2013.11.21 – CASO ABBATTIMENTO VOLPI – DIVIETO ALLO STATO STRANIERO ITALIANO

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Oggetto:  atti di disposizione del Territorio della Repubblica Veneta, del suo ecosistema nazionale e degli esseri biologici viventi in natura – DIFFIDA.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
(per il tramite della prefettura in Treviso)

ALLA PRESIDENZA DELL’ENTE ITALIANO REGIONE VENETO

ALLA PRESIDENZA DELL’ENTE ITALIANO PROVINCIA DI TREVISO

ALLA PRESIDENZA DELL'ENTE ITALIANO ISPRA

 
E’ notizia di questi giorni di come lo stato italiano, anche per il tramite dell’ ente provincia di Treviso, ed infine dell'ente Ispra, abbia approvato in data 06.09.2013 una determina finalizzata all'abbattimento di circa 1050 esemplari di volpe (vulpes vulpes) da avviarsi in data 09.09.2013 nei territori della Repubblica Veneta.

La determinazione in questione che è stata denominata "piano di controllo volpi", ha una durata di 3 anni (2013 – 2016) e prevede l'abbattimento fino a 350 esemplari ogni anno.

Sul punto preme rammentare, ancora una volta, come in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimanga ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta gli oltre cento anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
 
Posto, infatti

che tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualunque autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di ogni effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;

che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsivoglia autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;

che finanche lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;

VISTO

l'Art. 18 dell'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) di questo Governo Veneto Provvisorio istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 e che recita: "L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per tale, una soggettività giuridica primaria accessoria.
Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere biologicamente vivente in natura è riconosciuta una soggettività giuridica primaria accessoria e destinataria pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di determinarne un suo innaturale svolgimento.
La soggettività giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità."

Ciò posto, ritenendo che la caccia non possa essere l'unica soluzione, nel caso sussistano effettivi problemi derivanti dall’eccessivo numero di esemplari di volpe – nonché dal recondito sospetto di contagio del virus della rabbia silvestre –

SI VIETA

a qualsiasi autorità d’occupazione dello stato straniero italiano e/o ente e/o concessionario da esso derivante e/o uffici anche privati ad essi asserviti dal porre in essere qualsiasi atto di alienazione e/o comunque di disposizione del Territorio della Repubblica Veneta, da intendersi nei suoi confini storici alla data del 1866, e/o del suo ecosistema nazionale nonché degli esseri biologici viventi in natura.
 
Per i suesposti motivi, i responsabili di ogni ordine e grado che violeranno il presente veto saranno assicurati alla Giustizia Veneta nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso.

WSM
Venetia, Giovedì 21 Novembre 2013
Il Presidente del MLNV

Sergio Bortotto

VOLPI 2