SEZIONE 01 – ARTICOLO 02
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Tutte le norme giuridiche devono uniformarsi ai seguenti criteri:
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devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese;
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devono essere fra loro coerenti e armonizzate;
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devono essere equilibrate con la tipicità culturale e con la tradizione veneta;
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devono essere comprensibili, sintetiche e semplici.
Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di subirle.