ART.1: OGVP ELEMENTI FONDAMENTALI

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L’OGVP è costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue espressioni ed articolazioni.
Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:

  • il Creato ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni;
  • la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale
  • il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme

Tutte le norme giuridiche devono uniformarsi ai seguenti criteri:

  • devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese
  • devono essere fra loro coerenti e coordinate
  • devono essere armonizzate alla tipicità culturale e alla tradizione veneta
  • devono essere comprensibili, sintetiche e semplici.

Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di subirle.

Le norme giuridiche sono suddivise  in base alle competenze territoriali, ovvero:

  • NORME FEDERALI quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
  • NORME STATALI quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e applicabili a materie di specifica competenza degli Stati federati.
  • NORME MUNICIPALI quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Distrettuali e applicabili a materie di specifica competenza delle Municipalità.
  • REGOLAMENTI ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e privati per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento.
  • CONSUETUDINI ed  USI (dette anche fonti non scritte) che si ispirano e si richiamano alle tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto.

Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza attribuito alla “Fonte” stessa della norma, (Federale – Contea – Municipalità), determinandone l’eventuale vizio di competenza.
A tutte le norme si applica il criterio temporale per cui l’emanazione successiva di una norma prevale su quella precedente ad eccezione per talune specifiche e limitate deroghe.
Le norme giuridiche sono suddivise  in base ai criteri di applicazione, ovvero:

  • DECRETI
    Un decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
    Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
    Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
  • TRATTATI
    Un trattato internazionale è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell’incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi.
    Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo, patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati di particolare rilevanza).
    Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
    Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre l’accordo sono denominati alte parti contraenti.
    Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
  • ORDINANZE
    Nell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine “ordinanza” si designano atti aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare) e che entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione.
    L’ordinanza è emanata dal Governo Veneto Provvisorio in casi eccezionali e di particolare gravità.
    L’ordinanza non comporta deroghe all’OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un massimo di cento (100) giorni e può essere rinnovata una (1) sola volta purché in via continuativa.
    Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze urgenti e di prevalente necessità è l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza).

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