DECRETI – TRATTATI – ORDINANZE …

DECRETI
Un decreto-legge,  è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
Gli effetti prodotti sono provvisori e limitati al periodo di esercizio del Governo Provvisorio.
Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
 
TRATTATI
Un trattato internazionale è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell'incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi.
Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo, patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati di particolare rilevanza).
Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre l'accordo sono denominati alte parti contraenti.
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
 
ORDINANZE
Nell'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine "ordinanza" si designano atti aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare).
L'ordinanza è emanata dal Governo Veneto Provvisorio in casi eccezionali e di particolare gravità ma non può comportare deroghe all'OGVP vigente.
Il presupposto per l'emanazione delle ordinanze urgenti e di prevalente necessità è l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza).