CANONE RAI – DIFFIDA E INTIMAZIONE AL GOVERNO ITALIANO

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mfront_canone_rai_bolletta_luce_1Oggetto:illegittima e illegale pretesa di pagamento del canone di abbonamento alla televisione italiana.
Diffida e avviso di intimazione a desistere con la pretesa, pena iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
“Al Popolo Veneto non corre alcun obbligo di sudditanza fiscale o di giustificazione per il mancato pagamento d’imposte e tributi pretesi illegalmente e illecitamente dallo stato straniero occupante italiano.”
 
Al
GOVERNO ITALIANO
 

Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale, Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,

 
VISTA 
la pretesa dell’agenzia delle entrate dello stato straniero italiano a seguito dell’art.1, comma 153 della legge italiana 28 dicembre 2015 nr.208.
 
CONSIDERATO CHE HA PIU’ VOLTE NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione, anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014 il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta

VISTA

 la Dichiarazioni di Autodeterminazione, di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa ogni Cittadino del Popolo Veneto:
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
  • si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
 
RICHIAMATI 
  • la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo MLNV in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
  • l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
 
ACCERTATO
  • che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  • che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  • che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
  • che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
 
E CHE NELLO SPECIFICO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO
tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale ai danni di ogni Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations”, le stesse non possano essere prese in considerazione anche se, essendone tenuti, siano essi in grado di fornire:
  • la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale e che giustifichi le pretese del governo italiano;
  • la prova documentata e certificata che la firma a quell’epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;
  • tutti i documenti contabili che dimostrino l’effettiva perdita da parte del richiedente a seguito del mancato pagamento di ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
  • la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare tale pretesa insieme alla specifica di qual è l’unità di misura che si dovrà adottare;
  • il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;
  • tutta la documentazione che attesta l’ammontare dei benfici e/o agi del soggetto intimante ed esigente e dei curatori della pratica;
  • massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;
  • corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell’altra parte;
  • termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d’accordo;
  • firme “umide” di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;
  • la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc… obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all’intimazione di pagamento del presunto debito;
  • la prova documentata dell’esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto e che l’obbligherebbe ad assolvere all’intimazione di pagamento della somma pretesa;
  • la prova documentata dell’esistenza che l’entità comunemente denominata “stato italiano” sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;
  • la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
  • la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
 
PRESO ATTO
che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'

  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
  • che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;
  • che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;
  • che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
PRESO ATTO
che questo MLNV per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio

ATTESTA E CERTIFICA

che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

PER QUESTI MOTIVI SI RIGETTA NELLO SPECIFICO

la pretesa del governo italiano di imporre il pagamento suindicato, l’obbligo di qualsivoglia dichiarazione da rendersi da parte dei Cittadini del Popolo Veneto ad autorità fiscali straniere italiane e ogni altra notifica di qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato.

SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI

personali di ogni Cittadino del Popolo Veneto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

AVVISA e NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:

  • pubblica intimidazione;
  • spergiuro;
  • frode;
  • falsità materiale;
  • falsità ideologica;
  • uso di atti falsi;
  • molestie o disturbo alle persone;
  • la manifesta  volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l’altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;
  • aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
  • aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;
  • aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;
  • per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l’applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC 2012114586 e dal TRUE BILL UCC.

E’ FATTO OBBLIGO

agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di garantire comunque, senza alcun onere, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;
di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto;
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

Il presente atto sarà pubblicato all’ ALBO UFFICIALE del GVP con valore di notificazione, comprensiva dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati.


WSM
Venetia, lì  16 maggio 2016
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del GVP