Fatto salvo quanto disposto dal DECRETO nr.01 del 1 giugno 2012 del Governo Veneto Provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, la cui violazione costituisce reato federale per violazione della sovranità del Popolo Veneto, illecito internazionale e violazione dell'ultimatum notificato dal MLNV al governo straniero italiano e all'ONU in data 14.12.2010 nonché violazione dei fondamentali diritti umani, civili e politici dei Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato anche dallo stato italiano con legge n. 881/77.
Con l'intento di evitare ulteriori vessazioni, nonché spreco di risorse dei Cittadini Veneti, già costretti all'umiliazione e alla violenza dell'occupazione italiana, il Dipartimento dei Trasporti del GVP fa presente quanto segue:
L'installazione di numerose postazioni di presunta rilevazione di velocità nei territori dei suddetti comuni risulta irregolare, oltre che per la legge Veneta, anche per la legge italiana, e vanno perciò considerate nulle le contravvenzione sollevate mediante l'utilizzo delle stesse.
“Dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 4 comma I del DL n. 121/2002 (conv. in Legge n. 168/2002), se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall’art. 2, c. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002“.
“Essi (i dispositivi di controllo elettronico della velocità) possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali a congrua distanza da essi e nel rispetto di quant’altro prescritto dalla Direttiva Maroni.
E’ fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l’accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità“.
Ad affermarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nella persona dell’Ing. Sergio Dondolini della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.
Le multe fatte con gli autovelox automatici installati sulle strade urbane sono annullabili anche quando l’apparecchiatura è autorizzata dal prefetto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Il nodo riguarda le modalità con cui vengono effettuati i rilevamenti di velocità “da remoto”, cioè in assenza di agenti accanto agli autovelox (piazzati in postazioni protette). La norma stabilisce che tali controlli sono sempre possibili sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 4 legge 168/02), ma non sulle strade urbane, dove sono ammessi solo i tradizionali appostamenti di pattuglie munite degli apparecchi di rilevazione.
In questi casi, per installare gli autovelox automatici occorre che ci sia l’autorizzazione prefettizia, in base alla pericolosità del tratto e al flusso del traffico che impediscono di fermare subito i trasgressori.
CAMBIO DI ROTTA
Per aggirare i limiti posti dalla norma, alcuni Comuni hanno chiesto ai prefetti di autorizzare postazioni automatiche anche su strade cittadine che non hanno le caratteristiche per poter essere classificate come “strade urbane di scorrimento”, così come previsto dal Codice della Strada (in genere devono avere carreggiate separate, semafori a ogni incrocio e per la sosta occorrono apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata).
La tesi sostenuta dagli Enti locali è quella secondo cui, ai fini del controllo della velocità, la classificazione di strada urbana di scorrimento deriva dall’autorizzazione prefettizia a installare l’apparecchiatura.
La Cassazione ha però bocciato questa interpretazione.
E, in queste circostanze, il giudice di pace è chiamato a disapplicare il provvedimento dell’autorità amministrativa.
I criteri in base ai quali una strada urbana può essere classificata come “di scorrimento” sono stabiliti dall’articolo 2, comma 3 del Codice della Strada e il prefetto non può non tenerne conto.
In questi casi, autorizzare l’installazione di postazioni automatiche costituisce una violazione delle leggi in vigore e comporta l’illegittimità delle sanzioni comminate.
AGGIORNAMENTO 06/11/2013:
IL MINISTERO ITALIANO SUI "VELO OK"/"SPEED CHECK":
"i manufatti in questione non sono inquadrabili in alcune delle categorie previste dal nuovo codice della strada e dunque per essi non risulta essere concessa alcuna omologazione ovvero approvazione ai sensi dell’articolo 45 c 6 del codice e dell’articolo 192 c2 c3 del regolamento. L’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie riconosciute dal vigente regolamento. Nel caso di installazione a bordo strada deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo e pertanto esiste l’opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta".
Nessuna delle seguenti postazioni è a norma:
- Via Alcide De Gasperi – Montecchio Maggiore
- SS246, incrocio Via Ponte Poscola – Ghisa – Montecchio Maggiore
- SP35 – Castelgomberto
- Via San Daniele – Sovizzo
- Via degli Alpini – Sovizzo
- SP12 – Brendola
- Viale Venezia – Trissino
Chiediamo alla popolazione di segnalare altre eventuali postazioni
Qualsiasi altra postazione che non risponda ai requisiti del C.d.S. italiano inoltre è considerata illegale, queste includono tutte le postazioni installate dopo il cartello a sfondo bianco e scritte nere indicante l'inizio del centro urbano, fatto salvo le strade urbane di scorrimento, che secondo il C.d.S. italiano sono a minimo due corsie per senso di marcia a carreggiate separate e senza intersezioni piane.
WSM
Venetia, 24 luglio 2013
Davide Giaretta
Provveditore Generale del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio