ATTUALITA
FABULA DOCET
IPOCRISIA ITALIANA … PREDICARE BENE E RAZZOLARE MALE!
L'ipocrisia è un malcostume che anche le più alte cariche della fallimentare e pignorata "azienda italia" difficilmente riescono a celare.
Sono come i sepolcri imbiancati di biblica memoria.
Ed è proprio come si preventivava nel comunicato del 29 marzo u.s.; i media asserviti all'italico occupante danno ampio spazio alla visita del presidente straniero italiano Mattarella.
Col rigurgito di falsi miti risorgimentali, col ricordo di vittorie mai realmente avvenute e la celebrazioni di guerre combattute prima da una parte e poi dall'altra … questa italia tenta di lavarsi la coscienza riempiendosi la bocca di valori e prerogative che ogni giorno calpesta deliberatamente anche contro il Popolo Veneto.
VERGONA SPAGNA E VERGOGNA EUROPA – LIBERTA’ PER LA CATALUNYA
Una immagine iconica che lascerà il segno nella storia.
Jordi Sanchez, presidente pacifista e non-violento della assemblea nazionale catalana, dopo 549 giorni di carcere preventivo subisce la violenza e l’umiliazione di dover apparire in video con la bandiera spagnola e la foto del Re.
Ricorda tanto l’ISIS.
Ricorda tanto quei soldati prigionieri costretti a leggere messaggi contro la propria cultura prima di essere sgozzati.
Vergogna Spagna. Vergogna Europa!
Quante umiliazioni dovranno ancora subire i Catalani per poter esercitare il diritto umano universale di autodeterminazione?
Questa immagine vi condanna alla vergogna eterna, sarà il simbolo per le generazioni future della miseria morale dell’Europa del 2019.
Tratto da (CLICC QUI)
LA FRODE DELLE ILLEGALI NOTIFICHE ITALIANE
USATI MARCATORI CHIMICI E NANOPARTICELLE CONTRO I MANIFESTATI
LA PROVOCAZIONE DEL PRESIDENTE ITALIANO
INSIEME SIAMO UN POPOLO E UNA NAZIONE.
A PROPOSITO DI … SOVRANITA’
VINCERE O SOCCOMBERE?
IL DOVERE MORALE DI RESISTERE ALLO STATO STRANIERO ITALIANO.
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
come Cittadino del Popolo Veneto
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ha pubblicamente espresso la propria capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
-
ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
-
non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
-
come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
-
non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
-
ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
-
si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
-
si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
-
riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
-
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
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Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
-
Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
-
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
-
Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
-
Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
-
Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
-
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
-
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
-
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
-
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
IL GIORNO DELLE MEMORIA DEGLI INDIANI SIOUX
Il genocidio ignorato dei nativi.
Oggi cade l'anniversario di una dichiarazione di guerra troppo spesso ignorata o non considerata come tale.
Il 1 febbraio 1876 il ministro degli Interni degli Stati Uniti d'America dichiarò guerra ai Sioux “ostili”, quelli cioè che non avevano accettato di trasferirsi nelle riserve, dopo che era stato scoperto l'oro nelle Black Hills, il cuore del territorio Lakota.
Come si potevano traferire migliaia di uomini, donne e bambini dalla terra dov'erano nati, in una stagione dell'anno in cui il territorio era coperto di neve?
Molti indiani pare neanche ricevettero l'ordine, in quanto impegnati nelle loro attività di caccia, lontano dalla propria residenza.
Quella dichiarazione di guerra del 1 febbraio fu l'inizio del massacro degli Indiani d'America, che culminerà con l'eccidio di Wounded Knee, passato alla storia grazie a canzoni, libri e film.
Sul finire del dicembre 1890, la tribù di Miniconjou guidata da Piede Grosso, appresa la notizia dell'assassinio di Toro Seduto, partì dall'accampamento sul torrente Cherry, sperando nella protezione di Nuvola Rossa.
Il 28 dicembre furono intercettati dal Settimo Reggimento, che aveva l'ordine di condurli in un accampamento sul Wounded Knee: 120 uomini e 230 tra donne e bambini furono portati sulla riva del torrente, circondati da due squadroni di cavalleria e trucidati.
“Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” di Dee Brown è il libro (anche film) che ha commosso generazioni di persone e ispirato cantanti di tutte le generazioni e latitudini, fino a Fabrizio De Andrè che compose la canzone “Fiume Sand Creek”, Prince e Luciano Ligabue.
Protagonista delle lotte indiane per 40 anni fu il Capo Nuvola Rossa (1822-1909) che si confrontò aspramente con l'agente governativo perché venisse rispettata l'autorità tradizionale dei capi indiani.
Nel 1888 invitò i Gesuiti a creare una scuola per i bambini Lakota nella riserva indiana, una scelta necessaria per mantenere il legame degli Indiani con la loro terra.
Pochi anni prima il governo aveva cercato di obbligare i bambini a frequentare una scuola “bianca” per essere “civilizzati” con risultati disastrosi per la cultura indiana.
Nuvola Rossa andò a Washington più volte di ogni altro capo indiano e rimane il leader più rispettato del suo popolo, insieme ad Alce Nero, noto per la sua forte carica spirituale.
Quest'ultimo aveva 13 anni nel 1876 ed era già impegnato nella causa, tanto che l'anno dopo andò a Londra per incontrare la Regina Elisabetta.
