Siamo alle solite.
Ancora una volta, (e sono molte le sgradite "visite") la guardia di finanza straniera italiana ha operato un controllo nell'attività di membri del direttivo di questo MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
Qualche finanziere avrebbe anche dissentito e contestata la Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta esibita per la mancanza di una foto o la protocollazione in Prefettura.
Quanta "intelligenza sprecata" … come se un Veneto avesse bisogno di protocollare una propria personale dichiarazione presso un'autorità d'occupazione straniera italiana o seguendo le regole italiane.
L’azione di forza condotta da tempo e in modo esasperante dalle forze e dalle autorità d’occupazione straniere italiane contro chiunque osi mettere in discussione l’illegale e illecita dominazione colonizzatrice e razzista dello stato italiano, denota ancora una volta la sua ignoranza in termini di diritti umani, civili e politici.
Ma tant’è, questo è il tipico atteggiamento di chi sa di avere torto e, forte solo delle armi di cui dispone e non certo della ragione del diritto, ignora e persegue nella sua attività vessatoria convinto com’è che nulla cambierà.
Ma è proprio vero … c’è un tempo per ogni cosa e il nostro sta per arrivare.
Copia degli atti, qual'ora fossero stati ricevuti, serviranno per identificare i responsabili che andranno iscritti a ruolo giudiziario per assicurarli alla Giustizia Veneta nei termini e tempi che si andranno a stabilire anche per i provvedimenti indenizzanti del caso.
—
Il corpo della guardia di finanza (in precedenza già corpo della regia guardia di finanza), quale forza d’occupazione è una delle cinque forze di polizia italiane, ad ordinamento militare, dipendente direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che equipaggiato con armi da guerra, effettua controlli,verifiche e accertamenti di natura fiscale e amministrativa anche nei confronti di Cittadini Veneti e le loro attività.
Tanto perché sia chiaro come lo stato italiano intende esercitare la sua tirannide sui Popoli che colonizza non può passare inosservato la tipologia tipicamente da guerra dell'armamento in dotazione di Reparto alla Guardia di Finanza che è composto da:
1. Pistola mitragliatrice Beretta mod. 12/S e S2 cal. 9 × 19 mm Parabellum (tutti i reparti)
2. Fucile d'assalto Beretta SC 70/90 cal. 5,56 × 45 mm NATO (tutti i reparti)
3. Fucile a pompa semi-automatico Franchi SPAS-15 MIL cal. 12 x 70 (reparti ATPI – GICO – GOA)
4. Pistola mitragliatrice Heckler & Koch MP5 cal. 9 × 19 mm Parabellum (reparti ATPI)
5. Mitragliatrice pesante MG 42/59 cal. 7,62 × 51 mm NATO (tutti i reparti)
6. Fucile di precisione Mauser mod. 86 SR (tiratori scelti)
7. Fucile di precisione Heckler & Koch PSG-1 (tiratori scelti)
8. Revolver Ruger mod. SP101 (reparti GICO – GOA)
9. Revolver Smith & Wesson mod. 586 (solo per esercitazioni)
10. Lanciagranate Heckler e Koch mod. 79 A1 cal. 40 x 46 mm (reparti ATPI)
11. Lanciagranate RM mod. M-203 PI cal. 40 mm (reparti ATPI)
12. bombe a mano e granate stordenti (tutti i reparti).
Tanto perché sia chiaro come lo stato italiano intende esercitare la sua tirannide sui Popoli che colonizza non può passare inosservato la tipologia tipicamente da guerra dell'armamento in dotazione di Reparto alla Guardia di Finanza che è composto da:
1. Pistola mitragliatrice Beretta mod. 12/S e S2 cal. 9 × 19 mm Parabellum (tutti i reparti)
2. Fucile d'assalto Beretta SC 70/90 cal. 5,56 × 45 mm NATO (tutti i reparti)
3. Fucile a pompa semi-automatico Franchi SPAS-15 MIL cal. 12 x 70 (reparti ATPI – GICO – GOA)
4. Pistola mitragliatrice Heckler & Koch MP5 cal. 9 × 19 mm Parabellum (reparti ATPI)
5. Mitragliatrice pesante MG 42/59 cal. 7,62 × 51 mm NATO (tutti i reparti)
6. Fucile di precisione Mauser mod. 86 SR (tiratori scelti)
7. Fucile di precisione Heckler & Koch PSG-1 (tiratori scelti)
8. Revolver Ruger mod. SP101 (reparti GICO – GOA)
9. Revolver Smith & Wesson mod. 586 (solo per esercitazioni)
10. Lanciagranate Heckler e Koch mod. 79 A1 cal. 40 x 46 mm (reparti ATPI)
11. Lanciagranate RM mod. M-203 PI cal. 40 mm (reparti ATPI)
12. bombe a mano e granate stordenti (tutti i reparti).
Tra i compiti del corpo, riordinati con il d.lgs 19 marzo 2001 n. 68, vi sono anche funzioni speciali (ed esclusivi) di polizia tributaria.
La nozione giuridica di polizia tributaria è precisata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che riordina organicamente la materia della repressione delle violazioni finanziarie.
Ai sensi della legge 23 aprile 1959 n. 189, che ne definisce l'ordinamento, il corpo fa parte integrante delle forze armate della Repubblica Italiana dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In particolare, oltre a svolgere i compiti di polizia economico-finanziaria, svolge anche attività di repressione del contrabbando, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti, la repressione dei reati di criminalità organizzata….
L'attività di polizia spazia dalla tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei, attraverso il contrasto all'evasione impositiva, alla repressione dei reati tributari e delle frodi comunitarie, fra le quali il contrabbando, dalla lotta alla criminalità organizzata all'attività di contrasto al riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, dal reimpiego dei proventi dell'attività criminale, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.
La nozione giuridica di polizia tributaria è precisata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che riordina organicamente la materia della repressione delle violazioni finanziarie.
Ai sensi della legge 23 aprile 1959 n. 189, che ne definisce l'ordinamento, il corpo fa parte integrante delle forze armate della Repubblica Italiana dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In particolare, oltre a svolgere i compiti di polizia economico-finanziaria, svolge anche attività di repressione del contrabbando, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti, la repressione dei reati di criminalità organizzata….
L'attività di polizia spazia dalla tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei, attraverso il contrasto all'evasione impositiva, alla repressione dei reati tributari e delle frodi comunitarie, fra le quali il contrabbando, dalla lotta alla criminalità organizzata all'attività di contrasto al riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, dal reimpiego dei proventi dell'attività criminale, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.
SAPETE COSA VUOL DIRE TRIBUTO ?
Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione.
Esso è espressione dell'esercizio della potestà impositiva di un ente sovrano.
Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione.
Esso è espressione dell'esercizio della potestà impositiva di un ente sovrano.
SAPETE COS’E’ UN’OBBLIGAZIONE D’IMPOSTA?
è quel tributo che si caratterizza per la sua funzione tipica di attuare il concorso alla spesa pubblica.
è quel tributo che si caratterizza per la sua funzione tipica di attuare il concorso alla spesa pubblica.
ECCO COSA PRECISA LA LEGGE ITALIANA
L'art. 23 della Costituzione dello stato straniero occupante italiano afferma il principio che: « Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. »
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla: « doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. »
La tassa è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili prestati su domanda, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario).
Essa è ispirata al principio economico del beneficio e ha natura sinallagmatica (do ut des).
Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte.
L'art. 23 della Costituzione dello stato straniero occupante italiano afferma il principio che: « Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. »
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla: « doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. »
La tassa è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili prestati su domanda, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario).
Essa è ispirata al principio economico del beneficio e ha natura sinallagmatica (do ut des).
Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte.
MA QUANDO SI CONFIGURA L'EVASIONE FISCALE ?
La locuzione evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest'ultimo.
Condizione essenziale perché una persona sia considerata evasore fiscale è che dev'essere cittadino di quello stato … e per di più contribuente.
Vi immaginate se le la Svizzera o l'Austria improvvisamente ci imponessero la loro cittadinanza (magari direbbe qualcuno) e pretendessero da noi l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'essere contribuenti per la loro Amministrazione ?
La locuzione evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest'ultimo.
Condizione essenziale perché una persona sia considerata evasore fiscale è che dev'essere cittadino di quello stato … e per di più contribuente.
Vi immaginate se le la Svizzera o l'Austria improvvisamente ci imponessero la loro cittadinanza (magari direbbe qualcuno) e pretendessero da noi l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'essere contribuenti per la loro Amministrazione ?
MA NOI VENETI SIAMO OBBLIGATI AD ESSERE CONTRIBUENTI DELLO STATO STRANIERO OCCUPANTE ITALIANO ?
Il contribuente è un soggetto che, ai sensi del diritto tributario statale italiano, è obbligato al versamento di tributi, contribuendo così al finanziamento delle casse dello Stato italiano ovvero alla copertura delle sue uscite finanziarie (spesa pubblica italiana).
Per contribuente deve intendersi più specificamente il soggetto passivo al quale fanno capo le posizioni giuridiche soggettive sia positive (diritti) che negative (doveri) nei confronti del Fisco (amministrazione tributaria italiana), in relazione ad un'obbligazione di imposta.
