2018.06.07 – MLNV-GVP – COMUNICAZIONE AT STUDIO LEGLE AVV. LAURA RAIMONDI – ROVIGO

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Avv. LAURA RAIMONDI
Vicolo Ponchielli nr.1, 45100 Rovigo (Ro)
 
Si fa seguito alla sua incauta comunicazione pervenuta via posta ordinaria del servizio privato straniero italiano poste italiane spa, presso l’abitazione del Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio (GVP).
C’è da premettere che il Sig. Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del GVP ha già notificato allo stato italiano di non essere un suo cittadino e che tale cittadinanza non gli appartiene e non lo identifica perché illegalmente imposta con la frode.
Attraverso la notifica della sua dichiarazione di sovranità personale e di nazionalità e Cittadinanza Veneta ha negato il diritto allo stato italiano e a qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di usare il suo nome e/o ogni sua personale attribuzione, nonché di usare qualsiasi suo bene, ogni sua personale facoltà d’intendere e di volere, e/o di impedirne e/o limitarne anche parzialmente l’uso per qualsivoglia ragione.
Ha inoltre ribadito che ogni citazione, convocazione, mandato di comparizione esercitato dallo stato straniero italiano in qualsivoglia maniera e per qualsiasi motivo non genera obblighi, né disonori se ignorati.
Preso inoltre atto che ogni autorità, governo e tribunali italiani sono solo “de facto” e non “de jure”, è stato rigettato e negato il consenso ad essere rappresentato e dominato in qualsivoglia maniera dallo stato straniero occupante, razzista e colonialista italiano e da qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante.
Come ogni Cittadino del Popolo Veneto ha esercitato il proprio diritto e il potere di delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta e disconoscendo pertanto le collaterali istituzioni imposte con la violenza e la forza, dallo stato straniero occupante, razzista e colonialista italiano.
In una recente sentenza la Corte Costituzionale italiana, negando la validità ai Referendum consultivi sulla Indipendenza del Veneto, ha asserito che il Popolo Veneto non esiste.
Il Popolo Veneto, a detta del massimo Organo di Giustizia italiano ha cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano.
Nulla di più falso e menzognero perché il Popolo Veneto non ha mai scelto di essere italiano in quel referendum del 1866 … è provato e documentato il falso storico di questo avvenimento che è una frode commessa dal regno italiano e che è anche poi stata ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso.
Ecco che nel tentativo di occultare la verità a mentire è il massimo organo di giustizia straniero italiano e con esso le più alte cariche istituzionali italiane.
È così che le autorità d’occupazione straniere italiane perpetuano la loro complicità cercando disperatamente di arrogarsi diritti che i cittadini dei vari popoli della penisola italica non hanno mai loro conferito.
Il crimine che tramandano è pesantissimo e attualissimo anche a causa del peso che grava sul Popolo Veneto … tutti ne sono profondamente compromessi.
Questa è loro gravissima responsabilità e si sa che chi vive con lealtà e onestà d'intenti non può essere compromesso con inganno e frode.
L’esercizio naturale di sovranità personale, è incedibile, inalienabile e una imprescrittibile facoltà attraverso la quale viene revocato e negato il consenso allo stato italiano e a qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di rappresentare e amministrare cittadini del Popolo Veneto.
Sergio Bortotto è persona libera da ogni ordinamento, statuto, codice, norma e/o regolamento da esso emanato e pertanto una persona libera di non obbedire ad alcuna corte, tribunale o autorità delegabile precedentemente revocata.
Sulla base di ciò è incomprensibile che voi italiani persistiate a violare anche la privacy di Cittadini Veneti che non sono “sudditi” del vostro stato.
Il Sig. Sergio Bortotto ha facoltà di rappresentare sé stesso ed esiste come essere umano titolare del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e spirituale.
Il Sig. Sergio Bortotto si identifica nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d'origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche; come tale ha più volte affermato anche a pubblica menzione di appartenere a tale Nazione.
Considerato che il Sig. Sergio Bortotto è ciò che è e che la libertà di decidere di essere ciò che ha deciso costituisce per ogni persona un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace, ha facoltà e potere di rappresentare sé stesso.
È palese che per lo stato italiano il diritto è un insieme di regole tese all’annientamento dei diritti del Popolo Veneto.
Va da sé che se lo Stato italiano impone il diritto con la forza e non traendo sostentamento dal mutuo consenso è ovvio che non lo fa per il benessere dei Cittadini Veneti a cui nega il diritto di autodeterminazione previsto per legge.
Tutte le istituzioni italiane presenti sui nostri territori sono illegali e sono autorità e forze d’occupazione straniere, quindi agiscono in difetto assoluto di giurisdizione.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.
Ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica che agisce anche in nome e per conto dello stato straniero italiano sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
Considerata che l’attuale occupazione straniera italiana è da ritenersi illegale e illegittima ab origine, ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Non sussistono inoltre gli elementi essenziali del "giusto processo", costituzionalmente garantito anche in ambito italiano (art. 111 Cost.), venendo meno i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice che dovrebbero garantire e tutelare la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia.
Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, da un lato il Cittadino del Popolo Veneto e dall’altra parte qualsiasi autorità d’occupazione straniera italiana.
Pensateci bene, accusa e giudizio, infatti, sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano.
Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano (che non esiste) e al quale il Cittadino Veneto non appartiene.
Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano.
Ogni giudice italiano è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
Quindi, perché obbedire a leggi inique e contrarie alla propria natura?
Come già ribadito in precedenza anche la sua comunicazione non ha alcun valore giuridico per noi Veneti.
Lei, in qualità di avvocato italiano agisce per il tramite di illegali istituzioni italiane imposte con la frode e la forza e non può e non potrà mai, in tali contesti rappresentare e/o parlare a nome e per conto del Sig. Sergio Bortotto di cui è fin d’ora diffidata a farlo per qualsivoglia ragione.
Le precisazioni sul suo diritto al compenso professionale per l’attività svolta sono problemi suoi, qui nessuno la conosce o le ha mai conferito alcun mandato anzi come già detto è diffidata dal parlare o disquisire a nome e per conto del Sig. Sergio Bortotto.
Non è perché il gup di Rovigo l’ha nominata difensore d’ufficio del Sig. Sergio Bortotto, lei può pretendere, a ragion di logica delle illegali norme italiane, ch’egli debba sottostare a tali iniquità.
Concludendo la invitiamo a non sottovalutare tale monito correndo il rischio di essere iscritta a ruolo giudiziario da parte della Divisione Federale Investigativa del servizio di Polisia Giudisiaria competente alle indagini sui reati tentati o posti in essere contro il Popolo e la Nazione Veneta, e istituita nell'ambito del Provveditorato Generale di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte di Giustizia Federale.
In caso contrario la S.V. verrà assicurata alla Giustizia Veneta nei modi, tempi e condizioni che si riterrà di adottare per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso.
Alcune utili precisazioni sui Movimenti di Liberazione Nazionale:
Cassese, cap. 7 – par 2.3
“… i movimenti di liberazione nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per nome e per conto loro.
È questa una conseguenza del fatto che tali movimenti sono degli enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.”
I Movimenti di Liberazione Nazionale, in questi casi, vantano diritti maggiori a livello internazionale, rispetto agli Stati oppressori.
Cassese, Cap7 – cap.2.1
Autodeterminazione e uso della forza
Nel settore dell’uso della forza, quindi, l’affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza.
Da un lato, esso ha ampliato la portata del divieto di cui all’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia, o all’uso della forza contro i popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Dall’altra parte, i movimenti di liberazione in lotta per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto di autodeterminazione.
Prima di procedere come se agiste nella legalità dimostrateci che questa non è legge alla quale anche l’italia e ogni sua istituzione deve sottostare.
 
Con onore e rispetto
WSM
Venetia, giovedì 7 giugno 2018
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 
Il presente documento verrà subito reso a pubblica menzione attraverso il sito del MLNV www.mlnv.org