2012.10.29 – STATO DI DIRITTO O DIRITTO DI STATO???

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PREMESSA
Lo stato straniero italiano sta valutando un disegno di legge inerente il reato di diffamazione (DDL nr.3491).
Se tale legge verrà approvata le autorità d’occupazione straniere italiane potrebbero imporre ad ogni sito web la rettifica o la cancellazione di contenuti con la semplice richiesta di chi li ritenesse lesivi della propria reputazione e privacy, prevedendo una condanna penale e sanzioni pecuniarie fino a 100.000 €uro in caso di mancata rimozione.
Appare fin troppo evidente che una simile iniziativa legislativa mira a indebolire e controllare la libertà di espressione e di critica soprattutto se ad essere disapprovata è una qualsiasi autorità d’occupazione straniera italiana, si pensi alla polizia di stato italiana e alla procura straniera italiana a Treviso con tutti i reiterati abusi che noi del MLNV addebitiamo loro con le loro stravaganti e pretestuose inchieste farsa, tutte iniziative assurde ma finalizzate ad ostacolare la legittima e legale rivendicazione di autodeterminazione del Popolo Veneto che il MLNV, costituitosi secondo le norme del diritto internazionale, reclama senza commettere alcun reato neppure in ambito italiano.
 
STATO DI DIRITTO O DIRITTO DI STATO?
Ma che razza di stato è quest’italia che ci vogliono imporre a tutti i costi?
È uno stato che per noi Veneti non è Nazione, non è Patria.
È uno stato in cui il suddito Veneto non può additare un magistrato o un questore o un poliziotto come un ladro anche se di fatto questo si comporta come un rapinatore (per la legge italiana un semplice ladro si rende responsabile di rapina nel momento in cui usa violenza sulle cose o sulle persone o le minaccia magari con l’uso di armi, pensate in più se il “ladro” usa armi che la stessa legge italiana classifica “da guerra”).
Noi del MLNV rimproveriamo ripetutamente ai responsabili e ai vertici della digos, della questura e della procura straniera italiana a Treviso e della stessa polizia di stato e del ministero dell’interno straniero italiano, le responsabilità tipiche di un’associazione a delinquere finalizzata a contrastare il MLNV anche con attività eversive perché è questo che stanno facendo dal settembre 2009.
 
TERRORISMO DI STATO
Il terrorismo di Stato è l'uso di strategie e metodi violenti ed estremi da parte dell'autorità statale.
Uno Stato può decidere di ricorrervi a fini repressivi per:
1.eliminare direttamente un gruppo o uno scomodo interlocutore politico
2.demolire la credibilità di qualcuno a lui scomodo davanti all'opinione pubblica incolpandolo di atti mai commessi o realizzati da altri
3.intimidire e far emigrare una popolazione che non desidera (pulizia etnica)
4.creare uno stato di emergenza che giustifica una deriva autoritaria con la sospensione e deroga costituzionale in nome della sicurezza nazionale
Poiché anche l’italia ha sottoscritto ufficialmente la carta dei diritti dell'uomo, le sue autorità d’occupazione non possono ammettere di utilizzare metodi terroristici e tali attività sono quindi condotte segretamente o in modo da apparire legali e giustificate dalle normali esigenze di polizia o giudiziarie, di qui la necessità di inventarsi un pretesto legale per intervenire.
 
