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ART. L-8
Il Comando Operativo Federale è l’Organo strumentale di coordinamento tecnico/operativo alle dirette dipendenze del Presidente del GVP per la gestione e il coordinamento di tutte le emergenze e di tutte quelle situazioni che potrebbero evolversi come tali.
Al COF è preposto un Provveditore Generale, un Segretario (con funzione di amministrazione generale del Provveditorato) ed una Segreteria (con tutte le funzioni in subordine attribuite alla Segreteria Dipartimentale).
Al COF sono preposti e concorrono tutti i i servizi operativi dello Stato secondo le modalità previste dal riservato protocollo operativo.
Il COF ha anche la gestione integrata del C.E.D. (centro eleborazione dati dello Stato).
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LO STATO DI EMERGENZA
Lo stato di emergenza è una misura adottata dal GVP in caso di un pericolo imminente che minaccia la Nazione:
Alcune delle libertà fondamentali possono essere limitate, come ad esempio la libertà di movimento o la libertà di stampa.
L’articolo 4 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 regola lo stato di emergenza a livello del diritto internazionale.
Essa prevede in particolare che:
4.1 – In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale. (…)
4.3 – Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga.
Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.
La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite può esaminare gli elementi costitutivi della minaccia pubblica invocata ed eventualmente sollecitare l’elaborazione di relazioni speciali.
È stata sviluppata nel 1981 una dichiarazione relativa all’interpretazione di questo articolo.
La proclamazione dello stato di emergenza non deroga da taluni diritti fondamentali e divieti assoluti, tra cui in particolare il “diritto alla vita”, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, la schiavitù e la servitù e la “libertà di pensiero, coscienza e religione”.
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