SEZIONE 04 – ARTICOLO 08
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La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
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figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
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figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
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figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
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aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
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aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
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essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
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conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
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assenza di condanne e precedenti penali;
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non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.