IL RISO … GLI STOLTI E I BUGIARDI

ASINOQUANDO IL RISO ABBONDA SULLA BOCCA DEGLI STOLTI … E DEI BUGIARDI.
Segnalazione pervenuta alla Polisia Nasionale Veneta.
Iscritti a ruolo giudiziario il comandante e altri militari stranieri italiani della stazione dei carabinieri di Cà Savio a Cavallino-Treporti, (Ve).
Seguiranno le iscrizioni a ruolo giudiziario di Francesco MACALUSO, firmatario dell’articolo apparso il 14 giugno su “LA NUOVA” di Venezia e Mestre e del responsabile della redazione di “VENEZIA TODAY” per analogo articolo del 13 giugno 2016.
Non c’è che da rassegnarsi innanzi all’indigenza cerebrale, soprattutto di giornalisti e di quanti, fra le forze d’occupazione straniere italiane, ancora credono all’immutabilità del loro destino, qui sulle nostre Terre Marciane.
Arroganti, pretenziosi e ignoranti, soprattutto in materia di diritto internazionale, di diritti umani, civili e politici.
Titolano articoli dando dell’ubriaco ad un Cittadino Veneto che si oppone agli illegali e illegittimi controlli dei carabinieri stranieri italiani sui nostri territori.
Che dire … attendiamo con trepidazione il momento opportuno per mettere questi sciacalli innanzi alle loro responsabilità.
Oggetto:avviso e notifica – Difetto assoluto di giurisdizione e iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
 
At
governo dello stato straniero italiano d’occupazione.
 
p.c.
comando carabinieri stranieri italiani
illegalmente sedenti in via Julia, 1, 30013 Ca' Savio, Cavallino -Treporti VE
 
e per quanto a praticarsi
Divisione Federale Investigativa – Direzione Generale di Polizia Giudiziaria
Dipartimento di Giustizia del Governo Veneto Provvisorio
 

 
SI FA RIFERIMENTO AI FATTI
così riferiti come accaduti in ordine cronologico nella denuncia di segnalazione crimini alla Polisia Nasionale Veneta e attuata da … persona nata il … a … domiciliata in via … (Ve) e di cui l’atto costituisce parte integrante della presente comunicazione di iscrizione a ruolo giudiziario.
 
Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,
 
HA NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione, anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014, il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
VISTE
le Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta rese liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di esse ogni Cittadino del Popolo Veneto:
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
  • si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e di delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della propria Patria, la Serenissima Repubblica Veneta.
  • In virtù della sua personale, incedibile, inalienabile e imprescrittibile autodeterminazione, avendo revocato e negato il consenso allo stato italiano e a qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di rappresentarlo in qualsivoglia maniera, ogni Cittadino del Popolo Veneto è libero da ogni ordinamento, statuto, codice, norma e/o regolamento da esso emanato e libero di non obbedire ad alcuna corte, tribunale o autorità delegabile italiana.
RICHIAMATI 
  • la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
  • l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
DIMOSTRATO
  • che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
  • che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
  • che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
  • che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
  • che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
E CHE PER L'EFFETTO
contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI 
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ACCERTATO
  • che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  • che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  • che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
  • che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che la obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
  • Non sussistono elementi essenziali del «giusto processo», costituzionalmente garantito anche in ambito italiano (art. 111 Cost.), venendo meno i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice che dovrebbero garantire e tutelare la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia. Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniere italiana, infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano. Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene.   Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano. Ogni giudice italiane è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
PRESO ATTO
che qualsiasi relazione determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN OGNI CASO, IN CONSEGUENZA DI CIO' 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana e sono a tutti gli effetti inesistenti, ovvero “tamquam non esset”, e comunque nulli.

PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

ATTESTA E CERTIFICA 
che ogni Persona di nazionalità Veneta e che oltre più abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Persona di nazionalità Veneta e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati, sia digitale che cartacea.

AVVISA e NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:

  • pubblica intimidazione;
  • spergiuro;
  • frode;
  • falsità materiale;
  • falsità ideologica;
  • uso di atti falsi;
  • molestie o disturbo alle persone;
  • la manifesta  volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
  • aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con:
  • vessazioni
  • rapine
  • minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali
  • ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
  • aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto;
  • aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
  • per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.
  • Nel caso in specie i militari dell’arma dei carabinieri stranieri italiani:
  • arbitrariamente e con l’inganno si sono introdotti nell’abitacolo dell’autovettura;
  • si sono illegalmente appropriati della documentazione del veicolo e della licenza di guida del conducente che il titolare aveva esibito e in diritto non voleva loro consegnare;
  • hanno aggredito e trascinato con la forza fuori dal veicolo il conducente che in diritto ha espresso la volontà di non sottoporsi ad alcun accertamento sanitario e/o amministrativo contestando loro il difetto assoluto di giurisdizione.
  • hanno violato i diritti umani, civili e politici del Cittadino del Popolo Veneto;
  • hanno sequestrato e ridotto in schiavitù il Cittadino del Popolo Veneto per averlo ammanettato e trascinato a forza e obbligato a stare per oltre un’ora all’interno di una caserma militare straniera italiana e al solo fine di produrre i loro verbali nei quali non è riportata l’espressa dichiarazione del Cittadino del Popolo Veneto che ha contestato il difetto assoluto di giurisdizione;
  • hanno agito unilateralmente, con atti di aggressione, violenti e di forza e hanno costretto il Cittadino del Popolo Veneto a sottomettersi alla loro illegale autorità.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta, in sede civile e penale, per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione.
 
E’ FATTO OBBLIGO 
  • agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
  • di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
  • di restituire immediatamente ogni bene e documenti illegalmente sottratto al/alla Cittadino/a del Popolo Veneto.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

 
E’ prevista la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione delle precedenti denunce, segnalazioni e comunicazioni varie pervenute.
 
La Divisione Federale Investigativa di Polizia Giudiziaria provvederà all’iscrizione a ruolo giudiziario delle persone ritenute responsabili e in oggetto indicate.
 
Co onor e rispeto.
WSM
Venetia, 14 giugno 2016
SERGIO BORTOTTO
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio