L’argomento è molto importante e credo che la storica posizione assunta in merito dalla Repubblica di Venezia meriti di essere tenuta seriamente in considerazione e di tramandarne tradizione e principi.
NELLA REPUBBLICA VENETA
Sebbene la popolazione fosse a maggioranza cattolica, lo stato rimase laico e caratterizzato da un’estrema tolleranza nei confronti di altri credi religiosi e non vi fu nessuna azione per eresia nel periodo della Controriforma.
Questo atteggiamento indipendente e laico pose la città spesso in contrasto con lo Stato della Chiesa, figura emblematica fu Paolo Sarpi che difese la laicità dello stato veneto dalle pretese egemoniche del papato.
La Repubblica veneziana, stretta a nord dall’Impero, in Italia dalla prevalenza spagnola e papale, in Oriente dalla potenza turca, era ormai avviata a un lungo declino politico ed economico.
La Repubblica veneziana, stretta a nord dall’Impero, in Italia dalla prevalenza spagnola e papale, in Oriente dalla potenza turca, era ormai avviata a un lungo declino politico ed economico.
Alla prudente politica dei vecchi patrizi, rassegnati alla compromissione con l’Impero e il papato, si sostituì quella degli innovatori, i cosiddetti «Giovani», decisi a sottrarre la Serenissima all’invadenza ecclesiastica nell’interno e a rilanciarne le fortune commerciali nell’Adriatico, compromesse dal controllo dei porti esercitato dallo Stato pontificio e dalle azioni degli Uscocchi, i pirati cristiani croati appoggiati dall’Impero.
Il 10 gennaio 1604 il Senato veneziano proibì la fondazione di ospedali gestiti da ecclesiastici, di monasteri, chiese e altri luoghi di culto senza autorizzazione preventiva della Signoria; il 26 marzo 1605 un’altra legge proibiva l’alienazione di beni immobili dai laici agli ecclesiastici, già proprietari, pur essendo solo un centesimo della popolazione, di quasi la metà dei beni fondiari della Repubblica, e limitava le competenze del foro ecclesiastico, prevedendo il deferimento ai tribunali civili degli ecclesiastici responsabili di reati di particolare gravità.
Il 10 gennaio 1604 il Senato veneziano proibì la fondazione di ospedali gestiti da ecclesiastici, di monasteri, chiese e altri luoghi di culto senza autorizzazione preventiva della Signoria; il 26 marzo 1605 un’altra legge proibiva l’alienazione di beni immobili dai laici agli ecclesiastici, già proprietari, pur essendo solo un centesimo della popolazione, di quasi la metà dei beni fondiari della Repubblica, e limitava le competenze del foro ecclesiastico, prevedendo il deferimento ai tribunali civili degli ecclesiastici responsabili di reati di particolare gravità.
Avvenne che il canonico vicentino Scipione Saraceno, colpevole di molestie a una nobile parente, e l’aristocratico abate di Nervesa, Marcantonio Brandolini, reo di omicidi e di stupri, fossero incarcerati.
Il 10 dicembre 1605 il papa Paolo V emanò due brevi richiedenti l’abrogazione delle due leggi e la consegna al nunzio pontificio dei due ecclesiastici, affinché secondo il diritto canonico fossero giudicati da un tribunale ecclesiastico.
Il nuovo doge Leonardo Donà fece esaminare il 14 gennaio 1606 i due brevi da giuristi e teologi, fra i quali il Sarpi, affinché trovassero modo di controbattere alle richieste della Santa Sede.
Il nuovo doge Leonardo Donà fece esaminare il 14 gennaio 1606 i due brevi da giuristi e teologi, fra i quali il Sarpi, affinché trovassero modo di controbattere alle richieste della Santa Sede.
Il 28 gennaio venne nominato teologo canonista proprio il Sarpi e lo stesso giorno il suo scritto: Consiglio in difesa di due ordinazioni della Serenissima Repubblica, venne inviato al Papa. Il Sarpi difese le ragioni della Repubblica con numerosi scritti: sono di questi mesi la Scrittura sopra la forza e validità delle scomuniche, il Consiglio sul giudicar le colpe di persone ecclesiastiche, la Scrittura intorno all’appellazione al concilio, la Scrittura sull’alienazione dei beni laici agli ecclesiastici e altri ancora, poi raccolti nella sua successiva Istoria dell’interdetto.
In quell’opera è contenuta anche la traduzione in italiano, fatta dal Sarpi stesso, del trattato di Jean Gerson sulla validità della scomunica, che fu attaccato dal cardinale Bellarmino, al quale fra’ Paolo rispose allora con l’Apologia per le opposizioni del cardinale Bellarmino.