Come Veneto non devo nulla allo stato straniero occupante perché non sono cittadino italiano e tanto meno un contribuente.
E' contribuente colui che è subordinato a tale condizione derivante dalla cittadinanza.
Il contribuente è un soggetto che, ai sensi del diritto tributario statale italiano, è obbligato al versamento di tributi, contribuendo così al finanziamento delle casse dello Stato italiano ovvero alla copertura delle sue uscite finanziarie (spesa pubblica italiana).
Per contribuente deve intendersi più specificamente il soggetto passivo al quale fanno capo le posizioni giuridiche soggettive sia positive (diritti) che negative (doveri) nei confronti del Fisco (amministrazione tributaria italiana), in relazione ad un'obbligazione di imposta.
Come Veneto non devo nulla allo stato straniero occupante perché non sono cittadino italiano e tanto meno un contribuente.
E' contribuente colui che è subordinato a tale condizione derivante dalla cittadinanza.
MA LA CITTADINANZA ITALIANA PUO' ESSERE IMPOSTA ?
No … nessuno può imporre la cittadinanza italiana.
Al Cittadino Veneto, ed in particolare a colui che ha sottoscritto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non può essere imposta una cittadinanza che non gli appartiene.
La cittadinanza è, nel diritto, la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato.
La cittadinanza italiana si "acquisisce" (acquista, compera, consegue) per nascita se almeno uno dei genitori è cittadino italiano (ius sanguinis), senza il divieto di acquisire una doppia cittadinanza (od anche tripla) o con decreto del loro presidente della repubblica.
No … nessuno può imporre la cittadinanza italiana.
Al Cittadino Veneto, ed in particolare a colui che ha sottoscritto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non può essere imposta una cittadinanza che non gli appartiene.
La cittadinanza è, nel diritto, la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato.
La cittadinanza italiana si "acquisisce" (acquista, compera, consegue) per nascita se almeno uno dei genitori è cittadino italiano (ius sanguinis), senza il divieto di acquisire una doppia cittadinanza (od anche tripla) o con decreto del loro presidente della repubblica.
Ed ecco perchè lo stato straniero italiano non può assolutamente dire che ai Veneti è concessa la nazionalità italiana perché il POPOLO VENETO non è popolo italiano.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia. e la nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
Forse qualcuno all'atto della nascita era consapevole e quindi responsabile delle conseguenze della decisione imposta dallo stato straniero occupante italiano?
Forse qualcuno all'atto della nascita era consapevole e quindi responsabile delle conseguenze della decisione imposta dallo stato straniero occupante italiano?
SI E' RESPONSABILI SOLO SE SI E' LIBERI.
La responsabilità presuppone una situazione di libertà, in cui la persona può scegliere quale comportamento tenere; se tale scelta non gli fosse possibile, infatti, anche laddove fosse in grado di prevedere le conseguenze delle sue azioni, non potrebbe comunque adottare un diverso comportamento alla luce della sua previsione.
D'altra parte, affinché si possa parlare di responsabilità, è necessario che la persona si trovi in una situazione di libertà limitata, in cui i comportamenti che può tenere non sono del tutto indifferenti giacché, altrimenti, non vi sarebbe ragione di scegliere l'uno piuttosto che l'altro sulla base delle conseguenze previste.
Da quanto detto emerge che una persona si può dire responsabile di uno stato di cose se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
• lo stato di cose è una conseguenza del suo comportamento;
• la persona avrebbe potuto prevedere questa conseguenza certa o anche solo probabile del suo comportamento;
• la persona, volendo, avrebbe potuto comportarsi diversamente, evitando così tale conseguenza.
In un senso diverso, si dice che una persona è responsabile se, quando agisce, cerca di prevedere le conseguenze delle sue azioni e correggerle di conseguenza, cosa che ora possiamo fare dal momento che abbiamo conosciuto la verità su come ci viene imposta la cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana è dunque un'imposizione perché è un atto unilaterale con effetti bilaterali.
La responsabilità presuppone una situazione di libertà, in cui la persona può scegliere quale comportamento tenere; se tale scelta non gli fosse possibile, infatti, anche laddove fosse in grado di prevedere le conseguenze delle sue azioni, non potrebbe comunque adottare un diverso comportamento alla luce della sua previsione.
D'altra parte, affinché si possa parlare di responsabilità, è necessario che la persona si trovi in una situazione di libertà limitata, in cui i comportamenti che può tenere non sono del tutto indifferenti giacché, altrimenti, non vi sarebbe ragione di scegliere l'uno piuttosto che l'altro sulla base delle conseguenze previste.
