LA PERSONA GIURIDICA


L'OGVP intende come persona giuridica quel complesso organizzato di persone e di beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
Le persone giuridiche sono distinte in pubbliche e private; le prime possono perseguire esclusivi interessi pubblici mentre le seconde possono perseguire anche interessi privati.
Nessuna persona giuridica ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti goduti dal titolare di soggettività giuridica primaria.