LE SPESE (IL)LEGALI ITALIANI ILLEGITTIME

Print Friendly, PDF & Email

Riceviamo e pubblichiamo.

SPESE LEGALI, ILLEGITTIME !!
CLAMOROSO !! Tutti i giornali e media, interpellati, si sono rifiutati, di pubblicare, l’articolo che segue !!
PORDENONE
LA GIUSTIZIA, MALATA, DANNEGGIA, TUTTI I CITTADINI, E, NON PERMETTE LA CRESCITA DELLA NOSTRA SOCIETA’ CIVILE !!
LA SENTENZA, NOTIFICATAMI, DAL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE, NEL LUGLIO 2017, NEGA IL RISARCIMENTO DI € 1000, MA, STABILISCE, IL PAGAMENTO, DI SPESE LEGALI, ILLEGITTIME, A DUE AVVOCATI, IL CUI, AMMONTARE, E’ SUPERIORE, DI GRAN LUNGA, IL VALORE DI CAUSA.
(Vengono omessi, tutti, i nominativi, per opportunità, inerenti, alla pubblicità.… e la privacy … !! )
Il ricorso, presentato, al Giudice di Pace di Pordenone*, dopo, n. 6 udienze, (di rinvio), nell’arco di due anni e mezzo, è stato una débacle, si, è lasciato, scorrente del tempo prezioso, per arrivare, alla data, fatidica, del 31.3.2016, in cui, è fallita la Ditta … omissis , responsabile, venendo meno, la possibilità di risarcimento, per il ricorrente e, non solo, ma, dover, anche, pagare delle spese legali, illegittime, dopo il danno anche la beffa !!
Nel procedimento, si sono, avvicendati due giudici, in cui, il primo, il 21 gennaio 2015, è stata presentata, la domanda di citazione ed il 28 luglio 2015, il medesimo, ha redatto, scientemente, con competenza, e poi firmato, il ricorso, di richiesta di risarcimento di € 1000, nei confronti dei responsabili, ha autorizzato, il ricorrente, a stare in giudizio.
Con il secondo Giudice, che, è subentrato, a causa dell’andata in quiescenza, del primo Giudice, dopo serie di incongruenze, contraddizioni, e, continui, rinvii, mentre, da come, si è svolto, il procedimento, stesso, poteva essere, svolto e risolto, in una unica udienza, nel luglio 2017, hanno notificato, la sentenza, di tale gdp2°, di rigetto del ricorso.
L’Odissea è terminata, con l’epilogo finale, nel quale, oltre al mancato risarcimento, il ricorrente viene condannato, al pagamento, delle spese legali, per due avvocati (del foro, ubicato, nel territorio della Regione Lombardia), per un ammontare, di € 400+400, alle quali, vanno sommate le spese generali, IVA e CPA, mentre, dal sito tariffe difensori reca: istr./trattazione mino € 45.00 massimo € 65.00* stabilite dal D.M. 55/2014.
Si constata, che palesemente le spese legali, liquidate dal gdp 2°, sono, illegittime, incongrue ed esorbitanti, rispetto, alle tariffe di legge.
Si constata, nei fatti, nei verbali d’udienze e nella predetta, sentenza, che reca: a pag. 3, “..omissis.. le due società costituitesi (x ed y, quest’ultima, ha rilevato l’azienda, nella quale, ho acquistato il basculante) con un unico difensore”, circostanza, confermata, verbalmente, dallo stesso Giudice di pace 2°, più volte, nel corso, delle, molte, udienze, come, realmente, avvenne, nei fatti, vi è stata, la presenza, di un solo ed unico avvocato, del foro di Pordenone**** che, sistematicamente, in via permanentemente, ha sostituito, il difensore ubicato in Lombardia (vds. verbali udienza).
Si constata che, la ditta, in cui, ho acquistato, il basculante, non, si è, mai costituita, risultando contumace, mentre, nella sentenza, supra, viene indicato un difensore***** ..omissis del foro di Pordenone..
Il ricorso, al di fuori della costituzione, della sola Ditta x-y (proprietaria della y) (unico proprietario di entrambi) con un unico difensore, è stato caratterizzato, da continue, mere, udienze di rinvio, non vi è stata alcuna attività istruttoria, ecc, e , nessuna, conclusionale e/o memorie, è stata presentata, c. verb. Udienza del febbraio 2017.
———-
Nel luglio 2010 la Ditta … omissis.., ha fornito un basculante in legno, che, dopo, qualche anno, sono comparsi, dei vizi occulti: nodi secchi, crepe, ecc.
Tale azienda, ha inviato un tecnico, ma, poi, non è, mai, intervenuta, per il ripristino del basculante.
Va premesso, che, nel maggio 2015, una ditta con sede in Lombardia, ha rilevato l’azienda fornitrice del basculante, costituendo a sua volta la ditta y, che è subentrata, nella produzioni di basculanti (porte garage).
Va precisato, che, in passato, per risolvere dei contenziosi, ho presentato, diversi ricorsi, al Giudice di Pace di Pordenone.
Si ricorda, uno per tutti, quello di 15 anni fa, circa, quando, mi ero rivolto, al compianto, Gdp Dott……………(persona molto preparata e cordiale) riguardava, la messa a dimora di alberi, del vicino. senza osservare le distanze dal confine.
Tutti i ricorsi, che, sono stati presentati al Giudice di Pace, si sono, sempre, conclusi, con delle vittorie, tranne quello surriferito
Credo, che, i presunti errori procedurali, rientrino nella legge 27 febbraio 2015, n. 18, con cui è stata novellata la legge sulla responsabilità civile dei magistrati 13 aprile 1988 n. 117 (c.d. legge Vassalli).
Sono, una vittima, di malagiustizia, non intendo, pagare spese legali, illegittime, che, non mi competono.
S’abbiano, distinti saluti.
Brugnera, 27 luglio 2017

Dott. Pietro Bazzo