Da quanto detto emerge che una persona si può dire responsabile di uno stato di cose se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
• lo stato di cose è una conseguenza del suo comportamento;
• la persona avrebbe potuto prevedere questa conseguenza certa o anche solo probabile del suo comportamento;
• la persona, volendo, avrebbe potuto comportarsi diversamente, evitando così tale conseguenza.
In un senso diverso, si dice che una persona è responsabile se, quando agisce, cerca di prevedere le conseguenze delle sue azioni e correggerle di conseguenza, cosa che ora possiamo fare dal momento che abbiamo conosciuto la verità su come ci viene imposta la cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana è dunque un'imposizione perché è un atto unilaterale con effetti bilaterali.
NON ESISTE CONVENZIONE FRA LE PARTI.
Una convenzione (nella pratica denominata anche patto o accordo), in diritto, indica un accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati ecc.) con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse.
La convenzione, in quanto atto bilaterale o plurilaterale, richiede il consenso di tutte le parti ed è a ciascuna di esse imputata.
Come la consuetudine la convenzione si basa sul consenso del gruppo di cui regola i comportamenti, tuttavia, mentre la consuetudine richiede il consenso generalizzato di una collettività ma non necessariamente quello dei singoli individui che la compongono, la convenzione si forma con il consenso di ciascuno.
Inoltre, a differenza della consuetudine, la convenzione non è fonte del diritto in quanto, di regola, produce effetti nei confronti delle sole persone che l'hanno conclusa (efficacia inter partes); tuttavia, se in virtù di una norma sulla produzione giuridica o per altre ragioni riesce a estendere la sua efficacia erga omnes, diviene una fonte del diritto.
Ecco perché è importante opporsi, uscire e resistere al "sistema italia" non riconoscendolo, perché è un atto legale e legittimo espressione di volontà.
Una convenzione (nella pratica denominata anche patto o accordo), in diritto, indica un accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati ecc.) con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse.
La convenzione, in quanto atto bilaterale o plurilaterale, richiede il consenso di tutte le parti ed è a ciascuna di esse imputata.
Come la consuetudine la convenzione si basa sul consenso del gruppo di cui regola i comportamenti, tuttavia, mentre la consuetudine richiede il consenso generalizzato di una collettività ma non necessariamente quello dei singoli individui che la compongono, la convenzione si forma con il consenso di ciascuno.
Inoltre, a differenza della consuetudine, la convenzione non è fonte del diritto in quanto, di regola, produce effetti nei confronti delle sole persone che l'hanno conclusa (efficacia inter partes); tuttavia, se in virtù di una norma sulla produzione giuridica o per altre ragioni riesce a estendere la sua efficacia erga omnes, diviene una fonte del diritto.
Ecco perché è importante opporsi, uscire e resistere al "sistema italia" non riconoscendolo, perché è un atto legale e legittimo espressione di volontà.
PER L’ITALIA I VENETI SONO SUDDITI NON CITTADINI
Il concetto di cittadino differisce da quello di suddito che si riferisce a colui che è soggetto alla sovranità di uno Stato; la condizione del suddito implica, di per sé, situazioni giuridiche puramente passive (doveri e soggezioni), mentre quella del cittadino implica la titolarità di diritti e altre situazioni giuridiche attive (seppur accompagnati da doveri e altre situazioni giuridiche passive).
Nel momento in cui lo Stato riconosce al suddito diritti civili e politici, questo diventa un cittadino.
Ecco perché noi Veneti, quale Popolo assoggettato dall’occupazione straniera italiana, siamo sudditi e non cittadini … perché lo stato straniero occupante italiano non riconosce, non rispetta e viola i nostri Diritti Umani, Civili e Politici e spesso lo fa deridendo e ignorando le rivendicazioni di chi si oppone a tanta tracotante violenza.
Nel momento in cui lo Stato riconosce al suddito diritti civili e politici, questo diventa un cittadino.
Ecco perché noi Veneti, quale Popolo assoggettato dall’occupazione straniera italiana, siamo sudditi e non cittadini … perché lo stato straniero occupante italiano non riconosce, non rispetta e viola i nostri Diritti Umani, Civili e Politici e spesso lo fa deridendo e ignorando le rivendicazioni di chi si oppone a tanta tracotante violenza.
LA GUARDIA DI FINANZA ITALIANA E’ COMPLICE NELLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, CIVILI E POLITICI DEL POPOLO VENETO.
Lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
Lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
STATO ITALIANO O … SOCIETA’ DI CORPORAZIONE ???
