SEZIONE 01 – ARTICOLO 03
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Le norme giuridiche sono suddivise per competenza territoriale ovvero:
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norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
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norme statali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e applicabili a materie di – specifica competenza degli Stati federati.
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norme municipali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a materie di specifica loro competenza.
Le norme giuridiche sono suddivise anche per competenza integrativa:
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regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio funzionamento.
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usi e consuetudini, (dette anche fonti non scritte) che si ispirano e si richiamano alle tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto.
Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito alla “Fonte” stessa della norma, (Federale – Contea – Municipalità) e determinandone l’eventuale vizio di competenza.