noi lo stiamo denunciando da tempo: la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta. Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo ogni Cittadino del Popolo Veneto che sia rigettante o denunciante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”. Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
Forte di questa sentenza anche MAKE AUSTRALIA HEALTHY AGAIN (MAHA) sta portando avanti un’azione collettiva contro il governo per tutti gli australiani presso la Corte federale australiana, grazie a Marvin Haberland, Christine Massey e Stefan Lanka che hanno dimostrato: “NON ESISTE IL VIRUS SARSCOV2.
E quindi, non esiste alcuna pandemia di Covid19.
E’ tutta una enorme frode.
Sono a disposizione del MAHA ulteriori enormi quantità di prove che confermano che la Pandemia di Covid19 è stata falsamente costruita per consentire l’inoculazione di iniezioni di nanotecnologie che alterano i geni.
Quello che è stato chiamato virus SARSCOV2 è un veleno biologico chimerico (prodotto dall’uomo) in silico (esiste solo nei computer, creato dall’immaginazione umana) sviluppato per la guerra biologica”!
Si raccomanda la visione soprattutto a magistrati, avvocati, legislatori, medici.
Ci viene segnalato proprio oggi, alla vigilia dell’iniziativa promossa dal comune di Povegliano in provincia di Treviso.
Dite la verità cari amministratori del comune di Povegliano (Tv) … non si può fingere sulla realtà negata al Popolo Veneto, alla sua Patria che è la Serenissima Repubblica di Venethia e certamente non l’italia, abbiate un rigurgito di pattriottismo e di amor proprio, non negate la verità su come è stato fatto, poco più di centocinquant’anni fa, lo stato italiano.
L’italia è e resta uno stato straniero che occupa i territori della nostra Patria acquisiti con la frode e l’inganno di un plebiscito mai realmente avvenuto.
Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato di nazionalità veneta che liberamente sceglie di far parte di questa società.
La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.
I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.
Se tutte le persone del mondo (9.000.000.000) fossero schiacciate l’una accanto all’altra (4 persone in 1 m2), l’intera umanità si collocherebbe sulla superficie della penisola istriana (2.820.000.000 m2).
Se a ogni persona vivente nel mondo (9.000.000.000) venisse assegnata un’area di circa 1.000 m2, l’intera umanità starebbe sulla superficie del Brasile (8.456.510.000.000 m2).
Se ogni famiglia di quattro persone avesse a disposizione un’area di circa 700 m2 per coltivare il proprio cibo, l’intera umanità starebbe su una superficie equivalente all’Iran (1.648.000.000.000 m2).
Nel 2019, si stima che nel mondo vivevano 7,7 miliardi di persone.
Quasi tutte le quantità di verdure necessarie per una famiglia di quattro persone possono essere coltivate in circa 200 m2 di giardino.
È noto che i terreni coltivabili oggi coprono un’area di circa 31.000.000 km2 .
In quest’area si potrebbe coltivare una quantità di ortaggi tale da sfamare 155 miliardi di persone!
La cosiddetta sovrappopolazione è una sfacciata bugia, come tutto ciò che Loro sostengono.
Nuova Zelanda:
il ministero della salute affida il database degli inoculati ad un solo dipendente, Barry Young, il quale dopo due anni di osservazione dei dati, con le lacrime agli occhi, dice che non può più tacere:
La storia tradizionale ci descrive l’Unità d’Italia e il risorgimento come una concomitanza di plebisciti, moti spontanei. Fu davvero così l’unificazione?
La realtà delle cose è alquanto diversa.
A dare forza e contributo all’espansione sabauda nella penisola italiana furono massicci finanziamenti (a debito) della famiglia Rothschild; il motore del Risorgimento fu in sostanza il denaro. Il Regno di Sardegna diventò fortemente indebitato, al punto tale da dover trovare un modo per coprire il buco di bilancio causato dai prestiti dei Rothschild. Cavour aveva attuato grandi riforme nel paese, da strade a industrie e ferrovie.
Ma questo non bastò.
Serviva un conflitto per espandere i confini e aumentare gli introiti con cui ripagarsi i debiti finanziari: l’Unità d’Italia sarebbe stato il pretesto perfetto.
Il mio Podcast “Storie di Geopolitica” (sulle principali piattaforme di podcasting): https://open.spotify.com/show/3UiVY0f… SUPPORTA IL CANALE: / novalectio La community Nova Lectio: Instagram: https://www.instagram.com/novalectio/… Discord (Circolo di Mecenate): https://discordapp.com/invite/aP83NYK Fonti utilizzate: 1) Barbagallo (2001), The Rothschilds in Naples. 2) Bixio, Epistolario di Nino Bixio (1871-1873) 3) Bua (2013), Filippo Curletti. Un criminale al servizio di Cavour 4) Cameron (1957), French Finance and Italian Unity: The Cavourian Decade. 5) Romeo (2012), Cavour e il suo tempo 6) Schneid, The Second War of Italian Unification 1859–61
Cari colleghi, un breve riepilogo e aggiornamento sul ricorso al TAR:
questo ricorso è nato per evitare l’entrata in vigore del Codice Deontologico revisionato dai membri dalla commissione preposta, date le numerose criticità riscontrate a seguito di un’attenta analisi.
RIEPILOGO DELLE TAPPE FINORA PERCORSE:
la prima nostra mossa è stata di carattere tecnico, abbiamo chiesto in urgenza che il referendum venisse bloccato. Sapevamo che le probabilità di riuscita erano molto basse, ma era necessario tentare almeno quella strada, e poi appunto, serviva.
Il 10 Ottobre c’è stata la prima udienza, seguita da un rinvio fissato per in 28 Novembre.
Occorso il rinvio, abbiamo ritenuto opportuno formulare ulteriori motivazioni ( i cosiddetti “motivi aggiunti”), oltre a quanto precedentemente depositato.
Come potete leggere, la nostra battaglia non è conclusa, infatti abbiamo ancora bisogno del sostegno di tutti: il Codice Deontologico è la spina dorsale della nostra professione, per questo il ricorso non può essere di proprietà di nessuno: persona/gruppo/associazione o altro.
Riguarda tutti ed è per tutti.
Vi ringraziamo per tutto l’interesse ed il sostegno che finora avete dimostrato e per il supporto che ancora ci darete!
GRAZIE A TUTTI!
Siamo un gruppo di psicologi provenienti da diverse regioni d’Italia e siamo stati costretti ad impugnare il Referendum per la revisione del nostro Codice Deontologico attraverso un ricorso al TAR. Oltre alle modalità seguite dal consiglio nazionale, poco chiare e trasparenti, il problema del nuovo Codice risiede in una serie di falle contenute al suo interno. Queste consistono in sostanza nello sdoganare una modalità professionale coercitiva e impositiva da parte dello psicologo, ad esempio prevedendo la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori psicologici
(artt. 24 e 31).
Non abbiamo alle spalle associazioni o comitati.
Siamo solo noi. E siamo solo in 12.
Abbiamo ritenuto fosse un nostro dovere morale impugnare questa revisione del Codice Deontologico, si tratta di una battaglia di civiltà che non coinvolge solo la comunità professionale ma la cittadinanza tutta. Non abbiamo aspettative irrealistiche ma intendiamo fare tutto il possibile per tutelare la nostra libertà professionale e l’autodeterminazione dei nostri utenti.
Vi chiediamo di sostenerci con una donazione. Grazie !
15 AGOSTO 1571. IL MARTIRIO DI MARCANTONIO BRAGADIN.
NESSUNA NAZIONE E NESSUN POPOLO HA MAI AVUTO EROI DI QUESTO VALORE
post di Antonella Todesco
ONORE AGLI EROI…
Nel 1537 Francesco I di Francia tratta positivamente con i Turchi un triste contratto che gli permette di colpire Carlo V per via di terra. Venezia ricusa la iniqua alleanza e non viene risparmiata dagli Ottomani.
Essi iniziano con l’ attacco di Corfù che viene difesa come posizione chiave, ma vengono perdute Sciro, Patmos, Egina, Stampallia e Paros, oltre agli attacchi continui a Napoli di Romania e di Morea.
Venezia stringe allora una lega con il Papa e Carlo V ma le direttive sono diverse e gli alleati sospettosi l’uno dell’altro; si arriva così all’infausta battaglia della Prevesa: la flotta cristiana, comandata dal genovese Andrea Doria si ritira vigliaccamente (o per probabile combutta con il turco) di fronte alla flotta ottomana di Kareddim detto Barbarossa.
Venezia, abbandonata dagli alleati deve cedere ad una pace con gli Ottomani nel 1540 per non subire danni ulteriori.
Vengono perdute Napoli di Malvasia e di Romania, le isole dell’Egeo e alcune piazzeforti in Dalmazia.
Non passa molto tempo che i Turchi accampano chiaramente pretese su Cipro con un ultimatum che viene respinto, mentre Pio V indice una Lega Santa veneto-spagnola-pontificia.
Ma la flotta partita per difendere Cipro si perde in contrasti e si scioglie prima di aver raggiunto alcun risultato.
Cipro viene così lasciata alla sua sorte.
Nicosia cade e poco dopo capitola anche Famagosta retta dal Provveditore veneziano Marcantonio Bragadin.
Il primo agosto 1571 una tregua fa tacere i cannoneggiamenti.
Il plenipotenziario del generale turco Lala Mustafa presenta il documento della capitolazione nel quale si prometteva e giurava su Dio di mantenere ciò che era contenuto nei capitoli.
I capitoli prevedono: passaggio salvo e sicuro dei superstiti fino a Sitía, nell’isola di Creta; imbarco garantito e indisturbato delle truppe italiane a tocco di tamburo, con insegne spiegate, artiglieria, armi, bagagli, mogli e figli; libera partenza per i ciprioti che vogliono seguire i veneziani e nessuna molestia agli italiani che desiderano restare a Famagosta.
Il due agosto iniziano le operazioni d’imbarco.
Il 5 è tutto già sistemato.
Marcantonio Bragadin manda a chiedere a Mustafa quando desideri avere le chiavi della città.
Sono le norme del galateo militare del tempo, e Mustafa mostra di volersi uniformare.
Risponde che è a sua disposizione, che lo vedrà con piacere “atto il gran valore et previdenza che aveva mostrato” e che sarebbe lietissimo di conoscere anche “li capitani che nella fortezza hanno mostrato tanta bravura”.
Bragadin, con Astorre Baglioni e altri comandanti, si presenta alla tenda di Lala Mustafa; questi li accoglie cordialmente, ma quando il provveditore veneziano gli consegna le chiavi dicendo:” Vi consegno le chiavi non per mia viltà ma per necessità” il turco cambia atteggiamento e accusa i veneziani di aver fatto decapitare alcuni schiavi turchi.
Il Bragadin nega e dice che può verificare la veridicità delle sue parole.
È chiaro che Mustafa cerca solo scuse per litigare.
Investe il Bragadin con una raffica di domande, gli chiede dove sono le munizioni, le vettovaglie e alla risposta del provveditore che dichiara che non è rimasto più nulla esplode la sua rabbia: “Ah cane!
Perché tenermi la città se non havevi di che mantenerla?
Perché non ti sei arreso subito invece di farmi perdere così tanti uomini?”
Ordina ai suoi di legare i visitatori e con un coltello taglia un orecchio al Bragadin e fa mozzare l’altro da un soldato, ordina quindi l’eccidio di tutti coloro che sono venuti con lui, fa tagliare la testa ad Astorre Baglioni e la mostra alle truppe che irrompono nella città trucidando tutti gli italiani, violentando le donne cipriote e ammucchiando teste davanti alla sua tenda.
