LE PROPOSTE DI LEGGE

indexLa proposta di legge è l’atto a pubblica menzione destinato a promulgare, emendare o abrogare una o più norme giuridiche aventi valore legale.
La proposta di legge può essere formulata:
  • da ogni Cittadino tramite anche tramite il Delegato eletto dalla propria Comuità Locale
  • dal Consiglio di Municipalità
  • dal Consiglio di Stato (o Assemblea di Contea)
  • dal Maggior Consiglio (o Assemblea Federale)
  • dal Minor Consiglio del Governo Veneto Provvisorio.
Le proposte di legge vengono sempre pubblicate all'Albo Ufficiale la cui Sezione è di libera e pubblica consultazione consentendo l'elaborazione e la raccolta di eventuali  pareri ed emendamenti anche da parte dei Cittadini da effettuarsi entro e non oltre i sessanta (60) giorni successivi alla sua pubblicazione.
Le proposte di legge sono sempre soggette preventivamente a validazione di legittimità da parte dell'Alta Corte di Giustizia che, entra trenta (30) giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Ufficiale, con decreto motivato può respingerle se inficiano o ledono la sovranità e il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e della Nazione Veneta.
Allo scadere dei sessanta (60) giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Ufficiale la proposta di legge è sottoposta a votazione, con procedura a "democrazia diretta", da effettuarsi entro e non oltre i trenta (30) giorni successivi e può essere:
  • approvata (ed entra in vigore il giorno successivo)
  • abrogata (ed entra in vigore il giorno successivo)
  • emendata (ed entra in vigore il giorno successivo)
 
Non ci sono formule particolari per avanzare una proposta di legge ma generalmente dovrà essere così strutturata:
  1. data della proposta
  2. proponente (cognome e nome del proponente e del Delegato)
  3. classificazione (materia di competenza, esteri, interni e difesa, giustizia, lavoro…)
  4. oggetto (titolo)
  5. corpo del testo (proposta)
  6. priorità (previsti dalla proposta se urgentemente motivata)
  7. firma