LA NAZIONALITA’ VENETA (IUS SANGUINIS)

SEZIONE 04 – ARTICOLO 03
La nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto che accomuna ogni suo membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche.
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.