STIPULA DI ACCORDI CON LE REPUBBLICHE DI ABKHAZIA E OSSEZIA DEL SUD

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Oggi 27 ottobre 2014 possiamo dare divulgazione della stipula degli accordi tra il Governo Veneto Provvisorio e le Repubbliche di Abkhazia e Ossezia del Sud, siglati in Oristano (Repubblica di Sardegna) il 22 agosto 2014.
Di seguito verrà comunicato il nominativo del Provveditore responsabile e incaricato di dare esecuzione alla stipula dei presenti accordi.
WSM
Venetia, 27 ottobre 2014
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

STRALCIO DEGLI ACCORDI

Instaurazione di relazioni dell’amicizia e cooperazione tra la Repubblica della Abkhazia, la Repubblica dell'Ossezia del Sud ed il Governo Veneto Provvisorio della Serenissima Repubblica Veneta.

Tenendo conto del desiderio del Governo della Repubblica di Abkhazia, del Governo della Repubblica dell'Ossezia del Sud e del Governo Veneto Provvisorio (costituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto "MLNV", in conformità all’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977) di sviluppare e rafforzare le relazioni di amicizia e di cooperazione, riconosciamo che attraverso lo sviluppo di legami internazionali, economici, culturali e umanitari le parti contraenti forniranno un importante contributo alla reciproca comprensione, alla pace, all’armonia interetnica e allo sviluppo delle relazioni di amicizia tra la Repubblica di Abkhazia e della Republica Veneta…

Articolo 1. Collaborazione nell’ambito industria, turismo e commercio
Le parti favoriranno lo sviluppo di contatti tra le imprese di produzione a disposizione nei propri territori.
Le parti favoriranno l’istituzione nei propri territori di imprese comuni, coinvolgendo anche le altre parti.
Le parti si favoriranno a vicenda in caso di apertura nei propri territori di imprese dell’altra parte contraente, rispettando la legislazione in vigore.

Articolo 2. Collaborazione nell’ambito del commercio
Le parti si impegneranno a creare un’atmosfera amichevole per sviluppare relazioni di tipo commerciale-economico tra le imprese e le associazioni a disposizione nei propri territori, ed anche a realizzare la fornitura di prodotti di tipo industriale e tecnico, prodotti agricoli e beni di consumo sulla base degli accordi diretti (contratti) tra gli operatori economici.
Le parti favoriranno la partecipazione delle entità agricole per realizzare i progetti comuni di cooperazione e programmi di investimento che operano nei rispettivi territori.
Le parti si impegneranno a migliorare la collaborazione al fine di attivarsi per l’ottenimento di eventuali risorse finanziarie.

Articolo 3. Collaborazione nell’ambito della cultura
Le parti favoriranno lo scambio tra collettivi artistici, teatri e collettivi teatrali.
Le parti si impegneranno a promuovere mostre dei mestieri tradizionali e mostre d’arte.

Articolo 4. Collaborazione nell’ambito umanitario.
Le parti favoriranno la collaborazione dei mass media delle proprie aree geografiche.
Le parti favoriranno lo stabilimento di contatti tra i cittadini e le associazioni giovanili delle proprie aree geografiche.

Articolo 5. Collaborazione nell’ambito dell’autogestione
Le parti si scambieranno l’esperienza di lavoro nell’ambito dell’autogestione locale.
Le parti promuoveranno tirocini reciproci, che rappresentino un interesse comune, per i dipendenti dei servizi statali.

Articolo 6. Collaborazione nell’ambito della formazione
Le parti promuoveranno campi estivi per gruppi di bambini, per turismo e vacanze.
Le parti favoriranno lo stabilimento di contatti tra Università, scuole medie, scuole private, scambi di studenti, tirocini reciproci per ricercatori e professori.
Le parti si scambieranno esperienze nell’ambito dell’innovazione del sistema di istruzione.

Articolo 7. Collaborazione nell’ambito dello sport
Le parti promuoveranno lo scambio delle squadre sportive.
Le parti favoriranno l’organizzazione di gare a turno nei propri territori, coinvolgendo anche le squadre da altre città-partner.

Articolo 8. Disposizioni di attuazione dell’accordo
Misure specifiche di attuazione degli accordi raggiunti sono fissati nei protocolli annuali sulla cooperazione, sottoscritti e concordati dalle parti.
Le parti si impegnano a scegliere tra gli alti funzionari delle rispettive amministrazioni i responsabili per l’esecuzione del presente Accordo, nominati con atto successivo
I responsabili per l’esecuzione del presente Accordo informeranno annualmente le parti sullo svolgimento dei protocolli di cooperazione.
Contemporaneamente presenteranno i progetti dei protocolli di cooperazione per l’anno successivo.
Le parti regolarmente informeranno i cittadini dei rispettivi territori sullo svolgimento del presente contratto usando i mass media.

Articolo 9. Questioni finanziarie
Il presente accordo non prevede spese.
Eventuali spese sopraggiunte, preventivamente valutate, saranno a carico di ogni parte autonomamente.

Articolo 10. Disposizioni generali
Possibili differenze di interpretazione e attuazione del presente accordo, nonché le questioni controverse che potrebbero sorgere durante la realizzazione, si risolveranno tramite consultazioni e negoziazioni.
Il presente Accordo entra in vigore dal giorno della sua firma a tempo indeterminato.
Il contratto può essere modificato di comune accordo dalle parti.

22 agosto 2014 firmato in Oristano

2014.08.22 – MLNV-GVP – ABKHAZIA – STIPULA DI ACCORDI
2014.08.22 – MLNV-GVP – OSSEZZIA DEL SUD – STIPULA DI ACCORDI