ATTUALITA
VACCINAZIONI TRA SCIENZA E DIRITTO
Vaccinazioni: tra Scienza e Diritto del dott. BENIAMINO DEIDDA
(Direttore della Scuola Superiore di Magistratura, ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze)
"Mi pare necessario premettere che il mio approccio alla questione che è oggetto di questo dibattito non è ideologico e che affronterò i problemi esclusivamente dal punto di vista giuridico, cercando di coglierne le implicazioni. Per il giurista il dato di partenza è la norma e la disciplina positiva che da essa discende. Certo, poi le norme possono essere discusse e possono essere cambiate. Ma darsi da fare per modificarle è compito dei cittadini, dei partiti, delle associazioni, non del giurista. Per il giurista la norma è il punto di riferimento e con essa bisogna fare i conti.
Nel nostro caso il panorama normativo è semplice. Con leggi che si sono succedute nell'arco di molti anni sono state dichiarate obbligatorie quattro vaccinazioni. Nel tempo altre se ne sono aggiunte, ma il legislatore non le ha definite obbligatorie, ma solo 'raccomandate'. Devo dire che mi sfugge la diversa natura delle due categorie di vaccinazioni, ma forse questo dipende dalla mia ignoranza in materia. Mi pare di capire che per un profano ' raccomandare' una vaccinazione debba avere il significato di prevenire le conseguenze dannose di alcune malattie. Sotto questo profilo l'obbligatorietà limitata ad alcuni vaccini e non ad altri non discende da una graduazione di importanza; sembra più il portato di un atteggiamento strategico del legislatore che è andato mutando nel corso degli anni.
Il mio intervento si propone di esaminare le caratteristiche della obbligatorietà delle vaccinazioni e delle sanzioni previste per legge, la sostenibilità dell'obbligo alla luce delle norme costituzionali e le possibili interpretazioni alla luce della giurisprudenza.
Rispetto ad un recente passato, sembra indubbia la tendenza, che si registra in diversi paesi occidentali, ad una sensibile diminuzione della copertura vaccinale per le vaccinazioni più comuni. Ciò ha indotto le autorità pubbliche a mettere in campo alcune discutibili strategie per contrastare questo fenomeno.
Voglio ricordare che con la diffusione dei primi vaccini, il legislatore negli anni '60 previde la obbligatorietà delle vaccinazioni per difterite, tetano e poliomielite con specifiche sanzioni penali a carico dei genitori che omettessero di vaccinare i propri figli e con l'obbligo per le scuole di verificare l'avvenuta vaccinazione come presupposto della frequenza scolastica. Con la legge di depenalizzazione 689/81, il reato di omessa vaccinazione fu trasformato in illecito amministrativo, tanto che l'ultimo obbligo di vaccinazione contro l'epatite B, introdotto con legge n. 165/1991, fu sanzionato solo in via amministrativa.
Dopo di allora il Ministero della salute ed il legislatore, anche alla luce della riforma sanitaria introdotta con la legge n. 833/1978, hanno cambiato strategia, puntando sull'informazione e sulla persuasione, piuttosto che sulla repressione. E' questa la ragione che spiega perchè i vaccini introdotti successivamente (contro pertosse, meningite, varicella, ecc.) sono solo raccomandati e non obbligatori. Questo nuovo atteggiamento ha indotto il legislatore a sopprimere con il DPR n. 355/1999 il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati, che francamente era poco in linea con il principio costituzionale dell'istruzione obbligatoria per tutti i minori.
Ho brevemente ricapitolato questi passaggi, per sottolineare la preoccupazione che destano alcune recenti prese di posizione di molte autorità pubbliche centrali e regionali dirette a contrastare il calo delle vaccinazioni registrato nel nostro paese. Si parla di rinvigorire l'applicazione delle sanzioni (che il alcune regioni sono da tempo disapplicate), di reintrodurre il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati e addirittura di prevedere sanzioni disciplinari, fino alla radiazione, per i medici che facciano propaganda antivaccinista. E, infine, si vorrebbe introdurre la coercizione della vaccinazione ad opera del Sindaco che si servirebbe dei poteri attribuitigli dall'art. 117 del D.Lgs. 112/1998.
Mi limito a dire che quei poteri di intervento presuppongono che sia già in atto un'epidemia e che dunque sia urgente intervenire, il che è difficilmente conciliabile con le ordinarie campagne preventive di vaccinazione. Il Sindaco potrebbe certo emanare un'ordinanza ripetitiva dell'obbligo previsto dalla legge, ma l'eventuale violazione non sarebbe sanzionabile con l'art. 650 del codice penale, come ha già riconosciuto la I Sez. della Cassazione con sentenza n. 2671 del 12 dicembre 1990.
Queste difficoltà di concreta attuazione degli obblighi hanno indotto taluno a ricorrere al Tribunale dei minori sul presupposto che i genitori che non rispettano l'obbligo di vaccinare i figli sarebbero inidonei ad esercitare la responsabilità genitoriale. Devo dire che finora i Tribunali dei minori non hanno generalmente effettuato interventi determinati dal mero rifiuto delle vaccinazioni, a meno che non emergessero elementi di trascuratezza nella cura e nell'educazione dei minori.
Questa posizione assunta dalla magistratura minorile (le cui ragioni sono ben illustrate nel protocollo intervenuto tra la Regione Lombardia e il Tribunale dei Minori di Milano), ci introduce alla questione di fondo: se, cioè, sia coercibile l'obbligo di eseguire le vaccinazioni alla luce dell'ordinamento giuridico vigente.
La risposta negativa è imposta da una corretta interpretazione dell'art. 32 della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Dunque l'obbligo di sottoporsi ad un determinato trattamento è possibile solo se previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Per pacifica interpretazione l'art. 32 C. tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. E' generalmente condivisa l'opinione che solo uno stato di necessità per la salute pubblica consenta al legislatore l'imposizione di un trattamento sanitario. Secondo questa impostazione, dunque, l'articolo 32 C. consente di contemperare il diritto individuale alla salute e alle cure liberamente scelte con l'interesse alla salute dell'intera collettività. Tale contemperamento però, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza 308/1990, permette anche l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ma non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo: nel nostro caso perciò il provato pericolo per la salute individuale consentirebbe l'esonero dall'obbligo di vaccinazione.
A proposito di principi contenuti nel nostro ordinamento, c'è da aggiungere che l'eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia con legge n.145/2001, che, com'è noto, ha stabilito il fondamentale principio dell'autodeterminazione in materia di salute. Il motivo del contrasto con la Convenzione è che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a persone sane, in questo ambito non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.
A questo proposito è stato posto un problema di una qualche importanza. Si è detto da parte di qualcuno: l'autodeterminazione va bene, ma l'autodeterminazione riguarda sé stessi, non i propri figli minori, dunque la tutela della salute dei minori non può essere lasciata all'apprezzamento dei genitori, ma va salvaguardata con l'intervento del giudice o dell'autorità sanitaria. Si tratterebbe perciò di integrare la volontà del minore, che non ha capacità giuridica, con l'intervento di una autorità pubblica che si sostituisce ai genitori. Questa obiezione ha tratto qualche vantaggio da alcune pronunzie della Corte di Cassazione che, decidendo in tema di vaccinazioni obbligatorie, ha rilevato che la vaccinazione non può essere rifiutata per una generica convinzione o per ignoranza del genitore: devono essere di volta in volta indicate specifiche ragioni che rendono la vaccinazione pericolosa per la salute del minore (Cass. Sez. I, 18.7.03 n. 11226, Cass. 8.7.05 n. 14384 e Cass. Sez. II, 26.6.06 n.1474 ).
Tuttavia l'interpretazione volta a sostituire la volontà del genitore con quella di un organo pubblico ha scarse possibilità di prevalere, dal momento che esiste nel nostro ordinamento l'incontestabile principio che la volontà dell'incapace è sostituita da quella del suo rappresentante legale, che è l'unico autorizzato a darle voce. Fino a che dunque non si pone nel nulla quella rappresentanza, saranno i genitori ad esprimere la volontà del minore. L'autodeterminazione si realizza appunto con riguardo alla salute del minore attraverso la scelta dei suoi genitori.
Sulla scorta di questo equivoco si è fatto talvolta ricorso al giudice dei minori invocando l'art. 333 del cod. civ., che consente l'intervento del giudice quando i genitori con il loro comportamento pregiudicano i beni fondamentali del minore. Non sono mancate le pronunzie di alcuni giudici che hanno ravvisato nel rifiuto delle vaccinazioni una condotta pregiudizievole per il minore, ma l'atteggiamento prevalente nella giurisprudenza è quello di rimettere all'apprezzamento dei genitori l'opportunità di vaccinare o meno i figli minori, secondo le proprie convinzioni o conoscenze.
Se questa conclusione è pacifica per quanto riguarda le vaccinazioni raccomandate, la logica giuridica vorrebbe che la medesima disciplina venisse applicata per quelle obbligatorie. Abbiamo già visto che esse non si differenziano nel merito e che l'obbligatorietà o la raccomandabilità derivano dal diverso momento storico in cui vennero prescritte. Ma per tutte le vaccinazioni valgono, senza differenze, i principi costituzionali della libertà di scelta e di autodeterminazione. La conclusione dal punto di vista giuridico non può che essere questa: l'obbligo giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte ad una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, come dimostrano del resto le prassi vigenti nella gran parte delle Regioni italiane dove l'obbligo e le relative sanzioni sono generalmente disapplicati.
Si impone invece una scelta di diverso tipo, che non può che essere quella della informazione e della responsabilità, evitando che si perseguano interessi diversi da quelli della protezione della salute di tutti.
L'ultima questione alla quale vorrei fare cenno è relativa agli obblighi e alle responsabilità del medico in materia di vaccinazioni. Periodicamente sui mezzi di informazione si apprende che viene stigmatizzata l'azione di alcuni medici impegnati a mettere in evidenza le criticità o i possibili rischi di una vaccinazione di massa indiscriminata, praticata senza indagini mirate e senza la necessaria prudenza. Si rimprovera loro di 'remare contro' le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie e spesso si minacciano sanzioni disciplinari per coloro che coltivano il dubbio sulla bontà, sempre e comunque, di tutte le vaccinazioni.
Su questi punti è bene ricordare alcuni principii che non possono essere disattesi.
E' vero innanzitutto che i medici nell'esercizio della professione devono attenersi alle conoscenze scientifiche e devono seguire le linee guida e le buone pratiche accreditate e condivise dalla comunità scientifica. Non sarebbe accettabile (e non gioverebbe alla credibilità della medicina) che ogni singolo si lasciasse guidare solo dalle proprie idee più o meno avanzate o bislacche. In questo senso il decreto Balduzzi, con il suo riferimento alle buone pratiche pacificamente accreditate dalla comunità scientifica, costituisce una garanzia per gli stessi medici e li pone al riparo dalle conclusioni un po' balzane di qualche giudice o consulente del giudice.
Ma è anche chiaro che l'elaborazione delle linee guida e delle migliori pratiche vive di confronti, di test, di conferme e di prove che sono frutto della libera ricerca in medicina. Tutto questo ha bisogno della partecipazione di tutti, delle discipline specialistiche come della medicina generale, senza preclusioni e senza anatemi. Il terreno più adatto per favorire la buona elaborazione di percorsi preventivi, diagnostici o terapeutici, ecc. è costituito dalla libertà garantita nell'articolo 33 della Costituzione: “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”.
Ne consegue che soffocare il dissenso su questa o quella terapia, quando esso sia fondato su ragionevoli dubbi o sul dibattito esistente in un certo momento storico è un atto scriteriato. Nè può essere limitato il dissenso o la libertà di ricerca solo perchè le autorità sanitarie hanno scelto una via piuttosto che un altra
Ma – si sente obiettare – se uno lavora per il SSN non può tenere atteggiamenti che contraddicono le scelte del servizio cui appartiene. Non discuto gli aspetti contrattuali dei rapporti che legano i medici al SSN, ma sostengo che anche questi medici godono delle garanzie costituzionali nell'esercizio della loro professione. Minacciare sanzioni a coloro che, per motivate ragioni scientifiche, non si allineano alle decisioni o alle conclusioni delle autorità sanitarie non è rispettoso della libertà di ciascuno. E' chiaro che proprio il confronto libero tra le varie posizioni determinerà infine le scelte più appropriate, ma non è certo soffocando il dissenso che si raggiungerà la migliore protezione della salute individuale e collettiva.
Beniamino Deidda ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze".
L'OBIEZIONE ATTIVA VALE ASSOLUTAMENTE ANCORA !
Proprio alla luce del Decreto sulle vaccinazioni, la pratica dell'OBIEZIONE ATTIVA ha ancora più importanza.
Per cui va ancora praticata bene, secondo le indicazioni già fornite dal Comilva a suo tempo.
Quindi : chi non intende vaccinare i propri figli, deve pertanto comunque prendere posizione con asl e Sindaco con racc.ta a.r., e non nascondersi .
Deve partecipare al colloquio informativo a cui l'asl convoca subito dopo, e deve valutare bene se firmare il modello di DISSENSO INFORMATO che la asl propone.
Manteniamo sempre questo atteggiamento civico corretto e responsabile.
L'Obiezione Attiva serve a questo.
Come genitore dovete dichiararvi totalmente a favore delle vaccinazioni ma basta che vi rifiutate di firmare la liberatoria (non siete medici, non conoscete gli effetti dei vaccini, non spetta a voi firmarla) per far andare in tilt il sistema.
Nessun operatore si prenderà la briga di vaccinare i vostri figli e nessun giudice potrà condannarvi in quanto voi vi dichiarate a favore dei vaccini e delle leggi ma vi rifiutate semplicemente di firmare una liberatoria.
Non sono medico, non conosco la composizione dei vaccini e non conosco gli eventuali effetti secondari e quindi non firmo per prendermi la responsabilità di un prodotto che non ho preparato e non conosco.
Ma puoi fare ancora di più: chiedere alla asl che venga fatto al paziente un test preliminare, anche sul DNA (test che peraltro fanno negli altri paesi europei) per stabilire, prima dell'inoculazione, potenziali allergie o reazioni avverse. La ASL è TENUTA a farlo. Ovviamente con tempi biblici.
PATRIA POTESTÀ (ora Responsabilità Genitoriale)
Il decreto varato dal governo, oltre ai profili di ingiustizia e incostituzionalità, non può in alcun modo statuire sulla responsabilità genitoriale (ex patria potestà)
Tale profilo è rimesso unicamente al Tribunale per i Minorenni, che è tenuto a valutare la diligenza e cura genitoriale.
Non solo quindi non c'è alcun automatismo, ma di solito il tribunale minorile statuisce in favore degli obiettori, ritenuti genitori responsabili, diligenti e scrupolosi
Avvocato Luca Ventaloro
GHIANDOLA PINEALE ECCO COSE’

Lissoni, di origini milanesi, è attualmente dirigente medico presso il servizio di Oncologia Medica del reparto di Radioterapia Oncologica dell'ospedale San Gerardo di Monza.
Ha inoltre nel proprio curriculum più di cinquecento pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con le maggiori riviste internazionali di medicina.
Nel 2003 ha ricevuto il premio dal National Cancer Institute di Washington per le sue ricerche nel campo della Neuroimmunoterapia dei Tumori. Punto focale del lavoro di Lissoni è concepire il malato secondo una visione trinitaria: un insieme di corpo, psiche e spirito e non solamente come un corpo colpito da una patologia.
Tratto da (CLICCA QUI)
PUTIN, MANDATO D’ARRESTO PER GEORGE SOROS PER CRIMINI CONTRO L’UMANITA’!

IL TIROLO E LO SPETTRO DELL’INVASIONE DA SUD
L’UNGHERIA ALL’ITALIA … CHIUDETE I PORTI!

Gentiloni: "Non accettiamo lezioni improbabili"
"Se i porti non verranno chiusi il problema diventerà ingestibile: tedeschi e austriaci chiuderanno presto le loro frontiere".
Rapporto Oim: aumentato del 600% il numero delle migranti arrivate in Italia a rischio sfruttamento sessuale
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Secca la replica del presidente del Consiglio: "Dai Paesi dell'Ue abbiamo diritto di pretendere solidarietà, non accettiamo lezioni, tanto meno possiamo accettare parole minacciose. Noi facciamo il nostro dovere, pretendiamo che l'Europa intera lo faccia al fianco dell'Italia invece di dare improbabili lezioni al nostro Paese. L'Italia – ha sottolineato Gentiloni – è un Paese impegnato a farsi carico di non alimentare odi e paure, impegnato a farsi carico di un peso che dovrebbe essere più condiviso in Europa".
EX MAGISTRATO PAOLO FERRARO DECIDE DI PARLARE”
LA VERGOGNOSA BUFALA DELLA MORTE DI CONCETTA IOLANDA CANDIDO
VLADIMIR PUTIN – INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU
L’ARTE DELLA GUERRA: LUCI E OMBRE DEL TRATTATO ONU SULLE ARMI NUCLEARI.
L'ENNESIMA VERGOGNA ITALIANA
a cura di Manlio Dinucci
voce Margherita Furlan
editing Stefano Citrigno
Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato a grande maggioranza dalle Nazioni Unite il 7 luglio 2017, costituisce una pietra miliare nella presa di coscienza che una guerra nucleare avrebbe conseguenze catastrofiche per l’intera umanità. Ma con dei limiti importanti. Non aderisce al Trattato nessuno degli stati in possesso di armi nucleari: gli Stati uniti e le altre due potenze nucleari della Nato, Francia e Gran Bretagna, che possiedono complessivamente circa 8000 testate nucleari; la Russia che ne possiede altrettante;
Cina, Israele, India, Pakistan e Nord Corea, con arsenali minori ma non per questo trascurabili. Non aderiscono al Trattato neppure gli altri membri della Nato, in particolare Italia, Germania, Belgio, Olanda e Turchia che ospitano bombe nucleari statunitensi. L’Olanda, dopo aver partecipato ai negoziati, ha espresso parere contrario al momento del voto. Non aderiscono al Trattato complessivamente 73 stati membri delle Nazioni Unite, tra cui emergono i principali partner Usa/Nato: Ucraina, Giappone e Australia. Perché il Trattato adottato dalle Nazioni Unite (ma ignorato dall’Italia) non resti sulla carta dunque, si deve pretendere che l’Italia osservi il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, definito dal governo Gentiloni «pilastro del disarmo», ossia pretendere la completa denuclearizzazione del nostro territorio nazionale.
CONCETTA CANDIDO … MORTA NEL SILENZIO DEI MEDIA ITALIANI
Intanto Concetta Candido,la donna che si è data fuoco nella sede dell'INPS perchè non riceveva il sussidio di disoccupazione, è morta.Le ustioni sul 70% del corpo erano troppo gravi.
Nessuno parla di te,
della tua disperazione,
nessuna trasmissione,
nessun Talk show,
NESSUNO!
- Lory: Che tristezza R.I.P
- Graziella: C'è chi prende nove milioni di euro e chi si uccide per la disperazione che bel governo abbiamo ci sta bene visto che li votiamo questi porci
- Anna Maria: Io condivido questo strazio e spero che anche i miei amici lo facciano.
- Dario: un' altro omicidio di stato
- Giuliana: R.I.P. amen
- Adriano: governo dell'infamia non era extracomunitaria e quindi chi se ne frega se un ITALIANO muore per la tua demenza delinquenziale !!
ONORE A UN INDIPENDENTISTA… MORTO DODDORE MELONI
WSM
TITIP E CETA … ECCO LA ROVINA IN ARRIVO.
IL GOVERNO USA – ECCO PERCHE’ ABBIAMO UCCISO ALDO MORO.

LE 7 COSE CHE IL FISCO ITALIANO NON PUO’ PIGNORARE
Passate le consegne da Equitalia all'Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse.
Chi ha quindi cartelle esattoriali in arretrato, ricorda il portale di informazione e consulenza legale 'La legge per tutti', deve fare attenzione, sapendo comunque che ci sono alcune cose che non possono essere pignorate.
– Capitolo CASA
Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti:
– non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima;
– non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l'ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;
– non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa.
In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente):
– il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro;
– la casa è l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione.
Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea 'La legge per tutti', non è al sicuro: "I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale". Quindi, "il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo".
– Capitolo STIPENDIO
Se viene notificato un pignoramento in banca, l'ultimo stipendio o l'ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione.
Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto.
Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.
– Capitolo PENSIONE
Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l'ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto.
Se la pensione viene pignorata presso l'ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto 'minimo vitale' (o di 'sopravvivenza') che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, "dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile".
– Capitolo BENI DI FAMIGLIA
Alcuni beni non possono essere pignorati. "Il codice li chiama 'beni assolutamente impignorabili' e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli" si legge sul portale. Beni che, "in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato".
– Capitolo AUTO DI LAVORO
Se l'auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto.
– Capitolo POLIZZE VITA
Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco.
– Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI
Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore).
Tratto da (CLICCA QUI)
I MITI DELLA LEGGE E I DIRITTI VIOLATI
ATTENZIONE CHE LA GENTE E’ STANCA DEI SOPRUSI
PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE: DAL 1° LUGLIO 2017…

CURATO “ILLEGALMENTE” IL TUMORE CON L’OLIO DI CANNABIS
L’IMPOSTO TRICOLORE E’ UN IGNOBILE ATTO DI RAZZISMO ISTITUZIONALE.
L'ostentazione del tricolore italiota appeso quasi ad ogni palo delle nostre strade non fa che aumentare il sentimento anti-italiano.
Per quanto strano possa apparire tutto ciò sta incidendo sfavorevolmente sull'opinione pubblica.
In giro, per la strade e nel locali pubblici, non ho udito una sola parola di compiacimento per tale insolente e grottesca iniziativa.
O non ci si bada o da al voltastomaco.
A quasi due mesi dall'adunata degli alpini italiani, una forza armata dello stato invasore, questi ci impongono il loro tricolore.
Ma badate bene come questo infame vessillo dello stato straniero occupante italiano è issato ben in alto ad ogni palo, lontano da mani che lo strapperebbero volentieri.
I tricolori non sventolano dalle finestre delle abitazioni o dai terrazzi (se non forse di qualche italiano verace) ma sono vergognosamente imposti e issati sui pali pubblici della luce.
Ma con tutti i problemi che ci sono e che lo stato italiano ci sta creando c'è da chiedersi quanti soldi sono stati spesi per ostentare la "strasa italiana".
Vergognatevi alpini… meritate di essere e rimanere italiani, sicuramente non Veneti, perché la Serenissima Patria non potrà mai riconoscere come suoi figli coloro i quali omaggiano la bandiera del nemico.
WSM
Venetia 13 marzo 2017
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
QUESTA E' LA NOSTRA BANDIERA … NON LO SCORDINO NEPPURE GLI ALPINI!