Author:
MORI RICCARCO – VASANTH KUMAR
COMUNICAZIONE A FORNITORI E CLIENTI
Esempio:
Spett.le Cliente/Fornitore
La presente per comunicare che a far data … la ditta (denominazione, sede legale, codice fiscale e/o partita iva e con indirizzo di posta elettronica…) ha cessato ogni attività in ambito e secondo le normative regolamentate dallo stato italiano.
A far data … l’attività è avviata in ambito e secondo le normative emanate dal Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
Al fine di favorire le corrette e adeguate relazioni commerciali e amministrative si fa presente che il GVP ha attribuito idonea personalità giuridica all’attività economica in essere per la piena capacità di agire nell’esercizio dei diritti spettanti e per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti ai sensi e per gli effetti dell’art.05 della Sezione 07 dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) in relazione agli articoli 01 e 02 della Sezione 08 del medesimo Ordinamento.
La nuova attività è costituita e fa riferimento ai seguenti dati aziendali:
– Denominazione: …
– Ragione sociale: AEI o AES (art.5/7 OGVP)
– Codice Unico: … (assegnato all’attività)
– Titolare o Soci: Cognome e Nome (codice unico personale)
– Settore: … (servizi o prodotti)
– Sede legale: …
– Sede operativa: … (se diversa dalla sede legale)
– Sito web: …
– E-mail: …
– Recapiti telefonici: …
– Banca di rifer.: …
La presente attività economica, nel dar seguito alle finalità produttive e/o fornitura di servizi e di sviluppo della precedente impresa è destinata nell’ambito …
oppure
La presente attività economica è fondata con finalità produttive e/o fornitura di servizi e di sviluppo destinate nell’ambito del settore …
Si allega copia della certificazione di idoneità dell’attività economica.
data …
In fede
FATTURAZIONE – FRA ATTIVITA’ VENETA E ATTIVITA’ ESTERA
Esemplificazione procedura fiscale tra attività veneta e attività estera e viceversa.
- L’Attività Veneta (AEI – AES) emette fattura di vendita senza Iva alla ditta estera (anche italiana), allegando per il momento la circolare informativa relativa al decreto nr.6 del 23 gennaio 2019 emesso dal GVP e concernente la disciplina fiscale di fatturazione.
- La ditta estera (anche italiana) acquirente il bene o servizio, pagherà l’IVA sulle fatture di acquisto ricevute dalle attività venete alla successiva dichiarazione IVA, come avviene per le fatture di acquisto INTRASTAT e EXTRA UE.
- La ditta estera (anche italiana), dopo aver fotocopiato il documento fiscale, la inserisce tra gli acquisti e tra le vendite inserisce la fotocopia.
ATTENZIONE:
- la ditta italiana che fattura merce senza Iva alla Attività Veneta o ad un Veneto privato usa l’ art. 8 comma 1 lettera a) D.P.R 633/72;
- la ditta italiana che fattura prestazione di servizi, senza Iva, alla Attività Veneta usa ex art.7-ter comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/72;
- la ditta italiana che fattura prestazione di servizi, senza Iva, ad un Veneto privato usa ex art. 7-sexies, comma 1, lettera f) e g) del D.P.R. n. 633/72
FIGURE NECESSARIE IN AMBITI PROFESSIONALI
- CONSIGLIERE POLITICO (politologo e analista)
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CERIMONIALE
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ARCHIVIO DI STATO
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CED (responsabile informatico, sicurezza informatica e addetto alla gestione ed elaborazione dati)
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STATISTICA
- ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE
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ORGANIZZAZIONE
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FORMATORE O RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE
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CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE
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REDATTORE EDITORIALE
- RESPONSABILE DI TESORERIA
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OPERATORE VIDEO E FOTOGRAFICO
- DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
- DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
- DIPARTIMENTO ANAGRAFE E PUBBLICO REGISTRO
- DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
- DIPARTIMENTO CULTURA E ISTRUZIONE
- DIPARTIMENTO ECONOMICO
- DIPARTIMENTO ENERGIA
- DIPARTIMENTO ESTERI
- DIPARTIMENTO FAMIGLIA E SOCIALE
- DIPARTIMENTO GIUSTIZIA E POLIZIA GIUDIZIARIA (Ufficiali di Polisia Giudixiaria)
- DIPARTIMENTO INTERNI E DIFESA
- DIPARTIMENTO LAVORO E SVILUPPO
- DIPARTIMENTO PATRIMONIO ARTISTICO
- DIPARTIMENTO RICERCA E INNOVAZIONE
- DIPARTIMENTO SALUTE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO TRASPORTI
- DIPARTIMENTO SPORT
- DIPARTIMENTO TURISMO
2019.01.06 – DECRETO NR. 05 DEL 6 GENNAIO 2019
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta ottemperando al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non identificarsi con l'imposta cittadinanza italiana e per l'effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
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e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
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Che la validità e l'autorità del presente atto è estesa di diritto ad ogni Cittadino del Popolo Veneto e che non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
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Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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Che questo MLNV pur stabilendo di non usare violenza o di ricorrere alla "guerra di liberazione", nonostante sia prevista e conforme alla legge, riconosce ad ogni Cittadino del Popolo Veneto il diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l'uso della forza se inevitabile.
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Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
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Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
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Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
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delle Istituzioni Venete;
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della sovranità del Popolo Veneto;
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dell’integrità territoriale della Nazione Veneta;
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della personalità della Nazione Veneta;
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di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP;
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di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se solo in concorso, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
ANAGRAFE ECCO COS’E’
– Registro dei Cittadini Veneti residenti
– Registro dei Cittadini Veneti residenti all’estero
– Registro degli Stranieri residenti (oltre i 30 giorni di permanenza)
– Registro dei Turisti (fino a 30 giorni di permanenza)
– Registro dei soggetti giuridici attivi
– Registro dei soggetti giuridici cessati
ART. D 1 – PERSONA UMANA
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naturali;
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incedibili;
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inalienabili.
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nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
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tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
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nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
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diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
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diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà
RAPPORTO GIURIDICO
I rapporti giuridici definiscono e regolano di fatto la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di personalità giuridica che interagisce con le cose o gli altri soggetti di diritto.
Tutte le relazioni giuridiche sono disciplinate dalla legge e dal buon senso.
L’OGVP nel riconoscere l’attribuzione di personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti ne recepisce anche la contestuale, incondizionata idoneità e conformità ad essere titolare di doveri.
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e dalla responsabilità derivante dai doveri.
CAPACITA’ DI AGIRE
L’OGVP riconosce la “capacità di agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei diritti spettanti o per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti.
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in via generale al compimento del diciottesimo (18) anno di età
CAPACITA’ GIURIDICA
Non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche.
POPOLO VENETO
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
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I Veneti hanno costituito fino al 1797 la Repubblica Serenissima, dalla storia millenaria, occupata militarmente e annessa al regno italico per una congiura della massoneria internazionale.
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"Popolo" non è da confondere con la parola "popolazione", che indica genericamente l'insieme degli individui che abitano uno stesso territorio.
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« Ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato (…) costituisce un popolo. Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale. Ogni popolo ha il diritto ad affermarsi come nazione. »
ETICA E LAICITA’ … DELLO STATO
L’etica per la quale si è costituito il MLNV e il GVP suggerisce che debba esserci assonanza fra l’azione politica e l’azione moralmente giusta.
Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo concretarsi in un’azione umana riconosciuta moralmente giusta.
E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana.
Sulla base di questo principio cardine l’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
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Libertà;
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Uguaglianza;
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Proprietà.
TRANSIZIONE … FASE DI
E’ il periodo temporale che ha inizio col formale riconoscimento del MLNV e del GVP fino al completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta anche attraverso l’insediamento del suo apparato istituzionale.
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario.
Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la giurisdizione e i soli poteri conferiti dalla legge.
Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla legge.
L’amministrazione è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità-indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia).
L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate.
Il rifiuto di questa idea si traduceva nella dottrina di chi credeva che il giudice dovesse essere la "bocca della legge" e di chi riteneva di ricacciare nell'oblìo di costumi medievali la "legge dei tribunali".
Nell'idea giacobina del tempo, si afferma l'idea che la legge non possa essere interpretata dunque, se non rigidamente e in maniera letterale.
La concezione del giudice come mero tramite della regola è sopravvissuta fino ai giorni nostri, perdendosi però il significato partigiano e giacobino della funzione giurisdizionale, e affermandosi un significato universale: il principio di legalità esprime oggi una scelta politica in base alla quale la libertà viene limitata nella misura essenziale per assicurare la pace.
Storicamente, limiti rigidi sono stati imposti alla funzione giurisdizionale, a vantaggio del legislatore, rappresentante del popolo, che non può nuocere a sé stesso.
La fiducia illuministica nella ragione dell'uomo si concretizza poi nel pensiero che la legge, in quanto traduzione materiale di principi naturali, è cosa intrinsecamente giusta, e che la certezza dello strumento-legge deve essere massima.
LA RESISTENZA NON VIOLENTA
È diffusamente assimilata alla resistenza civile, sebbene i due concetti abbiano meriti distinti e connotazioni leggermente differenti.
La forma moderna di resistenza nonviolenta è stata resa popolare, nonché collaudata per la sua efficacia, dal leader indiano Gandhi nei suoi sforzi per ottenere l'indipendenza dagli inglesi.
Tra i sostenitori della resistenza nonviolenta, occorre menzionare Lev Tolstoj, Mohandas Gandhi, Andrej Sacharov, Martin Luther King, Václav Havel, Gene Sharp e Lech Wałęsa.
Nel 2006 la biologa evoluzionista Judith Hand ha presentato un metodo per abolire la guerra fondato sulla resistenza nonviolenta.
Molti movimenti che promuovono la filosofia nonviolenta o quella pacifista hanno adottato dei metodi d'azione nonviolenta per perseguire efficacemente obiettivi sociali o politici.
L'azione nonviolenta si discosta dal pacifismo poiché essa è potenzialmente proattiva e interventista, e nasce da un rifiuto radicale della violenza.
DIGIUNI
Come forma di protesta, il digiuno venne utilizzato già nell'antichità.
Nei primi anni del XX secolo lo riscoprirono le suffragette inglesi incarcerate e gli irredentisti irlandesi; a rendere nota in tutto il mondo la pratica dello sciopero della fame fu però Gandhi che ne teorizzò le ragioni ed i metodi, incardinandolo nel pensiero nonviolento.
BOICOTTAGGIO
Oltre che a tali fini moralizzatori l'azione di boicottaggio può essere posta in essere anche a scopi economici.
Vi sono almeno tre tipi di boicottaggio: di "coscienza", "strategico" ed uno "etico-strategico".
Il boicottaggio strategico ha invece finalità politiche o economiche e viene intrapreso da gruppi organizzati o anche da stati o organizzazioni internazionali al fine di modificare comportamenti in atto presso altri gruppi o stati usando ritorsioni economiche e commerciali sugli stessi. Un esempio in tal senso è il boicottaggio statunitense dei prodotti cubani.
"il boicottaggio definito come "etico-strategico", condivide in qualche maniera entrambe le posizioni. Consiste in una forma di ribellione e rifiuto di quei prodotti "eticamente scorretti", ma in maniera "strategica", vale a dire un boicottaggio che porti dei danni economici alle aziende incriminate. Con tale espressione si intende il modo che molte persone hanno per evitare di comperare (e quindi sostenere) prodotti derivanti dall'inaccettabile sfruttamento umano o del pianeta: prodotti direttamente fabbricati da persone (spesso bambini) in condizioni di lavoro estremamente disumane e, spesso, indotte dal sistema economico; marche che, pur di raggiungere il maggior profitto, non rispettano la dignità umana ed il valore del lavoro; prodotti altamente inquinanti, pericolosi per la saluta del pianeta o per la salute umana, creati nel nome del "libero mercato" e del "massimo profitto" che, pur essendo lesivi ed in più difficilmente degradabili, vengono comunque commerciati.
In taluni casi si può verificare il caso in cui il boicottaggio di coscienza assume una espansione tale da poter organizzarsi in movimento in grado di espandersi e trovare sostenitori rapidamente.
Una delle vittorie più significative ottenute mediante il boicottaggio fu l'abolizione del regime dell'apartheid in Sudafrica.
In questo caso si potrebbe benissimo parlare di coscienza presa!
Il successo di un boicottaggio, come movimento non strutturato, dipende dalla sua capacità di diffondere il messaggio.
Grazie all'avvento di internet con i siti web, i blog ed i forum la capacità di comunicazione dei movimenti di boicottaggio è aumentata consentendo di raggiungere un numero maggiore di potenziali aderenti.
RESISTENZA FISCALE
(Henry David Thoreau, Disobbedienza civile)
« Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo[senza fonte]. »
(Mahatma Gandhi)
La resistenza fiscale, protesta fiscale o sciopero fiscale è un gesto di ribellione consistente nel rifiuto di pagare le tasse allo Stato.
Tale gesto è spesso dovuto ad una forte opposizione a determinate politiche del governo, sia da un punto di vista civile che economico, oppure un'opposizione allo Stato in quanto istituzione in sé (gesto spesso attuato da movimenti anarchici).
Molti resistenti fiscali storici sono stati dei pacifisti, oppure particolari movimenti religiosi, come i quaccheri.
Questa "tecnica" è stata spesso usata anche da movimenti e personaggi nonviolenti, come ad esempio Mahatma Gandhi e Martin Luther King.
SATYAGRAHA OVVERO “FERMEZZA IN UNA BUONA CAUSA”.
Gandhi, nel corso del 1907, avviò una riflessione volta a discutere criticamente l'uso di questi termini.
Solo alcuni anni dopo (attorno al 1913) Gandhi iniziò a rifarsi al termine "ahimsa" = nonviolenza / innocenza (letteralmente: "assenza della volontà di nuocere").
Peraltro Gandhi stesso diverrà consapevole assai presto che l'ahimsa è da intendersi in senso positivo, e non semplicemente negativo, come pura "assenza di violenza".Ahimsa significa l'appello ad una "forza altra", distinta dalla violenza e ad essa opposta, e la definirà "forza che dà vita".
Così Gandhi il 18 dicembre 1907 indisse, dalle colonne del settimanale degli indiani del Sudafrica "Indian Opinion", un concorso per trovare un nome più appropriato e che sapesse cogliere a pieno lo spirito del metodo.
La proposta vincente fu suggerita da shri Maganlal Gandhi: sadagraha, cioè “fermezza in una buona causa”.
A Gandhi la parola piacque, ma – dice lui stesso nella sua autobiografia – “affinché fosse più comprensibile io poi la cambiai in satyagraha, che da allora in poi è diventata comune in lingua gujarati per definire la nostra lotta”.
Il 10 gennaio 1908 Indian Opinion pubblica per la prima volta la parola Satyagraha, che da allora divenne il nome ufficiale del movimento e del metodo di lotta promosso da M. K. Gandhi: la forza che nasce dalla verità e dall’amore.
Il satyagrahi (colui che pratica il satyagraha) aderisce a undici principi che osserva in spirito di umiltà: non violenza, verità, non rubare, castità, rinuncia ai beni materiali, lavoro manuale, moderazione nel mangiare e nel bere, impavidità, rispetto per tutte le religioni, swadeshi (uso dei prodotti fatti a mano), sradicamento dell'intoccabilità.
Il satyagraha può anche essere definito una forma di lotta politica e sociale (per Gandhi vi è una forte identità tra i due termini), dotata della massima efficacia se utilizzata per fini nobili e degni; risulta, invece, inutile o dannosa per chi lo pratica per egoismo o brama.
Nel pensiero satyagraha vi è identità tra fine e mezzo, a dispetto di ogni concezione "machiavelliana": per raggiungere una meta giusta l'unico modo è quello di usare metodi pacifici e nonviolenti, con amore verso il "nemico" contro cui è diretto.
Esso distingue il peccato dal peccatore e, mentre verso il primo si scaglia con tutta la sua forza, verso il secondo si comporta fraternamente: il suo obiettivo non è la distruzione dell'avversario, ma la sua convinzione (con-vincere, vincere con), e la pacifica convivenza di entrambi.
Chi pratica il Satyagraha intende dare forza all'avversario che usando motodi violenti è in realtà debole e per questo necessita della forza spirituale che si sprigiona durante un'azione nonviolenta.
Nel satyagraha vi è una forte tensione morale: i valori sono una componente fondamentale del pensiero e dell'azione, in ogni campo (sociale, politico, religioso, economico, culturale, ecc.).
Il satyagraha è anche il servizio dell'altro: nella disputa è còmpito del satyagrahi mostrare la via giusta, aderirvi e accettare a cuor sereno tutte le conseguenze.
La disobbedienza civile potrebbe rendere necessario infrangere una legge ingiusta: in tal caso il cittadino, rispettoso di tutte le altre leggi, moderato dall'auto-disciplina, obbedirà alla superiore legge morale e trasgredirà quella dello stato accettando senza rimorso la pena corrispondente.
Il fondamento di ciò è la superiorità della purezza dello spirito (derivante dall'obbedienza alla legge morale) rispetto alla sofferenza del corpo che potrebbe essere causata dal danno economico ricevuto o dalla permanenza in prigione.
Nel concreto il satyagraha si traduce in molteplici forme, alcune delle quali storicamente sperimentate, altre sono ancora da ideare.
Esse sono: la non collaborazione nonviolenta, il boicottaggio, la disobbedienza civile, l'obiezione di coscienza alle spese militari, l'azione diretta nonviolenta, il digiuno, ecc., nonché, in termini più generali, il pacifismo.
In India si ricorda la storica marcia del sale del 1930.
Il governo inglese aveva imposto una tassa sul sale che, essendo questo una materia prima di fondamentale importanza, andava a colpire pesantemente tutta la popolazione indiana con particolare danno dei più poveri.
Gandhi e i suoi collaboratori (o meglio amici, compagni, familiari) partirono dalla loro fattoria che erano in 78: i loro nomi vennero pubblicati sui giornali perché la polizia ne fosse informata.
Percorsero a piedi le duecento miglia che separano Ahmedabad da Dandi, nello stato del Gujarat, marciando per 24 giorni, e quando arrivarono alle saline erano diverse migliaia.
Alla fine il Mahatma raccolse un pugno di sale.
Disarmati, ordinatamente e col sorriso sulle labbra, i manifestanti andavano incontro alla polizia, sul luogo per sedare la rivolta.
Nonostante i duri colpi di sfollagente, i numerosi feriti e la violenza delle autorità, i cittadini continuavano ad avanzare silenziosi, a subire il trattamento senza reagire in alcun modo, senza neanche difendersi.
Dopo un po' la polizia si arrese di fronte ad una fiumana di gente che continuava ad avanzare senza paura.
Fu lo stesso comandante ad ammettere, a posteriori, il senso di impotenza di fronte a quella moltitudine, che coglieva impreparati gli agenti generalmente avvezzi a ben altro tipo di proteste popolari.
Martin Luther King praticò il satyagraha ispirandosi direttamente alle gesta nonviolente di Gesù e di Gandhi.
Negli Stati Uniti d'America del Sud organizzò un boicottaggio agli autobus, poiché vigevano delle norme che imponevano discriminazioni razziali nei posti a sedere.
Altri esempi di Martin Luther King sono la marcia su Washington per la conquista dei diritti civili e i numerosi sit-in.
DISOBBEDIENZA CIVILE
La disobbedienza civile è una forma di lotta politica, attuata da un singolo individuo o più spesso da un gruppo di persone, che comporta la consapevole violazione di una precisa norma di legge, considerata particolarmente ingiusta, violazione che però si svolge pubblicamente, in modo da rendere evidenti a tutti e immediatamente operative le sanzioni previste dalla legge stessa.
L'obiettivo di chi attua questa strategia di lotta è quello di evidenziare, mediante la propria disobbedienza, l'ingiustizia, a suo avviso palese, della norma di legge e le conseguenze che essa comporta.
In seguito a un atto di disobbedienza civile, come per ogni violazione di legge, segue il relativo accertamento in sede penale; nell'ambito del processo, gli esponenti di questo tipo di lotta possono perciò proseguire la propria azione politica, denunciando pubblicamente i motivi per cui ritengono errata la legge che contestano.
Se invece si parte dal presupposto che lo Stato è una costruzione umana, che non è infallibile, e che è diritto dovere dei cittadini di vigilare affinché esso non abusi del suo potere, allora, in questa prospettiva la disobbedienza civile appare salvifica e meritoria.
PARTITI POLITICI
L'attività del partito politico è volta ad operare per l'interesse nazionale, si esplica nello spazio della vita pubblica e, nelle attuali democrazie rappresentative, ha per "ambito prevalente" quello elettorale.
Secondo Max Weber, «per partiti si debbono intendere le associazioni costituite al fine di attribuire ai propri capi una posizione di potenza all’interno di un gruppo sociale e ai propri militanti attivi possibilità per il perseguimento di fini oggettivi e/o per il perseguimento di vantaggi personali».
- Il partito è un'associazione;
- Il fine del partito è influenzare le decisioni pubbliche;
- Gli scopi del partito sono ottenuti principalmente attraverso la partecipazione alle elezioni;
- La strategia principale è l'occupazione di cariche elettive.
Noi del MLNV, ovviamente, non crediamo nella “strategia” dei partiti politici e anche laddove un partito così detto indipendentista riuscisse a controllare l’apparato governativo, anche solo di una parte del territorio, avrebbe raggiunto tale posizione di potere con le regole dettate dallo stato straniero occupante e ad esse sarebbe pertanto assoggettato.
In virtù di quelle stesse regole, per le quali il partito politico ha accettato la competezione elettorale, non può poi violarne i principi costituzionali… e nello stato straniero occupante italiano non vi sono norme che prevedono alcuna possibilità di dichiarare indipendente una parte di territorio.
Vale anche la pena ricordare che un partito indipendentista è costretto suo malgrado a competere ad elezioni amministrative in un ambito territoriale che solo parzialmente corrisponde ai territori della Repubblica Veneta.
Il territorio del Veneto, quale espressione dell’ente regione veneto dello stato straniero italiano, nulla ha a che fare con i territori della nostra Patria. Noi del MLNV non crediamo pertanto attuabile o appropriato affidare le proprie istanze d’indipendenza ad un partito politico.
Queste sono le menzogne dei “caregari” e “poltronai” di turno che con il pretesto indipendentista aspirano a posizioni di potere nell’ambito di istituzioni straniere italiane.
NON CREDETE AI PARTITI POLITICI, NEPPURE A QUELLI CHE SI DICHIARANO INDIPENDENTISTI.
Non c’è alcuna differenza morale o istituzionale nel presentarsi come candidato ad elezioni comunali, provinciali, regionali piuttosto che nazionali italiane.
Nessuna.
In tutti i casi sei sempre parte dell’apparato politico-amministrativo dello stato di riferimento.
La Costituzione Italiana parla chiaro.
In tutti i casi ti presenti con liste che sono partiti italiani.
In tutti i casi prendi lo stipendio dallo stato italiano.
In tutti i casi presti giuramento alla bandiera e al Popolo italiano.
In tutti i casi rispondi per ogni azione ai tuoi elettori italiani e per ogni atto illegale alla magistratura italiana.
Chi dice che resta a candidarsi nel proprio comune, provincia o regione per motivi patriottici veneti aborrando Senato o Parlamento italiani dice una tristissima boiata a cui ci possono credere solo coloro i quali non conoscono la costituzione italiana.
Chi resta qui invece di andare a Roma non fa nulla di diverso o di moralmente elevato o supremamente eroico per la causa libertaria del Popolo Veneto contribuisce in egual misura all’allontanamento dal vero obiettivo finale che resta la liberazione della nostra terra e non la partecipazione alla vita politica di chi ti occupa illegalmente da 146 anni.
L’Italia vuole tanti Veneto Stato e tanti Indipendenza Veneta.
Chi non sa guardare al passato non sa leggere il futuro.
Vico docet.
—
La Costituzione Italiana riconosce esplicitamente il ruolo dei Partiti Politici quando scrive, all’art. 49, che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale”.
Mi sembra assolutamente chiaro che un partito politico italiano che si presenta apertamente come indipendentista sia anti-Costituzionale e quindi legalmente irricevibile per qualsiasi tornata elettorale italiana.
Cambia invece se un partito si dichiara autonomista o federalista perché vuole cambiare la forma di stato che è legalmente possibile modificando le leggi costituzionali senza intaccare la conformazione geo-politica dello stato stesso sancita proprio dalla Costituzione stessa.
Quindi VENETO STATO e INDIPENDENZA VENETA non possono essersi dichiarati formalmente come partiti indipendentisti.
DECOLONIZZAZIONE
La decolonizzazione politica ebbe inizio nel secondo dopoguerra, con l'indipendenza dell'India nel 1947, e si concluse nel 1999, con la restituzione di Macao (ultimo dominio coloniale portoghese e europeo in Asia) alla Cina.
The Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence of Colonial Countries and Peoples (also known as the Special Committee on decolonization or C-24), the United Nations entity exclusively devoted to the issue of decolonization, was established in 1961 by the General Assembly with the purpose of monitoring the implementation of the Declaration (General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960).
The Special Committee annually reviews the list of Territories to which the Declaration is applicable and makes recommendations as to its implementation. It also hears statements from NSGTs representatives, dispatches visiting missions, and organizes seminars on the political, social and economic situation in the Territories. Further, the Special Committee annually makes recommendations concerning the dissemination of information to mobilize public opinion in support of the decolonization process, and observes the Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories.
NEOCOLONIALISMO
Il termine fu coniato da Kwame Nkrumah, primo presidente del Ghana indipendente, ed è in seguito stato adottato da autori come Jean-Paul Sartre e Noam Chomsky con una connotazione esplicita di critica nei confronti delle politiche Occidentali verso il Terzo Mondo, per esempio con riferimento allo sfruttamento dei paesi poveri da parte delle grandi multinazionali.
Secondo Peccia, il neocolonialismo vive anche in nuove dimensioni, che Kwame Nkrumah non poteva immaginare, come i Social Network.
Non è un caso che infatti paesi geograficamente distanti tra di loro, come Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, abbiano l'abitudine di condividere sui Social Media la stessa tipologia d'informazioni, contrariamente all'europea Bielorussia che condivide i Social Network russi, ricordando e preservando la stesse sfere d'influenze in vita durante la Guerra Fredda.
IMPERIALISMO CULTURALE
Strumenti dell'imperialismo culturale sono il potere economico, politico e militare.
Queste tre forme di potere possono essere impiegate dalla nazione dominante a seconda dei casi singolarmente o contemporaneamente.
Gli esempi di imperialismo culturale sono numerosi.
Uno dei primi è quello della Grecia del periodo ellenistico.
Alla dominazione militare romana dell'intero bacino del Mediterraneo seguirono anche forme di imperialismo culturale sebbene generalmente i romani tollerassero lingue e culture differenti.
Più recentemente con imperialismo culturale è stata definita la politica statunitense nei confronti dei paesi latinoamericani nonché dei nativi americani, quella sovietica nei confronti dei paesi del blocco orientale comunista, quella cinese nei confronti del Tibet e quella turca nei confronti dei curdi.
IMPERIALISMO
Il termine "Imperialismo" fu coniato in Francia nel primo Ottocento per definire il regime instaurato da Napoleone III.
In seguito fu usato in Inghilterra, associato all'idea di dispotismo, per indicare il regime di Napoleone III.
Infine il termine assunse il suo significato più noto: la tendenza di una nazione ad imporre il suo dominio economico e ad influenzare la politica interna di altri paesi con l'obiettivo di avviare la costruzione di imponenti imperi economici.
Per i paesi dominanti uno degli obiettivi principali di questo sistema era quello di ricavare dai paesi occupati una grande quantità di materie prime a costi bassi.
Il termine è usato talvolta per descrivere la politica estera di uno Stato tesa al mantenimento di colonie e domini in terre lontane, anche se lo Stato stesso non si considera un impero.
Inoltre, il termine imperialismo può indicare una posizione intellettuale, che implicherebbe la convinzione che la conquista e il mantenimento degli imperi abbiano una valenza positiva; tale punto di vista è spesso unito al presupposto di una superiorità culturale o di altro tipo intrinseca al potere imperiale.
COLONIALISMO
Il termine indica anche, in senso stretto, il dominio coloniale mantenuto da diversi Stati europei su altri territori extraeuropei lungo l'età moderna e indica quindi il corrispettivo periodo storico, cominciato nel XVI secolo, contemporaneamente alle esplorazioni geografiche europee, assumendo nel XIX secolo il termine di imperialismo, e formalmente conclusosi nella seconda metà del XX secolo, con la vittoria dei movimenti anti-coloniali.
Il termine indica anche l'insieme di convinzioni usate per legittimare o promuovere questo sistema, in particolare il credo che i valori etici e culturali dei colonizzatori siano superiori a quelli dei colonizzati.
AUTODETERMINAZIONE… DIRITTO DI
Il principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione.
Il principio non è applicabile ai paesi sottoposti a occupazione straniera prima della fine della seconda guerra mondiale (irretroattività), a meno che non si tratti di paesi coloniali.
Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati.
Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne: per esempio, in Italia, vi è la L. n. 881/1977; nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
INSORTI
Gli "insorti" sono considerati uno dei tre soggetti attori nella comunità intenazionale, (stati, insorti e movimenti di liberazione nazionale).
Di solito gli insorti sono gruppi militarmente organizzati di una popolazione o parte di essa che ha deciso di rivoltarsi contro il proprio stato perchè è un tiranno.
Gli insorti danno vita ad un processo interno ad una nazione che si realizza spesso con la rivolta e la conquista della territorialità strappata al controllo dominante.
REFERENDUM
In virtù di esso si può richiedere ad un corpo elettorale il consenso o dissenso rispetto a una decisione riguardante singole questioni; si tratta dunque di uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori di pronunciarsi senza intermediario alcuno su un tema specifico oggetto di discussione.
I requisiti, la disciplina e le caratteristiche sono variamente disciplinati nei vari ordinamenti giuridici.
Un referendum per l’indipendenza è un tipo di referendum in cui i cittadini di un territorio, decidono se il territorio deve diventare uno Stato indipendente.
Il referendum sull’indipendenza è considerato positivo se i cittadini approvano l’indipendenza o esito negativo, se non lo fanno.
Il successo di un referendum per l’indipendenza può o non può comportare l’indipendenza, a seconda della decisione degli altri Stati sovrani.
Lo stato straniero occupante italiano non prevede questo tipo di “istituto” per cui anche fosse positivo l’esito di un referendum, non verrebe meno la dominazione italiana che non prevede neppure costituzionalmente una simile possibilità.
Ma c’è di più.
Il percorso referendario proposto da taluni partiti politici indipendentisti contrasta con la condizione giuridica attuale in cui versa la nostra Patria.
Come abbiamo già detto, il Popolo Veneto ha perso la propria sovranità a causa di una ripetuta occupazione straniera a seguito di un’invasione e quindi a causa di una forza maggiore.
Sul piano del diritto internazionale, l’avvenuta invasione e la conseguente dominazione di uno stato straniero non trova giustificazione alcuna per legittimare anche la presenza odierna dello stato occupante italiano.
E inoltre… in virtù di quale principio giurisprudenziale e del diritto il Popolo Veneto dovrebbe chiedere allo stato straniero italiano di concedergli una sovranità che è già sua?
AUTONOMISMO
L'autonomismo è il fenomeno politico caratterizzato dalla rivendicazione, da parte degli abitanti di una data località, ad ottenere maggiore potere decisionale rispetto alla sovranità statale, cui comunque rimane sottoposto il territorio; è anche la tendenza di uno Stato a realizzare il decentramento o l'autonomia amministrativa.
L'ideologia viene spesso correlata col federalismo oppure si riferisce a una forma di auto-governo delle regioni o delle entità amministrative minori rispetto al potere dello Stato centrale.
Un fenomeno pur analogo, l'indipendentismo, è da ritenere distinto per volontà politica.
RIVOLUZIONE
Avremo reso un servigio all'umanità.
Nella filosofia politica è l'ideale della realizzazione storica di un radicale cambiamento, ispirato da motivazioni ideologiche, nella forma di governo di un paese con trasformazioni profonde di tutta la struttura sociale, economica e politica.
La rivoluzione come fenomeno storico è un processo rapido o di lunga durata, non sempre violento, con il quale classi o gruppi sociali, più o meno ampi, si ribellano alle istituzioni al potere per modificarle e determinare un nuovo ordinamento politico.
INSURREZIONE
Sollevamento collettivo, violento e improvviso, di sudditi o di cittadini contro l'ordine costituito.
L'insurrezione è un tipo di conflitto armato appartenente alla tipologie delle guerriglie e deriva da oppressione dura e insopportabile di un popolo sopra un altro, o di un governo sul suo stesso popolo.
In quest'ultimo caso l'insurrezione può essere considerata essenzialmente la fase culminante del processo rivoluzionario.
SECESSIONE
INDIPENDENZA
Si distingue dall'autonomia, nella quale continuano a esistere dei vincoli istituzionali tra i due territori, tramite i quali uno può avere potere decisionale su determinate materie (competenza) e il centralismo, in cui il potere centrale possiede tutte le competenze.
L'indipendenza può essere lo status iniziale di una nazione emergente (spesso riempiendo un vuoto politico), ma è spesso un'emancipazione da un potere come ad esempio il colonialismo o l'imperialismo.
L'indipendenza può essere ottenuta per decolonizzazione, o per separazione o smembramento.
Talvolta si fa ricorso al principio e all'idea dello stato-nazione, rivendicando l'esistenza uno Stato sovrano per una diversa nazionalità del popolo che abita un territorio compreso all'interno di uno Stato che lo contiene.
La Repubblica Veneta oggi è di fatto occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente da uno stato straniero che è l'italia.
Il Popolo Veneto "condivide" questa condizione di forzata sudditanza con la quasi totalità delle Nazioni degli altri Popoli presenti nella penisola italica ben prima dell'occupazione da parte dello stato straniero italiano.
La nauseante menzogna sul risorgimento italiano è ancora oggi frutto di una mistificazione mirata a controllare le verità storiche da parte della casta politica e massonica… si pensi ad esempio alla contraddizione sui festeggiamenti per i 150 dell'unità d'italia 1861/2011 quando a quella data la stessa Roma non ne faceva ancora parte e le battaglie della terza guerra d'indipendenza vennero combattute nel 1866…. ben cinque anni dopo.
La Repubblica Veneta di fatto non ha mai cessato di esistere e il Popolo Veneto ha perso la propria sovranità causa il susseguirsi di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la propria rivendicata neutralità ai conflitti in corso all'epoca dei fatti.
Considerato pertanto che non esiste norma del diritto internazionale che prevede l'annessione violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera è diritto del Popolo Veneto tornare LIBERO e SOVRANO sui propri territori. Il bottino di una rapina è sempre un provento illecito anche a distanza di anni…e questa realtà è inconfutabile.
MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
È palese che tale principio sta alla base della democrazia e ha dato il colpo di grazia agli Stati multinazionali e coloniali.
CODICE ETICO
La definizione di "codice etico" rimanda quindi all'antica e complessa problematica della morale ovvero dell'esistenza, o meno, di principi universali ai quali dovrebbero ispirarsi le azioni dell'uomo. In particolare, il termine "codice etico" acquisisce un suo valore specifico nella contemporaneità, proprio quando, parallelamente all'indebolimento dei cosiddetti "pensieri forti" tradizionali (le ideologie politiche, filosofiche e religiose che dettavano in modo rigido le norme della convivenza sociale), si assiste alla crescente domanda di regole di deontologia capaci di determinare i limiti e le condizioni della prassi umana in particolari contesti.
Fra questi contesti, possiamo citare ad es. i media, in particolare la televisione: in questo caso il termine "codice etico" viene a identificare quell'insieme di regole, peraltro di incerta determinazione oggettiva, atte a identificare la liceità, o meno, della trasmissione pubblica di determinati fatti e contenuti. In casi come questi il codice etico, più o meno esplicito, è di fatto esposto all'obiezione di un potenziale controllo preventivo di tipo censorio, sui contenuti stessi; in realtà, obiettano a loro volta i fautori di strumenti di auto-disciplina quali il codice etico, è proprio attraverso questo intervento auto-regolativo che può essere evitato l'applicazione di strumenti più drastici con i relativi interventi sanzionatori (ad es. da parte della pubblica autorità, attraverso la magistratura etc.).
Il problema del codice etico trova poi un campo di applicazione molto importante nell'ambito medico.
ASSEMBLEA COSTITUENTE
L’Ordinamento Giuricio Provvisorio prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC) e al riguardo agisce al fine di:
- assicurare la sua istituzione;
-
salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
-
assicurare i lavori;
-
garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso Ordinamento Giuridico Provvisorio.
Secondo un primo filone, di matrice gius-positivistica il problema della definizione e del significato del potere costituente è un falso problema, non è un problema giuridico: esso concerne i meri fatti umani e non è qualificabile quale un fatto normativo.
Quanto al secondo filone, questo è riconducibile al pensiero di Costantino Mortati, il teorico della dottrina della "Costituzione materiale".
CONTEE O STATI FEDERATI
CREDITI SOCIALI
L’avente diritto può usufruire di tale rendita per il pagamento di prescritti beni e servizi nell’ambito del territorio nazionale.
L’utilizzo dei crediti sociali sarà usufruibile solo attraverso il proprio codice unico perché accreditati ed estinguibili mensilmente sul c/c personale della Cassa Nazionale.
REDDITO DI CITTADINANZA
La rendita mensile è erogata in pari misura a tutti i Cittadini residenti (ovvero non espatriati in via permanente) e si estingue e si rinnova alla scadenza di ogni mese.
Ad ogni membro della Comunità, fin dalla sua nascita e fino alla sua emancipazione, (acquisizione di cittadinanza e al compimento del 18° anno d’età), è riconosciuta la contribuzione pari alla metà di quella prevista mensilmente per i Cittadini residenti.
Il reddito di cittadinanza è un diritto ed è quindi cumulabile con gli altri redditi (da lavoro, da impresa, da rendita …) ma è usufruibile, secondo le modalità e priorità che si andranno a stabilire, solo nel corso del mese per il quale è erogato.
La revoca, la sospensione o la parziale erogazione del reddito di cittadinanza sarà regolamentata esclusivamente in base alle priorità determinate dal prevalente interesse nazionale.
Protetto: 2015.02.24 – QUESTIONE GOVERNI IN ESILIO
2015.02.24 – ANCORA PROBLEMI CON AREA RISERVATA
Inviato sms ad Enrico Pillon per il mancato accesso all'area riservata del sito.
Enrico ha risposto poco dopo all'sms riferendo che procederà al controllo a breve.
Protetto: 2015.02.24 – PAOLO GALLINA – POSTE ITALIANE – ABUSO TRATTAMENTO DATI
2015.02.23 – ORGANIZZATA ASSEMBLEA NEL BELLUNESE
2014.11.18 – CHRISTIAN PILON RICOVERATO D’URGENZA E OPERATO AL CUORE
2014.11.18 – SERGIO – CLAUDIO – APPUNTAMENTO TELEFONICO SU SKYPE
Come da precedenti accordi telefonici ho avuto su skype l'appuntamento telefonico con Claudio che ha necessità di avere contezza circa le reali possibilità di aiutarlo sia con il MLN napoletano che con una sua sistemazione abitativa e lavoro qui in Veneto.
PATENTI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
Categorie
A1 – Ciclomotori – 14 anni
A2 – Motocicli – 16 anni
B – Veicoli fino a 20 posti/75 q.li – 16 anni
C – Veicoli oltre 20 posti/75 q.li – 18 anni
D – Autoarticolati/Autosnodati – 20 anni
Patente Professionale
Può essere richiesta da chiunque e utilizzata durante lo svolgimento della propria
professione, alla quale deve essere associata, sarà quindi limitata alle categorie rilevanti
per la professione svolta. Viene rinnovata annualmente ed è completamente svincolata
dalla patente personale, qualsiasi sanzione applicata alla patente professionale non incide
su quella personale e viceversa. In casi estremi possono però essere revocate tutte le
patenti in possesso.
Corsi per neopatentati
Il conseguimento della patente sarà completamente rivisto, la parte pratica sarà effettuata in strutture adatte (circuiti), e comprenderà un corso di guida sicura. Sarà abbandonata l'idea della patente come "diritto", in nome della sicurezza, ogni automobilista dovrà essere in grado di padroneggiare un veicolo prima di poterlo guidare su strade pubbliche, questo sarà compensato dalla rivalutazione del trasporto pubblico.
Stranieri in transito e residenti
I cittadini stranieri potranno usare la propria patente (previ accordi) per un massimo di 6 mesi, siano essi residenti o transitanti, superato tale periodo essi dovranno conseguire una patente veneta. Se previsto da accordi internazionali, alcune patenti potranno essere convertite d'ufficio.
Zone private
In zone private, non sono necessarie patenti o autorizzazioni per condurre veicoli, eventuali limitazioni all'uso di mezzi da lavoro, sono previste da regolamenti del Dipartimento del Lavoro e Sviluppo.
OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI
Con il ben chiaro intento di ridurre al minimo la burocrazia necessaria alla circolazione dei veicoli all'interno della Repubblica, si propone il seguente regolamento per l'omologazione dei veicoli
Qualsiasi veicolo omologato in qualsiasi Stato riconosciuto dalla Repubblica è considerato omologato all'interno della Repubblica, senza necessità di modifica
-Le modifiche estetiche alle vetture, interne ed esterne, sono autorizzate senza collaudo,
se non aumentano le dimensioni del veicolo oltre il 5% in direzione longitudinale e 10% in
trasversale, sono soggette tuttavia alla responsabilità del cittadino per quanto riguarda la
loro corretta installazione e sicurezza in marcia.
-Le modifiche meccaniche sono permesse solo in forma di miglioramento (aumento della
capacità frenante, aumento della potenza nominale del motore, dimensione maggiore dei
pneumatici…). In questo caso, però, saranno previsti dei controlli di base
FRENI: Verrà testata l'effettiva efficenza dell'impianto modificato
MOTORE:A seconda della normativa antinquinamento che verrà stabilita dal Dipartimento per l'Ambiente, il veicolo dovrà comunque rispettare tale normativa dopo la modifica
CERCHI/PNEUMATICI/DISTANZIALI: Sarà sufficiente la non interferenza con altre parti del veicolo, resta applicata la regola al limite dimensionale delle parti estetiche, lo pneumatico dev'essere omologato per uso stradale
SOSPENSIONI: Sarà sufficiente la non interferenza con altre parti del veicolo e il mancato contatto con il manto stradale di alcuna parte del veicolo in normali condizioni di marcia, eccettuati i pneumatici
ILLUMINAZIONE: Sono vietate all'esterno le luci di gradazione BLU, nella parte anteriore le luci devono essere bianche con gradazione inferiore agli 8000 °K (abbaglianti/anabbaglianti) mentre nella parte posteriore devono essere presenti luci di segnalazione e arresto di colore rosso. Gli indicatori di direzione possono essere bianchi, arancio o rossi nella parte posteriore (tipo U.S.A.). Non c'è limitazione all'aggiunta di dispositivi luminosi, ne viene invece regolato l’utilizzo.
CODICE RICONOSCIMENTO VELIVOLI
Secondo lo standard internazionale, essendo la V (Victor) disponibile, e per uniformarsi al
suddetto standard, il codice di riconoscimento velivoli è il seguente
Da V-AAAA a V-ZZZZ
ENTI TERRITORIALI PER IL TRASPORTO
1- Motorizzazione
Ogni Contea ha un ufficio competente per la motorizzazione, che si occupa dell'emissione
delle targhe e della registrazione degli atti di compravendita e immatricolazione, nonché
delibere in materia di circolazione nelle strade ad essa sottoposte. A livello di Distretto è
sempre presente un ufficio competente per le pratiche amministrative.
2- Capitanerie di Porto
Ogni Contea ha un ufficio competente per la Capitaneria di Porto, che si occupa della
registrazione delle imbarcazioni e degli atti di compravendita, nonché delibere in materia
di navigazione nelle acque territoriali. In ogni Distretto è presente un ufficio per le
pratiche amministrative (e tecniche nel caso siano presenti porti o attracchi). A livello
Federale è invece presente l’ente per la navigazione, che regola le acque nazionali.
3- Ente per l'aviazione
L'Ente è Federale e si occupa di tutto ciò che concerne la navigazione aerea sul territorio.
TARGHE AUTOMOBILISTICHE
EMISSIONE:
Il cittadino può richiedere all'ufficio della Contea di residenza, l'emissione di targhe a suo nome pari al numero di veicoli in suo possesso (in caso il numero dei veicoli diminuisse, non potranno essere richieste altre targhe, ma quelle già in possesso vengono mantenute). La targa è personalizzabile, purché unica, di proprietà dell'intestatario e non cedibile. Ogni veicolo circolante deve possedere una targa, che riporta un numero progressivo in base all'ordine di emissione. In caso di compravendita, la targa viene sostituita con quella del nuovo intestatario.
ESPOSIZIONE:
I veicoli devono esporre almeno una targa nella parte posteriore, anteriore e posteriore nel caso di mezzi pesanti, posteriore nel caso di rimorchi
MODELLO:
La targa posteriore riporta, da sinistra, il codice della Contea di emissione, 5 caratteri alfanumerici da A a Z con esclusione di O e I e da 0 a 9, il simbolo governativo, 2 caratteri alfanumerici da 0 a 9 e da A a Z con esclusione di O e I, il codice Internazionale. I primi 5 caratteri sono casuali o personalizzabili, i due caratteri finali sono indice progressivo di emissione, la posizione varia leggermente nel formato quadrato. Nella targa anteriore è riportato il codice e la sola Contea. Le targhe sono presenti in tre formati, secondo gli standard attualmente in uso.
SCRIVI ALLA PRESIDENZA DEL GOVERNO PROVVISORIO
Errore: Modulo di contatto non trovato.
01 – PREAMBOLO
Liberi,abbiamo deciso di essere ciò che siamo.
Siamo da sempre un Popolo e una Nazione, la Serenissima Repubblica Veneta.
AMBIENTE E TERRITORIO
INTERPORTI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
AEREOPORTI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
CODICE RICONOSCIMENTO IMBARCAZIONI
STRADE URBANE, EXTRAURBANE E AUTOSTRADE – COMPETENZE
Sono strade che collegano zone diverse di un distretto, la regolamentazione, manutenzione e disposizione sono competenza del Distretto di appartenenza del tratto
Sono strade ad alto scorrimento, che collegano diverse parti della Contea, con almeno due corsie per senso di marcia a carreggiate separate, prive di intersezioni piane, sono di competenza della Contea di appartenenza del tratto
Sono strade ad alto scorrimento, che collegano più Contee, con almeno due corsie per senso di marcia a carreggiate separate, prive di intersezioni piane, sono di competenza Federale
COMPRAVENDITA DI VEICOLI, VELIVOLI E IMBARCAZIONI
2012.09.03 – DECRETO NR.3 – COSTITUZIONE DEL CORPO DELLA POLISIA NASIONALE VENETA
Oggetto: decreto nr.03 del 03.09.2012
COSTITUZIONE del CORPO della POLISIA NASIONALE VENETA.
Oggi 3 settembre 2012, il Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, richiamati tutti i precedenti atti inoltrati all’O.N.U. e allo stato straniero occupante italiano e attinenti a:
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denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano e rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto del 27/09/2010 e depositata alla sede ONU di Ginevra in data 28 settembre 2010;
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ultimatum del 13/12/2010 notificato allo stato straniero colonialista e razzista italiano e alla sede ONU di Ginevra in data 14 dicembre 2010;
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denunce degli atti di aggressione, di forza e di rappresaglia ripetutamente posti in essere dallo stato straniero occupante italiano contro questo MLNV, contro Cittadini del Popolo Veneto e contro la stessa integrità territoriale della Repubblica Veneta, in palese violazione delle norme del diritto internazionale, in particolare del diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione (jus cogens), e dei fondamentali diritti umani, civili e politici,
ISTITUISCE IL CORPO DELLA POLISIA NASIONALE VENETA.
Dispone che appena possibile sia avviato il reclutamento su base volontaria di tutti i Cittadini del Popolo Veneto che ne facciano richiesta e che siano qualificati dai requisiti etici e psico/fisici come da allegato Regolamento della Polisia.
Ogni altra disposizione ad integrazione al presente decreto sarà delineata nell’ambito del predetto Regolamento.
Viva San Marco!
Il Presidente del MLNV e del GVP
Sergio Bortotto
2012.07.26 – DECRETO NR.02 – BANDIERA, INNO, SIMBOLI ED EMBLEMI VENETI
Oggetto: DECRETO nr.02 del 26.07.2012.
Bandiera Nazionale, Inno Nazionale, simboli ed emblemi dello Stato Veneto.
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarietà attribuili alla simbologia istituzionale.
Venetie, 26 luglio 2012
Il Presidente del MLNV e del Governo Provvisorio
Sergio Bortotto
2012.06.01 – DECRETO NR.01 – SOGGETTIVITA DEL MLNV
VOTAZIONI A MAGGIORANZA ASSOLUTA O UNANIMITA’
C'è unanimità se si ottiene un numero di voti pari al numero totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.
DECRETI – TRATTATI – ORDINANZE …
Un decreto-legge, è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
Gli effetti prodotti sono provvisori e limitati al periodo di esercizio del Governo Provvisorio.
Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
Un trattato internazionale è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell'incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi.
Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo, patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati di particolare rilevanza).
Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre l'accordo sono denominati alte parti contraenti.
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
Nell'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine "ordinanza" si designano atti aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare).
L'ordinanza è emanata dal Governo Veneto Provvisorio in casi eccezionali e di particolare gravità ma non può comportare deroghe all'OGVP vigente.
Il presupposto per l'emanazione delle ordinanze urgenti e di prevalente necessità è l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza).
LE PROPOSTE DI LEGGE
- da ogni Cittadino tramite anche tramite il Delegato eletto dalla propria Comuità Locale
- dal Consiglio di Municipalità
- dal Consiglio di Stato (o Assemblea di Contea)
- dal Maggior Consiglio (o Assemblea Federale)
- dal Minor Consiglio del Governo Veneto Provvisorio.
Le proposte di legge sono sempre soggette preventivamente a validazione di legittimità da parte dell'Alta Corte di Giustizia che, entra trenta (30) giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Ufficiale, con decreto motivato può respingerle se inficiano o ledono la sovranità e il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e della Nazione Veneta.
- approvata (ed entra in vigore il giorno successivo)
- abrogata (ed entra in vigore il giorno successivo)
- emendata (ed entra in vigore il giorno successivo)
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data della proposta
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proponente (cognome e nome del proponente e del Delegato)
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classificazione (materia di competenza, esteri, interni e difesa, giustizia, lavoro…)
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oggetto (titolo)
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corpo del testo (proposta)
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priorità (previsti dalla proposta se urgentemente motivata)
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firma
2012.04.22 – DELLA ROCCA FULVIO – QUESTORE STRANIERO ITALIANO A VENEZIA
avviso di iscrizione a ruolo giudiziario.
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CONSIDERATI:
– la “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte
dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” del Movimento di
Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede
O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010;
– l’Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista
italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010,
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questa Divisione Federale Investigativa di Polizia Giudiziaria dà atto di aver proceduto
all’iscrizione a ruolo giudiziario nel procedimento di indagine a carico di:
1) DELLA ROCCA Fulvio, questore della polizia straniera italiana a Venezia.
Capi di imputazione:
a) violazione dell’Ultimatum del MLNV;
b) l’aver espressamente vietato a cittadini del Popolo Veneto con un provvedimento ad hoc di festeggiare in Piazza San Marco della Città di Venezia la ricorrenza religiosa storica della Processione di San Marco, Santo Patrono della Repubblica Veneta, per il giorno di mercoledì 25 aprile 2012, riservando per contro i luoghi pubblici della città di Venezia alle sole festività e ricorrenze istituzionali dello stato straniero italiano.
In Venezia, periodo di marzo-aprile 2012.
c) l’aver posto in essere illegali attività di spionaggio di fatto eseguite e dirette contro il MLNV e i suoi appartenenti, nonché contro altri cittadini del Popolo Veneto, mediante la sezione politica
della polizia straniera italiana a Venezia;
d) l’aver posto in essere illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e i suoi appartenenti, nonché contro altri cittadini del Popolo Veneto, mediante le illegali attività di cui al precedente capo c).
e) violazioni dei fondamentali diritti umani, civili e politici dei Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato dallo stato straniero italiano con legge n. 881/77, ed in evidente spregio altresì alle stesse norme della Costituzione straniera italiana.
In Venezia, da data imprecisata ad oggi.
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Circostanze aggravanti:
– l’aver agito in difetto assoluto di giurisdizione nel Territorio della Repubblica Veneta;
– l’aver agito in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per
materia e per territorio;
– l’aver commesso i suddetti illeciti a sfondo discriminatorio, razziale e politico con abuso dei
poteri e con violazione dei doveri inerenti la propria pubblica funzione.
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Responsabilità attribuibili:
– atti di forza e di aggressione dello stato straniero italiano a mezzo di suoi funzionari contro la sovranità del Popolo Veneto e contro l’integrità territoriale della Nazione Veneta, con l’aggravante derivante dalla condizione illegale di occupazione e di colonizzazione della Nazione Veneta;
– atti di provocazione con rischio di escalation di confronto bellico col MLNV.
Per i suesposti motivi, la S.V. verrà assicurata alla Giustizia Veneta nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso.
– le violazioni e gli illeciti commessi da funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e suoi appartenenti integrano illeciti internazionali imputabili anche
allo stato italiano;
– atteso il principio di responsabilità collettiva, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito;
– per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro i
cittadini del Popolo Veneto e/o contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto.
SI AVVISA:
il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, soggetto di diritto internazionale, per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero
occupante italiano.
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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella sua precipua funzione di mantenimento della pace e quindi al fine di scongiurare il rischio di escalation di un confronto bellico col MLNV, provveda a comminare le sanzioni previste nei confronti dello stato italiano per i numerosi e reiterati illeciti internazionali commessi dai suoi funzionari contro questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e contro cittadini del Popolo Veneto.
Per quanto di competenza e per l’ulteriore a praticarsi, la presente verrà inoltrata al governo straniero italiano, alla Segreteria Generale ONU di New York, al Consiglio di Sicurezza dell’ONU
a New York, alla Segreteria Generale ONU di Ginevra, ai Governi degli Stati terzi confinanti e ai Governi degli altri Stati terzi secondo le decisioni del Direttivo di questo MLNV.
Fatto, confermato e sottoscritto.
dott. Paolo Gallina
1976.05.06 – IL TERREMOTO DEL FRIULI
Alle 21 una terribile scossa di terremoto colpisce il Friuli.
È la prima volta che la televisione trasmette le immagini del dolore e della distruzione di un terremoto in tutte le case italiane.
Il paese di Gemona è ridotto a un cumulo di macerie.
I soccorritori scavano in un’atmosfera silenziosa.