Bragadin vive ancora ma per lui il peggio deve ancora venire.
Otto giorni dopo Mustafa si reca da lui e gli propone di farsi mussulmano in cambio della vita ma il veneziano risponde rinfacciandogli il tradimento della parola data.
Il 15 agosto viene celebrato il suo martirio.
È sofferente, le ferite alla testa si sono infettate ma, per divertire la truppa viene fatto passare avanti e indietro, di truppa in truppa, carico di grosse gerle di terra e di sassi.
Poi “strassinandolo più morto che vivo” lo appendono ad una antenna di galea e dopo un’ora in questo stato viene calato giù, nudo.
Legato ad una colonna viene scorticato vivo alla presenza di Lala Mustafa.
Le sue membra, squartare vengono distribuite tra i vari reparti dell’esercito turco, la pelle riempita di paglia e cucita, viene vestita con i suoi abiti e quei poveri resti, issati sul dorso di un bue, vengono fatti passeggiare per tutta Famagosta.
La sua pelle, assieme alle teste di Astorre Baglioni, del generale Martinengo e del castellano Andrea Bragadin viene poi portata in giro e mostrata dovunque sul litorale asiatico, prima di finire a Costantinopoli, da dove, trafugata, giungerà a Venezia per una degna sepoltura, dapprima nella Chiesa di San Gregorio e poi ai Santi Giovanni e Paolo, dove ancora si trova.
Da: “Venezia nel tempo” R. Andreoli
“La Repubblica del Leone” Alvise Zorzi
In foto: ritratto di Marcantonio Bragadin eseguito da Gualtiero Scarpini Flangini per il suo libro “Polidoro, l’uomo che rubò la reliquia di M.Bragadin”
Affrontiamo ogni giorno le conseguenze che gravano sul nostro futuro. Coloro che fanno qualcosa per garantirlo e migliorarlo sono reietti derisi ripudiati respinti … ma ogni giorno sono sempre di più. Come un tempo anche oggi c’è chi è abituato ad abusare
a lucrare e gozzovigliare a discapito degli altri. Anche con minacce e violenza ci è stato portato via il diritto
di decidere liberamente come e quando vivere la nostra vita. Ci è stato negato l’innato e fondamentale diritto di autodeterminazione che custodisce i sacrosanti principi che tutti noi rivendichiamo nelle lotte di ogni giorno. Noi siamo ciò che abbiamo deciso di essere e liberamente abbiamo deciso di essere ciò che siamo da sempre un Popolo e una Nazione.
WSM
Con onore e rispetto
Venethia, mercoledì 16 agosto 2023
Oggi Auro mi ha regalato un altro libro che parla delle nostre origini, dei miti e in questo caso specifico del mondo vegetale, religioso, simbolico e tradizionale dei Celti.
Il testo è di Alessandro Marchesan con illustrazioni di Aurelio La Scala Marchesan (appunto “Auro”).
In copertina è raffigurato l’Albero di Teuta 1999, dipinto su legno da Auro.
Riflettendo sulla mia lotta per la verità, per il ripristino della totale sovranità del Popolo Veneto sui proprio territori, ho riscoperto l’importanza delle sue origini, della sua millenaria storia che ci è tutt’ora negata, delle sue tradizioni, delle sue credenze.
Vorrei capire come si è forgiata la civiltà Venetica che, nonostante anche gli anni di infelice occupazione straniera italiana, non è stata debellata, forse tutt’ora mitigata, ma viva e intrisa nell’animo di questo Popolo.
Checché ne dica la corte costituzionale italiana, con la sua vergognosa e volgare sentenza, (nr.81 del 20 aprile 2018), il Popolo Veneto non è estinto e non ha mai scelto di diventare italiano.
E se la frode, l’inganno e la tirannia ancora oggi abusa del retaggio di una primitiva e imperialistica pretesa, il Popolo Veneto saprà risorgere e riconquistare il proprio posto fra le Nazioni di questo mondo.
Il Popolo Veneto è costretto a sopportare questa condizione di forzata soggezione al giogo, alla dominazione e allo sfruttamento straniero congiuntamente alla quasi totalità degli altri Popoli e delle Nazioni liberamente presenti e radicati nella penisola italica ben prima dell’occupazione da parte dello stato straniero italiano.
Il “Popolo Veneto” esiste tutt’ora e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, che dovrebbero essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
L’italia non esiste come Nazione ma solo come stato perché difetta del Popolo.
Nessun stato può imporre la propria cittadinanza se non rispecchia la nazionalità di quel Popolo e l’Italia di oggi assoggetta una pluralità di antichi e gloriosi Popoli volendoli rinunciatari della propria identità.
E anche questo naturale privilegio di uomini liberi non può essere negato al Popolo Veneto e a tutti gli altri Popoli della penisola italica.
È ora che anche l’Italia rispetti la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.
Nel preambolo si recita:
“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Proprio in virtù di quest’ultimo appello mi riconosco in tali intenti e lo esalto e lo grido ancor più forte affinché sia di monito a quanti ancora oggi, in qualsiasi ambito, pensano di abusare di tali diritti.
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE – AFFIDAVIT NR.0130902190230109
formalizzato in nome e per conto di tutti i Cittadini di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Venethia, Esseri Umani registrati presso l’Anagrafe del Popolo Veneto, sotto l’egida del Governo Veneto Provisorio (GVP) istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e aventi ciascuno un codice unico personale e non più codice fiscale italiano.
at
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 00187 ROMA – ITALIA
T. spa via del carpino,8 – Sant’Arcangelo di Romagna – responsabile :Vernocchi Raffaele
FI.L. concessionario riscossione , zona industriale seconda strada ,16/18 – 35129 Padova – responsabili: Rodati Alessandro e Mosele Nicola
nonché tutte le organizzazione private, anche se qui non menzionate, presenti e future, che agiscono, sui territori della Republica de Venethia, con analoghe specifiche licenze e autorizzazioni dello stato straniero occupante.
e per l’ulteriore a praticarsi
at SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE
at DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE
ACRONIMI
– MLNV: Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
– GVP: Governo Veneto Provvisorio
– OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
– PNV: Polisia Nasionale Veneta
– U.C.C.: Uniform Commercial Code
– RDN: Rigetti di Notifica
– SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale
CON RIFERIMENTO
alle ragioni notificate agli enti locali interessati con atti di RDN e SPN e notificati anche alle società e/o attività private alle quali i predetti enti hanno svenduto il credito preteso e i dati personali di ogni singolo Cittadino
PREMESSO CHE
Formalizzando i numerosi RDN e/o SPN (nr. 6.914 nel 2022 e nr.2.521 nell’anno in corso 2023) ogni Cittadino del Popolo Veneto, autodeterminatosi sotto l’egida del MLNV, ha respinto, secondo le norme dell’U.C.C., tutti gli atti prodotti, nei casi in specie, dalle Autorità d’occupazione dello Stato straniero italiano che, inoltre, non sono stati confutati nei termini previsti anche dalle norme dell’U.C.C. .
Gli atti di SPN pervenuti alla Polisia Nasionale Veneta e i RDN non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta sotto l’egida di questo MLNV-GVP, si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazioni, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo e lo fa informando delle loro responsabilità i responsabili di tali violazioni, secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il denunciante, sono imputabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in essere in loro danno.
CIò anteposto
01) – Si fa presente che nel diritto internazionale contemporaneo, l’annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante si deve considerare privo di effetti giuridici.
02) – Fino al termine della prima guerra mondiale e alla messa al bando dell’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l’annessione poteva essere la conseguenza legale della sconfitta militare e debellatio dell’avversario, ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
03) – In passato, l’annessione poteva anche fare seguito all’occupazione militare di territori che non sono sotto sovranità di alcuno Stato (res nullius) ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
04) – La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata il 4 ottobre 1970 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza;
viene ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato.
Viene anche ribadito che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
Con tale risoluzione si dà convinzione che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali.
Si rafforzano i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione perché rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana e che, di conseguenza, ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un Paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta.
Tutto questo è tuttavia successo al Popolo Veneto e alla Repubblica de Venethia, attraverso la frode del plebiscito nel 1866, e all’occupazione militare da parte del regno d’Italia di allora.
05) – La conquista non costituisce un titolo di acquisto della sovranità nel caso in cui il ricorso alla forza che ha portato all’occupazione è consentito dal diritto internazionale.
06) – Nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza, da un lato, esso ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia, o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione; dall’altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto di autodeterminazione.
07) – La Repubblica de Venethia oggi è di fatto occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente da uno stato straniero che è l’Italia.
08) – Il Popolo Veneto è costretto a sopportare questa condizione di forzata soggezione al giogo, alla dominazione e allo sfruttamento straniero congiuntamente alla quasi totalità degli altri Popoli e delle Nazioni liberamente presenti e radicati nella penisola italica ben prima dell’occupazione da parte dello stato straniero italiano.
Inoltre, con riferimento e per gli effetti dell’art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è assicurato ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica, che vuole dire soprattutto “esistere” con tutti i doveri e le responsabilità rispetto alla collettività di cui fa parte.
Millenari eventi della storia attribuiscono inequivocabilmente la qualifica di Popolo e Nazione alle Genti stanziate nel territorio della Venethia, che condividono la stessa lingua con varianti locali più o meno marcate, parlata da cinque milioni di veneti stanziali e da almeno altrettanti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la stessa cultura.
I Veneti hanno costituito fino al 1797 la Repubblica Serenissima, dalla storia millenaria, occupata militarmente e annessa al regno italico per una congiura della massoneria internazionale, ma non sono estinti come Popolo, mai diventato italiano.
Il “Popolo Veneto” esiste tutt’ora e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, che dovrebbero essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
09) – La sgradevole e insincera descrizione del risorgimento italiano è ancora oggi frutto di una mistificazione mirata a controllare le verità storiche da parte dello stato italiano … si pensi ad esempio alla contraddizione sui festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia (1861/2011) quando a quella data la stessa Roma non ne faceva ancora parte e le battaglie della terza guerra d’indipendenza vennero combattute nel 1866… ben cinque anni dopo e il Popolo Veneto ha combattuto contro gli invasori, a Custoza (Vr) e nella Battaglia Navale di Lissa del 20 luglio 1866, (“Uomini di ferro su navi di legno hanno vinto uomini di legno su navi di ferro” Per San Marco!” era il grido di battaglia dei combattenti veneti agli ordini del celebre Contrammiraglio austriaco Wilhelm von Tegetthof durante lo scontro navale nelle acque di Lissa).
10) – La Repubblica di Venethia, di fatto, non ha mai cessato di esistere e il Popolo Veneto non è estinto e ha perso la propria sovranità causa il susseguirsi di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la propria rivendicata neutralità ai conflitti in corso all’epoca dei fatti.
11) – Considerato pertanto che non esiste norma del diritto internazionale che prevede l’annessione violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera è diritto del Popolo Veneto tornare LIBERO e SOVRANO sui propri territori all’epoca dei fatti fin dal 1797.
12) – Il bottino di una rapina è sempre un provento illecito anche a distanza di anni … e questa realtà è inconfutabile e imprescrittibile.
La cessione dei territori della Venethia del successivo 19 ottobre 1866 venne proclamata con questa formula, pronunciata dal commissario Leboeuf: “A nome di Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi ed in virtù dei pieni poteri e mandato che ha voluto conferirmi […] dichiariamo di rimettere la Venezia a sé stessa, affinché le popolazioni padrone dei loro destini, possano esprimere liberamente, con suffragio universale, il loro volere a riguardo dell’annessione della Venezia al Regno d’Italia”; ma il plenipotenziario del re d’Italia Revel ci descrive anche i momenti successivi: “Ciò detto, il conte Michiel a nome della Commissione diede atto al generale Leboeuf della rimessione della Venezia a sé stessa; la Francia, insomma, ha ceduto la Venethia a sé stessa, come cioè prevedeva l’accordo internazionale, concedendo al Popolo Veneto di autodeterminarsi con una consultazione popolare autogestita; ma ciò non è mai avvenuto negando al Popolo Veneto il diritto di autodeterminarsi come riconosciuto, garantito e sancito dalla Pace di Vienna del 3 ottobre 1866: la sovranità dei Veneti è riconosciuta con un trattato internazionale dai due Stati più potenti dell’Europa continentale (l’Impero Austriaco e l’Impero Francese), dal Regno d’Italia stesso, e col benestare del Regno di Prussia (alleato dell’Italia nella guerra del 1866).
13) – Con imperialismo culturale si intende l’imposizione di una lingua e conseguentemente di una cultura da parte di uno stato (o gruppo etnico) nei confronti di un altro.
Infatti, ancora oggi, da parte dello stato italiano, non viene riconosciuto al Popolo Veneto ciò che ha sviluppato con la propria originale civiltà, fin dal primo millennio a.C., trovandosi su queste terre da tremila anni, in epoca protostorica, che è il secondo periodo della preistoria, compreso tra la prima metà del bronzo (prima metà del IV millennio a.C.) e quella del ferro che ha inizio nel Mediterraneo orientale attorno al XII secolo a.C. .
Il Popolo Veneto non è “una minoranza nazionale” che va tutelata secondo le convenzioni internazionali e su questo si è sicuramente concordi, ma ripudiamo la motivazione della sentenza che afferma: “Non c’è nessun “popolo veneto”, né tantomeno nessuna “minoranza nazionale” da tutelare, in Veneto. Siamo tutti italiani.”
A questa indegna e volgare conclusione è giunta la Corte Costituzionale italiana, con sentenza 20 aprile 2018, n. 81.
Che dimostri la Corte Costituzionale italiana che noi Veneti abbiamo firmato liberamente un qualsivoglia legittimo contratto con lo stato italiano, chiedendo la nostra cancellazione come Popolo.
Neppure la coalizione internazionale, nella guerra contro il regime di Saddam Husseim, una volta vinto il conflitto, ha cancellato il Popolo Iracheno … e si è formalmente spartito il territorio di quella Nazione.
Esiste pertanto una causa giustificativa a favore dell’aggressore per cui la sua minaccia possa non essere considerata ingiusta e illegale ?
Ovvero, vi sono minacce e aggressioni ai diritti della persona umana che possono essere non considerate tali, per legge ?
Ovvero, vi possono essere istituzioni dello stato occupante italiano e circostanze per le quali siano esse legittimate a violare i diritti umani del Popolo Veneto ? … se si, quali inimmaginabili interessi dovrebbero tutelare per sopraffare i diritti umani del Popolo Veneto ?
14) – L’imperialismo si sviluppa e consiste nell’azione da parte dei governi ad imporre la propria egemonia su altri paesi per sfruttarli dal punto di vista economico assumendone il pieno controllo monopolistico delle fonti energetiche ed esportazione soprattutto di capitali e questo è ciò che subisce il Popolo Veneto.
COMPROVATO
15) – Che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de iure” è tutt’ora esistente su tutti i propri antichi Territori.
16) – Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
17) – Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
18) – Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
19) – Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP), al quale l’Uniform Commercial Code (UCC) ha poi conferito il File Number 2019-086-9892-9.
20) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto che, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e richiedendo la cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), che con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
21) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta, chiede la pubblicazione sulla GAXETA UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio, con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione di atti e della successiva eventuale loro notifica o tentativo.
OSSERVATO PERTANTO CHE OGNI CITTADINO DEL POPOLO VENETO.
22) – Ha pubblicamente espresso la capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
23) – Ha manifestamente pronunciato e notificato ad ogni autorità d’occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto/a a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
24) – Non è suddito/a dello stato italiano e non è obbligato/a in alcun modo verso di esso.
25) – Come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.
26) – Non si identifica con l’imposta cittadinanza italiana e non è obbligato/a a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
27) – Ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a.
28) – Si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
29) – Si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
30) – Riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come Umanità.
APPURATO
31) – che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
32) – Che secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt’oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.
33) – Che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante faccia parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano.
PROVATA
34) – L’illegale e reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale il regno italico ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.
35) – La reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi, infatti avvenne anche senza scrutinio segreto.
36) – La reiterata dolosa responsabilità di tutte le più alte cariche istituzionali italiane che insistentemente ignorano e disconoscono l’esistenza del Popolo Veneto e che anche per il tramite del loro massimo Organo di Giustizia hanno sentenziato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano” nonostante sia loro ben noto il falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, poi ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che confessò in un suo successivo memoriale, il raggiro commesso.
37) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta per la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “ius cogens”, di cui è detentore il Popolo Veneto.
38) – Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
39) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali.
40) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor – U.S.A. e altro).
41) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.
42) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione.
43) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.
44) – Dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità e che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali anche dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
PRESO ATTO
45) – Che il reiterarsi di tali illeciti, nel loro insieme, concorre a concretare il reale rischio del delitto di democidio nei confronti del Popolo Veneto in ragione dell’aberrante finalità politiche dello stato italiano tese alla sua cancellazione, soppressione ed estinzione.
46) – Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.
RICHIAMANDOSI
47) – Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
48) – All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
49) – Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e modi contemplati.
QUESTO MLNV HA STABILITO CHE
50) – Nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri che si è dato nei confronti della Serenissima Patria, deve rimanere con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità universalmente riconosciuta.
51) – Ha il dovere di ripristinare la legalità su tutti i propri Territori.
52) – Non deve usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante quest’ultima sia prevista e conforme alla legge.
53) – Disapprova e rifiuta l’illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
54) – Riconosce l’esclusiva legalità a qualsiasi relazione e negozio giuridico che determina uguali doveri fra le parti riguardo anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Essere Umano.
55) – Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
56) – La mancanza della prova documentale, da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e produrre gli effetti che ne deriverebbero.
57) – Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
58) – Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio (Gaxeta Uficiale), avente effetto di notifica a pubblica menzione, sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
QUESTO MLNV, AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
59) – Al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità.
60) – Al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità.
61) – Al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere LIBERA.
62) – Al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa anche le proprie radici etniche e/o un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia.
63) – Alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789.
64) – Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.
65) – Al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945).
66) – Al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.
67) – Al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970.
68) – Ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975)
QUESTO MLNV RITIENE
69) – Che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e soprattutto esautorata d’ogni potere preteso impositivo.
70) – Ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset e pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono contrari alla legge e appunto per questo sono vietati.
Pertanto il MLN, per il tramite del suo apparato istituzionale GVP
ATTESTA E CERTIFICA
71) – Che ogni essere umano, che abbia formalizzato la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservito e sfruttato come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA PERTANTO
72) – Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea e analogica.
SI AVVISA E NOTIFICA
Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell’attuale situazione;
CHE è FATTO LORO DIVIETO
IN RAGIONE DELL’ATTUALE STATO I FATTO E DI DIRITTO
73) – Di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana e in particolare di ogni Essere Umano di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
IL PERSISTERE E/O PROSEGUIRE
nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità di ordine civile e penale;
74) – per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
75) – Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
76) – Per aver posto in essere atti illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
77) – Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
LA RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE
78) – di tali norme criminali e fattispecie criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che si dovranno adottare per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
E’ FATTO OBBLIGO
79) – Agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
80) – Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
81) – Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato occupante, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
82) – Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto nel libero esercizio dei propri diritti nel proprio territorio nazionale.
VISTI
I numerosi atti antecedenti (dal 01.01.2022 al 01.07.2023 sono 9.635) e propugnanti il presente avviso a pubblica menzione;
ACCERTATO CHE
83) – la formale denuncia, denominata “DECLARATION ON FACTS” e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
84) – Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile”.
85) – Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
86) – Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come più volte rigettati, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
PRESO ATTO
87) – dell’intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme UCC e di qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato più volte l’illecito
CONFIGURANDOSI
88) – Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.
89) – Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario/dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione, visionabile sul sito http://gaxetauficiale.mlnv.org/main/ .
TENUTO CONTO
90) – della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
91) – dell’ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
92) – del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV
93) – del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani
94) – del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani
95) – del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;
96) – del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
R E C L A M O
97) – Che l’Italia rispetti la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.
Nel preambolo si recita:
“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Ricordiamo all’italia in particolar modo l’art.19 che recita:
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
98) – Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV e del GVP.
99) – Che lo stato italiano rispetti il diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
100) – Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificato con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
NON SI SOTTOVALUTI
101) – che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
102) – Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
Così è e così sia.
WSM
Con onore e rispetto.
Venetia mercoledì 5 luglio 2023
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Vi ricordiamo altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.
Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l’acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.
Questa è la Legge del Commercio la quale esiste sin da quando l’uomo ha cominciato a interagire con il suo simile diverse migliaia di anni fa, a partire dall’era Sumero/Babilonese.
Tale Legge, che è stata codificata e strutturata in antichi documenti datati oltre 6000 anni, rivela che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.
Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall’UCC.
IL LAVORATORE E’ DEGNO DELLA SUA MERCEDE.
La prima di queste è espressa in: Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10″7; II Tim. 2:6.
Massima di legge: “è contro l’equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà.”
TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE
La seconda massima è: ” Uguaglianza prima della legge” o più precisamente, “Tutti sono uguali sotto la legge”.
(Legge di Dio – Legge Naturale e Morale)
Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, :21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25.
“Nessuno è superiore alla legge”.
Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti.
Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle.
Questa è la massima follia nel mondo di oggi.
L’uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale.
Ma, sotto la Legge Commerciale, la Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione.
Il Commercio, attraverso la legge delle nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.
NEL COMMERCIO LA VERITA’ E’ SOVRANA.
(Esodo 20:16; Ps. 117:2; Giovanni 8:32; II Cor. 13:
La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità.
La tua parola è il tuo impegno.
Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla.
Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.
UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA’ NEL COMMERCIO.
(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;)
Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto. Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”.
Tutti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit.
UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.
(Heb.6:16-17;) Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all’affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l’esercizio della legge si applica.
NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.
(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21) Nessuno legge la mente. Massima legale: “colui che fallisce nell’asserire i suoi diritti, non ne ha”.
CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA (c.d. acquiescenza)
Gli utilizzatori principali dalla legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell’occidente civilizzato sono gli ebrei. La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese. Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono. (Book of Job; Mat. 10:22)- Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come “verità nel commercio” perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia. I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità. Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell’Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta.
Massima legale: “chi non respinge un torto quando può, lo accetta (acquiescenza).
Così è e così sia.
Con onore e rispetto.
WSM
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
Oggetto: DISPOSIZIONE NR.14164011484 SUI RIGETTI DI NOTIFICA E DENUNCE.
Si fa seguito ai recenti eventi segnalati da diversi Cittadini del Popolo Veneto, che lamentano una discordante informazione sulla procedibilità riguardo i Rigetti di Notifica (RDN) e/o le Denuncie alla Polisia Nasionale (SPN).
Le disposizioni sono chiarissime e sono le seguenti:
I RDN vanno fatti subito appena ricevete qualsiasi atto scritto da parte di un ente italiano.
Le SPN vanno formalizzate subito appena siete destinatari di azioni e comportamenti che ritenete lesivi dei vostri diritti e solo in riferimento ad eventi che non si riferiscono ad atti scritti (nel caso si fa un RDN).
In entrambi i casi ciò che fate è l’esercizio di un diritto/dovere e nessuno può impedirlo o ritardarlo con qualsivoglia pretesto.
I RDN e le SPN vanno formalizzate soprattutto ai sensi dell’ U.C.C. che recita: “chi subisce un torto e non lo reclama, lo accetta”.
Gli unici moduli predisposti per i RDN e le SPN sono quelle on-line sul sito del MLNV e possono essere fatti anche con l’aiuto delle Cernide ai cui operatori devono essere riconosciuti i costi per tale esercizio.
Si raccomanda di rispettare l’impegno assunto con la vostra autodeterminazione e relativa ai 10,00 € mensili, perché tali fondi sono destinati alla causa e non si può andare avanti come fosse una furbesca dimenticanza.
Si raccomanda di non far uso di pec italiane per inviare i RDN e le SPN per le notifiche degli stessi agli enti … le email ordinarie hanno il medesimo effetto anche perchè vale la pubblicazione sulla Gaxeta Uficiale come notifica.
WSM
Venethia, venerdì 30 giugno 2023
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
Ma perchè continuano a creare confusione … noi abbiamo una sola grande possibilità, cioè quella di non riconoscere tutte queste “regole e finzioni”, e autodeterminarci come Popolo e ripristinare la nostra Serenissima Repubblica.
Bisogna stare molto attenti … ma xchè noi Veneti dovremmo essere asserviti a questo sistema ???
Basta decidere tutti insieme di non riconoscere queste loro regole ed è fatta.
Dobbiamo pensare a liberarci e a ripristinare una Repubblica etica e non uscire da una gabbia per rintanarci in un altro recinto … è un tentativo di annullare il diritto di autodeterminazione e di infilarlo all’interno di altre regole … se noi stiamo alle loro regole, non ne usciamo mai.
Ma vi rendete conto che questo video non fa altro che tentare di complicare la rivendicazione di sovranità, sia individuale che come Popolo.
Inoltre è un video di 2 anni fa.
SERATA INFORMATIVA A ONE’ DI FONTE (TV) DEL 25.05.2023
La serata informativa è stata partecipata da circa una cinquantina di persone, molte delle quali mai conosciute prima di allora.
Altre, già autodeterminatesi e impegnate con vari RDN si sono lamentati della vaghezza e dell’inconcludenza di risposte ricevute dagli enti italiani, chiedendo chiarimenti e delucidazioni.
Molta attenzione è stata riservata alle norme UCC che sono state ben spiegate accogliendo l’interessamento dei presenti.
Smettere di avere paura è la prima necessità da affrontare prendendo coscienza che è un nostro inalienabile diritto reclamare un torto subito e con esso il rispetto della nostra autodeterminazione.
Non deve scoraggiare l’intraprendere un “braccio di ferro” con le autorità di occupazione.
La dinamica del MLNV è quella di uscire da una fase di rivendicazione e di porre in essere il principio di effettività contrastando la perversa ed inutile logica dello “scontro” con le autorità d’occupazione e valorizzando le prerogative dell’UCC che sono radicate ed insite nella cooperazione fra i Popoli a cominciare dal rispetto delle “regole”.
Sono appena passati per casa mia un paio di ex colleghi della Questura, che con atteggiamento pacato e molto educato, mi hanno restituito tutti gli effetti sequestrati per l’inchiesta Polisia Veneta.
Fatti risalenti al 2009/2010 e successivi.
Mi hanno restituito tutto compreso tesserini della Polisia Veneta, magliette e berrettini, adesivi e brochure e cinturoni, tute operative e giubbotti … oltre ai pc, la mia telecamera e … beh verificherò il tutto.
Che dire … che sia l’effetto del ritrovamento delle prove che ho pubblicato e con le quali ero stato illegalmente destituito dalla Polizia di Stato italana ???
Dopo oltre vent’anni è un primo cenno di normalizzazione di rapporti col MLNV che si è costituito in legalità e ha continuato ad agire in legge (soprattutto internazionale) … quindi, l’ennesima dimostrazione che ciò che vogliamo continuare a fare è legittimo, legale, in onore e in modo non violento.
Forza e coraggio, non dubitate e abbiate fiducia.
Il bene trionferà sul male che imperversa sul mondo.
E’ un questo il momento che richiede, agli essere umani di buona volontà, di darsi da fare, di non dubitare e di non scoraggiarsi.
È arrivato il momento di combattere per la GIUSTIZIA e per il BENE di tutti noi.
Abbiamo il dovere morale di opporci alle orde del male.
Basta avere paura.
Non dobbiamo abbassare la testa di fronte a qualsiasi sopruso che giunge dai “potentati di questo mondo”.
È proprio l’anno 2023 in cui inizia questa battaglia tra il Bene e il male.
È necessario batterci e ribellarci per distruggere le gabbie in cui tentano ancora di relegarci.
Dobbiamo rimboccarci le maniche e passare all’azione impostando anche le nuove strutture sociali.
Ma tutto ciò deve conseguirsi con la necessaria ascesa spirituale in armonia col Divino e deve concretarsi anche in armonia con Madre Terra.
E non siamo soli.
I Rinforzi sono già qui per aiutarci.
Spetta a noi, con ordine e disciplinata volontà, schierarci con le legioni di San Michele Arcangelo.
Ricordiamoci che ogni essere umano è ciò che.
Ricordiamoci che ogni essere umano è ciò che ha deciso di essere.
Sergio
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«La classe politica di domani farà una fine ingloriosa, lasciando ampi margini al ritorno di una dittatura. .. ». E sarà la dittatura «di chi sciupa il pane… che finirà per razionare il pane a chi ne ha sempre avuto poco».
«Quando il Millennio sarà alla fine, l’uomo onesto diventerà sempre più raro, perché la corruzione finirà per abbracciare il mondo intero…».
Nei messaggi di Pio XII, come in questo caso, si scorge la preoccupazione maggiore per i tempi che riguardano «la prossima generazione», cioè per un tempo che va collocato appunto tra la fine e l’inizio del Millennio.
«Anche l’Italia», disse un giorno il Pontefice «sarà presa nel vortice della corruzione…
La democrazia finirà per diventare un paravento… per nascondere malefatte di ogni genere.
Uomini disonesti, guidati da Satana, saliranno nei posti più alti della politica.
Inganneranno il popolo e rovineranno l’economia…».
E ancora: «Arriverà un tempo in cui non esisterà Paese senza scandali; senza una storia vergognosa…
Il decadimento politico porterà inevitabilmente al decadimento morale…
Arriverà un tempo in cui la corruzione sarà legge di vita».
Nei vaticini del Monaco Olivetano si dice a questo proposito che: «… Il Millennio finirà nella corruzione e nell’odio, ladri e impostori occuperanno i posti di comando…
E gli ordini saranno impartiti da Satana; perché questo sarà il tempo di Satana».
In altri vaticini del XVII secolo si dice ancora che: «Quando morirà il Millennio, moriranno l’onestà e la giustizia…
E sarà necessaria almeno una generazione prima che le piante velenose possano essere completamente sradicate».
Ma anche questo è necessario che avvenga, per preparare le coscienze al grande rinnovamento
«Un giorno l’uomo conoscerà la civiltà dello spirito.
E imparerà a vivere in una dimensione diversa… Sarà in quel tempo che nuovi valori saranno considerati… Sarà in quel tempo che s’impareranno ad apprezzare le cose che non si vedono, perché sono eterne».
Ma prima di approdare «alla spiaggia dello spirito» dovranno certamente passare alcune generazioni.
Questo si può capire, leggendo altri messaggi profetici.
Nelle lettere profetiche della Monaca di Dresda si dice, a questo proposito, che: «… Giungerà un tempo in cui lo spirito guiderà il mondo… E grandi saranno gli uomini, se sapranno vivere di umiltà e di fede».
Bisogna allargare gli orizzonti dell’uomo…
Bisogna far capire all’uomo che non è solo, perché legioni di angeli sono sulla terra.
E verrà giorno in cui gli uomini parleranno con gli angeli…».
«Un giorno l’uomo conoscerà la civiltà dello spirito.
E imparerà a vivere in una dimensione di pace…». «Arriverà un giorno in cui l’uomo parlerà con gli angeli…
E in quel giorno proverà una gioia tale che nessuna parola al mondo può descriverla».
Ho ritrovato le prove e si riapre una profonda ferita nell’animo.
Quando nell’anno 2000 sono stato destituito dalla Polizia di Stato e allontanato come un sacco di spazzatura, mi sono reso conto che quest’italia non meritava una persona come me … onesta, per bene, inflessibile nei principi morali che ispiravano il mio servizio di ogni giorno.
Ho avuto modo di constatare che non c’è stata una istituzione dello stato capace di rendere giustizia e che la complicità di molti fra colleghi e superiori era ignobile per l’evidenza della loro stessa disonestà.
Ho avuto a che fare con chi si è comportato come una banda di criminali, comportatisi come una vera e propria associazione a delinquere per assecondare una dolosa volontà di piegare i miei intenti e assoggettarmi alla loro volontà … “attacca u ciuccio dove vuole il padrone” mi sentivo spesso ripetere.
E anche più recentemente, ex colleghi che hanno avuto il coraggio di rinfacciarmi “ … se tu fossi stato zitto e ti fossi adeguato adesso avresti fatto carriera …”
Ad oggi non mi vogliono neppure riconoscere il diritto alla pensione e i miei ventidue anni di servizio, più i cinque pagati anticipatamente, non risultano ad in Inps e Inpdap (precedente).
Ma la verità torna a galla e le prove sono riuscito a recuperarle.
Non avrò certamente giustizia e chi dovrebbe non pagherà per le proprie malefatte.
Ma il mio onore non potete macchiarlo e farò tutto il possibile per cacciarvi dalle Terre della mia Patria, la Serenissima Repubblica di Venezia, perché avete proprio dimostrato ciò che siete, una banda di malvagi che basate le vostre ragioni sulla frode e la menzogna.
“ … Mia è la vendetta…” dice il Signore e buon per voi che io credo in Dio e nella sua Giustizia.
Sono allo studio del medico di base per una programmata visita di controllo e siamo alle solite: “deve indossare la mascherina”, frase fatta e con tanta prosopopea.
Il cittadino o paziente che sia, è sempre meno rispettato e per questi sanitari o impiegati nel settore sembra sempre tutto dovuto.
Ho risposto che io non devo nulla allo stato italiano.
L’impiegata ha replicato che queste sono le disposizioni e io ho replicato che se insiste si ritroverà iscritta a ruolo giudiziario.
Devo chiamare i Carabinieri ha ancora replicato, e allora l’ho invitata a farlo.
Poco dopo é calato un silenzio tombale.
Datevi tutti una bella calmata, perchè la Gente ne ha le scatole piene della vostra arroganza.
Il medico di base, invece merita tutta la mia considerazione per il rispetto dimostrato.