ATTUALITA
IL DOVERE MORALE DI RESISTERE ALLO STATO STRANIERO ITALIANO.
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
come Cittadino del Popolo Veneto
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ha pubblicamente espresso la propria capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
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ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
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non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
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come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
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non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
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ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
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si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
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si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
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riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
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Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
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Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
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Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
IL GIORNO DELLE MEMORIA DEGLI INDIANI SIOUX
Il genocidio ignorato dei nativi.
Oggi cade l'anniversario di una dichiarazione di guerra troppo spesso ignorata o non considerata come tale.
Il 1 febbraio 1876 il ministro degli Interni degli Stati Uniti d'America dichiarò guerra ai Sioux “ostili”, quelli cioè che non avevano accettato di trasferirsi nelle riserve, dopo che era stato scoperto l'oro nelle Black Hills, il cuore del territorio Lakota.
Come si potevano traferire migliaia di uomini, donne e bambini dalla terra dov'erano nati, in una stagione dell'anno in cui il territorio era coperto di neve?
Molti indiani pare neanche ricevettero l'ordine, in quanto impegnati nelle loro attività di caccia, lontano dalla propria residenza.
Quella dichiarazione di guerra del 1 febbraio fu l'inizio del massacro degli Indiani d'America, che culminerà con l'eccidio di Wounded Knee, passato alla storia grazie a canzoni, libri e film.
Sul finire del dicembre 1890, la tribù di Miniconjou guidata da Piede Grosso, appresa la notizia dell'assassinio di Toro Seduto, partì dall'accampamento sul torrente Cherry, sperando nella protezione di Nuvola Rossa.
Il 28 dicembre furono intercettati dal Settimo Reggimento, che aveva l'ordine di condurli in un accampamento sul Wounded Knee: 120 uomini e 230 tra donne e bambini furono portati sulla riva del torrente, circondati da due squadroni di cavalleria e trucidati.
“Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” di Dee Brown è il libro (anche film) che ha commosso generazioni di persone e ispirato cantanti di tutte le generazioni e latitudini, fino a Fabrizio De Andrè che compose la canzone “Fiume Sand Creek”, Prince e Luciano Ligabue.
Protagonista delle lotte indiane per 40 anni fu il Capo Nuvola Rossa (1822-1909) che si confrontò aspramente con l'agente governativo perché venisse rispettata l'autorità tradizionale dei capi indiani.
Nel 1888 invitò i Gesuiti a creare una scuola per i bambini Lakota nella riserva indiana, una scelta necessaria per mantenere il legame degli Indiani con la loro terra.
Pochi anni prima il governo aveva cercato di obbligare i bambini a frequentare una scuola “bianca” per essere “civilizzati” con risultati disastrosi per la cultura indiana.
Nuvola Rossa andò a Washington più volte di ogni altro capo indiano e rimane il leader più rispettato del suo popolo, insieme ad Alce Nero, noto per la sua forte carica spirituale.
Quest'ultimo aveva 13 anni nel 1876 ed era già impegnato nella causa, tanto che l'anno dopo andò a Londra per incontrare la Regina Elisabetta.
Così racconta il massacro di Wounded Knee: «Brillava il sole in cielo.
Ma quando i soldati abbandonarono il campo dopo il loro sporco lavoro, iniziò una forte nevicata.
Nella notte arrivò anche il vento.
Ci fu una tempesta e il freddo gelido penetrava nelle ossa.
Quello che rimase fu un unico immenso cimitero di donne, bambini e neonati che non avevano fatto alcun male se non cercare di scappare via».
I Sioux, che preferiscono chiamarsi Dakota o Lakota, sono la principale tribù degli Stati Uniti, con 25.000 membri.
Ora vivono in riserve nei loro antichi territori.
Continuare a raccontare la loro storia (pochi giorni fa è stata la Giornata della memoria) è un modo per non dimenticare di cosa è stato capace l'uomo nel corso della storia e fare in modo che episodi simili non si ripetano.
Tratto da (CLICCA QUI)
SANITA’ – SE E’ LUNGA LA LISTA DI ATTESA …
il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni…
APPELLO AI VENETI
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a tutti i Cittadini Veneti
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a tutti i Patrioti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma condivisibile.
Non possono essere più tollerate iniziative, specialmente reclamistiche di parte, che ledano gli interessi nazionali e il legale, legittimo e non violento percorso di autodeterminazione del Popolo Veneto.
SONO CITTADINO VENETO E NON RICONOSCO LA VOSTRA AUTORITA’
Si rifiuta di mostrare i documenti alla polizia:
2019.01.31 – AVVISO A PUBBLICA MENZIONE
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
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AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ITALIANO DI TREVISO
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ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
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+ Viale Giuseppe Verdi, 18, 31100 Treviso TV
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' 0422-418111 7 —
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ORDINE AVVOCATI ITALIANI DI TREVISO
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ALL'AVVOCATO ITALIANO ROBERTO PRETE
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via Giovanni Marini nr.3, 31100 Treviso
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0422-545277 – 7 0422-545291
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robertoprete@pec.ordineavvocatitreviso.it
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SEGRETERIA DI STATO – SEDE
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DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
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Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
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Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
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Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
-
Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
-
Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
-
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
-
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
-
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
-
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
-
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
DISCIPLINA FISCALE E FATTURAZIONE
2019.01.18 – INVITO A PUBBLICA MENZIONE – ILLEGALI VACCINAZIONI IMPOSTE
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
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il Decreto nr. 1 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 1 giugno 2012;
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il Decreto nr. 4 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 9 aprile 2013;
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il Decreto nr. 5 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 6 gennaio 2019.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta ottemperando al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non identificarsi con l'imposta cittadinanza italiana e per l'effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
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Che la validità e l'autorità del presente atto è estesa di diritto ad ogni Cittadino del Popolo Veneto e che non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
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Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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Che questo MLNV pur stabilendo di non usare violenza o di ricorrere alla "guerra di liberazione", nonostante sia prevista e conforme alla legge, riconosce ad ogni Cittadino del Popolo Veneto il diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l'uso della forza se inevitabile.
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Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
-
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
-
Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
-
Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
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Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
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delle Istituzioni Venete;
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della sovranità del Popolo Veneto;
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dell’integrità territoriale della Nazione Veneta;
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della personalità della Nazione Veneta;
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di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP;
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di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Basta con le bugie…
Pasteur stesso, sul letto di morte disse: "il Terreno è tutto, il microbo è niente" …
Quindi occorre lavorare sul Terreno per riordinare le sue alterazioni e tutto andrà a posto e la Perfetta Salute comparirà, mentre agendo con farmaci e/o Vaccini, sui cosiddetti germi, non elimineremo la causa vera, ma solo dei sintomi … e ci riammaleremo nel tempo.
Gli stessi bimbi erano stati accettati all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, in attesa che la posizione venisse regolarizzata, attraverso un percorso concordato con l’Ulss 2.
Ora cosa succederà?
”Non potevamo fare diversamente, ci piange il cuore ma questa è la realtà – spiega Fantin – Siamo state una delle poche materne ad accettare a settembre i bimbi non in regola con le vaccinazioni, ma che avevano cominciato un percorso concordato con l’Ulss. La deroga sarebbe stata possibile solo se l’iter fatto di vari appuntamenti fosse stato portato a termine o perlomeno fosse iniziato nei tempi stabiliti".
"Il mio augurio è che la situazione si sblocchi al più presto e che i bimbi tornino tra noi – prosegue Eleonora Fantin
E i genitori cosa pensano?
Non resta ora che vedere che piega prenderà la vicenda, nella speranza che alla fine venga trovata una soluzione nell’interesse di tutti, bimbi per primi.
(Fonte: Giancarlo De Luca © Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
A (S)PROPSITO DI VACCINI OBBLIGATORI
Basta con le bugie…
Pasteur stesso, sul letto di morte disse: "il Terreno è tutto, il microbo è niente" …
Quindi occorre lavorare sul Terreno per riordinare le sue alterazioni e tutto andrà a posto e la Perfetta Salute comparirà, mentre agendo con farmaci e/o Vaccini, sui cosiddetti germi, non elimineremo la causa vera, ma solo dei sintomi … e ci riammaleremo nel tempo.
“UNA SCELTA IN COMUNE” IN ORDINE ALLA DONAZIONE DI ORGANI E’ INCOSTITUZIONALE.
Tel. 035-219255 – Telefax 035-235660
L’ALTRA “FACCIA” DELL’IMMIGRAZIONE.
Lettera a Salvini da parte di un’immigrata africana. ( Il meglio di Raiawadunia 2018 )
Ho visto la sua faccia ieri al telegiornale. Dipinta dei colori della rabbia.
La sua voce ,poi, aveva il sapore amarissimo del fiele.
Ha detto che per noi che siamo qui nella vostra terra è finita la pacchia.
Ci ha accusati di vivere nel lusso, rubando il pane alla gente del suo paese.
Ancora una volta ho provato i morsi atroci della paura…
Chi sono?
Non le dirò il mio nome.
I nomi, per lei, contano poco.
Niente.
Sono una di quelli che lei chiama con disprezzo “clandestini”.
