2014.12.15 – DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO – VIOLAZIONI ITALIANE E DELL’ONU.

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Oggetto:   DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO.
Inosservanza delle Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale da parte dello stato italiano e dell’O.N.U.;
APPELLO URGENTE AGLI STATI DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE.
  • ABKHAZIA
  • AFGANISTAN
  • ALBANIA
  • ALGERIA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANTIGUA E BARBUDA
  • ARABIA SAUDITA
  • ARGENTINA
  • ARMENIA
  • AUSTRALIA
  • AUSTRIA
  • AZERBAIGIAN
  • BAHAMAS
  • BANGLADESH
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELGIO
  • BENIN
  • BOLIVIA
  • BOSNIA-ERZEGOVINA
  • BOTSWANA
  • BRASILE
  • BRUNEI
  • BULGARIA
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • CAMBOGIA
  • CAMERUM
  • CANADA
  • CIAD
  • CILE
  • CINA
  • CIPRO
  • COLOMBIA
  • CONGO
  • CONGO (R.D.)
  • COREA (R.D.P.)
  • COSTA D’AVORIO
  • COSTA RICA
  • CROAZIA
  • CUBA
  • DANIMARCA
  • ECUADOR
  • EGITTO
  • EL SALVADOR
  • EMIRATI ARABI UNITI
  • ERITREA
  • ESTONIA
  • ETIOPIA
  • EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
  • FIJI
  • FILIPPINE
  • FINLANDIA
  • FRANCIA
  • GABON
  • GAMBIA
  • GEORGIA
  • GERMANIA
  • GHANA
  • GIAMAICA
  • GIAPPONE
  • GIBUTI
  • GIORDANIA
  • GRAN BRETAGNA
  • GRECIA
  • GUATEMALA
  • GUINEA
  • GUINEA BISSAU
  • GUINEA EQUATORIALE
  • GUYANA
  • HAITI
  • INDIA
  • INDONESIA
  • IRAQ
  • IRLANDA
  • ISLANDA
  • ISRAELE
  • KAZAKHSTAN
  • KENYA
  • KOSOVO
  • KUWAIT
  • KYRGYZSTAN
  • LAOS
  • LESOTHO
  • LETTONIA
  • LIBANO
  • LIBERIA
  • LIBIA
  • LITUANIA
  • LUSSEMBURGO
  • MADAGASCAR
  • MALAWI
  • MALAYSIA
  • MALI
  • MALTA
  • MAROCCO
  • MAURITIUS
  • MESSICO
  • MOLDOVA
  • MONACO
  • MONGOLIA
  • MONTENEGRO
  • MOZAMBICO
  • MYANMAR
  • NAMIBIA
  • NEPAL
  • NICARAGUA
  • NIGER
  • NIGERIA
  • NORVEGIA
  • NUOVA ZELANDA
  • OMAN
  • OSSEZIA DEL SUD
  • PAESI BASSI
  • PAKISTAN
  • PALESTINA
  • PANAMA
  • PAPUA-NUOVA GUINEA
  • PARAGUAY
  • PERU’
  • POLONIA
  • PORTOGALLO
  • QATAR
  • REPUBBLICA CECA
  • REPUBBLICA CENTRAFRICANA
  • REPUBBLICA DOMINICANA
  • REPUBBLICA SLOVACCA
  • ROMANIA
  • RUANDA
  • RUSSIA
  • SAMOA
  • SAN MARINO
  • SANTA SEDE
  • SAO TOME’ E PRINCIPE Repubblica Democratica di
  • SENEGAL
  • SERBIA
  • SEYCHELLES
  • SIERRA LEONE
  • SINGAPORE
  • SIRIA
  • SLOVENIA
  • SOMALIA
  • SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
  • SPAGNA
  • SRI LANKA
  • STATI UNITI D’AMERICA
  • SUD AFRICA
  • SUDAN
  • SURINAME
  • SVEZIA
  • SVIZZERA
  • SWAZILAND Regno dello
  • TANZAINIA Repubblica Unita della
  • THAILANDIA Regno di
  • TONGA Regno di
  • TRINIDAD E TOBAGO
  • TUNISIA
  • TURCHIA
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UNGHERIA
  • URUGUAY
  • UZBEKISTAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • ZAMBIA
  • ZIMBABWE
e p.c.
