ART.3: PRINCIPIO DI LEGALITA’ E CRITERI DI ATTUAZIONE

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Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge in modo formale e sostanziale.

Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario.

Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la giurisdizione e i soli poteri conferiti dalla legge.

Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla legge.

L’amministrazione è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità-indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia).

L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate.

 

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