Mentre il frate servita Fulgenzio Micanzio – suo futuro biografo – iniziava a collaborare con Paolo Sarpi, il 6 maggio, dopo che il 17 aprile Paolo V aveva scomunicato il Consiglio veneziano e fulminato con l’interdetto lo Stato veneto, Venezia pubblicò il Protesto del monitorio del pontefice, scritto ancora da Sarpi, nel quale il breve papale Superioribus mensibus è definito «nullo e di nessun valore», mentre impedì la pubblicazione della bolla pontificia.
Obbedendo alle disposizioni del papa, il 9 maggio i gesuiti rifiutarono di celebrare le messe a Venezia e la Repubblica reagì espellendoli insieme con cappuccini e teatini: «partirono la sera alle doi di notte, ciscuno con un Cristo al collo, per mostrare che Cristo partiva con loro.
Mentre il frate servita Fulgenzio Micanzio – suo futuro biografo – iniziava a collaborare con Paolo Sarpi, il 6 maggio, dopo che il 17 aprile Paolo V aveva scomunicato il Consiglio veneziano e fulminato con l’interdetto lo Stato veneto, Venezia pubblicò il Protesto del monitorio del pontefice, scritto ancora da Sarpi, nel quale il breve papale Superioribus mensibus è definito «nullo e di nessun valore», mentre impedì la pubblicazione della bolla pontificia.
Obbedendo alle disposizioni del papa, il 9 maggio i gesuiti rifiutarono di celebrare le messe a Venezia e la Repubblica reagì espellendoli insieme con cappuccini e teatini: «partirono la sera alle doi di notte, ciscuno con un Cristo al collo, per mostrare che Cristo partiva con loro.
Concorse moltitudine di populo e quando il preposto, che ultimo entrò in barca, dimandò la benedizione al vicario patriarcale si levò una voce in tutto il populo, che in lingua veneziana gridò loro dicendo “Andé in malora!” ».
A Roma si sperava che l’interdetto provocasse una sollevazione contro i governanti veneziani ma «li gesuiti scacciati, li cappuccini e teatini licenziati, nissun altro ordine partì, li divini uffizi erano celebrati secondo il consueto il senato era unitissimo nelle deliberazioni e le città e populi si conservarono quietissimi nell’obbedienza»
Venezia era alleata, in funzione anti-spagnola, con la Francia, ed era in buoni rapporti con l’Inghilterra e con la Turchia.
Venezia era alleata, in funzione anti-spagnola, con la Francia, ed era in buoni rapporti con l’Inghilterra e con la Turchia.
Fingendosi veneziani, il 10 agosto soldati spagnoli, per provocare la rottura delle relazioni turco-veneziane, sbarcarono a Durazzo, saccheggiandola, ma la provocazione fu facilmente scoperta e i turchi offrirono a Venezia l’appoggio della loro flotta contro il papa e la Spagna.
Il 30 ottobre l’Inquisizione intimò a Sarpi di presentarsi a Roma per giustificare le molte cose «temerarie, calunniose, scandalose, sediziose, scismatiche, erronee ed eretiche» contenute nei suoi scritti ma il frate naturalmente si rifiutò.
Invano il papa – che il 5 gennaio 1607 aveva scomunicato Sarpi e Micanzio – si dichiarava favorevole a portare guerra a Venezia: la sua unica alleata, la Spagna, minacciata da Francia, Inghilterra e Turchia, non poteva sostenerla in quest’impresa e si giunse così alle trattative diplomatiche, favorite dalla mediazione del cardinale francese François de Joyeuse.
Il 21 aprile Venezia rilasciò i due ecclesiastici incarcerati e ritirò il suo Protesto al papa in cambio della revoca dell’interdetto, mentre le leggi promulgate dal Senato veneziano restarono in vigore e i gesuiti non poterono rientrare nella Repubblica.
CHI E’ STATO PAOLO SARPI? (vedi “Veneti ieri e oggi”: clicca qui )
LO STATO LAICO
La parola laicità, in senso politico e sociale, denota la rivendicazione, da parte di un individuo o di una entità collettiva, dell’autonomia decisionale rispetto a ogni condizionamento ideologico, morale o religioso altrui.
Laico è, in questo senso, chi ritiene di poter e dovere garantire incondizionatamente la propria e l’altrui libertà di scelta e di azione, particolarmente in ambito politico, rispetto a chi, invece, ritiene di dover conciliare o sottomettere la propria e l’altrui libertà all’autorità di un’ideologia o di un credo religioso.
Per religione di Stato si intende un credo religioso imposto dal potere centrale (Stato confessionale) a tutti i cittadini di una nazione, o che comunque gode di un particolare riconoscimento a livello istituzionale rispetto ad altre religioni presenti nel territorio.
Il termine, riferito ad una struttura politica o amministrativa, ne esprime l’autonomia dei principi, dei valori e delle leggi da qualsiasi autorità esterna che ne potrebbe determinare, compromettere o perlomeno influenzare l’azione.
La laicità, per estensione, si configura anche come assenza di un’ideologia dominante nell’opera di governo di uno Stato, e come equidistanza dalle diverse posizioni religiose ed ideologiche presenti.
Laico è, in questo senso, chi ritiene di poter e dovere garantire incondizionatamente la propria e l’altrui libertà di scelta e di azione, particolarmente in ambito politico, rispetto a chi, invece, ritiene di dover conciliare o sottomettere la propria e l’altrui libertà all’autorità di un’ideologia o di un credo religioso.
Per religione di Stato si intende un credo religioso imposto dal potere centrale (Stato confessionale) a tutti i cittadini di una nazione, o che comunque gode di un particolare riconoscimento a livello istituzionale rispetto ad altre religioni presenti nel territorio.
Il termine, riferito ad una struttura politica o amministrativa, ne esprime l’autonomia dei principi, dei valori e delle leggi da qualsiasi autorità esterna che ne potrebbe determinare, compromettere o perlomeno influenzare l’azione.
La laicità, per estensione, si configura anche come assenza di un’ideologia dominante nell’opera di governo di uno Stato, e come equidistanza dalle diverse posizioni religiose ed ideologiche presenti.
Ad esempio, nel caso di un regime totalitario, definire lo Stato come “laico” è un errore, in quanto in esso vi è posto solo per l’ideologia ufficiale e l’ideologia non ha l’imparzialità dell’atteggiamento veramente laico.
La maggiore o minore laicità di uno Stato può essere pertanto valutata sulla base del rispetto dei seguenti criteri:
la legittimità di uno Stato laico non è subalterna rispetto ad altri poteri quali istituzioni religiose o partiti politici confessionali ideologici.
La maggiore o minore laicità di uno Stato può essere pertanto valutata sulla base del rispetto dei seguenti criteri:
la legittimità di uno Stato laico non è subalterna rispetto ad altri poteri quali istituzioni religiose o partiti politici confessionali ideologici.
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uno Stato laico rifugge da qualsiasi mitologia ufficiale, ideologia o religione di Stato;
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uno Stato laico è imparziale rispetto alle differenti religioni e ideologie presenti al suo interno, e garantisce l’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini, senza discriminarli sulla base delle loro convinzioni e fedi;
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uno Stato laico riconosce e tutela i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini: libertà di pensiero, di parola, di riunione, di associazione, di culto, ecc. compatibilmente con le proprie leggi e ordinamenti;
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le leggi di uno Stato laico non devono essere ispirate a dogmi o altre pretese ideologiche di alcune correnti di pensiero, ma devono essere mosse dal fine di mantenere la giustizia, la sicurezza e la coesione sociale dei suoi cittadini.
Il dibattito sulla laicità si è recentemente riacceso in ambito italiano attorno alla regolamentazione di alcuni temi importanti, tra i quali:
La presenza o meno di simboli religiosi negli edifici pubblici di proprietà statale.
La possibilità o meno di fare riferimento nelle dichiarazioni ufficiali alla fede religiosa eventualemente professata.
La possibilità di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questo caso si registra la proposta di introdurre anche l’insegnamento di altre culture religiose.
La possibilità di regolamentare o ritornare a discutere su alcuni temi eticamente sensibili, come il divorzio, l’aborto, la somministrazione della pillola ru486, la fecondazione medicalmente assistita, le unioni civili per coppie eterosessuali e omosessuali, l’eutanasia, prescindendo o meno dalle convinzioni etiche più o meno restrittive di una parte del Paese.
In italia, secondo una interpretazione ancora più laicista inoltre, pur non essendo un tema di stretta attualità, la laicità dello stato è in discussione ogni volta che una norma o una legge viene in qualche modo influenzata da convinzioni morali, e non solo religiose.
La presenza o meno di simboli religiosi negli edifici pubblici di proprietà statale.
La possibilità o meno di fare riferimento nelle dichiarazioni ufficiali alla fede religiosa eventualemente professata.
La possibilità di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questo caso si registra la proposta di introdurre anche l’insegnamento di altre culture religiose.
La possibilità di regolamentare o ritornare a discutere su alcuni temi eticamente sensibili, come il divorzio, l’aborto, la somministrazione della pillola ru486, la fecondazione medicalmente assistita, le unioni civili per coppie eterosessuali e omosessuali, l’eutanasia, prescindendo o meno dalle convinzioni etiche più o meno restrittive di una parte del Paese.
In italia, secondo una interpretazione ancora più laicista inoltre, pur non essendo un tema di stretta attualità, la laicità dello stato è in discussione ogni volta che una norma o una legge viene in qualche modo influenzata da convinzioni morali, e non solo religiose.
In questa tipologia rientra ad esempio, almeno in parte, qualche articolo del codice penale: artt. 527 e 529 (Atti osceni), Art. 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni), Art. 531(Prostituzione e favoreggiamento) e Legge Merlin e così via.
Tali articoli non trovano una corrispondente formulazione nella legislazione di tutti gli altri paesi europei.
Secondo tale interpretazione infatti, uno Stato laico è quello dove le religioni, le ideologie o la morale di una parte anche maggioritaria della popolazione non devono influire sulla società nel suo complesso, ma hanno valore solo per le persone, e al limite per le comunità formate da quelle persone che credono in una certa religione, in una certa ideologia o in una certa morale.
Lo Stato laico deve prodigarsi perché nessuna parte della società prevarichi su un’altra, anche se minoritaria, per ragioni ideologiche. In altri termini: la democrazia non può essere usata per negare i diritti delle minoranze.
La posizione laica viene spesso confusa con una posizione antireligiosa, spesso chiamata anche laicista.
La posizione laica viene spesso confusa con una posizione antireligiosa, spesso chiamata anche laicista.
Tuttavia come ci possono essere persone che aderiscono a un credo religioso e sono laiche, è anche possibile che esistano degli atei non laici, ovvero che ritengono che il proprio punto di vista debba essere assolutizzato.
Si confonde inoltre spesso la laicità con una posizione morale.
Si confonde inoltre spesso la laicità con una posizione morale.
In realtà la laicità non detta linee di condotta morale, ma è un principio che permette a posizioni diverse, in particolari diverse posizioni morali e religiose, di convivere.
Queste confusioni rendono difficile formulare i problemi sulla fine della vita che sono al centro di molti dei dibattiti attuali.
Queste confusioni rendono difficile formulare i problemi sulla fine della vita che sono al centro di molti dei dibattiti attuali.
Per esempio, si sostiene spesso che alcuni dei temi su cui la morale laica e quella religiosa entrano in conflitto si dovrebbero ricondurre al bilanciamento tra difesa della vita ed interessi degli individui coinvolti.
In realtà il conflitto è tra una concezione per cui alcuni individui ritengono di poter imporre a tutti gli altri la propria visione sull’origine o la fine della vita (siano essi abortisti o antiabortisti, favorevoli o contrari all’eutanasia) e una concezione per cui gli individui, proprio perché hanno visioni completamente diverse, devono rispettare le scelte altrui. (tratto da wikipedia: clicca qui )
IL CRISTIANESIMO COME RELIGIONE DI STATO
La religione cristiana venne imposta per la prima volta come religione di Stato dell’Impero Romano nel 391 dall’imperatore Teodosio I.
La religione cristiana venne imposta per la prima volta come religione di Stato dell’Impero Romano nel 391 dall’imperatore Teodosio I.
Da allora in poi il potere dei vescovi, esponenti del potere della Chiesa cristiana, andò crescendo specie con la Prammatica Sanzione di Giustiniano, tanto che per secoli numerosi episcopati mantennero un dominio temporale su più o meno territori: è il caso degli Arcivescovi di Salisburgo o di Trento, e soprattutto del Papa con lo Stato Pontificio.
La Pace di Augusta del 1555, e poi quella di Westfalia del 1648, stabilirono ufficialmente il principio della religione di Stato con la massima latina cuius regio eius religio.
Attualmente, il Cattolicesimo viene riconosciuto come religione di stato a Malta, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, in Argentina e in altri paesi dell’America centrale e meridionale.
LA RELIGIONE DI STATO IN ITALIA
Il Cattolicesimo venne riconosciuto religione di Stato con l’articolo 1 dello Statuto albertino del 1848, dapprima in vigore nel solo Regno di Sardegna e poi esteso al nascente Regno d’Italia.
Dal 1948 la Costituzione Repubblicana garantisce, nell’articolo 3, l’uguaglianza degli individui a prescindere anche dalla religione, il che rappresenta l’abolizione de facto della religione di Stato in Italia, cui si giunse ufficialmente con la revisione dei Patti Lateranensi del 1984 (Protocollo addizionale, punto 1), e con la sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, che sancisce che la laicità è il principio supremo dello Stato abolendo così la religione di stato.
Il Cattolicesimo venne riconosciuto religione di Stato con l’articolo 1 dello Statuto albertino del 1848, dapprima in vigore nel solo Regno di Sardegna e poi esteso al nascente Regno d’Italia.
Dal 1948 la Costituzione Repubblicana garantisce, nell’articolo 3, l’uguaglianza degli individui a prescindere anche dalla religione, il che rappresenta l’abolizione de facto della religione di Stato in Italia, cui si giunse ufficialmente con la revisione dei Patti Lateranensi del 1984 (Protocollo addizionale, punto 1), e con la sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, che sancisce che la laicità è il principio supremo dello Stato abolendo così la religione di stato.
(tratto da wikipedia: clicca qui )