SOVRANITA’ PERSONALE

2013.06.20 – NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI SOVRANITA’ PERSONALE E VENETA

da:      MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO
a:         prefettura.treviso@interno.it,
            y…      @un.org,
            b…      @un.org,
            f…       @un.org,
            mail    @comune.villorba.tv.it,
            p…      @bka.gv.at
 
data:   20 giugno 2013 20:53
 
oggetto:SERGIO BORTOTTO – PRESIDENTE DEL MLNV E DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
 
Il sottoscritto Sergio Bortotto, Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, 
 
C O N S I D E R A T I
 
–     la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra (Ch) in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.09.2011;
–     l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010;
 
V I S T I
 
–     il Patto Internazione relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966; 
–     la Risoluzione nr.2625 del 24.10.1970 dell’Assemblea Generale ONU: 
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo, costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi  dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione.
Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
–     La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975):
VIII.  Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28. – Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29. – In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30. – Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio;
–     la legge 881/1977 dello stato straniero occupante italiano:
ratifica del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
–     Il Decreto Legislativo 13.12.2010 nr.212 in vigore dal 16.12.20:
con il quale lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia, avendo abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866 nr.3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”, oggi repubblica italiana.
 
AVENDO RISCONTRO
 
che il MLNV, nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito il Governo Veneto Provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977
 
NONOSTANTE
LO STATO STRANIERO ITALIANO
ABBIA POSTO IN ESSERE
 
–     gravissimi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante strumentali, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali in ambito italiano;
–     gravissimi illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, in specie mediante i procedimenti-farsa  anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
–     violazioni di domicilio con armi da guerra;
–     illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
–     sequestri di persona aggravati;
–     reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
–     subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;
–     calunnie aggravate;
–     reiterate falsità ideologiche in atti;
–     diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
–     attività illegale di spionaggio;
–     interferenze illecite ed indebite nella vita privata e nelle comunicazioni private;
–     pubblicazione illecita di intercettazioni telefoniche sugli organi di stampa e di informazione;
–     furto delle identità personali, con illegali rilievi foto-dattiloscopici;
–     furto di beni ed effetti personali (beni ed effetti personali, nonché dati, materiali e
–     supporti informatici, illegalmente sottratti)
–     appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti;
–     omissioni di denuncia dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
–     reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
–     l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
–     l’aver omesso di dare altresì contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
–     abusi d’ufficio;
–     associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico contro i membri del Direttivo del MLNV e contro altri cittadini del Popolo Veneto;
–     reiterata violazione dell’art.294 del codice penale italiano per aver ripetutamente attentato ai diritti politici del cittadino per aver usato violenza, minaccia ed inganno, nel tentativo di impedire in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico;
 
AVENDO RISCONTRO
che ad oggi il MLNV con precauzione e riguardo ha inutilmente atteso, anche ben oltre i limiti consuetudinari, la notifica e la formalità di un qualsiasi atto di manifesta resistenza, rifiuto o mera opposizione alle enunciate espressioni di diritto da noi MLNV ritenute legali, legittime e rivendicate “secundum legem”, la formalità della rivendicazione è di diritto compiuta e perfezionata;
PRESO ATTO
che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati, la costituzione del MLNV ha generato “diritto” producendo negli effetti ciò che si tenta di non considerare.
Il tentativo di ignorare l’esistenza del MLNV, infatti, tende a negare il presupposto giuridico da cui ha origine il MLNV medesimo ovvero il diritto di autodeterminazione previsto per legge, ratificato dallo stesso stato straniero italiano e rivendicato dal MLNV in nome del Popolo Veneto.
Il diritto di liberare la Patria dallo stato straniero occupante italiano è legittimo e legale perché conforme alle norme del diritto internazionale.
 
P.Q.M.
DICHIARO DI ESSERE VENETO
e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo sono per nascita, mi identifico nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d'origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche;
come tale affermo di appartenere a tale Nazione.
Considerato che io sono ciò che sono e che la libertà di decidere di essere ciò che ho deciso di essere costituisce per ogni persona un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace, avendo facoltà e potere di rappresentare me stesso, trasmetto l’allegata personale dichiarazione di sovranità personale e di cittadinanza Veneta.
WSM
Venetia, giovedì 20 giugno 2013
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 
per la dichiarazione di sovranità personale e Veneta vedi:

2013.06.07 – SERGIO BORTOTTO – DICHIARAZIONE DI SOVRANITA' PERSONALE E NAZIONALITA' VENETA

 

2013.03.20 – SECONDO ALCUNI LA DICHIARAZIONE DI SOVRANITA’ PERSONALE E’ UNA BUFALA


Proponiamo di seguito un articolo dell’ Avv. Paolo Franceschetti, su un argomento abbiamo trattato nell’articolo
La più grande storia mai raccontata, pubblicato su PuntoZero nr. 4.
Il diritto di sovranità individuale, Santos Bonacci, la bufala del diritto e della dichiarazione di sovranità
 
1. Premessa.
2. In cosa consiste il diritto di sovranità individuale.
3. La differenza tra sistemi di civil law e di common law.
4. Il concetto di diritto e norma di legge. Il diritto come imposizione di forza.
5. Il concetto di diritto. Il diritto come sistema di regole per l’annientamento dell’individuo.
6. Il diritto di sovranità nella nostra legislazione.
7. Conclusioni.
 
1. Premessa.
Da qualche tempo non passa giorno che qualcuno non mi domandi via mail o per telefono, o su facebook, o alle conferenze, qualcosa sul diritto di sovranità individuale, diffuso sul web da un personaggio che si chiama Santos Bonacci, e successivamente ripreso da altri siti, tra cui “Tempo di cambiare” di Italo Cillo.
Scrivo quindi questo articolo, per dare una risposta cumulativa a tutti anticipando le conclusioni: questa questione vale per il diritto anglosassone (forse, e non ne ho la certezza).
Ma certamente non vale per il nostro diritto e per i sistemi di civil law in generale.
Vediamo nel dettaglio perché.
 
2. In cosa consiste il diritto di sovranità individuale.
Partiamo dal concetto di sovranità individuale.
Secondo Santos Bonacci e diverse persone che sono andate dietro a questa bufala, il cittadino italiano potrebbe rivendicare il proprio diritto di sovranità individuale rispetto allo Stato, dichiararsi quindi uomo libero, non soggetto al diritto dello Stato.
Secondo questa teoria, per fare questo basterebbe indirizzare una raccomandata al Prefetto e al Ministero dell’Interno, scritta con inchiostro rosso (sic!), firmata con impronta digitale (sic!) e con tre testimoni.
Sempre secondo i sostenitori di questa tesi, il diritto di rivendicare la propria sovranità nasce da un’attenta analisi delle leggi esistenti; analizzando tali leggi infatti si capisce che l’Italia è una società privata, registrata come corporazione dal 1933.
Il nostro Ministero delle Finanze invierebbe a questo registro, che sarebbe di proprietà del Vaticano (sic!), un report periodico.
Il sistema in cui viviamo sarebbe basato sul silenzio-assenso; se non rispondi all’avvertimento che ti viene dato è come se accettassi l’imposizione che lo Stato ti fa.
Le norme traggono valore dal principio di non essere state mai contestate.
Sono riconosciute valide perché nessuno le ha mai contestate.
Quindi se io contesto la validità delle norme statali, queste non sono valide.
A riprova di ciò, le persone portano dei video in cui un cittadino americano ha messo in difficoltà un giudice dichiarando di non riconoscere la sovranità dello Stato.
Cosa sia questo registro delle corporazioni non l’ho mai capito, perché le persone a cui mi sono rivolto mi hanno solo dato una serie di link incomprensibili, ma non un solo riferimento normativo.
Le mie conoscenze giuridiche mi permettono però di pronunciarmi sulla questione della contestazione delle leggi e sul principio del silenzio-assenso.
 
