ATTUALITA

OSSEZIA DEL SUD E LE RAGIONI DEL SUO POPOLO

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Si e’ da poco conclusa a Roma la visitia del Ministro della cultura dell’Ossezia del Sud, Ostaeva Madina Archipovna.
In esclusiva, Pandora TV l’ha intervistata, riportando all’attenzione del pubblico italiano una vicenda che esplose nella crisi politico-militare del 2008 tra Russia e Georgia e che oggi torna al centro dell’attenzione geopolitica per via dell’oramai imminente adesione di Tblisi alla NATO.
Ascoltiamo insieme dunque le ragioni di un popolo, quello ossetino, riportate da un suo rappresentante ufficiale, che ci ricorda come la pulizia etnica potesse verificarsi a pochi chilometri dai confini Europei, e di come la Russia l’abbia impedita tempestivamente.
 

 

IN DONETSK UCCISO IN UN ATTENTATO ARSENIJ PAVLOV COMANDANTE DELLA BRIGATA “SPARTA”

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Al cessate il fuoco unilaterale proclamato un mese fa dalle milizie della Novorossija, Petro Porošenko risponde con l'intensificazione dei bombardamenti e la continuazione della guerra.
Alle ripetute e sonore sconfitte sul campo collezionate nei due anni e mezzo di aggressione al Donbass, Kiev risponde con gli attentati terroristici.
Ieri sera, intorno alle 9 ora italiana, è stato assassinato a Donetsk Arsenij Pavlov, 'Motorola', comandante della Brigata “Sparta” e uno dei combattenti più coraggiosi e più leggendari delle milizie della DNR.
Una bomba comandata a distanza è stata fatta esplodere nell'ascensore in cui si trovava Pavlov, nel condominio in cui viveva con la famiglia nella capitale della DNR; altre persone sono rimaste ferite.
A Donetsk sono state immediatamente rinforzate le misure antiterroristiche.
Il leader della DNR Aleksandr Zakharčenko, definendo Pavlov “mio amico stretto”, ha apertamente accusato Kiev dell'omicidio e della rottura del cessate il fuoco.
“Per noi” ha detto Zakharčenko, questa morte non è la solita sfida, ma è una sfida a tutta la Repubblica” e ha annunciato una degna risposta ai mandanti e agli organizzatori dell'atto terroristico.
Con l'assassinio di Pavlov, ha detto ancora Zakharčenko: "Porošenko ha rotto la tregua.
Ora aspettate.
Abbiamo più che sopportato; hanno promesso abbastanza.
Basta”.
Nel giugno scorso un tentativo di attentato era già stato compiuto contro 'Motorola', all'ospedale di Donetsk, in cui il comandante era ricoverato per una ferita al fronte.
In agosto, un attentato era stato realizzato contro il leader della LNR,Igor Plotnitskij, senza gravi conseguenze e nella primavera precedente era stato ucciso il comandante della Brigata “Prizrak”, Aleksej Mozgovoj.
Insieme a lui erano rimaste uccise altre sei persone e in quell'occasione, oltre che di un attentato organizzato dai servizi segreti ucraini, si era parlato anche di un possibile contrasto di Mozgovoj con la direzione della Repubblica, per le sue posizioni coerentemente antifasciste e comuniste.
Da parte di Kiev, dopo che i canali ufficiali hanno confermato la morte di 'Motorola', il consigliere del Ministro degli interni, Zorjan Škirjak, ha accusato dell'omicidio i servizi segreti russi.
“Il terrorista 'Motorola' è stato eliminato a Donetsk!” ha scritto Škirjak su feisbuc; “in maniera professionale hanno “spazzato via” un altro “prodotto della Novorossija” creato dal Cremlino.
Secondo lo sviluppo logico degli avvenimenti, i prossimi da liquidare sulla lista del FSB sono “Givi” (Mikhail Tolstykh, comandante del battaglione “Somalia”) e Aleksandr Khodakovskij (esponente politico-militare della DNR) e dopo di loro gli stessi Zakharčenko e Plotnitskij”.
Già ieri sera, il consigliere del capo dei Servizi di sicurezza ucraini, Jurij Tandit, aveva invece di fatto rivendicato a Kiev l'omicidio, dichiarando al canale tv “112” di poter “confermare la notizia sull'uccisione di Arsenij Pavlov.
L'uomo che ha commesso delitti contro l'integrità dell'Ucraina e che era da noi ricercato, è stato ucciso oggi in casa sua”.
I leader di DNR e LNR avevano ancora di recente ammonito di doversi attendere il passaggio di Kiev alle azioni terroristiche, vista l'incapacità delle forze ucraine di avere la meglio sul campo di battaglia e lo stesso comandante 'Motorola', a proposito dei bombardamenti terroristici ucraini contro i quartieri delle città del Donbass, aveva dichiarato “gli ukri non sono in grado di vincere in guerra.
Possono solo uccidere le persone disarmate”.
Fabrizio Poggi
Tratto da (CLICCA QUI)
Ecco il messaggio di cordoglio inviato al Sig. Presidente della Repubblica Popolare di Donetck:
Mr. President, we would like to express our distress at the tragic death of Arsen Sergeyevich Pavlov, killed in a terrorist attack.
With honor and respect.
WSM
Venetia, 21 ottobre 2016
IL PRESIDENTE del MLNV-GVP
Sergio Bortotto

Signor Presidente, vorremmo esprimere il nostro dolore per la tragica morte di Arsen Sergeyevich Pavlov, ucciso in un attacco terroristico.
Con onore e rispetto.
WSM
Venetia, 21 ottobre 2016
IL PRESIDENTE del MLNV-GVP
Sergio Bortotto

I BAMBINI DEL DOMBASS

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Le finalità e gli obbiettivi della visita del leader del movimento Antiguerra, Victoriya Shilova
Dal 14 aprile del 2014 nel Donbass divampa il fuoco della guerra civile.
Durante questo periodo secondo i dati dei mezzi informativi tedeschi sono deceduti 50 000 persone tra cui sono 10.000 dei civili, le centinaia dei bambini e adolescenti.
In tutto questo tempo il movimento "Antiguerra" ha lottato attivamente per porre fine alla guerra e,contemporaneamente, aiuta i civili e sopratutto ai bambini.
E molto importante che il pubblico europeo inizi a rendersi conto che nel conflitto nel Donbass il primo colpevole e' il governo di Kiev, che ha mandato l'esercito contro la popolazione civile.
Viktoria Shilova, come leader del movimento contro la guerra "Antivoina", sta combattendo da quasi due anni per il ripristino della pace nel tormentato Donbass; la sua organizzazione è impegnata nelle attività umanitarie, informative, dei diritti umani e analitiche. Inoltre, lavora a una raccolta dati sulla situazione dei detenuti politici, prigionieri di guerra e persone scomparse nel Donbass. Sulla questione dei detenuti politici e prigionieri di guerra collabora con il gruppo umanitario degli accordi di Minsk e con la missione OSCE in Ucraina; in Italia collaboa con il Centro Diritti Umani/CIVG, costituito da avvocati e giuristi italiani. Insieme alle madri dei soldati delle forze armate ucraine, il movimento ha organizzato la missione "Il corridoio della pace" nel Donbass ed e' stata ricevuta da Alexandr Zaharcenko (leader della repubblica autoproclamata RPD).
I punti di raccolta per gli aiuti umanitari funzionano in Ucraina, Russia, Bielorussia, Europa, Italia e nel Donbass.
Per quanto riguarda la situazione in Ucraina e la crisi umanitaria, e' stata intervistata durante una Conferenza stampa all’Europarlamento di Bruxelles nel dicembre 2015. E' stata invitata anche da esponenti del Senato e Parlamento della Repubblica Ceca, incontrando personalità e associazioni delle comunità locali.
Victoriya Shilova, la leader del movimento Antiguerra e' stata in Italia dal 28 al 30 di settembre per la presentazione del libro "Noi sotto le bombe.
Parlano i Bambini del Donbass” e dei Progetti di Solidarietà in Italia connessi.In Italia congiuntamente con attivisti per i diritti umani e volontari per la pace, ha avuto diverse conferenze pubbliche. Victoriya Shilova ha raccontato cosa sta accadendo veramente in Ucraina, diritti umani, detenuti politici, pregioni segreti.
Cosa sta succedendo nel Donbass, come vive la gente nel Donbass, la tragedia dei bambini vittime della guerra fratricida,come si stanno effettuando gli accordi del Minsk, sottoscritti dal Ucraina, Russia, Germania e Francia.
 

NO ALL’INVIO DI SOLDATI ITALIANI AL CONFINE DELLA RUSSIA

Soyvxxdnhruhxzjqe-800x450-nopadttomettersi alla NATO ed accettare l'invio dei soldati al confine della Russia è la scelta più pericolosa che questo governo abbia fatto, sia per un possibile conflitto, sia per l'aspetto economico del nostro Paese, essendo l'Italia tra i primi partner commerciali della Russia.
NO ALL'INVIO DI SOLDATI ITALIANI.
Per i Veneti che non si rifiutano di essere inviati come italiani in Lettonia promettiamo il futuro diconoscimento del diritto alla Cittadinanza Veneta … non la meritereste.
 

2016.10.12 – L’ISTERIA CONTRO LA RUSSIA

– Putin parla dell'isteria contro la Russia – 
"Hanno incolpato la Russia di tutti i peccati.
Nessuno si e' degnato di discutere con noi.
Accuse senza prove e senza fonti verso la Russia, colpevole di tutti i peccati mortali.
L'attacco contro il convoglio umanitario in Siria noi sappiamo chi lo ha fatto.
Una delle note organizzazioni terroristiche.
E sappiamo che anche gli americani lo sanno.
Ma preferiscono assumere un altra posizione.
Incolpare senza prove la Russia.
Questo non aiuta.
L'ho gia detto.
E` un modo di comportarsi nell'arena internazionale che si chiama pressione e ricatto.
Ma con la Russia non ha mai funzionato.
E non funzionera" 12/10/16 Vladimir Putin
Traduzione di Russian Tour
 
 
 

BAMBINO PER ANNI SOTTO PSICOFARMACI, MA NON ERA MALATO

La sentenza pone fine all’accanimento terapeutico-giudiziario contro un bambino e una famiglia.
CCDU: la psichiatria va tolta dalle aule scolastiche e dai tribunali
Treviso.
Il Tribunale per i minorenni di Venezia
“revoca l’affidamento del minore al Servizio Sociale … con conseguente reintegra di … nella piena responsabilità genitoriale nei confronti del figlio”.
Con queste parole il Tribunale pone fine ad anni di soprusi e vessazioni nei confronti di una famiglia e di un bambino la cui sola “colpa” era di essere malato.
Ma in realtà questo bambino non era affatto malato.
La vicenda nasce alcuni anni fa quando il bambino inizia la scuola e gli vengono attribuiti dei problemi di apprendimento, è ritenuto dislessico.
In seguito il bambino viene portato presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatra Infantile dove gli viene diagnosticato un disturbo dell’attenzione e iperattività associato a disturbi oppositivi provocatori. Si avvia un percorso con sostegno psicologico e logopedia e viene persino certificato ai sensi della legge 104/92.
Nel gennaio del 2011 gli vengono somministrati i primi psicofarmaci: un regolatore dell’umore e un antipsicotico.
Fortunatamente gli psicofarmaci vengono interrotti a causa dei gravi effetti collaterali. Intanto il bambino è sempre più discriminato e isolato all’interno della scuola nonostante tutti gli interventi di sostegno, o forse proprio a causa degli stessi?
I genitori portano quindi il bambino presso un centro a pagamento che però conferma la diagnosi di ADHD e inizia la somministrazione del Ritalin.
Ma non è tutto. La vicenda si fa kafkiana. Nel 2012 il Tribunale per i minorenni limita la responsabilità genitoriale della coppia non per maltrattamenti, ma per “iperprotettività e investimento ansioso verso il bambino”, e affida il bambino ai Servizi Sociali. La decisione viene poi prorogata nel 2014.
Sui genitori pende per anni la spada di Damocle dell’allontanamento coatto del figlio.
Alla fine i genitori decidono di rivolgersi al Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani per essere tutelati.
Dopo aver studiato le carte ci rendiamo conto che la vicenda presenta parecchie irregolarità e suggeriamo ai genitori di rivolgersi a dei professionisti esperti per scardinare il castello di bugie e arbitrarietà che si è venuto a cristallizzare negli anni contro la famiglia e il bambino.
I genitori decidono quindi di contattare la professoressa Vincenza Palmieri, in Roma, nota esperta del settore che inizia un esame scientifico approfondito sul bambino e sulla documentazione scolastica e sanitaria. I risultati sono sconvolgenti: il bambino non ha l’ADHD e non è neppure dislessico.
È solo un bambino che ha sofferto tanto ed ha bisogno di normalità e socialità.
La dottoressa Palmieri, ci riferiscono, produce quindi una ampia certificazione documentale che esclude l’invalidità, il maestro di sostegno e la Legge 104, e redige un programma su misura per il piccolo. Da qui il decreto odierno che sancisce il miglioramento del bambino:
“attualmente ha migliorato i propri comportamenti in ambito scolastico sia sul fronte delle relazioni con i pari sia per quanto concerne gli apprendimenti e presenta un’evoluzione positiva”.
La professoressa Palmieri ha commentato con soddisfazione questo conseguimento: “Il calvario di una diagnosi fatta al proprio figlio e mai accettata, dal bambino, dai suoi genitori e da tutta la famiglia.
Quando ho incontrato per la prima volta il piccolo, dopo che avevo anche esaminato con procedura standard i materiali scolastici prodotti, fui stupita dal rispetto e dalla dignità, dalla sua capacità di aspettare senza scomporsi, dalla tolleranza e dal modo di esprimersi da cui molti altri ragazzi avrebbero dovuto prendere esempio.
Ma il bimbo aveva avuto una diagnosi di iperattività, diagnosi confermata non perché verificata ma semplicemente ‘in continuità con la diagnosi precedente’.
Diagnosi mai accettata dalla madre che si era opposta con tanta forza da passare anche lei attraverso una diagnosi ed una serie di abusi.
Ed ecco che il binomio era perfetto: il bambino iperattivo DEVE prendere la ‘pillola magica’ e se la mamma non vuole è certamente matta da legare anche lei; e se, anche il papà è contrario allora ecco il verdetto finale: INCAPACITÀ GENITORIALE.
Ho fatto il mio lavoro, ho stabilito la verità scientifica, dato tutti i documenti ai genitori che li hanno presentati al Tribunale.
So quanto è importante riuscire ad avere ragione, a farsela dare, a sperare. Il grido "ce l'abbiamo fatta" è il grido di tutte le mamme e di tutti i papà, ma vorrei soprattutto che fosse il nostro.
Questo bimbo non prenderà droghe fatte passare per farmaci, questa mamma non era matta e nessuno la legherà, questa famiglia è oggi famiglia come lo era ieri.
Oggi, CE l'ABBIAMO FATTA, è un altro grande grido di gioia! Grazie.”
“Questa vicenda è la dimostrazione di quanto sosteniamo da anni: la psichiatria non è compatibile con le aule dei tribunali e con le aule scolastiche.”
Sostiene Silvio De Fanti, Vicepresidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani.
“In questi anni, grazie alla collaborazione con professionisti competenti e a un approccio multidisciplinare, molte ingiustizie sono state sanate.
Ma alla base della somministrazione dei farmaci, o dell’allontanamento coatto dalla famiglia, c’era immancabilmente la valutazione o diagnosi psichiatrica.
In tutti questi casi le valutazioni si sono rivelate infine errate, la somministrazione dei farmaci è stata interrotta e il giudice ha rimandato a casa i bambini, dando ragione alle famiglie.
Tanti bambini, però, stanno ancora soffrendo e dovranno soffrire per le valutazioni di questa disciplina pseudo-scientifica.
Non è solo una questione di falsi positivi: la psichiatria è un campo di conoscenza umanistica, non scientifica, caratterizzato da ampi margini di discrezionalità.
L’errore è dunque intrinseco in questa disciplina, e le diagnosi, non essendo sostenute da esami strumentali oggettivi, non dovrebbero assumere valore di prova in tribunale.”
 

AUSTRIA: BUSTE PER VOTO POSTALE SI SCOLLANO, RINVIATO BALLOTTAGGIO BIS

Pubblicato il 12 set 2016
Un problema con le buste per il voto per corrispondenza costringe a rinviare il ballottaggio bis in Austria.
"L'Odissea" delle elezioni presidenziali – dopo l'annullamento del voto di maggio da parte dell'Alta Corte – si arricchisce di un nuovo capitolo. 
Il ministro degli Interni annuncia che si terranno il 27 novembre o il 4 dicembre e non più il 2 ottobre: "Il rinvio è dovuto a un difetto delle buste utilizzate per il voto postale – ha spiegato in conferenza stampa, Wolfgang Sobotka – La bus…
ALTRE INFORMAZIONI: http://it.euronews.com/2016/09/12/aus…
 

AUSTRIA: PUGNO DURO DELL’ESERCITO CONTRO MIGRANTI (DALL’ITALIA).

AUSTRIA: PUGNO DURO DELL'ESERCITO CONTRO MIGRANTI (DALL'ITALIA). NUOVA LEGGE AUTORIZZA ESPULSIONI IMMEDIATE CON LA FORZA

venerdì 9 settembre 2016ar_image_5012_l
LONDRA
Mentre in Italia la chiesa e il governo Renzi stanno facendo di tutto per invaderci con orde di immigrati africani – che a norma di legge Ue devono essere per il 95% respinti dato che non sono profughi ma migranti economici –  e sono orde sempre piu' massicce, tanto che si è già superato ad agosto con 120.000 trasportati in Italia dalla Libia il numero già enorme del 2015, in Austria il governo sta usando il pugno duro.
E difatti proprio in questi giorni il governo austriaco ha raggiunto un accordo sul cosiddetto "provvedimento d'emergenza" che prevede, tra l'altro, un sostanziale stop delle richieste di asilo, con respingimenti in "Paesi sicuri" e fino a 2'200 soldati per controllare i propri confini.
La "Notverordnung" avrà una durate di sei mesi ma potrà essere prolungata tre volte, informa Der Standard. Non è ancora chiaro se entrerà in vigore quando sarà raggiunto il tetto delle 37'500 richieste di asilo o addirittura prima.
L'intesa è stata raggiunta dopo lunghe trattative tra socialdemocratici (Spö) e popolari (Övp).
Una volta entrata in vigore, richieste di asilo al confine saranno possibili solo in casi eccezionali (come il rischio di torture nel Paese di provenienza oppure la presenza di parenti in Austria) e se il richiedente viene trovato su territorio nazionale e se la via della sua fuga verso l'Austria non potrà più essere ricostruita.
In tutti gli altri casi i migranti saranno respinti verso "Paesi confinanti sicuri".
E ovviamente quale potrà essere, se non l'Italia?
Il provvedimento d'emergenza elenca dettagliatamente tutte le peculiarità e rischi di una migrazione illimitata: si va dalla pubblica sicurezza al sistema sanitario, dalla disoccupazione al sistema scolastico.
Solo quest'anno i costi aggiuntivi per i richiedenti asilo ammonta a due miliardi di euro, cita Der Standard il testo.
Inoltre, si evidenza che in Libia un milione di persone attende un passaggio verso l'Europa, mentre dalla Siria sono fuggite cinque milioni di persone e i potenziali profughi afgani sono quasi 1,5 milioni.
La Notverordnung è molto articolata, evidentemente per anticipare eventuali contestazioni a livello europeo ed internazionale.
L'iter istituzionale del provvedimento d'emergenza durerà ancora circa quattro settimane.
L'effettiva entrata in vigore è invece ancora incerta.
Il cancelliere Christian Kern vuole attendere il raggiungimento del tetto di 37'500 richieste di asilo, che l'Austria ha stabilito per il 2016.
E' evidente che questo e' un tentativo per convincere gli elettori che il governo sta facendo di tutto per limitare l'immigrazione e non a caso questo accordo e' stato aggiunto poche settimane prima del voto presidenziale del 2 Ottobre in cui il candidato del FPO Norbert Hofer e' dato per vincente da tutti i sondaggi.
Da parte nostra non possiamo non notare come questa notizia, riportata dal Corriere del Ticino, sia stata completamente censurata dalla stampa italiana perche' da' fastidio al governo Renzi, specialmente perchè il provvedimento è firmato anche da un partito "gemellato" col Pd.
Noi non ci stiamo e abbiamo deciso di riportarla perche' crediamo che gli italiani abbiano il diritto di sapere.
GIUSEPPE DE SANTIS – Londra
Tratto da (CLICCA QUI)
 

ALL’ITALIA E’ COMODO FARE LA MORALE … MA NON DA MAI L’ESEMPIO.

309400_2303510557914_1215094480_nRiceviamo e pubblichiamo quest'ennesima vergogna tutta italiana.
Come al solito la complicità del sistema mediatico italiano contribuisce a far di tutta un'erba un fascio a scapito di onesti cittadini che, nonostante gestiscano in modo trasparente tale tipo di attività, da anni sono vessati e maltrattati dallo statto straniero occupante italiano.
Con le sue istituzioni non ha dato tregua con controlli, verifiche e multe, segnalazioni e balzelli, cambi di destinazione d'uso dei locali e quant'altro … ma chi rimborsa questi imprenditori che, forse proprio perché non hanno un "santo in paradiso" e non sono legati a mafie, riciclaggio e quant'altro, sono sottoposti a continue ispezioni che durano anche oltre dieci ore di fila ?
Gent.le Presidente Sig. Sergio Bortotto, buon giorno
mi rivolgo a Lei ed al Governo Veneto Provvisorio, in qualità di cittadino Veneto, ponendo alla Sua attenzione quanto pubblicato in data odierna sulle riviste locali a seguito di una segnalazione da parte di un cliente, che mi chiedeva se era vero se anch'io potessi far parte di quei locali che vengono usate come strumenti per riciclare denaro sporco, come pronunciato a quanto pare dall'Assessore del Commercio per il comune di Trieste, il Sig. Lorenzo Giorgi in un articolo pubblicato dal Giornalista il Sig. Diego D'Amelio, come si legge in alto a sinistra nei due riquadri con le foto.
Non basta uno Stato biscazziere che da una parte vuol fare il perbenista, e dall'altra parte ci scarica il lavoro sporco diventando un terzo incaricato ( figura che si può avere soltanto pagando una tassa quale iscrizione al RIES presso ADM ex AMMS in pratica siamo il sostituto d'imposta per conto dello Stato), pagando fior fior di tasse che vengono prelevate forzosamente sull'IN delle giocate alle slot e non sul netto.
Questo prevaricando negli anni sulle classiche sale giochi che avevano flipper, videogiochi,e non solo slot, che per la maggior parte della sale sono finite nella gestione di stranieri, che nemmeno capiscono o parlano correttamente la nostra lingua (parlo dei cinesi), trasformando un bar che acquistavano in vere e proprie sale slot, senza che nessuna delle autorità, mai battesse ciglio.
Oggi per poter allestire una normale sala giochi è un investimento da centinaia di migliaia di euro, in quanto a causa di una cosa chiamata contigentamento, ovvero l'imposizione di quanti giochi si deve avere per avere le slot,per questione che si ha bisogno, le aziende ci lucrano sopra.
Un esempio se un calcetto costava 500 mila lire, oggi costa 800/900 euro, pari ad 1.600.000 lire, se un videogioco quale simulatori di guida negli anni novanta costava fra i 15/20 milioni di lire, oggi te lo fanno pagare 20/35000 Euro pari ad una mercedes classe c nuova.
Se poi parliamo della redditività dei video giochi, oggi sarebbero pari a 0 perchè sino ad oggi lo Stato ha drogato tutti con il fattore di vincere soldi, perciò figuriamoci se è possibile riportare indietro il tutto.
Ma la cosa di questo Stato e di chi lo rappresenta, oltre alla chiara diffamazione pubblica sull'onorabilità personale e professionale quanto riguarda la mia persona, in quanto non mi sento di essere un mafioso o di usare i miei locali, che sono nel mercato dal 1983, avere quattro personaggi, fra chiesa, certi politici e dipendenti pubblici avere un determinato potere da divenire una chiara forma di Bossing, in quanto usano le Leggi per metterti fuori gioco e per di più con pregiudizio, accordarsi fra loro creando LEGGI RETROATTIVE.
Ma creare Leggi Retroattive non è una cosa illegale?
Loro vogliono illegalmente fare Leggi retroattive e poi dicono a noi che con le nostre attività favoriamo riciclaggio ed usura come asserito dal grillino il Sig. Andrea Ussai del Movimento 5 Stelle.
Ma non basta oltre a subire da anni persecuzione da parte delle autorità con controlli che per intere giornate ti bloccano l'attività senza intascare nemmeno un euro, come accaduto un mese fa su due dei miei locali finendo al pronto soccorso per malore, per fare de sensazionalismo sui giornali a danno nostro, dobbiamo subire anche la minaccia proveniente da internet, dove qualsiasi persona, anche un minorenne sul motore di ricerca può scrivere, come truccare le slot machine da bar e a tutti i trucchi possibili ed immaginabili, senza che nemmeno la Polizia Postale faccia il suo dovere.
E poi saremmo noi criminali?
ORA BASTA, QUALE CITTADINO VENETO, LE CHIEDO DI APRIRE IL CASO E RELATIVE DENUNCE PER APPURATA DIFFAMAZIONE PUBBLICA, LESIONE SULL'ONORABILITA' E LESIONE SULLA PROFESSIONALITA' CHE SONO A CARICO DALLA MIA PERSONA, IN QUANTO NON MI SENTO FAR PARTE DI ORGANIZZAZIONI MAFIOSE O CHE I MIEI LOCALI FACCIANO PARTE DI RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO, RICHIEDENDO ALLO STATO ITALIANO LA RESTITUZIONE DI TUTTE LE TASSE CHIAMATE PREU INCASSATE FORZATE PER 12 ANNI (OVVERO DAL 2004) DAL MIO LAVORO MAFIOSO PARI A 7.000.000/°°€ (Settemilioni di Euro) tutto comprovabile perchè con i Concessionari di Rete che li incassano e poi li riversano allo Stato e tutto registrato.
In attesa di un Suo gentile riscontro su come procedere, porgo distinti saluti.
Vincenzo Bassanese
02.09.2016  
 
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“ECCO LE BUGIE DEGLI IMMIGRATI CHE CHIEDONO ASILO”

 
"Vi racconto tutte le bugie degli immigrati che chiedono asilo"
Un mediatore culturale che lavora per le commissioni che giudicano gli immigrati ci racconta come i richiedenti asilo s'inventino violenze e persecuzioni
Gio, 30/07/2015
“La maggior parte delle storie sono inventate, costruite”. 
Uchenna – nome di fantasia della fonte che chiede di rimanere anonima – fa l'interprete per i profughi che si presentano a fare domanda d’asilo.
Per questo può dire davvero, e senza filtri ideologici, chi sono veramente gli immigrati che arrivano sulle nostre coste.
Essere mediatore culturale per la commissione territoriale, cioè quella che decide se e chi può ottenere lo status di rifugiati, permette infatti di toccare con mano le storie (vere o presunte) dei profughi.
Quello che ne esce fuori è un'immagine ben diversa da quella del migrante bisognoso che viene disegnata dai media.
A giudicare i richiedenti asilo dovrebbero esserci quattro persone per ogni commissione: un rappresentate della prefettura, uno dell'Unhcr, un'altro del Comune e l'ultimo per la questura.
"Ora rimangono solo in 1 o 2 a seguire l'intervista – dice Uchenna – perché ci sono diversi problemi di carattere organizzativo".
Da inizio anno arrivano talmente tante richieste che se fossero tutti presenti ad ogni colloquio non si finirebbe mai.
Il sistema è praticamente al collasso: "Adesso riusciamo a fare 8 interviste al giorno, ma il ministero dell'Interno ha mandato una circolare per obbligarci a farne più di 12".
Ci riuscite?
"Non proprio, ma dobbiamo: infatti la commissione non va in vacanza.
Abbiamo il lavoro programmato fino al 2017".
Questo significa che in alcuni casi i tempi di attesa per ottenere il parere della commissione possono essere estremamente lunghi. Intanto l'Italia ospita a spese proprie numerosi immigrati che poi non otterranno mai lo status si di rifugiato.
E sono molti, moltissimi: "La maggioranza di quelli che dalla Nigeria stanno arrivando sulle coste italiane – afferma Uchenna – non fuggono certo da pericoli: sono in cerca di soldi e successo per poter tornare un giorno a casa e pavoneggiare la ricchezza raggiunta".
Per farlo, quindi, molte volte s'inventano storie di sofferenze e persecuzioni che non hanno mai subito: "Mi capita spesso di sentir raccontare la stessa identica storia da diversi immigrati".
Come si fa a capire se quello che raccontano è vero?
"Si basa quasi tutto sull'ultima domanda, quando viene chiesto il motivo per cui non si vuole tornare nel proprio paese.
Spesso le risposte sono fantasiose: qualcuno dice di aver paura che una volta rientrato a casa il padre sia intenzionato ad ucciderlo.
Capisce anche lei che per valutare situazioni simili ci sono ben pochi elementi".
Quali risposte danno solitamente gli immigrati a questa domanda?
"Da qualche tempo molti nigeriani affermano di essere soggetti ad un malocchio: raccontano di una setta che sarebbe presente in Nigeria e che perseguita chi non entra a far parte dell’associazione”
Abbastanza fantasiosa…
"Mi capita di ascoltarne tante altre. E tutte che si ripetono".
Quali?
"Le donne, per esempio, raccontano di essere state trascinate in case chiuse in Libia e sfruttate come prostitute.
Tra gli uomini, invece, è tipica la storia dei problemi di eredità.
Sarebbero scappati perché, una volta diventati orfani, un loro parente malvagio e più ricco starebbe provando ad impossessarsi del loro patrimonio.
La storia suona così: 'Lo zio mi ha denunciato per cose che non ho mai fatto, ma vista la sua posizione sociale è più potente di me.
E per queso ho paura'".
Sente davvero così spesso questi racconti?
"Assolutamente sì.
E c'è molto di falso: prima di iniziare con la storia dello 'zio cattivo' narrano di essere figli unici e di non aver nessun familiare a casa.
Ma è rarissimo che ci siano famiglie con un solo figlio: in Nigeria minimo si hanno tre fratelli".
E queste 'scuse' vengono di solito accettate o rigettate dalla commissione?
"Come interprete non vengo a sapere se un intervistato ottiene o meno l'asilo.
Ma durante l'intervista riesco a capire se si sta mentendo o se si dice la verità: le donne, ad esempio, estremizzano le storie di violenza sessuale, ma non è difficile comprendere se l'hanno subita davvero oppure no.
Questo nonostante i profughi siano ben accorti nel documentarsi su quello che raccontano”.
Ad esempio?
"Senza citare nomi, alcune ragazze raccontano di essere lesbiche e qualcuno alla commissione ha anche portato un foglio stampato da internet di un articolo riguardante un evento di omofobia in Nigeria.
Senza contare, poi, che sovente non appena si siedono all'interrogazione chiedono di cambiare la data di nascita".
Perché?
"Provano a farsi passare per minorenni, così da ottenere senza problemi il diritto d'asilo.
Questo comportamento dovrebbe far scattare più di un campanello d'allarme: è probabile che dietro quella persona non ci sia nessun passato di violenze o sofferenze.
Durante l'intervista basta guardare il volto dei migranti per capire se hanno subito soprusi: si legge negli occhi se quello che raccontano lo hanno subito sulla loro pelle o se l'hanno preparato a tavolino".
Non è assurdo che l'Italia debba sostenere i costi dell'accoglienza per sentirsi raccontare queste bugie?
"Se io facessi parte della commissione non saprei come reagire.
Spesso suggerisco ai richiedenti asilo di dire la verità, ma loro alla fine mi chiedono: 'Ho detto bene la storia?'.
Quando sento queste cose capisco che quello che hanno raccontato è una sorta di favoletta imparata a memoria".
Passiamo oltre. Come mai tutti quelli che arrivano sui barconi sono senza documenti?
"Chi approda in Italia dice di non averlo mai avuto o di averlo perso in Libia.
In Nigeria falsificare documenti e cambiare più volte identità è una cosa normale.
Fanno lo stesso durante il riconoscimento a Lampedusa".
Come fa ad esserne certo?
"Prendo come esempio sempre la Nigeria: se hai un determinato nome o cognome si capisce se provieni dal Nord o dal Sud.
Ci sono state persone che mi hanno detto di essere in fuga dalla lotta tra cristiani e mussulmani che c'è nel Nord del Paese.
Poi però hanno un nome "meridionale": mi fa pensare che ci sia di mezzo una menzogna.
La maggior parte delle identità vengono inventate all’arrivo, questo rende praticamente impossibile verificare davvero la storia dell'immigrato".
Quale tipologia di persone decide di intraprendere il "viaggio della speranza"?Bambino-siriano-morto-in-mare
"Partono i ragazzi che vogliono vedere l'Europa, giovani che hanno accumulato dei soldi e che hanno dei contatti per organizzare il viaggio.
Tutto è studiato e ci sono persone qui in Italia che favoriscono questi flussi.
Non è vero che ad arrivare sono le persone indigenti, che ovviamente non hanno le risorse per affrontare un simile percorso.
Salgono sui barconi quei giovani cui magari era stato rifiutato il visto ufficiale.
Lo dice anche un mio collega: ‘Sveglia Uchenna, questi mentono tutti’”.
Perché vengono qui?
“I nigeriani sono persone appariscenti.
Vengono in Europa con la speranza di arricchirsi e poi tornare a casa per costruirsi una bella casa, ostentando la propria ricchezza”.
Tra i migranti che arrivano in Italia ci sono anche persone pericolose?
“Piuttosto credo che lo diventino dopo.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, questi ragazzi pensano di trovare immediatamente lavoro.
Ma l’Italia non è l’Eldorado, così vanno a finire nelle mani degli spacciatori di droga che spesso sono loro connazionali.
I nigeriani in Italia gestiscono droga e prostituzione”.
Come si risolvono questi problemi?
“Da immigrato regolare dico che l’Italia è troppo debole.
Il fatto che ci sia la possibilità di fare ricorso contro la decisione della commissione è assurdo.
Nel frattempo, infatti, queste persone vivono nella clandestinità a spese dell’Italia.
Bisogna rendere più dura le legge sull’immigrazione: nel momento in cui la domanda d’asilo è stata rigettata, gli immigrati devono essere rimandati immediatamente nel loro Paese.
Più l’Italia continua ad essere poco chiara sul tema, più queste persone ne approfitteranno per partire dall’Africa anche se sanno benissimo di non aver nessuna possibilità di ottenere accoglienza. Ma in Italia vige la legge del ‘poverino’”.
Cos’è?
“Nelle commissioni si sente dire ad ogni racconto strapplacrime: ‘Poverino’.
Eppure questi spesso non fanno che raccontare bugie”.
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VERGOGNA BERGOGLIO ! ECCO LA CHIESA SPA.

Con ripristino della Repubblica pronti ad espropriare tutti i beni della chiesa sui nostri territori.
Violenza-anziana-620x264VENEZIA
Ordini di Bergoglio.
Di fronte all’arrivo dei sedicenti profughi raccattati ogni giorno in Libia, le parrocchie devono a mettere a disposizione case o spazi in un’ottica di accoglienza diffusa.
A spese degli italiani.
E non solo in termini di 35 euro a ‘profugo’ al giorno.
Infatti iniziano gli sfratti degli anziani che vivono nelle case del Vaticano.
A Malamocco, antico borgo di pescatori al Lido di Venezia, c’è un appartamento inagibile perché ha l’impianto elettrico e quello del riscaldamento fuori norma, e la parrocchia, retta da don Cesare Zanusso, non ha i soldi per sistemarli.
La casa è abitata da una parrocchiana di 77 anni, vedova da tre mesi. Lo scorso gennaio l’anziana ha ricevuto la lettera di sfratto, che oggi per la seconda volta l’ufficiale giudiziario e le forze dell’ordine cercheranno di rendere esecutivo.
La parrocchia vuole metterlo a disposizione dei sedicenti profughi, in cambio, la Prefettura deve essere disposta a restaurare l’immobile.
A spese dei contribuenti.
«La casa è inagibile, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico sono fuori norma, se succede qualcosa la responsabilità è della parrocchia – spiega don Cesare – ora la casa verrà chiusa, noi non abbiamo soldi per restaurarla.
Seguendo le parole di papa Francesco, che ha invitato le parrocchie ad accogliere i profughi, potremmo mettere a disposizione la casa se la Prefettura o la Regione sono disponibili a eseguire i lavori necessari ad avere l’agibilità».
Osceno.
L’inquilina oggi si vedrà arrivare per la seconda volta l’ufficiale giudiziario con la forza pubblica.
Pubblica e abusiva.
Per lei, con la pensione di reversibilità del marito, sarebbe impossibile trovare un’altra casa, finirà per strada.
Don Cesare parla come un manager, spiega che l’affitto pagato dalla signora è fuori mercato, «con quella cifra non sono in grado neppure di pagare le tasse, è uno sfruttamento della parrocchia».
Ieri il presidente Danny Carella, assieme a Matelda Bottoni della Consulta della Casa del Comune, l’ha incontrata.
«Era molto spaventata dall’idea di essere buttata fuori casa e molto confusa – riporta Carella – mi auguro che si trovi un accordo con la parrocchia».
Bottoni spiega che avendo una pensione, seppure bassa, la signora non rientra nei canoni previsti per l’Edilizia residenziale pubblica, in quelli ci rientrano solo gli immigrati: «Purtroppo le proposte fatte dalla parrocchia sono avvenute tutte a voce – dice Bottoni – e il parroco non può pensare che la signora riesca a sobbarcarsi i lavori degli impianti e il rialzo dell’affitto a prezzo di mercato: si parla di un importo di 800 euro».
Vaticano Spa.
Vuole i profughi (finti), perché sono un business.
Butta gli anziani per strada.
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ALLEANZA DI 133 PAESI CONTRO IL NUOVO ORDINE MONDIALE

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I media americani ed europei hanno fatto tutto il possibile per nascondere questa notizia: il 14 e 15 giugno, si sono riuniti a Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, 133 leader mondiali (c’erano anche Cina e India) creando un’alleanza contro il NWO ed i suoi vari “tentacoli”: Stati Uniti, Unione Europea, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il governo ombra mondiale guidato dal FMI e l’OMC.
L’Incontro
Quando le Nazioni più ricche e potenti della Terra formarono i G7, G8, G20 e simili, si unirono per combinare il loro dominio sugli altri 175 Paesi. Per decenni, i ricchi 20 Paesi guidati dagli Stati Uniti sono diventati esponenzialmente più ricchi a scapito delle 175 Nazioni più povere, che a loro volta sono divenute ancora più povere.
Questo è stato il risultato del ‘Nuovo Ordine Mondiale’ occidentale, guidato principalmente da governi globali auto-nominati come il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione mondiale del commercio.
Tuttavia la crisi economica di un tale sistema basato sullo sfruttamento delle risorse (animali, minerali e vegetali) dei Paesi più deboli era inevitabile in quanto insita in un sistema consumistico e quindi distruttivo che depredato quanto vi è all’esterno rivolge su se stesso le medesime logiche.
Ad aiutare la caduta di questo impero si schiereranno 133 Paesi che ne hanno avuto abbastanza di questo sistema finanziario globale truccato del Nuovo Ordine Mondiale con sede a New York e Londra.
Hanno visto le loro economie distrutte da società e governi corrotti che creano un ciclo senza fine di dipendenza e povertà.
Hanno visto vaste risorse delle loro Nazioni derubate dalle multinazionali.
Il loro paesaggio agricolo è stato avvelenato.
I loro cittadini sono stati portati alla bancarotta da parte del FMI e da Wall Street.
E i loro leader democraticamente eletti sono stati rovesciati da agenti stranieri provenienti da Paesi come gli Stati Uniti. Pertanto i 133 Paesi, costituenti i due terzi delle Nazioni sulla Terra, hanno firmato un accordo per eliminare il Nuovo Ordine Mondiale Occidentale e sostituirlo con un sistema equo, onesto e legittimo che permetta a tutti di partecipare e beneficiare delle risorse del pianeta. L’organizzazione è ufficialmente chiamata il ‘Gruppo dei 77 e della Cina‘, ma l’alleanza in realtà comprende 133 Nazioni.
 
Gli interventi
Per mostrare quanta influenza abbiano, il loro incontro è stato aperto con un discorso del segretario generale delle Nazioni UniteBan Ki-Moon.
Tra il pubblico vi erano oltre 30 capi di stato di tutto il mondo e rappresentanti ufficiali provenienti da oltre 100 altri governi.
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha partecipato, dicendo davanti alle Nazioni presenti che dovevano unirsi per “lottare per una crescita economica equa e sostenibile e per un nuovo ordine economico mondiale.”
Il presidente ecuadorianoRafael Correa è andato un passo oltre, dicendo ai leader nazionali riuniti e ai rappresentanti, “Solo quando saremo uniti in tutta l’America Latina e uniti in tutto il mondo saremo in grado di far sentire la nostra voce e cambiare un ordine internazionale che non è solo ingiusto, è anche immorale.”
Un rapporto AFP su Yahoo News, l’unica relazione trovata sui media occidentali, descrive come anche il presidente cubano Raul Castro abbia partecipato con un intervento molto focalizzato sull’economia:” “E‘ necessario richiedere un nuovo ordine internazionale finanziario e monetario e eque condizioni commerciali per i produttori e gli importatori vessati dai guardiani del capitale, centrati sul Fondo monetario internazionale e sulla Banca mondiale e dai difensori del neoliberismo raggruppati nell’Organizzazione mondiale del commercio, che stanno cercando di dividerci.
I princìpi del diritto internazionale sono sfacciatamente violati, cercano di legalizzare l’ingerenza imposta, utilizzano le minacce e la forza con impunità, i media sono utilizzati per promuovere la divisione.  
Solo l’unità ci permetterà di far prevalere la nostra ampia maggioranza.“
In seguito ha rivolto alle Nazioni partecipanti un appello per aiutare il loro alleato principale, il Venezuela. Cuba, Venezuela, Bolivia e un certo numero di Paesi sudamericani hanno avvisato di essere attualmente sotto attacco da parte degli Stati Uniti e della CIA, i quali stanno disperatamente cercando di orchestrare colpi di stato per rovesciare governi democraticamente eletti, come stanno facendo in Ucraina. Come riportato dal Times of India, il presidente boliviano Evo Morales ha minacciato gli Stati Uniti e il presidente americano dicendo “Se Obama continua ad assalire il popolo del Venezuela, sono convinto che, di fronte a provocazioni e aggressioni, il Venezuela e l’America Latina saranno un secondo Vietnam per gli Stati Uniti.”
 
Iran e l’ONU
Un annuncio pubblicato dalle Nazioni Unite in questo fine settimana esprime la partecipazione entusiasta di segretario generale dell’ONU Ban Ki-Moon in occasione della riunione del G77.
Si discute l’importanza di questa massiccia alleanza e degli obiettivi delle Nazioni Unite, con particolare riguardo all’inversione della crescente disuguaglianza economica mondiale tra le Nazioni. Moon e le Nazioni Unite stanno sponsorizzando un incontro separato ma correlato delle Nazioni nel mese di settembre per redigere nuove risoluzioni sul clima che dovranno essere emanate nel 2015.
L’annuncio descrive un incontro privato tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite e vice presidente iraniano: “A margine del vertice odierno, Ban Ki-Moon ha incontrato il Primo Vice Presidente dell’Iran, Eshaq Jahangiri, per discutere le questioni legate allo sviluppo, nonché il ruolo potenziale che l’Iran potrebbe svolgere nel ripristino della stabilità in Iraq e la Siria.
Il segretario generale ha aggiunto che non vedeva l’ora di coinvolgere l’Iran sul cambiamento climatico e ha detto che sperava molto che il presidente Hassan Rouhani potesse partecipare al vertice sul clima a settembre.” Il rapporto dice anche i due leader hanno discusso le ambizioni nucleari dell’Iran e la scadenza in luglio prossimo per la conformità con i mandati precedenti.
 
Sciogliere il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Uno degli obiettivi più ambiziosi del G77 e dei suoi 133 Paesi partecipanti è l’elimiNazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
I leader mondiali insistono che è poco più di una tirannia che cinque Nazioni siano al di sopra dell’intero corpo delle Nazioni Unite.
Con cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che hanno diritto di veto su tutto il resto, le politiche e le azioni delle Nazioni Unite sono dettate da questi cinque Paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Francia e Cina.
I membri del G77 vogliono che il Consiglio di Sicurezza elimini dall’ONU questo organo per poter tornare ad essere un’organizzazione puramente democratica.
 
I pezzi del Domino cominciano a cadere
Questo è solo l’ultimo attacco organizzato verso un sistema finanziario globale truccato da governi corrotti e multinazionali che li controllano.
Proprio il mese scorso, la Russia e la Cina hanno firmato un’alleanza commerciale a lungo termine che rappresenta la prima crepa importante nella bolla del dollaro USA.
I due Paesi hanno deciso di smettere di usare dollari USA nelle loro transazioni e di utilizzare invece le proprie due valute.
Le due maggiori banche dei due Paesi hanno immediatamente annunciato che avrebbero cestinato il dollaro statunitense.
In cima a quello, i Paesi del mondo ‘BRIC’ – Brasile, Russia, India e Cina – hanno dichiarato pubblicamente il loro obiettivo di sostituire il danneggiato dollaro americano con qualche altra valuta di default globale.
Ora che la Russia e la Cina hanno finalmente adottato misure effettive per farlo, i restanti due terzi del mondo proprio al meeting di cui sopra si sono impegnati a realizzarlo. 
La parte spaventosa per gli americani è che sia Washington che Wall Street hanno promesso che ciò non sarebbe mai accaduto, perché se succedesse, sarebbe la distruzione del sistema economico statunitense e, eventualmente, degli stessi Stati Uniti (articolo di Whiteout Press, gli accordi tra Russia e Cina spingono il Dollaro statunitense più vicino al collasso‘).
Per visualizzare un elenco completo delle 133 Nazioni che compongono il G77, visita il Gruppo dei 77 website.
 
Conclusioni
Fa sempre piacere vedere che non è una minoranza a schierarsi contro il NWO, bensi una netta maggioranza: i 133 Paesi partecipanti costituiscono quasi il 60% della popolazione mondiale, in più se contiamo anche i “dissidenti” che vivono nelle Nazioni allineate, penso che si possa raggiungere e superare anche il 70%.
A mio avviso tuttavia è da sottolineare che il NWO non è una Nazione, o un insieme di Nazioni, ma un’organizzazione che attinge il suo potere principalmente dal mondo finanziario.
Gli USA e l’UE non sono che fantocci usati e pilotati dal governo ombra, quindi occorre stare attenti a non identificare questo governo ombra con una Nazione pensando che distruggendo quella Nazione si sia distrutta la struttura di potere occulta.
Tale struttura come un parassita può passare tranquillamente da un Paese all’altro infiltrandosi nelle istituzioni per i suoi scopi non certo filantropici.
E’ bene quindi parlare di contenuti reali e di cosa questa nuova organizzazione “anti-NWO” si prefigga realmente: un buon modo per smascherare eventuali infiltrati è chiedere sempre che posizione assumono nei confronti della “sovranità monetaria”, in quanto i poteri finanziari non possono nulla in un Paese con una moneta di proprietà del popolo.
Se invece si parla ancora di “gold standard” o di altri trucchi per aggirare il problema, è molto probabile che sotto la maschera del novello “salvatore” si nascondano sempre i medesimi poteri: immaginatevi quale grande beffa sarebbe se convinti tutti di abbracciare la salvezza ci gettassimo invece a capofitto nei piani del nemico, d’altra parte non sarebbe la prima volta, anzi lo schema classico è proprio quello che consiste nella creazione del problema per poi proporre la LORO soluzione, quindi nulla di nuovo.
Ad ogni modo occhi e menti aperte.
 
Fonte:
 
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IL 13 OTTOBRE 2015 LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO HA CONDANNATO L’ITALIA.

IL 13 OTTOBRE 2015 STRASBURGO HA CODANNATO L'ITALIA CON UNA UNA SENTENZA STORICA …
E NESSUNO SA NIENTE PERCHE' LA NOTIZIA E' CENSURATA DAI MEDIA.
Può lo Stato italiano privare un bambino dell’affetto dei propri genitori solo perché ci siano delle difficoltà all’interno della famiglia?
E, soprattutto, senza che nessuno si sia fatto avanti per dare un sostegno concreto?
La risposta è no e non proviene dal senso comune di umanità ma dalla Corte Europea per i Diritti dell’uomo che, con una sentenza emessa il 13 ottobre scorso, ha attestato la violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in materia di tutela della Vita Privata e Familiare.
L’articolo in questione, infatti, afferma che “ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e “non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione di reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Ciò è avvenuto grazie al ricorso presentato e vinto dall’avvocato Francesco Morcavallo, ex Giudice Minorile, in merito alla decisione di rendere adottabili tre bambini tolti dalla madre per via di difficoltà familiari e per una fase di depressione personale, nonostante non sia mai avvenuto alcun effettivo maltrattamento.
La Corte, in pratica, ha affermato il principio che, prima di dichiarare adottabile un bambino, è necessario che siano effettuati tutti i tentativi per evitare il suo allontanamento dai genitori naturali.
L’Italia, pertanto, è stata sia condannata a una sanzione pecuniaria sia ad adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte Europea (la sentenza, infatti, non annulla automaticamente gli effetti della decisione di adottabilità).
Si tratta, quindi, di una sentenza di portata storica con la speranza che finalmente, prima di allontanare un bambino dai propri genitori, chi di competenza utilizzi tutti gli strumenti necessari per evitarlo.
Gian Piero Robbi
Tratto da (CLICCA QUI)
e-adesso-basta-2_zoom1ECCO LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 ottobre 2015 – Ricorso n. 52557/14 – S.H. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CAUSA S.H. c. ITALIA
(Ricorso n. 52557/14)
SENTENZA
STRASBURGO
13 ottobre 2015
 
