrebbe condurre uno studio con scarso utilizzo di risorse umane ed economiche, semplicemente pubblicando i dati relativi alla mortalità per le malattie tumorali e per quelle non tumorali che si sospetta siano causate dai PFAS e i dati sull’incidenza di tumori posseduti dal registro tumori del veneto. Ma non cìè la volontà politica di pubblicare questi dati evidentemente.
VIRUS ZIKA, IL CONDANNATO … SENZA GIUDIZIO.
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Il fenomeno da spiegare
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Ipotesi virale per la microcefalia in Brasile
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Difficoltà dell’ipotesi virale all’origine della microcefalia
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Altre ipotesi causali
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Discussione
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Conclusioni
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Bibliografia
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nell’80% circa dei casi di infezione non ci sono sintomi[14];
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il test con IgM non è molto affidabile per la cross reattività con IgM da infezione di altri flavivirus (in particolare il Dengue), ugualmente presenti in Brasile[15];
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il test con PCR dimostra un’eventuale presenza attuale del virus, ma se negativo non esclude che il virus sia stato presente mesi prima, abbia provocato il danno e poi sia stato eliminato,
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l’anamnesi positiva è quanto di più inaffidabile possa esserci eppure è proprio quella più utilizzata. Infatti nel Bollettino dei CDC si legge: “[…] il resoconto da parte di una madre di una malattia cutanea durante la gravidanza è stato utilizzato come un indicatore proxy di una potenziale infezione da ZIKV” [16],[17]. In un lavoro pubblicato sul NEJM nel 2009 si osservava come il 19% di coloro che denunciava di aver avuto un rash, non aveva segni di infezione pregressa[18].
Dr. Fabio Franchi
DIABETE E VACCINAZIONI.
L’argomento non è stato accantonato, anzi tutt’altro, prevediamo degli sviluppi non proprio simpatici.
Con queste premesse, non ci fidiamo per nulla di cosa succederà un domani.
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Abbiamo preparato un volantino che tratta il problema del diabete causato dalle vaccinazioni. Trovate i dati del diabete I° tipo quello insulina dipendente, cioè tre o quattro iniezioni al giorno per tutta la vita. Cosa fare: semplice, mettere questo volantino nella cassetta della posta delle famiglie che hanno i figli con questo problema, che sono tante. Precisiamo che il diabete è stato sempre presente, in passato, tra i bambini e anche tra gli adulti in forma molto rara, ora c’è una “epidemia” di diabete. La maggior parte delle persone non è informata della correlazione tra diabete e vaccini. Riteniamo sia nostro dovere portare loro questa conoscenza.
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Iniziamo a fare un “censimento” riguardante la salute dei nostri figli, qualunque sia la loro età. Non facciamo un’indagine epidemiologica, non ci interessa e non abbiamo i mezzi. Semplicemente un “censimento”, di come è lo stato di salute di questi “untori” che non sono stati vaccinati, o parzialmente vaccinati. Come si svolge la faccenda: ci incontriamo e vi diamo un questionario da compilare, molto semplice, ovviamente il tutto nel rispetto della privacy.
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Iniziamo da Padova città. Chi ha la possibilità di poter usufruire di una stanza: circolo, oratorio, associazione, casa propria, qualunque sia il posto dove possiamo incontrarci, ce lo segnala e fissiamo una data con un orario. La data e l’orario verranno comunicati a tutti i soci e simpatizzanti, così ci troviamo per la compilazione del questionario. Successivamente passiamo alla provincia di Padova, a zone e poi città per città e relative province il resto del Veneto, per cui cominciate ad interessarvi tutti per trovare un luogo d’incontro.
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Nell’occasione verrà spiegato come compilarlo, come tempi non si dovrebbe impegnarci più di 10 minuti; un consiglio: riguardatevi prima gli appunti sanitari dei vostri figli.
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Noi abbiamo una rubrica d’indirizzi, ma non siamo a conoscenza di molte famiglie che stanno facendo il nostro percorso, sicuramente voi avete amici che non hanno vaccinato i loro figli ed è importantissimo che partecipino anche loro.
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La vostra partecipazione è indispensabile, se portiamo i dati di 100 bambini non fanno una piega, ma se portiamo i dati 2000-3000 bambini vi garantiamo che le cose cambiano di molto.
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I dati saranno elaborati e resi pubblici in forma aggregata e rigorosamente anonima. Vi comunicheremo quando poterli visionare. Questa è una possibilità concreta per dimostrare lo stato di salute di questi “untori”. Difendiamo la salute dei nostri figli da questi vergognosi attacchi.
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i vaccini alterano il sistema immunitario, possono causare il diabete di tipo 1à tipo insulino – dipendente e, infatti, vari studi epidemiologici hanno dimostrato un legame tra questo diabete e i geni HLA (specificatamente la classe MHC II di alleli DR3 e DR4, che è presente nel 95% dei soggetti caucasici con diabete di 1à tipo “contro il 40% dei non diabetici) che controlla nolo sviluppo della risposta immunitaria.
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Dato che anche molte persone con il diabete di II° tipo non insulino – dipendente presentano una distruzione autoimmunitaria delle cellule del pancreas (che sarebbe caratteristica del I° tipo), è molto probabile che i vaccini possano influire pure sulla causa del diabete di II° tipo:
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L’80% dei casi di diabete giovanile di I° tipo si riscontrano in bambini che precedentemente hanno ricevuto vaccini combinati dopo i primi 2 mesi di vita.
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Il diabete di I° tipo si può manifestare anche con una latenza anche superiore ai 4 anni dopo la vaccinazione (Classen J.B. e Classen D.C. Clustering of cases of IDDM occurring 2 – 4 years after vaccination is consistent with clustering after infections and progression to IDDM in autoantibody positive individuals. Journal of Pediatric and Mdetabolism 16 (4): 495; 2003).
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Il rischio di diabete di I° tipo è di 65 casi ogni 100.000 vaccinati, il che significa che in italia si avrebbero circa 350 nuovi casi all’anno di bambini diabetici che dovranno curarsi facendo ricorso a 3-4 iniezioni al giorno di insulina per tutta la loro vita! Se poi si considera che il 40% di questi bambini svilupperà nella loro vitale complicanze connesse al diabete insulino – dipendente (gravi danni come la retinopatia, la nefropatia, la microangiopatia, la miocardiopatia, ecc) ci si chiede se era veramente necessario e utile vaccinarli.
ROSMARINO … UNA PIANTA TERAPEUTICA E CURATIVA.
Ciò che la natura ci offre è davvero un dono e in quanto tale va utilizzato e fruttato a pieno, godendo di tutte le proprietà!
Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli i benefici e le proprietà del Rosmarino.
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Le foglie, fresche o essiccate, e l’olio essenziale, come pianta medicinale.
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Nell’industria cosmetica come shampoo per ravvivare il colore dei capelli o come astringente nelle lozioni; nelle pomate e linimenti per le proprietà toniche. In profumeria, l’olio essenziale ricavato dalle foglie, viene utilizzato per la preparazione di colonie, come l’Acqua d’Ungheria
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Come insettifugo o deodorante ambientale nelle abitazioni, bruciando i rametti secchi
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L’ estratto di rosmarino è impiegato anche in campo alimentare. Viene usato come additivo dotato di proprietà antiossidante ed etichettato con la sigla E392.
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I rametti e le foglie raccolti da maggio a luglio e fatti seccare all’ombra hanno proprietà aromatiche, stimolanti l’appetito e le funzioni digestive, stomachici, carminativi, utili nelle dispepsie atoniche e gastralgie, tonici e stimolanti per il sistema nervoso, il fegato e la cistifellea. Da alcuni autori viene inoltre consigliato per infezioni generiche come tosse o asma.
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Agisce come antispastico e antidolorifico. Ed è molto efficace.
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È antisettico, antiparassitario e antibatterico e svolge un’efficace azione preventiva anche in caso di malattie infettive.
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È un valido antinfiammatorio.
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Al Rosmarino sono proprietà antiossidanti e antimutagene, dovute in particolare alla presenza dell’acido rosmarinico.
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Inoltre aiuta il funzionamento della ghiandola epatica, quindi stimola la funzionalità del fegato e l’escrezione della bile.
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Per uso esterno il macerato di vino applicato localmente è antireumatico; mentre il macerato di alcool revulsivo, viene usato per frizioni anche del cuoio capelluto; possiede qualità analgesiche e quindi viene applicato per dolori reumatici, artriti.
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L’ infuso viene utilizzato per gargarismi, lavaggi e irrigazioni cicatrizzanti; o per cataplasmi antinevralgici e antireumatici; aggiunto all’acqua da bagno serve come corroborante,purificante e per tonificare la pelle
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I fiori raccolti da maggio ad agosto, hanno proprietà simili alle foglie; in infuso per uso esterno sono vulnerari, stimolanti,curativi della leucorrea e per la lotta ai pidocchi pubici
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Farmacologicamente, si prepara un’essenza e un’acqua contro l’alopecia o pomate per gli eczemi
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Dalle foglie, in corrente di vapore, si estrae l’ olio essenziale di rosmarino, per un 1% in peso, liquido incolore o giallognolo, contenente pinene, canfene, cineolo, eucaliptolo, canfora e borneolo. A seconda del chemotipo della pianta vengono ottenuti diversi oli essenziali: uno ricco in eucaliptolo, un altro ricco di canfora ed infine uno in cui abbondano il borneolo ed i suoi derivati. Questi tre olii essenziali hanno differenti azioni farmacologiche in quanto il primo ha attività balsamica, il secondo antinfiammatoria (soprattutto per uso locale) e l’ultimo è essenzialmente un antispastico.
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Nell’uso farmacologico comune l’olio viene usato come eccitante, antisettico sedativo, ed i suoi preparati contro gli stati depressivi, restituendo vigore intellettuale e fisico alle persone indebolite.
20 gr per litro d’ acqua calda, filtrare e bere molto caldo.
2-3 volte al giorno, fino a scomparsa dei sintomi.
-Tintura madre: antispasmodica e digestiva.
Si ottiene macerando per 4-5 giorni 20 gr di foglie in 100 gr di alcool a 60°. Quindi occorre filtrare senza aggiungere altro.
Dalle 15 alle 30 gocce dopo i pasti fino a scomparsa dei sintomi.
ALTRO CHE AGLIO
La sua efficacia si tramanda dai tempi dei nostri antenati e vanta usi ed impieghi la cui efficacia è evidente.
L’olio essenziale viene principalmente eliminato attraverso l’apparato respiratorio, svolgendo attività antisettica e balsamica.
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Sinusite;
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Asma;
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Ipertensione;
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Malattia polmonare;
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Artrite e reumatismi;
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Disturbi dell’ udito;
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Impotenza;
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Gastriti,
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Emorroidi;
– Prima di tutto dovrete ottenere una vera e propria poltiglia con i vostri spicchi di aglio. Potrete pestarli in un mortaio o metterli nel frullatore.
– Aggiungete la vostra poltiglia nella bottiglia di Alcool e richiudete.
– Lasciate macerare per 10/15 giorni in un luogo buio e asciutto
– Trascorsi i giorni indicati, potrete filtrarlo con delle garze alimentari e mettere il ricavato n una bottiglietta.
1° Giorno
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6 gocce
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(da dividere tra pranzo e cena)
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2° Giorno
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15 gocce
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3° Giorno
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24 gocce
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4° Giorno
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33 gocce
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5° Giorno
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40 gocce
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6° Giorno
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43 gocce
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7° Giorno
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33 gocce
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8° Giorno
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24 gocce
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9° Giorno
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15 gocce
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10° Giorno
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6 gocce
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11° Giorno
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75 gocce
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(TRATTO DA http://www.mednat.org/cure_natur/aglio_cura.htm)
Questi rimedi appartengono, in parte, alla medicina popolare italiana o a tradizioni di altri paesi.
MEDICINA, FRA SCIENZA ED ERESIA.
Giorgio Iacuzzo accenderà i motori e inizieremo un viaggio non ai confini della realtà, ma nella realtà, quella in cui siamo immersi, ma di cui siamo anche costituiti.
Un viaggio per comprendere il nostro corpo, il funzionamento, scoprire soluzioni efficaci, comprensibili e reali.
Un viaggio per riscoprire i nostri meravigliosi poteri, la capacità di ammalarsi e la capacità di autoguarigione.
La possibilità, nei casi più urgenti, di accompagnare il nostro organismo a un riequilibrio senza farmaci deterioranti o destabilizzanti.
Giornalista indipendente, si occupa da una quarantina d’anni di salute e scienza senza alcun limite imposto da poteri economici o politici.
Collabora con i periodici Nexus e Punto Zero.
Attraverso la pratica omeopatica unicista la Dr.ssa Mereu ha maturato la convinzione che (tranne nelle forme d’urgenza) il paziente si possa curare da solo se opportunamente guidato e se ha intenzione di guarire veramente.
Vorrebbe trasmettere l’ importante messaggio che la miglior terapia segue tre parametri: agire velocemente, non essere traumatica e meno dispendiosa possibile.
La Terapia Verbale è una tecnica sviluppata in anni di ricerche, vuole dimostrare essenzialmente che la medicina e il medico sono soltanto dei veicoli, il medico dovrebbe funzionare solo da guida affinché la guarigione fisica si attui insieme alla consapevolezza e all’evoluzione del paziente.
CURRICULUM Laureata in Medicina e Chirurgia.
Diplomata in Medicina Olistica all’Università di Urbino. Sempre a Urbino si è diplomata in Grafologia. Diplomata in Medicina Omeopatica alla S.I.M.O.H.
Per trent’anni si è occupata di medicina d’urgenza. Da 15 anni tiene seminari e conferenze in tutt’Italia.
La relazione evidenzia la necessità di una rifondazione epistemologica della medicina.
In particolare si rende necessario il superamento del paradigma riduzionistico, ancora fondante le Scienze umane e sociali, medicina compreso, nonché la ridefinizione dei concetti di salute, malattia e terapia.
CURRICULUM Università di Padova, Studioso Senior, Epistemologo della Medicina, Psicanalista didatta e supervisore, già responsabile della Scuola di specializzazione in Medicine complementari dell’Université Européen Jean Monnet di Bruxelles, Coordinatore della Società di Medicina Psicosomatica – Padova.
Collaboratore dell’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica. Autore di oltre 70 volumi scientifici.
Misconosciuto in Italia, il Prof. Jean Solomidès nel secolo scorso ha guarito innumerevoli malati di cancro con il suo Trattamento Immuno-Biologico ed era annoverato fra i “ricercatori maledetti”.
Osteggiato dalla medicina chemioterapica, fu costretto a chiudere il laboratorio dove arrivavano folle di pazienti da ogni angolo di Francia.
Perfino il nostro prof. Di Bella andò ad imparare da lui.
Ma la sua scoperta non è scomparsa con lui. La dott.ssa Alix Wrastor, sua assistente per 20 anni, dopo essersi trasferita in Italia, con le TIB continua ad avere straordinari successi nei suoi pazienti.
CURRICULUM Laureata in medicina a Parigi (successivamente ha conseguito una seconda laurea, in legge) e specializzata in oncologia con i maestri MATHE – ISRAELE.
Seconda laurea in medicina alla Sapienza di Roma. Specialista in medicina omeopatica ospedale San Giacomo di Parigi.
Specialista in agopuntura Università di PECHINO. Specialista in iridologia scuole americane dr JENSEN.
Grazie alla profonda conoscenza in ambito psichiatrico, dopo aver capito l’importante le- game tra psiche e corpo, ha realizzato nel tempo un diverso modo di percepire la malattia e valutato gli studi del Dott. Hamer, scopritore delle 5 leggi biologiche.
CURRICULUM.
Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Padova, ha conseguito la specializzazione in Psichiatria.
Innumerevoli sono poi i corsi d’aggiornamento, i seminari seguiti dal Dott. Rossaro per quanto riguarda l’ambito psichiatrico, sia in età adulta che infantile/adolescenziale.
Ha ricoperto diversi ruoli in ambito psichiatrico e ora esercita come medico di base nel padovano.
“Segreto”.
Molto diffuso nel Giura, il “segreto” è praticato nelle regioni cattoliche dei cantoni Friburgo, Vallese, Appenzello e nella Svizzera centrale.
Nel 2012 la pratica del Segreto nel Giura e nel Canton Friburgo è stata iscritta nella Lista delle tradizioni viventi della Svizzera.
La Lista è il risultato dell’attuazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Negli ospedali circolano le liste con i numeri dei guaritori classificati secondo i problemi che sanno curare.
Senza corporazione o organizzazione di categoria, costituiscono un mondo a parte escludendo qualsiasi pubblicità, redditività o fama.
CURRICULUM. Ricercatrice e insegnante all’Università di Fribourg in Svizzera, etnologa, un dottorato in Scienze delle Religioni, studia le medicine tradizionali delle diverse popolazioni. Ha pubblicato diversi studi sui guaritori dei cantoni svizzeri di lingua francese.
Dal 1979 lotta contro l’uso del mercurio ed altre sostanze tossiche nel campo odontoiatrico.
Ha sviluppato tecniche per la rimozione sicura dell’amalgama e di altri metalli pesanti dalla bocca.
Si è particolarmente interessato all’effetto dannoso causato dai materiali abitualmente usati per le ricostruzioni dentali e alla ricerca di soluzioni alternative non nocive.
Parlerà di Metalli pesanti – Elettro sensibilità – Denti devitalizzati – Impianti – MCS (sindrome da sensibilità chimica multipla).
CURRICULUM. Nato a Stoccolma, Svezia.
Si è laureato in odontoiatria nel 1971 presso l’Istituto Karolinska di Stoccolma.
Parla correntemente otto lingue ed è Capitano della Marina Reale Svedese.
E’ intervenuto di recente presso il Parlamento Europeo per le problematiche legate alla tossicità del mercurio.
Collabora con numerose associazioni internazionali di Odontoiatria.
Può essere definita una innovativa “tecnica energetica” che utilizza associazioni complesse di oligoelementi, definiti anche “complementi informazionali”, in grado di stimolare ed equilibrare le correnti vitali del corpo.
Non rappresenta una “terapia alternativa” bensì uno strumento che integra la “medicina e la psicologia energetica” in grado di offrire a ciascuno di noi un migliore stato di salute e benessere.
Nata in Francia intorno alla fine degli anno ‘80 del secolo scorso, è stata via via perfezionata dal Dott. Patrick Veret, che tutt’ora continua nella sua opera di ricerca del misterioso sistema di comunicazione energetico del corpo umano.
CURRICULUM.
Medico Chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia, da oltre 10 anni utilizza la Nutripuntura di cui è considerato il massimo esponente italiano.
Treviso. Hotel Maggior Consiglio, via Terraglio 140
Non si accettano prenotazioni Disponibili 360 posti a sedere
REGINA cell. 329 44 81 318 – SONIA cell. 347 70 22 919
e-mail regina.regi@libero.it – sitoweb www.salusbellatrix.it
Il convegno è aperto a tutti operatori e non operatori del settore.
Non si accettano prenotazioni.
Disponibili 360 posti a sedere.
Uscita autostradale TREVISO SUD.
In tangenziale, svincolo direzione Venezia