da: MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO
a: prefettura.treviso@interno.it,
y… @un.org,
b… @un.org,
f… @un.org,
mail @comune.villorba.tv.it,
p… @bka.gv.at
data: 20 giugno 2013 20:53
oggetto:SERGIO BORTOTTO – PRESIDENTE DEL MLNV E DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Il sottoscritto Sergio Bortotto, Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977,
C O N S I D E R A T I
– la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra (Ch) in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.09.2011;
– l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010;
V I S T I
– il Patto Internazione relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
– la Risoluzione nr.2625 del 24.10.1970 dell’Assemblea Generale ONU:
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo, costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione.
Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
– La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975):
VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28. – Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29. – In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30. – Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio;
– la legge 881/1977 dello stato straniero occupante italiano:
ratifica del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
– Il Decreto Legislativo 13.12.2010 nr.212 in vigore dal 16.12.20:
con il quale lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia, avendo abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866 nr.3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”, oggi repubblica italiana.
AVENDO RISCONTRO
che il MLNV, nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito il Governo Veneto Provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977
NONOSTANTE
LO STATO STRANIERO ITALIANO
ABBIA POSTO IN ESSERE
– gravissimi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante strumentali, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali in ambito italiano;
– gravissimi illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, in specie mediante i procedimenti-farsa anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
– violazioni di domicilio con armi da guerra;
– illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
– sequestri di persona aggravati;
– reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
– subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;
– calunnie aggravate;
– reiterate falsità ideologiche in atti;
– diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
– attività illegale di spionaggio;
– interferenze illecite ed indebite nella vita privata e nelle comunicazioni private;
– pubblicazione illecita di intercettazioni telefoniche sugli organi di stampa e di informazione;
– furto delle identità personali, con illegali rilievi foto-dattiloscopici;
– furto di beni ed effetti personali (beni ed effetti personali, nonché dati, materiali e
– supporti informatici, illegalmente sottratti)
– appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti;
– omissioni di denuncia dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
– reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
– l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
– l’aver omesso di dare altresì contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
– abusi d’ufficio;
– associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico contro i membri del Direttivo del MLNV e contro altri cittadini del Popolo Veneto;
– reiterata violazione dell’art.294 del codice penale italiano per aver ripetutamente attentato ai diritti politici del cittadino per aver usato violenza, minaccia ed inganno, nel tentativo di impedire in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico;
AVENDO RISCONTRO
che ad oggi il MLNV con precauzione e riguardo ha inutilmente atteso, anche ben oltre i limiti consuetudinari, la notifica e la formalità di un qualsiasi atto di manifesta resistenza, rifiuto o mera opposizione alle enunciate espressioni di diritto da noi MLNV ritenute legali, legittime e rivendicate “secundum legem”, la formalità della rivendicazione è di diritto compiuta e perfezionata;
PRESO ATTO
che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati, la costituzione del MLNV ha generato “diritto” producendo negli effetti ciò che si tenta di non considerare.
Il tentativo di ignorare l’esistenza del MLNV, infatti, tende a negare il presupposto giuridico da cui ha origine il MLNV medesimo ovvero il diritto di autodeterminazione previsto per legge, ratificato dallo stesso stato straniero italiano e rivendicato dal MLNV in nome del Popolo Veneto.
Il diritto di liberare la Patria dallo stato straniero occupante italiano è legittimo e legale perché conforme alle norme del diritto internazionale.
P.Q.M.
DICHIARO DI ESSERE VENETO
e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo sono per nascita, mi identifico nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d'origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche;
come tale affermo di appartenere a tale Nazione.
Considerato che io sono ciò che sono e che la libertà di decidere di essere ciò che ho deciso di essere costituisce per ogni persona un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace, avendo facoltà e potere di rappresentare me stesso, trasmetto l’allegata personale dichiarazione di sovranità personale e di cittadinanza Veneta.
WSM
Venetia, giovedì 20 giugno 2013
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
per la dichiarazione di sovranità personale e Veneta vedi:
2013.06.07 – SERGIO BORTOTTO – DICHIARAZIONE DI SOVRANITA' PERSONALE E NAZIONALITA' VENETA
a: prefettura.treviso@interno.it,
y… @un.org,
b… @un.org,
f… @un.org,
mail @comune.villorba.tv.it,
p… @bka.gv.at
data: 20 giugno 2013 20:53
oggetto:SERGIO BORTOTTO – PRESIDENTE DEL MLNV E DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Il sottoscritto Sergio Bortotto, Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977,
C O N S I D E R A T I
– la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra (Ch) in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.09.2011;
– l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010;
V I S T I
– il Patto Internazione relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
– la Risoluzione nr.2625 del 24.10.1970 dell’Assemblea Generale ONU:
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo, costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione.
Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
– La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975):
VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28. – Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29. – In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30. – Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio;
– la legge 881/1977 dello stato straniero occupante italiano:
ratifica del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
– Il Decreto Legislativo 13.12.2010 nr.212 in vigore dal 16.12.20:
con il quale lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia, avendo abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866 nr.3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”, oggi repubblica italiana.
AVENDO RISCONTRO
che il MLNV, nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito il Governo Veneto Provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977
NONOSTANTE
LO STATO STRANIERO ITALIANO
ABBIA POSTO IN ESSERE
– gravissimi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante strumentali, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali in ambito italiano;
– gravissimi illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, in specie mediante i procedimenti-farsa anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
– violazioni di domicilio con armi da guerra;
– illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
– sequestri di persona aggravati;
– reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
– subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;
– calunnie aggravate;
– reiterate falsità ideologiche in atti;
– diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
– attività illegale di spionaggio;
– interferenze illecite ed indebite nella vita privata e nelle comunicazioni private;
– pubblicazione illecita di intercettazioni telefoniche sugli organi di stampa e di informazione;
– furto delle identità personali, con illegali rilievi foto-dattiloscopici;
– furto di beni ed effetti personali (beni ed effetti personali, nonché dati, materiali e
– supporti informatici, illegalmente sottratti)
– appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti;
– omissioni di denuncia dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
– reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
– l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
– l’aver omesso di dare altresì contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
– abusi d’ufficio;
– associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico contro i membri del Direttivo del MLNV e contro altri cittadini del Popolo Veneto;
– reiterata violazione dell’art.294 del codice penale italiano per aver ripetutamente attentato ai diritti politici del cittadino per aver usato violenza, minaccia ed inganno, nel tentativo di impedire in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico;
AVENDO RISCONTRO
che ad oggi il MLNV con precauzione e riguardo ha inutilmente atteso, anche ben oltre i limiti consuetudinari, la notifica e la formalità di un qualsiasi atto di manifesta resistenza, rifiuto o mera opposizione alle enunciate espressioni di diritto da noi MLNV ritenute legali, legittime e rivendicate “secundum legem”, la formalità della rivendicazione è di diritto compiuta e perfezionata;
PRESO ATTO
che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati, la costituzione del MLNV ha generato “diritto” producendo negli effetti ciò che si tenta di non considerare.
Il tentativo di ignorare l’esistenza del MLNV, infatti, tende a negare il presupposto giuridico da cui ha origine il MLNV medesimo ovvero il diritto di autodeterminazione previsto per legge, ratificato dallo stesso stato straniero italiano e rivendicato dal MLNV in nome del Popolo Veneto.
Il diritto di liberare la Patria dallo stato straniero occupante italiano è legittimo e legale perché conforme alle norme del diritto internazionale.
P.Q.M.
DICHIARO DI ESSERE VENETO
e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo sono per nascita, mi identifico nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d'origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche;
come tale affermo di appartenere a tale Nazione.
Considerato che io sono ciò che sono e che la libertà di decidere di essere ciò che ho deciso di essere costituisce per ogni persona un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace, avendo facoltà e potere di rappresentare me stesso, trasmetto l’allegata personale dichiarazione di sovranità personale e di cittadinanza Veneta.
WSM
Venetia, giovedì 20 giugno 2013
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
per la dichiarazione di sovranità personale e Veneta vedi:
2013.06.07 – SERGIO BORTOTTO – DICHIARAZIONE DI SOVRANITA' PERSONALE E NAZIONALITA' VENETA