Poiché nel diritto internazionale spetta solamente alla Nazione vittima dell’aggressione far valere i propri diritti e le proprie pretese nei confronti dello stato autore delle violazioni delle norme del diritto internazionale e che quindi nel caso di specie questa prerogativa spetta ai soli movimenti di liberazione nazionale che agiscono in nome dell’intero popolo sulla base del diritto all’autodeterminazione, il MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio.
PER QUESTI MOTIVI SI CHIEDE
in nome dell’intero Popolo Veneto la cessazione della violazione della sovranità nazionale della Serenissima Repubblica Veneta e la riparazione dell’illecito;
SI CHIEDE
Alla Comunità internazionale di pretendere dallo stato straniero occupante italiano e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite di cessare ogni impedimento e intralcio all’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, così come legittimamente rivendicato da questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto con la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di Sovranità del Popolo Veneto” depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011 tutte ancora a oggi ignorate e disattese come le successive centinaia di comunicazioni, denunce, avvisi e appelli.
In queste occasioni l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è così dimostrata corresponsabile con lo stato straniero occupante italiano dei successivi attacchi al MLNV e contro il Popolo Veneto e il suo diritto all’autodeterminazione.
È palese la latitanza dell’O.N.U. che ha ostacolato e rifiutato ogni legittimo riscontro ai depositi documentali predetti.
Con immeritevole e irrispettosa dimenticanza ha ignorato i propri doveri nei confronti delle legittime richieste di questo MLNV, così come sanciti nella stessa Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
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ASSEMBLEA GENERALE O.N.U. – RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo,
costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione. Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
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CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)
VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28.Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29.In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30.Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.
Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Veneto ne è naturale detentore.
Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Veneto, (vedi sentenza n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell’art.5 della Costituzione attentando all’integrità dello stato italiano.
E’ quindi esclusivamente il Popolo Veneto con le sue istituzioni che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.
ATTESO CHE
I movimenti di liberazione nazionale, quali soggetti di diritto internazionale, per loro natura non possono essere soggetti alle autorità di occupazione straniere, questo MLNV, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio, chiede che si pretenda dallo stato straniero occupante italiano di consentire e riconoscere l’esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e l’immediata cessazione di ogni ostilità e repressione e di ogni attività di contrasto e d’impedimento alla legittima e legale attività di questo MLNV e del suo Governo Veneto Provvisorio su tutti i territori della Serenissima Repubblica Veneta, ancora oggi illegalmente e illecitamente occupati.
Chiede che tale diritto sia riconosciuto dalla Comunità Internazionale.
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O.N.U. – PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
(Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)
Parte Prima – Articolo 1
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza, (il Popolo Veneto è detentore di tali diritti).
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, (l’Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto).
Parte Seconda – Articolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione, (l’Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione).
Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore, (l’Italia si è impegnata a rendere effettivi tali diritti riconosciuti al Popolo Veneto).
Carta delle Nazioni Unite (Assemblea Generale O.N.U. – risoluzione nr.2625 del 24.10.1970).
Articolo 5:
"Un membro delle Nazioni Unite contro il quale un'azione preventiva o coercitiva è stata presa dal Consiglio di sicurezza può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.
L'esercizio di tali diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza ".
Articolo 6:
"Un membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi contenuti nella presente Carta può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza."
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