Vengo da un paese, la Nigeria, dove ben pochi fanno la pacchia e sono tutti amici vostri.
Lo dico subito.
Non sono una vittima del terrorismo di Boko Haram.
Nella mia regione, il Delta del Niger non sono arrivati.
Sono una profuga economica, come dite voi, una di quelle persone che non hanno alcun diritto di venire in Italia e in Europa.
Lo conosce il Delta del Niger ?
Non credo.
Eppure ogni volta che lei sale in macchina può farlo grazie a noi.
Una parte della benzina che usa viene da lì.
Io vivevo alla periferia di Port Harkourt, la capitale dello Stato del Delta del Niger.
Vivevo con mia madre e i miei fratelli in una baracca e alla sera per avere un po’ di luce usavamo le candele.
Noi come la grande maggioranza di chi vive lì.
E’ dura vivere dalle mie parti.
Molto dura.
Un inferno se sei una ragazza.
Ed io ero una ragazza.
Tutto è a pagamento.
Tutto.
Se non hai soldi non vai a scuola e non puoi curarti.
Gli ospedali e le scuole pubbliche non funzionano.
E persino lì, comunque, se vuoi far finta di studiare o di curarti, devi pagare.
E come fai a pagare se di lavoro non ce ne è ?
La fame, la miseria, la disperazione e l’assenza di futuro, sono nostre compagne quotidiane.
La vedo già storcere il muso.
E’ pronto a dire che non sono fatti suoi, vero?
Sono fatti suoi, invece.
Il mio paese, la regione in cui vivo, dovrebbe essere ricchissima visto che siamo tra i maggiori produttori di petrolio al mondo.
E invece no.
Quel petrolio arricchisce poche famiglie di politici corrotti, riempie le vostre banche del frutto delle loro ruberie, mantiene in vita le vostre economie e le vostre aziende.
Il mio paese è stato preda di più colpi di stato.
Al potere sono sempre andati, caso strano, personaggi obbedienti ai voleri delle grandi compagnie petrolifere del suo mondo, anche del suo paese.
Avete potuto, così, pagare un prezzo bassissimo per il tanto che portavate via.
E quello che portavate via era la nostra vita.
Lo avete fatto con protervia e ferocia.
La vostra civiltà e i vostri diritti umani hanno inquinato e distrutto la vita nel Delta del Niger e impiccato i nostri uomini migliori.
Si ricorda Ken Saro Wiwa?
Era un giovane poeta che chiedeva giustizia pe noi.
Lo avete fatto penzolare da una forca…
Le vostre aziende, in lotta tra loro, hanno alimentato la corruzione più estrema. Avete comprato ministri e funzionari pubblici pur di prendervi una fetta della nostra ricchezza.
L’Eni, l’Agip, quelle di certo le conosce.
Sono accusate di aver versato cifre da paura in questo sporco gioco.
Con quei soldi noi avremmo potuto avere scuole e ospedali.
A casa, la sera, non avrei avuto bisogno di una candela…
Sarei rimasta lì, a casa mia, nella mia terra.
Avrei fatto a meno della pacchia di attraversare un deserto.
Di essere derubata dai soldati di ogni frontiera e dai trafficanti.
Di essere violentata tante volte durante il viaggio.
Avrei volentieri fatto a meno delle prigioni libiche, delle notti passate in piedi perché non c’era posto per dormire, dell’acqua sporca e del pane secco che ti davano, degli stupri continui cui mi hanno costretta, delle urla strazianti di chi veniva torturato.
Avrei fatto a meno della vostra ospitalità.
Nel suo paese tante ragazze come me hanno come solo destino la prostituzione.
Lo sapete.
E non fate niente contro la nostra schiavitù anzi la usate per placare la vostra bestialità.
Io sono riuscita a sfuggire a questo orrore, ma sono stata schiava nei vostri campi.
Ho raccolto i vostri pomodori, le vostre mele, i vostri aranci in cambio di pochi spiccioli e tante umiliazioni.
Ancora una volta, la pacchia l’avete fatta voi.
Sulla nostra pelle.
Sulle nostre vite.
Sui nostri poveri sogni di una vita appena migliore.
Vedo che non ho mai pronunciato il suo nome.
Me ne scuso, ma mi mette paura.
Quella per l’ingiustizia di chi sa far la faccia dura contro i deboli, ma sa sorridere sempre ai potenti.
Vuole che torniamo a casa?
Parli ai suoi potenti, a quelli degli altri paesi che occupano di fatto casa mia in una guerra velenosa e mai dichiarata.
Se ha un po’ di dignità e di coraggio, la faccia brutta la faccia a loro.
