L'OGVP riconosce personalità giuridica ai soggetti titolari del diritto all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri.
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e dalla responsabilità derivante dai doveri.
La personalità giuridica non è mai prevalente rispetto ai diritti goduti dal titolare di soggettività giuridica primaria.