ATTUALITA

ALLEANZA DI 133 PAESI CONTRO IL NUOVO ORDINE MONDIALE

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I media americani ed europei hanno fatto tutto il possibile per nascondere questa notizia: il 14 e 15 giugno, si sono riuniti a Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, 133 leader mondiali (c’erano anche Cina e India) creando un’alleanza contro il NWO ed i suoi vari “tentacoli”: Stati Uniti, Unione Europea, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il governo ombra mondiale guidato dal FMI e l’OMC.
L’Incontro
Quando le Nazioni più ricche e potenti della Terra formarono i G7, G8, G20 e simili, si unirono per combinare il loro dominio sugli altri 175 Paesi. Per decenni, i ricchi 20 Paesi guidati dagli Stati Uniti sono diventati esponenzialmente più ricchi a scapito delle 175 Nazioni più povere, che a loro volta sono divenute ancora più povere.
Questo è stato il risultato del ‘Nuovo Ordine Mondiale’ occidentale, guidato principalmente da governi globali auto-nominati come il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione mondiale del commercio.
Tuttavia la crisi economica di un tale sistema basato sullo sfruttamento delle risorse (animali, minerali e vegetali) dei Paesi più deboli era inevitabile in quanto insita in un sistema consumistico e quindi distruttivo che depredato quanto vi è all’esterno rivolge su se stesso le medesime logiche.
Ad aiutare la caduta di questo impero si schiereranno 133 Paesi che ne hanno avuto abbastanza di questo sistema finanziario globale truccato del Nuovo Ordine Mondiale con sede a New York e Londra.
Hanno visto le loro economie distrutte da società e governi corrotti che creano un ciclo senza fine di dipendenza e povertà.
Hanno visto vaste risorse delle loro Nazioni derubate dalle multinazionali.
Il loro paesaggio agricolo è stato avvelenato.
I loro cittadini sono stati portati alla bancarotta da parte del FMI e da Wall Street.
E i loro leader democraticamente eletti sono stati rovesciati da agenti stranieri provenienti da Paesi come gli Stati Uniti. Pertanto i 133 Paesi, costituenti i due terzi delle Nazioni sulla Terra, hanno firmato un accordo per eliminare il Nuovo Ordine Mondiale Occidentale e sostituirlo con un sistema equo, onesto e legittimo che permetta a tutti di partecipare e beneficiare delle risorse del pianeta. L’organizzazione è ufficialmente chiamata il ‘Gruppo dei 77 e della Cina‘, ma l’alleanza in realtà comprende 133 Nazioni.
 
Gli interventi
Per mostrare quanta influenza abbiano, il loro incontro è stato aperto con un discorso del segretario generale delle Nazioni UniteBan Ki-Moon.
Tra il pubblico vi erano oltre 30 capi di stato di tutto il mondo e rappresentanti ufficiali provenienti da oltre 100 altri governi.
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha partecipato, dicendo davanti alle Nazioni presenti che dovevano unirsi per “lottare per una crescita economica equa e sostenibile e per un nuovo ordine economico mondiale.”
Il presidente ecuadorianoRafael Correa è andato un passo oltre, dicendo ai leader nazionali riuniti e ai rappresentanti, “Solo quando saremo uniti in tutta l’America Latina e uniti in tutto il mondo saremo in grado di far sentire la nostra voce e cambiare un ordine internazionale che non è solo ingiusto, è anche immorale.”
Un rapporto AFP su Yahoo News, l’unica relazione trovata sui media occidentali, descrive come anche il presidente cubano Raul Castro abbia partecipato con un intervento molto focalizzato sull’economia:” “E‘ necessario richiedere un nuovo ordine internazionale finanziario e monetario e eque condizioni commerciali per i produttori e gli importatori vessati dai guardiani del capitale, centrati sul Fondo monetario internazionale e sulla Banca mondiale e dai difensori del neoliberismo raggruppati nell’Organizzazione mondiale del commercio, che stanno cercando di dividerci.
I princìpi del diritto internazionale sono sfacciatamente violati, cercano di legalizzare l’ingerenza imposta, utilizzano le minacce e la forza con impunità, i media sono utilizzati per promuovere la divisione.  
Solo l’unità ci permetterà di far prevalere la nostra ampia maggioranza.“
In seguito ha rivolto alle Nazioni partecipanti un appello per aiutare il loro alleato principale, il Venezuela. Cuba, Venezuela, Bolivia e un certo numero di Paesi sudamericani hanno avvisato di essere attualmente sotto attacco da parte degli Stati Uniti e della CIA, i quali stanno disperatamente cercando di orchestrare colpi di stato per rovesciare governi democraticamente eletti, come stanno facendo in Ucraina. Come riportato dal Times of India, il presidente boliviano Evo Morales ha minacciato gli Stati Uniti e il presidente americano dicendo “Se Obama continua ad assalire il popolo del Venezuela, sono convinto che, di fronte a provocazioni e aggressioni, il Venezuela e l’America Latina saranno un secondo Vietnam per gli Stati Uniti.”
 
Iran e l’ONU
Un annuncio pubblicato dalle Nazioni Unite in questo fine settimana esprime la partecipazione entusiasta di segretario generale dell’ONU Ban Ki-Moon in occasione della riunione del G77.
Si discute l’importanza di questa massiccia alleanza e degli obiettivi delle Nazioni Unite, con particolare riguardo all’inversione della crescente disuguaglianza economica mondiale tra le Nazioni. Moon e le Nazioni Unite stanno sponsorizzando un incontro separato ma correlato delle Nazioni nel mese di settembre per redigere nuove risoluzioni sul clima che dovranno essere emanate nel 2015.
L’annuncio descrive un incontro privato tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite e vice presidente iraniano: “A margine del vertice odierno, Ban Ki-Moon ha incontrato il Primo Vice Presidente dell’Iran, Eshaq Jahangiri, per discutere le questioni legate allo sviluppo, nonché il ruolo potenziale che l’Iran potrebbe svolgere nel ripristino della stabilità in Iraq e la Siria.
Il segretario generale ha aggiunto che non vedeva l’ora di coinvolgere l’Iran sul cambiamento climatico e ha detto che sperava molto che il presidente Hassan Rouhani potesse partecipare al vertice sul clima a settembre.” Il rapporto dice anche i due leader hanno discusso le ambizioni nucleari dell’Iran e la scadenza in luglio prossimo per la conformità con i mandati precedenti.
 
Sciogliere il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Uno degli obiettivi più ambiziosi del G77 e dei suoi 133 Paesi partecipanti è l’elimiNazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
I leader mondiali insistono che è poco più di una tirannia che cinque Nazioni siano al di sopra dell’intero corpo delle Nazioni Unite.
Con cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che hanno diritto di veto su tutto il resto, le politiche e le azioni delle Nazioni Unite sono dettate da questi cinque Paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Francia e Cina.
I membri del G77 vogliono che il Consiglio di Sicurezza elimini dall’ONU questo organo per poter tornare ad essere un’organizzazione puramente democratica.
 
I pezzi del Domino cominciano a cadere
Questo è solo l’ultimo attacco organizzato verso un sistema finanziario globale truccato da governi corrotti e multinazionali che li controllano.
Proprio il mese scorso, la Russia e la Cina hanno firmato un’alleanza commerciale a lungo termine che rappresenta la prima crepa importante nella bolla del dollaro USA.
I due Paesi hanno deciso di smettere di usare dollari USA nelle loro transazioni e di utilizzare invece le proprie due valute.
Le due maggiori banche dei due Paesi hanno immediatamente annunciato che avrebbero cestinato il dollaro statunitense.
In cima a quello, i Paesi del mondo ‘BRIC’ – Brasile, Russia, India e Cina – hanno dichiarato pubblicamente il loro obiettivo di sostituire il danneggiato dollaro americano con qualche altra valuta di default globale.
Ora che la Russia e la Cina hanno finalmente adottato misure effettive per farlo, i restanti due terzi del mondo proprio al meeting di cui sopra si sono impegnati a realizzarlo. 
La parte spaventosa per gli americani è che sia Washington che Wall Street hanno promesso che ciò non sarebbe mai accaduto, perché se succedesse, sarebbe la distruzione del sistema economico statunitense e, eventualmente, degli stessi Stati Uniti (articolo di Whiteout Press, gli accordi tra Russia e Cina spingono il Dollaro statunitense più vicino al collasso‘).
Per visualizzare un elenco completo delle 133 Nazioni che compongono il G77, visita il Gruppo dei 77 website.
 
Conclusioni
Fa sempre piacere vedere che non è una minoranza a schierarsi contro il NWO, bensi una netta maggioranza: i 133 Paesi partecipanti costituiscono quasi il 60% della popolazione mondiale, in più se contiamo anche i “dissidenti” che vivono nelle Nazioni allineate, penso che si possa raggiungere e superare anche il 70%.
A mio avviso tuttavia è da sottolineare che il NWO non è una Nazione, o un insieme di Nazioni, ma un’organizzazione che attinge il suo potere principalmente dal mondo finanziario.
Gli USA e l’UE non sono che fantocci usati e pilotati dal governo ombra, quindi occorre stare attenti a non identificare questo governo ombra con una Nazione pensando che distruggendo quella Nazione si sia distrutta la struttura di potere occulta.
Tale struttura come un parassita può passare tranquillamente da un Paese all’altro infiltrandosi nelle istituzioni per i suoi scopi non certo filantropici.
E’ bene quindi parlare di contenuti reali e di cosa questa nuova organizzazione “anti-NWO” si prefigga realmente: un buon modo per smascherare eventuali infiltrati è chiedere sempre che posizione assumono nei confronti della “sovranità monetaria”, in quanto i poteri finanziari non possono nulla in un Paese con una moneta di proprietà del popolo.
Se invece si parla ancora di “gold standard” o di altri trucchi per aggirare il problema, è molto probabile che sotto la maschera del novello “salvatore” si nascondano sempre i medesimi poteri: immaginatevi quale grande beffa sarebbe se convinti tutti di abbracciare la salvezza ci gettassimo invece a capofitto nei piani del nemico, d’altra parte non sarebbe la prima volta, anzi lo schema classico è proprio quello che consiste nella creazione del problema per poi proporre la LORO soluzione, quindi nulla di nuovo.
Ad ogni modo occhi e menti aperte.
 
Fonte:
 
Tratto da (CLICCA QUI)
 

IL 13 OTTOBRE 2015 LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO HA CONDANNATO L’ITALIA.

