SEZIONE 01 – ARTICOLO 01
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L’OGVP è un ordinamento giuridico:
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a carattere generale (finalizzato al bene comune)
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originario (derivante cioè solo dal Popolo Veneto e dal suo diritto di autodeterminarsi).
È costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue espressioni ed articolazioni.
Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:
Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:
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il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni;
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la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale;
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il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme;
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la Comunità internazionale comprensiva di tutti i soggetti riconosciuti, di quelli che ne rivendicano il diritto e delle norme consuetudinarie del diritto internazionale applicabili.