Atteso che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, tale diritto concreta il potere per il Popolo Veneto di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.
Il MLNV, pertanto, al fine di dar seguito ai propri doveri assunti nei confronti della Serenissima Patria, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del diritto internazionale, ha costituito il Governo Veneto Provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977. (vedi atto costitutivo del GVP)
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LA LEGITTIMAZIONE DEL GVP E DEL SUO APPARATO ISTITUZIONALE
La legittimazione della struttura e organizzazione denominata GVP e di cui si dota il Movimento di Liberazione Nazionale è data dal diritto di autodeterminazione riconosciuto al Popolo Veneto dalle stesse norme del diritto internazionale.
Il GVP non agisce pertanto sulla base del consenso popolare ma trae legittimità dal riconosciuto diritto di autodeterminazione che ha il Popolo Veneto.
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L’OGVP riconosce al GVP personalità giuridica quale soggetto titolare del diritto all’esercizio della capacità giuridica in nome e per conto del Popolo Veneto.
Al GVP è riconosciuta l’effettuale idoneità a rappresentare i diritti del Popolo Veneto ma non di trarne privilegi e benefici.
Su di esso grava la responsabilità in ordine ai doveri derivanti dalle proprie funzioni rispetto al Popolo Veneto e al suo diritto di autodeterminarsi.