PAYPAL: silvymonti@yahoo.com
BONIFICO BANCARIO: IBAN IT62I0760105138232206132212 – Jacopo Montanaro
INVALIDO AL 100% PER TUTTA LA VITA… GRAZIE POLIZIA ITALIANA!
Ministro dell’Interno
Capo della Polizia
HANNO ESPIANTATO GLI ORGANI A MIO FIGLIO MA LUI ERA VIVO.
Sconvolti siamo caduti nella trappola dei medici predatori: maledetta firma! Non mi perdono.
Ecco la nostra missivia:
ed ecco la risposta pervenutaci:
10 gennaio 2019
Presidente del MLNV
e del Governo Veneto Provvisorio
E di questo la ringraziamo vivamente, insieme a Silvana Mondo a cui abbiamo letto la sua missiva che l'ha profondamente commossa.
Così è stata spiegata da alti papaveri la sistematica omissione di informazione veritiera: "se dicessimo la verità nessuno donerebbe".
Già, perché si espianta a cuore battente e sangue circolante mentre la persona respira ausiliata.
In altre parole si espianta un vivo che ha perso la coscienza ed è dichiarato "morto cerebrale" sulla base di protocolli di Stato variabili.
Non si espianta "dopo la morte", come dice la propaganda.
Gli organi di un morto vero in arresto cardiocircolatorio e respiratorio conclamati non servono ai trapianti.
Silvana Mondo ha avuto il grande merito e coraggio di rendere pubblica la sua sofferenza per l'inganno subito e di trasformare il suo dolore per l'espianto/tortura del figlio in azione culturale di controinformazione e di difesa.
Ma sono tanti i genitori che piangono i loro figli macellati dall'istituzione sanitaria trapiantistica.
La pubblicazione della denuncia di Silvana Mondo sul vostro giornale delle Venetia indica forti basi etiche ed è stata quanto mai opportuna, già tre vostri accoliti hanno telefonato o scritto via mail per chiarimenti.
Vi sono grati.
Ci siamo permessi di inserire la mail del MLNV nella ns mailing list, sperandodi farvi cosa gradita.
Con stima e rispetto
Nerina Negrello
Presidente
Lega Nazionale Contro la Predazione di organi
IMPARIAMO DAGLI ABUSIVI COME NON FARSI FREGARE IL QUINTO DELLO STIPENDIO
Anche se ancora per poco tempo.
FOLLIA DEMENZIALE ITALIOTA
Venetia 29 dicembre 2018
NON FIDATEVI DELLE ISTITUZIONI STRANIERE ITALIANE
Riceviamo e pubblichiamo, sperando che aiuti a svegliare un pò di Veneti.
—
questa è la comunicazione che arriva a casa quando la carta identità italiota scade.
Lo saprai già,l'azienda italia vorrebbe imporre, e ci sta riuscendo visto che nessuno si ribella o denuncia la cosa , ai cittadini il rinnovo di tale carta previo appuntamento per costringere al rilascio
della propria impronta digitale!!!!!
Capisci bene che da qui al microchip il passaggio è veloce!
Nessuno si ribella,almeno…io non ho sentito nessuno opporsi.
Vorrei tu divulgassi sul web attraverso il sito del movimento questa azione ,oltretutto illegale da parte di un'azienda che si spaccia per stato!
Vedi tu se lo ritieni importante .
Ti racconto cosa e' successo ad una persona che conosco:
chiede il nuovo passaporto,su cui ricordo viene imposto il rilascio dell'impronta digitale,e questo dovrebbe arrivare dopo tre settimane.
Dopo un mese e mezzo la persona non riceve nulla ed a tutt'oggi non sa dove sia il suo passaporto…
CON LA SUA IMPRONTA DIGITALE!!!!!
Mi chiedo:non e' che facendo così le impronte digitali vanno in giro….qualcuno magari ha il pensiero di farne uso per losche azioni…dove magari sarà difficile dimostrare chi realmente ha commesso quell'azione illegale….
Tutto questo va denunciato a parer mio anche perchè io ,come te,non mi fido dell'azienda italia che da sempre serpeggia agendo in difetto assoluto di giurisdizione!
POLETON O TERON, SEMPRE ITALIANI SONO!
originarie del nord-italia, spesso di origine veneta.
UNA CASA PER LIA
L’ITALIA DEVE SMETTERE DI MINACCIARE E USARE LA FORZA CONTRO IL POPOLO VENETO.
Il Popolo Veneto va quindi piegato dalla paura, dal timore di una aggressiva, folle e illegittima reazione da parte dello stato occupante.



