IL 13 OTTOBRE 2015 STRASBURGO HA CODANNATO L'ITALIA CON UNA UNA SENTENZA STORICA …
E NESSUNO SA NIENTE PERCHE' LA NOTIZIA E' CENSURATA DAI MEDIA.
Può lo Stato italiano privare un bambino dell’affetto dei propri genitori solo perché ci siano delle difficoltà all’interno della famiglia?
E, soprattutto, senza che nessuno si sia fatto avanti per dare un sostegno concreto?
La risposta è no e non proviene dal senso comune di umanità ma dalla Corte Europea per i Diritti dell’uomo che, con una sentenza emessa il 13 ottobre scorso, ha attestato la violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in materia di tutela della Vita Privata e Familiare.
L’articolo in questione, infatti, afferma che “ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e “non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione di reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Ciò è avvenuto grazie al ricorso presentato e vinto dall’avvocato Francesco Morcavallo, ex Giudice Minorile, in merito alla decisione di rendere adottabili tre bambini tolti dalla madre per via di difficoltà familiari e per una fase di depressione personale, nonostante non sia mai avvenuto alcun effettivo maltrattamento.
La Corte, in pratica, ha affermato il principio che, prima di dichiarare adottabile un bambino, è necessario che siano effettuati tutti i tentativi per evitare il suo allontanamento dai genitori naturali.
L’Italia, pertanto, è stata sia condannata a una sanzione pecuniaria sia ad adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte Europea (la sentenza, infatti, non annulla automaticamente gli effetti della decisione di adottabilità).
Si tratta, quindi, di una sentenza di portata storica con la speranza che finalmente, prima di allontanare un bambino dai propri genitori, chi di competenza utilizzi tutti gli strumenti necessari per evitarlo.
Gian Piero Robbi
Tratto da (CLICCA QUI)
e-adesso-basta-2_zoom1ECCO LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 ottobre 2015 – Ricorso n. 52557/14 – S.H. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CAUSA S.H. c. ITALIA
(Ricorso n. 52557/14)
SENTENZA
STRASBURGO
13 ottobre 2015
 
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa S.H. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Yonko Grozev, giudici,
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 22 settembre 2015,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 52557/14) proposto contro la Repubblica italiana con cui una cittadina italiana, la sig.ra S.H. («la ricorrente»), ha adito la Corte l’11 luglio 2014 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. M. Morcavallo del foro di Roma. Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3. La ricorrente lamenta in particolare una violazione del suo diritto al rispetto della vita famigliare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione.
4. Il 23 ottobre 2014 il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’articolo 8 della Convenzione è stato comunicato al Governo e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto, conformemente all’articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. La ricorrente è nata nel 1984 ed è residente a Sacile.
6. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
7. La ricorrente è madre di tre bambini: R., P. e J., nati rispettivamente nel 2005, 2006 e 2008.
8. All’epoca dei fatti la ricorrente viveva con il padre dei bambini, soffriva di depressione e seguiva una terapia farmacologica.
9. Nell’agosto 2009 i servizi sociali informarono il tribunale per i minorenni di Roma (di seguito «il tribunale») che i minori erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci e fu avviato un procedimento d’urgenza dinanzi al tribunale. Con un provvedimento emesso l’11 agosto 2009 il tribunale ordinò l’allontanamento dei minori dalla famiglia disponendo che fossero collocati in un istituto, e incaricò i servizi sociali di elaborare un progetto in favore dei minori stessi.
10.  Il 20 ottobre 2009 la ricorrente e il padre dei minori furono sentiti dal tribunale. Essi ammisero che, a causa dello stato di salute della ricorrente e degli effetti secondari dei farmaci che assumeva per curare la depressione, essi avevano delle difficoltà ad occuparsi dei figli. Tuttavia, affermarono che potevano occuparsi in maniera adeguata dei bambini con l’aiuto dei servizi sociali e del nonno. La ricorrente indicò che seguiva una terapia e che gli effetti secondari inizialmente indotti dai farmaci non si erano più manifestati. I due genitori chiesero di prevedere un progetto di sostegno elaborato dai servizi sociali allo scopo di permettere il ritorno dei minori in famiglia.
11.  Il 3 dicembre 2009 la psichiatra depositò il proprio rapporto relativo alla ricorrente. Da quest’ultimo risultava che essa seguiva una terapia farmacologica, che era disposta a seguire una psicoterapia e ad accettare l’aiuto dei servizi sociali, e che aveva un legame affettivo molto forte con i figli.
Alla stessa data, il Gruppo di lavoro integrato sulle adozioni («G.I.L.») depositò il proprio rapporto indicando che, nonostante le difficoltà famigliari, i genitori avevano reagito positivamente, avevano partecipato agli incontri organizzati ed erano disposti ad accettare il sostegno dei servizi sociali. Di conseguenza, il G.I.L. proponeva il ritorno dei minori presso i genitori e la realizzazione di un progetto di sostegno famigliare.
12.; Con un provvedimento emesso il 19 gennaio 2010 il tribunale, tenuto conto dei rapporti dei periti e del fatto che il nonno paterno era disposto ad aiutare il figlio e la ricorrente ad occuparsi dei bambini, ordinò che questi ultimi tornassero presso i genitori.
Il 24 marzo 2010, tuttavia, il progetto di riavvicinamento genitori-figli fu interrotto e i minori furono allontanati nuovamente dalla famiglia in quanto la ricorrente era stata ricoverata in seguito all’aggravarsi della sua malattia, il padre aveva lasciato l’abitazione famigliare e il nonno era malato. Il tribunale stabilì allora un diritto di visita per i due genitori, fissato nel modo seguente: per la ricorrente un’ora ogni quindici giorni; per il padre dei minori due ore a settimana.
13. Nel marzo 2010 la procura chiese che fosse avviata una procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori.
14. Il 10 giugno 2010 i genitori furono sentiti dal tribunale. La ricorrente affermò che si stava curando, sottolineò che il padre dei minori era disposto ad occuparsene e che, di conseguenza, questi ultimi non si trovavano in stato di abbandono. Il padre assicurava che, anche se lavorava, poteva occuparsi efficacemente dei minori, con l’aiuto di suo padre, e che aveva assunto una collaboratrice domestica che poteva aiutarlo.
15. Nell’ottobre 2010 il tribunale dispose una perizia per valutare la capacità della ricorrente e del padre dei minori di esercitare il ruolo di genitori. Il 13 gennaio 2011 il perito depositò un rapporto dal quale risultava:
  • che il padre non presentava alcuna patologia psichiatrica, che aveva una personalità fragile ma era in grado di assumersi le proprie responsabilità;
  • che la ricorrente era affetta da un «disturbo della personalità borderline che interferiva, in misura limitata, con la sua capacità di assumersi delle responsabilità legate al suo ruolo di madre»;
  • che i bambini erano iperattivi, e che una parte importante di questa sintomatologia poteva essere l’espressione delle difficoltà famigliari.
Nelle sue conclusioni, il perito osservò che i due genitori erano disposti ad accettare gli interventi necessari al fine di migliorare il loro rapporto con i figli e formulò le seguenti proposte: mantenere l’affidamento dei bambini all’istituto, predisporre un percorso di riavvicinamento tra i genitori e i figli e intensificare gli incontri. Fu proposta anche una nuova valutazione della situazione della famiglia dopo sei mesi.
16. Con una sentenza emessa il 1° marzo 2011, tuttavia, il tribunale dichiarò i minori adottabili e gli incontri tra i genitori e i minori furono interrotti.
Nelle motivazioni, il tribunale considerò che nel caso di specie non fosse necessaria una nuova valutazione della situazione famigliare. Esso sottolineò le difficoltà dei genitori a esercitare il loro ruolo genitoriale, difficoltà che erano state indicate dal perito, e fece riferimento alle dichiarazioni della direttrice dell’istituto, secondo la quale la ricorrente soffriva di «gravi disturbi mentali», il padre «non era capace di dimostrare il suo affetto e si limitava a interagire con gli assistenti sociali in modo polemico» e i genitori «non erano in grado di dare ai figli le attenzioni e le terapie di cui avevano bisogno ». Tenuto conto di questi elementi, il tribunale dichiarò i minori adottabili.
17.  La ricorrente e il padre dei minori interposero appello avverso tale sentenza e chiesero la sospensione dell’esecuzione della stessa. Essi affermavano:
  • che il tribunale aveva erroneamente dichiarato l’adottabilità in assenza di una «situazione di abbandono», condizione necessaria ai sensi della legge n. 184 del 1983 per poter dichiarare l’adottabilità;
  • che la dichiarazione di adottabilità doveva costituire soltanto una extrema ratio e che, nella fattispecie, essa non era necessaria in quanto le loro difficoltà famigliari, legate soprattutto alla malattia della ricorrente, erano di natura transitoria e avrebbero potuto essere superate con il sostegno degli assistenti sociali.
Gli stessi sottolinearono infine che il tribunale non aveva tenuto conto della perizia depositata nel gennaio 2011 che ordinava la realizzazione di un percorso di sostegno e il riavvicinamento dei minori ai loro genitori.
18. Nel luglio 2011 il tribunale ordinò che ciascuno dei figli fosse dato in affidamento a una famiglia diversa.
19. Con una sentenza resa il 7 febbraio 2012 la corte d’appello di Roma rigettò l’appello della ricorrente e confermò l’adottabilità.
La corte d’appello osservò che le autorità competenti avevano compiuto gli sforzi necessari per garantire un sostegno ai genitori e preparare il ritorno dei bambini presso la loro famiglia. Tuttavia, il progetto non era andato a buon fine, il che dimostrava l’incapacità dei genitori di esercitare il loro ruolo genitoriale e l’assenza di carattere transitorio della situazione. Basandosi sulle conclusioni dei servizi sociali, la corte d’appello sottolineò che il fallimento del progetto aveva avuto conseguenze negative per i minori e che l’adottabilità mirava a tutelare il loro interesse ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata, cosa che la loro famiglia di origine non era in grado di fare a causa dello stato di salute della madre e delle difficoltà del padre. La corte d’appello osservò che vi erano stati sviluppi positivi della situazione, come la presa di coscienza della madre dei suoi problemi di salute e la sua volontà di seguire un percorso terapeutico, nonché gli sforzi del padre per trovare delle risorse per occuparsi dei figli o la disponibilità del nonno ad aiutare il figlio. Tuttavia, secondo la corte d’appello, questi elementi non erano sufficienti ai fini della valutazione della capacità dei due genitori di esercitare il loro ruolo genitoriale. Tenuto conto di questi elementi e allo scopo di salvaguardare l’interesse dei minori, la corte d’appello concludeva perciò confermando l’adottabilità.
20. La ricorrente e il padre dei bambini presentarono ricorso per cassazione. Con una sentenza depositata il 22 gennaio 2014, la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente, considerando:
  • che la corte d’appello avesse correttamente valutato l’esistenza di una situazione di abbandono morale dei minori e l’irreversibilità della incapacità dei genitori di esercitare il loro ruolo, tenuto conto del fallimento del primo progetto di sostegno messo in atto dai servizi sociali;
  • che la dichiarazione di adottabilità avesse debitamente tenuto conto dell’interesse dei minori a essere accolti in una famiglia capace di occuparsene efficacemente.
21. Nel febbraio 2014 la ricorrente chiese al tribunale per i minorenni di Roma la revoca della dichiarazione di adottabilità (sulla base dell’articolo 21 della legge n. 184 del 1983). A sostegno della sua domanda, la ricorrente produsse diversi documenti medici che attestavano che il suo stato di salute nel frattempo era migliorato, allo scopo di dimostrare che le condizioni previste dall’articolo 8 della legge n. 184 del 1983 per poter dichiarare l’adottabilità erano ormai venute meno.
Con una sentenza resa in data 14 maggio 2014 il tribunale per i minorenni di Roma rigettò la domanda della ricorrente.
22. L’esito della procedura di adozione dei minori non è ancora noto.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
23. Il diritto interno pertinente è descritto nelle cause Akinnibosun c. Italia, (n. 9056/14, § 45, 16 luglio 2015) e Zhou c. Italia, (n. 33773/11, §§ 24-26, 21 gennaio 2014).
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
24. La ricorrente contesta alle autorità interne di avere dichiarato l’adottabilità dei suoi figli mentre, nella fattispecie, non esisteva alcuna situazione di abbandono, bensì soltanto delle difficoltà famigliari transitorie, legate alla sua patologia depressiva e all’interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, difficoltà che avrebbero potuto essere superate attuando un percorso di sostegno con l’aiuto dei servizi sociali.
Essa sottolinea che le autorità interne hanno tagliato ogni legame con i suoi figli mentre la perizia aveva stabilito che nel caso di specie potevano essere adottate altre misure volte a salvaguardare il legame famigliare.
Pertanto, essa ritiene che le autorità interne si siano sottratte al loro obbligo positivo di fare ogni sforzo necessario per salvaguardare il legame genitori-figli, inerente all’articolo 8 della Convenzione, che recita:
«1.; Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
25. Il Governo contesta questa tesi.
A.  Sulla ricevibilità
26.; La Corte, constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre peraltro in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) La ricorrente
27. La ricorrente sottolinea anzitutto che le condizioni previste dalla legge per dichiarare l’adottabilità dei suoi figli non erano soddisfatte nel caso di specie, e a tale proposito osserva che i giudici nazionali hanno basato la dichiarazione di adottabilità soprattutto sulla sua malattia e sull’interruzione della convivenza tra i due genitori.
Considerando che queste difficoltà famigliari erano di natura temporanea, la ricorrente ritiene che, preferendo tagliare il legame di filiazione materna piuttosto che adottare le misure necessarie per sostenerla ed aiutarla, i giudici nazionali siano venuti meno agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione.
28. La ricorrente fa osservare che se inizialmente fu attuato un percorso di sostegno, esso è stato nondimeno interrotto a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute. Essa sottolinea che tale aggravamento era soltanto di natura temporanea, e pertanto non poteva giustificare la cessazione definitiva di qualsiasi tentativo di salvaguardare il legame famigliare.
29. La ricorrente rammenta che era consapevole delle difficoltà causate dalla sua malattia e sottolinea che aveva seguito un percorso terapeutico e chiesto varie volte ai servizi sociali e alle autorità competenti un sostegno e un accompagnamento per soddisfare al meglio le necessità dei bambini.
Essa considera che la situazione di difficoltà di un genitore non può bastare, di per sé, a giustificare la rottura del legame genitore-figlio ma impone allo Stato di adottare le misure necessarie per fornire un’assistenza effettiva e preservare il legame famigliare. A questo riguardo la ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza Zhou c. Italia, sopra citata.
30. La ricorrente non contesta che le autorità nazionali godano di un ampio margine di apprezzamento per determinare le misure da adottare al fine di tutelare l’interesse superiore dei bambini. Tuttavia, essa fa osservare che l’allontanamento dei minori dalla madre ha avuto effetti negativi sul loro equilibrio psicofisico e si riferisce a questo proposito ai rapporti dei periti (si veda il paragrafo 15 supra).
31. La ricorrente richiama l’attenzione sul fatto che la decisione di dichiarare i minori adottabili è stata presa senza tenere conto dei rapporti dei periti, secondo i quali il legame genitore-figli doveva essere preservato. La stessa rammenta a questo riguardo che, in un primo momento, i periti avevano auspicato che i bambini tornassero dai loro genitori. In seguito, quando il suo stato di salute si era aggravato e la convivenza tra i due genitori era stata interrotta, il perito nominato dal tribunale aveva proposto l’affidamento famigliare temporaneo dei minori e la realizzazione di un percorso di sostegno. I giudici nazionali, tuttavia, hanno contravvenuto a queste indicazioni, hanno dichiarato i minori adottabili e li hanno dati in affidamento ciascuno a una famiglia diversa.
b) Il Governo
32. Il Governo afferma che le autorità italiane competenti hanno agito nell’intento di proteggere l’interesse superiore dei minori e hanno adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare il legame famigliare. La dichiarazione di adottabilità è stata pronunciata nell’ambito di una procedura equa, dopo un esame approfondito della situazione psicologica e fisica dei genitori e dei figli.
33. Il Governo rammenta che i minori vivevano in una situazione di precarietà e di pericolo, il che aveva giustificato l’intervento dei servizi sociali e la loro collocazione in un istituto.
34. La dichiarazione di adottabilità, intervenuta dopo vari tentativi di riunire i minori e i loro genitori, si basava sulle indicazioni dei periti ed era giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’interesse superiore dei minori. Il Governo rammenta al riguardo il contenuto dei rapporti peritali che evidenziano i limiti della capacità della ricorrente di esercitare il ruolo di genitore nonché i disturbi comportamentali dei minori legati alla situazione famigliare difficile (si veda il paragrafo 15 supra).
35. Il Governo ritiene che la proposta dei periti di effettuare una nuova valutazione della situazione famigliare prima di dichiarare i minori adottabili non poteva essere accolta dai giudici nazionali.
L’analisi attenta degli elementi di fatto e di diritto operata dai giudici nazionali aveva evidenziato l’esistenza di gravi motivi che giustificano la dichiarazione di adottabilità e non lasciava dubbi circa l’impossibilità di un cambiamento positivo della situazione famigliare. La volontà dei genitori di occuparsi dei figli e di accettare un sostegno da parte dei servizi sociali non era sufficiente per superare le difficoltà oggettive della presente causa e ad assicurare ai minori un buono sviluppo psicofisico.
36. Il Governo richiama l’attenzione sul fatto che la ricorrente aveva dichiarato dinanzi ai giudici nazionali di non essere in grado di occuparsi dei figli e aveva chiesto di essere aiutata o che i minori fossero affidati al padre. Tenuto conto di queste difficoltà, riconosciute dalla stessa ricorrente, e del fatto che il percorso di sostegno non era andato a buon fine, i giudici nazionali hanno adottato l’unica decisione che potesse tutelare l’interesse dei minori. Il Governo rammenta a questo riguardo la giurisprudenza della Corte, secondo la quale deve essere garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dei figli e dei genitori. Tuttavia, l’interesse superiore del figlio può prevalere su quello dei genitori (Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996 III).
37. Il Governo afferma che l’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare era prevista dalla legge e perseguiva lo scopo di proteggere i minori. Esso considera infine che i motivi indicati dai giudici nazionali per fondare le loro decisioni sono pertinenti e sufficienti, e che le autorità nazionali non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
38. La Corte constata in via preliminare che non viene messo in discussione che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisca una ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare. Essa rammenta che una tale ingerenza è compatibile con l’articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica. La nozione di necessità implica che l’ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (si vedano Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile 2012).
39.; La Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 75). Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti dall’articolo 8 non si presta a una definizione precisa, ma i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti, tenendo conto tuttavia che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 60). In particolare, l’articolo 8 non può autorizzare un genitore a veder adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (si vedano Johansen c. Norvegia, sopra citata, § 78, e Gnahoré, sopra citata, § 59). In tal modo, in materia di adozione, la Corte ha già ammesso che possa essere nell’interesse del minore favorire l’instaurarsi di legami affettivi stabili con i suoi genitori affidatari (Johansen, sopra citata, § 80, e Kearns, sopra citata, § 80).
40. La Corte rammenta anche che, nel caso degli obblighi negativi come nel caso degli obblighi positivi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (si veda W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 60, serie A n. 121), che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008), o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore (si vedano Johansen, sopra citata, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118, CEDU 2002 VI). Tuttavia, un tale approccio può essere scartato a causa della natura della relazione genitore-figlio quando il legame è molto limitato (Söderbäck c. Svezia, 28 ottobre 1998, §§ 30-34, Recueil 1998 VII).
41. Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e alla Corte cercare di stabilire se, nell’applicazione e nell’interpretazione delle disposizioni di legge applicabili, le autorità nazionali abbiano rispettato le garanzie dell’articolo 8, tenendo conto in particolare dell’interesse superiore del minore (si vedano, mutatis mutandis, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 141, CEDU 2010, K.A.B. c. Spagna, n. 59819/08, § 115, 10 aprile 2012, X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 102, CEDU 2013).
42. A tale riguardo, e per quanto attiene all’obbligo per lo Stato di decretare misure positive, la Corte afferma costantemente che l’articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di adottarle (si vedano, ad esempio, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71, serie A n. 156, e Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91, serie A n. 226-A; P.F. c. Polonia, n. 2210/12, § 55, 16 settembre 2014). In questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, sopra citata, § 48; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 63).
b) Applicazione di questi principi
43. La Corte considera che la questione decisiva nella fattispecie consista pertanto nel determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i minori potessero condurre una vita famigliare normale all’interno della propria famiglia.
44. La Corte osserva che le autorità italiane hanno preso in carico la ricorrente e i figli a partire da agosto 2009, quando i servizi sociali informarono il tribunale che i minori erano stati ricoverati a causa dell’ingestione accidentale di medicine. I minori furono allontanati dalla famiglia e collocati in un istituto.
45. La Corte osserva che inizialmente fu attuato un primo progetto di sostegno alla famiglia e che, nel gennaio 2010, i minori tornarono presso i genitori. La decisione del tribunale si basava sull’attestazione, da parte dei periti, di una reazione positiva dei genitori al percorso di sostegno famigliare elaborato dai servizi sociali e sull’esistenza di un legame affettivo molto forte tra la ricorrente e i minori.
46. Nel marzo 2010 il padre dei minori lasciò il domicilio famigliare e la ricorrente fu ricoverata a causa dell’aggravamento del suo stato di salute. Alla luce degli sviluppi intervenuti, i minori furono perciò nuovamente allontanati dalla famiglia e collocati in un istituto, e fu avviata una procedura di adottabilità.
47.  La Corte osserva che il perito nominato dal tribunale aveva previsto un percorso di riavvicinamento genitori-figli, con una intensificazione degli incontri e un riesame della situazione dopo sei mesi. La soluzione proposta si basava sull’esistenza di legami affettivi forti tra genitori e figli, nonché sulla valutazione complessivamente positiva della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo e sulla loro disponibilità a collaborare con i servizi sociali. La Corte osserva che la perizia in questione fu depositata in cancelleria il 13 gennaio 2011 e che solo due mesi dopo, ossia il 1° marzo 2011, il tribunale, contrariamente alle indicazioni del perito, ha dichiarato i minori adottabili e ordinato l’interruzione degli incontri. La decisione di interrompere immediatamente e definitivamente il legame materno è stata presa molto rapidamente, senza un’analisi attenta dell’incidenza della misura di adozione sulle persone interessate e nonostante le disposizioni di legge secondo le quali la dichiarazione di adottabilità deve rimanere l’extrema ratio. Pertanto il tribunale, rifiutando di prendere in considerazione altre soluzioni meno radicali praticabili nel caso di specie, come il progetto di sostegno famigliare previsto dalla perizia, ha scartato definitivamente qualsiasi possibilità, per il progetto, di andare a buon fine e per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.
48. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare (Couillard Maugery c. Francia, sopra citata, § 237) e che delle misure che portano a una rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. La Corte sottolinea anche che l’articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (Zhou c. Italia, sopra citata, § 59).
49. La Corte osserva che, in cause così delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un’ampia libertà per valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze tali da giustificare il fatto di allontanare il minore. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità abbiano valutato accuratamente l’incidenza che avrebbe avuto sui genitori e sul minore la misura di adozione, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 166, CEDU 2001 VII; Kutzner, c. Germania, n. 46544/99, § 67, CEDU 2002 I).
50. A differenza di altre cause che la Corte ha avuto occasione di esaminare, i figli della ricorrente nella presente causa non erano stati esposti a una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico (si vedano, a contrario, Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, 13 marzo 2012, Dewinne c. Belgio (dec.), n. 56024/00, 10 marzo 2005; Zakharova c. Francia (dec.), n. 57306/00, 13 dicembre 2005), né ad abusi sessuali (si veda, a contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 104, 9 maggio 2003).
La Corte rammenta che ha concluso per l’esistenza di una violazione dell’articolo 8 nella causa Kutzner c. Germania, (§ 68, sopra citata) nella quale i tribunali avevano revocato la potestà genitoriale ai ricorrenti dopo avere constatato in questi ultimi un deficit intellettivo e avevano collocato i due figli in famiglie affidatarie distinte (§ 77, sentenza sopra citata). La Corte ha osservato che, se i motivi invocati dalle autorità e dai giudici nazionali erano pertinenti, gli stessi motivi non erano sufficienti per giustificare questa grave ingerenza nella vita famigliare dei ricorrenti (§ 81, sentenza sopra citata). Essa ha anche constatato la violazione dell’articolo 8 in una causa (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, 18 dicembre 2008) in cui l’affidamento dei figli dei ricorrenti era stato motivato dalla incapacità di questi ultimi di garantire loro condizioni di vita adeguate (la mancanza di risorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l’educazione morale dei figli).
Lo stesso è avvenuto nella causa Zhou c. Italia (§§ 59-61, sopra citata), nella quale la Corte ha considerato che le autorità non si fossero sufficientemente impegnate per mantenere il legame madre-figlia e si fossero limitate a constatare che sussistevano delle difficoltà che invece avrebbero potuto essere superate per mezzo di una assistenza sociale mirata.
La Corte ha invece concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 nella causa Aune c. Norvegia (n. 52502/07, 28 ottobre 2010), osservando che l’adozione del minore non aveva di fatto impedito alla ricorrente di continuare ad intrattenere una relazione personale con il minore e non aveva avuto la conseguenza di allontanarlo dalle sue radici. Anche nella causa, sopra citata, Couillard Maugery c. Francia, in cui l’affidamento dei minori era stato disposto in ragione di uno squilibrio psichico dei genitori, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8, tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte della madre con i servizi sociali, del rifiuto di vederla da parte dei figli e soprattutto del fatto che il legame materno non era stato interrotto in maniera definitiva, in quanto l’affidamento, nel caso di specie, costituiva soltanto una misura temporanea.
51. Nella presente causa, la procedura di dichiarazione di adottabilità dei minori è stata avviata in seguito all’aggravarsi della malattia della ricorrente, che aveva condotto al ricovero di quest’ultima, e del degrado della situazione famigliare, a seguito della separazione della coppia dei genitori.
52. La Corte non dubita della necessità, nella situazione della presente causa, di un intervento delle autorità competenti allo scopo di tutelare l’interesse dei minori. Essa dubita tuttavia dell’adeguatezza dell’intervento scelto e ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-figli, e osserva che, in effetti, erano praticabili altre soluzioni, come quelle suggerite dal perito, e in particolare la realizzazione di un’assistenza sociale mirata di natura tale da permettere di superare le difficoltà legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame famigliare assicurando comunque la protezione dell’interesse supremo dei minori.
53. La Corte guarda con attenzione il fatto che la ricorrente varie volte aveva chiesto l’intervento dei servizi sociali per essere aiutata a occuparsi dei figli nel migliore dei modi. A suo parere non può essere accolto l’argomento del Governo secondo il quale le richieste della ricorrente mostrerebbero la sua incapacità di esercitare il ruolo di genitore e giustificherebbero la decisione del tribunale di dichiarare i minori adottabili. La Corte ritiene che una reazione delle autorità alle richieste di aiuto della ricorrente avrebbe potuto salvaguardare sia l’interesse dei minori che il  legame materno. Per di più, una soluzione di questo tipo sarebbe stata conforme alle raccomandazioni del rapporto peritale e alle disposizioni della legge secondo le quali la rottura definitiva del legame famigliare deve rimanere l’extrema ratio.
54. La Corte ribadisce che il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra l’altro, sui mezzi per superare i loro problemi (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013). Nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di una attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela (B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009; R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; Zhou, sopra citata, §§ 58-59; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 82).
55; La Corte osserva che la sentenza della corte d’appello di Roma aveva riconosciuto una evoluzione positiva dello stato di salute della ricorrente e della situazione famigliare complessivamente considerata. In particolare, la corte d’appello aveva tenuto presente il fatto che la ricorrente seguiva un percorso terapeutico, che il padre dei minori si era mobilitato per trovare risorse per occuparsi di loro e che il nonno paterno era disposto ad aiutarlo (paragrafo 19 supra). Questi miglioramenti, tuttavia, non sono stati considerati sufficienti ai fini della valutazione della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo, e la corte d’appello confermò la dichiarazione di adottabilità, basandosi in particolare sull’esigenza di salvaguardare l’interesse dei minori ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata.
56. La Corte rammenta che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici; una tale ingerenza nel diritto dei genitori, sulla base dell’articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita famigliare con il loro figlio deve altresì rivelarsi «necessaria» a causa di altre circostanze (K. e T. c. Finlandia [GC], sopra citata, § 173; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 95; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 75).
La Corte osserva che, nel caso di specie, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali hanno dichiarato i minori adottabili senza tenere conto delle raccomandazioni contenute nella perizia, provocando in tal modo l’allontanamento definitivo e irreversibile della madre. Inoltre, i tre minori sono stati dati in affidamento a tre famiglie diverse, cosicché non vi è stata solo una scissione della famiglia ma anche una rottura del legame tra fratelli e sorelle (Pontes c. Portogallo, § 98, sopra citata).
57. Secondo la Corte la necessità, che era fondamentale, di preservare, per quanto possibile, il legame tra la ricorrente – che si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità – e i figli non è stato preso debitamente in considerazione (Zhou, § 58, sopra citata). Le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione le difficoltà della famiglia, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata, come indicato peraltro nella perizia. Se è vero che un primo percorso di sostegno era stato realizzato nel 2009 ed era fallito a causa dell’aggravarsi della malattia della ricorrente e della cessazione della convivenza con il marito, queste circostanze non erano sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.
58. Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame famigliare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l’interesse dei minori che il legame famigliare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno violato il diritto di quest’ultima al rispetto della vita famigliare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
59. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
60. La ricorrente chiede somma di 300.000 euro (EUR) per il danno morale che avrebbe subito a causa della violazione dell’articolo 8.
61. Il Governo si oppone a questa richiesta.
62. Tenuto conto delle circostanze della presente causa e della constatazione secondo la quale le autorità italiane non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto della ricorrente a vivere con i figli, in violazione dell’articolo 8, la Corte ritiene che l’interessata abbia subito un danno morale che non può essere riparato con la semplice constatazione di violazione della Convenzione. Essa ritiene tuttavia che la somma richiesta sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, come prevede l’articolo 41 della Convenzione, essa ritiene opportuno fissare la somma da accordare all’interessata in riparazione del suddetto danno morale nella misura di 32.000 EUR.
B. Spese
63. La ricorrente non chiede alcuna somma per le spese. La Corte ritiene dunque che non sia opportuno accordare somme a questo titolo alla ricorrente.
C. Interessi moratori
64. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
  1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 8 della Convenzione;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 32.000 EUR (trentaduemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 ottobre 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto
Päivi Hirvelä
Presidente