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa S.H. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Yonko Grozev, giudici,
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 22 settembre 2015,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 52557/14) proposto contro la Repubblica italiana con cui una cittadina italiana, la sig.ra S.H. («la ricorrente»), ha adito la Corte l’11 luglio 2014 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. M. Morcavallo del foro di Roma. Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3. La ricorrente lamenta in particolare una violazione del suo diritto al rispetto della vita famigliare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione.
4. Il 23 ottobre 2014 il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’articolo 8 della Convenzione è stato comunicato al Governo e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto, conformemente all’articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. La ricorrente è nata nel 1984 ed è residente a Sacile.
6. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
7. La ricorrente è madre di tre bambini: R., P. e J., nati rispettivamente nel 2005, 2006 e 2008.
8. All’epoca dei fatti la ricorrente viveva con il padre dei bambini, soffriva di depressione e seguiva una terapia farmacologica.
9. Nell’agosto 2009 i servizi sociali informarono il tribunale per i minorenni di Roma (di seguito «il tribunale») che i minori erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci e fu avviato un procedimento d’urgenza dinanzi al tribunale. Con un provvedimento emesso l’11 agosto 2009 il tribunale ordinò l’allontanamento dei minori dalla famiglia disponendo che fossero collocati in un istituto, e incaricò i servizi sociali di elaborare un progetto in favore dei minori stessi.
10.  Il 20 ottobre 2009 la ricorrente e il padre dei minori furono sentiti dal tribunale. Essi ammisero che, a causa dello stato di salute della ricorrente e degli effetti secondari dei farmaci che assumeva per curare la depressione, essi avevano delle difficoltà ad occuparsi dei figli. Tuttavia, affermarono che potevano occuparsi in maniera adeguata dei bambini con l’aiuto dei servizi sociali e del nonno. La ricorrente indicò che seguiva una terapia e che gli effetti secondari inizialmente indotti dai farmaci non si erano più manifestati. I due genitori chiesero di prevedere un progetto di sostegno elaborato dai servizi sociali allo scopo di permettere il ritorno dei minori in famiglia.
11.  Il 3 dicembre 2009 la psichiatra depositò il proprio rapporto relativo alla ricorrente. Da quest’ultimo risultava che essa seguiva una terapia farmacologica, che era disposta a seguire una psicoterapia e ad accettare l’aiuto dei servizi sociali, e che aveva un legame affettivo molto forte con i figli.
Alla stessa data, il Gruppo di lavoro integrato sulle adozioni («G.I.L.») depositò il proprio rapporto indicando che, nonostante le difficoltà famigliari, i genitori avevano reagito positivamente, avevano partecipato agli incontri organizzati ed erano disposti ad accettare il sostegno dei servizi sociali. Di conseguenza, il G.I.L. proponeva il ritorno dei minori presso i genitori e la realizzazione di un progetto di sostegno famigliare.
12.; Con un provvedimento emesso il 19 gennaio 2010 il tribunale, tenuto conto dei rapporti dei periti e del fatto che il nonno paterno era disposto ad aiutare il figlio e la ricorrente ad occuparsi dei bambini, ordinò che questi ultimi tornassero presso i genitori.
Il 24 marzo 2010, tuttavia, il progetto di riavvicinamento genitori-figli fu interrotto e i minori furono allontanati nuovamente dalla famiglia in quanto la ricorrente era stata ricoverata in seguito all’aggravarsi della sua malattia, il padre aveva lasciato l’abitazione famigliare e il nonno era malato. Il tribunale stabilì allora un diritto di visita per i due genitori, fissato nel modo seguente: per la ricorrente un’ora ogni quindici giorni; per il padre dei minori due ore a settimana.
13. Nel marzo 2010 la procura chiese che fosse avviata una procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori.
14. Il 10 giugno 2010 i genitori furono sentiti dal tribunale. La ricorrente affermò che si stava curando, sottolineò che il padre dei minori era disposto ad occuparsene e che, di conseguenza, questi ultimi non si trovavano in stato di abbandono. Il padre assicurava che, anche se lavorava, poteva occuparsi efficacemente dei minori, con l’aiuto di suo padre, e che aveva assunto una collaboratrice domestica che poteva aiutarlo.
15. Nell’ottobre 2010 il tribunale dispose una perizia per valutare la capacità della ricorrente e del padre dei minori di esercitare il ruolo di genitori. Il 13 gennaio 2011 il perito depositò un rapporto dal quale risultava:
  • che il padre non presentava alcuna patologia psichiatrica, che aveva una personalità fragile ma era in grado di assumersi le proprie responsabilità;
  • che la ricorrente era affetta da un «disturbo della personalità borderline che interferiva, in misura limitata, con la sua capacità di assumersi delle responsabilità legate al suo ruolo di madre»;
  • che i bambini erano iperattivi, e che una parte importante di questa sintomatologia poteva essere l’espressione delle difficoltà famigliari.
Nelle sue conclusioni, il perito osservò che i due genitori erano disposti ad accettare gli interventi necessari al fine di migliorare il loro rapporto con i figli e formulò le seguenti proposte: mantenere l’affidamento dei bambini all’istituto, predisporre un percorso di riavvicinamento tra i genitori e i figli e intensificare gli incontri. Fu proposta anche una nuova valutazione della situazione della famiglia dopo sei mesi.
16. Con una sentenza emessa il 1° marzo 2011, tuttavia, il tribunale dichiarò i minori adottabili e gli incontri tra i genitori e i minori furono interrotti.
Nelle motivazioni, il tribunale considerò che nel caso di specie non fosse necessaria una nuova valutazione della situazione famigliare. Esso sottolineò le difficoltà dei genitori a esercitare il loro ruolo genitoriale, difficoltà che erano state indicate dal perito, e fece riferimento alle dichiarazioni della direttrice dell’istituto, secondo la quale la ricorrente soffriva di «gravi disturbi mentali», il padre «non era capace di dimostrare il suo affetto e si limitava a interagire con gli assistenti sociali in modo polemico» e i genitori «non erano in grado di dare ai figli le attenzioni e le terapie di cui avevano bisogno ». Tenuto conto di questi elementi, il tribunale dichiarò i minori adottabili.
17.  La ricorrente e il padre dei minori interposero appello avverso tale sentenza e chiesero la sospensione dell’esecuzione della stessa. Essi affermavano:
  • che il tribunale aveva erroneamente dichiarato l’adottabilità in assenza di una «situazione di abbandono», condizione necessaria ai sensi della legge n. 184 del 1983 per poter dichiarare l’adottabilità;
  • che la dichiarazione di adottabilità doveva costituire soltanto una extrema ratio e che, nella fattispecie, essa non era necessaria in quanto le loro difficoltà famigliari, legate soprattutto alla malattia della ricorrente, erano di natura transitoria e avrebbero potuto essere superate con il sostegno degli assistenti sociali.
Gli stessi sottolinearono infine che il tribunale non aveva tenuto conto della perizia depositata nel gennaio 2011 che ordinava la realizzazione di un percorso di sostegno e il riavvicinamento dei minori ai loro genitori.
18. Nel luglio 2011 il tribunale ordinò che ciascuno dei figli fosse dato in affidamento a una famiglia diversa.
19. Con una sentenza resa il 7 febbraio 2012 la corte d’appello di Roma rigettò l’appello della ricorrente e confermò l’adottabilità.
La corte d’appello osservò che le autorità competenti avevano compiuto gli sforzi necessari per garantire un sostegno ai genitori e preparare il ritorno dei bambini presso la loro famiglia. Tuttavia, il progetto non era andato a buon fine, il che dimostrava l’incapacità dei genitori di esercitare il loro ruolo genitoriale e l’assenza di carattere transitorio della situazione. Basandosi sulle conclusioni dei servizi sociali, la corte d’appello sottolineò che il fallimento del progetto aveva avuto conseguenze negative per i minori e che l’adottabilità mirava a tutelare il loro interesse ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata, cosa che la loro famiglia di origine non era in grado di fare a causa dello stato di salute della madre e delle difficoltà del padre. La corte d’appello osservò che vi erano stati sviluppi positivi della situazione, come la presa di coscienza della madre dei suoi problemi di salute e la sua volontà di seguire un percorso terapeutico, nonché gli sforzi del padre per trovare delle risorse per occuparsi dei figli o la disponibilità del nonno ad aiutare il figlio. Tuttavia, secondo la corte d’appello, questi elementi non erano sufficienti ai fini della valutazione della capacità dei due genitori di esercitare il loro ruolo genitoriale. Tenuto conto di questi elementi e allo scopo di salvaguardare l’interesse dei minori, la corte d’appello concludeva perciò confermando l’adottabilità.
20. La ricorrente e il padre dei bambini presentarono ricorso per cassazione. Con una sentenza depositata il 22 gennaio 2014, la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente, considerando:
  • che la corte d’appello avesse correttamente valutato l’esistenza di una situazione di abbandono morale dei minori e l’irreversibilità della incapacità dei genitori di esercitare il loro ruolo, tenuto conto del fallimento del primo progetto di sostegno messo in atto dai servizi sociali;
  • che la dichiarazione di adottabilità avesse debitamente tenuto conto dell’interesse dei minori a essere accolti in una famiglia capace di occuparsene efficacemente.
21. Nel febbraio 2014 la ricorrente chiese al tribunale per i minorenni di Roma la revoca della dichiarazione di adottabilità (sulla base dell’articolo 21 della legge n. 184 del 1983). A sostegno della sua domanda, la ricorrente produsse diversi documenti medici che attestavano che il suo stato di salute nel frattempo era migliorato, allo scopo di dimostrare che le condizioni previste dall’articolo 8 della legge n. 184 del 1983 per poter dichiarare l’adottabilità erano ormai venute meno.
Con una sentenza resa in data 14 maggio 2014 il tribunale per i minorenni di Roma rigettò la domanda della ricorrente.
22. L’esito della procedura di adozione dei minori non è ancora noto.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
23. Il diritto interno pertinente è descritto nelle cause Akinnibosun c. Italia, (n. 9056/14, § 45, 16 luglio 2015) e Zhou c. Italia, (n. 33773/11, §§ 24-26, 21 gennaio 2014).
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
24. La ricorrente contesta alle autorità interne di avere dichiarato l’adottabilità dei suoi figli mentre, nella fattispecie, non esisteva alcuna situazione di abbandono, bensì soltanto delle difficoltà famigliari transitorie, legate alla sua patologia depressiva e all’interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, difficoltà che avrebbero potuto essere superate attuando un percorso di sostegno con l’aiuto dei servizi sociali.
Essa sottolinea che le autorità interne hanno tagliato ogni legame con i suoi figli mentre la perizia aveva stabilito che nel caso di specie potevano essere adottate altre misure volte a salvaguardare il legame famigliare.
Pertanto, essa ritiene che le autorità interne si siano sottratte al loro obbligo positivo di fare ogni sforzo necessario per salvaguardare il legame genitori-figli, inerente all’articolo 8 della Convenzione, che recita:
«1.; Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
25. Il Governo contesta questa tesi.
A.  Sulla ricevibilità
26.; La Corte, constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre peraltro in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) La ricorrente
27. La ricorrente sottolinea anzitutto che le condizioni previste dalla legge per dichiarare l’adottabilità dei suoi figli non erano soddisfatte nel caso di specie, e a tale proposito osserva che i giudici nazionali hanno basato la dichiarazione di adottabilità soprattutto sulla sua malattia e sull’interruzione della convivenza tra i due genitori.
Considerando che queste difficoltà famigliari erano di natura temporanea, la ricorrente ritiene che, preferendo tagliare il legame di filiazione materna piuttosto che adottare le misure necessarie per sostenerla ed aiutarla, i giudici nazionali siano venuti meno agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione.
28. La ricorrente fa osservare che se inizialmente fu attuato un percorso di sostegno, esso è stato nondimeno interrotto a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute. Essa sottolinea che tale aggravamento era soltanto di natura temporanea, e pertanto non poteva giustificare la cessazione definitiva di qualsiasi tentativo di salvaguardare il legame famigliare.
29. La ricorrente rammenta che era consapevole delle difficoltà causate dalla sua malattia e sottolinea che aveva seguito un percorso terapeutico e chiesto varie volte ai servizi sociali e alle autorità competenti un sostegno e un accompagnamento per soddisfare al meglio le necessità dei bambini.
Essa considera che la situazione di difficoltà di un genitore non può bastare, di per sé, a giustificare la rottura del legame genitore-figlio ma impone allo Stato di adottare le misure necessarie per fornire un’assistenza effettiva e preservare il legame famigliare. A questo riguardo la ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza Zhou c. Italia, sopra citata.
30. La ricorrente non contesta che le autorità nazionali godano di un ampio margine di apprezzamento per determinare le misure da adottare al fine di tutelare l’interesse superiore dei bambini. Tuttavia, essa fa osservare che l’allontanamento dei minori dalla madre ha avuto effetti negativi sul loro equilibrio psicofisico e si riferisce a questo proposito ai rapporti dei periti (si veda il paragrafo 15 supra).
31. La ricorrente richiama l’attenzione sul fatto che la decisione di dichiarare i minori adottabili è stata presa senza tenere conto dei rapporti dei periti, secondo i quali il legame genitore-figli doveva essere preservato. La stessa rammenta a questo riguardo che, in un primo momento, i periti avevano auspicato che i bambini tornassero dai loro genitori. In seguito, quando il suo stato di salute si era aggravato e la convivenza tra i due genitori era stata interrotta, il perito nominato dal tribunale aveva proposto l’affidamento famigliare temporaneo dei minori e la realizzazione di un percorso di sostegno. I giudici nazionali, tuttavia, hanno contravvenuto a queste indicazioni, hanno dichiarato i minori adottabili e li hanno dati in affidamento ciascuno a una famiglia diversa.
b) Il Governo
32. Il Governo afferma che le autorità italiane competenti hanno agito nell’intento di proteggere l’interesse superiore dei minori e hanno adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare il legame famigliare. La dichiarazione di adottabilità è stata pronunciata nell’ambito di una procedura equa, dopo un esame approfondito della situazione psicologica e fisica dei genitori e dei figli.
33. Il Governo rammenta che i minori vivevano in una situazione di precarietà e di pericolo, il che aveva giustificato l’intervento dei servizi sociali e la loro collocazione in un istituto.
34. La dichiarazione di adottabilità, intervenuta dopo vari tentativi di riunire i minori e i loro genitori, si basava sulle indicazioni dei periti ed era giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’interesse superiore dei minori. Il Governo rammenta al riguardo il contenuto dei rapporti peritali che evidenziano i limiti della capacità della ricorrente di esercitare il ruolo di genitore nonché i disturbi comportamentali dei minori legati alla situazione famigliare difficile (si veda il paragrafo 15 supra).
35. Il Governo ritiene che la proposta dei periti di effettuare una nuova valutazione della situazione famigliare prima di dichiarare i minori adottabili non poteva essere accolta dai giudici nazionali.
L’analisi attenta degli elementi di fatto e di diritto operata dai giudici nazionali aveva evidenziato l’esistenza di gravi motivi che giustificano la dichiarazione di adottabilità e non lasciava dubbi circa l’impossibilità di un cambiamento positivo della situazione famigliare. La volontà dei genitori di occuparsi dei figli e di accettare un sostegno da parte dei servizi sociali non era sufficiente per superare le difficoltà oggettive della presente causa e ad assicurare ai minori un buono sviluppo psicofisico.
36. Il Governo richiama l’attenzione sul fatto che la ricorrente aveva dichiarato dinanzi ai giudici nazionali di non essere in grado di occuparsi dei figli e aveva chiesto di essere aiutata o che i minori fossero affidati al padre. Tenuto conto di queste difficoltà, riconosciute dalla stessa ricorrente, e del fatto che il percorso di sostegno non era andato a buon fine, i giudici nazionali hanno adottato l’unica decisione che potesse tutelare l’interesse dei minori. Il Governo rammenta a questo riguardo la giurisprudenza della Corte, secondo la quale deve essere garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dei figli e dei genitori. Tuttavia, l’interesse superiore del figlio può prevalere su quello dei genitori (Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996 III).
37. Il Governo afferma che l’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare era prevista dalla legge e perseguiva lo scopo di proteggere i minori. Esso considera infine che i motivi indicati dai giudici nazionali per fondare le loro decisioni sono pertinenti e sufficienti, e che le autorità nazionali non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
38. La Corte constata in via preliminare che non viene messo in discussione che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisca una ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare. Essa rammenta che una tale ingerenza è compatibile con l’articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica. La nozione di necessità implica che l’ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (si vedano Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile 2012).
39.; La Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 75). Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti dall’articolo 8 non si presta a una definizione precisa, ma i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti, tenendo conto tuttavia che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 60). In particolare, l’articolo 8 non può autorizzare un genitore a veder adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (si vedano Johansen c. Norvegia, sopra citata, § 78, e Gnahoré, sopra citata, § 59). In tal modo, in materia di adozione, la Corte ha già ammesso che possa essere nell’interesse del minore favorire l’instaurarsi di legami affettivi stabili con i suoi genitori affidatari (Johansen, sopra citata, § 80, e Kearns, sopra citata, § 80).
40. La Corte rammenta anche che, nel caso degli obblighi negativi come nel caso degli obblighi positivi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (si veda W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 60, serie A n. 121), che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008), o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore (si vedano Johansen, sopra citata, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118, CEDU 2002 VI). Tuttavia, un tale approccio può essere scartato a causa della natura della relazione genitore-figlio quando il legame è molto limitato (Söderbäck c. Svezia, 28 ottobre 1998, §§ 30-34, Recueil 1998 VII).
41. Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e alla Corte cercare di stabilire se, nell’applicazione e nell’interpretazione delle disposizioni di legge applicabili, le autorità nazionali abbiano rispettato le garanzie dell’articolo 8, tenendo conto in particolare dell’interesse superiore del minore (si vedano, mutatis mutandis, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 141, CEDU 2010, K.A.B. c. Spagna, n. 59819/08, § 115, 10 aprile 2012, X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 102, CEDU 2013).
42. A tale riguardo, e per quanto attiene all’obbligo per lo Stato di decretare misure positive, la Corte afferma costantemente che l’articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di adottarle (si vedano, ad esempio, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71, serie A n. 156, e Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91, serie A n. 226-A; P.F. c. Polonia, n. 2210/12, § 55, 16 settembre 2014). In questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, sopra citata, § 48; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 63).
b) Applicazione di questi principi
43. La Corte considera che la questione decisiva nella fattispecie consista pertanto nel determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i minori potessero condurre una vita famigliare normale all’interno della propria famiglia.
44. La Corte osserva che le autorità italiane hanno preso in carico la ricorrente e i figli a partire da agosto 2009, quando i servizi sociali informarono il tribunale che i minori erano stati ricoverati a causa dell’ingestione accidentale di medicine. I minori furono allontanati dalla famiglia e collocati in un istituto.
45. La Corte osserva che inizialmente fu attuato un primo progetto di sostegno alla famiglia e che, nel gennaio 2010, i minori tornarono presso i genitori. La decisione del tribunale si basava sull’attestazione, da parte dei periti, di una reazione positiva dei genitori al percorso di sostegno famigliare elaborato dai servizi sociali e sull’esistenza di un legame affettivo molto forte tra la ricorrente e i minori.
46. Nel marzo 2010 il padre dei minori lasciò il domicilio famigliare e la ricorrente fu ricoverata a causa dell’aggravamento del suo stato di salute. Alla luce degli sviluppi intervenuti, i minori furono perciò nuovamente allontanati dalla famiglia e collocati in un istituto, e fu avviata una procedura di adottabilità.
47.  La Corte osserva che il perito nominato dal tribunale aveva previsto un percorso di riavvicinamento genitori-figli, con una intensificazione degli incontri e un riesame della situazione dopo sei mesi. La soluzione proposta si basava sull’esistenza di legami affettivi forti tra genitori e figli, nonché sulla valutazione complessivamente positiva della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo e sulla loro disponibilità a collaborare con i servizi sociali. La Corte osserva che la perizia in questione fu depositata in cancelleria il 13 gennaio 2011 e che solo due mesi dopo, ossia il 1° marzo 2011, il tribunale, contrariamente alle indicazioni del perito, ha dichiarato i minori adottabili e ordinato l’interruzione degli incontri. La decisione di interrompere immediatamente e definitivamente il legame materno è stata presa molto rapidamente, senza un’analisi attenta dell’incidenza della misura di adozione sulle persone interessate e nonostante le disposizioni di legge secondo le quali la dichiarazione di adottabilità deve rimanere l’extrema ratio. Pertanto il tribunale, rifiutando di prendere in considerazione altre soluzioni meno radicali praticabili nel caso di specie, come il progetto di sostegno famigliare previsto dalla perizia, ha scartato definitivamente qualsiasi possibilità, per il progetto, di andare a buon fine e per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.
48. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare (Couillard Maugery c. Francia, sopra citata, § 237) e che delle misure che portano a una rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. La Corte sottolinea anche che l’articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (Zhou c. Italia, sopra citata, § 59).
49. La Corte osserva che, in cause così delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un’ampia libertà per valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze tali da giustificare il fatto di allontanare il minore. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità abbiano valutato accuratamente l’incidenza che avrebbe avuto sui genitori e sul minore la misura di adozione, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 166, CEDU 2001 VII; Kutzner, c. Germania, n. 46544/99, § 67, CEDU 2002 I).
50. A differenza di altre cause che la Corte ha avuto occasione di esaminare, i figli della ricorrente nella presente causa non erano stati esposti a una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico (si vedano, a contrario, Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, 13 marzo 2012, Dewinne c. Belgio (dec.), n. 56024/00, 10 marzo 2005; Zakharova c. Francia (dec.), n. 57306/00, 13 dicembre 2005), né ad abusi sessuali (si veda, a contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 104, 9 maggio 2003).
La Corte rammenta che ha concluso per l’esistenza di una violazione dell’articolo 8 nella causa Kutzner c. Germania, (§ 68, sopra citata) nella quale i tribunali avevano revocato la potestà genitoriale ai ricorrenti dopo avere constatato in questi ultimi un deficit intellettivo e avevano collocato i due figli in famiglie affidatarie distinte (§ 77, sentenza sopra citata). La Corte ha osservato che, se i motivi invocati dalle autorità e dai giudici nazionali erano pertinenti, gli stessi motivi non erano sufficienti per giustificare questa grave ingerenza nella vita famigliare dei ricorrenti (§ 81, sentenza sopra citata). Essa ha anche constatato la violazione dell’articolo 8 in una causa (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, 18 dicembre 2008) in cui l’affidamento dei figli dei ricorrenti era stato motivato dalla incapacità di questi ultimi di garantire loro condizioni di vita adeguate (la mancanza di risorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l’educazione morale dei figli).
Lo stesso è avvenuto nella causa Zhou c. Italia (§§ 59-61, sopra citata), nella quale la Corte ha considerato che le autorità non si fossero sufficientemente impegnate per mantenere il legame madre-figlia e si fossero limitate a constatare che sussistevano delle difficoltà che invece avrebbero potuto essere superate per mezzo di una assistenza sociale mirata.
La Corte ha invece concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 nella causa Aune c. Norvegia (n. 52502/07, 28 ottobre 2010), osservando che l’adozione del minore non aveva di fatto impedito alla ricorrente di continuare ad intrattenere una relazione personale con il minore e non aveva avuto la conseguenza di allontanarlo dalle sue radici. Anche nella causa, sopra citata, Couillard Maugery c. Francia, in cui l’affidamento dei minori era stato disposto in ragione di uno squilibrio psichico dei genitori, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8, tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte della madre con i servizi sociali, del rifiuto di vederla da parte dei figli e soprattutto del fatto che il legame materno non era stato interrotto in maniera definitiva, in quanto l’affidamento, nel caso di specie, costituiva soltanto una misura temporanea.
51. Nella presente causa, la procedura di dichiarazione di adottabilità dei minori è stata avviata in seguito all’aggravarsi della malattia della ricorrente, che aveva condotto al ricovero di quest’ultima, e del degrado della situazione famigliare, a seguito della separazione della coppia dei genitori.
52. La Corte non dubita della necessità, nella situazione della presente causa, di un intervento delle autorità competenti allo scopo di tutelare l’interesse dei minori. Essa dubita tuttavia dell’adeguatezza dell’intervento scelto e ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-figli, e osserva che, in effetti, erano praticabili altre soluzioni, come quelle suggerite dal perito, e in particolare la realizzazione di un’assistenza sociale mirata di natura tale da permettere di superare le difficoltà legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame famigliare assicurando comunque la protezione dell’interesse supremo dei minori.
53. La Corte guarda con attenzione il fatto che la ricorrente varie volte aveva chiesto l’intervento dei servizi sociali per essere aiutata a occuparsi dei figli nel migliore dei modi. A suo parere non può essere accolto l’argomento del Governo secondo il quale le richieste della ricorrente mostrerebbero la sua incapacità di esercitare il ruolo di genitore e giustificherebbero la decisione del tribunale di dichiarare i minori adottabili. La Corte ritiene che una reazione delle autorità alle richieste di aiuto della ricorrente avrebbe potuto salvaguardare sia l’interesse dei minori che il  legame materno. Per di più, una soluzione di questo tipo sarebbe stata conforme alle raccomandazioni del rapporto peritale e alle disposizioni della legge secondo le quali la rottura definitiva del legame famigliare deve rimanere l’extrema ratio.
54. La Corte ribadisce che il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra l’altro, sui mezzi per superare i loro problemi (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013). Nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di una attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela (B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009; R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; Zhou, sopra citata, §§ 58-59; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 82).
55; La Corte osserva che la sentenza della corte d’appello di Roma aveva riconosciuto una evoluzione positiva dello stato di salute della ricorrente e della situazione famigliare complessivamente considerata. In particolare, la corte d’appello aveva tenuto presente il fatto che la ricorrente seguiva un percorso terapeutico, che il padre dei minori si era mobilitato per trovare risorse per occuparsi di loro e che il nonno paterno era disposto ad aiutarlo (paragrafo 19 supra). Questi miglioramenti, tuttavia, non sono stati considerati sufficienti ai fini della valutazione della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo, e la corte d’appello confermò la dichiarazione di adottabilità, basandosi in particolare sull’esigenza di salvaguardare l’interesse dei minori ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata.
56. La Corte rammenta che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici; una tale ingerenza nel diritto dei genitori, sulla base dell’articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita famigliare con il loro figlio deve altresì rivelarsi «necessaria» a causa di altre circostanze (K. e T. c. Finlandia [GC], sopra citata, § 173; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 95; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 75).
La Corte osserva che, nel caso di specie, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali hanno dichiarato i minori adottabili senza tenere conto delle raccomandazioni contenute nella perizia, provocando in tal modo l’allontanamento definitivo e irreversibile della madre. Inoltre, i tre minori sono stati dati in affidamento a tre famiglie diverse, cosicché non vi è stata solo una scissione della famiglia ma anche una rottura del legame tra fratelli e sorelle (Pontes c. Portogallo, § 98, sopra citata).
57. Secondo la Corte la necessità, che era fondamentale, di preservare, per quanto possibile, il legame tra la ricorrente – che si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità – e i figli non è stato preso debitamente in considerazione (Zhou, § 58, sopra citata). Le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione le difficoltà della famiglia, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata, come indicato peraltro nella perizia. Se è vero che un primo percorso di sostegno era stato realizzato nel 2009 ed era fallito a causa dell’aggravarsi della malattia della ricorrente e della cessazione della convivenza con il marito, queste circostanze non erano sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.
58. Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame famigliare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l’interesse dei minori che il legame famigliare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno violato il diritto di quest’ultima al rispetto della vita famigliare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
59. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
60. La ricorrente chiede somma di 300.000 euro (EUR) per il danno morale che avrebbe subito a causa della violazione dell’articolo 8.
61. Il Governo si oppone a questa richiesta.
62. Tenuto conto delle circostanze della presente causa e della constatazione secondo la quale le autorità italiane non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto della ricorrente a vivere con i figli, in violazione dell’articolo 8, la Corte ritiene che l’interessata abbia subito un danno morale che non può essere riparato con la semplice constatazione di violazione della Convenzione. Essa ritiene tuttavia che la somma richiesta sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, come prevede l’articolo 41 della Convenzione, essa ritiene opportuno fissare la somma da accordare all’interessata in riparazione del suddetto danno morale nella misura di 32.000 EUR.
B. Spese
63. La ricorrente non chiede alcuna somma per le spese. La Corte ritiene dunque che non sia opportuno accordare somme a questo titolo alla ricorrente.
C. Interessi moratori
64. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
  1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 8 della Convenzione;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 32.000 EUR (trentaduemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 ottobre 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto
Päivi Hirvelä
Presidente

QUANDO L’ITALIA VIOLA I DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI SUOI CITTADINI … IN DIVISA.

CCROMA
Riccardo Prisciano, maresciallo dei Carabinieri, poeta e scrittore, autore della raccolta di poesie “Insonnia” e del poema biblico “L’Arcangelo crociate”, ha pagato care le sue posizioni di critica nei confronti dell’Islam e dell’islamismo.
Lo scorso 8 luglio, infatti, gli è stato notificato l’avvio di un procedimento disciplinare “per islamofobia, xenofobia, omofobia, violazioni dei doveri attinenti al grado ed al giuramento prestato e per aver inficiato l’apoliticità della Forza Armata”.
Il 6 agosto, mentre lo stesso Prisciano si trovava in Puglia, in congedo parentale per gravi problemi famigliari, veniva fissata la data del processo disciplinare, con soli due giorni di anticipo.
A nulla è servito chiedere di spostare il processo per esigenze famigliari: il processo si è svolto in assenza di Prisciano e il maresciallo è stato condannato a sette giorni di consegna di rigore.
Da quella data, il maresciallo ha prestato servizio solo tre giorni, usufruendo del congedo parentale non retribuito.
In pratica, ha dovuto rinunciare a gran parte dello stipendio per poter stare accanto alla bambina di 4 anni. 
Il procedimento disciplinare è stato causato dalla partecipazione di Prisciano ad una conferenza, in qualità di scrittore e relatore, sull’”incostituzionalità dell’Islam e l’impossibilità di credere all’esistenza di un Islam moderato”, mentre era libero dal servizio. 
Finita?
No, perché un nuovo procedimento disciplinare, sempre “per islamofobia, xenofobia, omofobia, violazioni dei doveri attinenti al grado ed al giuramento prestato e per aver inficiato l’apoliticità della Forza Armata”, è stato avviato, questa volta a causa degli articoli scritti da Prisciano su un quotidiano on line che riguardavano argomenti scottanti come aborto, teoria gender, immigrazione e sovranità statale.
Nel fascicolo sono stati anche allegati stati facebook del Maresciallo ritraenti il Patriota cecoslovacco Jan Palach ed anche frasi del filosofo Ernst Junger. Inoltre, viene contestata a Prisciano la futura pubblicazione di un libro, un saggio giuridico dal titolo “Nazislamismo”, con la prefazione di Magdi Allam, edizione Solfanelli, che ancora non è andato in stampa.
Secondo gli Ufficiali dell’Arma “benché si tratti di un saggio giuridico, scaturito dalla stessa tesi di Laurea in Scienze Giuridiche del Mar. Prisciano, non è opportuno che si parli in tali termini dell’Islam”. 
Se fosse nuovamente punito, il maresciallo potrebbe rischiare di perdere il posto di lavoro.
Tratto da (CLICCA QUI)
 

ECCO COME L’ITALIA AFFIDA I BAMBINI TOLTI ALLE FAMIGLIE NATURALI

abusi-bambini-kuQH-U1030352464278JWG-568x320@LaStampa.it_IL CASO FORTETO.
Gesù disse ancora ai suoi discepoli:
E' inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono.
E' meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli.
State attenti a voi stessi!
Lc 17,1-6