3. La differenza tra sistemi di civili law e di common law.
Intanto una prima cosa da dire è che tra i sistemi di common law, come quelli cui si riferisce Santos Bonacci, e i nostri corre una certa differenza.
I sistemi di civil law hanno una rigida scala gerarchica di leggi che hanno valore differente; prima di tutto vengono le leggi dell’UE, poi quelle costituzionali, poi le leggi ordinarie, ecc. In linea di massima non sono valide le leggi precedenti alla Costituzione, salvo eccezioni e salvo che non siano state confermate esplicitamente.
Le leggi, poi, da noi disciplinano esplicitamente quasi tutto quello che il cittadino può fare o non fare.
In teoria (in teoria, la pratica è un po’ differente) i giudici applicano solo la legge.
I sistemi di common law invece sono basati su un serie di leggi che regolano i principi base, mentre poi l’applicazione della legge è lasciata al giudice.
Il giudice cioè crea la legge.
Quindi ammesso e non concesso che nei sistemi anglosassoni i principi giuridici fatti propri da questa teoria siano validi, essi non lo sono altrettanto per il nostro ordinamento.
Se in America o in Inghilterra una sentenza emanata da un giudice che dichiarasse valida la sovranità individuale sarebbe – in teoria – una vera e propria regola giuridica, da noi la stessa cosa sarebbe impossibile perché il giudice dovrebbe indicare esattamente quale norma ha applicato (quindi, in sostanza, o si trova una norma giuridica che affermi valido il diritto di sovranità oppure non è possibile fare un’affermazione del genere); e anche se poi un giudice dichiarasse valida la sovranità individuale, non è detto che ciò venga poi fatto da altri giudici.
 
4. Il concetto di diritto e di norma di legge. Il diritto come imposizione di forza.
Occorre a questo punto spiegare cosa è la legge, come nasce, e in cosa consiste.
La legge è, né più né meno, un atto di forza imposta dai vincitori a un popolo sottomesso.
In Italia la nostra Costituzione risale al 1947, e fu creata ad hoc dopo la fine della seconda guerra mondiale dai nostri politici, sotto il controllo degli USA che ne hanno gestito la formazione dopo l’occupazione.
Prima di allora le leggi erano state imposte da Mussolini agli italiani; il fascismo era una dittatura e quindi le leggi non erano certo scelte dal cittadino a proprio favore, ma erano imposte di forza dallo Stato anche a chi non voleva piegarsi ad esse.
Del resto Mussolini aveva semplicemente operato sul sistema preesistente: la Costituzione Albertina del 1848, dal 1861 fu imposta a forza ai territori strappati allo Stato Pontificio e ai Borbone, contro la volontà di costoro, e contro addirittura la volontà degli abitanti del meridione, la maggior parte dei quali contrari all’Unità d’Italia.
D’altronde in precedenza in quei territori c’erano stati, oltre alla Chiesa cattolica, i Romani, e prima dei Romani gli Etruschi.
E ciascuno aveva sempre strappato all’altro il proprio territorio imponendo le proprie leggi con la forza.
Gli USA, per volgere lo sguardo oltreoceano, sono nati perché gli europei hanno colonizzato quei territori, occupando con la forza i territori abitati dai nativi americani: Apache, Seminole, Nez Piercé, Sioux, ecc., vivevano a milioni in quei territori, da millenni.
Ma un bel giorno siamo arrivati noi europei, li abbiamo cacciati ed abbiamo imposto le nostre democratiche leggi.
In alcuni casi tali leggi sono state imposte a popolazioni, come i Nez Piercé, che non conoscevano proprio il concetto di “conflitto” e “guerra” e che hanno accettato supinamente la cosa senza azzardare nessuna reazione.
Poi gli USA ogni tanto decidono di andare altrove (ad esempio nelle isole Hawaii) e, sterminando chi vi si oppone, decidono che quello è uno stato americano.
Poi decidono di esportare la democrazia in Iraq, vanno in Iraq, fanno milioni di morti, e instaurano un governo democratico (la stessa cosa che hanno fatto in Italia nel ’47, più o meno).
Il diritto è quindi un’imposizione, un atto di forza.
E chi si ribella alle regole viene messo in galera, distrutto economicamente, e piegato con tutti i mezzi.
Sei contrario alle trasfusioni perché sei Testimone di Geova?
Lo Stato te lo impone.
Ritieni che la Chiesa cattolica sia un’istituzione che ha infangato e lordato il nome di Cristo, appropriandosi illecitamente del suo messaggio e trasformandolo in un messaggio di violenza e sopraffazione?
Non importa, devi tollerare il crocifisso e l’ora di religione.
Sei favorevole all’eutanasia?
Pazienza.
E’ proibita.
Ritieni Equitalia un abuso?
Non importa, ti pignorano lo stesso la casa.
Ritieni assurdo che chi è condannato a otto anni per associazione mafiosa possa sedere in parlamento?
Non importa.
La legge lo permette e tu ti becchi un parlamentare condannato per mafia che decide per te cosa è giusto e cosa non lo è.
Vorresti avere due mogli (se uomo) o due mariti (se donna)?
E’ vietato.
Nella legislazione matrimoniale, poi, il massimo del ridicolo lo raggiungono alcune leggi americane (ad esempio in Texas) in cui sono proibiti i rapporti sessuali diversi dal normale coito vaginale.
Il concetto di diritto credo che però meglio di ogni altro sia esemplificato da un’intervista ad un parlamentare, poco tempo fa, al quale un giornalista chiese “scusi, ma se siamo in tempo di crisi, come mai l’anno scorso i partiti hanno preso per rimborsi elettorali una somma 14 volte superiore all’anno precedente?” e il parlamentare (ricordiamolo, il parlamentare è quello che le leggi le fa e le vota) risponde senza avvedersi della contraddizione: “Ah non dipende da me, io ho solo rispettato la legge”.
E così via.
Ora, essendo il diritto un atto di forza imposto dall’alto anche contro la volontà della maggioranza dei cittadini, è logico che non ha alcun valore rivendicare il proprio diritto di sovranità.
A maggior ragione, poi, se si parte dal presupposto che il diritto è un arbitrio, un abuso del più forte su chi non ha i mezzi per ribellarsi, è inutile e anche contraddittorio rivolgersi per la tutela dei propri diritti agli organi di quello Stato che io non riconosco.
Equivale a rivolgersi a Totò Riina per cercare di fargli capire che è ingiusto che lui squagli la gente nell’acido, e per tentare di fargli capire che non può ammazzare la mia famiglia sol perché non gli pago il pizzo.
Le norme cioè sono valide perché lo Stato le fa rispettare con la forza. Non sono valide, invece, come la teoria di Bonacci vorrebbe, perché nessuno le contesta.
Sono valide perché se non le rispetti lo Stato e fa rispettare coattivamente con la forza pubblica.
Quindi mandare una dichiarazione – come vorrebbero i sostenitori della teoria della sovranità – agli organi dello Stato con cui si dichiara di non riconoscere la sovranità statale, non serve a nulla.
Mandarla poi seguendo i consigli che vengono dati da chi si occupa di questa teoria, cioè firmandole con l’impronta digitale e scrivendo con inchiostro rosso, ecc., equivale a farsi ridere dietro e tutt’al più a gettare i presupposti per un TSO.
 
5. Il concetto di diritto.
Il diritto come insieme di regole per l’annientamento dell’individuo.
Va da sé che se lo Stato impone il diritto con la forza, non lo fa per il benessere dei cittadini.
Quando gli europei sono andati in America (sia nell’America del nord che del sud) non hanno certo imposto le loro leggi per il benessere della popolazione locale.
Quando invadiamo la Libia (affermando che andiamo a liberarla) e imponiamo le nostre regole su quei territori, non lo facciamo di certo perché vogliamo il bene del popolo libico.
La verità invece è che il diritto persegue fini completamente opposti e serve ad ingabbiare il cittadino in una serie di regole per impedirne il libero sviluppo e il libero arbitrio.
Solo a titolo di esempio:
Il diritto di proprietà privata è quasi inesistente; la verità è che il proprietario del terreno per costruirvi deve pagare; lo Stato può espropriarglielo quando vuole senza pagargliene il valore; per fare una minima modifica alla costruzione occorre chiedere autorizzazioni e pagare per averle, ecc.
Se io ho una casa, non ho neanche il diritto di farne quello che voglio, perché anche solo per traformarla da abitazione in studio devo chiedere l’autorizzazione.
Il Ministero della Sanità decide quali cure sono ammesse negli ospedali e quali no, al fine di disincentivare cure alternative efficaci e incentivare cure ufficiali inefficaci dannose e costose (come la chemioterapia, a fronte di tutti gli studi – Di Bella, Simoncini e altri – che hanno dimostrato l’inefficacia di queste cure e l’efficace di altre cure meno costose) che propongono metodi diversi.
Le tasse sulla casa e sui terreni costituiscono una specie di gabbia in cui il cittadino è imprigionato costringendolo a lavorare come un mulo per pagare servizi di cui potrebbe anche fare a meno.
Nonostante infatti siano da decenni state scoperte energie pulite e a costo zero, materiali riciclabili per i principali prodotti di uso quotidiano, e prodotti che possono ridurre a zero la necessità di riscaldamento (ad esempio alcune case di legno non hanno bisogno di riscaldamento anche in zone molto fredde), siamo costretti tutti ogni mese a pagare spazzatura, luce, gas, acqua, e interi stipendi familiari sono destinati solo a pagare bollette inutili, che non servirebbero a nulla se si diffondesse la tecnologia di Tesla e altri sistemi.
Le tasse in generale non servono a pagare i servizi che lo Stato fornisce, ma servono a depredare il cittadino per non permettergli di vivere tranquillo.
Basti pensare che con il costo di un F22 per la difesa aerea ci si potrebbe sanare il bilancio della giustizia, e con pochi F35 (dieci o quindici a seconda dei calcoli) si potrebbe fornire la sanità di tutti gli strumenti indispensabili per curare tutti gratuitamente.
In altre parole, i politici non hanno bisogno dei nostri soldi per fornire i servizi statali; hanno bisogno di depredarci per far sì che la gente non evolva spiritualmente.
I tribunali sono congegnati in modo che raramente chi ha un credito, piccolo o elevato che sia, possa conseguirlo per via giudiziale ed essere tutelato da frodi e abusi; basti pensare che il creditore per pignorare i beni del debitore e venderli può arrivare ad impiegare decenni, spendendo nel frattempo un mucchio di soldi per mantenere in piedi la procedura.
Il peggio del peggio in termini di libertà però lo danno le recenti leggi tributarie in materia di spesometro, redditometro, e anagrafe tributaria.
Un sistema che in teoria controllerà tutte le spese dei cittadini per “normalizzare” ogni individuo: vuoi mangiare solo le mele del tuo campo per risparmiare soldi e comprarti tanti cd musicali che adori?
Non puoi… non rientri nei parametri.
Sei un tedesco che lavora in Italia e hai preso la cittadinanza italiana e sei abituato a bere 10 birre al giorno?
Cazzi tuoi, non te lo puoi permettere, altrimenti potrebbe scattare l’accertamento.
Si potrebbe proseguire all’infinito con altri esempi, ma la verità è che le leggi esistenti servono solo ad ingabbiare il cittadino in una rete di regole quasi del tutto inutili, che servono a fargli perdere tempo al fine di distoglierlo dall’impiegare lo stesso tempo nell’evoluzione di se stesso.
 
6. Il diritto di sovranità nella nostra legislazione (si riferisce a quella italiana ovviamente).
Venendo al principio di sovranità nella nostra legislazione, ci si deve domandare se non ci siano altre strade per riconoscere la propria sovranità e se questa teoria sia completamente campata in aria o meno.
In teoria l’idea della sovranità individuale è giusta.
Lo Stato non avrebbe il potere di decidere della vita altrui, salvo che questo potere non serva veramente a proteggere il cittadino, e salvo che questo potere sia davvero un’espressione della volontà della maggioranza.
Questo concetto di fondo è espresso nella Costituzione, dove all’articolo 1 è detto che la sovranità appartiene al popolo; molto importante è la frase successiva, questa: “il popolo la esercita nelle forme previste dalla Costituzione”.
In altre parole, la norma è come se dicesse che è illegittima qualsiasi legge che non permetta l’esercizio della sovranità da parte del cittadino.
Ora, occorre considerare che il popolo non ha più il diritto di scegliersi i propri rappresentanti grazie ad una legge elettorale che è una porcata anche nel nome (il cosiddetto Porcellum), ed è stata definita tale addirittura da chi l’ha preparata e le ha dato il nome (Calderoli); quindi i rappresentanti che siedono in parlamento non sono voluti dal popolo; occorre altresì considerare poi che molte leggi sono state delegate all’UE, e soprattutto che il sistema della moneta è un sistema illegittimo ove non è il cittadino ad essere proprietario della moneta, ma lo è un ente privato come la BCE.
Tenendo presente tutte queste considerazioni, ne deriva a maggior ragione l’illegittimità della sovranità statale attuale, e il diritto del cittadino di svincolarsi da questo sistema.
Il problema però è che il cittadino non può svincolarsi nella pratica da questo sistema, perché lo Stato dispone di uno strumento che le singole persone non hanno: l’uso della forza.
Le teorie di Bonacci e dei seguaci della sovranità hanno ragione su un punto, cioè che il diritto di basa sul consenso e sulla non contestazione.
Ma il nodo della questione è che non basta la contestazione da parte di uno o di mille individui che rivendicano la propria sovranità per distaccarsi dallo Stato; in teoria sarebbe necessario che il consenso venisse negato, e che quindi non riconoscessero la sovranità statale tutti quegli organi che in teoria sono deputati a far rispettare le leggi statali.
In altre parole, se d’un tratto polizia, carabinieri, esercito, tribunali, cessassero di riconoscere come valide le leggi statali, allora sì, d’un colpo lo Stato perderebbe il suo potere e ciascun individuo sarebbe sovrano a se stesso.
La nazione precipiterebbe però nell’anarchia, generando altri tipi di problemi e la necessità di altre soluzioni.
 
7. Conclusioni.
A mio parere i gruppi che si occupano di sovranità individuale hanno l’importante funzione di stimolare una riflessione e un dibattito.
A me personalmente hanno fatto riflettere molto e fare importanti passi avanti di consapevolezza.
Avendo avuto modo di parlare con alcuni di loro, peraltro, mi sono fatto l’idea che il dibattito è interessante, ma il rischio è quello di perdersi a studiare codici, cavilli, leggi presenti, leggi passate, ecc., e far perdere del tempo alle persone per distorgliele da attività più proficue per se stessi ma pericolose per il sistema: la crescita individuale.
La vera libertà è dentro di noi, e non ci può essere sistema giuridico che può togliere la libertà a una persona libera dentro.
In questo senso, le storie di Gesù Cristo, di Osho, di Paramahansa Yogananda, di Gandhi, possono insegnare molto, ma anche la storia del Dalai Lama, che ha perso una terra e il suo regno, il Tibet, ma ha portato la libertà a milioni di individui con la diffusione del buddhismo all’esterno della sua terra.
Il Dalai Lama è l’esempio più importante al mondo, in questo senso, di un soggetto che ha la sovranità individuale; era infatti un ex sovrano spodestato dal governo cinese, che ha perso il regno.
Ma in compenso non ha perso mai la sua sovranità individuale, aiutando milioni di persone a trovare la propria.
Tratto DA QUI

2013.03.20 – LA SOVRANITA’ PERSONALE DI DIO: IO SONO COLUI CHE E’


LA NON RISPOSTA DI DIO A MOSE' SUL SUO NOME

 
“‘Qual è il suo nome?’
Che dirò loro?” (Es 3:13).
Mosè vuol sapere il nome di Dio.
Ma non lo sapeva già?
Tutti gli ebrei si erano sempre riferiti a Dio come a Yhvh. Evidentemente Mosè era consapevole che quella formula non era proprio un nome, ma era il modo misterioso con cui ci si doveva riferire a Dio.
Ma il suo nome?
Vista la confidenza con Dio – di cui Mosè godeva fino al punto che Dio parlava “a Mosè faccia a faccia, proprio come un uomo parlerebbe col suo prossimo” (Es 33:1) – egli osa la domanda.
Certo con prudenza, usando un giro di parole e attribuendo la domanda ad altri: “Supponiamo che . . . ed essi realmente mi dicano: ‘Qual è il suo nome?’ Che dirò loro?” (Es 3:13).
Gli angeli furono riottosi nel rivelare il proprio nome e, di fatto, non lo rivelarono.
Come avrebbe risposto Dio?
A ciò Dio disse a Mosè:” (v. 13).
Si noti molto attentamente, ma davvero molto attentamente.
“A ciò”, cioè alla richiesta di Mosè, Dio “disse”.
La Bibbia dice che in realtà Dio non rispose alla richiesta di Mosè.
Ma “disse” qualcosa.
Per tutta risposta, Dio “disse”: “IO MOSTRERÒ D’ESSERE CIÒ CHE MOSTRERÒ D’ESSERE” (v. 14; il maiuscoletto è di TNM).
Qui occorre fare bene attenzione.
Dobbiamo esaminare la frase di Dio nell’originale per comprenderla dovutamente.
אהיה אשר אהיה
ehyèh ashèr ehyèh
sono/sarò [chi] sono/sarò
Secondo questa nota, la locuzione divina sarebbe “l’espressione con cui Dio chiama se stesso”.
In verità, Dio qui non sta chiamando se stesso.
Dio sta invece rispondendo alla domanda di Mosè, ma non per dare il suo nome.
Come tutta risposta a Mosè che vuol sapere il suo nome, Dio dice: “SONO CHI SONO” (traduzione letterale dall’ebraico)… ovvero IO SONO COLUI CHE E'.