E’ importante ricordare che non siamo più soggetti agli obblighi imposti dagli enti italiani, i quali operano nei nostri Territori in difetto assoluto di giurisdizione, vedi: https://ogvp.mlnv.org/2020/01/07/difetto-assoluto-di-giurisdizione/.
La notifica di un atto è un problema dell’ente che lo emette, non nostro.
Non abbiamo alcun obbligo di firmare per ricevere un atto, poiché quella firma costituirebbe un’assunzione di responsabilità assimilabile a un contratto di tipo commerciale.
Anche nel caso di verbali delle forze dell’ordine, non siamo tenuti a firmare: il pubblico ufficiale è comunque obbligato a rilasciare copia del verbale e a riportare la dicitura: “si rifiuta di firmare ma riceve copia”.
La consegna è valida in quanto è l’attestazione del pubblico ufficiale a certificare l’avvenuta notifica.
Chi effettua la notifica (come un postino o altro incaricato) deve avere una qualifica idonea – ad esempio, aver svolto un corso specifico con Poste Italiane che lo abiliti come pubblico ufficiale – e seguire quanto previsto dal Codice Civile in materia di notifica.
Non siamo tenuti nemmeno ad andare in posta a ritirare atti: senza la nostra firma, l’atto resta privo di validità, anche se loro sostengono che la notifica si perfezioni dopo il periodo di giacenza.
Non possono inventarsi regole a piacimento.
Vi invito a consultare la sezione GLOSSARIO del nostro sito per approfondire il concetto di “Notifica”:
- NOTIFICA
- NOTIFICA DI ATTI UFFICIALI IN AMBITO ITALIANO
- NULLITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Se un postino si rifiuta di consegnare un atto solo perché non firmate, e lascia nella cassetta un invito al ritiro senza una reale notifica, commette un reato di falso in atto pubblico.
È per questo che è fondamentale presentare una SPN per mancata notifica, documentando sempre quanto accade.
Infine, non abbiate paura di far valere i vostri diritti: ci guida il nostro Ordinamento Giuridico, non quello italiano.
LE NOTIFICHE FATTE CON POSTE PRIVATE SONO VALIDE?
Molti si chiedono se una cartella esattoriale, una multa o un atto ricevuto da un operatore postale privato (e non da Poste Italiane) sia legittimo.
La risposta è: SÌ, MA SOLO A CERTE CONDIZIONI.
Dal 2011 e con la Legge n. 124/2017, è stato parzialmente liberalizzato il servizio postale, permettendo anche agli operatori privati di notificare atti pubblici e tributari.
ATTENZIONE: perché la notifica sia valida, l’operatore deve avere una licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Se non ce l’ha, la notifica è viziata o addirittura inesistente (Cass. n. 7978/2024).
E se ricevo comunque l’atto?
Se lo impugni, dimostri che l’hai ricevuto e hai potuto difenderti.
Quindi il vizio della notifica viene “sanato”.
La Cassazione (n. 1357/2022) ha detto che le notifiche da privati sono valide dal 1° gennaio 2018, ma solo se l’operatore ha la licenza
Quelle fatte senza licenza non esistono proprio (inesistenti giuridicamente).