CONTESTAZIONE DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO A TREVISO

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OGGETTO:  Autorità Giudiziaria straniera italiana a Treviso – contestazione del difetto assoluto di giurisdizione per materia e territorio. -Divieto trattamento dati personali. -Inosservanza delle Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale da parte di forze e autorità d’occupazione dello stato straniero italiano.
 
at
  • Presidente del Consiglio dei Ministri dello stato italiano
  • Presidente del Tribunale straniero italiano d’occupazione a Treviso
  • Procuratore presso il Tribunale straniero italiano d’occupazione a Treviso
  • Stati terzi.
  • O.N.U. – UN Headquarters
    United Nations Plaza 44th St n°777, New York, NY 10017 – USA
  • O.N.U. – UNO Palais des Nations
    Avenue da la Paix n°14, Portail de Pregny, 1202 Genève – SWITZERLAND
  • International Court of Justice
    Peace Palace – Carnegieplein 2 – 2517 KJ The Hague – The Netherlands
  • INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
    Maanweg 174, 2516 AB Den Haag – Netherlands
  • INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE
    Carnegieplein 2 2517 KJ The Hague – Netherlands
  • O.N.U.
    Human Rights Committee – Petitions Team
    Office of the High Commissioner for Human Rights
    United Nations Office at Geneva – 1211 Geneva 10, Switzerland
 
SI FA RIFERIMENTO
al procedimento penale nr.1993/12.M.U. e a tutti gli altri instaurati dalle forze e dalle autorità d’occupazione straniere italiane presenti sui territori della Serenissima Repubblica di Venezia contro il MLNV e i Cittadini del Popolo Veneto.

PREMESSO
il 17 febbraio p.v. il tribunale straniero italiano a Treviso darà inizio ad uno dei numerosi processi penali contro il MLNV.
Lo stato straniero e le sue autorità di occupazione insistono a ignorare il contestato difetto assoluto di giurisdizione del Giudice straniero italiano che non potrà mai risolvere alcuna controversia nei confronti del Popolo Veneto in posizione di terzietà rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia.
Permane anche la violazione dello stesso principio di legalità, altro caposaldo di uno stato di diritto, per il quale anche i giudici italiani devono esercitare le sole potestà loro conferite dalla legge, (vedasi legge nr.881/77, con la quale lo stato italiano ha ratificato i Patti di New York del 1966, e l’art.1.2 della Carta delle Nazioni Unite).
Le autorità d’occupazione straniere italiane sono determinate a condannare i militanti del direttivo di questo MLNV, nonostante le accuse siano palesemente infondate e calunniose, comunque sostenute da una procedura arbitraria e in spregio alle stesse norme del codice di procedura penale italiano.
Sono previsti e minacciati dodici anni di carcere per i vertici del MLNV, che per l’italia avrebbero costituito un’associazione paramilitare in violazione di un decreto legislativo del 1948.
Questo MLNV non ha mai posseduto armi, non ha mai partecipato a manifestazioni di tipo politico, né di alcun altro tipo.
Il percorso del MLNV è quello dettato dalle norme del diritto internazionale e non vi si è mai discostato, attenendosi al massimo rispetto dei principi umani, civili e politici.
Lo stato straniero italiano teme il rifiorire del sentimento nazionale del Popolo Veneto, che anela al ripristino totale di sovranità dopo l’illegale e illegittima occupazione militare della propria Patria, la Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Popolo Veneto è esausto dell’occupazione straniera italiana, dell’ostinata politica razzista posta in essere contro le sue tradizioni, la sua cultura, la sua lingua ed è esasperato dall’assidua politica colonialista posta in essere con il dominio economico su tutte le risorse umane, finanziarie, fiscali, economiche, patrimoniali, naturali, paesaggistiche, faunistiche, storiche e artistiche.

PRESO ATTO
che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all’adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell’intero Popolo Veneto,

HA NOTIFICATO
allo stato straniero italiano e a pubblica menzione anche con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio avvenuta in data 15 maggio 2014 il rigetto di ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta

VISTE
  • le Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta resa liberamente, con coscienza e volontà e che attraverso di essa ogni Cittadino del Popolo Veneto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a;
  • si è riconosciuto/a Veneto/a per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • ha esercitato il diritto e potere di essere rappresentato/a e governato/a esclusivamente da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;
RICHIAMATI
  •  la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
  • l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
DIMOSTRATO
  • che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale deve attenersi;
  • che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall’anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;
  • che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;
  • che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;
  • che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;
E CHE PER L'EFFETTO
contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;

PRESO ANCHE ATTO
  • che il One People’s Public Trust (OPPT) ha depositato presso l’UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private,
  • in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale (“schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”);
  • che tali documenti, anche in quanto depositati all’UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;
  • che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all’UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall’OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l’effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;
  • che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell’UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli “de facto”, ovvero tamquam non esset;
  • che per tali motivi l’OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all’Unico Popolo (One People);
  • che, per l’effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell’UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF.  DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;
  •     che come dall’ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, “Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.”;
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
SI RIBADISCE
  • che il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, vero e proprio soggetto di diritto internazionale, per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano;
  • che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
  • che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
  • che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
  • che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che la obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
E SI RIBADISCE INOLTRE
che qualsiasi relazione determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

IN CONSEGUENZA DI CIO'
tutti gli effetti di atti giuridici, posti in essere da qualsiasi autorità di occupazione straniera italiana, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana e sono a tutti gli effetti inesistenti, ovvero “tamquam non esset”, in ogni caso nulli
Questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

ATTESTA E CERTIFICA
che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano, né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA IL TRATTAMENTO
dei dati personali di ogni Persona di nazionalità Veneta e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati, sia digitale che cartacea.

SI RIPORTANO
gli illeciti reiteratamente commessi dagli inquirenti stranieri italiani contro il MLNV, i suoi militanti e Cittadini del Popolo Veneto:
  • reiterate violazioni dell’Ultimatum del MLNV;
  • illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro gli altri militanti del MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante gli strumentali, razzisti, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali italiani
  • illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico, in particolare mediante i procedimenti farsa italiani n. 5416/2009 e n. 1993/2012 anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
  • violazioni di domicilio con armi da guerra;
  • illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
  •  sequestri di persona aggravati;
  • reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
  • subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;
  • calunnie aggravate;
  • reiterate falsità ideologiche in atti;
  • diffamazioni aggravate a mezzo stampa, radiotelevisione e altri organi di informazione;
  • attività illegale di spionaggio;
  • interferenze illecite ed indebite nella vita privata e nelle comunicazioni private;
  • pubblicazione illecita di intercettazioni telefoniche sugli organi di stampa e di informazione;
  • furto delle identità personali, con illegali rilievi fotodattiloscopici;
  • furto di beni ed effetti personali di tutti gli appartenenti al MLNV, e “sequestri” a sfondo razzista quali i furti delle bandiere di San Marco, ovvero della Repubblica Veneta, e furti di brochures, biglietti da visita e altro materiale informativo del MLNV, e furti dei giubbetti da lavoro “DPI” (dispositivi di protezione di individuale) recanti il logo del MLNV; inoltre, furti di beni ed effetti personali, quali personal computer, nonché dati, materiali e supporti informatici, illegalmente sottratti;
  • appropriazione indebita dei suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti (rubati);
  • omissioni di denuncia da parte di chiunque legalmente obbligato dei crimini commessi dagli stessi inquirenti italiani;
  • reiterate omissioni e rifiuti di atti di ufficio;
  • l’aver omesso di dare contezza di tutti gli atti, di tutte le operazioni tecniche eseguite e di tutta l’attività complessivamente posta in essere dagli inquirenti italiani su tutti i suddetti beni ed effetti personali illegalmente sottratti, e quindi su modalità e luogo di custodia, nomina custode, apposizione e/o rimozione dei sigilli (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
  • l’aver omesso di dare contezza di tutte le operazioni tecniche eseguite sugli strumenti e supporti informatici illegalmente sottratti, quali ad esempio tutte le attività di spionaggio e di estrazione dei dati informatici presenti nei supporti informatici, nonché accensioni, consultazioni, visualizzazioni ed estrazioni di files e di altri dati dai personal computer (come prescritto dalle stesse norme di procedura penale italiane);
  • abusi d’ufficio;
  • associazione per delinquere finalizzata a commettere i predetti crimini a sfondo razziale e politico contro i membri del Direttivo del MLNV, altri militanti del MLNV e contro altri cittadini del Popolo Veneto;
  • tutti gli altri crimini ravvisabili de plano nelle razziste, calunniose e persecutorie attività poliziesco-giudiziarie straniere italiane, riconducibili anche ai procedimenti penali italiani n. 5416/09 e n. 1993/2012;
  • un'intensa e illegale attività persecutoria poliziesco giudiziaria e di spionaggio eseguita e diretta contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri militanti del MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto;
  • violazioni dei fondamentali diritti umani, civili e politici di tutti i suddetti militanti del MLNV e di altri Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici"adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato dallo stato straniero italiano con legge n. 881/77, ed in evidente spregio alle stesse norme della Costituzione italiana.
Circostanze aggravanti:
  • l’aver agito in difetto assoluto di giurisdizione nel Territorio della Repubblica Veneta;
  • l’aver agito in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • l’aver commesso i suddetti crimini con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti la propria pubblica funzione.
Responsabilità attribuibili:
  • atti di forza e di aggressione dello stato straniero italiano a mezzo di suoi funzionari contro la sovranità del Popolo Veneto e contro l’integrità territoriale della Nazione Veneta, con l’aggravante derivante dalla condizione illegale di occupazione e di colonizzazione della Nazione Veneta;
  • atti di provocazione nei confronti del MLNV.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

E’ prevista la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili ancora non registrati e a integrazione delle precedenti denunce, segnalazioni e comunicazioni varie pervenute.

Con onore e rispetto.
Viva San Marco
Venetia, 13 febbraio 2015
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio