2013.07.15 – PRECISAZIONE CIRCA L’INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO (GVP)

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Ecco il riferimento agli art.35, 36 e 37 dell'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP – vedi: CLICCA QUI) relativamente all'indirizzo politico del Governo Veneto Provvisorio (GVP):
 
ART.35 – INDIRIZZO POLITICO DEL GVP
Il GVP è strategicamente “indirizzato” al conseguimento dell’incondizionato ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre di origine e per tal ragione configura e stabilisce che il proprio indirizzo politico realizzi da subito:
  1. la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano;
  2. la sicurezza della Nazione;
  3. la pacifica e serena convivenza sociale;
  4. l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità nazionale (cultura, storia, tradizioni);
  5. l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il consolidamento di tutte le risorse e i servizi nazionali disponibili;
  6. la sovranità monetaria;
  7. le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
  8. un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
  9. un equiparato sistema di previdenza sociale;
  10. l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l'autorità dello Stato è distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a reciproca integrazione);
nota bene:
con il ripristino della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica amministrazione che avrò la responsabilità tecnico/operativa.
L'attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà con scelte in modo diretto e attraverso i propri "delegati" (democrazia diretta e a rappresentatività limitata).
 
ART.36 – SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa pubblica” è fondamentale per evitare inefficaci ingerenze e rischi di collusioni fraudolente;   chi decide cosa conseguire non deve poi essere chi lo realizza.
 
ART.37 – RIPARTIZIONE POLITICA E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
La ripartizione politica e il decentramento amministrativo sono così articolati:
a livello federale:i Dipartimenti (o Ministeri) si avvalgono dei Provveditorati
a livello statale: la Contea si avvale delle Divisioni
a livello locale: la Municipalità si avvale dei Distretti e in ogni Circoscrizione delle Sezioni.