2012.09.29 – CONTINUANO GLI ATTI DI AGGRESSIONE ITALIANI CONTRO IL MLNV

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Facendo seguito ai gravi atti di aggressione posti in essere nelle scorse settimane dalle autorità d'occupazione straniere italiane contro questo MLNV apprendiamo oggi dai giornali locali che il pubblico ministero straniero italiano Valmassoi avrebbe predisposto un calendario per gli interrogatori dei 18 indagati della "Polisia" (?).

C'è da precisare che in riferimento al procedimento penale straniero italiano nr.1993/2012 RGNR in data 26.09.2012 questo MLNV ha già notificato alle autorità d'occupazione straniere italiane procedenti e all'avvocato designato d'ufficio e all'ordine degli avvocati a Treviso la diffida dal rappresentare e/o parlare a nome e/o per conto di questo MLNV stesso e/o di qualsiasi suo singolo appartenente.

C’è anche da registrare la stravagante e-mail pervenuta al MLNV da un certo avvocato Paolo Bolla che, nonostante le tre pagine del documento di diffida, sembra non aver compreso il significato dell’ammonimento chiedendo con ironica provocazione se l’ordine (si presume si riferisca a quello degli avvocati) debba rappresentare o astenersi dal rappresentare il MLNV e i suoi membri.

Con la consueta pedanteria degli italiani “colti” e “raffinati” che non mancano di ostentare la pretesa d’insegnare ai Veneti come vivere, come mangiare, come parlare e anche come scrivere, quest’avvocato trascura deliberatamente le precisazioni di legge debitamente enunciate in diffida (… nei territori della Repubblica di Venezia consta il difetto assoluto di competenza e di giurisdizione, nonché l’incompetenza assoluta per materia e per territorio, in capo a tutte le autorità di occupazione dello stato straniero italiano, ogni atto e/o provvedimento italiano si configura tanquam non esset …) e con capziosa quanto inutile esposizione pretende di istruirci sul significato del sostantivo “diffida” attribuendo ad “un ampio corpus della legislazione italiana” un diverso significato da quello chiaramente indicato dal MLNV … ma tutto ciò, tanto per cambiare, ci rimanda ad una grande lezione di vita   « Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello ».… (Vangelo di Matteo,5).

L’asserita pretesa delle autorità d’occupazione straniere italiane di procedere con gli interrogatori di ogni singolo indagato in quest’ennesimo procedimento penale farsa, non fa altro che confermare la volontà di impedire la lecita e legittima rivendicazione del diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto (jus cogens, diritto imperativo, ovvero in parole semplici, le leggi internazionali che tutti gli stati sono obbligati a rispettare) per la quale rivendicazione il MLNV è l’unico soggetto previsto e legittimato dal diritto internazionale.

E’ chiaro infatti come le autorità d’occupazione straniere italiane stiano tentando in tutti i modi di negare l’esistenza del MLNV e gli stessi fondamenti giuridici anche internazionali sui quali si fonda, attribuendo ai suoi membri presunte responsabilità in ordine alle calunniose teorie investigative, ovvero la costituzione di un’associazione paramilitare (prevista da una legge italiana varata poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, siamo infatti nel 1948 ).

Anche la legge italiana però prevede che siano gli eventi (l’esito dei comportamenti negativi) ad essere sanzionati e non le ipotesi di reato (non si possono fare i processi alle intenzioni) e che le azioni punite dalla legge debbano essere dirette in modo non equivoco alla consumazione del reato.

Il tentativo di attribuire a questo MLNV la responsabilità di aver costituito un’associazione paramilitare ha del ridicolo per i seguenti semplici motivi:

1)- quella legge italiana non vieta le associazioni che prevedano l’uso di uniformi, gerarchie e persino di armi, vieta solo che organizzazioni del genere perseguano fini politici, infatti l’art.1 recita testualmente: “chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni … ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l’inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all’impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia”.

Il MLNV non persegue alcun fine politico in ambito italiano ma rivendica esclusivamente il diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto previsto principalmente dall’art.1.2 della Carta delle Nazioni Unite del 1945 e dal Patto relativo ai diritti civili e politici adottato e aperto alla firma a New York in data 19 dicembre 1966.

2)- il decreto legislativo italiano n. 43/1948, recante il “divieto di associazioni di carattere militare” dava attuazione al principio di cui al 2° comma dell’art.18 della costituzione italiana che dice espressamente che “sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Per quanto riguarda le motivazioni dell'adozione di tale decreto legislativo, come precisato da Valentina Pupo – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, vedi:  http://www.giurcost.org/studi/pupo.html:

in Assemblea costituente, o meglio nella Prima Sottocommissione che si occupò, tra l’altro, dei principi dei rapporti civili, il relatore Basso individuò le associazioni a carattere militare, sostenendo che dovessero intendersi «quelle organizzazioni in cui lo spirito dell’individuo viene sottoposto ad una disciplina militare e all’associato si impone di rinunciare alla propria libertà individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell’associazione», non dovendosi guardare semplicemente all’uniforme, ma alla presenza nell’associazione di una disciplina militare a servizio di finalità di parte.

Pertanto l’On.le Basso non considerava fondate le preoccupazione espresse, nella stessa seduta, dai commissari Moro e La Pira, i quali ritenevano dovesse specificarsi che non si intendevano vietate quelle organizzazioni giovanili, quali ad esempio i Boys Scouts, che avessero un carattere militare puramente esterno e formale, bensì soltanto quelle associazioni che perseguivano un addestramento militare e fossero pronte ad impugnare le armi.

Sicché l’On.le Moro propose la formula, condivisa all’unanimità dalla Sottocommissione, per cui “Non sono consentite le associazioni che perseguono fini politici mediante un’organizzazione militare”, con la precisazione che al futuro legislatore dovesse esser chiaro che essa non riguardava le organizzazioni che adottassero soltanto la forma militare, ma non fossero tali sostanzialmente.

Pertanto, oltre al fatto che il MLNV non persegue alcun fine politico in ambito italiano (non ha neppure mai partecipato ad alcuna manifestazione di carattere politico), pur potendo legittimamente intraprendere il percorso della c.d. guerra di liberazione, ha deciso invece di intraprendere un percorso diplomatico con la costituzione del proprio apparato istituzionale, ovvero del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta, così come previsto dall'articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

E’ evidente che le autorità d’occupazione straniere italiane sono ben consapevoli della legittimità giuridica del MLNV ma a nostro avviso tentano di giustificare i propri atti di aggressione prendendo a pretesto una possibile deriva militare del processo di rivendicazione del diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e quindi del legittimo ripristino della sovranità dello stesso Popolo su tutti i territori della Repubblica Veneta.

Il comportamento delle autorità inquirenti italiane manifesta così la inequivocabile volontà di non rispettare precise norme del diritto internazionale e delle stesse leggi italiane, senza contare il fatto che nei Territori della Repubblica di Venezia consta il difetto assoluto di competenza e di giurisdizione, nonché l’incompetenza assoluta per materia e per territorio, in capo a tutte le autorità di occupazione dello stato straniero italiano (ogni atto e/o provvedimento italiano si configura tanquam non esset, ovvero come fosse inesistente).

Tali comportamenti delle autorità d’occupazione straniere italiane sono delle reiterate esplicite provocazioni di basso profilo che, come più volte pubblicamente denunciato nei nostri comunicati, hanno lo scopo non dichiarato di innescare un confronto bellico con il MLNV e con gli altri Cittadini del Popolo Veneto.

Altro scopo è impedire al MLNV di proseguire nella sua legittima attività di rivendicazione del diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e di consolidamento del proprio apparato istituzionale ovvero del suo Governo Provvisorio e delle sue istituzioni … non si giustifica infatti il portar via (vera e propria rapina a mano armata) ricordi e collezioni personali,  biglietti da visita, brochure, volantini, computers, adesivi, cappellini, giubbini da lavoro (dispositivi di protezione individuale di prima categoria) e tesserini di riconoscimento dei membri del Direttivo del MLNV.

3)- Peccato per gli inquirenti stranieri italiani che il MLNV non sia affatto un’associazione di carattere paramilitare che agisce in ambito italiano e della sua politica, ma sia un vero e proprio soggetto di diritto internazionale che agisce al pari di uno stato in nome dell’intero Popolo Veneto ed è fondato sul diritto all’autodeterminazione così come previsto dalle norme del diritto internazionale e che come tale non possa essere soggetto né assoggettabile ad alcuna autorità d’occupazione straniera italiana, tanto meno a quella giudiziaria e che per diritto potrebbe addirittura ricorrere alla c.d. “guerra di liberazione”.

 

Venetia, sabato 29 settembre 2012

Viva San Marco

Il Presidente del MLNV Sergio Bortotto

 

ecco il modello del giubbino in libera vendita e sequestrato (rapinato) ai membri del MLNV:

 

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