Così racconta il massacro di Wounded Knee: «Brillava il sole in cielo.
Ma quando i soldati abbandonarono il campo dopo il loro sporco lavoro, iniziò una forte nevicata.
Nella notte arrivò anche il vento.
Ci fu una tempesta e il freddo gelido penetrava nelle ossa.
Quello che rimase fu un unico immenso cimitero di donne, bambini e neonati che non avevano fatto alcun male se non cercare di scappare via».
I Sioux, che preferiscono chiamarsi Dakota o Lakota, sono la principale tribù degli Stati Uniti, con 25.000 membri.
Ora vivono in riserve nei loro antichi territori.
Continuare a raccontare la loro storia (pochi giorni fa è stata la Giornata della memoria) è un modo per non dimenticare di cosa è stato capace l'uomo nel corso della storia e fare in modo che episodi simili non si ripetano.
Tratto da (CLICCA QUI)
SANITA’ – SE E’ LUNGA LA LISTA DI ATTESA …
il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni…
APPELLO AI VENETI
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a tutti i Cittadini Veneti
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a tutti i Patrioti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma condivisibile.
Non possono essere più tollerate iniziative, specialmente reclamistiche di parte, che ledano gli interessi nazionali e il legale, legittimo e non violento percorso di autodeterminazione del Popolo Veneto.
SONO CITTADINO VENETO E NON RICONOSCO LA VOSTRA AUTORITA’
2019.01.31 – AVVISO A PUBBLICA MENZIONE
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
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AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ITALIANO DI TREVISO
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ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
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+ Viale Giuseppe Verdi, 18, 31100 Treviso TV
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' 0422-418111 7 —
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ORDINE AVVOCATI ITALIANI DI TREVISO
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ALL'AVVOCATO ITALIANO ROBERTO PRETE
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via Giovanni Marini nr.3, 31100 Treviso
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0422-545277 – 7 0422-545291
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robertoprete@pec.ordineavvocatitreviso.it
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SEGRETERIA DI STATO – SEDE
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DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
-
Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
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Che ciascuno dei membri del Direttivo del MLNV riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
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Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
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Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
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Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
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Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
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Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
-
Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
-
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
-
ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
DISCIPLINA FISCALE E FATTURAZIONE
2019.01.18 – INVITO A PUBBLICA MENZIONE – ILLEGALI VACCINAZIONI IMPOSTE
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
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il Decreto nr. 1 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 1 giugno 2012;
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il Decreto nr. 4 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 9 aprile 2013;
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il Decreto nr. 5 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 6 gennaio 2019.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta ottemperando al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non identificarsi con l'imposta cittadinanza italiana e per l'effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
-
e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
-
Che la validità e l'autorità del presente atto è estesa di diritto ad ogni Cittadino del Popolo Veneto e che non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
-
Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
-
Che questo MLNV pur stabilendo di non usare violenza o di ricorrere alla "guerra di liberazione", nonostante sia prevista e conforme alla legge, riconosce ad ogni Cittadino del Popolo Veneto il diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l'uso della forza se inevitabile.
-
Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
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Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
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Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
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delle Istituzioni Venete;
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della sovranità del Popolo Veneto;
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dell’integrità territoriale della Nazione Veneta;
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della personalità della Nazione Veneta;
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di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP;
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di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Basta con le bugie…
Pasteur stesso, sul letto di morte disse: "il Terreno è tutto, il microbo è niente" …
Quindi occorre lavorare sul Terreno per riordinare le sue alterazioni e tutto andrà a posto e la Perfetta Salute comparirà, mentre agendo con farmaci e/o Vaccini, sui cosiddetti germi, non elimineremo la causa vera, ma solo dei sintomi … e ci riammaleremo nel tempo.
Gli stessi bimbi erano stati accettati all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, in attesa che la posizione venisse regolarizzata, attraverso un percorso concordato con l’Ulss 2.
Ora cosa succederà?
”Non potevamo fare diversamente, ci piange il cuore ma questa è la realtà – spiega Fantin – Siamo state una delle poche materne ad accettare a settembre i bimbi non in regola con le vaccinazioni, ma che avevano cominciato un percorso concordato con l’Ulss. La deroga sarebbe stata possibile solo se l’iter fatto di vari appuntamenti fosse stato portato a termine o perlomeno fosse iniziato nei tempi stabiliti".
"Il mio augurio è che la situazione si sblocchi al più presto e che i bimbi tornino tra noi – prosegue Eleonora Fantin
E i genitori cosa pensano?
Non resta ora che vedere che piega prenderà la vicenda, nella speranza che alla fine venga trovata una soluzione nell’interesse di tutti, bimbi per primi.
(Fonte: Giancarlo De Luca © Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
A (S)PROPSITO DI VACCINI OBBLIGATORI
Basta con le bugie…
Pasteur stesso, sul letto di morte disse: "il Terreno è tutto, il microbo è niente" …
Quindi occorre lavorare sul Terreno per riordinare le sue alterazioni e tutto andrà a posto e la Perfetta Salute comparirà, mentre agendo con farmaci e/o Vaccini, sui cosiddetti germi, non elimineremo la causa vera, ma solo dei sintomi … e ci riammaleremo nel tempo.
“UNA SCELTA IN COMUNE” IN ORDINE ALLA DONAZIONE DI ORGANI E’ INCOSTITUZIONALE.
Tel. 035-219255 – Telefax 035-235660