La nostra DICHIARASIONE UNILATERALE DE INDIPENDENSA è una comunicazione formale e solenne, come sono i decreti del GVP, i rigetti e gli avvisi a pubblica menzione.
È il pronunciamento della nostra indipendenza, ovvero della restaurazione della Repubblica di Venezia e si rivendicano tutte le prerogative di uno stato sovrano.
Il MLNV e il GVP non chiedono più il proprio personale riconoscimento ma l’attuazione della dichiarazione di indipendenza.
Il MLNV e il GVP escono dalla fase di pura rivendicazione del diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto e la mettono in pratica per il principio di effettività e per il principio di stretta legalità attuano la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale e dalle norme del diritto internazionale.
D’ora in poi le prerogative giuridiche sono diverse anche per ogni Cittadino del Popolo Veneto che agisce sulla base del principio di legalità; lo stesso stato italiano prescrive che nessuno può essere punito se un fatto non è considerato reato da un’apposita legge e questo è sancito dalla Costituzione e dal codice penale italiano agli articoli 1 e 199.
È conclamato, anche nella nostra DICHIARASIONE UNILATERALE DE INDIPENDENSA, che lo stato italiano deve ottemperare ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificate con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
La nostra DICHIARASIONE UNILATERALE DE INDIPENDENSA non viola il diritto internazionale.
La nostra DICHAIRASION UNILATERIALE DE INDIPENDENSA è tale perché il diritto consuetudinario internazionale prevede l’autodeterminazione che riconosce il diritto all’indipendenza ai popoli dei territori non autonomi e di quelli sottoposti ad occupazione, dominazione o sfruttamento straniero.
È inconfutabile che, secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale, uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt’oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.
È indiscutibile la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata.
Essendo ovvio che tale condizione indispensabile non si è concretata con il plebiscito truffa del 1866, di fatto, l’annessione forzata dei Territori della Repubblica di Venezia è nulla … il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi.”
Se è inoltre confutata la tesi per cui il divieto di dichiarare la propria indipendenza sia compreso nel principio di integrità territoriale (art.2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite), riconducendo invece questo principio al rapporto inter-statale e non intra-statale, non si capisce perché tale principio o uno equipollente non sia valido per l’integrità territoriale della nostra Repubblica di Venezia.
Sono violate norme jus cogens elencate nella nostra DICHIARASION UNILATERALE DE INDIPENDENSA.
Non esiste un divieto nel diritto internazionale di proclamare l’indipendenza unilateralmente.
Il Popolo Veneto non è una minoranza etnica dello stato italiano ed è inconfutabile che esso sia in possesso di uno status distinto da quello italiano.
Il Popolo Veneto è sottoposto a regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e mai sciolto.
Il diritto all’autodeterminazione, prevede il diritto di un popolo di determinare la propria forma di governo … non essendo il Popolo Veneto una minoranza etnica del popolo italiano non si può dire che è rispettato tale principio consuetudinario per avergli concesso una partecipazione al governo dello stato italiano come minoranza etnica (esempio: regione veneto italiana)
Il MLNV-GVP non attenta all’integrità territoriale dello stato italiano, non usa violenza e non fa rappresaglie, ma esigw il rispetto dell’integrità territoriale della sovranità della Repubblica Veneta.
E’ assodato e vogliamo rispettare il principio per cui il diritto alla autodeterminazione non può e non deve autorizzare o incoraggiare azioni in grado di attentare alla integrità territoriale di uno Stato sovrano ma il Popolo Veneto non ha bisogno di fare una secessione dallo stato italiano ma vuole il ripristino e la restaurazione della propria Repubblica ad oggi ancora illegalmente occupata.
Al Popolo Veneto non manca una propria identità nazionale e vuole riaffermarsi come nazione fra le nazioni.
WSM
Venetia, venerdì 17 aprile 2020
Sergio Bortotto