Tutti i limiti di Equitalia per pignoramenti e misure cautelari
Ipoteca, fermo auto ed espropriazione: difese e preavvisi al contribuente.
La legge pone una serie di limiti nell’attività di riscossione di Equitalia, a tutela del contribuente e del suo diritti di difesa. Eccoli elencati in modo schematico.
1 | IPOTECA
Prima di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore Equitalia è obbligata per legge a notificare al debitore il preavviso di ipoteca.
Con il preavviso Equitalia invita il debitore a pagare le somme dovute entro 30 giorni, con l’avvertenza che – in caso di mancato pagamento – si procederà all’iscrizione di ipoteca [1].
L’iscrizione di ipoteca è efficace anche se eseguita nel mancato rispetto dell’obbligo di invio del preavviso, fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione [2].
2 | FERMO AMMINISTRATIVO
Prima di disporre il fermo amministrativo e, dunque, procedere con il blocco dei veicoli intestati al debitore mediante iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico (Pra), Equitalia è obbligata per legge a notificare al debitore il preavviso di fermo amministrativo.
Con il preavviso, il debitore viene invitato a mettersi in regola entro 30 giorni, con l’avvertenza che – in caso di mancato pagamento – si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà [3].
3 | ESPROPRIAZIONE FORZATA
Prima di iniziare l’espropriazione forzata – qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella senza che siano state adottate altre procedure esecutive – Equitalia ha l’obbligo di notificare al debitore l’avviso di intimazione ad adempiere.
Con l’avviso, Equitalia invita il contribuente ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dalla data di notifica dell’avviso o a chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione.
L’avviso perde efficacia qualora, trascorsi 180 giorni dalla data della sua notifica, l’espropriazione non ha avuto inizio [4].
Tratto da (CLICCA QUI)
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