QUANDO L’ITALIA VIOLA I DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI SUOI CITTADINI … IN DIVISA.

CCROMA
Riccardo Prisciano, maresciallo dei Carabinieri, poeta e scrittore, autore della raccolta di poesie “Insonnia” e del poema biblico “L’Arcangelo crociate”, ha pagato care le sue posizioni di critica nei confronti dell’Islam e dell’islamismo.
Lo scorso 8 luglio, infatti, gli è stato notificato l’avvio di un procedimento disciplinare “per islamofobia, xenofobia, omofobia, violazioni dei doveri attinenti al grado ed al giuramento prestato e per aver inficiato l’apoliticità della Forza Armata”.
Il 6 agosto, mentre lo stesso Prisciano si trovava in Puglia, in congedo parentale per gravi problemi famigliari, veniva fissata la data del processo disciplinare, con soli due giorni di anticipo.
A nulla è servito chiedere di spostare il processo per esigenze famigliari: il processo si è svolto in assenza di Prisciano e il maresciallo è stato condannato a sette giorni di consegna di rigore.
Da quella data, il maresciallo ha prestato servizio solo tre giorni, usufruendo del congedo parentale non retribuito.
In pratica, ha dovuto rinunciare a gran parte dello stipendio per poter stare accanto alla bambina di 4 anni. 
Il procedimento disciplinare è stato causato dalla partecipazione di Prisciano ad una conferenza, in qualità di scrittore e relatore, sull’”incostituzionalità dell’Islam e l’impossibilità di credere all’esistenza di un Islam moderato”, mentre era libero dal servizio. 
Finita?
No, perché un nuovo procedimento disciplinare, sempre “per islamofobia, xenofobia, omofobia, violazioni dei doveri attinenti al grado ed al giuramento prestato e per aver inficiato l’apoliticità della Forza Armata”, è stato avviato, questa volta a causa degli articoli scritti da Prisciano su un quotidiano on line che riguardavano argomenti scottanti come aborto, teoria gender, immigrazione e sovranità statale.
Nel fascicolo sono stati anche allegati stati facebook del Maresciallo ritraenti il Patriota cecoslovacco Jan Palach ed anche frasi del filosofo Ernst Junger. Inoltre, viene contestata a Prisciano la futura pubblicazione di un libro, un saggio giuridico dal titolo “Nazislamismo”, con la prefazione di Magdi Allam, edizione Solfanelli, che ancora non è andato in stampa.
Secondo gli Ufficiali dell’Arma “benché si tratti di un saggio giuridico, scaturito dalla stessa tesi di Laurea in Scienze Giuridiche del Mar. Prisciano, non è opportuno che si parli in tali termini dell’Islam”. 
Se fosse nuovamente punito, il maresciallo potrebbe rischiare di perdere il posto di lavoro.
Tratto da (CLICCA QUI)
 

ECCO COME L’ITALIA AFFIDA I BAMBINI TOLTI ALLE FAMIGLIE NATURALI

abusi-bambini-kuQH-U1030352464278JWG-568x320@LaStampa.it_IL CASO FORTETO.
Gesù disse ancora ai suoi discepoli:
E' inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono.
E' meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli.
State attenti a voi stessi!
Lc 17,1-6
 

 

M.R. DI ANNI 15 FA APPELLO AL GOVERNO VENETO CONTRO LE AUTORITA’ STRANIERE ITALIANE.

APPELLO AL GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
APPELLO AL GOVERNO VENETO PROVVISORIO DA PARTE DI M.R. DI ANNI 15
Per favore ascoltamenti, vi prego, vi supllico:
gli assistenti sociali e il tribunale di Venezia mi vogliono portare via di casa per mettermi in una Comunità.
Non ho fatto niente di male e neanche la mia famiglia.
Non capisco.
Sto tanto male.
Per favore salvatemi.
Sto bene a casa con la mia famiglia.
Non capisco.
Sto tano male.
Per favore salvatemi.
Io sto bene a casa con la mia famiglia.
Voglio rimanere con loro.
Abbiate pietà.
Non ce la faccio più.
Vi prego il mio cuore non reggerà a lungo.
Mi sento soffocare.
AIUTATEMI.
Nessuno mi ascolta.
Non so più a chi rivolgermi.
M.R.  di anni 15
 

AUSTRIA, CORTE COSTITUZIONALE: BALLOTTAGGIO PER LE PRESIDENZIALI DA RIFARE.

121417280-239e2edb-fe08-41a0-9ab4-6f745ac57ecfDopo il ricorso dell'estrema destra, i giudici hanno annullato per irregolarità il ballottaggio dello scorso 22 maggio in cui aveva vinto il candidato dei Verdi Alexander Van der Bellen.
Il nuovo voto tra settembre e ottobre.
Preoccupazione in Europa per la possibilità che gli ultranazionalisti conquistino la presidenza.
Dopo il primo turno vinto dall'estrema destra e dopo il ballottaggio vinto sul filo di lana dai Verdi, le elezioni presidenziali in Austria si avviano ora verso un terzo atto.
La Corte costituzionale austriaca, infatti, ha deciso questa mattina che il ballottaggio, vinto lo scorso 22 maggio dal candidato ecologista Alexander Van der Bellen, va annullato a causa delle irregolarità verificatesi nelle operazioni di scrutinio.
La Corte si è pronunciata dopo aver esaminato e accolto il ricorso presentato dal partito di ultradestra del candidato Norbert Hofer, sconfitto dallo sfidante per una manciata di voti.
Come annunciato dal ministero dell'Interno austriaco e dallo stesso Van der Bellen, il nuovo voto dovrebbe tenersi tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, anche se la scelta definitiva della data verrà comunicata martedì prossimo. Secondo il quotidiano Kurier, la data più probabile potrebbe essere il 18 settembre.
La sera del 22 maggio, alla chiusura dei seggi, in base agli exit poll Hofer sembrava in vantaggio, ma il risultato finale uscito dal conteggio di circa 700mila voti per corrispondenza ha decretato la vittoria di Van der Bellen con uno scarto di circa 30.000 voti. Van der Bellen, in pratica, è diventato nuovo presidente dell'Austria con il 50,3 per cento delle preferenze, rispetto al 49,7 per cento di Hofer.
Il Partito della Libertà cui Hofer appartiene, a questo punto, ha deciso di presentare ricorso affermando che nella maggior parte dei 117 distretti elettorali si erano verificate varie violazioni di legge. Prima fra tutte, lo scrutinio dei voti per corrispondenza iniziato prima che i funzionari della commissione elettorale arrivassero. In altri casi, invece, alle operazioni di spoglio avrebbero preso parte persone non autorizzate. Il partito aveva anche affermato di poter dimostrare che al voto avrebbero partecipato ragazzi di età inferiore ai 16 anni e stranieri.

Oggi da Vienna è arrivata la sentenza della Corte, che ha riscontrato irregolarità in 94 distretti. Le schede votate o scrutinate in maniera irregolare sarebbero circa 78mila, numero che supera di gran lunga quello dei voti di distacco tra i due candidati.
Nel corso delle due settimane di udienza dedicata all'esame della questione, i giudici hanno ascoltato circa 90 testimoni, tra cui membri dei seggi di tutto il Paese.
E molti di loro hanno ammesso che spesso non è stata rispettata alla lettera la legge elettorale, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalità del conteggio dei voti per posta.
La Corte ha poi dichiarato illegittima la prassi seguita dal ministero dell'Interno di inviare a stampa e istituti di sondaggistica i risultati locali prima della chiusura definitiva di tutti i seggi.
"Sono fiducioso e ho intenzione di vincere per la seconda volta ", ha detto Van der Bellen.
Nel frattempo, però, si congela il suo insediamento ufficiale previsto per il prossimo 8 luglio.
Non appena il presidente uscente Heinz Fischer lascerà l'incarico, quindi, la presidenza verrà assunta ad interim collegialmente dai presidenti delle due Camere.
Mentre Hofer è pronto a rilanciare la sua campagna elettorale ad agosto e spera di diventare il primo presidente ultranazionalista, anti-immigrati e di estrema destra di uno Stato membro dell'Unione europea.
Un profilo che preoccupa l'Europa, visto che dopo il referendum sulla Brexit lo stesso Hofer aveva dichiarato di essere favorevole a promuovere un identico referendum in Austria: secondo lui, se l'Unione continua ad andare nella direzione sbagliata, è giusto chiedere ai cittadini austriaci un parere sulla permanenza del Paese tra gli Stati membri.

"Le elezioni sono il fondamento della nostra democrazia e il nostro compito è di garantirne la regolarità", ha detto il presidente della Corte costituzionale Gehrart Holzinger prima di leggere il dispositivo con cui è stato accolto il ricorso.
E' la prima volta che viene annullato un ballottaggio in Austria.
"Non ci devono essere dubbi sulla legittimità di nessuna elezione.
La decisione della Corte di ripetere il ballottaggio delle presidenziali non è qualcosa di cui rallegrarsi, ma dimostra che la democrazia e lo stato di diritto funzionano", ha dichiarato il cancelliere austriaco Christian Kern, sottolineando che le elezioni sono state invalidate "per errori formali e non per manipolazioni o brogli".
Kern ha poi aggiunto: "Spero che ora ci sarà una campagna elettorale breve e non emotiva.
Chiedo a tutti i cittadini di esercitare il loro diritto di voto".
Si trincera dietro un laconico no-comment il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker che dice: "E' una decisione della Corte costituzionale di uno Stato membro e noi non interferiamo".
Dall'Italia, intanto, il primo a far sentire la propria voce è il segretario della Lega Matteo Salvini che su Facebook scrive: "Forza amici, verità e libertà alla fine vincono".  
Preoccupazione, invece, viene espressa dal governatore della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi che ha aggiunto: "Il presidente Van der Bellen era attento alle nostre dinamiche istituzionali e per noi era una garanzia in più.
Ma questa è la democrazia e speriamo che l'esito elettorale tenga conto della necessità di non tornare indietro nella storia dell'Europa".
I motivi dell'allarme sono collegati alle tensioni 
tra Austria e Italia scatenate dalla decisione da parte di Vienna di costruire barriere al confine del Brennero in funzione anti-immigrati. Hofer, infatti, è il leader di un partito che sulla lotta all'immigrazione e sulla chiusura delle frontiere ha costruito la campagna elettorale.
Tratto da: (CLICCA QUI)
 
 

GLI ABORIGENI LARRAKIA RICONQUISTANO LE LORO TERRE

L’Australia restituisce 52mila ettari
Pubblicato il 24 GIUGNO 2016
 
Dopo una battaglia durata quasi 40 anni il popolo aborigeno
australiano dei Larrakia ha finalmente riottenuto le sue terre
ancestrali.
Il 21 giugno si è conclusa la più lunga rivendicazione territoriale nella storia dell’Australia, quella di Kenbi (Kenbi land claim). Questa data segna la fine della battaglia, durata 37 anni, del popolo aborigeno Larrakia contro il governo australiano: una lotta per riottenere la titolarità delle loro terre tradizionali.
Per i Larrakia, un popolo aborigeno di duemila anime, questa importantissima vittoria prevede la restituzione di 52mila ettari di terra nel Territorio del Nord, inclusa la contea di Wagait, nei pressi di Darwin.
La richiesta di rivendicazione era stata rifiutata nel 2006, ma nonostante ciò hanno continuato a lottare per i loro diritti fino al 6 aprile di quest’anno, quando è stato raggiunto un accordo.
Durante la cerimonia ufficiale, tenutasi il 21 giugno, il primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha affermato che la battaglia è stata una “storia che rappresenta la sopravvivenza e la resilienza dei nostri indigeni australiani”.
L’accordo prevede anche la cessione di altri 13mila ettari di terra che “fornisce i mezzi necessari per lo sviluppo economico di questa popolazione aborigena”, come ha affermato il ministro per gli Affari indigeni Nigel Scullion.
Inoltre, il governo australiano ha promesso 31,5 milioni di dollari australiani (circa 21 milioni di euro) per il recupero dei terreni che sono stati contaminati dalle sue attività.
Jordan Singh, un membro del popolo Larrakia, ha espresso la sua gioia per la vittoria, ma anche la tristezza per i tempi lunghissimi con cui è giunta. Nel discorso che ha tenuto durante la cerimonia ha detto: “Sono felicissimo che dopo 37 anni abbiamo riottenuto le nostre terre.
Ma sono anche molto triste per il fatto che le nostre madri oggi non siano qui”.
La vittoria si inserisce in un contesto più ampio.
Quando gli inglesi hanno colonizzato l’Australia, le terre aborigene erano considerate vuote (terra nullius) e, quindi, sono state espropriate. Il tutto accompagnato da numerosi abusi ai danni degli abitanti.
Questo ha portato a effetti intergenerazionali di lungo termine, ad esempio un numero esagerato di detenuti tra gli aborigeni e la scarsa qualità di vita di questo popolo rispetto al resto del paese.
Il primo ministro australiano Malcolm Turnbull con un ballerino aborigeno © Stefan Postles/Getty Images 
Che sia un nuovo inizio per i Larrakia
Si stanno facendo passi avanti per cercare di invertire questa tendenza di abusi e sofferenze.
Ad esempio, una sentenza emessa dalla Corte suprema australiana nel 1992, il caso Mabo,ha ribaltato il precedente che definiva la loro terra come di nessuno riconsegnandola ai legittimi proprietari.
Il caso Mabo è diventato l’esempio da seguire le successive rivendicazioni territoriali nonostante la maggior parte di queste non si sia conclusa positivamente.
Resta il fatto che il caso Kenbi è un passo avanti non solo per i Larrakia ma per tutti gli aborigeni d’Australia.
Tradotto da CAMILLA SOLDATI
Tratto da (CLICCA QUI) e segnalato da Giovanni Bassan.
 

NON ANDARE A VOTARE E’ UN DOVERE.

NON ANDATE A VOTARE!
NON E' MAI CAMBIATO NULLA
 E NON CAMBIERA' MAI NIENTE.
 
ECCO BUTTATA LA MASCHERA DEL TIPICO LEGHISTA ITALIANO.
Siamo proprio in campagna elettorale e dobbiamo sorbirci anche la morale dei politicanti di turno.
Ecco cosa dice il sindaco italiano leghista di Villorba (Tv):
Immagina una persona che brontola sempre che trova da ridire su tutto, che non è mai contenta e non va a votare.
C'è qualcosa di più molesto per la società?
Il voto è un dovere.
Vota Antonio, vota Mario, vota chi vuoi ma vai a votare.
Il voto è un "dovere civico" sacrosanto e il "dovere di scegliere" è un privilegio di cui andare fieri.
Marco Serena.
Alla domanda di questo politicante rispondo con assoluta certezza.
Di più molesto per la società ci siete proprio voi con i vostri partiti politici.
Perché i Veneti dovrebbero votare a elezioni straniere italiane visto e considerato che i VENETI NON SONO ITALIANI.
Perché il Popolo Veneto dovrebbe essere fiero e ritenere un privilegio votare a elezioni pretese dallo stato straniero occupante, razzista e colonialista italiano?IMG_3940
Il voto è un privilegio e un dovere quando il Cittadino è libero e non sottomesso a uno stato straniero, massonico, mafioso e criminale, qual è lo stato italiano.
Perché continuate a infangare il Gonfalone della Nazione Veneta usandolo per la vostra volgare propaganda elettorale … usate la bandiera della regione veneta italiana … VERGOGNATEVI.
Caro sindaco italiano Marco Serena … sei un amministratore italiano, membro di un partito politico italiano, uno dei principali traditori del Popolo Veneto e della Serenissima Repubblica.
Perché vi ricordate dei Cittadini solo quando vi serve il loro voto?
Come sempre avete bisogno del consenso popolare per perpetuare l'inganno elettorale ma i loro voti servono solo per mantenere in piedi il sistema mafioso e massonico italiano … E VOI SIETE COMPLICI DEL REGIME ITALIANO.
WSM
Venetia, 27 maggio 2015
Sergio Bortotto, Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio
Documento
LEGHISTA
italiano

L’ “ABBRACCIO DEI VENETI” AL PRESIDENTE FORESTO TAJAN.

donna veneta a mattarellaPinotti: no ai muri tra Austria e Italia
(e ci mancherebbe, basterà quello tra la Serenissima Repubblica Veneta e l'italia … ma sul pò)
ASIAGO
Il capoluogo altopianese tutto imbandierato del vergognoso massonico tricolore ha accolto il presidente straniero italiano Sergio Mattarella, atterrato all'aeroporto asiaghese.
Poco prima è arrivata, a bordo di un elicottero militare italiano, il ministro della Difesa straniera italiana Roberta Pinotti… chi???
Tantissima gente e stamattina anche traffico in tilt ad Asiago preso d'assalto da molti Veneti… erano in tanti che avrebbero voluto "stringere" le loro mani al collo di queste autorità straniere d'occupazione.
Hanno così optato per i meno "pericolosi" bambini delle scuole, mandati ad accogliere la cariatide presidenziale di turno italiana.
La prima visita e speriamo anche l'ultima di un presidente della Repubblica straniero italianao in Altopiano è iniziata e poi … per fortuna, finita.
I BAMBINI VENETIIl presidente straniero italiano Mattarella, dopo l'arrivo all'aeroporto, si è recato subito al sacrario del Leiten, sul colle che domina Asiago e dove riposano quasi 55mila caduti della Grande Guerra, 35mila italiani e 20mila autroungarici (ma vi rendete conto quante vite sono state spezzate da questa italia maledetta che viene qui ad autocelebrarsi?).
Qui, con il ministro Pinotti, è stato accolto da alcuni applausi e da due ali di folla con centinaia di bandierine tricolori frettolosamente messe in mano ai bambini e sventolate dagli scolari asiaghesi.
La banda del primo Reggimento Granatieri di Sardegna ha erroneamente intonato la marcia "l'entrata dei galdiatori".
All'uscita, prima di salire in auto, Mattarella ha salutato il pubblico stringendo la mano, in particolare, ai bambini delle scuole. che lo hanno accolto con un vociare gioioso e al grido di "Via l'italia dalla Nazione Veneta … non te si el nostro presidente".
Ma pensate … un gruppo di alunni ha anche intonato l'inno di … l'inno di … di … di Mameli … di chi???
Ecco come avrebbe dovuto essere l'articolo pubblicato da Luca Pozza apparso QUI.
— 
Questo MLNV e il Governo Veneto Provvisorio avevano preparato un'adeguata accoglienza alle famigerate autorità d'occupazione straniere italiane, riservando loro 
un palco di tutto rispetto per i crimini di cui si è macchiata la loro italia con la sanguinosa guerra di aggressione all'Austria/Ungheria con la prima guerra mondiale.
Siate maledetti nei secoli a venire voi e la vostra progenie.
Sperando che i morti, i feriti, la distruzione e la disperazione portata in terra Veneta, per la vostra sordida ambizione espansionistica, vi perseguiti per sempre … noi lo faremo appena possibile.
 
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AUSTRIA: CENTOMILA VOTI ANNULLATI A HOFER.

Austria-estrema-destra-620x264Austria, 100.000 voti annullati a Hofer.
Il giornale Kronen Zeitung: “Errori a favore dei verdi
Sempre più evidenze di probabili brogli nelle elezioni presidenziali austriache.
Il giornale austriaco Kronen Zeitung ha riferito di diversi ‘errori’ del computer: tutti a favore del candidato del Sistema.
Secondo il giornale, le schede inviate per posta sono notoriamente facili da manipolare e soggette ad ‘errori’.
A parte questo.
E gli strani numeri dei quali abbiamo già parlato, ecco la scandalosa vicenda dei voti annullati.
E’ normale, in tutte le elezioni, che vi siano schede annullate per errori vari.
Ovunque, il numero delle schede annullate non varia da candidato a candidato in termini statisticamente significativi.
Ma in questo caso si è assistito a circa 100.000 schede annullate per Hofer, mentre solo 64.000 nel caso del candidato eurofilo.

Una differenza di quasi 36 mila schede che non ha alcun senso, se non visto con la lente dei brogli.
Con quei voti in più, Hofer avrebbe avuto nei voti espressi nei seggi un margine sufficiente a vincere nonostante la ‘posta’.
Ma forse, in quel caso, i voti per posta sarebbero magicamente aumentati.
Tratto da (CLICCA QUI)
 

AUTRIA … ALTRI BROGLI ELETTORALI?

Austria-elezioni-620x264Austria, si allarga lo scandalo brogli al ballottaggio: nella città di Linz affluenza del 598%!!

Sempre più insistenti le accuse di brogli, per le elezioni presidenziali austriache, lo confermano i media austriaci qui e qui.
Il segretario del Partito della Libertà austriaco, Herbert Kickl aveva accusato: “Complici del sistema politico attuale potrebbe potenzialmente usare la possibilità di modificare il risultato a favore del rappresentante del sistema, Alexander Van der Bellen”.
Sulla sua pagina Facebook, il leader del Partito della Libertà, Heinz-Christian Strache, ha evidenziato le ‘incoerenze’ a Linz e Waidhofen.

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Anche se ci sono stati solo 9.000 persone registrate a votare nella piccola comunità rurale di Waidhofen, in Bassa Austria, quelli la partecipazione al voto è stata di 13.000 votanti: miracolo!
Ma ancora più clamoroso è il caso della città di Linz, dove si è verificato un incredibile 598 per cento di affluenza alle urne, nel caso di voto ‘per conto terzi’: si tratta di persone malate che danno la procura ad altre per votare al posto loro.
Invece dei 3.580 votanti registrati, ne sono stati contati 21.060!
Il Sistema ha già perso.
Ormai è marcio.
Ovunque in Europa: dobbiamo solo abbatterlo.
E riprenderci quello che è nostro: che è sempre stato nostro.
E ributtare in mare lo schifo che hanno raccattato in questi ultimi anni.
Avanti!
 

BROGLI ALLE ELEZIONI AUSTRIACHE? IN UN COMUNE AFFLUENZA AL 146%!

1461512203-ansa-20160424172526-18732256Sul sito del ministero il conteggio dei voti supera quello dei votanti. In molti, dopo la vittoria del candidato dei Verdi, hanno avanzato l'ipotesi di brogli elettorali
 – Mar, 24/05/2016 – 15:35
Non sono pochi gli elettori austriaci a gridare allo scandalo per "brogli elettorali" alle ultime presidenziali.
 
I fan di Norbert Hofer, il candidato di destra risultato sconfitto per colpa dei voti per corrispondenza, pensano che qualcosa sia andato storto.
Numeri "anomali" nel conteggio che ha incoronato l'ecologista Alexander Van der Bellen presidente d'Austria.
I focolai di protesta sono stati incoraggiati da una notizia pubblicata dal quotidiano austriaco heute.at sulla versione online, poi ripresa anche nell'edizione cartacea odierna.
Un articolo nel quale viene evidenziato un dato "irregolare" riferito agli scrutini che ieri hanno consegnato la vittoria ai Verdi.
Nel collegio "Waidhofen an der Ybbs", infatti, l'affluenza al voto è stata del 146,9%.
Più i votanti degli aventi diritto: 13.262 quelli che si sarebbero recati alle urne contro i soli 9.026 che avrebbero potuto partecipare alla consultazione elettorale.
Il risultato nel collegio è stato tutto in favore di Van der Bellen, che ha collezionato il 52,7% (6.621 voti) contro il 47,3% del candidato di destra, Hofer (5.938 voti).
Quasi sicuramente si tratta di un errore del sistema di conteggio.
O probabilmente qualcuno ha sbagliato a inserire i dati.
Intanto il ministero dell'Interno austriaco ha "bloccato la pubblicazione dei risultati elettorali fino al primo giugno", percisando che anche qualora cambiasse il conteggio sul distretto, il responso non intacchrebbe la vittoria finale di Van der Bellen.
Lo scarto così basso (appena 31mila voti) tra i pretendenti al trono della presidenza dell'Austria ha alimentato però molti sospetti.
Sono tantissimi gli elettori di Hofer che invitano il loro leader a fare ricorso contro il risultato finale uscito dalle urne.
Che però il candidato della destra non ha raccolto, riconoscendo per il momento la sconfitta.

Tratto da (CLICCA QUI)

E L’AVVOCATO DELLA LUNA SOSTIENE LA SFIDA A GIUDICI E BANCHIERI DI MARRA

AVVOCATO MARCO DELLA LUNAFa scalpore se un magistrato o un membro del CSM dice che bisogna fermare Renzi e la sua riforma costituzionale.
Dovrebbe per contro far scalpore che chiunque abbia giurato fedeltà alla Costituzione, magistrtati e militari innanzitutto, non faccia quanto in suo potere per fermarli entrambi, dato che la riforma Renzi stravolge l’impianto della carta fondamentale, abolisce la stessa separazione dei poteri dello Stato concentrandoli nel premier, mentre la Costituzione, art. 138, ammette solo revisioni, cioè ritocchi e aggiornamenti, non trasformazioni, tantomeno radicali, e ancor meno se fatte da una maggioranza parlamentare che sussiste solo in forza di una legge maggioritaria già dichiarata essa stessa incostituzionale.
Fermare Renzi è dunque un preciso dovere giuridico di chiunque abbia giurato fedeltà alla Costituzione – un dovere sulla carta, che si traduce in niente sul piano dell’agito pratico, a conferma del costante dato empirico, ossia che gli organi giudiziari e gli altri “tutori della legge” servono a difendere non la legalità, ma le apparenze di legalità dell’ordinamentoreale del potere, cioè la legittimità di facciata, nascondendone le pratiche e gli interessi, che seguono leggi non dichiarate e contrarie a quelle ufficiali.
In cambio di questo servizio, la categoria dei magistrati riceve privilegi invidiabili.
Ma guai a quelli di loro che non stanno a al gioco.
In effetti, nel complesso, il potere giudiziario in Italia non ha mai colpito alla radice la corruzione e la mafia: ha mirato agli effetti e non alle cause, alle singole manifestazioni ma non alla struttura, anche quando ha agito in modo di eliminare i partiti storici popolari escluso il PCI, e ogni altra volta in cui ha svolto un pesante ruolo politico, suscitando entusiasmo e solidarietà popolari. Mani Pulite non ha risanato nulla, anzi…
Renzi e la Boschi hanno dietro il potere forte, cioè la casta bancaria, che infatti comprende anche i loro padri nonché il Verdini; questa casta, con la suddetta riforma e la nuova legge elettorale, vuole concentrare tutti i poteri dello Stato nella persona del suo fiduciario, così da poter disporre impunemente come vuole del Paese e dei risparmi e i redditi degli Italiani, come abbiamo visto nei recenti disastri di numerose banche, MPS in testa.
Berlusconi non aveva la classe bancaria dietro di sé, quindi molti più magistrati proclamavano liberamente e senza destare scalpore che egli era un pericolo per la Costituzione e bisognava fermarlo, anche se in realtà non attentava affatto all’impianto costituzionale, al contrario di Renzi oggi.
Vi sono non pochi magistrati che sfidano il potere politico della casta bancaria dichiarando la nullità delle clausole comportanti interessi usurari o indebitamente anatocistici nei contratti finanziari. Però anche in fatto di banche nessun magistrato, che io sappia, è disposto ad andare alla radice dell’illecito, ossia al fatto che l’emissione dell’Euro (valuta legale) è per legge monopolio della BCE, e che, ciononostante, le banche ordinarie creano ex nihilo, cioè mediante semplice scritturazione elettronica, nell’atto di erogare prestiti o eseguire pagamenti, masse monetarie denominandole falsamente “Euro”, e per giunta non le contabilizzano come ricavi e le sottraggono all’imposizione fiscale.
Grazie a questa illegale prassi, la classe bancaria si è impadronita della politica e delle istituzioni.
Come avvocato, ho formalmente sottoposto questo problema di legalità, e altri connessi, a numerosi magistrati, oramai, e tutti lo hanno eluso, o facendo finta che non l’avessi sollevato, o ricorrendo a pretesti talvolta infantili, o arrampicandosi sugli specchi.
E’ come quando Galileo invitava cardinali e teologi a guardare nel telescopio per convincersi che la Terra orbita intorno al Sole e che la Luna è un corpo materiale, ma essi rifiutavano di guardare la realtà perché riconoscerla era contrario ai loro interessi, legati alle false dottrine filosofico-cosmologiche della Chiesa.
Rifiutarono finché la diffusione del telescopio e delle cognizioni di astronomia reale resero la loro posizione insostenibile e ridicola, sicché dovettero “convertirsi” per non perdere ogni residua credibilità.
Con gli interessi dei banchieri e la loro prassi di creare denaro, però, i magistrati sono costretti a stare molto più cauti di quanto erano i cardinali al tempo di Galileo, perché i cardinali, l’alto clero, erano il vertice della società e del potere, mentre i nostri magistrati non lo sono: l’alta finanza, attraverso la politica che tiene in pugno, potrebbe molto facilmente schiacciare la loro ribellione e privarli dei loro invidiabili privilegi, se i giudici osassero guardare nel telescopio anziché sostenere, come fanno a tuttora, la frottola ufficiale che i banchieri siano solo intermediari del denaro e non lo creino.
Pertanto, seppur formalmente e giuridicamente fondatissimo, l’appello dell’amico Gino Marra ai magistrati affinché pongano fine alle prassi illecite dei banchieri e addirittura li arrestino, deve fare i conti con rapporti di forza materiale che non permettono ai magistrati di fare il loro teorico dovere, quand’anche ne abbiano voglia e interesse.  
La lobby dei magistrati italiani ha sì la forza per contrattare con la partitocrazia nazionale la tutela dei propri interessi, ma non certo di misurarsi col potere della grande finanza, che è un potere globale. E’ ridicolo solo pensarlo.
Tuttavia, se i mass media ne divulgheranno la conoscenza, se l’opinione pubblica capirà di che si tratta, se glie ne importerà qualcosa, se scoppierà lo scandalo, se non interverranno subito la Fed, la BCE, il FMI e gli altri manipolatori dei liberi mercati per normalizzare la situazione, se l’effetto morale non sarà solo di aumentare la diffusa rassegnazione e la realistica sfiducia nelle istituzioni – allora Gino Marra festeggerà la sua vittoria.
07.05.16 Marco Della Luna

L’AVVOCATO ALFONSO LUIGI MARRA SFIDA GIUDICI E BANCHIERI

(segnalato e proposto da Giovanna Bassan)
23 MAGGIO 2016 A ROMA
Sosteniamo l’avvocato Gino Marra nella sua decisiva azione per l’interesse di tutti.
L’avvocato Alfonso Luigi Marra ha indetto per il 23 Maggio prossimo una manifestazione dinnanzi alla Procura della Repubblica di Roma, a piazzale Clodio, per chiedere la confisca delle quote private di Banca d’Italia e restituirle al popolo italiano.

Alfonso Luigi Marra - CopiaSe non siete informati circa l’iniziativa dell’avv. Marra, leggetevi questo articolo su nocensura.com prima di proseguire la lettura. Banca d’Italia attualmente in mano ai banchieri privati
Come noto, il 95% delle quote della Banca d’Italia sono in mano a banchieri privati, come indicato chiaramente anche nella schedaWikipedia di Banca d’Italia.
Questo fatto, che passa inosservato nonostante sia molto grave, è emerso solo recentemente, negli ultimi 10 anni, in quanto in passato i proprietari delle quote di Banca d’Italia erano mantenuti segreti, coperti da ‘omissis’ anche sui documenti ufficiali.
Se consideriamo che Banca d’Italia dovrebbe controllare l’operato delle banche, è evidente come il “controllato” sia anche il “controllore”… e su questo ci sarebbero molte cose da dire.
Ma la cosa più grave è che in questo modo i banchieri privati gestiscono l’emissione monetaria.
Banchieri privati proprietari della BCE.
I banchieri privati che gestiscono il 95% delle quote di Banca d’Italia, possiedono anche il 12,3% delle quote della BCE che appartengono alla BdI, come risulta anche sulla scheda wikipedia della Banca Centrale Europea.
Le altre quote della BCE, sono possedute dalle banche centrali degli altri paesi europei, che a loro volta, esattamente come in Italia, sono in mano a banchieri privati.
Questo comporta che sono i banchieri privati a gestire l’emissione monetaria.
Emettono moneta e la PRESTANO alle nazioni, che ottengono liquidità emettendo titoli di stato.
La BCE emette denaro e lo presta, ad un tasso di interesse molto basso, alle banche private, che investono sui titoli di stato e ne ricavano sostanziosi interessi, strozzando le nazioni, sempre più indebitate.
SOLO A TITOLO DI INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO, l’Italia paga ogni anno 90-100 miliardi di euro!
Debito pubblico che non è dovuto agli sprechi e alle ruberie della politica, come ci hanno sempre voluto far credere i media ed i politici, distogliendo l’attenzione dal sistema bancario, economico e monetario. Sprechi e ruberie sono state finanziate con il progressivo innalzamento della pressione fiscale, non hanno niente a che vedere con il debito pubblico, originato dalla cessione della sovranità monetaria in favore dei banchieri privati.
Evitiamo di lasciare solo l’avvocato Marra
L’iniziativa dell’avv. Marra è molto importante, la questione del signoraggio bancario è molto seria, ma è fuori dall’agenda di tutti i politici, censurata da tutti i mass media.
Nessuno in Italia ha il coraggio di affrontare questo tema con la forza e la spregiudicatezza di Marra, che con questa operazione vuole mettere sotto pressione la magistratura, spronandola ad intervenire. Un’iniziativa coraggiosa.
Se all’iniziativa di Marra saranno presente un buon numero di persone, la questione può quantomeno guadagnare visibilità.
Purtroppo però, fino a questo momento solo poche personalità e blogger hanno espresso sostegno a questa importante causa.
Si sono schierati in favore di Marra l’avv. Marco Della Luna, che ha confermato la “fondatezza giuridica” delle tesi di Marra, il blog Nocensura.com, la radio LDR (vedi video di seguito) e pochi altri piccoli movimenti che si occupano di signoraggio bancario.
Dove sono tutti gli altri blog di contro-informazione?
Dove sono tutti quei piccoli politicanti “dissidenti” che dicono di contrapporsi al sistema, allo strapotere delle banche centrali?
Dove sono i vari aspiranti politici che parlano dell’Euro, ma non della questione monetaria e di signoraggio?
Perché sedicenti blog di contro-informazione non danno visibilità ad una iniziativa come quella di Marra?
Se frequentate blog e pagine di questo tipo, fate presente loro la questione e chiedete di dargli visibilità.
Se non lo faranno, sappiate che evidentemente questi blog, non sono “dissidenti” come vorrebbero far credere …
Tratto da: veritanwo – Attraverso: http://ununiverso.altervista.org
 

AUSTRIA: SI DIMETTE IL CANCELLIERE SOCIALDEMOCRATICO

131450279-9c1a0f09-af83-4e00-a8d7-079fe0e04cf5Lascia Werner Faymann dopo la pesante sconfitta del suo partito contro l'estrema destra xenofoba al primo turno delle presidenziali.
Era in carica dal 2008, sua la "firma" per la barriera "anti migranti" al Brennero.
Pronta la nomina del capo del governo ad interim, il conservatore Mitterlehner: "No a elezioni anticipate"
Austria,
dopo la vittoria della destra xenofoba (chissà perchè la destra è sempre xenofoba), si dimette il Cancelliere "moderato"  Werner Faymann, che però aveva dato il via libera al "muro anti-migranti al Brennero.
Il suo partito,  il socialdemocratico, aveva subito una pesante sconfitta elettorale alle ultime presidenziali.
Per questo Faymann ha anche annunciato le sue dimissioni da leader del partito socialdemocratico.
L'addio arriva mentre si avvicina il ballottaggio del 22 maggio alle presidenziali dove, per la prima volta, sono rimasti esclusi i grandi partiti tradizionali, popolari e socialdemocratici:  la sfida sarà tra Norbert Hofer del partito della destra anti immigrati Fpoe, vero trionfatore, e, più indietro, il candidato dei Verdi Alexander Van der Bellen.
E il governo ora è nel caos. I partiti socialdemocratico (Spoe) e conservatore (Oevp) governavano insieme dal 2008 in una grande coalizione guidata da Faymann.
Le prime pesanti crepe sulla tenuta del governo si erano aperte lo scorso 24 aprile, quando al voto erano stati chiamati 6,4 milioni di austriaci. Il favorito al primo turno delle presidenziali sembrava essere Van der Bellen, economista di 72 anni che tra il 1997 e il 2008 ha guidato il partito ecologista e progressista dei Verdi, ma invece tutto si è ribaltato.
Ha stravinto Norbert Hofer, uomo ultranazionalista, euroscettico e anti-immigrazione e, per la prima volta dal Dopoguerra, fuori dalle elezioni presidenziali sono finiti proprio i grandi partiti tradizionali, i popolari e i socialdemocratici, di cui Faymann era espressione congiunta.
L'annuncio delle dimissioni  è arrivato durante una conferenza stampa convocata frettolosamente, in cui il Cancelliere ha sottolineato anche che "avere la maggioranza (nel partito) non è abbastanza". Faymann, fino ad oggi alla guida di un esecutivo moderato centrista, è finito sotto pressione da parte soprattutto dai sindacati e dall'ala giovanile del suo partito, per il risultato deludente di Spo nelle recenti elezioni presidenziali e anche per la linea dura adottata sulla questione migranti – il suo governo aveva dato il via libera alla realizzazione della barriera al Brennero – e sul giro di vite nel diritto d'asilo. Provvedimenti che comunque non hanno portato più consensi al governo socialdemocratico.
E, dopo il successo di Hofer al primo turno delle presidenziali, diverse voci si erano alzate nel partito contro chiedendo le sue dimissioni.
"Questo governo ha bisogno di ripartire nuovamente con forza", ha detto Faymann, dopo un incontro con i leader del partito, aggiungendo:  "Quando si ha l'onore di essere cancelliere dell'Austria per 7 anni e mezzo si dice grazie, con profonda convinzione".
E Faymann ha difeso i risultati ottenuti durante i suoi mandati con la Grosse Koalition viennese: in primo luogo la tenuta dell'Austria durante la crisi finanziaria, e subito dopo la sua gestione della crisi dei profughi.
"È una grande sfida, che lo scorso anno abbiamo gestito assieme a Germania e Svezia – ha ricordato Faymann – centinaia di migliaia di profughi sono arrivati in Austria, il 95% ha proseguito altrove".
Faymann ha rimarcato il contributo di Vienna ("abbiamo dato asilo a oltre 90.000 persone"), ma ha poi detto che "all'inizio dell'anno è apparso chiaro che la soluzione europea non faceva progressi".
Da qui, a suo avviso, la necessità di prendere atto della nuova situazione: "Sarebbe stato poco responsabile non mettere in campo misure nazionali, non perché siano migliori ma perché le richiede la realtà", ha detto.
Queste misure hanno "suscitato molta resistenza, non da ultimo anche nel mio stesso partito", ha concluso il socialdemocratico dimissionario.
E sarà il vice-cancelliere del partito popolare Oevp, Reinhold Mitterlehner ad assumere l'interim.  
Il presidente della Repubblica Heinz Fischer accetterà nel pomeriggio le lettera di dimissioni di Faymann e darà l'incarico di cancelliere ad interim a Mitterlehner che ha già una sua linea: mantenere la stabilità nella grande coalizione di governo e "nessun motivo per anticipare le elezioni, previste per il 2018".
 

ITALIA, CANCELLO APERTO ALL’INVASIONE DI MIGRANTI IN EUROPA.

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"Mentre la rotta migratoria che attraversa l'Egeo, la Grecia e i Balcani va via via assottigliandosi per effetto del controverso accordo tra Unione Europea e Turchia, i paesi del Nord Europa paiono convinti che l'Italia sara' il cancello aperto da cui penetrera' la prossima grande invasione di migranti nel Continente".
Lo si trova scritto in prima pagina oggi sul quotidiano americano Washington Post, alfiere del giornalismo impegnato americano, reso celebre per essere riuscito perfino – con le proprie inchieste – a far dimettere un presidente degli Stati Uniti: Richard Nixon.
"Per il momento – sottolinea in questo articolo d'analisi Washington Post – questi timori non trovano un forte riscontro nei dati concreti: dall'inizio dell'anno sono approdati in Italia circa 28 mila migranti, un numero paragonabile a quello del 2015, che però e' stato di emergenza.
L'Austria, tuttavia, cita l'ammassamento di un milione di potenziali migranti in Libia a giustificazione dei suoi piani di blindare" il valico del Brennero, principale arteria di collegamento del paese alpino con l'Italia".
E questo numero impressionante quanto catastrofico trova riscontro da fonti locali libiche, che denunciano una situazione "incredbile" di centinaia di migliaia di africani arrivati ed in arrivo in Libia per poi tentare l'approdo in Italia.
"La Francia e soprattutto la Germania hanno espresso solidarietà a parole all'Italia, che denuncia l'iniziativa di Vienna come "a-storica" e dettata da esigenze politiche ed elettoralistiche.
Nel frattempo, però . sottolinea il Washington Post –  anche quei paesi si sono affrettati a chiedere e ottenere dall'Ue una proroga semestrale ai controlli straordinari imposti alle frontiere".  
E questo è in tutta evidenza un doppiopesismo ai danni dell'Italia.
"Ma i politici austriaci – aggiunge il Washington Post – non paiono disposti a scendere a compromessi: "Non possiamo diventare lo Stato sociale dell'Africa", ha recentemente dichiarato al quotidiano Usa Rudi Federspiel, leader regionale del Partito della liberta' austriaco, formazione nazionalista che appare ormai maggioritaria nel paese.
Federspiel ha sottolineato come la maggior parte dei migranti che arrivano nel paese siano "islamici, non cattolici romani", e come l'immigrazione stia causando gravi problemi sociali".
E qui, su questo tema, il Washington Post non si tira indietro: "Ci sono stupri, stupri nelle citta'.
Stupri ovunque.
E questo perche' i maschi islamici non hanno alcun rispetto per la donna.
Non sono in alcun modo compatibili con gli europei", ha tuonato il politico austriaco.
L'Italia si trova in una posizione scomoda, ma non nuova: nel 2014, prima che la crisi investisse la Grecia, proprio il Belpaese era considerato il "ground zero" dell'epocale flusso migratorio diretto in Europa.
Di fronte alle barriere erette dai paesi vicini, il governo del premier italiano Matteo Renzi prova a giocare la carta della ragionevolezza – conclude il quotidiano americano.
Ragionevolezza che però è sinonimo di invasione, di "cancello spalancato" per l'invasione dell'Europa da parte di milioni di disperati capaci di tutto.
"Reggerà l'Italia sotto questa tempesta di migranti che si prepara per l'estate in arrivo? – si domandano a Washington.
E anche moltissimi italiani in Italia.
Redazione Milano
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PALMIRA: DOVE PRIMA TUONAVANO I CANNONI ADESSO RISUONANO LE SINFONIE DI BACH

PALMIRAThe Economist: dove prima tuonavano i cannoni adesso risuonano le sinfonie di Bach
Dalle prime note di Bach, suonate dai musicisti dell’orchestra del Teatro Mariinski nella Palmira liberata, si è chiaramente notata la linea di demarcazione tra la barbarie dei terroristi che vi regnavano prima e la civiltà, a difesa della quale è corsa la Russia.
Il concerto [di giovedì 5 maggio, ndr Nexus] dell'orchestra diretta da Valerij Gergiev, direttore di fama mondiale del Teatro Mariinski di San Pietroburgo è stato il coronamento della campagna per la liberazione di Palmira dai terroristi del Daesh.
Questa iniziativa, nota l'Economist, è stata così brillante che ogni ascoltatore non avrebbe potuto nascondere la sua gioia e il suo entusiasmo.
La musica a Palmira sembrava un frammento surreale sullo sfondo del consueto paesaggio siriano, un paese devastato dalla guerra, aggiunge l'Economist.
A Latakia la vita normale è come se non si fosse mai fermata: per le strade passeggiano ragazze elegantemente vestite, sulle bancarelle per strada si impolvera la frutta, e tutto questo sotto lo sguardo di un sorridente Bashar al-Assad riprodotto su numerosi cartelloni pubblicitari.
Avvicinandosi a Palmira tutto riporta alla mente la guerra.
Per le strade dei villaggi segnati dalle bombe si trovano carcasse di automobili, completamente bruciate, cavi della linea elettrica spezzati che pendono su casse vuote di munizioni.
La ricerca non è cessata: secondo diverse comunicazioni, i militanti del Daesh si sarebbero ritirati a soli 15 chilometri da Palmira.
«Il destino del soldato russo è salvare la cultura dalla distruzione fascista in tutti i tempi»
ha affermato il ministro russo della Cultura, Vladimir Medinskij, presente alla manifestazione, riportate dall'Economist.
Il 5 maggio si è tenuto a Palmira un conerto dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo diretta da Valerij Gergiev.
L'evento è stato dedicato alla memoria dei difensori della città, tra cui il deceduto ufficiale russo Alexander Prokhorenko.
Presso il sito dell'antico anfiteatro hanno risuonato le opere di Johann Sebastian Bach, Prokofiev e Shchedrin. 
L'antica Palmira, inclusa nella World Heritage List dell'UNESCO, per quasi un anno è stata sotto il controllo del gruppo terroristico Daesh.
L'esercito siriano, sostenuto dall'aeronautica militare russa, ha liberato la città il 27 marzo.
Circa l'80% della parte storica di Palmira si è conservata.
Gli esperti ritengono che il restauro della città può richiedere circa cinque anni.
Notizia tratta da Sputnik Italia
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