SEZIONE 04 – ARTICOLO 05
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IDENTITA' PERSONALE
Ogni essere umano è Persona perché è ciò che è, ovvero espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’identità personale è dunque l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, intellettualmente e coscientemente.
Nessuno e nessuna norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio nome.
IL DIRITTO AL NOME
L'OGVP, con riferimento alla Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 recepisce il diritto per ogni individuo di avere un nome.
IL NOME E COGNOME
Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia.
Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società.
La successiva registrazione all'anagrafe del Popolo di appartenenza è un atto che i genitori hanno il diritto/dovere di compiere solo ed esclusivamente per consentire la regolamentazione dei rapporti nell'ambito della società di appartenenza.
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio nome e cognome il nativo potrà poi chiedere di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità anche i doveri previsti dalla Cittadinanza.