ECCO COS’E' PER LA LEGGE ITALIANA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
La magistratura italiana, con la sentenza nr.881 del 1999 (Tribunale di Palermo) ha delineato gli elementi di base ai quali può configurarsi il reato di associazione per delinquere.
Occorre premettere che elementi costitutivi di tale reato sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri).
Così si sono espressi.
E’ ricorrente in giurisprudenza l’orientamento secondo cui “l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti:
a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira” (Cass. Sez. I sent. n. 10107 del 1998, ric. Rossi e altri).
Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993, ric. Beni ed altro) che l’associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell’accettazione, da parte di almeno tre persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti, al fine di realizzare fatti delittuosi.
E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso.
Da ciò infatti derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei delitti programmati, poiché l’impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo.
Il bene giuridico protetto e minacciato da una simile organizzazione è proprio l’ordine pubblico inteso come sicurezza e bene sociale che dovrebbe essere garantito dalle istituzioni di un paese democratico.
Tale “bene” e “diritto sociale” risulterebbe minacciato dalla sola esistenza dell'associazione per delinquere: gli associati, infatti, vengono "…per ciò solo…" puniti cioè per il solo fatto di appartenere all'associazione, indipendentemente dalla commissione o meno dei delitti contemplati dal programma di delinquenza questo perché il semplice fatto di essere a conoscenza dell'esistenza di una associazione per delinquere genera inevitabilmente "allarme sociale" ovverosia mette in pericolo la tranquillità e la pace pubblica.
Come si può notare, ciò costituisce una vistosa eccezione al principio generale sancito dall'art. 115 c.p. secondo cui "Salvo che la legge disponga altrimenti…" non è punibile colui il quale si accorda allo scopo di commettere un reato, quando l'accordo non sia seguito dalla commissione del reato medesimo.
Il legislatore penale del '30 evidentemente ha ritenuto che la minaccia all'ordine pubblico derivante dall'esistenza stessa dell'associazione criminosa giustificasse l'anticipazione della soglia di punibilità al livello del pericolo costruendo così una tipica fattispecie di pericolo.
 
Sapete chi può essere accusato di un simile reato?
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Chiunque”, dice la legge italiana, quindi anche lo stato e le sue stesse istituzioni (anche se preferisco riferirmi ai soggetti che abusano del potere loro conferito dalla posizione istituzionale).
Occorre però che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.
 
Ed ecco la struttura della norma incriminatrice.
La norma incriminatrice ripropone la struttura fondamentale del fatto associativo ("Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti…") prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni per i membri semplici dell'associazione e con quella della reclusione da tre a sette anni per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione ovvero per i capi della stessa.
A puro titolo informativo, è promotore colui il quale prende l’iniziativa per la costituzione dell’associazione, palesando all'esterno l'intenzione di voler dar vita alla stessa; è costitutore colui che crea l’associazione mediante il reclutamento del personale ed il reperimento dei mezzi; è organizzatore colui il quale fornisce una struttura operativa al sodalizio criminoso, agendo con autonomo potere decisionale.
L’art. 416 co. 3 c.p. equipara ai promotori i capi cioè i soggetti che dirigono l'associazione o ne detengono il potere.
 
L’elemento soggettivo
Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti.
Trattasi evidentemente di un dolo specifico.
Il dolo è escluso dall’ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.
 
Le circostanze aggravanti.
Il codice penale straniero italiano prevede due circostanze aggravanti speciali:
1.la prima è quella del cd. Brigantaggio (ovvero banditismo) quando cioè "gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie" (art. 416 co. 4 c.p.) per la quale è prevista l'applicazione della pena della reclusione da cinque a quindici anni in luogo di quella prevista per l'ipotesi base;
2.la seconda è quella che ricorre quando il numero degli associati sia pari a dieci o superiore (art. 416 co. 5 c.p.) nel qual caso si applica un aumento di pena "…fino a un terzo".
 
L’associazione a delinquere di tipo mafioso.
In italia, con l'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale) ha fatto invece l'ingresso in codesto ordinamento straniero il reato di associazione di tipo mafioso.
Tale norma infatti ha introdotto l'art. 416 bis c.p. che appunto definisce tale fattispecie.
I tratti distintivi di un’associazione a delinquere di tipo mafioso sono principalmente due:
1.la forza intimidatrice del vincolo associativo
2.la condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.
Tanto per essere chiari ribadiamo che la legge italiana indica con il termine soggezione la situazione giuridica soggettiva della persona che, pur non essendo gravato dal dovere di tenere un certo comportamento, deve tuttavia subire gli effetti giuridici dell'esercizio del potere altrui.
Affinché si sia in presenza di un potere e della correlativa soggezione non è necessario che una persona sia investita di autorità, basta che si trovi comunque in situazione tale da far subire ad un'altra persona gli effetti dell'esercizio del proprio potere.
L'omertà è l'atteggiamento di ostinato silenzio atto a non denunciare infrazioni o reati più o meno gravi di cui si viene direttamente, o indirettamente a conoscenza e la si commette celando l'identità di chi ha commesso un reato o comunque tacendo circostanze utili al procedimento della pubblica amministrazione atto a chiarire fatti e/o controllare gestioni, tra cui le indagini dell'autorità giudiziaria.

Vi proponiamo una serie di reati che il MLNV contesta alle forze d'occupazione straniere italiane e alle autorità d'occupazione in quanto, funzionari dello stato straniero occupante italiano, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, hanno posto in essere in modo non equivoco gli atti delittuosi di cui ai seguenti capi di imputazione:
1.violazione dell’Ultimatum del MLNV;
2.illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV 
3.illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio
4.violazione di domicilio con armi da guerra;
5.illegali perquisizioni personali e locali presso le dimore e le sedi di lavoro;
6.sequestro di persona aggravato;
7.reiterate minacce
8.interrogatori informali
9.violenze morali
10.violenze psicologiche
11.illegali e gravi limitazione della libertà personali
12.segregazione individuale
13.calunnie aggravate;
14.reiterate falsità ideologiche in atti;
15.diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
16.attività illegale di spionaggio;
17.furto di identità personale, con illegali rilievi fotodattiloscopici;
18.furto di beni ed effetti personali;
19.furto di dati;
20.furto di materiali e supporti informatici,
21.appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti;
22.omissioni di denuncia dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
23.reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
24.l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
25.l’aver omesso di dare altresì contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
26.abusi d’ufficio;
27.associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico;
28.tutti gli altri crimini ravvisabili de plano nella razzista, calunniosa e persecutoria attività poliziesco-giudiziaria straniera italiana, riconducibile a tutti i procedimenti penali farsa instaurati contro i membri del MLNV.