  • O.N.U. – UN Headquarters
  • O.N.U. – UNO Palais des Nations
    UNESCO – Ufficio per la Salvaguardia di Venezia (UVO-LO)
  • UNESCO Headquarters
  • International Court of Justice
PREMESSA
Eventi millenari della storia attribuiscono la qualifica di Popolo Veneto e Nazione Veneta alle Genti stanziate nel territorio delle Venetie, che condividono la stessa lingua, con varianti locali più o meno marcate, parlata da milioni di Veneti stanziali e da altri milioni di Veneti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la medesima cultura.
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune a una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo, così come lo è quello Veneto.
La nazionalità Veneta è l’espressione dell’identità del Popolo Veneto che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
La nazionalità Veneta è conforme e si manifesta con il concetto di Nazione Veneta destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità delle Genti Venete stanziate e sovrane sui propri territori.
I Veneti hanno vissuto liberi e sovrani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia fino al 1797.
Storicamente dall’anno 1797 lo Stato Veneto ha subito l’occupazione dell’esercito napoleonico e dal 1815 i suoi territori sono stati occupati dall’impero austro-ungarico.
Dal 1866 vi è poi de jure e de facto l’illegittima, illecita, violenta e repressiva occupazione dello stato straniero italiano.
Ancora oggi questi agisce al fine di estinguere il Popolo Veneto, assieme alla sua cultura, la sua lingua, le sue tradizioni, i suoi usi e costumi.
Lo stato italiano impone, anche con la repressione militare, la sua amministrazione, le sue istituzioni, le sue forze armate e di polizia, e sfrutta tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche.
Tuttora persiste a imporre un modello culturale, di mentalità, di uso e costumi completamente estranei a quello del Popolo Veneto.
Per tali motivi il 29 settembre 2009 noi Patrioti del Popolo Veneto ci siamo costituiti in Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, allo scopo di liberare i territori della Serenissima Repubblica di Venezia dall’occupazione straniera italiana e di ripristinare la sovranità del Popolo Veneto.
Il MLNV dopo la sua costituzione ha depositato la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011; l’Amministrazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a oggi ha pretestuosamente rifiutato di dar riscontro documentale del loro deposito.
Ha quindi notificato l’Ultimatum allo stato straniero italiano in data 14 dicembre 2010.
Nonostante le ripetute aggressioni commesse dallo stato italiano contro il MLNV e i suoi militanti, si è dato seguito con la costituzione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) quale apparato istituzionale del MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
Ciò premesso, ancora una volta senza ottenere alcun riscontro, questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) ha anche denunciato all’International Court of Justice lo stato italiano per i reiterati e numerosi illeciti internazionali, come di seguito:
1 – VIOLAZIONE DELL’INTEGRITA’ TERRITORIALE DELLA SERENESSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA
Nella primavera del 1797 Venezia era insidiata da vicino, per terra e per mare.
Tutti i Domini dello “Stato da Tera” (territori di terraferma) erano stati invasi dalle truppe francesi, lanciati all’inseguimento dei reggimenti austriaci che si ritiravano a Trento.
Il generale Bonaparte, approfittando della neutralità dichiarata dalla Serenissima, si era impadronito di tutte le sue più grandi Città e fortezze.
Il Popolo Veneto era drammaticamente esposto a ogni tipo di violenza, taglieggiato e derubato con arbitrarie confische e frequenti furono le sommosse popolari che si scatenarono contro l’occupante d’Oltralpe.
A dimostrazione e conferma della volontà di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia si ricorda che il 17 aprile 1796 Napoleone firmava a Leoben, in Stiria, un preliminare di pace con i rappresentanti dell’imperatore austriaco Francesco II.
Nelle clausole segrete annesse al trattato Napoleone Bonaparte già disponeva la cessione dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia all’impero austriaco in cambio del suo sgombero dai Paese Bassi.
Con queste clausole l’Austria avrebbe dovuto cedere il Belgio e i territori lombardi alla Francia in cambio dei territori della neutrale Repubblica di Venezia, compresa Istria e Dalmazia; Venezia sarebbe sopravvissuta nei soli territori del Dogado.
Il trattato verrà poi confermato dal trattato di Campoformio, il 17 ottobre 1797, comprendendo però nello scambio anche la stessa Venezia.
Inoltre, a dimostrazione e conferma della successiva volontà italiana di “annettere” illecitamente i territori della Serenissima Repubblica di Venezia al regno d’italia il presidente del consiglio del regno di sardegna (poi regno d’italia) Cavour aveva già progettato e pianificato d’intesa con Napoleone III a Plombières nel 1858 di annettere tutti i territori della Repubblica di Venezia sotto un regno dell’alta italia sotto dominio dei Savoia.
Con la feroce e cruenta invasione, la violenta repressione e successiva annessione dei territori degli altri stati preunitari della penisola italiana, nel 1861 nasceva il Regno d’Italia dal Regno di Sardegna, privato (nel 1860) della Contea di Nizza e del Ducato di Savoia (pretesi dalla Francia).
Gli accordi verbali di Plombières prevedevano per la realizzazione del progetto politico una guerra comune di Francia e regno di Sardegna contro l’Austria che nel frattempo occupava i territori della Repubblica di Venezia come prescritto nei precedenti accordi del 17 aprile 1796 fatti con Napoleone a Leoben ai quali è stata data attuazione dal Congresso di Vienna del 1815.
Dopo il congresso di Vienna la penisola italiana fu divisa in una decina di stati.
Il regno di Sardegna, governato dai Savoia, riottenne il Piemonte e la Savoia e fu ulteriormente ingrandito con i territori dell’ex Repubblica di Genova, senza alcun diritto di opposizione da parte di quest’ultima e senza plebiscito.
Nel resto del nord della penisola italiana fu costituito il Regno Lombardo – Veneto sotto il controllo dell’Austria, comprendente i territori di terraferma della Repubblica di Venezia (Veneto, Friuli e Lombardia orientale), che contrariamente ai principi-guida del Congresso non fu ricostituita, uniti alla parte rimanente della Lombardia.
A esso fu annessa la Valtellina, per la quale furono respinte le richieste svizzere, che questa valle – appartenente alla Svizzera dal 1512 al 1797 – ritornasse al Canton Grigioni o fosse unita alla Confederazione, come cantone autonomo.
Scoppiata quella che la storiografia italiana definisce come “seconda guerra d’indipendenza”, il progetto naufragò a causa della decisione unilaterale di Napoleone III di uscire dal conflitto (armistizio di Villafranca), consentendo così al regno di Sardegna di acquisire solo una minima parte dei territori veneti.
Il dominio austriaco sui territori veneti cessò definitivamente nel 1866 dopo la guerra dichiarata all’Austria dalla Prussia, d’intesa con il regno italiano.
I successivi accordi di pace firmati fra Austria e Prussia costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
L’Austria, d’intesa con Napoleone III affidò i territori Veneti alla Francia a condizione che fosse riconosciuto al Popolo Veneto il diritto di scegliere il proprio futuro attraverso un plebiscito.
Il plebiscito però ebbe luogo il 22 ottobre 1866 organizzato, controllato militarmente e poi strumentalizzato dalle autorità d’occupazione del regno d’italia.
Su una popolazione di 2.603.009 persone i votanti furono 647.426 e i voti contrari sessantanove.
Col pretesto del plebiscito-truffa il regno d’italia cancellava i confini nazionali della Repubblica di Venezia e imponeva il proprio dominio con l’adozione del regio decreto nr.3300 del 4 novembre 1866.
Giova rammentare che il diritto all’integrità territoriale di una Nazione si afferma già agli albori del diritto internazionale con la cosiddetta “Pace di Vestfalia” del 1648.
In particolare, già ai tempi del diritto internazionale classico la libertà giuridica giungeva fino al punto che gli stati potevano concordare con altri soggetti la propria estinzione.
Nel caso di specie preme rilevare come la Repubblica di Venezia non ha mai concordato con il regno d’italia e con nessun altro la propria estinzione.
La Repubblica Veneta ha quindi ancora oggi il diritto di pretendere da tutti gli altri stati, il pieno rispetto della sua integrità territoriale e indipendenza politica; inoltre, l’occupatio bellica non conferisce all’occupante italiano titolo per annettersi i territori veneti occupati.
Le annessioni effettuate pendente bello sono nulle.
L’occupazione dei territori veneti non può produrre il trasferimento allo stato straniero occupante italiano, a fronte della protesta del Popolo Veneto sovrano, anche se l’italia si comporta animo domini.
Altrimenti si dovrebbe riconoscere effetto normativo (cioè il modo di acquisto della sovranità territoriale) al principio di effettività.
Il titolo giuridico del Popolo Veneto sovrano prevale sull’effettività della situazione.
Si precisa che è da respingere la tesi secondo cui il mero trascorrere del tempo possa comportare il trasferimento del territorio per una sorta di prescrizione acquisitiva, qualora il Popolo Veneto sovrano non se ne stia inerte.
2 – IMPEDIMENTO E SOPPRESSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ NAZIONALE DEL POPOLO VENETO NEI TERRITORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.
Il regno d’italia, dopo aver invaso e occupato militarmente i territori veneti, ha privato la Repubblica di Venezia della sua indipendenza, della sua sovranità e della sua libertà.
Ha quindi violato e impedito l’esercizio della piena sovranità del Popolo Veneto, imponendo e sostituendo la propria sovranità, la propria amministrazione, le proprie istituzioni e la propria bandiera (il tricolore italiano) alla sovranità, amministrazione, istituzioni e bandiera proprie della Serenissima Repubblica (il Gonfalone di San Marco), così come ancora oggi continua a fare lo stato italiano.
Lo stato straniero italiano, a far data dalla sua illecita occupazione, impedisce al Popolo Veneto di esercitare la propria sovranità con proprie istituzioni e l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni, così come gli impedisce di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti con valore e forza di legge per tutti i membri della società Veneta che liberamente hanno deciso di farvi parte.
La Repubblica di Venezia, a oggi privata della sua indipendenza, sovranità e libertà, è stata suddivisa dallo stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e a oggi è amministrata da ben quattro (4) enti territoriali regionali italiani.
3 – SOPPRESSIONE DELLA NAZIONALITA’ VENETA
Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune a una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione e storia.
La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
Ciò premesso è e deve ritenersi la Nazionalità Veneta espressione della tipicità del Popolo Veneto e della sua identità e a nessun Veneto può essere imposta la nazionalità italiana.
4 – OCCUPAZIONE BELLICA E REPRESSIONE ANCHE MILITARE DELLA REPUBBLICA VENETA.
Fin dalla prima occupazione francese napoleonica del 1797 con l’esautoramento del legittimo “Parlamento Veneto” (Maggior Consiglio) e la successiva dominazione austroungarica imposta dal Congresso di Vienna del 1815, vi sono state numerose insorgenze del Popolo Veneto contro ogni dominazione straniera.
Tuttavia, nella battaglia navale di Lissa (luglio 1866 – Osterreiche-Venezianische Marine) e nella battaglia di Custoza (Verona), il Popolo Veneto combatte al fianco dell’esercito austro-ungarico contro l’invasore italiano, mentre l’italia, ancora oggi, tenta falsamente di far passare tali battaglie risorgimentali per moti filo italiani.
In quel tempo Austria e Prussia firmarono accordi di pace, e costrinsero gli italiani, isolati, a interrompere le operazioni militari e ad accettare un armistizio.
Come previsto dagli accordi di pace l’Austria affidò i territori della Repubblica di Venezia alla Francia, nell’intesa che Napoleone III consentisse una libera consultazione popolare affinché il Popolo Veneto potesse decidere se diventare italiano.
La Repubblica di Venezia, pur in stato di occupazione straniera anche militare, non ha mai concordato con nessuno stato la propria estinzione o indetto una consultazione popolare in merito.
In violazione delle condizioni già pattuite fra Austria e Francia e nonostante il trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866 fra il re d’italia e l’Imperatore d’Austria che subordinava l’eventuale unione dei territori della Repubblica di Venezia e dei restanti territori sotto controllo Asburgico (affidati con il Congresso di Vienna del 1815) “ a riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate”, il regno d’italia completava invece l’occupazione militare degli stessi territori.
Vi era il forte timore che il Popolo Veneto non avrebbe mai espresso liberamente la volontà di essere sottomesso al regno d’italia; ecco perché, eludendo la consegna dei suoi territori ai legittimi rappresentanti della Repubblica di Venezia, per consentire la consultazione del Popolo Veneto in condizioni di libertà da ogni occupazione straniera, il plenipotenziario del re d’italia il conte Thaon di Revel, incaricava surrettiziamente ad hoc dei prestanomi, il conte Luigi Michiel, Edoardo De Betta e Achille Emi-Kelder, affinché in rappresentanza del Popolo Veneto ricevessero dal Generale francese Le Boeuf, plenipotenziario dell’imperatore di Francia, la formale consegna dei territori della Repubblica di Venezia.
Tale circostanza è confermata dallo stesso conte Thaon di Revel nel suo memoriale “la Cessione del Veneto” dove precisa come i tre notabili non fossero mai stati legittimati a rappresentare il Popolo Veneto proprio perché da lui stesso nominati per ricevere i territori dal generale francese, come, infatti, è avvenuto il 19 ottobre 1866 in un albergo di Venezia.
Ecco spiegato perché i tre prestanome, dopo aver ricevuto formalmente i territori della Repubblica di Venezia dal generale francese Le Boeuf, cedettero subito la sovranità del Popolo Veneto e dei territori della Repubblica di Venezia al conte Thaon di Revel plenipotenziario del re d’italia.
Al riguardo, la Gazzetta di Venezia il 20 ottobre 1866 titolava: “ questa mattina (il 19) in una camera dell’albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto”.
L’attuazione del cosiddetto “plebiscito” tenutosi ben tre giorni dopo la cessione dei territori della Repubblica Veneta, e precisamente il 22 ottobre 1866, ha avuto il valore di una mera farsa, a ottemperanza del trattato di pace firmato a Vienna il 3 ottobre 1866, organizzato e realizzato dalle autorità d’occupazione e controllato dai militari stranieri italiani.
Per tutti questi motivi anche l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Repubblica di Venezia è da ritenersi illegale e illegittima ab origine.
5 – COLONIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E DEL POPOLO VENETO
Dalla sua occupazione il potere italiano ha eretto un muro di silenzio attorno alle vere cause della forzata unità nazionale nascondendo la resistenza che fiorenti Nazioni pre-unitarie e i loro liberi Popoli hanno opposto all’invasione e occupazione italiana.
Il risorgimento italiano è in realtà un mito inesistente.
Veri e propri genocidi, massacri, campi di concentramento e l’esodo di popoli sono il marchio indelebile e il prezzo della forzata unità d’italia.
La mistificazione dell’unità d’italia è un insulto alle vittime innocenti, ai combattenti e patrioti di ieri e di oggi che hanno difeso e custodiscono, anche con l’estremo sacrificio della vita, le loro Patrie che l’italia ha voluto e ha l’intenzione di cancellare dalla storia.
L’italia dalla data di occupazione ha, di fatto, e continua a oggi a colonizzare la Repubblica Veneta, per agevolare il proprio dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche e faunistiche, storiche e artistiche.
Inoltre impedisce al Popolo Veneto di decidere liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, privandolo anche dei propri mezzi di sussistenza.
Oltre ai predetti processi socioeconomici, volti alla predazione delle risorse senza interesse alcuno per lo sviluppo del territorio, se ne verificano altri, a livello socioculturale, non meno devastanti.
Avvalendosi del potere economico, politico e militare, lo stato straniero italiano esercita un vero e proprio imperialismo culturale con l’imposizione della lingua italiana e di una cultura che non appartiene al Popolo Veneto.
Il Popolo Veneto è vittima dell’aggressione italiana perché è privato dei propri beni e dei propri diritti, e viene anche indotto ad assumere i valori dei colonizzatori, a giustificarne la prepotenza, ad auto colpevolizzarsi e a sviluppare un umiliante senso d’inferiorità.
Ogni occasione è valida nel tentativo di far vergognare i Veneti della propria identità e della propria lingua, oggetto di una forte discriminazione che a causa della politica nazionalista italiana, nonostante il forte radicamento sul territorio, è sempre meno parlata.
La lingua veneta, con le sue inflessioni e varianti più o meno marcate, è un forte collante identitario per il Popolo Veneto ed è per questo che è stata sistematicamente attaccata, vietata nelle scuole, da qualsiasi ambito ufficiale e spesso anche ridicolizzata.
Le poche norme di tutela della lingua veneta non sono attuate.
Anche tutti gli attacchi e le omissioni riguardo alla lingua veneta vanno inquadrati in una strategia aggressiva che non minaccia solo gli aspetti linguistici, ma che è volta alla sottrazione complessiva di beni e diritti, in particolare quello inalienabile, incedibile e imprescrittibile dell’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto.
6 – CRIMINI CONTRO L’UMANITA’
Fin dalla sua occupazione, l’italia ha tentato di sottomettere intenzionalmente il Popolo Veneto a condizioni tali di esistenza che ne comportasse l’estinzione sia fisica che culturale (diaspora veneta); anche secondo la definizione adottata dall’ONU costituiscono genocidio «gli atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».
Il genocidio viene considerato come un crimine specifico e come tale recepito nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi.
Non si possono dimenticare verità storiche nascoste e sconvolgenti come quelle delle foibe.
Ancora nel 1962, in conformità a accordi segreti (nr.57/62) con il governo jugoslavo di Tito, l’italia finanziava il mantenimento in schiavitù, pagando nominativamente vitto e vestiario di prigionieri istroveneti tenuti in un campo di concentramento all’interno di una miniera di rame a Mitrovica (ex Jugoslavia), purché non ritornassero alle loro terre venete d’origine.
Le Foibe sono state un GENOCIDIO voluto da Italiani e Jugoslavi a danno del Popolo Veneto, che ancora oggi continua nella forma di oblio culturale e negazione delle libertà politiche che portano alla servitù economica.
La storia dello stato italiano ne esce massacrata e infranta.
I fondatori e i “padri” della repubblica italiana, da De Gasperi a Togliatti, da Pertini a Rossi, da Parri a Valiani pagarono Tito per estendere il dominio anche fino al Garda, e pagarono fino agli anni ‘60 per tenere prigionieri i Veneti nei campi di concentramento jugoslavi.
In proposito si ricorda il grandissimo lavoro di ricerca e denuncia per opera di Marco Pirina Direttore, dal 1988, del Centro Studi e Ricerche Storiche “Silentes Loquimur” di Pordenone, noto in Italia e in Europa per avere fatto conoscere attraverso oltre 600 convegni, in venti anni, la tragedia delle foibe.
A oggi lo stato straniero italiano col pretesto di attuare mirate politiche di accoglienza per gli immigrati, impone un’integrazione agevolando insediamenti e radicamenti stanziali sui territori veneti di stranieri anche culturalmente avversi alle tradizioni, costumi e consuetudini del Popolo Veneto.
Particolarmente mal tollerata dal Popolo Veneto è l’imposta residenza di criminali di matrice eversiva mafiosa qui confinati in regime di soggiorno obbligato e la sistematica occupazione di cariche apicali della maggior parte delle istituzioni italiane.
7 – RIPETUTI ATTI DI AGGRESSIONE E DI GUERRA CONTRO IL POPOLO VENETO E IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV).
I movimenti di liberazione nazionale sono qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione, essi conseguono una posizione in campo internazionale rilevante a motivo dei loro scopi politici, quali la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale, da un regime razzista o dall’occupazione straniera.
Il principio di legittimazione dei movimenti di liberazione nazionale è quello dell’autodeterminazione dei popoli.
L’autodeterminazione del Popolo Veneto è un vero e proprio diritto inalienabile, incedibile e imprescrittibile, parte dello JUS COGENS (diritto internazionale imperativo).
Al solo Popolo Veneto spetta il legittimo esercizio di tale diritto erga omnes (nei confronti di tutti gli altri stati) e solo i movimenti di liberazione nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero popolo anche a livello internazionale.
Alla luce di tali principi, per decisione e volontà di alcuni Patrioti Veneti, il 29 settembre 2009 è stato istituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti delle norme del diritto internazionale, quale legittima espressione del diritto all’autodeterminazione dei popoli sancito dall’articolo 1 paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco in data 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, e dal “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77).
Nonostante il MLNV, fin dal suo costituirsi, abbia sempre seguito con rigore il percorso previsto dal diritto internazionale e benché il diritto di autodeterminazione sia stato ratificato con la legge italiana 881/1977 avente valore legale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno, (rif. sentenza della Corte di Cassazione nel 1975 – Cass.pen. 21-3 1975) lo stato straniero italiano ha ripetutamente e pretestuosamente attaccato questo MLNV giungendo a contestare il reato di associazione paramilitare previsto e punito dal decreto legislativo italiano n. 43 del 14 febbraio 1948, con pene detentive in carcere fino a dodici anni (12 anni), anche a  dispetto della legge 85 del 2006 per la quale adoperarsi e organizzarsi democraticamente per raggiungere l’Indipendenza della propria terra dallo Stato italiano non è più considerato reato d’opinione dal suo codice penale.
L’attività repressiva italiana si è sviluppata contro il MLNV e i suoi militanti con ripetuti atti di aggressione armata.
Con veri e propri blitz le private abitazioni e la sede del MLNV, sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali.
Sono stati rubati e non più restituiti computer, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere, brochure, biglietti da visita, moduli anagrafici, denaro, uniformi mimetiche, e fucili e decine di pistole, migliaia di ogive e bossoli per munizionamento, centinaia di munizioni e numerosi armi bianche e coltelli tattici da combattimento, e la spoliazione, con disprezzo, di numerose bandiere nazionali della Repubblica Veneta, simboli e stemmi del MLNV.
Lo stato straniero italiano ha sottoposto ripetutamente e illegalmente i militanti del MLNV a gravi limitazioni della libertà personale, sequestrandoli, segregandoli e sorvegliandoli a vista.
Li ha sottoposti a interrogatori informali e a inaudite violenze morali e psicologiche e li ha schedati come criminali, il tutto in violazione dei fondamentali e inviolabili diritti umani, civili e politici di cui al “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato e aperto alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966 (ratificato anche dallo stato straniero italiano con la legge n. 881/77) e sanciti anche dalla costituzione italiana.
Con l’abuso dello strumento mediatico, le autorità di occupazione straniere italiane hanno esibito le armi sequestrate come parte dell’arsenale in dotazione al MLNV.
Alcuni parlamentari italiani in data 12 novembre 2009, nella seduta n. 245, hanno presentato interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-04996 indirizzata al ministro dell’interno italiano, attribuendo al MLNV la valenza di una “pericolosa struttura paramilitare” con finalità eversive e secessioniste con tanto di “pianificazione di esercitazioni di tiro con armi da fuoco in località montane e di atti dimostrativi contro le forze dell’ordine italiane, sventata dall’inchiesta e dai primi elementi raccolti”.
Un ulteriore violento e repressivo attacco contro il MLNV è stato poi sferrato nuovamente anche da parlamentari italiani.
A seguito di un analogo successivo atto di aggressione italiano hanno presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno a Roma per sapere quali misure intendesse assumere “per prevenire e contrastare l’organizzazione e le attività dell’associazione Polisia Veneta legata al Movimento di liberazione nazionale del popolo veneto (MLNV) esprimendo preoccupazione per il rischio di sottovalutazione della capacità operativa e dell’ideologia di stampo separatista del gruppo paramilitare legato al MLNV”.
In data 2 aprile 2014 lo stato straniero italiano ha sferrato tramite un reparto speciale militare della propria 4^ forza armata un ulteriore gravissimo atto di aggressione e repressione contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e contro varie associazioni e aggregazioni spontanee di Cittadini Veneti e contro i loro militanti anche con provvedimenti di natura restrittiva in carcere e in regime d’isolamento.
Con questo nuovo atto di aggressione e repressione le autorità d’occupazione straniere italiane hanno ripetuto blitz armati nelle private abitazioni e sedi di lavoro.
Queste sono state sottoposte a perquisizioni, ispezioni e al saccheggio di tutti beni strumentali. Ancora una volta sono stati sottratti computer, supporti e materiali informatici, telefoni cellulari, documenti e molti effetti personali e di lavoro.
Col pretesto di ricercare denaro, uniformi di tipo militare, armi, munizionamento e o parti di esse, veicoli blindati e parti di essi, progetti di azioni eversive, attrezzature idonee al compimenti di azioni militari ed equipaggiamenti tattici, nonché disegni tecnici relativi alla costruzione di sistemi d’arma artigianali e all’approntamento di veicoli destinati alle azioni militari, documenti di identità falsi e/o contraffatti e targhe false di veicoli nonché bandiere nazionali della Repubblica Veneta, sono stati razziati anche simboli e stemmi del Movimento di Liberazione Nazionale e dei vari gruppi associativi.
Agli indagati e agli incarcerati sono imputate responsabilità riguardo all’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico italiano e di addestramento militare, istruzioni sulla preparazione e l’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali.
Decine d’indagati, donne comprese, sono stati incarcerati anche in regime d’isolamento proprio perché dichiaratisi “prigionieri di guerra” di fronte all’autorità giudiziaria d’occupazione straniera italiana.
PER QUESTI MOTIVI
Poiché nel diritto internazionale spetta solamente alla Nazione vittima dell’aggressione far valere i propri diritti e le proprie pretese nei confronti dello stato autore delle violazioni delle norme del diritto internazionale e che quindi nel caso di specie questa prerogativa spetta ai soli movimenti di liberazione nazionale che agiscono in nome dell’intero popolo sulla base del diritto all’autodeterminazione, il MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio.
CHIEDE
  1. in nome dell’intero Popolo Veneto la cessazione della violazione della sovranità nazionale della Serenissima Repubblica Veneta e la riparazione dell’illecito;
  2. Alla Comunità internazionale di pretendere dallo stato straniero occupante italiano e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite di cessare ogni impedimento e intralcio all’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, così come legittimamente rivendicato da questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto con la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011 tutte ancora a oggi ignorate e disattese come le successive centinaia di comunicazioni, denunce, avvisi e appelli.
    In queste occasioni l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è così dimostrata corresponsabile con lo stato straniero occupante italiano dei successivi attacchi al MLNV e contro il Popolo Veneto e il suo diritto all’autodeterminazione.
    È palese la latitanza dell’O.N.U. che ha ostacolato e rifiutato ogni legittimo riscontro ai depositi documentali predetti.
    Con immeritevole e irrispettosa dimenticanza ha ignorato i propri doveri nei confronti delle legittime richieste di questo MLNV, così come sanciti nella stessa Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
ASSEMBLEA GENERALE O.N.U. – RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo,
costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi  dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione. Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)
VIII.  Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28.Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29.In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30.Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.
Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Veneto ne è naturale detentore.
Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Veneto, (vedi sentenza  n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell’art.5 della Costituzione attentando all’integrità dello stato italiano.
E’ quindi esclusivamente il Popolo Veneto con le sue istituzioni  che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.
ATTESO CHE
I movimenti di liberazione nazionale, quali soggetti di diritto internazionale, per loro natura non possono essere soggetti alle autorità di occupazione straniere, questo MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio, chiede che si pretenda dallo stato straniero occupante italiano di consentire e riconoscere l’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e l’immediata cessazione di ogni ostilità e repressione e di ogni attività di contrasto e d’impedimento alla legittima e legale attività di questo MLNV e del suo Governo Veneto Provvisorio su tutti i territori della Serenissima Repubblica Veneta, ancora oggi illegalmente e illecitamente occupati.
Chiede che tale diritto sia riconosciuto dalla Comunità Internazionale.
O.N.U. – PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
(Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)
Parte PrimaArticolo 1
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione  fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, (l’Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto).
Parte SecondaArticolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione, (l’Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione).
Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore, (l’Italia si è impegnata a rendere effettivi tali diritti riconosciuti al Popolo Veneto).
Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
Articolo 5:
“Un membro delle Nazioni Unite contro il quale un’azione preventiva o coercitiva è stata presa dal Consiglio di sicurezza può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.
L’esercizio di tali diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza “.
Articolo 6:
“Un membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi contenuti nella presente Carta può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.”
CONSIDERATO
Che questo MLNV, dal suo costituirsi, non ha mai violato i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che nel diritto internazionale i movimenti di liberazione nazionale vantano diritti maggiori rispetto agli stati oppressori, ci si appella agli stati della Comunità Internazionale affinché diano al MLNV sostegno, appoggio e assistenza nella sua lotta intrapresa per il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, e di astenersi dall’aiutare lo stato oppressore italiano.
CHIEDE ALTRESI’
Inoltre che i militanti del comando di questo MLNV e i membri del Governo Veneto Provvisorio siano ospitati e protetti da Stati terzi per il tempo strettamente necessario al fine di poter proseguire in sicurezza il legittimo percorso di liberazione della Patria Veneta dall’occupazione italiana invocando con urgenza l’applicazione delle norme sulla protezione e immunità delle persone che agiscono per suo conto e appellandosi in subordine al diritto di asilo.
Con onore e rispetto.
WSM
Venetia, lunedì 15 dicembre 2014
Il Presidente
del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto