SEZIONE 04 – ARTICOLO 10
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PROFUGO
L'OGVP riconosce la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese.
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.
RIFUGIATO
L'OGVP riconosce lo status di rifugiato e la relativa protezione attraverso l'asilio politico al profugo di cui sia accertata la reale titolarità dei diritti previsti dalle convenzioni internazionali.