2026.01.17 – INSTITUTIONAL CRITICAL NOTE – NR. 0160321105549378

NR. 0160321105549378

NOTA CRITICA ISTITUZIONALE

sulla continuità sistemica della giurisprudenza italiana in materia di  autodeterminazione del Popolo Veneto e di svuotamento delle garanzie giuridiche fondamentali

Premessa
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza politica e istituzionale del Popolo Veneto, ritengono doveroso intervenire pubblicamente in merito alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27499/2025, concernente la validità delle notifiche fiscali effettuate mediante semplice invio postale, anche in assenza di relata di notifica.
Tale intervento si rende necessario non solo per le gravi conseguenze giuridiche della pronuncia in sé, ma soprattutto per la continuità logica e sistemica che essa presenta rispetto a precedenti orientamenti della medesima Corte, già espressi in materia di autodeterminazione del Popolo Veneto e di legittimazione storica dello Stato italiano sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.

1.Continuità giurisprudenziale e non episodicità della pronuncia
La citata ordinanza non costituisce un episodio isolato né una mera interpretazione tecnica del diritto tributario.
Essa si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente e persistente, volta a:
ridurre progressivamente le garanzie formali di legalità nei rapporti tra cittadino e autorità pubblica;
                 rafforzare una presunzione assoluta di legittimità dell’azione statale;
                 impedire, nei fatti, l’effettiva contestazione degli atti amministrativi e fiscali.
Tale linea risulta perfettamente compatibile – e funzionale – a precedenti pronunce con cui la Corte di Cassazione ha affermato che il Popolo Veneto non esisterebbe come soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione, sostenendo che nel 1866 esso avrebbe “scelto” di diventare parte del Popolo italiano.

 2. La rimozione consapevole del fatto storico del 1866
L’affermazione secondo cui il Popolo Veneto avrebbe liberamente rinunciato alla propria sovranità nel 1866 presuppone un fatto storico inesistente sul piano giuridico.
È documentalmente provato che:

                 l’annessione dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia al Regno d’Italia avvenne prima del plebiscito del 21–22 ottobre 1866;

                 la cessione dei territori fu già perfezionata e pubblicata in atti ufficiali;

                 la consultazione popolare si svolse in assenza di sovranità, sotto controllo militare e politico;

                 la sovranità del Popolo Veneto era stata riconosciuta a livello internazionale dal Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866.

Pertanto, non può esistere alcuna “scelta” giuridicamente valida, poiché nessun popolo può rinunciare alla propria sovranità quando questa è già stata soppressa con atto di forza.

La persistenza di tale affermazione nella giurisprudenza italiana non può essere qualificata come errore, bensì come rimozione consapevole del fatto storico, funzionale alla conservazione della legittimità statale.

 3. La sentenza sulle notifiche come effetto derivato
La recente pronuncia in materia di notifiche fiscali rappresenta un effetto diretto e coerente di quella negazione originaria.
Se:
                 il Popolo Veneto non è riconosciuto come soggetto sovrano;
                 i suoi cittadini non sono considerati titolari di una sovranità originaria;
                 la legittimità dello Stato non può essere messa in discussione ab origine,
                 allora:
                 le garanzie formali diventano un ostacolo;
                 la relata di notifica diventa superflua;
                 la conoscenza effettiva dell’atto viene sostituita dalla mera presunzione;
                 l’onere della prova viene trasferito integralmente sul destinatario.
In tal modo, la notifica non è più uno strumento di garanzia del diritto di difesa, ma un mezzo di imposizione unilaterale.

 4. Profili di incompatibilità con il diritto internazionale
Questa impostazione risulta incompatibile con:
                 il principio di autodeterminazione dei popoli;
                 il diritto a un rimedio effettivo;
                 il principio di buona fede dell’autorità pubblica;
                 il divieto di fondare pretese giuridiche su fatti storicamente e giuridicamente nulli.
                 La combinazione tra:
                 negazione dell’esistenza di un popolo;
                 svuotamento delle garanzie procedurali;
                 presunzione assoluta di conoscenza e legittimità,
configura un abuso sistemico, non un semplice orientamento giurisprudenziale.

 5. Dichiarazione conclusiva
Il MLNV e il Governo Veneto Provvisorio dichiarano che:
                 nessuna pronuncia giurisdizionale può sanare una frode storica;
                 nessuna semplificazione procedurale può sostituire il rispetto delle garanzie fondamentali;
                 nessuna autorità può fondare la propria legittimità sulla negazione di un popolo.
La presente Nota è resa a pubblica menzione e conservata agli atti quale documentazione istituzionale della continuità abusiva dell’azione giurisprudenziale italiana, ai fini di ogni futura valutazione in sede internazionale.

WSM
Venethia 17 gennaio 2026