SOVRANITA' -MONETAIRA- POPOLARE – UMANA
SOVRANITA' -MONETAIRA- POPOLARE – UMANA
L'OBIEZIONE ATTIVA VALE ASSOLUTAMENTE ANCORA !
Proprio alla luce del Decreto sulle vaccinazioni, la pratica dell'OBIEZIONE ATTIVA ha ancora più importanza.
Per cui va ancora praticata bene, secondo le indicazioni già fornite dal Comilva a suo tempo.
Quindi : chi non intende vaccinare i propri figli, deve pertanto comunque prendere posizione con asl e Sindaco con racc.ta a.r., e non nascondersi .
Deve partecipare al colloquio informativo a cui l'asl convoca subito dopo, e deve valutare bene se firmare il modello di DISSENSO INFORMATO che la asl propone.
Manteniamo sempre questo atteggiamento civico corretto e responsabile.
L'Obiezione Attiva serve a questo.
Come genitore dovete dichiararvi totalmente a favore delle vaccinazioni ma basta che vi rifiutate di firmare la liberatoria (non siete medici, non conoscete gli effetti dei vaccini, non spetta a voi firmarla) per far andare in tilt il sistema.
Nessun operatore si prenderà la briga di vaccinare i vostri figli e nessun giudice potrà condannarvi in quanto voi vi dichiarate a favore dei vaccini e delle leggi ma vi rifiutate semplicemente di firmare una liberatoria.
Non sono medico, non conosco la composizione dei vaccini e non conosco gli eventuali effetti secondari e quindi non firmo per prendermi la responsabilità di un prodotto che non ho preparato e non conosco.
Ma puoi fare ancora di più: chiedere alla asl che venga fatto al paziente un test preliminare, anche sul DNA (test che peraltro fanno negli altri paesi europei) per stabilire, prima dell'inoculazione, potenziali allergie o reazioni avverse. La ASL è TENUTA a farlo. Ovviamente con tempi biblici.
PATRIA POTESTÀ (ora Responsabilità Genitoriale)
Il decreto varato dal governo, oltre ai profili di ingiustizia e incostituzionalità, non può in alcun modo statuire sulla responsabilità genitoriale (ex patria potestà)
Tale profilo è rimesso unicamente al Tribunale per i Minorenni, che è tenuto a valutare la diligenza e cura genitoriale.
Non solo quindi non c'è alcun automatismo, ma di solito il tribunale minorile statuisce in favore degli obiettori, ritenuti genitori responsabili, diligenti e scrupolosi
Avvocato Luca Ventaloro
Tratto da (CLICCA QUI)
L'ENNESIMA VERGOGNA ITALIANA
a cura di Manlio Dinucci
voce Margherita Furlan
editing Stefano Citrigno
Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato a grande maggioranza dalle Nazioni Unite il 7 luglio 2017, costituisce una pietra miliare nella presa di coscienza che una guerra nucleare avrebbe conseguenze catastrofiche per l’intera umanità. Ma con dei limiti importanti. Non aderisce al Trattato nessuno degli stati in possesso di armi nucleari: gli Stati uniti e le altre due potenze nucleari della Nato, Francia e Gran Bretagna, che possiedono complessivamente circa 8000 testate nucleari; la Russia che ne possiede altrettante;
Cina, Israele, India, Pakistan e Nord Corea, con arsenali minori ma non per questo trascurabili. Non aderiscono al Trattato neppure gli altri membri della Nato, in particolare Italia, Germania, Belgio, Olanda e Turchia che ospitano bombe nucleari statunitensi. L’Olanda, dopo aver partecipato ai negoziati, ha espresso parere contrario al momento del voto. Non aderiscono al Trattato complessivamente 73 stati membri delle Nazioni Unite, tra cui emergono i principali partner Usa/Nato: Ucraina, Giappone e Australia. Perché il Trattato adottato dalle Nazioni Unite (ma ignorato dall’Italia) non resti sulla carta dunque, si deve pretendere che l’Italia osservi il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, definito dal governo Gentiloni «pilastro del disarmo», ossia pretendere la completa denuclearizzazione del nostro territorio nazionale.
Passate le consegne da Equitalia all'Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse.
Chi ha quindi cartelle esattoriali in arretrato, ricorda il portale di informazione e consulenza legale 'La legge per tutti', deve fare attenzione, sapendo comunque che ci sono alcune cose che non possono essere pignorate.
– Capitolo CASA
Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti:
– non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima;
– non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l'ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;
– non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa.
In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente):
– il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro;
– la casa è l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione.
Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea 'La legge per tutti', non è al sicuro: "I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale". Quindi, "il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo".
– Capitolo STIPENDIO
Se viene notificato un pignoramento in banca, l'ultimo stipendio o l'ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione.
Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto.
Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.
– Capitolo PENSIONE
Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l'ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto.
Se la pensione viene pignorata presso l'ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto 'minimo vitale' (o di 'sopravvivenza') che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, "dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile".
– Capitolo BENI DI FAMIGLIA
Alcuni beni non possono essere pignorati. "Il codice li chiama 'beni assolutamente impignorabili' e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli" si legge sul portale. Beni che, "in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato".
– Capitolo AUTO DI LAVORO
Se l'auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto.
– Capitolo POLIZZE VITA
Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco.
– Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI
Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore).
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