Lo stato italiano, anche espressione della repubblica italiana società/corporazione registrata (S.E.C.) (American Securites Exchange Act 1934), il cui ordinamento, statuti, codici, norme, e regolamenti definiti come regolamento legiferato di una società sono in effetti una norma della società/corporazione della repubblica italiana e che tali sono limitatamente applicabili a coloro che sono agenti di tali società e/o facenti parti della stessa.
Lo stato italiano, anche espressione della repubblica italiana società/corporazione registrata (S.E.C.) (American Securites Exchange Act 1934), il cui ordinamento, statuti, codici, norme, e regolamenti definiti come regolamento legiferato di una società sono in effetti una norma della società/corporazione della repubblica italiana e che tali sono limitatamente applicabili a coloro che sono agenti di tali società e/o facenti parti della stessa.
CONTRADDIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ITALIANI
Lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
Lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
INEFFICACIA LEGALE E INESISTENZA GIURIDICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI
Tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
LO STATO DEVE ESSERE ESPRESSIONE DELLA SOCIETA’ E QUELLO ITALIANO NON HA NULLA A CHE FARE CON I VENETI.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
ALLA GUARDIA DI FINANZA E A TUTTE LE AUTORITA’ E LE FORZE D’OCCUPAZIONE STRANIERE ITALIANE RICORDIAMO IL SENSO AUTENTICO DELL’AUTORITA’.
Qualunque autorità è affidata a incaricati che la esercitano secondo l’ordinamento liberamente determinato con il mutuo consenso della società di appartenenza; ogni autorità deriva ed è attribuita dal reciproco consenso sociale, e tutte le persone che mediante il voto e/o il consenso attribuiscono tale rappresentanza hanno eguale potere di toglierla.
Qualunque autorità così costituita non ha alcuna facoltà di sopprimere o limitare il potere della persona di designarla o revocarla attraverso il voto e/o il consenso sociale.
L’attribuzione e la revoca dell’autorità a rappresentanti eletti attraverso il voto e/o il consenso sociale determina il diritto e il potere per ogni persona di rappresentare se stessa.
Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha facoltà di rappresentare se stesso, è ed esiste come essere umano vivente unico ed esclusivo titolare del suo corpo fisico, della sue sfera intellettuale e spirituale.
E’ Veneto e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo è per nascita, si identifica nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche.
Come tale ogni Cittadino del Popolo Veneto afferma di appartenere a tale Nazione.
Qualunque autorità è affidata a incaricati che la esercitano secondo l’ordinamento liberamente determinato con il mutuo consenso della società di appartenenza; ogni autorità deriva ed è attribuita dal reciproco consenso sociale, e tutte le persone che mediante il voto e/o il consenso attribuiscono tale rappresentanza hanno eguale potere di toglierla.
Qualunque autorità così costituita non ha alcuna facoltà di sopprimere o limitare il potere della persona di designarla o revocarla attraverso il voto e/o il consenso sociale.
L’attribuzione e la revoca dell’autorità a rappresentanti eletti attraverso il voto e/o il consenso sociale determina il diritto e il potere per ogni persona di rappresentare se stessa.
Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha facoltà di rappresentare se stesso, è ed esiste come essere umano vivente unico ed esclusivo titolare del suo corpo fisico, della sue sfera intellettuale e spirituale.
E’ Veneto e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo è per nascita, si identifica nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche.
Come tale ogni Cittadino del Popolo Veneto afferma di appartenere a tale Nazione.
IL DISCONOSCIMENTO DELL’IMPOSTA CITTADINANZA STRANIERA ITALIANA E’ UN DIRITTO DEL POPOLO VENETO
Ogni Cittadino del Popolo Veneto è ciò che è.
È soprattutto libero di decidere di essere ciò che ha stabilito di essere.
Questo costituisce per ogni persona umana un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace.
Ogni persona umana ha infatti diritto, facoltà e potere di rappresentare se stesso.
I Veneti, in particolare coloro i quali hanno fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, hanno affermato e dichiarato a pubblica menzione di non essere cittadini dello stato italiano.
L’imposta cittadinanza italiana non appartiene loro e non li identificano.
Ogni Cittadino del Popolo Veneto è ciò che è.
È soprattutto libero di decidere di essere ciò che ha stabilito di essere.
Questo costituisce per ogni persona umana un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace.
Ogni persona umana ha infatti diritto, facoltà e potere di rappresentare se stesso.
I Veneti, in particolare coloro i quali hanno fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, hanno affermato e dichiarato a pubblica menzione di non essere cittadini dello stato italiano.
L’imposta cittadinanza italiana non appartiene loro e non li identificano.
WSM
Venetia, 18.08.2015
Sergio BORTOTTO, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.