Con riferimento ai recenti atti di aggressione posti in essere dalle autorità poliziesco/giudiziarie straniere italiane a Treviso contro il MLNV, in data 14.09.2012 è stato notificato al Presidente del MLNV il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale straniero italiano a Treviso (che si allega in copia).
Da tale documento  si deduce l'intento persecutorio/giudiziario deliberatamente posto in essere contro questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) a scopo politico.
Considerata l’esiguità e l’inconsistenza probatoria degli elementi raccolti in tutti questi mesi d’indagine e di cui gli investigatori italiani hanno tentato di enfatizzare con l’ennesima vergognosa sceneggiata mediatica, appare ora molto sospetto e tendenzioso l’attribuire a questo MLNV intenzioni future e addirittura la responsabilità di gravi delitti contro la persona che però, ancora una volta, non vengono specificati.
Tale decreto precisa che le fonti probatorie deriverebbero dalle indagini svolte dalla digos, anche tramite operazioni di intercettazione (vero e proprio spionaggio), ma anche dalla documentazione acquisita con i sequestri operati;   ancora una volta però gli inquirenti sono vaghi nel precisare gli elementi probatori derivanti da quello che loro definiscono documentazione acquisita e che persistono a non voler precisare (basti vedere il verbale di sequestro realizzato nelle quasi dodici ore di forzata segregazione in questura … un tempo più che sufficiente per catalogare e precisare almeno i 96 fogli numerati e siglati (???) e le 75 fotocopie (e ribadiamo fotocopie ?) con vario materiale informativo, con disegni e progetti per divise e struttura organizzativa del MLNV … mancava forse loro il tempo di essere più precisi come lo sono stati per catalogare cappellini, magliette, adesivi, brochure, volantini, biglietti da visita, computers e perfino i due velcro apposti sulla pettorina di Rufus , il cane con cui si svolge la sicurezza presso il Consorzio Parco Commerciale di Villorba, e solo perché riportavano la scritta in lingua Veneta “SICURESA” e il logo del MLNV, (questo non è forse razzismo istituzionale italiano???)
Ma c’è di più.
E’ grottesco e paradossale ciò che avrebbe dichiarato pubblicamente lo stesso questore straniero italiano a Treviso CARMINE DAMIANO asserendo di condividere gli scopi del MLNV, ma non il metodo … (è improvvisamente diventato indipendentista anche lui???).
Con la solita furberia, tesa ad  eludere gli imbarazzanti esiti investigativi, il questore pur facendovi riferimento non ha precisato quali sarebbero i metodi del MLNV ritenuti illegali e scoperti nel corso delle indagini … perché???
Ancora una volta si giustifica quest’ennesima aggressione al MLNV come un atto dovuto e necessario per stroncare sul nascere un’organizzazione criminale che avrebbe potuto…
Lo stesso pubblico ministero italiano Valmassoi avrebbe dichiarato pubblicamente in un’intersita televisiva: “NON CI SONO ELEMENTI PER POTER SOSTENERE ALLO STATO DEGLI ATTI CHE POTESSERO REALIZZARE NELL’IMMEDIATO ATTI VIOLENTI O DI MINACCIA PERO’ CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI PRESUPPOSTI AD UN EVENTUALE EVOLUZIONE IN QUESTO SENSO”, ma questa è una sua fantasia!!!
(http://www.youtube.com/watch?v=uUy3T4C-o10&feature=plcp)
Tanto per non smentire l’abitudine alle bugie e la propensione a mentire alla pubblica opinione in un’altra intervista il Questore straniero italiano Carmine Damiano avrebbe invece sconfessato la precedente dichiarazione contestando al Vice Presidente del MLNV Dott. Paolo Gallina l’incompatibilità del suo ruolo di pubblico ufficiale in ambito italiano con le idee da lui proclamate militando nel MLNV… “RITENGO CHE SIA INCOMPATIBILE CON I DOVERI DI UN PUBBLICO UFFICIALE IN RELAZIONE ALLE IDEE CHE LUI PROCALAMA E AL METODO PER PERSEGUIRE QUESTE IDEE.”.
C’è ora da chiedersi perché in questa intervista attacca le idee e gli scopi per cui è stato costituito il MLNV e insiste nel ribadire che il metodo sarebbe illegale … ma ancora una volta non lo precisa.
http://www.youtube.com/watch?v=DyIPTTVEC7E&feature=plcp
Altra contraddizione grottesca è la dichiarazione in merito al decantato ordinativo di sessanta divise (sessanta/60 ?) che nessuno del MLNV ha mai ordinato.
L’unico recente ordinativo riguardano 48 polo, marca FRUIT OF THE LOOM, di colore bianco, con gli stemmi del MLNV, la bandiera di San Marco e l’indirizzo del sito web del MLNV (www.mlnv.org): “…ESSENDO MAGGIORE IL NUMERO DELLE DIVISE (60) SI PUO’ PRESUPPORE CHE L’ORGANIZZAZIONE STAVA AUMENTANDO IL NUMERO DEGLI ADEPTI…”
http://www.youtube.com/watch?v=DyIPTTVEC7E&feature=plcp
Alla luce di quanto suesposto e considerate anche le “insolite” ingerenze nelle recenti comunicazioni mediante i profili dei social/network, appare inquietante che, a fronte del concretarsi dei bizzarri e stravaganti risultati investigativi sotto il profilo sostanziale, ora si tenti di giustificare l’ennesima farsa giudiziaria sulle eventuali intenzioni del MLNV attaccando i presupposti giuridici del suo costituirsi secondo le norme del diritto internazionale, adducendo a pretesto inesistenti condotte illegali per la commissione di gravi delitti contro la persona di cui addirittura se ne attribuisce la paternità di non meglio precisate analoghi atti pregressi: “… ritenuto che, a prescindere dalle esigenze probatorie … la libera disponibilità di dette armi e munizioni da parte degli  indagati verrebbe ad aggravare le conseguenze del reato, oltre ad agevolare la commissione di ULTERIORI e gravi delitti contro la persona”… perché ancora una volta gli inquirenti omettono di precisare quali sono i delitti contro la persona che il MLNV avrebbe già posto in essere al punto da giustificare l’ipotesi di ULTERIORI analoghi reati.
Fin dal suo costituirsi il MLNV, vero e proprio soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto, non ha mai nascosto nulla della propria struttura organizzativa;  dai propri siti internet è possibile contattare il responsabile di ogni settore con tanto di nominativo, ruolo e riferimenti di contatto … NULLA DI SEGRETO.
Viva San Marco
Venetia, 29.10.2012
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Provvirosio
vedi anche:
2011.06.28 – MLNV – COMUNICATO STAMPA
2012.09.15 – MLNV – COMUNICATO SU ATTI DI AGGRESSIONE ITALIANA