L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per tale, una soggettività giuridica accessoria o c.d. secondaria.
Rispettando il principio costituzionale per cui l’ordinamento veneto tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere biologicamente vivente in natura è riconosciuta una soggettività giuridica complementare e destinataria pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di determinarne un suo innaturale svolgimento.
La soggettività giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità.